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Il Consiglio, premette Il Consiglio giudiziario di…,nel corso della procedura amministrativa per il rilascio del parere in ordine alla dichiarazione d'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori al dott

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Procedura per il rilascio del parere in ordine alla dichiarazione d'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori ove il Consiglio giudiziario sia stato ricusato nella totalità dei suoi componenti.

(Risposta a quesito del 3 luglio 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 luglio 2013, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio,

premette

Il Consiglio giudiziario di…,nel corso della procedura amministrativa per il rilascio del parere in ordine alla dichiarazione d'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori al dott. ..., magistrato uscito dall’ordine giudiziario in data 13 giugno 2012, procedeva a comunicare al magistrato gli atti acquisiti ai sensi dell'art. 8.5 del Regolamento del Consiglio giudiziario in quanto erano emersi elementi che potevano condurre ad una valutazione negativa della professionalità del magistrato.

A seguito di ciò, il dott. ... proponeva istanza di ricusazione nei confronti del Presidente del Consiglio giudiziario, dott. ..., e del consigliere relatore della pratica, dott. ... ... ai sensi dell’art 51, 1° e ultimo comma, del c.p.c..

L’istanza era motivata sulla base della grave inimicizia intercorrente tra il magistrato e il Presidente dott. .... Tale inimicizia si appalesava nel procedimento disciplinare che avrebbe subito il dott. ... in conseguenza delle segnalazioni effettuate dal dott. ... nella sua qualità di Presidente di Sezione della Corte d'Appello al Primo Presidente della Corte d'Appello in ordine ai ritardi nei depositi delle sentenze. Nel ricorso non erano evocati ulteriori profili diversi da quello dell'inimicizia grave.

Il Consiglio Giudiziario riteneva il ricorso del dott. ... in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Segnatamente, per quanto attiene all’ipotesi dell'astensione facoltativa (ultimo comma dell'art. 51 c.p.c.), lo riteneva inammissibile in quanto l’istanza di ricusazione non era in astratto proponibile e, con riferimento alla prospettata fattispecie dì cui all'art. 51, 1° comma, n. 3. del c.p.c., lo riteneva manifestamente infondato non essendo stata dedotta, né sviluppata né supportata in punto di prova, la grave inimicizia personale o l'esistenza di una controversia (anche amministrativa) pendente, come invece richiesto dalla normativa.

Successivamente a tale delibera, il Consiglio giudiziario procedeva all'audizione del dott. ...

secondo quanto previsto dall'art. 8.5 del Regolamento del Consiglio giudiziario di ....

Nei giorni seguenti all’audizione del magistrato, il dott. ... ha avanzato una seconda istanza di ricusazione nei confronti, nuovamente, del Presidente del Consiglio giudiziario, dott. ... e del relatore della pratica dott. ... ..., oltre che nei riguardi dì tutti gli altri componenti del Consiglio giudiziario di ....

Con riferimento alla ricusazione dei dottori ... e ..., il ricorrente riproponeva, in buona sostanza, motivazioni analoghe a quelle esposte in sede di prima istanza.

Tali motivazioni possono riassumersi nella ritenuta mancanza d'imparzialità nella valutazione, per avere essi già manifestato il proprio convincimento, in termini di negatività, prima del rilascio della delibera definitiva dì parere.

Con riferimento agli altri componenti del Consiglio giudiziario, il ricorrente deduceva la loro condizione di soggetti che subiscono l'influenza e l'incidenza del convincimento negativo del Presidente e del Relatore, cosi che verrebbe pregiudicata l'imparzialità di valutazione dell'intero organo collegiale deliberante.

I componenti del Consiglio giudiziario hanno ritenuto non sussistere i presupposti per una dichiarazione di astensione (sollecitata previamente dall’interessato) in quanto tutti gli atti istruttori oggetto di doglianze attestavano esclusivamente lo sviluppo del procedimento istruttorio della pratica, attuato mediante acquisizione degli atti e predisposizione di bozza sullo stato della pratica con indicazione soltanto della situazione (sussistenza di elementi istruttori che possono condurre ad una valutazione negativa) che ha determinato, mediante puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 8.5 del Regolamento del Consiglio giudiziario, la comunicazione degli atti al magistrato interessato e, quindi, l'impulso alla facoltà per il medesimo dì esercitare il contraddittorio, di

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controdedurre adeguatamente, non solo con la memoria già depositata ma pure con l'audizione personale, in effetti concretamente poi realizzata.

Pertanto, si è ritenuto che non vi fossero i presupposti per una dichiarazione di astensione dei componenti del Consiglio giudiziario in quanto i contenuti degli atti oggetto di doglianza rappresentavano mere bozze e, come tali, recanti anche il riferimento agli elementi di negatività emersi nel corso dell'istruttoria, finalizzati alla precisa osservanza di tutte le norme dirette a garantire il contraddittorio dell’interessato a mezzo della più ampia facoltà di controdeduzione, nonché attraverso l’audizione personale.

Il Consiglio giudiziario di ..., prima di procedere ulteriormente nel procedimento per il rilascio del parere in ordine alla dichiarazione d'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori al dott. ..., ha posto al Consiglio superiore della magistratura quesito su quale debba essere la procedura da seguire per il rilascio del predetto parere attesa la ricusazione di tutti i suoi componenti da parte del magistrato sottoposto a valutazione di professionalità.

