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n Mo. Consiglio nazionale (von Siebenthal). Animali d età superiore a 121 giorni sui mercati pubblici del bestiame da macello

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101-05/14.3542n/WAK--CER

C u s s e g l n a z i u n a l

14.3542 n Mo. Consiglio nazionale (von Siebenthal). Animali d’età superiore a 121 giorni sui mercati pubblici del bestiame da macello

Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del 20 febbraio 2017

Riunitasi il 20 febbraio 2017, la Commissione ha esaminato la modifica, decisa dal Consiglio degli Stati, della mozione accolta dal Consiglio nazionale.

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare la base legale in modo che gli animali d’età superiore a 121 giorni si possano nuovamente smerciare sui mercati pubblici del bestiame da macello, applicando le stesse condizioni vigenti per gli animali d’età superiore a 161 giorni.

Proposta della Commissione

La Commissione propone con 14 voti contro 7 e 4 astensioni, di accogliere la mozione nella formulazione decisa dal Consiglio degli Stati (v. n. 4 del rapporto).

La minoranza (Jans, Bertschy, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Marra, Pardini, Schelbert) propone di respingere la mozione.

Relatori: Walter (ted.), Feller (franc.)

In nome della Commissione:

La presidente

Susanne Leutenegger Oberholzer

Contenuto del rapporto:

1 Testo e motivazione

2 Parere del Consiglio federale del 27 agosto 2014 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria 4 Deliberazioni e decisione della seconda Camera 5 Considerazioni della Commissione

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1 Testo e motivazione 1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la base legale in modo che gli animali d’età superiore a 121 giorni possano nuovamente venir smerciati sui mercati pubblici del bestiame da macello,

applicando le stesse condizioni vigenti per gli animali d’età superiore a 161 giorni.

1.2 Motivazione

Lo smercio di animali d’età compresa tra 120 e 160 giorni, destinati all’ingrasso di bestiame grosso, rappresenta un importante ramo di produzione per numerose aziende nella regione di montagna. A livello svizzero, un quarto circa (3000 capi) degli animali smerciati finora sui mercati pubblici

rientrava in questa categoria. In seguito alla modifica delle basi legali, dal 1° luglio 2014 non è più possibile smerciare animali di tale categoria.

Un allevamento efficiente e la possibilità di collocare al momento giusto gli animali sui mercati pubblici hanno finora consentito ai produttori di realizzare un buon ricavo. Questo tipo di ripartizione del lavoro nel settore dell’ingrasso di bovini è sempre stato un elemento importante nell’interazione tra montagna e pianura. Il cambiamento di rotta costringe gli agricoltori a tenere più a lungo gli animali nell’azienda se vogliono smerciarli sull’importante piattaforma del mercato pubblico, fondamentale per spuntare un buon prezzo.

2 Parere del Consiglio federale del 27 agosto 2014

Negli scorsi mesi il Consiglio federale ha modificato alcune disposizioni concernenti anche l’ingrasso e lo smercio di vitelli.

In virtù della versione rivista dell’ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), dal 1°

settembre 2013 i vitelli devono avere sempre accesso all’acqua e, dall’età di due settimane, devono avere foraggio grezzo a libera disposizione. La carne dei vitelli che hanno libero accesso al foraggio grezzo è di colore rossiccio. Diventa quindi più difficile differenziare la carne di un vitello da quella di un manzo giovane sulla base del colore. I rappresentanti dei produttori, dei trasformatori, dei consumatori e delle autorità, sotto la guida della protezione svizzera degli animali (PSA), hanno elaborato delle soluzioni durante tre "vertici sui vitelli", stabilendo valori limite per il colore della carne di vitello e definendo l’età massima di macellazione di 160 giorni come nuovo criterio di qualità.

Il Consiglio federale ha pertanto tenuto conto della soluzione consensuale della categoria interessata e ha innalzato di 40 giorni la categoria di età degli animali della specie bovina

nell’ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91) "fino a 120 giorni", portandola a "fino a 160 giorni".

Il Consiglio federale ha altresì modificato l’ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341). Dal 1°

luglio 2014 possono essere designati mercati pubblici per gli animali della specie bovina solo quelli con animali che al momento della presentazione hanno un’età superiore a 160 giorni. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, dal 1° gennaio 2012, la qualità dei vitelli sui mercati pubblici non viene più classificata e di conseguenza non è più possibile stabilire un prezzo di stima attendibile per ogni vitello da macello e svolgere una vendita all’asta così come intesa dal legislatore. Diverse ispezioni condotte senza preavviso dall’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG hanno mostrato che per la maggior parte dei vitelli presentati si svolgevano vendite all’asta fittizie, poiché l’acquirente era già noto prima del mercato.

