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COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

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COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

N. Proposta 1709 del 19/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITA’ “SPEEDVELOX – ENVES EVO MVDM 1507” IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE [C.I.G.

Z0B3385541] — AFFIDAMENTO DIRETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.

IL COMANDANTE

— Premesso quanto segue:

Il Comando di Polizia municipale possiede un misuratore di velocità «Speedvelox – EnVES EVO MVDm 1507» che viene regolarmente utilizzato dalle pattuglie durante i controlli stradali e la rilevazione delle infrazioni di velocità sul territorio comunale.

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 [di seguito Decreto] – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2017 – recante «Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale», detta le disposizioni in merito alle procedure per eseguire l’approvazione del prototipo e le verifiche iniziali e periodiche di taratura e di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale.

Il paragrafo 3 della circolare n. 300/A/6045/17/144/5/20/3 diramata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in data 07 agosto 2017 [di seguito Circolare], concernente il sopra citato Decreto, precisa che «Fatto salvo il regime transitorio di cui al successivo paragrafo 3.1, le verifiche iniziali di taratura e funzionalità di ogni esemplare dei dispositivi approvati e di ogni sistema installato debbano essere eseguite, prima che vengano posti in funzione, sin dalla data di pubblicazione (31 luglio 2017). Inoltre, le verifiche periodiche di taratura e di funzionalità devono essere eseguite con cadenza annuale a far data dalla esecuzione della rispettiva verifica iniziale di taratura e di funzionalità».

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Il paragrafo 3.1 della Circolare esplicita che «L’art. 5 del Decreto fa salve le verifiche di taratura regolarmente eseguite alla data di pubblicazione del 31 luglio 2017, unitamente alle verifiche di funzionalità, secondo le previgenti procedure e disposizioni, sui dispositivi o sistemi per i quali la taratura sia stata imposta nel decreto di approvazione o sia stata effettuata per libera scelta dall’utilizzatore. Tali strumenti saranno, pertanto, sottoposti alle verifiche di taratura e di funzionalità, secondo le nuove procedure, alla prima taratura utile successiva alla pubblicazione del decreto».

La circolare n. U.0006573 del 27 ottobre 2017 diramata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale [di seguito Circolare 2], precisa che «[…]

Riguardo alle tarature periodiche dei dispositivi che rilevano la velocità istantanea occorre tenere conto anche delle specifiche ipotesi richiamate al punto 3.1 relativamente: “al campo di misura e di utilizzo del dispositivo”. Il campo di misura è, se previsto, un limite originario del dispositivo; il campo di utilizzo può essere invece condizionato dall’ambito territoriale in cui opera l’organo di polizia stradale che impiega il rilevatore di velocità, oppure una scelta operativa dello stesso organo».

Nel comune di Cuneo non sono presenti strade extraurbane principali o autostrade e quindi i limiti massimi di velocità sono al massimo di 90 km/h. Sulla base dell’interpretazione fornita dalla Circolare 2 la verifica di taratura periodica può quindi essere effettuata con velocità massima 160 km/h.

Lo strumento in oggetto, in dotazione al Comando di Polizia municipale, non è mai stato revisionato, poiché acquistato lo scorso anno, con determinazione dirigenziale n. 1083 del 23 luglio 2020, e l’offerta comprendeva la prima visita primitiva con emissione di certificato di taratura per l’utilizzo immediato.

Per garantire il corretto funzionamento della strumentazione e per assolvere gli obblighi di legge è quindi necessario sottoporre il misuratore di velocità «Speedvelox – EnVES EVO MVDm 1507» a un nuovo intervento di manutenzione periodica e verifica di taratura con velocità massima 160 km/h.

L’articolo 23 - comma 14 - del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”] prevede che «La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio».

L’articolo 32 — comma 2 — del Codice stabilisce che «Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

Per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che al comma 1 testualmente recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base…».

