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Enti Locali Comuni Comune di Guidonia Montecelio

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(1)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 26 ottobre 2010, n. 95

Variante interna al PdLMartellona. Presa d'atto dell'approvazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 36/1987.

(2)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 26.10.2010, n.95.

Oggetto: Variante interna al PdLMartellona. Presa d’atto dell’approvazione regionale ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C. n. 76 del 27.7.2010, esecutiva, è stata approvata una variante interna al P.d.L. Martellona, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 36/1987;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n. 69062 del 9.9.2010 , pervenuta presso detto Ente il 10.9.2010 al prot.n.

205053 , come risulta dal timbro protocollo impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n. 137254 del 10.9.2010 , come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regìme transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, questo ai fini della verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata;

Considerato che, l’art. 2 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. L' autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nulla - osta regionale previsto dal combinato disposto dell' articolo 28, integrato dall' articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell' articolo 4, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

2. I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dall' articolo 1.

3. Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione.

4. La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge.

5. Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.”

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. e che la stessa con nota prot.n. 148554 del 30.9.2010, assunta dal Comune al prot.n. 77176 del 6.10.2010, ed ha fatto presente che non si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G., ancorché con raccomandazioni che si ricomprendono;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5, non sono pervenute dalla Regione osservazioni ma, anzi, è pervenuta approvazione come da nota prot.n. 205053/2010 dell’8.10.2010 assunta dal Comune al prot.n. 81682 del 19.10.2010, ed inoltre è pervenuto parere regionale di conformità ai sensi del DLgs n. 42/2004 e della L.Reg. n. 24/1998, prot.n. 205053/2010 assunta dall’Ente al prot.n. 79783 del 14.10.2010, e che, pertanto, non risulta dovuta la delibera di controdeduzioni ed in conseguenza si ritiene approvato detto atto consiliare ed i relativi contenuti;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

(3)

1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa ritenere approvata la variante interna al PdLMartellona di cui alla D.C.C.n.76 del 27.7.2010 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 36/1987;

3. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

(4)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 4 gennaio 2013, n. 1

Piano Particolareggiato Zona CM2 Guidonia. Presa d'atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

(5)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 04.01.2013, n.1

Oggetto: Piano Particolareggiato Zona CM2 Guidonia. Presa d’atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C.n.67 del 09.07.2010 e successiva D.C.C.n.19 del 16.02.2011 di controdeduzioni alle osservazioni, è stato adottato il P.P.Zona CM2 Guidonia, ai sensi dell’art.4 della L.R.n. 36/1987;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n. 97770 del 05.12.2011, pervenuta presso detto Ente il 06.12.2011, come risulta dal timbro protocollo impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, con nota prot.n. 522285 del 19.12.2011, la Regione Lazio richiedeva documentazione aggiuntiva, integrata dalla scrivente Area con prot.n.3297 del 12.01.2012;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n.187695 del 06.12.2011, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regìme transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, si è proceduti alla verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata poi aggiornata con D.G.R.n.551/2011;

Considerato che, con nota prot.n.86577 del 26.10.2011 è stata avviata la procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, l’art. 4 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio;

2. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo;

3. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati;

4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.

(6)

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. e che la stessa con nota prot.n. 7427 del 18.01.2012, assunta dal Comune al prot.n. 6594 del 23.01.2012, ed ha fatto presente che non si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G., ancorché con raccomandazioni che si ricomprendono;

Considerato che, ai sensi del citato art.4 co.3, non sono pervenute dalla Regione osservazioni ed in conseguenza alla decorrenza dei novanta giorni dal ricevimento degli atti (06.12.2011) a disposizione per emettere le determinazioni di competenza, si ritiene approvato lo strumento urbanistico oggetto di presente determinazione;

Considerato che è pervenuto parere favorevole alla procedura di Assoggettabilità a VAS con Determina n.A12617 del 10.12.2012 emessa dalla Regione Lazio – Area Valutazione Ambientale Strategica;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa ritenere approvato P.P.Zona CM2 Guidonia di cui alla D.C.C.n.67 del 09.07.2010 e D.C.C.n.19 del 16.02.2011 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987;

3. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

(7)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 25 gennaio 2013, n. 9

Variante speciale di recupero in forma attuativa per parte dell'area ex vincolo del metanodotto in località Setteville Nord. Presa d'atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.

