141976 - GAZZEflA UFFICIALE DELL REPUBBLICA ITALIANA - N. Sé
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CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Approvazione del regolamento Interno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE utt Cossicuo SUPERIORE DElLA MAGISTRATURA Visti gli articoli 20, ti. 7. deLla legge 24 mani 1958, n. 195 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio supE riore della magistratura dcl 25 novembre 1959, ha ap
i provato il seguente
REGOLAMENTO INTERNO
capo
iCOSTITL’ZIOME DEL CoNsIcuo Art. 1.
Nella stessa sedutail Presidente nominauna commis sione composta di tre membri, un magistrato di Cassa zione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, desi gnandone il Presidente, e fissa la data della successiva seduta nella quale questa commissione riferirà sulla verifica della elezione dei componenti dcl Consiglio.
Arti
Verifica delle elezioni dcl Consiglio
I.a commissione indicata nclI’art. I riferisce al Consi glio sulla verifica dci titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di cleggibilità dci componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonchd sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l’elezione dei componenti eletti dai magistrati.
Il Consiglio decide sulle proposte della commissione.
Art. 3.
Elezione del Vice presidente
Subito dopo aver compiuto la verifica prevista dal-’
l’articolo precedente il Consiglio, nella stessa seduta,
procede a scrutinio segreto all’elezione di-I Vicepresi dente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Ciascuno cici componenti scrive sulla scheda un nome.
E’ proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede imme diatamcntc a seconda votazione e. se necessario, a tei7.a votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella tcra votazione, si procede a vota zione di ballottaggio tra i componenti che abbiano ri portato il maggior numero. di voti, ed è’ proclamato eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, In caso di parità anche in questa votazione, il più mi
zianodietì
Art4.
Presidenza
Il Presidente &fConsislio ne Convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.
Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presi dente in caso di assenza o di impedimento, ed esercita L.le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.
An. 5.
Supplenza del Vicepresidente .iclla presidenza delle sedute del Consiglio Qualora, nel cono di una seduta del Consiglio cui non sia prcscnte il Presidente, il Vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta deb ba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletta dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati e. a parità anche di voti, dal più anziano di età.
Il predetto componente assume la presidenza anche all’inizio della seduta in caso di assenza o di impcdi.
mento del Presidente e del Vicepresidente, qualora, dopo la convocazione della, seduta, ne sia pervenuta comunicazione alla segreteria del Consiglio da partt degli stessi.
An. 6.
Comituzo di prcsidcsw.a
Il comitato di presidenza ddibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un compo nente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle commissioni pennanenti.
Delle riunioni del comitato di prcsidenza il capo della scireteria che vi assiste, redige processo verbale, del qLIale ogni componente del Consiglio può prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni il Vicepresi dente informa il Consiglio nella sua successiva riunione.
il Vicepresidente renola, in conformità delle delibe razioni dcl comitato di prc.idcnza, le funzioni della se-
greteria.
Àrt. t
Ver4wa Siiecessita per situazioni saprafl’clIute Se, dopo la verifica effettuata a norma dell’an. 2. si debba provvedere alta sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Con siglio provvede alla verifica stessa, e alla proclamazione se si tratti di componente eletto dai magistrati, su rela zion. della commissione prevista dall’art. I, seconda comma. Analogamente provvede se sopravvengono mo tivi dt’’incompatibilità previsti e regolati dagli arti coli 33 della lcgc 23 marzo 1958, n. 195 c 29 del decreto dcl Presidente della Repubblica 16 settembre 1958.
n. 916. - -
Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge 24 mano 1958, o. 195, il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del comitato di presi denza.
Il Presidente Consiglio per la nel giorno da lui
Insediamento del Consiglio
del Consiglio superiore convoca il seduta di insediamento, che ha luogo fissato, sotto la sua presidenza.
l4-l)76 - C,AZZE1TA UFPICIAL.E DELLA REPUBBLiCA ITALIANA - N. 86 Art. &
IL’I LIIIIIINIIICIIIi del Ci,usiilia
1,111pu1wiiti dcl Ciitisigliu partecipailo ai lavori e
;ìlle delibelaZiothi dcl Consiglio stesso e delle sue coni 155j0ni in pusizioflC di parità.
Al Presidente SL’gUUflO, nelle manifesiai.ioni uiiciali.
il hiceprcsidcntc e quindi il primo presidente della C..ite di cassaziotie. il procuratore generale presso la te»a Cullee tutti gli altri componenti in ordine di età.
Le stcse nurnie valgono anche per la glencazione dei cuil)lWIlCIiti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute cd in ogni altro caso nel quale venga osservato Uil or.
diiie di precectetini.
Capo 11
,\riivirà ptL Cossiato Ari. 9,
Atti dcl Consiglio
Il Consiglia delibera i provvedimenti indicati dal Fart. IO, numeri 1), 2), 4), 5) della legge 24 mano 1958,
i,. 195, con votazione a maggioranza sulle proposte della commissione referente competente per materia.
Analogamente dclibcn sulla relazione al Parlamento sulramministrazione della giustizia, su ogni altra ri chiesta dcl Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il turi zionamento della giustizia e sull’invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricoisi, reclami, rapporti ed esposti che gli siano indiriuaii;
nonché sulle nomine di commissioni di esame, sui ti sultatie le graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.
An. 10.
Proposte e pareri
Sulle proposte e i pareri previsti dal secondo comma dellart. 10 dellalegge 24 mano 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della commissione per la riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia prevista dall’an. 24 o di altra commissione, permanente o spe ciale, competente per materia. Deliben a maggioranza votando sulle proposte della commissione e sugli emen damenti che ad esse siano presentati in Consiglio.
Iii caso di urgenza, il Consiglio può deliberaré diret tamente, su relazione del Vicepresidente o di relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della mo tivazione al relatore, alla commissione competente o ad apposito comitato.
Ogni componente può richiedere al comitato di presi denza, che nella seduta successiva ne riferisce al Con siglio, che siano discussi e votati proposte e pareti; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta, oppure demandarùe lo studio e l’elaborazione alla com’
missione competente.
in ogni caso devono essere osservate le norme degli arttcoli 38 e 39 per l’iscrizione all’ordine del giorno.
An. il.
Risoluzioni
Il Consiglio può adottarerisoluzioni per quanto at tiene all’esercizio delle proprie àttribuzioni. Ogni com ponente può formularne richiesta al comitato di presi denza che l’assegna allacommissione competente.
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Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel No tiziano del Consiglio. Ad esse le commissioni e il Con siglio si attengono nell’esercizio delle loro attribuzioni, sinché non siano state modificate con successiva risolu zione,
Circolari e direttive sono emanate dal Vicepresidente del Consiulio in conformità a tali risoluzioni.
