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Comune di Sacile Provincia di Pordenone

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Academic year: 2022

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Comune di Sacile – Deliberazione n. 56 del 30/09/2020 1

Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00, in Sala Ballatoio di Palazzo Ragazzoni, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.

Risultano:

Presente/Assente

Giust Laura Presidente del Consiglio Presente

Spagnol Carlo Sindaco Presente

Gasparotto Alessandro Vice Sindaco Presente

Spagnol Ruggero Componente del Consiglio Presente Lucchese Sandro Componente del Consiglio Presente

Uliana Stefano Componente del Consiglio Presente

Lot Roberta Componente del Consiglio Presente

Gargan Maria Componente del Consiglio Presente

Naibo Giambattista Componente del Consiglio Presente

Coan Maurizio Componente del Consiglio Presente

Ceraolo Roberto Componente del Consiglio Presente Baldo Antonella Componente del Consiglio Presente Piccoli Alessio Componente del Consiglio Presente

Frare Luigi Componente del Consiglio Presente

De Bortoli Maurizio Componente del Consiglio Presente Gottardo Alberto Componente del Consiglio Presente

Zoi Valentina Componente del Consiglio Assente

Celotto Mauro Componente del Consiglio Presente

Bottecchia Marco Componente del Consiglio Presente Fundarò Placido Componente del Consiglio Presente

Palu' Elisa Componente del Consiglio Assente

Sorce Gerlando Componente del Consiglio Presente

Simionato Ruggero Componente del Consiglio Presente Leonardi Vita Maria Componente del Consiglio Presente Petralia Antonio Componente del Consiglio Assente

Zanfra' Anna Elsa Assessore Esterno Presente

Assiste il Segretario sig. Varutti Federico.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Giust Laura nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Registro deliberazioni di Consiglio ORIGINALE N. 56

(2)

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sacile è presente e operante l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR, quale Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L.

13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATI i seguenti atti di ARERA:

- deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- deliberazione n. 158 del 05.05.2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria;

- deliberazione n. 238 del 23.06.2020 contenente misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- determinazione n. 2 del 27.03.2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

CONSIDERATE le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano

(3)

Comune di Sacile – Deliberazione n. 56 del 30/09/2020 3 finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RICHIAMATA la deliberazione di AUSIR n. 17/20 del 29.06.2020, con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31.10.2019, n.

443/2019/R/RIF – Gestore Ambiente Servizi S.p.a., rimandando a una fase successiva la disaggregazione dei dati da parte del medesimo gestore al fine di predisporre i PEF dei Comuni appartenenti all’ambito;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che i prezzi massimi del servizio, determinati dall’Ente territorialmente competente e disaggregati dal gestore, per il Comune di Sacile ammontano a complessivi € 2.672.305,29;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al calcolo delle tariffe TARI 2020 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l’applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ma sulla base dei costi del gestore Ambiente Servizi S.p.a. e del Comune di Sacile, come validato da AUSIR nelle more dell’approvazione da parte di ARERA;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 con il quale viene disciplinato il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

DATO ATTO che, alla luce dell’art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i costi del citato PEF devono essere ripartiti tra la parte fissa e la parte variabile come di seguito riportato:

- Costi fissi: € 1.483.248,14;

- Costi variabili: € 1.189.057,15;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l’art. 1, comma 662 della Legge della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

- l’art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

(4)

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., il quale prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l’art. 1, comma 683-bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo 1 e all’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

- l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato disposto l’allineamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine pe l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

- l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l’art. 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

VISTO l’art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre […]. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre […].”;

VISTO l’art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e quantificato nella misura del 4% come comunicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Finanze;

(5)

Comune di Sacile – Deliberazione n. 56 del 30/09/2020 5 RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue di seguito riportato:

- 75,32% a carico delle utenze domestiche;

- 24,68 % a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che i coefficienti Ka e Kb assunti per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd utilizzati per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche rientrano nel range di valori stabiliti, con i correttivi ammessi dalla norma, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per i comuni sopra i 5.000 abitanti – Nord Italia;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’Allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, ove è previsto che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

RITENUTO necessario, alla luce dei citati interventi normativi e limitatamente all’annualità 2020, posticipare la bollettazione della TARI stabilendo le scadenze, rispettivamente, nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 o, comunque, con scadenze compatibili con eventuali problematiche derivanti dalla gestione del tributo stesso, distribuendo il carico ai cittadini in rate costanti;

VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’art. 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce quanto segue: “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, deliberano, per l’anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) […] possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall’avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. […] La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche […]”;

(6)

PRECISATO che l’erogazione dei contributi regionali assegnati ai comuni ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni ed esenzioni TARI per le utenze non domestiche, è sottoposta alla condizione che ciascun ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;

DATO atto che l’assegnazione di cui ai punti precedenti per il Comune di Sacile ammonta ad un importo massimo di € 124.251,87;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria COVID-19 rende opportuno un intervento del Comune, diretto a supportare le utenze del servizio rifiuti che hanno subito gli effetti negativi più elevati a causa del lockdown imposto dal Governo, con una riduzione della quota variabile della TARI 2020;

VISTA la nota dell’ANCI FVG n. 154 del 22 giugno 2020, con cui l’Associazione comunica ad AUSIR che i Comuni della Regione FVG, nell’ambito della competenza che l’art. 1, il comma 660 della L.

147/2013 riserva agli Enti locali, possono disporre riduzioni ed esenzioni a favore delle utenze non domestiche in misura maggiore “rispetto a quelle minime previste dalla deliberazione di ARERA [n.

158/2020/R/RIF] che riguarda solo la parte variabile della tariffa e limitatamente al periodo di chiusura delle attività” avvalendosi delle risorse regionali assegnate ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 e, quindi, garantendo la relativa copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale “estranee e indipendenti dal MTR”;

VISTA la nota congiunta di Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti e di ANCI Emilia Romagna del 9 giugno 2020 che evidenzia analoga possibilità per i Comuni di approvare esenzioni/riduzioni della TARI 2020 al fine di sostenere le categorie di utenza non domestica penalizzate dalle misure restrittive affermando che il comune può legittimamente attuare le prescrizioni della delibera n. 158/2020 dell’ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile posta a carico del bilancio comunale e precisando che, in ragione delle prerogative comunali riconosciute anche dalla sessa Autorità, è possibile per il Comune concedere una riduzione maggiore della quota variabile […];

VISTA, in tal senso, anche la nota IFEL del 31 maggio 2020;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia solo per l’anno 2020, essendo finalizzate al contenimento dei disagi patiti dalle utenze non domestiche della TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto socio-economico;

RITENUTO di individuare le categorie di utenza non domestica a cui attribuire l’esenzione della quota variabile della TARI 2020, come indicate nella tabella di cui all’Allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor gettito tariffario a copertura dei costi del servizio rifiuti quantificato in via presuntiva in € 220.000,00 e che tale importo troverà copertura finanziaria con apposita successiva deliberazione di variazione di bilancio assunta in data odierna;

DATO ATTO che la copertura del costo derivante dall’applicazione delle citate agevolazioni viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

(7)

Comune di Sacile – Deliberazione n. 56 del 30/09/2020 7 RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e, in particolare, le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei Consiglieri e le dichiarazioni di voto (come da registrazione agli atti);

Con la seguente votazione:

Presenti:

Votanti:

Astenuti:

Favorevoli:

DELIBERA

1. di precisare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario e dei documenti allo stesso allegati da parte dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti - Gestore Ambiente Servizi S.p.a., intervenuta con la deliberazione di AUSIR n. 17/20 del 29.06.2020, come disaggregato da parte del gestore al fine di consentire ai Comuni appartenenti all’ambito l’articolazione tariffaria ai sensi delle disposizioni di legge che regolano la materia;

3. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) riportate nell’Allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nella misura del 4%;

5. di approvare l’esenzione della quota variabile della TARI 2020 a favore delle utenze non domestiche individuate nella tabella di cui all’Allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che le minori entrate conseguenti all’esenzione della quota variabile di cui al punto 5), quantificata in via presuntiva in € 220.000,00, troveranno copertura finanziaria con la variazione di bilancio che verrà assunta in data odierna con successiva deliberazione;

7. di stabilire le scadenze TARI 2020 rispettivamente nei mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 o, comunque, con scadenze compatibili con eventuali problematiche derivanti dalla gestione del tributo stesso, distribuendo il carico ai cittadini in rate costanti;

8. di trasmettere la presente deliberazione ad AUSIR;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 e dell’art. 107, comma 2 del D.L.