36/1987

(8)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 25.01.2013, n.9.

Oggetto: Variante speciale di recupero in forma attuativa per parte dell’area ex vincolo del metanodotto in località Setteville Nord. Presa d’atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C.n.63 del 20.11.2008 e successiva D.C.C.n.75 del 27.07.2010 di controdeduzioni alle osservazioni, è stata adottata Variante speciale di recupero in forma attuativa per parte dell’area ex vincolo del metanodotto, ai sensi dell’art.4 della L.R.n. 36/1987;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n. 78406 del 11.10.2010, pervenuta presso detto Ente il 12.10.2010, come risulta dal timbro protocollo impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, con nota prot.n.228013 del 26.01.2011, la Regione Lazio richiedeva documentazione aggiuntiva, integrata dalla scrivente Area con prot.n.12612 del 10.02.2011, pervenuto all’Ente richiedente l’11.02.2011;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n.156015 del 11.10.2010, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regìme transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, si è proceduti alla verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata poi aggiornata con D.G.R.n.551/2011;

Considerato che, con nota prot.n.73566 del 15.09.2011 è stata avviata la procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, l’art. 4 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

2. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.

3. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.

4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.

(9)

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. e che la stessa con nota prot.n.172932 del 09.11.2010, assunta dal Comune al prot.n.93164 del 22.11.2010, ed ha fatto presente che non si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G., ancorché con raccomandazioni che si ricomprendono;

Considerato che, ai sensi del citato art.4 co.3, non sono pervenute dalla Regione osservazioni ed in conseguenza alla decorrenza dei novanta giorni dal ricevimento degli atti (28.04.2011) a disposizione per emettere le determinazioni di competenza (ancorché non abbiano efficacia diretta ulteriori integrazioni come ad esempio i contenuti inviati con nota prot.n.95543 del 23.11.2012, la quale è, in ogni caso, di mero riordino), si ritiene approvato lo strumento urbanistico oggetto di presente determinazione;

Considerato che è pervenuto parere favorevole alla procedura di Assoggettabilità a VAS con Determina n.A11266 del 06.11.2012 emessa dalla Regione Lazio – Area Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la richiesta di chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini stabiliti per l’approvazione ai sensi dell’art.4 della L.R.n.36/87 emessa dal Dirigente dell’Area IV – U. e A.T. con prot.2789 del 11.01.2013, assunta al protocollo regionale in data 14.01.2013 al n.14923;

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota Interpretazione art.4 della L.R.2 luglio 1987, n.36 e s.m.i., prot.n.83883 del 27.02.2012 della Regione Lazio – Dipartimento Istituzione e Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa ritenere approvato Variante speciale di recupero in forma attuativa per parte dell’area ex vincolo del metanodotto di cui alla D.C.C.n.63 del 20.11.2008 e D.C.C.n.75 del 27.07.2010 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987;

3. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

(10)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2013, n. 11

Piano di Lottizzazione Arcionia in esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84. Presa d'atto dell'approvazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 36/1987.

(11)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 28.01.2013, n.11.

Oggetto: Piano di Lottizzazione Arcionia in esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n.

767/84. Presa d’atto dell’approvazione regionale ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n.

36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C. n. 73 del 27.7.2010, esecutiva, denominata “Adeguamento al D.M.LL.PP.

n. 1444/1968 del Piano di Lottizzazione Arcionia in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84. Approvazione del nuovo schema di convenzione ed autorizzazione al Dirigente alla sottoscrizione della stessa ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000”;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n. 103520 del 20/12/2012 , pervenuta presso detto Ente il 21/12/2012, come risulta dal timbro impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n. 199239 del 28/12/2012, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area;

Considerato che, l’art. 2 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. L' autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nulla - osta regionale previsto dal combinato disposto dell' articolo 28, integrato dall' articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell' articolo 4, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

2. I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dall' articolo 1.

3. Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione.

4. La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge.

5. Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta.