Art. 12.
Pubblicità degli alti dcl consiglio
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, tranne quelle per le quali i) Consiglio stesso disponga diversa.
menle.
Gli altri atti dcl Consiglio non sono resi pubblici. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto per quanto concerne i voti e le opinioni riguardanti per sone e negli altri casi per i quali il Consiglio lo abbia deliberato.
Copie, estratti e cenificati degli atti del Consiglio, comprese le copie dei verbali delle sue riunioni, sono rilasciati, a richiesta e pavia autorizzazione del comi tato di presidenza, a chi vi abbia interesse, per servir sene esclusivamente in sede giurisdizionale. - Le norme del secondo e terzo cdnuna si applicano anche alle commissioni.
Art 13.
Notftiario del Consiglio
il Consiglio pubblica quindicinalmente un proprio Notiziario, da inviare a tutti i magistrati, nel quale sono contenute, subito dopo l’appnvazione 1) le va canze degli uffici giudiziari: 2) le deliberazioni del Con siglio adottate a nonna dei precedenti articoli 9, 10 e 12; 3) le risoluzioni adottate a norma dell’an. Il.
li Consiglio con deliberazione motivata può disporre che di propri atti non sia data pubblicazione-nel Noti ziario, indicando le modalità ed i destinatari di even tuali comunicazioni.
Dei provvedimenti di maggiore rilevanza jencrale, delle proposte e pareti e delle risoluzioni può essere data comunicazione alla stampa dall’ufficio stampa del Consiglio, in conformità a deliberazione del Consiglio
stesso. - -
An. 14.
Direflit’e alle commissioni
Il Consiglia può deferire alle commissioni, secondo la loro rispettiva competenza,compitl determinati di siw dio, di documentazione, di elaborazione dl risoluzioni è proposte, formulando eventualmente proprie direttive.
An. 25.
Procedura per la nomina a uffici direttivi Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dal l’ultimo comma dell’ari. 11 della legge 24 mano 1958, n. 195, la commissione in esso indicata sottopone al Consiglio l’elenco degli aspiranti e le proprie valutazioni su di essi. il Consiglio indica alla commissione ‘il pro
prio avviso. -, •- ... -
La commissione procede quindi al conoertocon il Mi nistro e ne riferisce al Consiglioche deliben.
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141976 - GAZZETrA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - t’3. 86An. 16.
procedura per i trasfcrisnciiti e te assegnazioiil di sedi I,a commissione referente competente individua i p0- sii vacanti che devono essere coperti, ne dispone la pub blicazione sul Notftiario del Consiglio o su suo apposito supplemento e ne richiede la pubblicazione sul Bollet tino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, tranne che, pcr esigenze di servizio di particolare urgenza, ri tenga di propOrre al Consiglio di provvedere immedia tamente.
La commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblica zione del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia recante l’avviso della vacanza, provvede a for mare la graduatoria degli aspiranti, secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio, e formula al Consi glio la conseguente proposta.
11 Consiglio provvede con propria deliberazione, vo lando sulla proposta della commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguano nella graduatoria formata dalla commissione.
Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può delibe rare, altresì, di segnalare al Ministro per la grazia e giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l’op portunità che esso’ abbia effetto con urgenza.
Art. 17.
Procedura per le assegnadoni e i trasferinienii d’ufficio
Qualora non, siano state presentate istanze per rasse gnazione di posto vacante di magistrato di corte di ap pello o di Cassazione, il Consiglio può designai-vi d’uffi cio magistrato che sia titolare di funzioni corrisponden ti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti.
che lo accetti ò, indipendentemente dal gradimento, se condo l’ordine di collocamento nel molo.
Per disporre d’ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con ap posita deliberazione dal Consiglio,
An. 18.
Votazioni
Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale per le loro deliberazioni.
Alle votazioni si procede ordinariamente per alzata di mano, Se lo richiedano un componente la commissione o due componenti il Consiglio, si procede per appello nominale, iniziando da un nome estratto a sorte e pro seguendo per ordine alfabetico. Se si tratti di votazione concernente persone, e lo richiedano due componenti della commissione o tre componenti del Consiglio, si procede per scrutinio segreto, ciascuno dei componenti la commissione o il Consiglio scrivendo sulla scheda
• si o •no * alla proposta messa in votazione. Negli altri casi lo scrutinio segreto può essere richiesto da tre componenti, in commissione, e da sei in Consiglio.
E’ approvata la proposta che abbia raccolto la maggio ranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astcnuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione dcl nunwro legale.
Art. 19.
- Ordine delle vOI ationi
La richiesta di rinvio della discussione o della delibe razione, comunque motivata, posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra vo
tazione. La questione pregiudiziale, che di un determi nato argomento non si abbia a deliberare per speci[icati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Seguc la questione sospensiva, che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro ar gomento connesso. Si procede quindi, terminata la di scussione, alle votazioni, prima sulle proposte di assun zioni istmttorie, poi su quelle di definizione del merito, Per le deliberazioni previste dall’art, , è posta in vo tazione la proposta della commissione. Se essa sia re spinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell’or dine della presentazione. Se la commissione abbia pi-e sentato più, proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono’ poste in votazione le pro poste fatte proprie o formulate dai componenti, nell’or dine di presentazione. Se non vi sia nessuna ossenazio ne, la proposta della commissione si intende approvata, Per le deliberazioni previste dagli articoli 10 e Il, pri ma della proposta della commissione, si pongono in vo tazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quel li aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se appro vati, essi si intendono inseriti nel testo della commis sione, E’ poi posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano propo sti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si-può sempre procedere a voto per divisione, se il testo pro posto dalla commissione sia diviso per argomenti di stinti, su richiesta di un componente: si può altresi, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna par te che venga successivamente messa in votazione. I te sti totalmente sostitutivi sotTo messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o re spinto. secondo l’ordine di presentazione, e sinché sii raggiunta l’approvazione.
Art- 20.
Cwnunka;ioni ai titolari dell’azione disciplinare Se da rapporti o esposti risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergano nel cor so di un’istruttoria, il Consiglio ne informa immediata mente i titolari dell’azione disciplinare.
La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte dcl Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmcnte risultare.
Art. 21.