18/2020 e ss.mm.ii., la presente deliberazione sarà efficace a condizione dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la medesima, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con separata votazione avente il seguente esito:

(8)

Presenti:

Votanti:

Astenuti:

Favorevoli:

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17 della L.R. 17/2004.

(9)

Comune di Sacile – Deliberazione n. 56 del 30/09/2020 9

Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, lì 18/09/2020 IL RESPONSABILE

GIOVANNI PAVAN

Comune di Sacile

Provincia di Pordenone

Area Finanziaria – Tributi – Personale Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sacile, lì 18/09/2020 IL RESPONSABILE

GIOVANNI PAVAN

(10)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

Giust Laura Varutti Federico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nell’Albo Pretorio On Line il giorno 02/10/2020, ove rimarrà a tutto il 16/10/2020 . Lì 02/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione Marta Del Ben

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva [ ] ai sensi dell’art 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.

[X] ai sensi dell’art 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n.

17/2004 (Immediata eseguibilità)

Lì 02/10/2020

Il Segretario Varutti Federico

(11)

2.672.305,29 2.337.680,12 334.625,17 100,00%

2.672.305,29

TF 1.044.495,80 TV 602.980,42 TV 292.617,43 TF 72.686,70 TF 366.065,64 TV 293.459,30 2.672.305,29

2.012.780,35 439.524,94 220.000,00 2.672.305,29 VALORI PER TARIFFA UTENZA DOMESTICA

di cui: costi Gestore di cui: costi Comune RIPARTIZIONE QUOTE DI ENTRATA

ENTRATA PER SERVIZIO UMIDO DOM ENTRATA PER SERVIZIO VERDE

VALORI PER TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

PIANO TARIFFARIO 2020

TOTALE COSTO GESTIONE RSU

PERCENTUALE DI COPERTURA TARIFFA IMPORTO TOTALE DA INTROITARE CON TARIFFA

VALORI PER TARIFFA UTENZA DOMESTICA

ENTRATA TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA ENTRATA PER RIDUZIONI COVID-19

QUADRATURA ENTRATA

VALORI PER TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA QUADRATURA ENTRATA

ENTRATA TARIFFA UTENZA DOMESTICA

(12)

TARIFFA SUPERFICI fisso

tariffa tariffa Base + verde

nucleo Ka base/superfice casa palaz. 8 ap. cond.+ 8 app.

A 1 0,80 0,74 1,01 0,80 0,77

2 0,94 0,86 1,13 0,93 0,90

3 1,05 0,97 1,24 1,03 1,00

4 1,14 1,05 1,32 1,12 1,08

5 1,23 1,13 1,40 1,20 1,16

6 o + 1,30 1,19 1,46 1,26 1,23

Tariffe annue per mq. di superficie dei locali occupati

TARIFFA COMPONENTI variabile

tariffa tariffa svuotamenti forfettizzati

nucleo Kb base/componenti Base + umido cass. 70 L. cass.15 L.

B 1 1,00 43,96 71,60 15 70

2 1,55 68,14 110,98 26 121

3 1,90 83,52 136,03 36 168

4 2,20 96,71 157,51 43 201

5 2,90 127,48 207,63 48 224

6 o + 3,40 149,46 243,43 52 243

Tariffe annue per nucleo famigliare comprensiva di svuotamenti forfettizzati

TARIFFA SVUOTAMENTI variabile tariffa

C 2,72 svuotamento secco cassonetto 70 lt.

0,58 svuotamento cassonetti con chiave 15 lt.

Tariffe per svuotamento secco per eccedenze agli svuotamenti forfettizzati

LE TARIFFE SI COMBINANO IN QUATTRO VARIABILI

Base servizio secco A base/sup. + B base/comp. + C Base servizio secco + servizio umido A base/sup. + B b-+umido + C Base servizio secco + servizio verde A b.+verde + B base/comp. + C Base servizio secco + servizio umido e verde A b.+verde + B b.+umido + C

Utenze domestiche non residenti : il nucleo da n° 3 componenti salvo quanto dichiarato/accertato Utenze domestiche a disposizione : tariffa n° 3 componenti base ridotta al 30%

Utenze domestiche non utilizzate ( soli ricoverati, abit.in vendita,…) : solo tariffa superfici ridotta al 50%

Tariffe al netto del tributo regionale TEFA 4 %

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2020

TARIFFE ( A + B + C )

(13)

