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COMUNE DI GROTTAFERRATA. Provincia di Roma DI SUPERFICIE, DI LOTTI EDIFICATORI COMPRESI NEL P.I.P. IN REPUBBLICA ITALIANA. L anno.

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COMUNE DI GROTTAFERRATA Provincia di Roma

Rep. ... del ...

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE, IN DIRITTO DI SUPERFICIE, DI LOTTI EDIFICATORI COMPRESI NEL P.I.P. IN LOCALITA’ “VILLA SENNI”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno……….addì……… del mese di ………

in Grottaferrata e nella casa comunale, avanti di me ……….., Segretario Generale, abilitato a rogare gli atti nella forma pubblica ammini-

strativa nell’interesse del Comune si sono personalmente presentati:

- ………..………., nato a ………. il ………, in qualità di …………..……… del Comune di Grottaferrata, il qua-

le ai sensi dell’art. 61 - comma 1 - dello Statuto comunale, dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Grottaferrata, C.F.:

02838140586, parte che di seguito potrà essere chiamata, per brevità, “Comu- ne”;

- ……….. , nato a ……… il ………., codice fiscale ………, che interviene nel presente

atto in qualità di ………..

……….

……….

parte che di seguito potrà essere chiamata, per brevità, “Assegnatario”, il qua- le partecipa al presente atto in forza di ………..

……….

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che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte inte- grante e sostanziale;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.03.2003 è sta- to definitivamente adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località “Villa Senni”;

- che per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del suddetto P.I.P.

il Comune di Grottaferrata ha beneficiato di un contributo regionale ai sensi della l.r. n. 60/1978 e s.m.i. ;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.5.2004 e suc- cessive Determinazioni Dirigenziali n. 149/2004 e n. 285/2004 è stata espleta- ta la procedura pubblica per l’assegnazione dei n. 24 lotti disponibili, la cui relativa graduatoria è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 24/2/2005, successivamente variata con determinazione n.1 del 5/1/2007;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.07.2005 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 17/2005 è stata avviata un’ulteriore procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti rima- nenti ubicati nel P.I.P., la cui relativa graduatoria è stata approvata con De- terminazioni Dirigenziali n. 178/2006 e n. 252/2006;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2008 è sta- to fissato il corrispettivo di concessione delle aree;

- che non tutti i proprietari dei lotti assegnati, benché sollecitati dal Comu- ne, hanno proceduto al versamento per la concessione del diritto di superficie ed alla stipula della relativa convenzione;

- che con Delibera della Giunta Comunale n. 174 del 22.11.2012 sono stati

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forniti indirizzi agli uffici affinché si procedesse all’assegnazione dei lotti re- sidui al fine della completa attuazione del P.I.P. ed è stata confermata la misu- ra del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie come determi- nata in relazione alle precedenti assegnazioni;

- che con Delibera del Commissario Straordinari n …….. del ……….., assun- ta con i poteri della Giunta, sono stati forniti ulteriori indirizzi agli uffici af- finché si procedesse all’assegnazione dei lotti residui al fine della completa attuazione del P.I.P. ed è stata confermata la misura del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie come determinata in relazione alle prece- denti assegnazioni;

- che con Determinazione Dirigenziale n ……..…….. del …….…………., in esecuzione della su indicata Delibera della G.C. n. 174/2012 e della Delibe- ra del Commissario Straordinario n. ……/2013 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione, mediante manifestazione di interesse, dei lotti re- sidui compresi nel P.I.P.;

- che con istanza assunta al protocollo del Comune in data …………. al n……… l’assegnatario, come sopra generalizzato, ha manifestato l’interesse all’assegnazione del lotto n ………, individuato in Catasto al fo- glio n. 1 con la particella n …………;

- che con versamento/i ………..

in data l’assegnatario ha interamente corrisposto il corrispettivo per l’assegnazione del diritto di superficie relativamente al lotto su indicato;

- che con Determina Dirigenziale n ………… del ……….. è stata disposta la concessione del diritto di superficie in favore dell’assegnata del lotto su indicato;

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Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti come sopra intervenute convengono e stipulano.