Rela;ione stillo stato dclt’anzrninistrazionedeltagiustizia
Il Consiglio redige una relazione sullo statp dell’ammi nistrazione della giustizia, in con[ormità all’ordine dcl giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gen
naio 1969. -
I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e lamministnzione della giustizia prevista dall’an. 24. 1 gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla com missione stessa, che ne presenta il testo al comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i com ponenti ed al Ministro per la grazia e giustizia. Gli emen damenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le nor me dell’ultimo comma dell’art. 19,
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I gruppi di lavoro SUllO cunipOsti di non meno di tre
e tinti più di cinque 0ni1uitenti del Cui;;i.ii, uno tL’i qualI IIC è tintinnato cuordittiture. coudiuvit i da m;igi strati addetti alluflicio S!Udi del COItSiiiO e da altri inagistiati di ciò incaricati.
La relazione è trasmcs al Ministro per la grazia e giustizia e pubblicata nel Notiziado del consiglio supc•
liure della Inagi5trzlufl. o in apposito supplemento, da Llktribuirsi ai nrngistrati e achiunque vi abbia interesse.
A.ta
j,,cosrtri e scuduari di siudì, tirocinio degli uditori il Consiglio, su’ proposta della commissione per la ti- forma giudiziaria amministrazione della giustizia.
prevista daIl’art. 24. organizza incontri e seminari di studio tra magistrati, al fine di (avorirnel’aggiornamen to professionale.
i temi,la sede e,la durata degli incontri c seminari di.
studio sono decisi, su proposta della commissione stessa.
dal Consiglio che nomina tre coordinatori. tra i suoi coniponeali cielli due dai magistrati c uno dal Parla niento
i coordinatori, coadiunti dai magistrati addetti allo ufficio studi, suvrainiendano all’organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio, ne pro- pungono al comitato di presidenza I relatori tra profcs sud universitari, magistrati cd altri esperti nella materia da trattare, ne riferiscono le conclusioni al Consiglio.
Il Consiglio provvede altresì a organizzare e dirigere il tirocinio degli uditori, attuando le determinazioni’
adottate, a nonna deli’art 48 deI decieto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, a. 916, secondo gli’
articoli 9 e Il di questo regolamento.
Capo 111 CoMMIsstOHt
Art.23.
Cosliiu:irjne delle corn,nissioni permanenti Entro un mese dalflnscdiamento del Consiglio il Pre sidente, su proposta dcl comitato di presidenza, che la fornugla dopo aver sentito i componenti, stabilisce il numero e le attribuzioni delle commissioni prevista dal I’art.3 e dall’an, Il ultimo tomaia della legge 24 mar zo 1958. n. 195 e dall’an.. 31 del decreto presidenziale 16settembre 1951;n. 916, e nenomina i componenti per due terzi eletti dai magistrati e un terzo eletti dal Par
lamento. -
Con Io stesso nvvcdiznento, il Presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commis sioni. unodei quali In glidetti dai magistrati e l’altro tra glielettidal Parlamento.
An. 24.
Costituzione delle commissioni speciali
Oltre la commissione per il regolamento del Consiglio prevista dal successivo az’t. 26, il Presidente nomina, con le stesse modalità indicate nell’articolo precedente, la, commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità,la commissione per il bilanciò del Consiglio, la commissione per l’eliminazione e rinserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, la commissione perla riforma giudiziaria e l’amministrazione della giu stizia.
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il l’residetite può altt’csi ithnire con le stt’ss gl:i.!j.
iiià indwule duii’articulu jlIece!:;ii, altre CI)lllii5ji,jij
speciili per cuinpiti deienhlinat ci:e 52 aittio st abi it i twl provvcdiiiiento istitutivu. Unitamente al fluinei dci componenti.
Per la proporzione tra componenti eletti dai maistn ti ed eletti dal Parlamento e per la presidenza, si osser vano le norme dell’articolo precedente,
Ari 25.
Rinnovo -delle conunisyiuni
Is commissioni indicate negli articoli 23 e 24 sono nominate di regola alflnbio di’ogni anno, tranne la commissione dcl regolamentodi amministrazione e con tabilità e la commissione per l’eliminazione e t’inseri mento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, che durano quattro anni, Sono eccettuate altresì le commis sioni previste nell’an. 24, secondo comma, che durano il tempo fissato nel pmn’cdimcnto clic le istituisce. En tro un mese dalla scadenza, il Presidente, con ie stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle’ coni- missioni e delle loro presidenze. Is commissioni previ ste dall’art. 23 e dal primo comma ddll’ail. 24 eser citano tuttavia le loro (unzioni sino alla prima seduta delle nuove commissioni,
la composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanei immutate. Ogni anno i coirpo nenti di regola sono rinnovati per almeno’ un terzo, ma non più di due terzi,
Ari 26.
Conineissioneperil regolamento del Consiglio - il Pnsident’e, non appena insdiato il nuovo Consi glio;nomina la commissione per.il regolamento del Con siglio, composta di sei componenti,.e trressi.nomina il presidente e il vicepresidente, secondo gli stessi criteri indicati dall’an, 23.
la commissione per il regolamento del Consiglio re- sta in carica per tutta la durata del Consiglio,
La commissione interpreta il regolamento, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal co mitato di presidenza o dal Consiglio;, elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Con sigliò; riferisce al Consiglio sulle proposte di modifica zione dei regolamento che siano presentate da qualsia si componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.
AttTh
Assegnazione detti ‘praiiche alle commissioni Il comitato di ptesjdenn riceve le.richieste,i ricorsi, i rapporti e gli esposti, da siano indirizzati al Consiglio e li trasmette alla commissione competente, o in caso dicompetenza didue commissioni per la medesima pra tica o per pratiche connesse a tali commissioni con giunte.
11 presidente di ogni commissione assegna ogni prati ci a un relatore tra i componenti la commissione, tran ne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, la fa iscrivere nel registro della commissione, con indica zione del relatore, e all’ordìnc del giorno della commis’
sioùe
• Degli esposti anonimi e delle richieste del tutto cstn nec alla competenza del Consiglio, il presidente della
-- commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio la archiviazione, ovvero la trasmissione al Mi nistro o all’autorità giudiziaria competente, se si tntti di questione di loro competenza e risulti che non ne sia no già stati informati Se si tratti di questione di com petinza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l’altra commissione sollevi questione di competenza, decide il comitato di presi denza.
Se due o più pratiche assegnate a diverse commis sioni riguardano la medesima persona o appaiono co munque connesse e già non siano state rimesse alle com missioni congiunte a norma del primo comma, le com missioni che ne sono investite possono chiedere al co mitato di presidenza di procedere in comune all’esame degli atti e alla fonnulazione delle proposte. in tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.
Mt 28.
Registro delle commissioni
La segreteria di ogni commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte ndl’or dine nel quale pervengono.
Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizio ne, il nome del relatore e la data di assegnazione, la da- La dellaseduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali in combenti istruttori disposti ed espletati, la data di cia scuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclu sioni infine deliberate.
ArtiL
Ordinedel giorno delle commissioni
La segreteria dl ogni commissione, nella settimana precedente le riunioni della commissione, ne forma l’or dine del giorno settimanale nel quale, secondo le dispo sizioni del presidente della commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbano essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le prati- clic che debbano essere riportate in commissione, do vendosi deliberare sugli incombenti istruttori che siano stati disposti.
Almeno tre giorni prima della successiva riunione del la commissione, l’ordine del giorno è comunicato al co mitato di presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.
Art 30.
Sedute delle commissioni
Le commissioni formate da non meno di sei compo nenti deliberano validamente con la presenza della mag gioranza dei componenti. Le commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti;
in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente dcl Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. li Presidente o il Vicepresidente del Consi glio, può, altresi, nominare un supplente per qualsiasi altra commissione quando un suo componente sia tem poraneamente impeditd; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la com missione.
il presidente della commissione ne convoca le sedutè e le presiede. in caso di sua assenza, la presiede il vice presidente, o. se anche questi sia assente, il componen te più anziano per età.
In caso di prolungato impedimento del presidente del la commissione, il suo vicepresidente provvede agli altri atti di competenza dei presidente, per sua delega, o per disposizione dcl Vicepresidente del Consiglio,
Art 31.
Ordine dell’esame delle pratiche
Le pratiche elencate nell’ordine del giorno della coni missione sono esaminate, di regola, secondo l’ordine cro nologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.
Ogni componente la commissione può chiedere pr&
ventivamente al presidente della commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente daU’or dine predetto, per la trattazione di una pratica determi nata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.
Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il comitato di presidenza o il presidente della commissio ne ritengano l’urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva illa sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della commissione e agli altri componenti del Consiglio.
La commissione può procedere altresì alla discunioàe di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può mdl essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti o se uno di essi si opponp; in questi casi il rinvio non potrà di regola eccedere i due giorni.
11 Consiglio, ove ritenga l’assoluta urgenza di una pi-a tica. può richiederne alla commissione competente l’esa me immediato.
Art, 32.
Verbale delle sedute
Delle sedute delle commissioni è redatto verbale, con tenente l’elenco delle pratiche esaminate, le delibera zioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni som marie, le opinioni espresse dai componenti che ne fac ciano richiesta.
Il verbale è steso dal segretario, ne è data lettura alla commissione, che l’approva, previa delibera sulle cor rezioni che vengano eventualmente proposte ed è fir mato dal presidente e dal segretario della seduta.
Art. 31 Esame degli atti
Ciascun componente delta commissione ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, il registro della commissione e tutti gli atti relativi a ogni pn tica che vi sia iscritta, nonchè di avere copia dei ver bali delle sedute della commissione stessa,
Ogni componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione del registro di ogni commissione, degli atti re lativi, e, in riferimento alle pratiche pendenti, dei fa scicoli personali dei magistrati. Per prendere visione dei fascicoli personali dei magistrati, in ogni altro caso, e per avere copia dei verbali delle sedute deVe comO missioni di cui non facciano pafle, i componenti del Consiglio ne devono fare richiesta scritta al comitato di presidenza, indicandone i motivi.
-‘ . . 2448 1-4-1976 - GAZZIITA UttIUtALE LJLLLA RUPUBBLICA ITALIANA - N. 86 I
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1-4-1976 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 11. 86
Art. 34.
j’urIeCij)fliOIie alle sedute delle co,nndssioni O1ni componente del Consiglio ha facoltà di inteive nire alle sedute di ogni commissione e di partecipare alla discussione, senza peraltro prendere pane alle vo IniQui.
A tal fine, ogni componente del Consiglio può comu
nicare al presidente di una commissione di voleri in
Wrveuire quando visi tratti una determinata pratica.
chiedendo pertanto che gliene sia comunicata la data.
Il presidente della commissione dà comunicazione de(
la data da lui fissata al richiedente e ai componenti del la commissione.
Art. 31 Incombenti isiniltori
Quando una commissione Io ritenga necessario per istruire convenientemente una pratica che le sia stata asscgnata. può chiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o at procuratore ge
;zeralc della corte di appello, al presidente o al procu ratore della Repubblica del tribunale, al dirigente la pretura, e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.
Se la commissione ritenga necessario invitare a pre sentani alla commissione stessa per esserne sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magi strato interessato o altri magistrati, o inviare sul posto uno o più suoi componenti per indagini, oppure richle dcrne l’ispettorato presso il Ministero per la grazia e giustizia, ne da comunicazione al comitato di presiden za, che, se non ritenga di dispone in conformità, sot
topone la questione al Consiglio.
Ari- 36.
Deliberazioni delle commissioni
Esaurito l’esame di ciascuna pratica e l’espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la commissione deliben leproposte che intenda sottopor re al Consiglio, designando fra i suoi componenti il re latore, se non ritenga di confermare quello che ha i-i- ferito alla commissione; il Presidente ne da comunica zione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone lin senione all’ordine del giorno del Consiglio.
La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dal la maggioranza, delle proposte latte, delle votazioni ef
fettuate. -
Se la commissione abbia deliberato di presentare re lazione scritta o ne sia stata richiesta dal comitato di prcsidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all’appro vazione della commissione e quindi trasmessa al Vice presidente del Consiglio, che ne dispone la comunica zione in copia integrale a tutti i componenti in allegato all’ordine del giorno della seduta cui è iscritta.
Capo IV RtuxtoNl Da CONSIGLIO
An. 37.
Sedute del Consiglio
Il Consiglio dclibcra validamente con la partecipazio ne di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento, Le deliberazioni
2449
sono approvate se ottcngapo la maggioranza dei voli
validi espressi a norma dell’ari- 18. A parità di voti ire vale il voto del Presidente della seduta.
Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non pos sa essere presente, dal componente indicato dall’art. 5.
Il Presidente della seduta assicura l’applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la com missione per il regolamento del Consiglio.
Delle sedute è redatto verbale contenente le delibe razioni, le motivazioni addotte, il riassunto della di scussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni. Il verbale è steso dalla segreteria, ne è data lettura al Consiglio, che l’ap prova, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.
Non è consentita la registrazione delle sedute, salvo diversa deliberazione del Consiglio per tutta o parte di una determinata seduta
Ari- 3&
Fonnazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, insieme alla convocazione del Con siglio.
In casi di urgenza, la convocazione, l’ordine del gior no o aggiunte all’ordine del giorno possono essere co municati successivamente, ma almeno un giorno prima.