— Vista l’offerta presentata dalla casa madre dello strumento con oggetto: «Manutenzione Ordinaria, Taratura e Verifica di Funzionalità periodica dei misuratori di velocità con riferimento Decreto del M.I.T. n. R 282 del 13/06/2017 verifiche periodiche di funzionalità e

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di taratura”, stante il parere n. U 0006169 del 11/10/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», protocollo n. 75221 del 18 ottobre 2021;

— ritenuto indispensabile acquisire il servizio in questione sul libero mercato, individuando prioritariamente gli operatori economici cui affidare lo stesso;

— richiamato l’articolo 1 — comma 450 — della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che ha disposto che «…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del Regolamento…»;

— sottolineato che l’articolo 1 — comma 1 — del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha precisato che «…i contratti stipulati i violazione dell’articolo 26 — comma 3 — della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa…»;

— richiamato altresì l’articolo 36, comma 6, del Codice, che regolamenta i contratti sotto soglia comunitaria, secondo il quale «…le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica…»;

— accertato, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che:

 non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende affidare in appalto;

 non è necessario fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione [M.E.P.A.], in quanto si tratta di acquisto di servizi di importo inferiore a € 5.000,00.

— considerato che il servizio che si intende affidare ha caratteristiche standardizzate, non modificabili su richiesta della stazione appaltante, in quanto la taratura periodica della strumentazione in oggetto deve rispettare le prescrizioni normative previste dal Decreto e dalla Circolare;

— valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, all’importo contrattuale, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, con le modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b) del Codice;

— considerato che la scadenza del certificato di taratura primitiva della strumentazione è in imminente, risulta necessario affidare con urgenza il servizio in oggetto;

— sottolineato che la procedura di individuazione del contraente come sopra individuata risulta coerente con i principi delineati dall’articolo 30 — comma 1 — del Codice, che recita testualmente: «L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza…»;

— considerato che l’impresa Ci.Ti.Esse s.r.l. con sede in Rovellasca [CO] - via G. Parini n. 3 – CAP 22069 [codice fiscale e partita Iva 00807520135], fornitrice della strumentazione, ha fatto pervenire tempestivamente la propria offerta [protocollo generale n. 75221 del 18

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ottobre 2021];

— ritenuto dunque opportuno affidare, con urgenza, il “servizio di manutenzione periodica e taratura periodica del misuratore di velocità Speedvelox – EnVES EVO MVDm 1507, in quanto in imminente scadenza, all’impresa produttrice della strumentazione, cioè la società Ci.Ti.Esse s.r.l. –– via G. Parini n. 3 –– 22069 Rovellasca [CO] [codice fiscale e partita Iva 00807520135];

— dato atto che si è provveduto ad effettuare, con riferimento all’impresa Ci.Ti.Esse s.r.l., i seguenti controlli:

 il DURC [documento unico di regolarità contributiva] è stato acquisito con esito favorevole e ha validità fino al 08 febbraio 2022, come da documento conservato agli atti del servizio autonomo Polizia municipale;

 si è provveduto a verificare, attraverso la piattaforma “Verifiche PA”, che, nel Registro delle Imprese, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

— evidenziata l’opportunità di appaltare il servizio mediante lotto unico, in quanto trattasi di appalto che non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

— dato atto che il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria;

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

— visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;

— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18 marzo 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – Anno 2021;

— visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

— richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 10 maggio 2019 con cui viene attribuita al settore Personale, socio educativo e appalti la responsabilità relativa all’attività amministrativa di competenza della struttura autonoma “Polizia municipale”;

— richiamato il Decreto del Sindaco n. 16 del 04 novembre 2019, con il quale è stato attribuito al Dott. Rinaldi Giorgio l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio educativo e appalti;

— constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,

— richiamata la deliberazione n. 5 del 09 gennaio 2020, con la quale la Giunta comunale ha incardinato la posizione organizzativa presso il Servizio Autonomo di Polizia Municipale denominata “Comandante della Polizia Municipale”;

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— richiamato l’atto di organizzazione del dirigente amministrativo del Settore Personale n.