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5, non sono pervenute dalla Regione osservazioni;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini ambientali e tenuto conto che è stata rilasciata la Determinazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, n. A11619 del 12/11/2012;

Visti, inoltre: il D. Lgs n. 267/2000; lo Statuto Comunale approvato; il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa, ritenere approvato il Piano di Lottizzazione Arcionia in esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 767/84 di cui alla D.C.C. n. 73 del 27.7.2010 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 36/1987;

3. Dare atto dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e della Determinazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, n. A11619 del 12/11/2012;

(12)

4. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, dandone comunicazione formale anche al soggetto proponente.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

(13)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 7 febbraio 2013, n. 16

Piano Particolareggiato Zona C2/3p-4p-5 in Località Colle Giannetta. Presa d'atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987

(14)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 07.02.2013, n.16

Oggetto: Piano Particolareggiato Zona C2/3p-4p-5 in Località Colle Giannetta. Presa d’atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C.n.64 del 29.06.2010 e successiva D.C.C.n.20 del 16.02.2011 di controdeduzioni alle osservazioni, è stato adottato il P.P. C2/3p-4p-5 in Località Colle Giannetta, ai sensi dell’art.4 della L.R.n.36/1987;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n.97768 del 05.12.2011, pervenuta presso detto Ente il 06.12.2011, come risulta dal timbro protocollo impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, con nota prot.n.522291 del 19.12.2011, la Regione Lazio richiedeva documentazione aggiuntiva, integrata dalla scrivente Area con prot.n.3293 del 12.01.2012;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n.187701 del 06.12.2011, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regime transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, si è proceduti alla verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata poi aggiornata con D.G.R.n.551/2011;

Considerato che, con nota prot.n.92285 del 16.11.2011 è stata avviata la procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, l’art. 4 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

2. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.

3. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.

4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.

(15)

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. e che la stessa con nota prot.n.7416 del 18.01.2012, assunta dal Comune al prot.n.6501 del 23.01.2012, ed ha fatto presente che si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G., in quanto ricadente in minima parte nell’ambito della Rete Ecologica Provinciale;

Considerato che, ai sensi del citato art.4 co.3, non sono pervenute dalla Regione osservazioni ed in conseguenza alla decorrenza dei novanta giorni dal ricevimento degli atti (06.12.2011) a disposizione per emettere le determinazioni di competenza, si ritiene approvato lo strumento urbanistico oggetto di presente determinazione;

Considerato che, con nota prot.n.16165 del 01.02.2013, la Regione Lazio richiedeva l’integrazione di Parere Usi Civici da acquisire dal competente Assessorato regionale Agricoltura (come previsto nella Circolare della Direzione reg.le Agricoltura n.85831/03 del 25.06.07) eche, con l’Applicazione della Sentenza n°30 del 30.12.2010 del Commissario per la Liquidazione Usi Civici Lazio, Toscana e Umbria, le particelle gravate da diritti civici sono affrancate dal medesimo vincolo;

Considerato che è pervenuto parere favorevole alla procedura di Assoggettabilità a VAS con Determina n.A00221 del 18.01.2013 emessa dalla Regione Lazio – Area Valutazione Ambientale Strategica, dando atto che si incarica il servizio del coordinamento normativo e del rispetto delle altre condizioni;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa ritenere approvato P.P. Zona C2/3p-4p-5 in Località Colle Giannetta di cui alla D.C.C.n.64 del 29.06.2010 e D.C.C.n.20 del 16.02.2011 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987;

3. Per quanto riguarda le particelle gravate da Uso Civico, si applica la Sentenza n°30 del 30.12.2010 del Commissario per la Liquidazione Usi Civici Lazio, Toscana e Umbria;

4. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

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Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 31 ottobre 2013, n. 238

Piano Particolareggiato del Bivio di Guidonia in Variante al P.R.G., Zone B3/1, F1/2, F4/4, F4/5 e F6/1, località Bivio. Presa d'atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell'art.4, comma 3, della L.R. n.

36/1987

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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 31.10.2013, n.238.

