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TRIBUNALE DI NAPOLI AVVISO DI VENDITA CON INCANTO 351/ V

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TRIBUNALE DI NAPOLI

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO

Procedimento di espropriazione immobiliare n. 351/2000 - V Sezione Civile Espropriazione Immobiliare Tribunale di Napoli

G.E.: Dott. Michelangelo Petruzziello

AVVISO D’ASTA

Il sottoscritto custode e professionista delegato Dott. Massimo Matera, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Giacomo n. 30, delegato ai sensi dell' art. 591 bis c.p.c., all’espletamento delle operazioni di vendita con incanto nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 351/00 del R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Napoli relativa agli immobili pignorati siti in Grumo Nevano al Viale Kennedy n. 39 bis di seguito descritti, promossa dal Banco di Napoli S.p.A.

vista l’ordinanza emessa dal G.E. in data 18.01.2001

vista l’ordinanza di sostituzione del delegato e di nomina del sottoscritto quale delegato alla vendita emessa dal G.E., Dott. Michelangelo Petruzziello, in data 16.10.2007, notificata in data 25.10.2007,

visti gli artt. 576 e ss c.p.c.

AVVISA

che il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2008 alle ore 12,00 in Napoli al Centro Direzionale Torre A, presso il Tribunale di Napoli, Aula 1, piano 14, procederà alla vendita con incanto degli immobili di seguito descritti alle condizioni e modalità appresso indicate.

La vendita avrà luogo in più lotti così come di seguito descritti al prezzo base e con le offerte minime indicate in calce a ciascun lotto.

Per essere ammessi all’incanto gli offerenti dovranno depositare presso lo studio del professionista delegato Dott. Massimo Matera sito in Napoli alla Via S. Giacomo n. 30, c.a.p.

80133 il giorno 22 settembre 2008 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 domanda in bollo di ammissione all’incanto che dovrà contenere:

A. - le generalità complete dell’offerente: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, stato civile (con specificazione del regime

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patrimoniale dei coniugi) del soggetto offerente:

- se l’offerta è proposta da più soggetti occorre indicare le quote per le quali ciascun soggetto intende formalizzare l’acquisto (se non uguali) e l’indicazione del soggetto che fra questi abbia l’esclusiva facoltà di formulare offerte in aumento;

- se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

- se l’offerente è in regime di separazione dei beni deve dichiararlo;

L’offerta dovrà essere sottoscritta personalmente ovvero

- se l’offerente è minorenne, dai genitori ovvero dal curatore speciale, previa autorizzazione del Giudice tutelare la cui autorizzazione dovrà essere allegata in copia conforme;

- se l’offerente è una persona giuridica o un ente dotato di soggettività giuridica, dal legale rappresentante munito dei necessari poteri e bisognerà indicare i relativi dati identificativi (denominazione, sede, numero di iscrizione, partita Iva, dati anagrafici del legale rappresentante) ed allegare all’offerta il certificato (non visura) camerale, in corso di validità (non anteriore di tre mesi rispetto la data fissata per l’incanto), nonché l’eventuale documentazione comprovante i poteri o la legittimazione del sottoscrittore dell’offerta (es.

procura speciale o delibera autorizzativa);

- dal procuratore speciale ed in tal caso l’offerente dovrà allegare all’offerta la procura speciale (notarile) in originale e copia del documento del procuratore;

- dai procuratori legali che concorressero per persona da nominare, ed in tal caso l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 583 c.p.c., dovrà, entro 3 giorni dall’aggiudicazione, dichiarare, presso la sede del professionista delegato, depositando la relativa procura speciale (notarile) con data anteriore alla data fissata per l’esame delle offerte, il nome della persona per la quale ha presentato l’offerta;

B. il numero di RGE della procedura, i dati identificativi del bene e del lotto, per il quale l’offerente intende partecipare all’incanto;

C. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima unitamente alle successive integrazioni, della relazione notarile, dell’avviso di vendita, e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto dei beni per i quali si presenta la domanda di partecipazione;

All’offerta dovrà essere allegato:

a) una fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, che l’offerente dovrà portare