ART. 1

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

1) Il Comune di Grottaferrata, come sopra rappresentato, concede all’assegnatario, come sopra generalizzato, che accetta, il diritto di superficie dell’area di superficie pari a mq ……… (………) posta nel P.I.P. il località “Villa Senni” e contraddistinta come lotto n. …….. . Tale area è identificata in Catasto al foglio …….. con la particella n.

…………., R.A. ………….., R.D. ……… ed è rappresentata con il colore ………. nello stralcio della planimetria in scala 1: …….. che, controfirmato tra le parti, viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”

per formarne parte integrante e sostanziale;

2) La sottoscrizione della presente convenzione obbliga l’assegnatario al- l'accettazione incondizionata del lotto assegnato. Il diritto di superficie come sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alla costruzione nei limiti necessari all'esecuzione, allo manutenzione e all'uso delle opere previste dai progetti approvati dal Comune;

ART. 3

1) La concessione del diritto di superficie ha durata di 99 (novantanove) anni. Essa potrà essere rinnovata, a richiesta del concessionario presentata al- meno un anno prima della scadenza, in base alle norme vigenti all’epoca del rinnovo.

2) II diritto di superficie come sopra indicato è esercitato nei limiti e con

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le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia per il diritto di superficie.

3) E’ fatto divieto all’assegnatario di cedere il diritto di superficie dell’area non ancora edificata.

4) Il diritto di superficie è esteso:

- alla realizzazione di complessi produttivi di beni e degli altri manufat- ti consentiti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti e dalle Norme Tecni- che di Attuazione del P.I.P.;

- al mantenimento e godimento delle costruzioni e le relative aree di perti- nenza, in favore dell’assegnatario e suoi aventi causa, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla presente convenzione, per tutto l'arco temporale di vigenza del diritto di superficie.

5) Al termine della scadenza e nel caso di mancato rinnovo di essa, il Co- mune di Grottaferrata diviene proprietario degli edifici che sono stati realizza- ti sull’area.

ART. 4

1) L’assegnatario, quale corrispettivo per la concessione del lotto su indica- to, ha versato a la somma di € ……….. (……….) mediante versamento/i ………..

…..………...

2) Il corrispettivo versato comprende la quota commisurata alla acquisizione delle aree, pari ad € ………. (……….…….), e la quota commisurata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione pri- maria pari ad € ……… (………..).

3) Restano a carico dell’assegnatario gli oneri per l’esecuzione, a sua cura

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e spese e d’intesa con gli enti erogatori, della rete interna di allacciamento del lotto assegnato ai pubblici servizi.

4) Oltre all'importo di cui sopra l’assegnatario è tenuto a corrispondere al Comune il contributo per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 380/2001 che, se dovuto, sarà calcolato e versato con le modalità ordinarie previste dalla vigente regolamentazione comuna- le in sede del rilascio del permesso di costruire.

ART. 5

1) Sull’area concessa l’assegnatario si obbliga a realizzare e mantenere un manufatto per l’insediamento della sua attività artigianale così come dichiara- ta all’atto della partecipazione alla gara ed in conformità alle norme tecniche di attuazione del P.I.P. Dovranno comunque essere osservate tutte le disposi- zioni di legge e di regolamento relative alle igiene del suolo ed alla protezione dell’ambiente naturale.

2) I progetti di edificazione dovranno essere presentati all’approvazione dei competenti uffici comunali entro mesi tre dalla sottoscrizione della presente convenzione ed i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire ed ultimati entro i tre anni successivi. L’inizio dell’attività artigianale dovrà seguire entro mesi dodici dalla fine dei lavori.

3) Il Comune si riserva di far eseguire gli opportuni accertamenti da parte dei propri Uffici competenti in qualunque momento lo ritenga necessa- rio.

4) L’Assegnatario, inoltre, si impegna a trasferire la sede della propria atti- vità nel Comune di Grottaferrata prima dell’avvio della attività produttiva da svolgere sul lotto assegnato con la presente convenzione.

