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Lavori stagionali sottopagati: come difendersi

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Lavori stagionali sottopagati:

come difendersi

Autore: Noemi Secci | 02/10/2021

Camerieri, commessi, cuochi che lavorano a tempo pieno con paga da part-time, sotto inquadrati, senza ferie e riposi: come comportarsi.

Ha destato parecchio scalpore, negli ultimi tempi, la difficoltà delle aziende nel reperire lavoratori stagionali: com’è possibile che non si trovino addetti, con

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l’attuale grave crisi del mercato del lavoro? In molti, hanno incolpato il reddito di cittadinanza in quanto, nonostante si tratti di una misura di politica attiva del lavoro, incentiverebbe i beneficiari a restare a casa e a rifiutare tutte le offerte d’impiego, per non perdere il sussidio economico.

In merito ai lavori stagionali ed a termine, tuttavia, il reddito di cittadinanza non può costituire, da solo, un forte disincentivo, considerando che, per il 2021, l’avvio di un’attività di lavoro dipendente sospende il sussidio e non ne determina la decadenza, né la riduzione dell’importo, sino a un tetto massimo di 10mila euro di reddito. Tra le cause che fanno da deterrente all’accettazione delle offerte di lavoro estive non bisogna dimenticare, invece, i lavori stagionali sottopagati:

come difendersi?

Il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stagionali non è certamente una novità: si tratta di una piaga presente da sempre nel nostro Paese. Camerieri, commessi, cuochi che prestano servizio anche per 10 ore al giorno, con la busta paga di un part time, senza la retribuzione per il lavoro straordinario, né le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo. Spesso, inquadrati a un livello contrattuale inferiore rispetto alle mansioni svolte, a molti stagionali è negato, di fatto, il diritto al riposo settimanale, adducendo come scusa la breve durata del contratto.

Come mai il problema dei lavori stagionali sottopagati è venuto fuori soltanto ora? La problematica esiste da sempre, ma era normalmente “accettata” dai lavoratori in situazione di bisogno, in quanto privi di alternative a disposizione. Le cause del rifiuto del lavoro stagionale, comunque, sono diverse e non si esauriscono nell’erogazione, a causa dell’emergenza epidemiologica, degli aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, tra i quali non solo il reddito di cittadinanza, ma anche il reddito di emergenza e le cosiddette indennità Covid.

Ad ogni modo, non tutti gli impieghi stagionali e a termine sono sottopagati:

diverse aziende offrono interessanti opportunità, offrendo ai dipendenti un trattamento adeguato e buone prospettive di crescita. Vediamo allora, per capire come difendersi dai lavori stagionali sottopagati, quali sono le regole fondamentali da rispettare.

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Quali sono i lavori stagionali?

Col termine lavoro stagionale si intende, generalmente, l’attività lavorativa svolta ciclicamente, legata a un determinato periodo (o a più periodi) dell’anno (ad esempio, tutte le estati o tutti gli inverni).

Le attività stagionali sono elencate in un noto decreto del 1963 [1], che dovrà essere sostituito, secondo il Testo unico dei contratti di lavoro [2], da un decreto del ministero del Lavoro di prossima emanazione. Le attività stagionali, comunque, non sono solo quelle elencate dal decreto, ma sono indicate anche all’interno dei contratti collettivi, anche aziendali.

Quale contratto per gli stagionali?

I lavoratori stagionali sono assunti, generalmente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Al lavoro stagionale non si applicano, però, i seguenti limiti, validi per la generalità dei contratti a termine:

il limite di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a termine, pari a 24 mesi;

il limite numerico di contratti a termine stipulabili dai datori di lavoro, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda al 1°

gennaio dell’anno di assunzione o al momento dell’assunzione, nel caso di attività iniziata nel corso dell’anno;

l’obbligo di rispettare il periodo di pausa di 10 o 20 giorni (a seconda che il contratto a termine appena cessato sia inferiore o superiore a 6 mesi) tra due contratti a termine (quindi nei casi di rinnovo, non di proroga);

non è inoltre dovuta l’aliquota aggiuntiva a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione;

nessun obbligo, poi, di apporre le causali al contratto, nelle ipotesi in cui sono dovute.

Al lavoro stagionale si applica, invece:

il numero massimo di 4 proroghe consentito per i contratti a tempo determinato;

la disciplina in materia di diritto di precedenza per le nuove assunzioni, che spetta al lavoratore stagionale a condizione che manifesti per iscritto

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la volontà di avvalersene entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori stagionali spesso sono impiegati anche con contratto di lavoro intermittente, con contratto di prestazione occasionale o con contratto di apprendistato.

Che cosa si deve indicare nel contratto stagionale?