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con se, in originale, alla predetta asta di vendita e del coniuge se in comunione legale dei beni; nel caso di società e/o enti valido certificato (non visura) del registro delle imprese in corso di validità (non anteriore di tre mesi rispetto la data fissata per l’incanto) nonché l’eventuale documentazione comprovante i poteri o la legittimazione del sottoscrittore l’offerta; nel caso di procuratori speciali la procura speciale in originale e copia del documento del procuratore; l’autorizzazione del giudice tutelare in copia conforme nel caso di minori;

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’incanto dovranno essere consegnati al delegato a titolo di cauzione al professionista delegato ovvero ad un suo collaboratore due distinti assegni circolari non trasferibili all’ordine del professionista delegato d’importo complessivo pari al 9% ed all’1% del prezzo base, che sarà trattenuta in caso di omesso versamento del residuo prezzo nel termine fissato, nonché un assegno circolare intestato al professionista delegato pari al 15 % (quindici per cento) del prezzo base in conto per le spese.

Ai sensi dell’art. 580 c.p.c. se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documento e giustificato motivo; in tale caso la cauzione è restituita solo nella misura di nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

L’incanto segue le regole dell’art. 581 e ss. c.p.c. e le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura dell’offerta minima indicata per ciascun lotto. L’aggiudicazione provvisoria avviene in favore del maggiore offerente, allorché siano trascorsi tre minuti senza che siano sopravvenute offerte maggiori. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa sia superata da un’offerta maggiore ancorché questa sia poi dichiarata nulla.

In sede di gara per aggiudicarsi l’immobile sarà necessario effettuare almeno un aumento nella misura minima indicata per ciascun lotto.

Dopo l’incanto sono ammesse offerte d’acquisto (art. 584 c.p.c.) purché esse pervengano allo studio del professionista delegato nel termine perentorio di dieci giorni dall’incanto (art. 584 c.p.c.): tali offerte non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell’incanto. La relativa busta chiusa dovrà indicare all’esterno il numero della

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procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.

Per partecipare alla gara di aumento del sesto dovranno essere prestati, ai sensi del 584 c.p.c.

cauzione e deposito per le spese di vendita nella misura rispettivamente del 20% e del 15 % del prezzo offerto con distinti assegni circolari non trasferibili intestati al professionista delegato .

Potranno partecipare alla gara, oltre all’aggiudicatario provvisorio, che non deve effettuare alcun ulteriore deposito, i soggetti che abbiano partecipato all’incanto senza addivenire aggiudicatari, integrando la cauzione nella misura come innanzi indicata ed i soggetti che non abbiano preso parte all’incanto depositando la cauzione e le spese nella misura indicata.

L’aggiudicatario o l’assegnatario divenuta definitiva l’aggiudicazione dovrà versare:

1) il saldo del prezzo di vendita costituito dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione, dedotto l’importo della cauzione, nel termine improrogabile di 40 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta definitiva, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al professionista delegato.

2) il conguaglio delle spese di trasferimento e cancellazione delle trascrizioni ed ipoteche , che sono poste a carico dell’aggiudicatario, detratto l’importo già versato in sede di presentazione della domanda di ammissione all’incanto, salvo supplemento se necessario.

Se l’esecuzione si svolge su impulso o con l’intervento di creditore fondiario banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all’art. 58 della legge bancaria,l’aggiudicatario entro 20 giorni a norma dell’art. 41 del D.Lgs1 settembre 1993 n.ro 385, dovrà versare direttamente all’Istituto mutuante di credito fondiario (o al cessionario del credito) la parte di prezzo corrispondente al complessivo credito vantato dall’Istituto ove non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel finanziamento, ove ricorrano le condizioni di legge, pagando le rate scadute, gli accessori e le spese. Qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore al credito vantato dall’Istituto mutuante di credito fondiario, il residuo prezzo dovrà essere versato al professionista delegato, con assegno circolare, non trasferibile, al suo ordine entro il termine di quaranta giorni dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta definitiva unitamente alla quietanza di pagamento rilasciata dalla banca mutuante.