Kc Kd FISSO VARIABILE TARIFFA

1.1 0,66 5,40 0,69 0,58 1,27

1.2 0,40 3,28 0,42 0,35 0,77

1.3 0,74 6,05 0,77 0,65 1,42

2.1 0,64 5,22 0,67 0,56 1,23

2.2 0,51 4,22 0,53 0,45 0,98

3.2 1,07 9,59 1,12 1,03 2,15

3.3 1,07 8,81 1,12 0,95 2,07

4.1 1,52 12,45 1,59 1,34 2,93

4.2 0,61 5,03 0,64 0,54 1,18

4.3 0,61 5,03 0,64 0,54 1,18

5.1 0,92 7,53 0,96 0,81 1,77

5.2 1,09 8,91 1,14 0,96 2,10

5.3 1,48 12,12 1,55 1,30 2,85

5.4 0,60 4,90 0,63 0,53 1,16

5.5 1,41 11,55 1,47 1,24 2,71

6.1 3,96 36,86 4,14 3,97 8,11

6.2 2,71 22,29 2,83 2,40 5,23

6.3 3,59 29,38 3,75 3,16 6,91

7.1 1,78 14,58 1,86 1,57 3,43

7.2 4,60 38,70 4,81 4,17 8,98

Tariffe annue per mq. di superficie dei locali o aree occupate

Tariffe al netto del tributo regionale TEFA ( 4 % ) Alberghi, Residence

Musei, biblioteche, circoli

Commercio ingrosso beni non deperibili Mostre

Distributori di carburante, parcheggi

Mercato beni non deperibili Ospedali, caserme Uffici

Studi professionali Banche, Assicurazioni Industria

Artigianato

Mercato beni deperibili CAT.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2020

Parrucchieri, lavanderie, ecc.

Depositi e magazzini

Commercio dettaglio beni non deperibili Bar, ristoranti, ecc.

Commercio dettaglio beni deperibili Ortofrutta

Scuole pubbliche e private

(14)

C O M U N E D I S A C I L E

(Provincia di Pordenone)

TASSA SUI RIFIUTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TARIFFE TARI

ANNO 2020

(15)

1. PREMESSA

L’art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Stabilità per l’anno 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il tributo sui rifiuti (TARI) rimane disciplinato dalla Legge istitutiva del 27.12.2013, n. 147.

Il Comune di Sacile ha mantenuto la natura tributaria del prelievo e, sulla base dei costi dei servizi, fino al 2019 ha approvato i piani finanziari e le tariffe per la tassa sui rifiuti.

La L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio

“chi inquina paga”.

Dall’anno 2020, pertanto, la competenza all’approvazione del Piano Finanziario è passata ad ARERA.

La stessa autorità ARERA, con deliberazione del 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF, ha approvato la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021.

Nel territorio in cui opera il Comune di Sacile è presente e operante l’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR, quale Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Con la deliberazione n. 17/20 del 29.06.2020 AUSIR ha validato il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31.10.2019, n. 443/2019/R/RIF – Gestore Ambiente Servizi S.p.a., rimandando a una fase successiva la disaggregazione dei dati da parte del medesimo gestore al fine di predisporre i PEF dei Comuni appartenenti all’ambito;

La stessa deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che per la commisurazione delle tariffe per la TARI si applicano i criteri di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 (Metodo Normalizzato), già utilizzato in regime TARSU e TARES.

La legge prevede che la tassa sui rifiuti sia corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività, applicando i criteri determinati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Il metodo tariffario normalizzato MTN prevede che per stabilire la quantità di rifiuti prodotti si ricorra all’applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.

L’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., dà la possibilità al Comune, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, di adottare coefficienti per la gradazione delle tariffe inferiori ai minimi e superiori ai massimi non oltre il 50% rispetto a quanto indicato dalla norma stessa.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modalità di determinazione delle tariffe della TARI.

(16)

2. IL COSTO DEL SERVIZIO

Il Piano Economico Finanziario (PEF) individua dettagliatamente i costi del servizio sulla base dei quali devono essere calcolate le tariffe.

