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DESTINAZIONE DEL TFR: MODULISTICA E DECORRENZA DELLE SCELTE (D.M. 30 gennaio 2007)

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DESTINAZIONE DEL TFR:

MODULISTICA E DECORRENZA DELLE SCELTE (D.M. 30 gennaio 2007)

In allegato al Decreto Ministeriale di cui al titolo (“Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la desti- nazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)”) (G.U. 1.2.2007 n. 26), è stata pubblicata la modulistica, prevista dall’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 5.12.2005 n. 252, per la scelta della destinazione del TFR da parte dei lavora- tori subordinati, e definite le decorrenze degli effetti di tali scelte.

1-LA MODULISTICA Sono stati predisposti due moduli, di seguito pubblicati:

• il TFR1, che deve essere utilizzato dai lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, è diviso in quattro sezioni:

- Sezione 1: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 a- prile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensionisti- ca complementare;

- Sezione 2: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino il TFR ad una forma pensionistica complementare;

- Sezione 3: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensioni- stica complementare, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR;

- Sezione 4: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il TFR ad una forma pensioni- stica complementare, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR.

• il TFR2, che deve essere utilizzato dai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 è diviso in tre sezioni:

- Sezione 1: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 a- prile 1993;

- Sezione 2: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare;

- Sezione 3: per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data precedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il confe- rimento del TFR ad una forma pensionistica complementare.

Riteniamo importante sottolineare che:

• il datore di lavoro deve:

- mettere a disposizione di ciascun lavoratore i moduli TFR1 e TFR2;

- conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavora- tore;

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- rilasciare al lavoratore copia controfirmata per ricevuta.

• sono esclusi dalla compilazione del modulo TFR1 lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;

• per i lavoratori che nel corso del mese di gennaio 2007 avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementa- re, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione, cioè entro il 3 marzo 2007.

2–LE DECORRENZE DELLE SCELTE 2.1–LAVORATORI DIPENDENTI IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2006

I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il 30 giugno 2007, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenerlo presso il datore di lavoro, attraverso la compilazione del modulo TFR1.

In relazione alle scelte effettuate dal lavoratore, si determinano i seguenti effetti:

a) esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare:

il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giu- gno 2007;

b) mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007:

il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005 (1);

c) manifestazione della volontà di mantenere il TFR presso il datore di lavoro:

il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso l’Inps e denominato «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile», a decorrere dal 1° gennaio 2007, mensilmente e salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità che saranno definite dall’Inps.

2.2–LAVORATORI DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio dopo il 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la pro- pria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare ovvero di mantenerlo presso il datore di lavoro, attraver- so la compilazione del modulo TFR2.

In relazione alle scelte effettuate dal lavoratore, si determinano i seguenti effetti:

a) esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare:

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il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In ca- so di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007, il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri consueti;

b) mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione:

il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versa- mento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art.

8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005 (1);

c) manifestazione della volontà di mantenere il TFR presso il datore di lavoro:

il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versa- mento del contributo al Fondo istituito presso l’Inps e denominato «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile», a decorrere dalla data di assunzione, mensilmente e salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità che saranno definite dall’Inps.

(1) Art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005

“b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna vo- lontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della leg- ge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accor- do aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR matu- rando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;”

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