87954 del 28 dicembre 2020, con il quale viene attributo al sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa “Comandante Polizia municipale” presso il servizio autonomo

“Polizia municipale”, nonché vengono delegate le funzioni di “adozione delle determinazioni relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture e all’assunzione di impegni di spesa riferiti ad attività ordinarie e/o di importo inferiore a € 40.000,00, fatta eccezione per i provvedimenti per i quali la funzione di R.U.P. sia ostativa all’adozione dell’atto”, nonché quelle di “liquidazione di spese di qualsiasi importo”,

DETERMINA

1. di accettare l’offerta economica protocollo n. 75221 del 18 ottobre 2021, recante

“Manutenzione Ordinaria, Taratura e Verifica di Funzionalità periodica dei misuratori di velocità con riferimento Decreto del M.I.T. n. R 282 del 13/06/2017 verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”, stante il parere n. U 0006169 del 11/10/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, avanzata dall’impresa Ci.Ti.Esse s.r.l.;

2. di dare atto che il servizio comporta una spesa di € 1.450,00, comprensiva di € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 – comma 15 – del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00, in quanto si tratta di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione appaltante;

3. di acquisire il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, con le modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b) del Codice;

4. di affidare l’appalto in oggetto mediante lotto unico, per le motivazioni in premessa indicate;

5. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» quanto segue:

Oggetto del contratto1

Affidamento del servizio di manutenzione periodica e taratura periodica del misuratore di velocità Speedvelox – EnVES EVO MVDm 1507, come previsto dal decreto M.I.T. n. R282 del 13 giugno 2017.

Fine da perseguire2 Rispettare gli obblighi di legge in merito alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità – d.m. M.I.T. n. R282 del 13 giugno 2017.

Forma del contratto3

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]. Le relative spese sono a carico dell’impresa aggiudicataria .

1 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

2 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

3 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata autenticata, scambio di lettere]

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Clausole ritenute essenziali4

a. Ammontare del contratto: € 1.450,00 comprensivo di € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0,00, in quanto si tratta di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità della Stazione appaltante.

b. Durata del contratto: il servizio avrà la durata necessaria all’

emissione del certificato di taratura.

La strumentazione dovrà essere riconsegnata al Comando di Polizia municipale, a seguito di idoneo intervento di taratura, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di taratura; le spese di spedizione dovranno essere a carico dell’impresa aggiudicataria.

c. L’appaltatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

d. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del

4 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]

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D.lgs. 30.3.2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice.

e. In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

f. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo

Modalità di scelta del contraente5

La scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, con le modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b) del Codice.

6. di affidare il servizio in oggetto, per le motivazioni e le finalità in premessa indicate, all’impresa Ci.Ti.Esse s.r.l. con sede in Rovellasca [CO] - Via G. Parini n. 3 – CAP 22069 [codice fiscale e partita Iva 00807520135], per la somma di € 1.450,00 [oltre all’Iva nella misura di legge] [C.I.G. Z0B3385541];

5 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

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7. di impegnare, a titolo di corrispettivo per il servizio in questione, a favore dell’impresa Ci.Ti.Esse s.r.l. con sede in Rovellasca [CO] - Via G. Parini n. 3 – CAP 22069 [codice fiscale e partita Iva 00807520135], la spesa complessiva di € 1.769,00 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Capitolo 00910036 “Manutenzione ordinaria e riparazioni – Polizia Municipale” del Bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità [centro di costo 03101] [Conto P.F. U.1.03.02.09.005] [C.I.G. Z0B3385541];

8. di dare atto che i relativi pagamenti verranno effettuati con attestazione di pagamento del comandante della Polizia Municipale, ai sensi degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità»;

9. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

10. di nominare responsabile unico del procedimento [RUP]6 e direttore dell’esecuzione7 il signor Bergese Fabrizio, Vice-Commissario del servizio autonomo Polizia municipale (tel.

0171 444413 –– fax 0171 444403 –– e-mail fabrizio.bergese@comune.cuneo.it).

6 Articolo 31 del Codice.

7 Articolo 101, comma 1, del Codice.

IL COMANDANTE DI P.M.

BERNARDI Davide Giulio

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