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- 7 - ART. 6

1) Qualora, per qualsiasi evenienza, l'assegnatario è costretto a rece- dere dall'iniziativa dovrà informare il Comune con raccomandata A.R., precisando le proprie intenzioni sugli investimenti già realizzati sul terre- no assegnato. In tal caso il Comune può autorizzare l'assegnatario alla vendita di quanto già costruito ad altra impresa, avente i requisiti previsto dalla legge e/o dai regolamenti comunali per la concessione dei lotti, che in- tenda proseguire e completare la stessa iniziativa, oppure realizzare altro pos- sibile insediamento. Nel caso in cui non è possibile utilizzare gli investimenti in tutto o in parte, l'assegnatario rinunciatario non ha diritto ad alcun risar- cimento per le spese sopportate. Il Comune per facilitare una nuova destina- zione che consenta l'utilizzazione di tutto o in parte degli investimenti realiz- zati, può concedere all'assegnatario rinunciatario un tempo non superiore a mesi sei. Trascorso tale termine, senza che sia stata trovata una possibile so- luzione, il Comune incamera la superficie assegnata e le opere eseguite.

Resta, però, salvo il diritto dell’assegnatario rinunciatario al risarcimento del valore delle opere eseguite sempre che venissero in seguito utilizzate dal Comune o da altro assegnatario. Il valore di tali opere sarà quello risultante al momento dell'utilizzo, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dall'assegnatario rinunciatario, dal Comune, dal Tribunale di Velletri o dall'assegnatario subentrante a seconda che le opere debbano essere utilizzate dal Comune o dallo stesso assegnatario subentrante.

ART. 7

1) L’assegnatario si obbliga ad aderire al Consorzio per la gestione dell’area P.I.P., al quale l’Amministrazione comunale affiderà in concessione

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il servizio per specifici compiti operativi tesi al funzionamento complessivo del comprensorio artigianale. In particolare potrà essere affidata al Consorzio l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizza- zione.

2) La mancata adesione al Consorzio costituisce causa di decadenza dalla concessione.

ART. 8

1) L’immobile destinato all’attività produttiva, non può essere ceduto a terzi e conseguentemente non può essere trasferito il diritto di superficie concesso se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di agibilità, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

2) E' consentita la vendita dell'immobile solo dopo l'eventuale avvenuto trasferimento in diritto di proprietà, a soggetti in possesso dei requisiti previ- sti dalla legge e/o dai regolamenti comunali per la concessione delle aree arti- gianali ed industriali, e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di agibilità, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

3) In ogni caso è vietato cedere o locare in via definitiva le costruzioni di cui al precedenti commi prima del rilascio del certificato di agibilità.

4) E’ possibile derogare dalle disposizioni dei precedenti commi solo in caso di decesso dell’assegnatario imprenditore unico. In ogni caso il trasferi- mento può avvenire solo previo consenso del Comune. Il Consenso è subordi- nato all’accertamento delle capacità imprenditoriali dell’eventuale subentrante al fine di assicurare che nell’immobile ceduto continui a svolgersi attività produttiva.

5) Salvo espresso consenso del Comune, sono vietati il comodato, nonché

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la costituzione per atto tra vivi di diritti reali di godimento sulle costruzioni, durante la vigenza del diritto di superficie.

6) In forza del trasferimento delle strutture, gli acquirenti e successi- vamente i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica dell’assegnatario, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla pre- sente convenzione.

7) La concessione dell’immobile e del diritto di superficie è subordinato, dopo l’espressione di consenso da parte del Comune, alla formalizzazione di essa con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, che contenga l’assunzione da parte del subentrante di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. Negli atti di trasferimento dovranno essere inserite clausole, da riportare alla nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre della costruzione in contrasto con le prescrizioni della legge 865/71, e della con- venzione medesima. Le clausole in questione dovranno essere specificatamen- te confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del C.C. Copia autentica della nota di trascrizione comprendente le dette clausole, sarà inviata dal venditore al Comune, per lettera Raccomandata A.R., entro sei mesi dal trasferimento.