All’inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare ur genza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Con siglio può deliberare di aiungere all’ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un compo nente ne faccia richiesta,l’argomento è rinviato alla se duta successiva, o ad altra due sia deliberata dal Con
siglio. -
An. 39.
Rkhiesia di inserzione all’ordine del giorno e di convocazione
Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia po sto all’ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il comitato di presidenza, non ritenga dl accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consi glio che delibera in proposito e, se accolga la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il Vkepresidae fissa la data della discus sione non oltre quindici giorni.
Se almeno un quarto dei componenti ne faccia richie sta, per discutere argomento specificato, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni.
Aa 40.
Ordine delle deliberazioni
Nel corso della seduta, ogni punto all’ordine del gior no è distintamente esaminato, secondo l’ordine di iscri zione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.
Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considera re e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia
2430- (41976 - GAZZErrA UFFICIATI CELLA REPVGUUCt TALl,N - a fatta propria dal Presidente, il Consiglio deliben, a
maggioranza, sulPordine dci lavori. Se sorga discwsio ne il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni
proposte all’ordine dcl giorno preventivamente comw niata
Ad. 41.
Relozioi,e delle connnissjo,ii
ArL 42.
Discussione
Sull’ordine dcl giorno e sull’ordine dcl labwi può prendere la parola solo chi voglia tare una proposta di modificazione, e uno del componenti che a tale propo st, si oppoiip, per non più 41 cinque minuti ciascuno.
Per una preposta di rinvio, per la questione pregiudi date o quella sospensiva, il proponente ha diritto di prendere la parola per non più dl dieci minuti, in ogni momento della disaissiona Su tali questioni ogni altro
-componente può prendere la parola per non più di cin que minuti. la questione è quindi immediatamente do cisa, prima che si prosepia nello svolgimento dcll’ordi ne dcl giorna
Nella discussione dl merito su ciascun punto all’ordi
ne del giorno ogni componente può prendere la parola.
secondo l’ordine d’iscrizione, per non più di quindici
minutL Se chieda di prenderta nuovamente, potrà far lo per non più dl cinque minuti, dopo che gli altfi coni ponenti, che lo abbiano richiesto, abbiano parlato. li Presidente può concedere la parola in ogni momcnto per non più di cinque minuti, al c mponente che la domandi per fornire o per chiedere chiarimenti su spe
duca qucstionc trattata
Per fatto personale, api componente può chiedere la parola per non più di cinque minuti. A egual tempo hanno diritto gli altri componenti che siano chiamati in causa, per tornire chiarimenti, E’ in facoltà del Pro sidente della scduta dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta. -
Ogni componente, se già non lo abbia fatto nella di scussione, può chiedere la parola per illustrare sue pro poste cd emendamenti, per non più di dieci minuti.
Può fare dighbnziuni di volo per non più di cinque nhinuli_
An. 43.
An. 43.
dllInaziwIc ddle akIibcru:iuni del Consiglio Il comitato di presidenza e, per quanto occorra, il Vicepresidente assicurano lattuaziooe delle delibera zioni del Consiglia Se sorgano difficoltà o fatti nuovi,
ne riferiscono immediatamente al Consiglio perché adot-, ti I necessari provvedimenti.
Ari. 45;
Norme transitorie e di attuazione
Sino alflnscdiamento del Consiglio-eletto a nonna della legge 22 dicembre 1915, ti. 695,41 Consiglio dell’
ben validamente con la partecipaziontdi almeno quin dici componenti, dei quali dieci magistrati.
Per le vacanze pubblicate antidonnente all’entrata in vigore del presente regolamento si osservano le mo dalità ed i termini allora seguiti.
Il presente regolamento entra in vigore quindici gior iiidopo la pubblicazione nella Gazzetta Uffidatedel re lativo decreto dcl Presidente dei Consiglio superiore della magisintun. Esso sostituisce il regolamento dl ad al suo decreto 25 novembre 1959, es..rn-ecve modi ficazioni, che sono abrogati.
Roma,_addl 26 marzo1976
Convocazione successiva
Al tennine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte dcl Presidente dcl Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresi dente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l’ordine del giorno di tale seduta.
- Una volta decisa la convonvone, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all’ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone co municazione -nei termini previsti dall’ari. 38. -
I
Su ogni punto iscritto all’ordine del giorno, la discus sione-è aperta -di regola dal relatore a nome della com missione ed è conclusa con la votazione della proposta che il relatore presenta a nome della commissione.
Se una deliben concenie più persone, e un compo nente ne faccia richiesta, si procede a votazione sepo
nta per ciascuna persona
(372)
- il Presidente: lana
e
644
COI9SIGLIO SUPERIORE DELLA PLAGISTRATURA Seduta del 23 marzo 1976
—ore lb
L’anno millenovecentosettantasei il gioo 23 marzo in Roma, Piazza dell’Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.
Sono presenti:
VICE PNESIDTE
An.Prof. Giacinto BOSCO
COMPONThTI DI DIRITTO
Dotti Mario STELLA RICHTER
Dott. Giovanni COLLI
COMPONflTI ELETTI DAI MAGISTRATI
Dott. Nicola RESTAThO
Dott. Guido CONTE
Dott. Attilio ROSSI
Dott. Emendo SPEZIALE
Dott. Francesco GRECO
Dott. Renzo ALESSANDRI
Dott. Antonio BUONO
Dott. Paio SIMONETTI
Dott. Domenica PONE
Dott. Giuseppe GRECHI
Dott. Gelsomino COIEflA
COMPON TI ELETTI DAL PAan1iTo An.Prof. Nicola CAI&JLLI
An.Prof. Giuseppe FERRARI
An. Giovanni DI BETTO
An. Lucio Mario LUZZATIO
Prof. Marcello CAPURSO
An. Gianfrsnco MARIS
SEGRETARI
Dott
•Arnaldo VR1DITTI
Dott. Vittorio
Dott. Salvatore PASTORE
Dott. Guido CUCCO
Dott. Edeo DE VThCflTIIS
Dott. Paolo Maria WNThI
Sono assenti giustificati il Dott. Giulio GAVOTTI, il
647
i’
* ..*-*‘ jEgli successivamente dichiara che è all’ordine del gior no del Consiglio l’esame dello schena di Regolamento interno e
dà, quindi, la parola al Presidente della Commissione, an. LUZ ZAflO, il quale precisa che, dopo l’approvazione degli articoli da parte del Consiglio, la Commissione ha proceduto ad un riesa me fonale del testo, in confonità all’incarico espressamente
ricevuto dallo stesso Consiglio.