2) gli importi eventualmente dovuti al creditore fondiario, a norma dell’art. 41 D.Lgs. 1/9/93 n. 385, saranno, nello stesso termine, versati direttamente a quest’ultimo nei limiti di cui all’art. 2855 c.c., previa precisazione dell’importo del credito da effettuarsi, a cura dell’Istituto, col deposito in cancelleria di un dettagliato conteggio entro 10 giorni

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dall’aggiudicazione. L’eventuale differenza sarà versata con le modalità di cui al precedente n. 1);

3) qualora l’aggiudicatario abbia ottenuto un finanziamento per l’acquisto dell’immobile ai sensi dell’art. 585, terzo comma, c.p.c., dovrà, contestualmente al versamento del residuo prezzo, depositare presso lo studio del professionista delegato copia del contratto di mutuo ai fini dell’indicazione di esso nel decreto di trasferimento;

4) in caso di inadempimento, l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate per cauzione, salva la sua ulteriore responsabilità ai sensi del secondo comma dell’art. 587 c.p.c.;

5) i creditori, entro il termine di venti giorni dall’aggiudicazione definitiva dovranno depositare in cancelleria (ed in copia al professionista delegato) i titoli e le dichiarazioni di credito, per capitale ed interessi e spese (con la specifica indicazione del termine iniziale e finale di decorrenza, del tasso applicato e del dietimo successivo e con la separata indicazione degli interessi coperti da ipoteca ex art. 2855 c.c. e degli interessi chirografari) ed allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l’indicazione delle rate insolute, i criteri di calcolo degli interessi (decorrenza, tasso applicato, base di calcolo) e dell’eccedenza da ammettere in grado chirografario.

6) la vendita – che si perfeziona nel momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento – avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono escluse le garanzia in ordine alla conformità degli impianti posti a servizio della consistenza immobiliare in oggetto.

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7) l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.

Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti, e/o sequestri, anche successivi alla trascrizione del pignoramento, saranno cancellate a cura del professionista delegato a spese dell’aggiudicatario il quale potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti.

Il decreto di trasferimento costituisce, come per legge, titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile nei confronti del debitore e/o dell’occupante senza titolo;

8) ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Qualora la vendita sia soggetta ad IVA, la parte è tenuta a versarla nei termini previsti o, al massimo, improrogabilmente, nei 40 gg. dall’aggiudicazione;

9) L’aggiudicatario, ove in possesso dei requisiti di legge, potrà usufruire delle agevolazioni sulle imposte per la prima casa previa formale comunicazione scritta.

10) la proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di emanazione del decreto di trasferimento, che non potrà essere pronunciato prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento;

11) Si avverte l’aggiudicatario che, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 quinto comma del D.P.R. del 06 giugno 2001 n. 380 e di cui all’art. 40 sesto comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

12) il presente avviso avrà la pubblicità di legge, sarà affisso nell'Albo del Tribunale di Napoli, e pubblicato, in estratto, a spese del creditore procedente, almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'incanto, sul quotidiano di informazione Il Mattino edizione domenicale e pubblicazione del medesimo sul sito internet del quotidiano prescelto:

www.legalmente.net unitamente all’ordinanza di vendita alla relazione di stima con i relativi

allegati.

13) Il fascicolo della procedura unitamente all’ordinanza di vendita, all’avviso di vendita e la perizia e le successive integrazioni con la descrizione e la situazione dei beni pignorati nonché la documentazione inerente il contenzioso innanzi indicato è consultabile in originale presso la cancelleria della V Sezione Espropri del Tribunale di Napoli – Centro Direzionale – Nuovo Palazzo di Giustizia Torre A;

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14) ulteriori informazioni saranno fornite dal custode e professionista delegato recapito tel. E fax 081.552.03.98, e-mail massimo_matera2@libero.it, dal lunedì al giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

15) gli interessati potranno visitare i beni in oggetto previo appuntamento con il custode giudiziario e professionista delegato Dott. Massimo Matera disponibile personalmente o a mezzo di un proprio collaboratore; in proposito si avverte fin d’ora che il mancato accesso all’immobile non costituisce, di per sé solo considerato, condizione invalidante della vendita.

16) per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge.

BENI IN VENDITA E DESCRIZIONE

Gli immobili oggetto di pignoramento sono siti in Grumo Nevano (NA), al viale Kennedy n.

39 bis e fanno parte di un unico fabbricato, verticalmente indipendente, ma in aggregato con altri contermini.

Come desunto dalla perizia del consulente tecnico di cui al fascicolo, alla quale si rinvia si precisa: “per gli immobili in esame, costruiti nell' anno 1974, il Comune di Grumo Nevano ha rilasciato le seguenti licenze/concessioni edilizie:

- Licenza n. 54/73 del 03/05/1973 , intestata a XXXXXXX, sulla particella n. 657 del foglio n.