Al riguardo, lo stesso Consiglio giudiziario ha proposto al Consiglio superiore due possibili alternative.

La prima consiste nell’arresto del procedimento con trasmissione degli atti al CSM prima dell'adozione della delibera del previsto parere, così da attribuire al CSM ogni determinazione in ordine alla richiesta di ricusazione medesima.

La seconda alternativa, invece, prevede di procedere alla deliberazione del parere previsto, con successivo invio al CSM del medesimo e dì tutti gli atti della procedura relativa, compresa l'istanza di ricusazione, riservando dunque il controllo relativo all'imparzialità dei componenti del Consiglio Giudiziario ad una fase e ad un organo successivi, così da assicurare l'interesse prioritario all'efficienza del sistema di autogoverno locale ed evitare la paralisi dell'attività del Consiglio giudiziario, organo elettivo non sostituibile.

Ciò posto

OSSERVA

Il procedimento per la valutazione di professionalità del magistrato costituisce una fattispecie a formazione progressiva di cui, secondo il chiaro disposto della normativa secondaria, il parere del Consiglio giudiziario costituisce un momento imprescindibile.

In questo senso la delibera del CSM di data 18 marzo 2009 (risoluzione d'indirizzo sul funzionamento dei Consigli Giudiziari) stabilisce che "i Consigli Giudiziari realizzano una forma dì compartecipazione nell'esercizio della funzione valutativa rimessa al CSM ...; la relazione corrente tra ì Consigli giudiziari ed il CSM rientra nello schema giuridico della funzione ausiliaria; non appare configuratile un rapporto dì sovraordinazione gerarchica, ma solo funzionale, tra il CSM e gli organi collegiali decentrati ... il CSM svolge la propria azione di amministrazione dei magistrati in collegamento funzionale con ì Consigli Giudiziari, che cooperano, con diversità dei ruoli, all'esercizio della funzione valutativa della professionalità dei magistrati".

Ciò posto, si rileva che la seconda ricusazione avanzata dal dott. ... attiene a tutti i componenti del Consiglio giudiziario.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha individuato nell'art. 51 del c.p.c. il criterio di valutazione della ricorrenza di motivi d'incompatibilità del funzionario amministrativo coinvolto rispetto alla materia devoluta alla sua potestà provvedimentale (Cons. Stato n.

11442/2008, n. 147/2007) stabilendo che "gli arti. 51 e 52 c.p.c. costituiscono espressione dì un principio generale applicabile anche alle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi, nel rispetto dell'esigenza di assicurarne l'imparzialità" (Cons. Stato n. 453/1989), pur "dovendo trovare opportuno ed adeguato adattamento, con sufficiente motivazione, alla realtà normativa e fattuale dell'ordinamento di recepimento" (TAR Lazio 31/3/1989, da parere n. 524/2000 dell'Ufficio Studi del CSM, allegato alla delibera 7/12/2000 del CSM).

Con riferimento specifico alla ricusazione dell’intero organo collegiale, si deve poi osservare che nessuna disciplina primaria e/o secondaria contiene alcuna specifica previsione circa l’astensione e/o la ricusazione dei componenti dell’intero Consiglio giudiziario.

Sul punto, ed indipendentemente da ogni considerazione di merito, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha ritenuto “inammissibile, in quanto estranea alla fattispecie disciplinata dalla legge processuale, l’istanza di ricusazione presentata nei confronti di una intera sezione della Corte di cassazione e non dei singoli magistrati che ne fanno parte” (Cassazione, sent. n. 47 dell’11/12/2008 - Rv. 241995) in quanto “l’istituto della ricusazione non può essere utilizzato nei confronti di un intero collegio giudicante (nella specie la Corte di appello), bensì soltanto nei confronti dei magistrati che compongono il collegio” (Cassazione, sent. n. 45267 del 21/10/2008 - Rv. 242398).

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La suesposta giurisprudenza non può non applicarsi alla ricusazione dell’intero Consiglio giudiziario proprio in quanto funzionale alla "… peculiarità dei Consigli giudiziari, che sono organismi elettivi …” nonché “soluzione che salvaguardi (a) l'interesse prioritario dell'efficienza del sistema di autogoverno locale evitandone la paralisi” e contempera ”… l'esigenza dì salvaguardia dell'imparzialità dell'organo con quella della funzionalità del collegio, in modo da evitare che ne possa essere paralizzata l'attività" (delibera 23 luglio 2007 dei CSM).

D’altronde, "la verifica dell'imparzialità dei titolari di tali organi, anche collegiali, è sempre possibile con l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento finale ..." (delibera CSM 7/12/2000 e, per dottrina, in delibera 23/7/2007 e 10/2/2011).

In conclusione, quindi, per le suesposte ragioni, la ricusazione di tutti i componenti del Consiglio giudiziario di ... non può che essere ritenuta inammissibile.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il Consiglio giudiziario di ... possa, e debba, procedere alla deliberazione del predetto parere inviando successivamente al CSM tutti gli atti, comprese le istanze di ricusazione, così da assicurare il prioritario interesse all'efficienza del sistema di autogoverno locale, evitando la paralisi dell'attività del Consiglio giudiziario, organo elettivo non sostituibile.

Tutto ciò posto,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che il Consiglio giudiziario di ... debba procedere alla deliberazione del parere in ordine alla dichiarazione d'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori al dott. ... con successivo invio al CSM di tutti gli atti della relativa procedura, comprese le istanze di ricusazione.”

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