8) II rapporto di locazione sarà regolato dalle disposizioni di legge in vi- gore per gli immobili ad uso diverso dall'abitazione. Per la locazione degli stabilimenti, nei contratti relativi dovranno essere inserite clausole, da ap- provarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell'art.1341 del C.C., nel- le quali il conduttore, per sé e suoi aventi causa:

- dichiarerà di impegnarsi a non sublocare in nessun caso lo stabilimen- to e a non darlo in comodato;

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- dichiarerà di possedere i requisiti previsti dalla legge e/o dai regola- menti comunali per la concessione dei lotti; tale possesso dovrà essere dimo- strato successivamente con la presentazione della necessaria documentazio- ne;

- dichiarerà di impegnarsi, nel caso di perdita dei suddetti requisiti nel corso della locazione, a lasciare libero lo stabilimento alla prossima scadenza contrattuale;

- si impegnerà, ad ogni eventuale richiesta di rinnovo della locazione a confermare per iscritto la sussistenza dei predetti requisiti.

9) Copia autentica di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locato- re al Comune, per lettera raccomandata A.R. entro tre mesi dalla stipula del contratto. La registrazione del contratto dovrà essere effettuata anche se non obbligatoriamente prescritta da norma di legge.

10) L’assegnatario ed i suoi aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di manutenzione sia gli stabilimenti che le altre parti del fabbri- cato.

ART. 9

1) La violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione comporta, a carico del responsabile, l'applicazione delle seguenti penali, fatta salva ogni altro conseguente provvedimento e responsabilità ai sensi della legge e della presente convenzione:

a) penale pari al 5%, per ogni mese di ritardo, del corrispettivo di cui al 1°

comma dell'art. 4, in caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di fine lavori,comunque prorogati;

b) penale pari al 10% sul prezzo dello stabilimento al momento della alie-

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nazione, o pari ad annualità del canone al momento della locazione, in caso di mancato inserimento nell'atto o nel contratto delle clausole previste dalla presente convenzione;

c) penale pari al 5%, per ogni mese di ritardo, del corrispettivo di cui al 1°

comma dell'art. 4, in caso di ritardo nel trasferimento della sede sociale dell’attività da svolgere sul lotto assegnato nel Comune di nel Grottaferrata;

d) penale pari all'1% del prezzo dello stabilimento al momento della alie- nazione, o pari ad una mensilità del canone al momento della locazione, in ca- so non venga inviata al Comune copia dell'atto o del contratto nei termini di cui alla presente convenzione.

2) Le penali dovranno essere corrisposte entro sessanta giorni dalla richie- sta del Comune. Nel caso di concorso degli inadempimenti, le penali verran- no cumulate.

3) Gli atti di cessione, locazione, trasferimento o costituzione dei diritti, compiuti in violazione agli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui ai precedenti articoli, non saranno opponibili al Comune ed al concessionario e ai suoi aventi causa. Tale inopponibilità potrà essere fatta valere soltanto dal Comune, direttamente o su richiesta di coloro che abbiano avuto il danno o lesione della violazione medesima. E' sempre fatta salva comunque l'applica- zione delle altre sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 10

1) L’assegnatario decade dalla concessione, e pertanto si estingue ipso iure il diritto di superficie qualora:

a) quando sia trascorso inutilmente il termine fissato nella ordinanza Co- munale di restituzione per mancanza di utilizzazione dell’area;

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b) nel caso di inosservanza, da parte dell’assegnatario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi gli stabilimenti costruiti e non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione di agibilità;

c) quando siano violati gli obblighi, oneri, condizioni e modalità di cui al precedente art. 8 e sia trascorso inutilmente il termine fissato nell'ordinanza comunale in cui viene stabilito il ripristino delle situazioni in conformità ai patti;

d) in caso di mancata adesione al Consorzio di cui al precedente art. 7.

2) Le parti convengono che la convenzione sia risolta ai sensi dell'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

a) in caso di inosservanza da parte dell’assegnatario concessionario dei termini previsti dall'art. 5;

b) in caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla richiesta del Comune per il versamento delle penali di cui al precedente art. 9, comma 2;

c) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penalità applicate dal Comune ai sensi del primo comma del precedente art. 9 raggiunga un importo pari o superiore al corrispettivo versato per la cessione del diritto di superficie sul lotto assegnato come quantificato al precedente art. 4.