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La mozione chiede che gli animali di età superiore a 121 giorni possano essere nuovamente presentati sui mercati pubblici, applicando le stesse condizioni previste per gli animali di età superiore a 161 giorni. Nella motivazione alla mozione si parla soltanto di vitelli ("Fresser") d’età compresa tra 120 e 160 giorni. Il Consiglio federale parte pertanto dal presupposto che tali vitelli saranno di nuovo presentati sui mercati pubblici del bestiame da macello, classificati in maniera neutrale, venduti all’asta singolarmente e computati come prestazione all’interno del Paese giusta l’articolo 48 capoverso 2 della legge sull’agricoltura (RS 910.1).

I vitelli in questione non sono definiti nel diritto svizzero. In vista di un’eventuale attuazione della mozione occorrerebbe in primo luogo stabilire a livello di ordinanza le caratteristiche che consentono di distinguerli dai vitelli da macello. Il Consiglio federale ritiene che, dopo la presentazione su un mercato pubblico del bestiame da macello, i vitelli d’età compresa tra 120 e 160 giorni dovrebbero essere ingrassati almeno sei mesi in un’azienda a titolo di periodo di attesa, prima di poter essere computati una seconda volta come prestazione all’interno del Paese al momento della macellazione.

Il Consiglio federale ritiene che il controllo dell’adempimento di tale condizione possa avvenire soltanto mediante la banca dati sul traffico di animali (BDTA). A tale scopo sarebbe necessario adeguarla.

Il Consiglio federale giunge alla conclusione che, vista la difficoltà di delimitare i vitelli in questione rispetto ai vitelli da macello, l’attuazione della mozione comporterebbe un dispendio finanziario, tecnico e amministrativo troppo elevato. Tale dispendio supplementare è sproporzionato,

considerato che i vitelli d’età compresa tra 120 e 160 giorni sono solo 3000, vale a dire l’1 per cento circa di tutte le rimonte da ingrasso necessarie annualmente nell’ingrasso di bestiame grosso.

Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza regionale della produzione di tali vitelli in alcune zone dell’Oberland bernese. Per esigenze regionali specifiche potrebbero essere valutate possibilità alternative e di diritto privato per promuoverne la vendita. Progetti innovativi, lungimiranti e con un impatto sulla catena di valore in questo settore, come ad esempio lo sviluppo di una piattaforma per lo smercio di vitelli d’età compresa tra 120 e 160 giorni, potrebbero, di base, essere promossi nell’ambito degli strumenti di politica agricola esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria

Il 16 giugno 2016 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione senza voti contrari e senza discussione.

4 Deliberazioni e decisione della seconda Camera

Il 27 settembre 2016 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione senza voti contrari e,

conformemente alla proposta della sua Commissione incaricata dell’esame preliminare, ha integrato il testo come segue:

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la base legale in modo che gli animali della classe commerciale Bestiame giovane (JB) d’età superiore a 121 giorni possano nuovamente venire

smerciati sui mercati pubblici del bestiame da macello, applicando le stesse condizioni vigenti per gli animali d’età superiore a 161 giorni.

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5 Considerazioni della Commissione

La Commissione aderisce all’argomentazione del Consiglio degli Stati, secondo cui la mozione torna utile soprattutto all’agricoltura di montagna, particolarmente interessata da questa situazione. In passato, i contadini di montagna riuscivano a ottenere sui mercati pubblici del bestiame da macello un prezzo migliore per i vitelli di età compresa tra i 121 e i 160 giorni: visto che rappresentano una cerchia ristretta, gli acquirenti di bestiame grosso da ingrasso godono di un ampio potere

discrezionale nel determinare i prezzi. Vi è dunque necessità di intervenire. La maggioranza accoglie con soddisfazione anche la precisazione del Consiglio degli Stati.

Lo strumento del periodo di attesa preso in considerazione dal Consiglio federale nel suo parere sulla mozione (v. n. 2 sopra) comporterebbe effettivamente un grande dispendio amministrativo.

Bisognerebbe invece prevedere che per i vitelli in questione smerciati sui mercati pubblici la prestazione all’interno del Paese possa essere fatta valere soltanto se gli animali non vengono macellati prima di avere almeno 210 giorni. In questo modo sarebbe possibile garantire che i

suddetti vitelli non vengano smerciati ulteriormente quali vitelli da macello. Durante la discussione si è poi fatto notare che i partner del settore interessati – il Berner Bauernverband e l’Associazione svizzera dei commercianti di bestiame – sarebbero sul punto di trovare una soluzione di diritto privato per lo smercio di vitelli d’età compresa tra i 121 e i 160 giorni destinati all’ingrasso. Per la maggioranza la mozione è tuttavia un’importante garanzia nel caso in cui la soluzione di cui sopra non venisse trovata.

La minoranza argomenta che i vitelli troppo giovani per la macellazione, in linea di massima, non c’entrano affatto sui mercati del bestiame da macello. La mozione va respinta già soltanto per questo motivo. Non sussiste alcuna necessità di un intervento legislativo anche perché è già in vista una soluzione di diritto privato. Il dispendio amministrativo causato dall’attuazione della mozione è notevole ed è pertanto insostenibile.

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