Oggetto: Piano Particolareggiato del Bivio di Guidonia in Variante al P.R.G., Zone B3/1, F1/2, F4/4, F4/5 e F6/1, località Bivio. Presa d’atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art.4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C.n.90 del 07.12.2012 e successiva D.C.C.n.19 del 22.03.2013 di controdeduzioni alle osservazioni, è stato adottato il P.P. Bivio di Guidonia in Variante al PRG, Zone B3/1, F1/2, F4/4, F4/5 e F6/1, ai sensi dell’art.4 della L.R.n. 36/1987;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n. 44375 del 23.05.2013, pervenuta presso detto Ente il 29.05.2013, come risulta dal timbro protocollo impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, con nota prot.n.203236 del 20.06.2013, la Regione Lazio richiedeva documentazione aggiuntiva, integrata dalla scrivente Area con prot.n.59386 del 11.07.2013;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n.73984 del 29.05.2013, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regìme transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, si è proceduti alla verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata poi aggiornata con D.G.R.n.551/2011;

Considerato che, con nota prot.n.87934 del 31.10.2011 è stata avviata la procedura di Verifica Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che, l’art. 4 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1.Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

2.L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.

3.Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.

4.I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti.

(18)

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, non sono pervenute osservazioni rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. e che la stessa con nota prot.n.94594 del 11.07.2013, assunta dal Comune al prot.n.61885 del 22.07.2013, ha fatto presente che non si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G., ancorché con le prescrizioni/raccomandazioni che si riportano di seguito:

1.Dovranno essere integrate le superfici a standard da computare con il riferimento all’esatto numero degli abitanti esistenti e da insediare pari a 1.096 unità calcolati attribuendo ad ogni abitante insediato e da insediare mc 80 di volumetria con destinazione residenziale esistente e prevista (87.725,08/80=1.096), in ottemperanza a quanto previsto all’art.3 del DM 1444/68, nonché le superfici a parcheggio per le attività commerciali secondo i parametri previsti dalla L.R.33/99;

2.Dovrà essere verificato il rispetto complessivo della dotazione di standard di PRG di cui all’art.4 del DM 1444/68, conseguente la detrazione di aree destinate dal piano vigente a zone di uso pubblico e di interesse generale (Zone F1 + F4);

3.Il piano dovrà essere integrato con un elaborato grafico che individui inequivocabilmente i lotti edificabili e la relativa destinazione attraverso una zonizzazione su base catastale;

4.Le norme tecniche dovranno essere adeguate alla normativa vigente ed in particolare per il calcolo dei volumi, alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.2474 del 31.01.1973, recante

“Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici” e alla Circolare della Regione Lazio prot.148 S/P del 08.03.1993 recante “Criteri da seguire per il computo dei volumi in applicazione della L.n.1150/42 e s.m.i.”;

5.Prima del rilascio dei permessi di costruire, dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria o secondaria, da parte dell’Amministrazione comunale (o concessionario attraverso specifica convenzione) con particolare riferimento alla viabilità interna e di accesso.

Considerato che, prima della piena efficacia, dovrà approvarsi con pari atto Tavola Riepilogativa che rispetti quanto prescritto dalla Provincia di Roma con nota prot.n. 94594 del 11.07.2013, assunta dal Comune al prot.n.61885 del 22.07.2013;

Considerato che, per quanto attiene la questione della fascia di rispetto della viabilità da P.T.P.R.

(Via Tiburtina identificata con il cod. tl_0044 (ovvero tl_0317) (beni identitari lineari Storico- Archeologici) – art. 45 N.T.A. del P.T.P.R. Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) si rimanda ai singoli interventi puntuali, atteso che, la norma di cui all’art.16 Approvazione dei piani particolareggiati, L.n.1150/42, così recita:

“I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla L. 1° giugno 1939, n.

1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici”,pertanto si dovrà, in sede esecutiva, dar seguito alla procedura di cui all’art.146 del D.Lgs.n.42/2004;

Considerato che, ai sensi del citato art.4 co.3, non sono pervenute dalla Regione osservazioni ed in conseguenza alla decorrenza dei novanta giorni dal ricevimento degli atti (29.05.2013) a disposizione per emettere le determinazioni di competenza, si ritiene approvato lo strumento urbanistico oggetto di presente determinazione;

Considerato che è pervenuto parere favorevole alla procedura di Assoggettabilità a VAS con Determina n.A09869 del 01.10.2012 emessa dalla Regione Lazio – Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

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DETERMINA 1.Far proprie le premesse;

2.Per quanto in narrativa ritenere approvato P.P. Bivio di Guidonia in Variante al PRG, Zone B3/1, F1/2, F4/4, F4/5 e F6/1 di cui alla D.C.C.n.90 del 07.12.2012 e successiva D.C.C.n.19 del 22.03.2013 in premesse, per quanto contenuto in declaratoria ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987, con le seguenti prescrizioni:

a.Dare piena efficacia agli interventi dopo l’approvazione, con pari atto, della Tavola Riepilogativa che rispetti quanto prescritto dalla Provincia di Roma con nota prot.n.94594 del 11.07.2013, assunta dal Comune al prot.n.61885 del 22.07.2013;

b.Dare atto che per quanto attiene la fascia di rispetto della viabilità da P.T.P.R. (Via Tiburtina identificata con il cod. tl_0044 (ovvero tl_0317) (beni identitari lineari Storico-Archeologici) – art.