3) In tali casi il Comune dovrà notificare all’assegnatario a mezzo Ufficia- le Giudiziario, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Nel caso di opere parzialmente realizzate, queste saranno indennizzate all’assegnatario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre Tecnici nominati rispettivamente dall'impresa decaduta, dal Comune, dal Tribunale o dall'impresa subentrante a seconda che le opere debbano essere

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utilizzate dal Comune o dall'impresa subentrante. E' sempre salva comunque l'applicazione delle altre sanzioni di cui all'art. 9.

4) La decadenza o risoluzione, che vale comunque solo nei confronti del responsabile, salvi i diritti dei conduttori, produce gli effetti del successivo art. 11, comma 1.

5) Nei casi in cui la presente convenzione venga a cessare, si estingue ogni diritto ed il Comune diviene proprietario di edifici ed opere e ne acquisisce la disponibilità.

6) Ove, per qualsiasi caso, prima della scadenza della concessione in dirit- to di superficie si abbia il perimento totale degli immobili costruiti sul suolo assegnato, l’assegnatario deve comunicare al Comune, entro mesi tre dal pe- rimento, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili. Nel caso di ricostruzione il Comune fisserà nuovi termini di richiesta dello con- cessione ad edificare, inizio dei lavori, fine lavori al rustico e fine lavori in via definitiva. Trascorso il termine di tre mesi, come sopra indicato, senza che il concessionario abbia comunicato l'intendimento di ricostruire, il diritto di superficie si estingue ed il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna nella completa disponibilità del Comune.

ART. 11

1) A vantaggio del Comune di Grottaferrata si costituisce un diritto reale di garanzia per atto pubblico (art.2821 - 2826 C.C.) sull'immobile e le strutture che accedono al suolo nella zona del piano insediamenti produt- tivi assegnato e, tanto, al fine di preservarsi in caso di fallimento, amministra- zione controllata, liquidazione coatta, amministrativa, concordato preventi- vo, o amministrazione straordinaria da parte dell’assegnatario, per tutta la vi-

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- 14 - genza temporale del diritto di superficie.

2) La decadenza della concessione comporta:

a) l’incameramento dell’intero corrispettivo versato;

b) l’estinzione del diritto di superficie;

c) la risoluzione della convenzione;

d) la riconsegna del lotto e dei soprassuoli realizzati senza che l’assegnatario possa avanzare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione comunale.

ART. 12

1) Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari. Le spese relative, accessorie e conseguenti alla convenzione ed al trasferimento con atto notarile del diritto di superficie sono a carico del concessionario che ne chiede ogni beneficio fiscale applicabile. Il Comune espressamente rinun- cia all'iscrizione dell'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei pubblici registri da ogni responsabilità in merito.

2) All’assegnatario, altresì, saranno addebitate le spese relative alla can- cellazione della trascrizione a seguito di rinuncia, revoca o decadenza della presente convenzione.

ART. 13

1) Le parti, a tutti gli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede del Comune di Grottaferrata, sito in Piazzetta Eugenio Conti n. 1, 00046 Grottaferrata (Roma).

2) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno

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deferite al Foro di Velletri. E’ esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e co- stituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi let- to alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per for- ma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secon- do la legge. Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine e- sterno delle altre. Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fidu- cia e si compone di … pagine intere e parte della …..esima, senza le firme, fi- no a questo punto.

IL COMUNE DI GROTTAFERRATA

L’ASSEGNATARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

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Il Signor , con riferimento a quanto previsto e regolamentato dalla legge 196/2003, espressamente consente che i dati perso- nali anagrafici propri, forniti ai fini contrattuali, siano trattati sia in forma cartacea che con strumenti informatici e/o telematici da parte del personale comunale autorizzato, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 13

Le parti dichiarano che agli effetti fiscali il valore netto del presente contratto è di €. . E richiesto io Segretario ho ricevuto il presen- te atto da me pubblicato mediante lettura datane alle parti ad alta ed intelligi- bile voce. Le parti fanno riferimento alla documentazione tecnica giacente a- gli atti; riscontrano il contenuto del presente pienamente conforme alla loro volontà liberamente espressa. Esso rogito, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia occupa numero sei facciate intere e quanto fin qui del- la settima di numero due fogli resi bollati da Euro 14,62. Esso è stato sotto- scritto in calce ed a margine dei fogli intermedi dalle parti e da me segre- tario rogante.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

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