4. Dal confronto dello stato dei luoghi accertato dal CTU e riportato nei grafici allegati sub lettera " C " in perizia, con i grafici allegati alla citata licenza risultano le seguenti difformità

1) diversa distribuzione interna dell'unita al piano primo e la veranda della stessa;

2) corpo di fabbrica adibito a deposito al piano terra oggi laboratorio.

- Licenza n. 120/73 del 2/1 0/1973, di voltura della licenza n. 54/73 a XXXXXXX;

- Licenza 11. 56/76 del 12/06/1976 per la sostituzione di una preesistente tettoia in eternit del garage al piano terra, con un solaio piano;

- Concessione in sanatoria n. 17/98- ex lege 724/94- del 23/09/1998 per il laboratorio

al piano terra, per la terrazza ad esso soprastante con annesso deposito (oggi tettoia: cfr.

foto n. 48 in perizia).

Dall'esame delle citate licenze/concessioni edilizie si deduce che gli immobili in oggetto sono legittimi urbanisticamente, nella loro volumetria e consistenza, fatta eccezione per alcune diverse distribuzioni interne, che costituiscono variante non sostanziale aIle citate concessioni e per la veranda del piano primo (foto n.49 ), che costituisce volumetria non sanabile e da demolire, perche la sua demolizione non comporta compromissione aIle

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volumetrie legittime: Tale onere di demolizione e previsto nella determinazione del valore dell'immobile.”

Gli immobili sono così costituiti:

Lotto 1

Locale adibito a laboratorio (attività commerciale) distribuito tra il piano terra ed il piano seminterrato, di superficie complessiva di mq. 241,90, che ridotta al 60% da una superficie utile di mq. 145,14 e con annesso terrazzo calpestabile, che ha accesso dal pianerottolo di riposo del vano scala del piano rialzato (oggi tompagnato cfr. foto 39 della perizia), di mq.

68,51.

Tale unità, al piano interrato confina con terrapieno rispettivamente a N-E, N-O, S-E-, mentre a S-E confina con Viale Kennedy. Al piano terra detta unità confina a S.E. con cortile e scala condominiale, a N.E. con proprietà XXXXXXX; a N.O con proprietà XXXXXXX ed infine, a S-O con proprietà XXXXXXX.

E’ distinta in catasto urbano al foglio 4 di Grumo Nevano particelle nn. 657 sub 7 e sub 101 e risulta di proprietà di XXXXXXX al 1000/1000. I dati catastali riportati in perizia coincidono con quelli dell’atto di pignoramento, fatta eccezione della particella n. 657 sub 101, non riporta in detto atto e concernente il terrazzo soprastante il locale al piano terra, con annesso deposito, che all’atto della ispezione dei luoghi da parte del CTU non era esistente (cfr. foto n.48 della perizia); tale destinazione è stata condonata con la concessione n. 17/98, riportata in perizia.

Il suddetto immobile è occupato. Con ordinanza del 13.12.2008 il G.E. Dott. Petruzziello ha ordinato, ai sensi dell’art. 560 c.p.c. la liberazione dell’intero complesso immobiliare pignoro. E’ in corso l’attività di liberazione della custodia giudiziaria.

Prezzo base d’asta Euro 152.004,00 (centocinquantaduemilaquattro virgola zero zero) - Offerte minime in aumento non inferiori ad € 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero) Lotto 2

Unita Abitativa sita al piano rialzato, di superficie utile di mq. 73,27. Essa confina a S-E con viale Kennedy; a N-E con proprietà XXXXXXX; a N-O con cortile e scala condominiale; a S- O con proprietà XXXXXXX.

E' distinta in Catasto Fabbricati al foglio n. 4 di Grumo Nevano, particella n. 657 sub 4 e risulta di proprietà di XXXXXXX al 1000/1000, cosi come dall’atto di pignoramento.

Il suddetto immobile è allo stato libero.

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Prezzo base d’asta Euro 69.418,00 (sessantanovemilaquattrocentodiciotto virgola zero zero) - Offerte minime in aumento non inferiori ad € 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero) Lotto 3

Unita Abitativa sita al piano primo, di superficie utile di mq. 96,61, con balcone di mq. 15,49 e veranda di mq. 5,80. Essa confina a S-E con viale Kennedy; a N-E con proprietà XXXXXXX; a N-O con cortile e scala condominiale;a S-O con proprietà XXXXXXX.