Per un’analisi del PEF si rimanda agli atti di AUSIR relativi alla sua validazione, mentre di seguito si riportano i valori sulla base dei quali sono state determinate le tariffe:

TOTALE COSTO GESTIONE RSU 2.672.305,29 di cui: costi Gestore 2.337.680,12 di cui: costi Comune 334.625,17

PERCENTUALE DI COPERTURA TARIFFA 100,00%

IMPORTO TOTALE DA INTROITARE CON TARIFFA 2.672.305,29

Suddivisione costi:

VALORI PER TARIFFA UTENZA DOMESTICA TF 1.044.495,80

VALORI PER TARIFFA UTENZA DOMESTICA TV 602.980,42

ENTRATA PER SERVIZIO UMIDO UTENZA DOMESTICA TV 292.617,43

ENTRATA PER SERVIZIO VERDE TF 72.686,70

VALORI PER TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA TF 366.065,64

VALORI PER TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA TV 293.459,30

QUADRATURA ENTRATA 2.672.305,29

Entrata per utenza:

ENTRATA TARIFFA UTENZA DOMESTICA 2.012.780,35

ENTRATA TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA 439.524,94

ENTRATA PER RIDUZIONI COVID-19 220.000,00

QUADRATURA ENTRATA 2.672.305,29

Il totale dei costi del servizio e le conseguenti entrate a copertura sono riportate al netto dell’addizionale regionale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente del 4% (TEFA).

3. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Il metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 158/1999, necessita della definizione dei parametri per la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria e per il conteggio della potenziale produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche.

3.1. UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTE KA

Ka è il coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche e, moltiplicato per il totale della superficie degli immobili occupati da un certo numero di persone, ha lo scopo di effettuare un adattamento di tali superfici al numero di componenti tenendo conto del fatto che maggiore è il numero di occupanti, maggiore è la potenziale quantità di rifiuto prodotto in quella superficie.

(17)

I coefficienti Ka sono indicati nella tabella 1a) allegata al D.P.R. 158/1999 che, per il Comune di Sacile, corrispondono ai seguenti valori:

nucleo familiare Coefficiente Ka

1 0,80

2 0,94

3 1,05

4 1,14

5 1,23

6 o + 1,30

3.2. UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTE KB

Kb è il coefficiente che determina la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche.

Esso serve a rendere proporzionale al numero dei componenti la potenziale produttività di rifiuto per ciascun nucleo familiare.

Agli Enti è consentito determinare i coefficienti Kb all’interno di un range di valori minimi e massimi indicati nella tabella 2) allegata al D.P.R. 158/1999.

Al fine di assumere coefficienti atti a rappresentare la reale propensione alla produzione di rifiuti prodotti delle famiglie, il Comune di Sacile negli anni ha adottato parametri volti a favorire le famiglie numerose, come di seguito riportato:

nucleo familiare Coefficiente Kb

1 1,00

2 1,55

3 1,90

4 2,20

5 2,90

6 o + 3,40

3.3. UTENZE NON DOMESTICHE: COEFFICIENTI KC E KD

Kc è il coefficiente che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività ed è da intendersi come parametro di rapporto tra le varie categorie. Incide nell’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.

Kd, invece, è il coefficiente di produzione in kg per mq di superficie tassabile di rifiuto che le varie tipologie di attività potenzialmente potrebbero produrre nell’anno. Viene utilizzato per la determinazione della parte variabile della tariffa.

Il valore dei coefficienti può essere liberamente attribuito dall’Ente all’interno di un intervallo di valori limite riportati nelle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999, elaborati per aree geografiche con la distinzione tra i Comuni superiori/inferiori a 5.000 abitanti, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all’art. 1, comma 652 della Legge di Stabilità 2014.

Al fine di correggere alcune anomalie nei coefficienti che gravano su alcune attività, vengono assunti i valori contenuti nella tabella con l’eccezione di quelli relativi alla categoria “Ortofrutta” per la quali storicamente è stato scelto un valore inferiore nel rispetto della normativa vigente.

La tabella sottostante riporta i valori dei coefficienti Kc e Kd applicati:

(18)

