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Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori

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Area dei servizi ambientali Servizio tutela del territori

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DETERMINAZIONE

n° 42 del 23.02.2016

Oggetto: Autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti n. 2/2016, ai sensi del Regolamento (CE) n.

1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

Notificatore società Ireos S.p.A.

Notifica generale n. IT 018482

ILDIRIGENTE Premesso:

- che la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, ratificata dall’Italia in data 7 febbraio 1994 e della quale la Comunità Europea è parte dal 1994, detta per gli Stati partecipanti la disciplina sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente;

- che il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure ed i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;

- che il citato Regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all’interno dell’Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;

- che tale Regolamento integra le disposizioni della Convenzione di Basilea - nonché la revisione della decisione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, adottata nel 2001 dall’OCSE - e sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all’abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento (CE) n. 1013/2006;

- che l’art. 196, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” prevede che le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 259/93 sono di competenza delle Regioni;

- che l’art. 59, comma 5, lett. c), della L. R. 9/2006 attribuisce alle Province compiti e funzioni relativi alle attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

Vista la nota datata 30.11.2015 presentata dal notificatore società Ireos S.p.A - con sede legale a Genova in Via Turr 165, partita IVA 01111510101 - ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 01.12.2015 con il n. 23077, con la quale è stata trasmessa a questa Amministrazione Provinciale - quale Autorità competente di spedizione - la notifica generale n.

IT 018482 volta alla richiesta di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prodotti dalla stessa società presso il sito ex Alumix, ubicato in località Portovesme - Portoscuso, individuati con il codice CER 19.13.01*, per un quantitativo di 20.000 tonnellate suddiviso in n. 750 spedizioni, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario dei rifiuti società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de Seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);

Dato atto che tale notifica generale si compone del documento di notifica e del documento di movimento, di cui agli allegati IA e IB al Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all’allegato II al citato Regolamento, tra i quali:

- contratto per lo smaltimento dei rifiuti notificati, stipulato tra la società Ireos S.p.A. (notificatore/produttore) e la società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos SA (destinatario dei rifiuti);

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- licenza ambientale n. 42/2006 del 02.11.2006, licenza di esercizio n. 17/2008 del 14.11.2008 e relative clausole integrative, rilasciata dall’Autorità portoghese alla società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, per l’impianto abilitato alle operazioni di smaltimento D9/D1 sito a Carregueira;

- itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti: sito ex Alumix in località Portovesme, Portoscuso (CI) – Porto di Portovesme, Portoscuso > per camion – Porto di Portovesme, Portoscuso (Mar Mediterraneo – Oceano Atlantico) - Porto di Figueria da Foz (PT) > per nave / Porto di Figueria da Foz – impianto del destinatario dei rifiuti sito a Carregueira (PT) > per camion;

- dichiarazione del notificatore con la quale si impegna a costituire una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente prima dell’inizio della spedizione notificata;

- dichiarazione del notificatore sui motivi che giustificano la spedizione transfrontaliera dei rifiuti, anche in relazione alla conformità della stessa con i principi di cui all’art. 11, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Riscontrato che la società Ireos S.p.A. figura come produttore iniziale del rifiuto, in virtù del contratto stipulato tra la società Ligestra S.r.l. (ex Alumix S.p.A.) ed il R.T.I. - del quale la società Ireos S.p.A. è parte – in qualità di esecutore dell’appalto di bonifica del sito ex Alumix in località Portovesme del Comune di Portoscuso, ed è autorizzata alla bonifica del suddetto sito ex Alumix in base alla deliberazione di Giunta Municipale n. 216 del 29.08.2001, relativa all’approvazione del progetto definitivo di bonifica del sito in oggetto, così come modificato nell’anno 2009;

Dato atto che con nota prot. n. 23421 del 10.12.2015 questa Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere all’Autorità competente di destinazione del Portogallo “Agéncia Portuguesa do Ambiente” copia del documento di notifica n. IT 018482 e del relativo dossier, e ad informare il notificatore dell’avvenuta trasmissione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Preso atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 12.01.2016 (ns. prot.

n. 835 del 19.01.2016), la conferma di ricevimento del documento di notifica n. IT 018482, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1013/2006;

Dato atto che l’Autorità competente di destinazione ha provveduto a trasmettere, con nota datata 11.02.2016 (ns. prot.

n. 2836 del 22.02.2016), la propria autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale IT 018482, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, con validità dal 18.02.2016 al 17.02.2017;

Rilevato che la notifica generale n. IT 018482 risulta essere debitamente compilata e completa di tutti i suoi elementi, e che dall’attività istruttoria e dalle verifiche effettuate non sono emerse obiezioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, al rilascio dell’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica generale in oggetto, con validità dal 23.02.2016 al 17.02.2017;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo II dedicato alla disciplina delle spedizioni all’interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi;

- il D. Lgs. 152/2006, e in particolare l’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;

- il D. Lgs. 205/2010, di attuazione della Direttiva comunitaria 98/2008/CE in materia di rifiuti;

- il Decreto Ministeriale 370/1998 “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”;

- la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 4;

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 107;

- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 11.01.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di dirigente ad interim dell'Area dei “Servizi Ambientali” dell'Ente.

Tutto ciò premesso

DET ERM INA

1. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e per la parte di competenza dell’Autorità di spedizione, il notificatore società Ireos S.p.A. ad effettuare la spedizione transfrontaliera di 20.000 tonnellate di rifiuti solidi speciali, classificati pericolosi e costituiti da “Rifiuti solidi prodotti dalla bonifica dei terreni, contenenti

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sostanze pericolose” (CER 19.13.01*) di cui al documento di notifica n. IT 018482, per un totale di n. 750 spedizioni e secondo l’itinerario indicato in premessa, destinati alle operazioni di smaltimento intermedio (D9) e smaltimento non intermedio (D1) presso lo stabilimento del destinatario società SISAV – Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resìduos, SA, ubicato in Rua Cabeço de seixo – Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira (Portogallo);

2. di stabilire che la presente autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti è valida – previo consenso di tutte le autorità interessate – dal 23.02.2016 al 17.02.2017;

3. di stabilire che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente, da prestare ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e del D. M. 370/1998, non è applicabile entro la data in cui ha inizio la spedizione notificata cui la garanzia si riferisce;

4. di precisare che le spedizioni previste possono aver luogo solo a seguito dell’assolvimento di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare degli obblighi previsti dall’art. 9, paragrafo 6, nonché di quelle imposte dall’Autorità competente di destinazione, e che le stesse possono essere effettuate durante il periodo di validità delle autorizzazioni scritte o tacite rilasciate da tutte le autorità interessate;

5. di prescrivere che il trasporto dei rifiuti venga eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi ammessi a tale scopo; che i veicoli utilizzati siano contrassegnati con i relativi segnali di pericolo e che il personale incaricato del trasporto sia messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti e sia in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti. I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente presso lo stabilimento del destinatario, senza stoccaggio intermedio e nel rispetto delle indicazioni contenute nella notifica quanto al percorso da seguirsi ed ai mezzi di trasporto da utilizzare, che dovranno essere a ciò abilitati e provvisti di adeguata copertura assicurativa sia nei confronti di persone che di cose;

6. di precisare che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti la pericolosità o la dannosità dell’attività esercitata e nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Iglesias, 23 febbraio 2016

IL DIRIGENTE f.to Ing. Fulvio Bordignon

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