E' distinta in Catasto Fabbricati al foglio n. 4 di Grumo Nevano, particella n. 657 sub 5 e risulta di proprietà di XXXXXXX al 1000/1000, cosi come dall'atto di pignoramento.

Il suddetto immobile è occupato. Con ordinanza del 13.12.2008 il G.E. Dott. Petruzziello ha ordinato, ai sensi dell’art. 560 c.p.c. la liberazione dell’intero complesso immobiliare pignoro. E’ in corso l’attività di liberazione della custodia giudiziaria.

Prezzo base d’asta Euro 100.388,00 (centomilatrecentoottantotto virgola zero zero) - Offerte minime in aumento non inferiori ad € 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero)

Lotto 4

Unita Abitativa sita al piano secondo, di superficie utile di mq. 97,91, con balcone di mq.

21,34. Essa confina a S-E con viale Kennedy; a N-E con proprietà XXXXXXX; a N-O con cortile e scala condominiale; a S-O con proprietà XXXXXXX. E' distinta in Catasto Fabbricati al foglio n. 4 di Grumo Nevano particella 657 sub 6 e risulta di proprietà di XXXXXXX al 1000/1000, così come dall’atto di pignoramento.

Il suddetto immobile è occupato. Con ordinanza del 13.12.2008 il G.E. Dott. Petruzziello ha ordinato, ai sensi dell’art. 560 c.p.c. la liberazione dell’intero complesso immobiliare pignoro. E’ in corso l’attività di liberazione della custodia giudiziaria.

Prezzo base d’asta Euro 103.590,00 (centotremilacinquecentonovanta virgola zero zero) - Offerte minime in aumento non inferiori ad € 2.000,00 (Euro duemila virgola zero zero).

Gli immobili come sopra descritti sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con ogni pertinenza, accessione servitù parti comuni, e condominiali come per legge e come da regolamento condominiale ove esistente.

Gli immobili in vendita risultano, comunque, più dettagliatamente descritti nella certificazione ipocatastale e nella relazione dell’esperto stimatore e successive integrazioni, in atti, che devono essere consultate dagli offerenti ed alle quali si fa espresso rinvio anche per ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravante sul bene.

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Si rileva che esiste sentenza del Tribunale di Napoli n. 1760/97, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 199/99 con la quale l’esecutata è stata condannata all’abbattimento della porzione del fabbricato costruito in violazione delle norme sulle distanze legali e che, per l’esecuzione coattiva, pende giudizio esecutivo per obbligo di fare innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Frattamaggiore. Avverso tale statuizione la custodia giudiziaria con atto di citazione pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli ha proposto opposizione di terzo per ottenere la dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità della sopraccitata statuizione nei confronti della procedura esecutiva e dell’eventuale aggiudicatario poiché la relativa domanda e la sentenza non risultano trascritte e, quindi, non opponibili. Nelle more, su istanza della custodia giudiziaria la Corte di Appello di Napoli con provvedimento del 19.10.2007 ha sospeso l’esecuzione della sopraccitata sentenza impugnata. Con provvedimento del 22.10.2008 il G.E del Tribunale di Napoli Sezione di staccata di Frattamaggiore nel procedimento n. 1693/99 ha sospeso l’esecuzione forzata. Tale provvedimento è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la sospensione delle operazioni.

Il Ctu con integrazione del 04.04.2008 agli atti ha rilevato, tra l’altro, che: “il provvedimento demolitorio di cui alla sentenza n. 1760/97 del Tribunale di Napoli III sezione civile e n.

199/99 della Corte di Appello II sezione civile riguarda l’ambiente laboratorio sito al piano terra ed è parte integrante del I lotto individuato dal CTU nella consulenza del 15.02.2007 agli atti.”. Si rileva, altresì, dall’integrazione della CTU in atti, che l’ambiente sottoposto a provvedimento demolitorio (appellato dalla custodia come innanzi indicato), individuato nella stessa integrazione del CTU, non può essere demolito senza arrecare grave pregiudizio ai beni restanti pignorati. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla CTU in atti ed alle successive integrazioni ed all’ulteriore documentazione agli atti inerenti il predetto contenzioso.

Il professionista delegato Dott. Massimo Matera

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