• Non ci sono risultati.

Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori

1/2

DETERMINAZIONE

n° 48 del 01.03.2016

Oggetto: Polizza fideiussoria n. 0691408500 del 26.02.2016 e relativa appendice n. 1 di pari data, inerente la spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT018482 - documenti di movimento da n. 1/750 a n. 121/750 -, autorizzata al notificatore società Ireos S.p.A. con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali n. 42 del 23.02.2016. Accettazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del Decreto Ministeriale 370/1998.

ILDIRIGENTE Premesso:

- che con propria determinazione n. 42 del 23.02.2016 è stata rilasciata dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias – in qualità di Autorità competente di spedizione - al notificatore società Ireos S.p.A., con sede legale a Genova in Via Turr n. 165, partita IVA 01111510101, l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT018482, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con validità dal 23.02.2016 al 17.02.2017;

- che con la determinazione sopra richiamata è stato autorizzato il notificatore alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dallo stesso ed individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 20.000 tonnellate suddiviso in n. 750 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);

- che l’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agência Portuguesa do Ambiente” ha provveduto a trasmettere, con nota datata 11.02.2016 (ns. prot. n. 2836 del 22.02.2016), la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale IT018482, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, con validità dal 18.02.2016 al 17.02.2017;

- che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica deve essere costituita una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto, quelle di recupero o smaltimento e quelle di deposito per novanta giorni; la garanzia finanziaria deve essere costituita dal notificatore o da un altro soggetto che agisce per suo conto e può coprire singole parti della notifica generale purché, in tale caso, la stessa si applichi alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferisce; l’Autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria, compresi la forma, il contenuto e l’importo della copertura;

- che, ai sensi dell’art. 194, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente, con successivo decreto e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1013/2006, deve disciplinare, tra l’altro, i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti di cui all'art. 6 del predetto regolamento, ed al comma 5 del sopra indicato art. 194 che sino all’emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 370/1998;

Vista la nota prot. n. P0212-16-MM del 29.02.2016 del notificatore società Ireos S.p.A., Ns. prot. n. 3505 del 01.03.2016, con la quale si trasmette la garanzia finanziaria prestata per la prima parte della spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale n. IT018482, e si comunica che tale polizza è stata stipulata a garanzia delle spedizioni di cui ai documenti di movimento dal n. 1/750 al n. 121/750 e per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate;

Vista la polizza fideiussoria n. 0691408500 del 26.02.2016 e relativa appendice n. 1 di pari data, emessa dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.. - con sede legale a Roma, in via Abruzzi n. 10 (Codice IVASS n. A055X; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00022) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 121 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n. 1/750 al n. 121/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di € 6.744.542,66, con decorrenza dal 26.02.2016;

(2)

Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori

2/2

Riscontrato che la sopraccitata garanzia finanziaria è stata redatta in conformità agli schemi di cui agli allegati 1 e 3 al D.M. 370/1998 ed all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, e che la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto fino al compimento delle operazioni di smaltimento non intermedio (D1) presso l’impianto del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT);

Dato atto che il notificatore ha provveduto a corrispondere alla Ex Provincia di Carbonia Iglesias le somme dovute a titolo di diritti amministrativi per la procedura di notifica in oggetto e per la relativa attività di sorveglianza, in misura corrispondente al rilascio dei documenti di movimento dal n. 1/750 al n. 121/750 e quantificate in € 3.124,22, ai sensi dell’Allegato 4 al D.M. 370/1998;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e in particolare l’art. 6 dedicato alla garanzia finanziaria;

- il D.M. 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’art. 196, comma 1, lett. f), il quale prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- la Legge Regionale 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, e in particolare l’art. 59, comma 5, lett. c), il quale attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 107;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D.M. 370/1998, la polizza fideiussoria n. n. 0691408500 del 26.02.2016 e relativa appendice n. 1 di pari data, emessa dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.. - con sede legale a Roma, in via Abruzzi n. 10 (Codice IVASS n. A055X; iscrizione Albo delle imprese n. 1.00022) - per conto del notificatore società Ireos S.p.A. e a favore del Ministero dell’Ambiente, stipulata a garanzia di n. 121 spedizioni - dal sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme, Portoscuso (CI), all’impianto di smaltimento del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) -, di cui ai documenti di movimento IT018482 dal n.

1/750 al n. 121/750, per un quantitativo di rifiuti pari a 3.200 tonnellate e per un importo massimo di € 6.744.542,66, con decorrenza dal 26.02.2016.

Iglesias, 1 marzo 2016

IL DIRIGENTE f.to Ing. Fulvio Bordignon

Riferimenti

Documenti correlati

Tali registrazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società ed essere trasmesse alla Provincia di Carbonia Iglesias - Area dei Servizi

CH0012088 e l’allegato dossier, relativo alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti prodotti dalla società Stahl Gerlafingen AG, individuati

Vista la nostra nota del 24.03.2014 protocollo numero 6951, con la quale si trasmetteva alla sig.ra Locci Daniela, in qualità di socio, legale rappresentante,

Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias numero 26 del 21.02.2011 avente ad oggetto:

1013/2006, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica deve essere costituita una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto, quelle

ha rilasciato al notificatore la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale n. 1 di pari data, emessa dalla società

1013/2006, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica deve essere costituita una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto, quelle di recupero o

1013/2006, per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all’obbligo di notifica deve essere costituita una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto,