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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI

POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI

CONTROGUERRA E CORROPOLI

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L’anno duemilaventuno il giorno ________________ del mese di Gennaio, presso la Residenza Municipale del Comune di Controguerra, per la sottoscrizione della presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i signori:

- Franco Carletta, Sindaco pro-tempore del Comune di Controguerra, che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Controguerra - C.F./P.I. 00592770671, autorizzato ai sensi di delibera di C.C. n. __ del __/__/2021, esecutiva ai sensi di legge;

- Dantino Vallese, Sindaco pro-tempore del Comune di Corropoli che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Corropoli - C.F./P.I.

82002820676, autorizzato ai sensi di delibera di C.C. n. __ del __/__/2021, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO che:

- la L. 07.03.1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”

prevede, all’art. 1, che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

- la L.R. 20.11.2013, n. 42 “Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012”, stabilisce l’opportunità per i Comuni di gestire in forma associata la funzione di Polizia Locale, attraverso convenzioni o unioni, prevedendo la definizione dei rapporti finanziari, gli obblighi e le reciproche garanzie dei Comuni interessati;

- tra i Comuni di Controguerra e Corropoli esistono affinità sociali, economiche, culturali, oltre al territorio che presenta elementi di continuità, omogeneità e complementarietà;

- in un’ottica di maggiore collaborazione fra Enti Locali, da un lato, consenta un più vasto ed efficace coordinamento di funzioni ed interessi comuni, dall’altro dimostri l’effettiva utilità di adottare procedure e comportamenti analoghi;

- compito primario delle Amministrazioni comunali è quello di rappresentare le istanze di sicurezza dei cittadini, ed assumere tutte quelle iniziative tese ad ottenere il miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza dell’intero comprensorio territoriale;

- tenuto conto che le precedenti convenzioni approvate e sottoscritte, relativamente agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, hanno sicuramente consentito una più incisiva presenza della Polizia Municipale per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza del territorio di competenza dei due Comuni, con risultati ritenuti più che soddisfacenti;

- tenuto conto, in particolare, dell’attività di controllo dei territori di competenza svolta nel corso del 2020, finalizzata all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus COVID- 19, effettuata con servizi anche di O.P. in pattuglia “mista”;

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- il Comune di Controguerra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all’approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Polizia Municipale;

- il Comune di Corropoli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2021, esecutiva ai sensi di legge ha provveduto all’approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Polizia Municipale;

- si rende necessario dare esecutività alle suindicate deliberazioni dei predetti Comuni, tramite la sottoscrizione della presente convenzione, che decorrerà dal __/__/2021;

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Convenzione

1. Scopo della presente convenzione è quello di istituire, e comunque confermare, forme di collaborazione tra i servizi di Polizia Municipale, al fine di svolgere in modo coordinato le politiche per la sicurezza del territorio, attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche di proprietà dei rispettivi Comuni. In caso di indisponibilità, per qualsiasi motivo, di operatori di P.M. presso un Comune, i servizi minimi ed alcuni servizi mirati saranno predisposti e garantiti, per quanto possibile, dalle unità disponibili dell’altro Comune convenzionato.

2. La presente ha per oggetto la gestione in convenzione delle seguenti attività e funzioni istituzionali di polizia municipale e/o locale (L. 65/1986 e L.R. 42/2013):

a) vigilare sull’osservanza delle leggi, regolamenti ed altre disposizioni emanate da Stato, Regioni ed Enti locali;

b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità competenti, nonché in caso di infortuni privati;

c) assolvere a compiti di informazioni, raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e di altri compiti previsti dalle leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

d) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti istituzionali dell’ente di appartenenza;

e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile;

f) svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi di art. 5 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, nell’ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.

3. La gestione in convenzione è finalizzata a garantire il miglior presidio del territorio ed una più incisiva presenza per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza del territorio di competenza.

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4. Le modifiche alla convenzione devono essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

5. Se non specificato in premessa, la presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 3

Ambito territoriale e Comune capofila

1. L’ambito territoriale per la gestione in collaborazione del servizio di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni di Controguerra e Corropoli, sottoscriventi la presente convenzione; il personale operante mantiene a tal fine tutte le qualità attribuitegli dalle leggi e regolamenti o con provvedimenti delle autorità competenti. In qualsiasi momento, previa approvazione da parte dei Consigli Comunali di Controguerra e Corropoli, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione in convenzione delle attività di cui al precedente art. 2.

2. La sede principale dell’ufficio in convenzione è stabilità nel Comune di Controguerra, al quale per soli motivi di efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (Ente capofila). Presso il Comune di Corropoli rimane presente l’ufficio di Polizia Municipale.

3. Relativamente al porto d’arma di cui all’art. 5 della L. 65/1986 il personale della Polizia Municipale dovrà attenersi allo specifico regolamento del Comune di origine; se dotato di assegnazione della stessa in via continuativa il relativo provvedimento si intende esteso all’intero territorio dei Comuni di Controguerra e Corropoli.

4. Atti ed accertamenti relativi ai servizi gestiti in forma convenzionata sono formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare. La redazione degli stessi potrà avvenire indifferentemente in uno qualsiasi degli uffici di P.M. convenzionati.

Art. 4

Attività di Polizia Municipale

1. Il servizio coordinato e collaborato sarà svolto su tutto il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione e si svilupperà anche attraverso lo svolgimento di specifici controlli in materia di sicurezza stradale rivolto soprattutto alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada, nonché al rispetto di Leggi, Regolamenti Comunali e Ordinanze.

2. Le attribuzioni e competenze, come indicati dall’art. 2, comma 2, della presente convenzione, degli appartenenti al servizio di Polizia Municipale, comprese quelle afferenti alla qualifica di agente o ufficiale di P.G. e di agente di P.S., si intendono estese su tutto il territorio degli Enti sottoscriventi la presente convenzione.

3. I servizi di Polizia Municipale conservano, all’interno dei rispettivi territori comunali, la piena e totale autonomia attribuita dalla normativa in vigore.

Art. 5

Struttura direzionale

1. Il sistema direzionale dell’attività prevista dalla presente convenzione è così articolato:

a) il Sindaco è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune;

b) la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati elabora, di concerto con il Comandante/Responsabile del servizio ed il personale appartenente alla P.M., le

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direttive, gli indirizzi ed il programma operativo di lavoro che dovranno essere attuati dalla struttura operativa;

c) anche per quanto stabilito all’art. 3, comma 2:

 il Comandante della Polizia Municipale/Responsabile del servizio in convenzione è il responsabile della Polizia Municipale di Controguerra, M.M.a. Marx Di Luca, ed ha il compito di coordinare l’impiego tecnico operativo degli addetti e di svolgere le funzioni proprie previste dalle vigenti disposizioni in materia. A seguito delle maggiori funzioni assegnate, con l’approvazione e la sottoscrizione da parte dei Sindaci della presente convenzione, allo stesso potrà essere conferito e, di conseguenza, potrà indossare il grado previsto dal regolamento Comunale di Polizia Municipale del Comune di Corropoli e dalle vigenti disposizioni regionali in materia;

 il Comune di Corropoli affiderà al responsabile della Polizia Municipale di Controguerra, M.M.a. Marx Di Luca, a norma dell’art. 50 comma 10, del D.lgs.

267/2000, la responsabilità dell’Area di Vigilanza - Polizia Municipale, corrispondendo la relativa indennità di posizione e di risultato con le modalità di cui agli artt. 14, 15 e 17 del CCNL 21.05.2018 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. L’importo dell’indennità di posizione, già riproporzionato, verrà riportato nel decreto di nomina del Sindaco. Le ore di servizio da svolgere presso il Comune di Corropoli, se non fissate nel decreto di nomina, verranno eseguite e conteggiate con le modalità di cui al seguente art. 10, comma 1.

2. In caso di assenza (congedo ordinario e straordinario, permessi, missioni, formazione, ecc…..) del Comandante/Responsabile del servizio di Polizia Municipale in convenzione, le funzioni di coordinamento saranno provvisoriamente svolte dall’agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato più anziano di servizio.

3. La programmazione dei servizi e delle attività convenzionate, dovrà essere effettuata, per quanto possibile, nel rispetto dei criteri di giusta ripartizione fra i territori convenzionati, nonché del criterio di equo utilizzo del personale e della strumentazione tecnica a disposizione degli uffici convenzionati.

4. Il personale di Polizia Municipale, in servizio nel proprio Comune, esercita le funzioni organizzative e gestionali previste dalla Legge ed è responsabile verso il Sindaco dello stesso in ordine alla predisposizione dei servizi.

5. Eventuali previsioni non contemplate nella presente convenzione saranno trattate e/o disciplinate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla convenzione, o da loro delegati, ed è l’organo direzionale principale della presente convenzione; è competente a fornire al Comandante della Polizia Municipale/Responsabile del servizio in convenzione (così come individuato all’art. 5 c.1 lett. c), direttive e criteri relative all’esercizio delle funzioni previste nella presente convenzione e piani di lavoro.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica l’esatto adempimento delle finalità previste dalla presente convenzione e, ove necessario, interviene per indicare eventuali correttivi.

3. In caso di difficoltà interpretative relative agli articoli e comunque alle previsioni della presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci è competente ad adottare provvedimenti interpretativi avvalendosi, ove necessario, del supporto dei rispettivi Segretari Comunali, del Comandante della Polizia Municipale convenzionata e di ogni altro Dirigente/Responsabile che ritenga opportuno.

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4. La Conferenza dei Sindaci espleta ogni altro compito previsto ed attribuito dalla presente convenzione.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. I servizi in convenzione saranno effettuati tenendo conto anche di quanto elaborato dalla Conferenza dei Sindaci e comunque delle indicazioni fornite dalla stessa.

2. E’ consentito lo svolgimento del servizio degli appartenenti alla Polizia Municipale, utilizzando a tal proposito l’auto in dotazione per gli spostamenti e se necessario anche per l’esecuzione del servizio stesso, nel Comune diverso da quello di appartenenza ogni volta se ne ravvisi l’esigenza. Gli stessi possono svolgere il servizio, anche nello stesso turno, sul territorio di entrambi i Comuni convenzionati muovendosi liberamente all’interno del territorio complessivo, assicurando in tale caso una maggiore e più incisiva vigilanza. Resta ben inteso che tutti gli agenti ed il responsabile della P.M., indipendentemente dalla tipologia di convenzione in essere, “timbrano” l’inizio e la fine del servizio presso il Comune di appartenenza, fermo restando, in tal caso, gli adempimenti di cui all’art. 10 - Punto 1.

3. Si ribadisce che gli atti relativi alle operazioni compiute sono sempre formalizzati come atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio detto servizio viene svolto.

Art. 8 Personale

1. In ogni parte del territorio di competenza, così come definito dall’art. 3, gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale mantengono le qualifiche e le attribuzioni del proprio Comune.

2. Con la presente convenzione, il personale è autorizzato a svolgere il proprio servizio nel Comune diverso da quello di appartenenza, mantenendo a tal proposito tutte le attribuzioni e qualifiche possedute, comprese in particolare la qualifica di agente o ufficiale di P.G. e di agente di P.S. che si intendono estese su tutto il territorio degli Enti sottoscriventi la presente convenzione.

3. Il trattamento giuridico ed economico fondamentale dei singoli operatori appartenenti al servizio convenzionato di polizia municipale è disciplinato ed assicurato dalle amministrazioni di appartenenza in base alle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e code contrattuali e dei regolamenti.

4. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l’opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) ed il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti medesimi con gli enti convenzionati e si pattuisce che il rapporto organico degli addetti all’ufficio sia posto in essere con l’Ente Comune di rispettiva appartenenza, mentre è instaurato nei confronti di tutti i Comuni convenzionati il rapporto funzionale delle unità medesime.

5. Nel mentre, il rapporto organico trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nelle legge e nel regolamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, il rapporto di servizio viene sviluppato secondo le intese del presente atto.

6. Gli addetti al servizio in argomento sono in ogni caso sottoposti all’autorità del Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare ai sensi della Legge Regionale n. 42 del 20.11.2013.-

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Art. 9

Attrezzature tecniche e dotazioni

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione stabiliscono che i mezzi, le attrezzature e le strumentazioni, con gli eventuali collegamenti a banche dati, già in dotazione ai rispettivi Servizi di Polizia Municipale, saranno messi a disposizione per l’espletamento dei servizi coordinati e collaborati fissati dalla presente convenzione.

2. Si rimanda al vaglio del responsabile e del personale appartenente alla Polizia Municipale, per tutto ciò che possa essere oggetto di miglioramento dei servizi, adeguamento delle attrezzature, utilizzo e richiesta di eventuali finanziamenti o concessioni e/o quant’altro possa rendersi necessario per lo svolgimento del servizio in modo integrato e funzionale.

Art. 10 Oneri e spese

1. Il costo del personale relativo sia alle prestazioni del Comandante/Responsabile che degli agenti di P.M., sarà ripartito tra i Comuni convenzionati e, comunque, sempre in base all’effettivo servizio svolto presso il territorio di ciascun Ente. Si ribadisce che la programmazione dei servizi e delle attività dovrà essere effettuata di norma con i criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale e della strumentazione tecnica messa a disposizione, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni convenzionati. Le prestazioni effettuate sul territorio dell’altro Comune saranno registrate su fogli di servizio (Prospetto ore effettuate e giorno di esecuzione) e trasmesse alla Conferenza dei Sindaci alla scadenza della presente (31 dicembre 2021). A tal punto, la Conferenza dei Sindaci conteggerà le ore di servizio effettuate dagli operatori di P.M. sul territorio dell’altro Comune, compensandole indipendentemente dalla categoria professionale e dalla posizione economica. Dopo la predetta elaborazione si procederà all’eventuale rimborso, a cura dei competenti uffici finanziari, del costo relativo alle ore di servizio non pareggiate effettuate sul territorio dell’altro Comune. I responsabili dei servizi finanziari dei Comuni aderenti, ai quali la presente verrà trasmessa subito dopo la sottoscrizione, si impegnano a prevedere in bilancio le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la presente convenzione e a versare le quote di spettanza con le modalità previste nel presente articolo, impegnandone eventualmente la spesa prevista.

2. Gli oneri ed i costi riguardanti l’utilizzo di beni ed attrezzature, di mezzi e strumentazioni anche informatiche, compresi i collegamenti con eventuali banche dati, in dotazione ai due servizi di Polizia Municipale, salvo diversa pattuizione, restano a carico del Comune proprietario/titolare del servizio, anche se utilizzati sul territorio o per esigenze dell’altro Comune.

3. Eventuali spese ed oneri aggiuntivi che si renderanno necessari durante l’espletamento dei servizi coordinati o per esigenze di miglioramento dell’attività specifica, saranno oggetto di apposita regolamentazione successivamente predisposta e di documentazione scritta e comunque da sottoporre all’attenzione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11

Destinazione e Ripartizione dei proventi

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1. I proventi delle sanzioni amministrative, l’istruttoria ed il relativo iter procedimentale, spettano al Comune sul cui territorio sono state accertate le violazioni. I proventi saranno introitati sul conto corrente postale intestato al Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, nei modi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare i proventi derivanti da sanzioni al Codice della Strada nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 208 del Codice della Strada e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

5. Per le maggiori funzioni svolte in convenzione e al fine di consolidare l’esperienza associativa e, comunque, per perseguire gli obiettivi prefissati, potranno essere previste, anche da uno solo dei due Comuni, ove possibile sia dal punto di vista organizzativo che economico, idonee forme di incentivazione per tutto il personale impiegato nel servizio, da corrispondersi nei modi e termini consentiti, anche ed in particolare con la previsione di eventuali progetti specifici per l’Area Vigilanza - Polizia Municipale.

Art. 12 Durata e recesso

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata previa espressa deliberazione dei relativi Consigli Comunali e comunque compatibilmente con le disposizioni in materia.

2. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata oppure a seguito di deliberazioni consiliari di scioglimento.

3. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

4. Ciascun Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza scritta comunicata alla Conferenza dei Sindaci ed adottata con deliberazione consiliare che prevede il piano di riparto di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente si rimanda alle vigenti disposizioni in materia e a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni convenzionate e dalla Conferenza dei Sindaci, con adozione se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti nonché alle leggi in materia di Polizia Locale e Municipale.

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi di art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14

Disposizioni in materia tutela della riservatezza

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla convenzione si applica l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comune competente territorialmente per le finalità della presente convenzione.

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3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 15 Controversie

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

 uno nominato dal Comune di Controguerra;

 uno nominato dal Comune di Corropoli;

 il terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo.

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contradditorio e con pronuncia inappellabile.

Il Foro competente è quello di Teramo.

Per il Comune di Controguerra Comune Capofila Il Sindaco

Franco CARLETTA

Per il Comune di Corropoli Il Sindaco

Dantino VALLESE

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