45 N.T.A. del P.T.P.R. Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) si rimanda ai singoli interventi puntuali, atteso l’art.16 della L.n.1150/42; pertanto si dovrà, in sede esecutiva, dar seguito alla procedura di cui all’art.146 del D.Lgs.n.42/2004;

3.Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

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Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 15 gennaio 2014, n. 6

P.P. zone B2, BMp,B3, F2, F3,F4, in Setteville. Presa d'atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987

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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 15.01.2014, n.6.

Oggetto: P.P. zone B2, BMp,B3, F2, F3,F4, in Setteville. Presa d’atto della decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C. n. 61 del 27.6.2012, esecutiva, è stato adottato lo strumento in oggetto ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987, e che con D.C.C. n. 19 del 22.3.2013, si è controdedotto alle osservazioni-opposizioni presentate dopo regolare pubblicazione;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione, i relativi atti sono stati trasmessi alla Regione Lazio con nota prot.n.45553 del 28.5.2013, pervenuta presso detto Ente il 29.5.2013, come risulta dal timbro impresso su detta nota medesima ed in atti della scrivente Area;

Considerato che, inoltre, detti atti sono stati trasmessi alla Provincia di Roma, con il medesimo protocollo, e che sono stati assunti dalla stessa al prot.n.73968 del 29.5.2013, come risulta dalla attestazione agli atti della scrivente Area, questo tenuto conto che essendo stato approvato il P.T.P.G. con D.C.P. n. 1/2010 e che l’Ente si trova in regime transitorio ai sensi della D.G.R. n.

523/2008, questo ai fini della verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione sovraordinata;

Considerato che, l’art. 4 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. "Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma con esclusione dei piani di lottizzazione, comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

2. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell' assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo.

3. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati.

4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La deliberazione di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti".

Considerato che con nota prot.n. 8733 del 27.10.2011 è stata avviata presso la Regione Lazio la istanza di verifica di assoggettabilità a V.A.S., pervenuta alla Regione medesima in data 31.10.2011, come risulta dalla ricevuta in atti;

Considerato che, da parte della Provincia di Roma, rispetto alla compatibilità con il P.T.P.G. sono pervenute osservazioni con nota prot.n.94600 dell’11.7.2013, assunta dal Comune al prot.n. 61886 del 22.7.2013, ed ha fatto presente che si rilevano elementi di contrasto con il P.T.P.G. in ordine

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agli obiettivi ed alle strategìe dello stesso in quanto presenta elementi di interferenza con la R.E.P. e con gli artt. 60/8 e 43 delle N.T.A. dello stesso, nonché, elementi di mancata verifica degli standard urbanistici generali ex art. 4 del DMllpp n. 1444/1968;

Tenuto conto che, rispetto alla precedente considerazione, l’elemento di contrasto con la R.E.P. è stato stralciato dalla strumento come risulterà dalla successiva considerazione in quanto prive nel frattempo degli elementi propedeutici antisismici, vegetazionali e VAS, e che non risultano variazioni degli standard generali in quanto il perimetro di intervento è quello del precedente piano ed è conforme sia al PTPG che al PTPR nelle parti di rilievo dei centri urbani consolidati (in fondo alla nota prot.n. 45553/2013 art. 42 delle norme come riportato a pagina 1 e 2 della citata nota), per cui si reputa di discostarsi dal citato parere provinciale; detta considerazione, peraltro, per la parte del contrasto con la R.E.P., ha fatto parte di clausola di riserva già inserita nella nota di trasmissione alla Regione prot.n. 45553/2013 seconda pagina ultimo alinea;

Considerato che, in riscontro della nota regionale prot.n. 203207 del 20.6.2013, con la quale la Regione stessa invitava ad integrazione documentale, la quale è stata esercitata con nota prot.n.