L’an. LUZZAflO riferisce, inoltre, che dopo l’approva
zione di tutti-gli articoli, ‘e pervenuta al Consiglio la nota
in data 12 marzo 1976 con la quale il Ministro di Grazia e Giu
stizia ha osservato, in merito all’afl. 16, che la doppia pub—
643
blicazione delle sedi vacanti, a causa della diversità dei tenni ni e dei tempi di pubblicazione e di ricezione da pirte degli uf fici giudiziari, può creare un contenzioso giurisdizionale, atari te il disposto dell’aft. 192 dell’ordinamento giudiziario, ed ha
suggerito di precisare che la pubblicazione del !‘iotiziario del Consiglio è finalizzata ad una più capillare e personalizzata dif
fusione delle notizie delle vacanze, senza che da essa discenda—
no conseguenze giuridiche.
L’avv. LUZZATTO fa presente che la Commissione ha ritenu to di accogliere l’osservazione ed ha proposto, più semplicemen te, di eliminare opii riferimento al tennine di trenta giorni dal la data di pubblicazione del rotiziario del Consiglio.
D’altra parte, continua l’an. LUZZAI’TO, il comma b) dello stesso afl. 16 fa riferimento ai” criteri fissati con risoluzione del Consiglio”, il quale, pertanto, potrà regolamentare la mate ria nel modo che riterrà più congnlo, impartendo a mezzo di cir colari le opportune disposizioni.
La Commissione, precisa l’avv. LUZZAflO, ha proposto di modificare la parte iniziale del comma b) dell’afl. 16 nel modo
seguente: “La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubbli cazione del Bollettino Ufficiale del Liinis’o di Grazia e Giusti zia recante l’avviso della vacanza, provvede...
..“.Il Consiglio approva la proposta.
Il PRESIDEZiTE a questo punto invita la Terza Commissione a predisporre, fin da ora, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, il testo della circolare alla quale ha fLtto cenno l’avv. LUZZATTO, da inviare, previa approvazione del Con siglio, a tutti gli uffici giudiziari.
L’avv. LUZZATTO comunica, inoltre, che la Commissione ha
proposto il seguente testo dell’aft. 45, contenente norme tran
sitorie e di attuazione: “Sino all’insediamento del Consiglio
649
eletto a norma della legge 22 dicembre 1975 a. 695 il Consiglio deliben validamente con la partecipazione di almeno 15 componen ti, dei quali 10 magistrati.
Per le vacanze pubblicate at eflorment e sU ‘ent itt a la vi gore del presente regolamento si osservano le modalità ed i ter mini allora seguiti.
Il presente regolamento entra in vigore quindici gioiti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo de creto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Esso sostituisce il regolamento di cui al suo decreto 25 novem bre 1959 e successive modificazioni, che sono abrogati”.
Il Consiglio approva la proposta.
Ultimata la discussione, il Presidente mette in votazione
l’intero testo del nuovo Regoìamento interno, òhe il Consiglio
approva all’imntmttà e che viene allegatò al presente verbale sotto la lettera “A”.
—
‘A’t
INDICE
CAPO I — COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 1.
— Insediamento del Consiglio2. —
Verifica delle elezioni del Consiglio
3.
—Elezione del Vicepresidente 4.
—Presidenza
5.
— Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio
6. — Comitato di Presidenza
7,
—Verifica successiva per situazioni soprawenute
8. —Posizione dei componenti del Consiglio
CAPO 11 — KflIVITA’ DEL CONSIGLIO
Àrt. 9.
—Atti del Consiglio
10. —Proposte e psreri
11. —Risoluzioni
12. —
Pubblicità degli atti del Consiglio
13. —Notiziario del Consiglio
14. —
Direttive alle Conunissioni
15. —
Procedura per la nomina a uffici direttivi
16. — Procedura per i trasferimenti e le assegxiaioni di sedi 17.’— Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d’ufficio 18. —
Votazioni
19. — Ordine delle votazioni
20. —. Comunicazioni ai titolari dell’azione disciplinare
21. —
Relazione sullo stato dell’Amministrazione della Giustizia
22. —Incontri e seminari di studio, tirocinio dagli uditori
Afl. 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
—
Costituzione delle Commissioni permanenti
—
Costituzione delle Commissioni speciali
—
Rinnovo delle Commissioni
—
Commissione per il rejolamento dal Consiglio.
—
Assegnazione defle pratiche afle Commissioni
—
Registro delle Commissioni
—
Ordine del giorno delle Commissioni
—
Sedute delle Commissioni
—
Ordine deil’esame delle ratjohe
—
Verbale delle sedute
— Esame
degli atti
—
Partecipazione alle sedute delle Commissioni
—
Incombenti istruttori
—
Deliberazioni delle Commissioni
CAPO IV
—RsyxuONI DEL CONSIGLIO
Afl. 37.
38.
39.
40.
41.
-
42.
43.
44.
45.
—
Sedute del Consiglio
—
Formazione dell’Ordine del giorno
—
Richiesta di inserzione all’ordine del giorno e di oonvo—
azione
Ordine delle deliberazioni
—
Relazione delle Commissioni
—
Discussione
—
Convocazione successiva
—
Attuazione delle deliberazioni del Consiglio
—
Norme transitorie e di attuazione.
CAPO III
—COMMISSIONI
Regolamento interno
CAPO I
Costituzione del Consiglio
Art.
iInsediamento del Consiglio
Il ?residente del Consiglio Superiore convoca il Consiglio per la sedu ta di insediameato, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua
presidenza.
Nella stessa seduta il Presidentè nomina una Commissione composta di
ti membri, un magistrato di Cassazione, unà di merito e uno eletto dal arlwento, designandonè il Presidente,
e fissa la data della successiva seduta nella cuale questa Còmmissione riferirà sulla verifica della elezLone dei
componenti del Consiglio.
Afl.
2Verifica delle elezioni del Consiglio
La Commissione indicata nell’an. i riferisce al Consiglio sulla veril ca dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggi—
bilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilita
da rimzonn nei texiaini stabiliti dalla gg, nonchà sul ricorsi pro posti. aneròo le operazioni per l’elezione dei ccmpouènti eletti dai.
ngistnti.
Il Consiglio decide sulle proposte della Cnni saion_e.
Elezione del Vicepresidente
Subito dopo aver compiuto la verifica prevista anll’aflicolo fl5:
cedente il Consiglio,
nallpstessa seduta, procedi a scrutinio nàeto all’elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Ciascuno dei componenti scrive sul1 a scheda un nome. E’ proclama te eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei coapov.cti il Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggiornna, si proce de la•diatanute a seconda votazione e, se necessario, a terza votazio ne, nella quale ò proc1 nnto eletto colui che abbia raccolto il maggior mero di voti. In caso di parit& di voti nella terza votazione, ai pro—
cada a votazione di baflottaggio tra i componenti che abbiano riportato il saggior ‘ro di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato saggior nero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più antiano di et&.
