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Diario quotidiano del 12 settembre 2014: niente redditometro per chi acquista con accollo del mutuo

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Diario quotidiano del 12 settembre 2014: niente redditometro per chi acquista con accollo del mutuo

Pubblicato il 12 settembre 2014

misure per lo snellimento del processo amministrativo; disposizioni in tema di trasparenza e contratti pubblici; norme in tema di semplificazioni; aperture partita Iva in stand-by; accollo del debito: niente redditometro; in arrivo il Cud per gli autonomi

Indice:

1) Misure per lo snellimento del processo amministrativo 2) Disposizioni in tema di trasparenza e contratti pubblici 3) Norme in tema di semplificazioni

4) Aperture partita Iva in stand-by

5) Accollo del debito: niente redditometro 6) In arrivo il Cud per gli autonomi

1) Misure per lo snellimento del processo amministrativo

Il Decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 contiene una serie di disposizioni che intervengono sulla disciplina del processo amministrativo.

In particolare, come rileva Assonime, con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri saranno fissate le regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione del processo amministrativo telematico (art. 38).

In caso di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate per la partecipazione a una gara d’appalto, l’impresa partecipante è tenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante, oltre a dovere regolarizzare le dichiarazioni entro un termine a pena di esclusione dalla gara; se invece si tratta di irregolarità non essenziali o di mancanza di dichiarazioni non indispensabili, non è prevista né l’integrazione né alcuna sanzione (art. 39).

Sempre in tema di giustizia amministrativa sono previste misure per accelerare la conclusione delle controversie in materia di appalti pubblici: il giudizio è definito con sentenza in forma semplificata all’udienza fissata d’ufficio entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti; il collegio quando dispone misure cautelari può prevedere il versamento di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento; il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall’udienza di discussione. In via sperimentale per due anni è prevista l’adozione

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Infine, il decreto prevede che per le controversie in materia di appalti sono aumentate fino all’1% del valore del contratto le sanzioni in caso di liti temerarie (art. 41) e che anche i giudizi davanti alla Corte dei conti possano essere svolti con modalità informatiche e telematiche (art.

43).

2) Disposizioni in tema di trasparenza e contratti pubblici

In tema di trasparenza dei contratti pubblici il Decreto legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, specifica in quale misura gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, si applicano agli enti di diritto pubblico non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o i cui amministratori siano da questa nominati e alle società a partecipazione pubblica (art. 24-bis).

Come osserva poi Assonime, viene inoltre puntualizzata la disciplina in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa contenuta nella legge n.

190/2012, estendendo l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione anche ai casi in cui il valore del contratto non supera 150.000 euro. Le white list antimafia presso le prefetture saranno consultabili dalle stazioni appaltanti anche in via telematica; una volta ottenuta l’iscrizione, questa può essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione (art. 29).

Il decreto prevede misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, o concessionari di lavori pubblici o contraenti generali, in presenza di indagini per delitti ai danni delle pubbliche amministrazioni o in caso di situazioni sintomatiche di condotte illecite. Tali misure consistono nella rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione (art. 32).

L’art. 36 prevede che il CIPE è tenuto a aggiornare le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Infine, è previsto che la stazione appaltante, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, deve trasmettere all’ANAC, per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d’opera sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC (art.

37).

3) Norme in tema di semplificazioni

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Per quanto concerne le misure di semplificazione, Assonime evidenzia che il Decreto legge n.

90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che entro il 31 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri deve approvare una Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che indichi le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni e enti locali, e il cronoprogramma per la sua attuazione; il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferirà annualmente sullo stato di attuazione dell’Agenda (art. 24, comma 1).

Inoltre, entro l’11 febbraio 2015 le amministrazioni statali che non hanno ancora provveduto devono adottare con decreti ministeriali moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Le amministrazioni dovranno definire entro l’11 febbraio 2015 un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che permetta il completamento on-line della procedura (art. 24, commi da 2 a 4).

Il decreto prevede la semplificazione delle procedure per l’adozione delle regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale e, nel caso in cui queste non siano adottate entro novembre 2014 è sancito che potranno essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 24-ter). L’art. 24-quater introduce sanzioni pecuniarie per le PA che non rispettano le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale in tema di servizi in rete. E’ stata riformulata la disciplina sull’obbligo per le PA di mettere a disposizione delle altre amministrazioni a titolo gratuito l’accesso alle proprie basi di dati (art. 24-quinquies).

Infine, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, il diritto annuale da versare alle camere viene progressivamente ridotto a partire dal 2015 ed è introdotto il criterio dei costi standard per la determinazione delle tariffe e dei diritti di segreteria (art. 28).

4) Aperture partita Iva in stand-by

Dall’osservatorio sulle partite IVA emerge che nel mese di luglio sono state aperte 42.180 nuove partite Iva e in confronto al corrispondente mese dello scorso anno si registra un leggero aumento (+1,1%).