Categoria Attività Kc Kd

1.1 Musei, biblioteche, circoli 0,66 5,40

1.2 Scuole pubbliche e private 0,40 3,28

1.3 Distributori di carburante, parcheggi 0,74 6,05 2.1 Commercio ingrosso beni non deperibili 0,64 5,22

2.2 Mostre 0,51 4,22

3.2 Alberghi, Residence 1,07 9,59

3.3 Ospedali, caserme 1,07 8,81

4.1 Uffici 1,52 12,45

4.2 Studi professionali 0,61 5,03

4.3 Banche, Assicurazioni 0,61 5,03

5.1 Industria 0,92 7,53

5.2 Artigianato 1,09 8,91

5.3 Parrucchieri, lavanderie, ecc. 1,48 12,12

5.4 Depositi e magazzini 0,60 4,90

5.5 Commercio dettaglio beni non deperibili 1,41 11,55

6.1 Bar, ristoranti, ecc. 3,96 36,86

6.2 Commercio dettaglio beni deperibili 2,71 22,29

6.3 Ortofrutta 3,59 29,38

7.1 Mercato beni non deperibili 1,78 14,58

7.2 Mercato beni deperibili 4,60 38,70

4. SUDDIVISIONE DEI COSTI

Per quanto attiene alla ripartizione tra i costi fissi e i costi variabili va precisato che dall’analisi del PEF validato da AUSIR per l’anno 2020 emerge uno scostamento rispetto a quanto attribuito nelle annualità precedenti, così come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Tipologia di Costo Anno 2020 Anno 2019

Costi Fissi 55,50 % 46,09 %

Costi Variabili 44,50 % 53,91 %

Costi Totali 100 % 100 %

Inevitabilmente tale differente ripartizione tra costi fissi e costi variabili si riflette sulla determinazione delle tariffe.

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sono suddivise in parte fissa e parte variabile e concorrono alla copertura dei relativi costi. La prima viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, la seconda in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Le tariffe vengono calcolate a partire dai costi individuati nel PEF secondo le modalità definite dal D.P.R. 158/1999.

(19)

5.1. UTENZE DOMESTICHE

Nel Comune di Sacile, alla data dell’elaborazione, risultano presenti 8.514 nuclei familiari e a cui corrisponde una superficie imponibile pari a 1.176.018 mq.

La parte fissa della tariffa delle utenze domestiche viene determinata come prodotto tra il costo unitario a mq (Costi fissi UD/Superficie totale UD) e la superficie dell’utenza rettificata a mezzo di un coefficiente di adattamento, privilegiando i nuclei familiari più numerosi (vedasi quanto detto in merito al coefficiente Ka) e le minori dimensioni dei locali.

TARIFFA SUPERFICI Tariffa Parte Fissa

nucleo base/superfice

1 0,74

2 0,86

3 0,97

4 1,05

5 1,13

6 o + 1,19

La parte variabile, invece, è rapportata alla quantità presunta di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, ottenuta mediante l’utilizzo del coefficiente di adattamento Kb.

Tale valore si ottiene moltiplicando la quota unitaria di rifiuto prodotta da una singola utenza, rettificata a mezzo del coefficiente di adattamento Kb, per il costo unitario di smaltimento di un kg di rifiuto (totale costi variabili UD/totale rifiuti UD).

TARIFFA COMPONENTI Tariffa Parte Variabile

nucleo base/componenti

1 43,96

2 68,14

3 83,52

4 96,71

5 127,48

6 o + 149,46

Servizio dell’umido

La copertura del costo del servizio dell’umido viene assicurata ripartendo lo stesso tra i nuclei familiari che utilizzano tale servizio e la tariffa, comprensiva della parte variabile di base (tabella precedente), è la seguente:

TARIFFA COMPONENTI Tariffa Variabile

nucleo Base + umido

1 71,60

2 110,98

3 136,03

4 157,51

5 207,63

6 o + 243,43

(20)

Servizio del verde

La copertura del costo del servizio del verde viene assicurata ripartendo lo stesso tra le superfici degli utenti che utilizzano tale servizio e la tariffa, comprensiva della parte fissa di base, è la seguente (alle palazzine fino 8 appartamenti e ai condomini viene applicata una tariffa ridotta rispetto alle abitazioni singole):

TARIFFA SUPERFICI Tariffa Parte Fissa con Verde

nucleo casa palazzina condominio

1 1,01 0,80 0,77

2 1,13 0,93 0,90

3 1,24 1,03 1,00

4 1,32 1,12 1,08

5 1,40 1,20 1,16

6 o + 1,46 1,26 1,23

5.2. UTENZE NON DOMESTICHE

Tra le utenze non domestiche rientrano comunità, attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, per una superficie complessiva, alla data dell’elaborazione, pari a 271.216 mq.

Per questo tipo di utenze, la parte fissa e quella variabile vengono rapportate alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tassa.