• ArL4
Presidenza
Xl Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede 1. sedute ed esercita ogni altra funzione prevista
c3nl 1legge e dal ngol””ènto.
fl Vicepresidente d€l Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o di lpedimento, ed esercita le funzioni previste
dqlla leg ge e dal regolamento e quefle delegategli dal Presidente, che può
danm_.dargli nne)’e la convocazione defle sedute.
Art. 5
Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio Quàlora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presen te il Presidente, il Vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ri tenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua asgenza, è assunta di). componente eletto da]. Parlamento più per data di elezione, e, a parità di data, per voti riporta-.
ti e, a parit& anche di voti, dal più anziano di età.
fl predetto componente assume la presidenza anche all’inizio della seduta in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepre sidente, qualora, dopo la convocazione defla seduta, ne sia pervenuta va
,aunjcatione
nllnSegreteria del Consiglio da pafle degli stessi.
Art. 6
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impoasibflit& di sua convocazione, provvede per gli affari di ordinaria mmntniatnzione, il Vi cepresidente, sentiti i due Presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle Commissioni permanenti.
Delle riunioni del Comitato di Presidenza il Capo della Segreteria, Che vi assiste, redige processo verbale, del quale ogni càaponente del consiglio può prendere visione, Delle più rilevanti deteminazioni il V cepresidente informa il Consiglio nella sua successiva riunione.
Il Vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del Co mitato di Presidenza, le funzioni defla Segreteria.
Art. 7
Verifica successiva per ait”’ oni sopravvenute
Se, dopo la verifica effettuata a norma defl’afl. 2, ai debba
proVqunl.iasi
causa, il Consiglio provvede
allverifica stessa, e alla pr
o1’ione se si tratti di componente eletto dai tagistrati, su reÀsiott
ne della Co”seionø prevista dall’afl. 1, secondo
Qqn,Analogamente provvede se sopravvengono motivi di incompatibilità previsti e regola..
ti dagli aflt. 33 della legge 24,3, 1956
xi.195 e 29 del DJ.R, 16 eettem bre 1958 ne 916.
Nei casi previsti dagli articoli 37 e 36 della legge 24 mano 1958 n. 195
•il Consiglio provvede in ordine
nildeolaratoria su relazione del Comitato di Presidenza.
Art. 8
Posizione dai componenti del Consiglio
I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle delibera—
•sioni del Consiglio stesso e delle sue Coamziasioni in posizione di pari—
ti.
Al Presidente òeguono, nelle manifestazioni ufliciali,fl Vicepresi
dente e quindi il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procura tore Generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in or dine di età.
te stesse nome valgono anche per la alencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.
CAPO fl
Attività del Consiglio
Art. 9
Atti del Consiglio
Il Consigliò delibera i provvedimenti indicati dall’art. 1O,n.1, 2,
4 5 dalla lagge 24 marzo 1958 n. 195 con votazione a mggioranza sulle
proposte della Cocissione refeitte competente per materia..
fl°pggnnte deliben
illRelazione al Parlamento aial’nlunini**
strasions della giustizia, su. ogni altra richiesta del Psrlaasto in
-aeflto a eventuali udienze conoscitive, aufle richieste di 1.nfoniazio—
-ai circa il flmzinnmeto della giustizia e sufl’inflo a tale scopo di propri ciponenti nelle sedi giudiziarie, sui riaorai, reclaii rappor
• ti ed npost che gli siano indirizzati, nonoh mafia nomine di càmmis sioni di essa., sui risultati e le graduatorie dì concorsi e di esami,
• su ogni altro atta di sua competenza.
Àfl• IO
:Proposte e pareri
Sulle proposte e i paréri preflati dal secondo con d.ellaart.1O della legga 24 marzo 1958 n. 195 il Consiglio delibera su relarione del la C.rl esiane per la riforma giudiziaria e l’’
ittstrasione della gi stisia prevista
aol10art
•24 o dt altra Cninmi asione, pernauentc
Oiipaci le, competente per materia. Deliben a maggioranza votando sulle propo sta defla C”’1 esione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.
In osso di urgenza, il Consiglio può deliberare drett-smante n n1°4one del Vicepresidente o di relatore da lui nominato
ùpu deaw’t dan la stesura della motivazione al relatore, alla Commissione conipetan te o ad apposito Comitato.
:
• Ogni componente pub richiedere al Comitato di Presidenza, che noj la seduta successiva ne riferisce ai. Consiglio, che siano diacussi e vo
tati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttemette sulla richiesta, appare dasandarne lo studio e l’elaborazione
allatozwissio—
ns competente.
In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 36 e
39 per l’iscrizione afl’ordine del giorno.
In. 11
Risoluzioni
Il Consiglio wb adottare risoluzioni per quanto attiene afl’eser cizio delle proprie attribzzioni
•Ogni componente ub formulano ricje sta a]. Comitato di Presidenza che l’assegna ai1 Cnntn4ssione comjieteute.
Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo di versa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad ee se le Ceenissioni e il Consiglio ai attengono nell’esercizio defle loro attribuzioni, sinchà non siano state modificate con successiva fluoluzio ne.
Circolari e direttive sono nnnte dal Vice Presidente del Consi glio in conformità a tali risoluzioni.
Art.12
Pubblicità degli atti del Consiglio
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, tranne quelle per le
quni iil Consiglio stesso disponga divdrsemente.
Gli altri atti del Consiglio non sono resi pubblici, I componenti del Consiglio sono torniti al segreto per quanto concerne i voti e le op nioci riguardanti persone e negli altri casi per i quali il Consiglia lo abbjadeljberato.
Copie, estratti e certificati degli atti del Consiglio, comprese le copie dei verbali delle sue riunioni, sono rilasciati, a richiesta e previa autorizzazione del Comitato di Presidenza, a chi vi abbia inte—
resse, per servirsene esclusivamente in sede giurisdizionale.
Le nono del secondo e terzo cew1m ai applicano anche alle Coznzaia sioni.
Àrt. 13
NotiziElrio del Consiglio
Il Consiglio pubblica quindiciiinmente un proprio Notiziario, da
inviare a tutti i magistrati, nel quale sono contenute, subito dopo l’a.E
• provuzione : 1) le vacanze degli uffici giudiziri; 2) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti artt.9, 10 e 12; 3) le soluzioni adottate a nona deflart. 11.