La distribuzione per natura giuridica, evidenzia che il 70% delle nuove aperture è relativo alle persone fisiche, il 23% alle società di capitali, il 6% alle società di persone, mentre la quota dei

“non residenti” ed “altre forme giuridiche” rappresenta l’1%. Rispetto al luglio 2013, si nota che l’aumento degli avviamenti di nuove partite Iva è dovuto al consistente aumento delle società di capitali, che registrano un incremento del 16,7%, mentre le altre forme giuridiche rilevano un calo, più marcato per le società di persone (-7,9%), più contenuto per le persone fisiche (-2,3%).

Riguardo alla ripartizione territoriale delle aperture, il 42,1% di esse è avvenuto al Nord, il 23,2% al Centro ed il 34,7% al Sud ed Isole. Nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, si assiste agli aumenti più consistenti in Calabria (+13,5%), Campania (+10,5%) ed Abruzzo (+9,3%), mentre le flessioni più forti si osservano in Val d’Aosta (-24,7%) e Province Autonome di Bolzano (-19%) e di Trento (-8%).

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un numero di aperture di partite Iva pari al 24% del totale, seguito dalle attività professionali con il 12,8% e dalle costruzioni con il 9,2%. Rispetto al luglio 2013, tra i settori principali si nota un fortissimo aumento nella sanità (+44,1%) cui seguono gli incrementi delle comunicazioni (+5,4%) e della ristorazione (+4,9%), mentre le flessioni più consistenti si osservano nei settori delle attività finanziarie (-26%), artistiche (-9,4%) e in agricoltura (-7,9%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione è relativamente stabile, con il 63,8% di aperture di partite Iva che appartengono al genere maschile. Il 50,1% sono avviate da giovani fino a 35 anni ed il 33,6% da soggetti nella fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, tutte le classi di età registrano cali, che risultano più consistenti per quelle di età più elevate.

Il 26,4% delle nuove aperture di partita Iva, pari a 11.148 soggetti, in questo mese ha aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il regime di vantaggio limita per cinque anni l’imposta dovuta al 5% degli utili dichiarati, esonerando i contribuenti interessati dal pagamento di Iva ed Irap.

(MEF, comunicato del 10 settembre 2014)

5) Accollo del debito: niente redditometro

Redditometro: accertamento nullo se fondato sull’accollo del debito. Come è stato rilevato ieri nel sito web del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19030 del 10 settembre 2014, ha stabilito che nell’ambito di applicazione del cosiddetto redditometro, ai fini dell’accertamento sintetico, l’Amministrazione finanziaria per dimostrare l’effettivo sostenimento di spese per incrementi patrimoniali non può basarsi esclusivamente sull’accollo di un debito da parte del contribuente, ma deve verificare l’effettiva erogazione della spesa da parte dello stesso in un preciso momento/arco temporale.

L’accollo del debito, infatti, non è espressione dell’effettiva e attuale capacità economica del contribuente come lo sono, invece, i singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata.

Pertanto, è da considerare nullo l’atto di accertamento del Fisco se l’Amministrazione non riesce a dimostrare l’avvenuto versamento del prezzo di acquisto del bene da parte del contribuente.

Accollo del debito non equivale a versamento di denaro

I Giudici di legittimità ritengono insufficienti le prove raccolte dall’Amministrazione finanziaria, ai fini del metodo di accertamento sintetico, non costituendo l’accollo un modo di estinzione delle obbligazioni (diverso dall’adempimento), a differenza della compensazione, che è sicuramente idonea a rivelare una corrispondente capacità economica.Affinchè l’accertamento sia valido, il Fisco deve dimostrare il sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta ed applicare, così, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati.

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6) In arrivo il Cud per gli autonomi

Dal 2015 il Cud verrà sostituito dalla Certificazione unica. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato la bozza del nuovo modello ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti.

In particolare, servirà ai sostituti d’imposta per certificare i redditi dei dipendenti e i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi (Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi).

Per questi ultimi si dovrà distinguere tra somme non soggette a ritenuta, perché in regime convenzionale, e non.

La scadenza per la presentazione alle Entrate è fissata al 7 marzo di ogni anno.

Entreranno nella certificazione i dati relativi al coniuge e a familiari a carico del dipendente.

Altri dati da fornire saranno le somme erogate dalle imprese per lavori socialmente utili e per l’incremento della produttività del lavoro.

Una novità importante, stavolta a favore dei sostituti, è la previsione di non sanzionare chi, in caso si accorgesse di omissioni o errori, invierà la certificazione corretta entro 5 giorni successivi alla scadenza. La possibilità è estesa a tutti i soggetti che inviano dati: banche, assicurazioni e forme pensionistiche complementari.

Vincenzo D’Andò

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