Il Comune di Sacile, non avendo adottato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna utenza, applica il metodo basato sui coefficienti Kc e Kd del D.P.R.

158/1999, con i correttivi ammessi dalla norma, come di seguito riportato:

CATEGORIA FISSO VARIABILE TARIFFA

1.1 Musei, biblioteche, circoli 0,69 0,58 1,27

1.2 Scuole pubbliche e private 0,42 0,35 0,77

1.3 Distributori di carburante, parcheggi 0,77 0,65 1,42 2.1 Commercio ingrosso beni non deperibili 0,67 0,56 1,23

2.2 Mostre 0,53 0,45 0,98

3.2 Alberghi, Residence 1,12 1,03 2,15

3.3 Ospedali, caserme 1,12 0,95 2,07

4.1 Uffici 1,59 1,34 2,93

4.2 Studi professionali 0,64 0,54 1,18

4.3 Banche, Assicurazioni 0,64 0,54 1,18

5.1 Industria 0,96 0,81 1,77

5.2 Artigianato 1,14 0,96 2,10

5.3 Parrucchieri, lavanderie, ecc. 1,55 1,30 2,85

5.4 Depositi e magazzini 0,63 0,53 1,16

5.5 Commercio dettaglio beni non deperibili 1,47 1,24 2,71

6.1 Bar, ristoranti, ecc. 4,14 3,97 8,11

6.2 Commercio dettaglio beni deperibili 2,83 2,40 5,23

6.3 Ortofrutta 3,75 3,16 6,91

(21)

6. RIDUZIONI

Il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo prevede alcune riduzioni tariffarie da applicarsi a particolari tipologie di utenza.

Per le utenze domestiche riconducibili ad anziani o disabili incontinenti o che vedono la presenza di bambini da 0 a 2 anni le agevolazioni riconosciute consistono in una riduzione quantitativa pari a n. 20 svuotamenti del rifiuto secco non riciclabile.

Le utenze non domestiche che svolgono attività in locali promiscui dove producono anche rifiuti speciali godono della riduzione prevista dall’art. 20 del citato Regolamento comunale.

Alle utenze non domestiche che smaltiscono in proprio i rifiuti prodotti viene attribuita esclusivamente la parte fissa della tariffa.

Limitatamente all’annualità 2020, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 9/2020 in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune categorie di utenze non domestiche (come identificate nell’Allegato B) alla deliberazione di approvazione delle tariffe) sono state esentate dal pagamento della relativa quota variabile.

L’esenzione di cui sopra, finanziata per il 50% da contributo regionale e per il restante 50%

da fondi propri dell’Ente, ammonta a complessivi € 220.000,00.

(22)

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: PAVAN GIOVANNI

CODICE FISCALE: PVNGNN68P27H823H DATA FIRMA: 25/09/2020 12:44:53

IMPRONTA: E7780AC09C218177850AE5C49AA677E714688475AB4FADA860730938ED148EF1 14688475AB4FADA860730938ED148EF166171834334CA4C663DBAF89469BA2AD 66171834334CA4C663DBAF89469BA2ADEC44A749EDBC6D78EDAA3262AF5333D6 EC44A749EDBC6D78EDAA3262AF5333D6CFB2E74FB0AA0A5A8D4D5A00C5D6B2BF

(23)

1.1 Musei, biblioteche, circoli 1.2 Scuole pubbliche e private

2.1 Commercio ingrosso beni non deperibili 2.2 Mostre

3.2 Alberghi, Residence 4.1 Uffici

5.1 Industria 5.2 Artigianato

5.3 Parrucchieri, lavanderie, ecc.

5.5 Commercio dettaglio beni non deperibili 6.1 Bar, ristoranti, ecc.

7.1 Mercato beni non deperibili 7.2 Mercato beni deperibili

CATEGORIE AGEVOLATE

Allegato B)

(24)

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Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NOME: PAVAN GIOVANNI

CODICE FISCALE: PVNGNN68P27H823H DATA FIRMA: 18/09/2020 15:38:25

IMPRONTA: C79B73B26DEF24398D4DBB927740E2E8453E79464760E541627ADF64CB1A9B4C 453E79464760E541627ADF64CB1A9B4C24D0A317801A966F7F12115652A90F52 24D0A317801A966F7F12115652A90F526E809D094B0401D5FD49D551385DB400 6E809D094B0401D5FD49D551385DB400ECF21FA55E430995AFD542896CDC2547

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