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CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 1 - COMUNE DI RONCADE

CITTA’ DI RONCADE

Provincia di Treviso

COPIA Prot. N. .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 20-04-2012

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza Comunale.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato sotto la Presidenza del Sig. RUBINATO SIMONETTA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle persone dei Sigg.

RUBINATO SIMONETTA P LIBANORE GIORGIO P

TULLIO CHIARA P BERNARDI NICOLA P

BRONDOLIN DINA P SMANIOTTO NATALINO P MAZZON GIOVANNI P ZERBINATI GUIDO A

FAVERO GIORGIO P LOVISETTO MARCO P

GEROMEL GUIDO P DONADEL MARCO P

ZOTTARELLI PIERANNA P SILVESTRI ROBERTO P ZAFFALON GABRIELE P DE VIDI FEDRA A

DANIEL GILBERTO A MASCIA BORIS A

BASSETTO DANIELE P STOCCO MASSIMO P PAVAN FRANCESCO P

P=Presente, A=Assente Presenti n. 17 Assenti 4

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

ZAFFALON GABRIELE BASSETTO DANIELE LOVISETTO MARCO

invita il Consiglio a prendere in esame il seguente argomento:

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012.

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 2 - COMUNE DI RONCADE

Discussione verbalizzata a parte

Omissis…

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI RONCADE

Dopodichè.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

Possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA DI BASE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO. Possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO. Possibilità solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare o confermare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00 ;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari allo 0,38% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

RILEVATO inoltre che le detrazioni previste per legge - a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 4 - COMUNE DI RONCADE

regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora ATER, e dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale - non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RICHIAMATI i seguenti atti:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 24.03.2012 con la quale è stato approvato il

"Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria";

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19.03.2012 di determinazione, per l’anno 2012, dei valori delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, con la quale si stabiliscono valori inferiori del 20% rispetto all’anno precedente;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19.03.2012 avente ad oggetto:

"Approvazione schemi di bilancio di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012/2014 e relativa Relazione previsionale e programmatica" prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’entrata da imposta comunale propria di competenza dell’Ente (entrata netta) , per l’anno 2012, pari ad Euro 2.209.000,00;

CONSIDERATO che la stima del gettito da IMU complessivo per il 2012, come sopra indicato, è stato calcolato prendendo a riferimento il gettito 2011 da Imposta comunale sugli immobili e applicando alla base imponibile, tenuto conto delle agevolazioni previste dal Regolamento, le seguenti aliquote e detrazioni:

1) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO (conferma) E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE (conferma)

2) ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,90 PER CENTO (modifica)

3) ALIQUOTA DI BASE (altri fabbricati, terreni agricoli, ecc…): 0,76 PER CENTO (conferma) 4) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO (conferma)

stimando il relativo gettito come segue:

Oggetto di imposta Aliquota Aliquota a

favore dello Stato

Gettito stimato netto per il Comune

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge

0,40 % 0,00% 613.000,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 % 0,00% 3.000,00

AREE EDIFICABILI 0,90 % 0,38% 263.000,00

ALTRI FABBRICATI, FABBRICATI PRODUTTIVI TERRENI AGRICOLI, ecc..

0,76% 0,38% 1.164.000,00

TERRENI AGRICOLI 0,76%

0,38% 166.000,00

TOTALE GETTITO STIMATO 2012

2.209.000,00

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 5 - COMUNE DI RONCADE

VALUTATO opportuno quindi stabilire una diversa aliquota da applicare alla base imponibile (ridotta del 20% rispetto al 2011) delle aree edificabili, e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all 'inizio dell 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento.

Omissis. " ;

ATTESO che il comma 16 quater dell’art.29 del D.L.29.12.2011 n.216 aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n.14 differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai Comuni;

- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 1°

nella seduta del 17.04.2012;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 VISTO lo statuto comunale;

VISTI il pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n° 267/2000, sulla suddetta proposta dal Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Con 14 voti a favore, 4 contrari (Massimo Stocco, Lovisetto Marco, Roberto Silvestri e Marco Donadel) e nessuno astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2) di determinare, ai sensi di quanto previsto dall’art.13 della L.214/22.12.2011, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l' anno 2012:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze: 0,40 PER CENTO (conferma) E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE (conferma)

• ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,90 PER CENTO (modifica)

• ALIQUOTA DI BASE (altri fabbricati, terreni agricoli, ecc…): 0,76 PER CENTO (conferma)

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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 20-04-2012 - Pag. 6 - COMUNE DI RONCADE

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO (conferma) 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ;

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

Il presente atto con votazione separata ad esito unanime, espressa per alzata di mano, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

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