.Il Consigliò con deliberazione motivata piè dispone che di p pri atti non sia data pubblicazione nel Notiziario, indicando le madali tà ed i destinatari di eventl4
cniwinicnionj.
.Dei provvedimenti di méggiore rilevn generale, delle proposte e pareri e delle risolut oni può essere data cmanicazione alla stnpa
d*Il’Uffjcjo stampa del Consiglio, in conformità a deliberazione del Consiglio stesso.
.Art. 14
Direttive alle
Ønwtmijjfl Consiglio può deferire alle Ceti asioni, seconan la loro riapeS tiva ccmpetnw’, compiti determinati di studio, di docanientationa, di elaborazione di risoluzioni e proposte, foitulando eventualmente proprie direttive.
Art. 15
Proced.ura per la
nmi nn auffici direttivi
Per il conferimento degli uffici direttivi previsti
dnl i‘ultimo
cra
dell’nt. li della legge 24 marzo 1958 n. 195, la Commissione in ea so indicata sottopone al Consiglio l’elenco degli aspiranti e le proprie valutazioni su di
.Il Consiglio indica
nlin Cnm1asione il proprio avviso.
La Cnnitsaione procede quindi al concerto con il
Ministro e ne ri—
ferisce al Consiglio che delibera.
An. 16
Procedura per i trasferimenti e le assegnni oni di sedi
La Commissione referente competente individua i posti vacanti che
ciglio o su suo apposito aupplaento e ne richiede
apizbflicszions mi). Bòflettlno Ufficiale del ‘1’stero di Grazia e Giuatizia, tranne
ai,
zr esigenz.
aservizio di porticolare urgenza,. rttenàa di. .prò-.
pone sJ. Consiglio di provvedere iediataaante.
a
Coinimw, trescorai dieci- giorni
nipabfliessica. del Bollettino Ufficiale 4.1 Vln4ntero di Grazia e Giustizia recante l’sv Viso della
4iicann,provvede a formare la graduatoria degli sspinnti, secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio, q foznala si Consiglio la conseguente proposta.
fl Consiglio
Owvede con propria deliberazione, votando w” a proposta della Ce4 asione, e, se essa sia respinta, sui
,t4tivjche nguno nella csduatoria forzata ann Cnm4aaione.
Il C!cnsigTto, delibersudo il trasferimento, ptab deliberare,. a)...
trasì, di s.glare si 4n4stro di Grazia e Giustizia, per gli adea pianti di sua competenza, l’opportunità che esso abbia effetto con urgana.
* Àfl. 17
Procedura per le asssgnnvioni e i trasferimenti d’ufficio
Qualora non siena state presentate istanze per 1’
555cgn*mi dj posto vacante di rnagistrato di Corte diAppeflo o di Cassazione, il Con tiglio pb dòsignani d’ufficio magistrato che sia titolare di
si. corrispondenti, a ancora non 1* abbia assa. per C8.- di posti, che lo accetti o, 1nA4pendeuteaente dal gradimento, secondo l’ordine di cofloanato nel noia.
Per disporre d’ufficio trasferimenti nei casi previsti
anilò1e5 ge, si cesena il proceento stabi1to con apposita deliberazione dal
Consiglio.Afl.18
Votazioni
-•L. votazioni, nefle sedute dei Consiglio e defle sue Crne4ssioni, sono valide se ad esse partecipi il mrnro legale per le loro delibera
zioni.
Alle votazioni ai proceda ordinriamente per alzata di mano.Se lo richiedano in componente la Commissione o due componenti il Consiglio, ai procede per appeflo nominale, iniziando i3a un nome estratto a sorte
e proseguendo per ordine alfabetica • Se ai tratti a votazione concer tento persone, e lo richiedano due componenti della Camiuuione o tre
cmapoe”ti del Consiglio, si procede per scrutinio segreta, ciascuno dei compaenti la Cim1 esiGua o il Consiglio scrivMo w’ acìeda
W2jWo ‘n_ nlls proposta messa tu votazione. Ndgli altri essi lo scrutinio segr* .o può essere ricbieato da tra componenti, in Commissione, e sei tu Consiglio.
E’ appronta la proposta che abbia raccolto la magionnsa dei voti validi espressi. I componenti che ai siano. astenuti o abbiano dopo aitato scheda bianca concorrono soltanto pila f’natc,ne del mwaro ‘le
gale.
-Art. 19
Ordine
delle votazioni
La richiesta di
rinvio dell n discussione o
4lln deliberazione, cJngUe motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza n ogni altra votazione
• Laquestione pregiufiizì&s, che di im dsteninato
argomento nnsi. abbia a deliberare per n,eiflcati na tivi, à, quindi, posta in votazaoa con precedenza su ognt altra qurEtio neo.
Segue laquestione ospensiva, che di un argomento non ed. ahba a discutere se non dopo nua data detortdnata o dopo deliberazione ìa al tro argomento connesse. Si procede quindi, tnwinata la diucucaiane,
€ile votazioni, prima sulle proposte di ssaimzioni istruttoria, poi u quelle di definizione del merito.
Per le deliberazioni previste
unii‘aa’t
•9, 6 posta in votazio.e la proposta della Goaissione. Se essa sia respinta, sono poste in vo—
tat’-Sona le proposte presentate dai componenti la Cnmni satana o il Donai gflc, nell’ ordine della presentazione. Se la Cemmi asione abbia preaen.—
tato più proposte 21t&rnative o si sia limitata a sottopoire la quEsti te, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o foitulate dai
componenti, nefl’crdine di presentazione. Se non vi sia nessuna osser
Per le deliberazioni previste dagli srtt
•10 e 11, prima defla pro posta della Co”ntasione, si pongono in votazione gli emendamenti parzial mente sostitutivi e quefli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e,
se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della Commissione, E’
poi posto in votazione il testo proposto a1 lp Cnm4aaiona, eventualmen te emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppreasivi, ai procede a voto per divisione defle parti cui si riferiscono
•Si nuà sempre procedere a vota per divisione, se il testo proposto
al psione sia diviso per argameti distinti, su richiesta di un canponente;
si. può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte oh. venga, successivamente messa in votazione, I testi• totalmente costitutivi sono messi in votazione se il testo proposto
n1lxC&im4ssio ne sia stato ritirato o respinta, secondo di presentazione, e sinchà sia raggiunta 1’ approvazione.
itt. 20
Ccmmtcazioni ai titolari defl’ azione disoiplinnt’e
• Sa da rapporti o esposti risultino fatti suscettibili di valuta zione in sede disciplinare o osai energano nel corso di u& istruttoria, il Consiglia ne infoita immediatamente i titolari defl’azione disciplina re.
La cunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Con siglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventnnlmente rima tare.
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