Nel contratto di lavoro subordinato stagionale devono innanzitutto essere indicati tutti gli elementi utili alla corretta identificazione delle parti:

per il lavoratore: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo;

per l’azienda: ragione sociale, codice fiscale e partita Iva, indirizzo sede legale e sede operativa.

Nel contratto deve poi essere indicato il luogo di lavoro: se non esiste un luogo di lavoro fisso o predominante, nel contratto deve essere indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, e deve essere indicata la sua sede o il suo domicilio.

Deve essere inoltre indicata la collocazione dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, se il contratto è part-time. Se, invece, il contratto è privo di qualsiasi indicazione sull’orario, inteso come numero di ore settimanali (o mensili, giornaliere, etc.), ma è indicato genericamente il tempo parziale, il lavoratore ha diritto alla conversione del contratto a tempo pieno.

Nel contratto deve essere inoltre indicato l’inquadramento del lavoratore, assieme alle sue mansioni, alla qualifica ed al suo trattamento economico. È importante, a questo proposito, verificare che la retribuzione risultante dal contratto sia conforme a quella stabilita dai contratti collettivi, secondo il livello d’inquadramento (per approfondire, scopri quali sono gli elementi della paga).

Il contratto di lavoro deve essere firmato da datore e lavoratore e conservato da entrambe le parti, non deve essere spedito o registrato. È obbligatorio, però, comunicare ai servizi per l’impiego del proprio territorio l’avvio del rapporto di lavoro, assieme ai suoi dati essenziali. La comunicazione deve avvenire almeno 24

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ore prima dell’inizio dell’attività, attraverso il modello Co Unilav.

Come deve essere inquadrato il dipendente stagionale?

L’inquadramento contrattuale del lavoratore stagionale dipende dalla sua esperienza e dalle mansioni che sono concretamente svolte.

Per stabilire l’appartenenza a un determinato livello, i contratti collettivi riportano delle definizioni generali (cosiddette declaratorie) delle caratteristiche dell’attività prestata, nonché un elenco (esemplificazione) dei diversi profili professionali specifici e, quindi, delle mansioni o delle professionalità comprese in ciascun livello.

L’inquadramento previsto nei contratti collettivi è unico, senza una distinzione netta tra operai e impiegati: può dunque accadere che gruppi di impiegati e operai possano essere collocati nello stesso livello.

Qual è l’orario di lavoro del dipendente stagionale?

Per la generalità dei lavoratori subordinati, compresi gli stagionali, l’orario di lavoro settimanale [3] non può superare le 40 ore; deve essere prevista almeno una giornata di riposo alla settimana, di regola coincidente con la domenica (per l’esattezza, è necessario rispettare la media di due giornate di riposo nell’arco di 14 giorni). I contratti collettivi possono stabilire un orario settimanale inferiore alle 40 ore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (orario multiperiodale).

In determinati casi, al lavoratore può essere richiesto di svolgere lavoro straordinario, cioè di svolgere l’attività oltre l’orario ordinario: per il lavoro straordinario sono previsti specifici limiti (vedi la guida al lavoro straordinario).

Se viene richiesto di svolgere ore extra rispetto all’orario a tempo parziale concordato, si tratta di lavoro supplementare: anche per il lavoro supplementare sono previste specifiche limitazioni (leggi la guida al contratto part time).

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I limiti relativi all’orario di lavoro non riguardano soltanto le ore di attività settimanali: il dipendente ha, infatti, diritto a un riposo minimo giornaliero, alle ferie annuali e, se previsto dalla contrattazione applicata, anche a dei permessi aggiuntivi. Sono disposte particolari regole in merito al lavoro notturno ed al lavoro a turni.

Come difendersi se il datore di lavoro viola le regole?

Il tuo datore di lavoro ti ha sottopagato o inquadrato ad un livello inferiore, oppure non rispetta le regole in materia di orario di lavoro, o non ti ha mai fatto vedere il contratto o la comunicazione di assunzione?

Se, nonostante solleciti verbali o diffide inviate per iscritto la situazione non è stata regolarizzata ed il datore di lavoro continua a violare le regole, puoi denunciare le violazioni all’Ispettorato del lavoro.

Nella denuncia all’Ispettorato del lavoro, il lavoratore deve indicare:

i dati identificativi del datore di lavoro;

la posizione Inps ed Inail dell’azienda;

un’esposizione breve e circostanziata della violazione che il lavoratore ritiene sia stata commessa dal datore di lavoro;

ogni altro elemento utile a consentire all’autorità la violazione commessa dall’azienda.

Nel momento in cui avverrà l’accesso ispettivo da parte degli ispettori del lavoro, il datore dovrà dimostrare di non aver commesso le violazioni contestate, per evitare le pesanti sanzioni previste.

Note

[1] DPR 1525/1963. [2] D.lgs. 81/2015. [3] D.lgs. 66/2003.

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