59388 dell’11.7.2013, ricevuta dalla Regione in data 12.7.2013;

Vista la D.D. Regionale n. G06033 del 23.12.2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 del 9.1.2014, con la quale il piano è stato escluso dalla VAS, alle condizioni e prescrizioni riportate nella relazione allegata a detta D.D. che fa parte integrante e sostanziale dell’atto e che dovranno essere rispettate in sede attuativa;

Tenuto conto di quanto contenuto nella nota regionale relativa alla procedura del citato art. 4, reso con prot.n. 83833 del 27.2.2012, da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

Tenuto conto che, per quanto già riportato, si è dovuta stralciare per i motivi indicati la vasta area in contrasto con la R.E.P. del P.T.P.G., anche per le considerazioni già espresse, ed in ogni caso considerato che detta area medesima non faceva parte in alcun modo del conteggio relativo agli standard urbanistici sia dello strumento attuativo che di quello generale, mantenendo piccola porzione costituente servizi di supporto alla edilizia religiosa insediata da anni, ed allo scopo è stata redatta la tavola riepilogativa prot.n. 2562 del 13.1.2014, la quale ancorchè non allegata al presente atto, viene custodita presso l’Area IV e sarà pubblicata sul sito dell’Ente;

Considerato che, per quanto attiene la questione del bene puntuale tp058_2590 e della fascia di rispetto della viabilità da P.T.P.R. (via Tiburtina identificata con il cod. tl_0044 (ovvero tl_0317) (beni identitari lineari storico-archeologici) – art. 45 N.T.A. del P.T.P.R. Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) si rimanda ai singoli intervento puntuali, atteso che:

a) la norma di cui all’art. 16, comma 3, ‘Approvazione dei Piani Particolareggiati’, Legge n.

1150/1942, così recita: ‘I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.’

b) sono esclusi dai precedenti e quindi dalla autorizzazione paesaggistica in procedura di cui all’art.

146 del Dlgs n. 42/2004, detti beni in quanto, ai sensi del comma 1 di detto articolo, ivi si ricomprendono esclusivamente quelli di cui agli articoli 136, 143/1/d e 157 del Codice, ed i citati non sono ivi ricompresi;

e pertanto si dovrà, in sede esecutiva, dar seguito alla mèra procedura alternativa ispettiva [con le Soprintendenze interessate] a quella di cui all’art. 146 del Dlgs n., 42/2004, per i singoli interventi esecutivi;

Considerato che, per quanto attiene i beni di cui al punto precedente, non viene riportata espressamente nelle tavole del P.T.P.R. una localizzazione puntuale di bene archeologico, ancorché appalesato, interno al comparto 2 dello strumento urbanistico in parola, bene che si presuppone possa ritenersi assorbito dal bene tipizzato lineare come sopra individuato, ed allora per mèra cautela si ritiene che, all’interno di detto comparto, prima di ogni intervento costruttivo o di

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movimento di terra, debba essere sentita la competente Soprintendenza Archeologica, non potendo dar corso ad alcuna opera senza un previo parere del citato organo statale;

Considerato che, ai sensi del citato art. 4, comma 3, non sono pervenute dalla Regione osservazioni entro il termine di novanta giorni dall’ultima integrazione del 12.7.2013 ed in conseguenza si ritiene approvato detto atto consiliare ed i relativi contenuti con le modifiche e prescrizioni di cui nei precedenti;

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa ritenere approvato il P.P. zone B2, BMp,B3, F2, F3,F4, in Setteville, di cui alla D.C.C.n.61 del 27.6.2012, esecutiva, con la quale è stato adottato lo strumento in oggetto ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987, ed alla D.C.C.n.19 del 22.3.2013, con la quale si è controdedotto alle osservazioni-opposizioni presentate, ciò per decorrenza dei termini di efficacia, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R..n.36/1987, con le modalità e prescrizioni indicate in premesse e come nella tavola riepilogativa citata prot.n.2562 del 13.1.2014;

3. Considerato che, per quanto attiene la questione del bene puntuale tp058_2590 e della fascia di rispetto della viabilità da P.T.P.R. (via Tiburtina identificata con il cod. tl_0044 (ovvero tl_0317) (beni identitari lineari storico-archeologici) – art.45 N.T.A. del P.T.P.R. Beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini) si rimanda ai singoli intervento puntuali, atteso che:

a) la norma di cui all’art. 16, comma 3, ‘Approvazione dei Piani Particolareggiati’, Legge n.

