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Il successivo 8 giugno 2011 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha esprimeva all’unanimità parere favorevole all’approvazione del decreto

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N. 34

Oggetto: Pratica num. 1968/FT/2011 - Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto dell'11.4.2011 per il triennio 2006-2008, del Tribunale di Alpha (istituzione della Sezione penale Terza-bis e soppressione della Sesta Corte di Assise).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 novembre 2011, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

"Con decreto dell’11 aprile 2011 dichiarato immediatamente esecutivo il Presidente del Tribunale di Alpha provvedeva nel seguente modo: “con decorrenza immediata è soppressa dalla pianta organica di questo Tribunale la sesta Corte di Assise; è istituita sempre con decorrenza immediata, la sezione penale terza bis del Tribunale del riesame e misure di prevenzione alla cui presidenza viene applicato il dott. Primo fino alla relativa procedura di interpello; alla detta sezione vengono assegnati i giudici Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, Sesto (quest’ultimo per ora in applicazione) e la dott.ssa Settima come da decreto di assegnazione di questo Presidente a seguito della presa di possesso del predetto magistrato nonché la trattazione degli affari secondo i criteri descritti nella parte motiva”.

Il successivo 8 giugno 2011 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha esprimeva all’unanimità parere favorevole all’approvazione del decreto.

Ritiene viceversa questo Consiglio che il decreto in oggetto debba essere approvato solo parzialmente. Non è infatti consentita, secondo la disciplina in vigore, la soppressione di una sezione di Corte di Assise mediante procedimento di variazione tabellare.

L’articolo 2 bis della legge 10 aprile 1951 n. 287 di “riordinamento dei giudizi di Assise” ha previsto al comma 2 bis (come modificato dall’art. 1 della legge 21 febbraio 1984 n. 14) che “con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro e sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle Corti di Assise e nel medesimo distretto più sezioni delle Corti di Assise di Appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2. Con identiche modalità si provvede alla soppressione delle sezioni non più necessarie”.

La successiva legge 12 gennaio 1991 n. 13 sulla “Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica” ha previsto all’art. 1, comma 1, una elencazione di atti amministrativi da adottarsi nella forma del Decreto del Presidente della Repubblica ed al comma 2 che “L’elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso”. All’art. 2 della medesima legge si è infine previsto che “Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra”.

Dalla mancata indicazione tra i provvedimenti di cui all’art. 1, primo comma, della legge 12 gennaio 1991 n. 13 discende che attualmente la costituzione o la soppressione delle sezioni di Corte di Assise, una volta consentita soltanto mediante Decreto del Presidente della Repubblica, è ora ammessa nella forma del Decreto Ministeriale. Essa pertanto non è possibile mediante provvedimento di variazione tabellare posto in essere dal Presidente del Tribunale. Il decreto in esame pertanto sul punto non può essere approvato.

A diversa conclusione deve giungersi quanto alla costituzione della sezione penale 3 bis.

Il Presidente del Tribunale ha documentato il forte incremento registrato nell’attività della terza sezione penale, che si occupa dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali (circa 4.000 all’anno) e reali (circa 2.000 all’anno) e della materia delle misure di prevenzione (circa 300

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all’anno) nel triennio 2006-2008. Inoltre si dà conto nel provvedimento di come “tale soluzione si appalesa opportuna anche in considerazione della recente nomina di nuovi presidenti di sezione in numero eccedente quelli delle sezioni da ricoprire (in proposito si deve sottolineare l’orientamento già manifestato dal Consiglio Superiore della Magistratura in senso contrario alla preposizione di due presidenti alla medesima sezione) e fra i neo nominati presidenti di sezione vi è il dott. Primo, attualmente in servizio presso la terza sezione che può quindi assumere all’inizio in virtù di un provvedimento di applicazione e quindi all’esito del necessario ed immediatamente esecutivo interpello, ovviamente sul presupposto che egli ne risulti vincitore, la presidenza della III sezione penale bis consentendo di non disperdere in tal modo la professionalità acquisita e garantendo quindi continuità alla fase della trattazione”.

In tal modo l’organico degli addetti al settore del riesame e delle misure di prevenzione salirebbe da 11 a 12 (appunto con l’inserimento di un Presidente della sezione III bis). “In tale prospettiva la III sezione, che attualmente si articola come detto su quattro collegi che ruotano fra loro, verrebbe formata con i magistrati facenti parte degli attuali collegi I e III, oltre al presidente di sezione, mentre l’istituenda sezione III bis verrebbe formata con i magistrati facenti parte degli attuali II e IV collegio, oltre ad un proprio Presidente di sezione ... Tale riorganizzazione, elevando a 12 il numero dei giudici addetti, consente anche un adeguato riassorbimento complessivo da parte della sezione degli esoneri parziali dal lavoro spettanti ai Presidenti titolari, nonché, sia pure a tempo determinato, al dott. Ottavo, componente del Consiglio Giudiziario”.

Ritenuto che tale parte del decreto costituisca razionale organizzazione del lavoro, sia sotto il profilo della valutazione del carico complessivo del settore del riesame e delle misure di prevenzione, sia con riferimento alla necessità di inserimento di un Presidente di sezione nominato in eccedenza rispetto al numero delle sezioni attualmente da ricoprire, e che perciò debba essere approvata

delibera

di approvare il decreto 11 aprile 2011 del Presidente del Tribunale di Alpha ad eccezione della parte in cui dispone la soppressione dalla pianta organica del Tribunale di Alpha della Sesta Corte di Assise.".

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