1150/1942, così recita: ‘I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici.’

b) sono esclusi dai precedenti e quindi dalla autorizzazione paesaggistica in procedura di cui all’art.

146 del Dlgs.n.42/2004, detti beni in quanto, ai sensi del comma 1 di detto articolo, ivi si ricomprendono esclusivamente quelli di cui agli articoli 136, 143/1/d e 157 del Codice, ed i citati non sono ivi ricompresi;

e pertanto si dovrà, in sede esecutiva, dar seguito alla mèra procedura alternativa ispettiva [con le Soprintendenze interessate] a quella di cui all’art. 146 del Dlgs n.42/2004, per i singoli interventi esecutivi;

4. Considerato che, per quanto attiene i beni di cui al punto 2, non viene riportata espressamente nelle tavole del P.T.P.R. una localizzazione puntuale di bene archeologico, ancorché appalesato, interno al comparto 2 dello strumento urbanistico in parola, bene che si presuppone possa ritenersi assorbito dal bene tipizzato lineare come sopra individuato, ed allora per mèra cautela si ritiene che, all’interno di detto comparto, prima di ogni intervento costruttivo o di movimento di terra, debba essere sentita la competente Soprintendenza Archeologica, non potendo dar corso ad alcuna opera senza un previo parere del citato organo statale;

5. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dal Consiglio Comunale e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

(24)

Enti Locali

Comuni

Comune di Guidonia Montecelio

Determinazione Dirigenziale 12 marzo 2014, n. 78

PIP D1 (Buzzi Unicem SpA) in esecuzione del PRG. Approvazione ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della L.R. n. 36/1987

(25)

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO - AREA IV URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, DEMANIO E PATRIMONIO.

Determina Dirigenziale del 12/03/2014, n. 78.

Oggetto: PIP D1 (Buzzi Unicem SpA) in esecuzione del PRG. Approvazione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L.R. n. 36/1987.

IL DIRIGENTE

Premesso che con D.C.C. n. 3 del 18.01.2008, si approvava il documento di proposta del protocollo di intesa tra l'Amministrazione comunale e la Buzzi Unicem;

Vista la D.D. n. 66 del 3/10/2011 "Validazione del PIP D1 (Buzzi Unicem SpA) in esecuzione del PRG, redatto d’ufficio";

Considerato che, con Determinazione n. A04903 del 13.06.2013 la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 ddel D.P.R. n. 380/2001 e della D.G.R. n.2649/1999;

Vista la D.G.C. n. 156 del 25.07.2013 che prevedeva l'Adozione del PIP D1 (stabilimento Buzzi Unicem SpA) ai sensi dell'art.1 bis, comma 1 della L.R. 36/1987;

Considerato che, l’art. 1 bis, comma 1 della L.R. n. 36/1987, così recita:

1. "I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2, sono approvati dalla giunta comunale, senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3."

Tenuto conto che, occorre procedere alla formale presa d’atto della conclusione del relativo procedimento, come con la presente si prende atto, rinviando l’attuazione agli atti conseguenti previsti nella deliberazione e nelle altre disposizioni di legge necessarie per dare attuazione a quanto approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che con Determinazione n. G02232 del 27.02.2014, assunta al prot. con n. 20420 del 10.03.2014, la Regione Lazio Direzione regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative, Area Valutazione Impatto Ambientale, ha espresso parere di esclusione dalla Procedura di Valutazione Strategica, considerato che si può procedere all'approvazione definitiva dello strumento in questione;

Visti, inoltre:il D. Lgs n. 267/2000;lo Statuto Comunale approvato;il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, assorbito con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA 1. Far proprie le premesse;

2. Per quanto in narrativa di ritenere approvato il PIP D1 (Buzzi Unicem SpA), per quanto contenuto in declaratoria ai sensi della L.R. n. 36/1987;

3. Dare atto che si può dar seguito agli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e alla sottoscrizione della relativa bozza di convenzione.

IL DIRIGENTE AREA IV Ing. Umberto Ferrucci

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