• Non ci sono risultati.

Parere sullo schema di decreto legislativo recante:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Parere sullo schema di decreto legislativo recante:"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Parere sullo schema di decreto legislativo recante:

“Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 gennaio 1999, ha deliberato di esprimere parere come da allegato.

“La relazione che accompagna il disegno di legge non solo chiarisce i momenti di intervento modificativo, ma ne esplicita in modo chiaro anche le ragioni.

Senza doverne richiamare in modo analitico i passaggi - chè una lettura appare certamente più esaustiva - sembra opportuno procedere all'esame dall'articolato per evidenziare i punti sui quali potrebbe apparire opportuna una ulteriore riflessione per migliorare la portata e l'efficacia della legge istitutiva del giudice unico.

Il tutto nella prospettiva di realizzare una migliore sintesi fra esigenze teoriche e funzionali del nuovo assetto ordinamentale che si va profilando.

- Art. 1 - "L'articolo 7 - ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come modificato dall' articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è così ulteriormente modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «( Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)»:

b) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell' ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminanti, indicati in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici con la medesima procedura»".

(2)

- La disposizione si limita ad operare un adeguamento delle introducende modifiche con la disciplina dettata in tema di applicazione del principio del giudice naturale: nessun problema quindi pone.

Corretto appare anche l'aver esteso la previsione al settore civile (rimasto escluso precedentemente dai limiti di una delega riferita al solo processo penale), per dare trasparenza alla attività giurisdizionale anche nel suo ambito, specie in presenza della "novellazione integrativa dell'art. 7 - ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (già modificato dall'articolo 6 del decreto sul «giudice unico»), che disciplina l'ipotesi, in precedenza non considerata "in cui l'assegnazione degli affari debba essere effettuata dal magistrato dirigente della sezione che non ne sia il presidente".

Allo stato il giudizio è positivo.

- Art.2 - "1. Dopo il quarto comma dell'art. 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12, come modificato, da ultimo dall'art.11 del decreto legislativo 12 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente: «I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare»".

La lettura che della norma suggerisce la Relazione (pagg. 4 e 5) appare del tutto corretta e quindi il parere non può che essere positivo.

- Art.3 - "1. Il primo e il secondo comma dell'art. 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

(3)

Il posto di presidente di sezione può essere istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative;

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma»".

Si tratta di una norma in linea di massima condivisibile, perché:

- razionalizza la situazione del calcolo numerico da fare per istituire un presidente di sezione - sempre in presenza di esigenze di ufficio che lo giustificano - anche considerando i giudici assegnati alle sezioni distaccate, nel senso che afferma - sembra coerentemente e ragionevolmente - che di questi ultimi si deve tenere conto, specie perché i giudici assegnati a tali sedi "possono svolgere funzioni anche presso la sede principale del tribunale" (e quindi se ne deve tenere conto nella organizzazione del lavoro e nella assegnazione degli affari all'interno della sezione) e perché vanno comunque arginate "possibili" spinte

«autonomistiche»";

- introduce, per le sezioni "individuate in relazione alla specifica materia trattata (lavoro e assistenza e previdenza obbligatoria; procedure concorsuali; provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini disciplinari e per l'udienza preliminare)", nonché per la corte di assise e per le singole sezioni della stessa ("allorché il numero delle udienze lo richieda"), un criterio elastico, capace di consentire deroghe alla regola generale del rapporto numerico da 1 a 10, permettendo, nella applicazione che ne sarà fatta, una più pregnante

(4)

considerazione della competenza specifica e quindi dei profili di specializzazione che riguardano i predetti settori di attività giurisdizionale.

- Art. 4 - "1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato, da ultimo, dall'art. 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è sostituito dal seguente: «Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle Procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia»".

La norma sembra del tutto giustificata e coerente con quanto chiarito nella Relazione a proposito della precedente (art.3).

Va anche incontro alle medesime obiezioni, giustificate maggiormente proprio per quanto nella Relazione osservato a proposito della necessità di allineamento delle "condizioni per l'istituzione dei posti di procuratore della Repubblica aggiunto a quelle stabilite per l'istituzione di presidente di sezione", "in ragione del fatto che le esigenze di direzione ed organizzazione degli uffici di procura sono, in linea di principio, semmai maggiori e non minori di quelle proprie degli uffici giudicanti" (p.7)".

Prendendo atto della riflessione che ha portato il legislatore a rivedere talune originarie soluzioni, adottate in sede di emanazione delle norme di disciplina sul giudice unico, nonché consapevoli delle argomentazioni allora sviluppate - in verità mai del tutto capite e da molti non condivise comunque - sembrerebbe opportuno in questa sede riproporre una problematica di grande rilievo, che influisce certamente sulla struttura e composizione degli uffici di procura generale e che le considerazioni sopra svolte e il certo

"appesantimento" del lavoro delle corti di appello, vieppiù giustificano, unitamente alla esigenza di non perdere il patrimonio professionale dei P.M.: la problematica concerne la mancata previsione di inquadramento, anche in soprannumero ed ad esaurimento, negli

(5)

organici delle procure generali dei soli magistrati svolgenti attualmente le funzioni di procuratori circondariali -naturalmente a domanda-.

Oltre a quella evidenziata, e che si reputa di carattere assorbente nella sua obiettiva valenza di assicurare la presenza dell'ufficio del P.M. nella attività del giudice di appello (Corte), è anche opportuno considerare la ulteriore necessità di non disperdere professionalità, collegata con le difficoltà di ritorno da funzioni giudicanti (per passare alle quali è stato introdotto un regime di favore per gli attuali P.M., con la previsione di un loro

"trasferimento" anche in soprannumero presso le corti di appello) a funzioni requirenti per lo sbarramento rappresentato dai limiti di distretto; nonchè quella connessa con eventuali duplici trasferimenti in un arco temporale molto limitato, che non giova all'efficienza degli uffici.

Va, infine, senz'altro condivisa la filosofia richiamata dalla Relazione a proposito dell'ampliamento previsionale dei posti di procuratore aggiunto, collegata con la opportunità di "assicurare continuità all'azione dell'ufficio ogni qualvolta venga a mancare il dirigente".

- Art. 5 - "Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni;

a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;

b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma»".

Quanto osservato a proposito dell'art. 4 si pone in linea con la disciplina migliorativa prevista dall'art. 5, dettata, secondo la Relazione, "nella prospettiva di rendere più agevole

(6)

l'assegnazione a posti di loro gradimento dei magistrati già titolari di posti direttivi e

"semidirettivi" negli uffici di pretura e di procura soppressi (....) la cui disciplina è fomite di tensioni suscettive di rivelarsi pregiudizievoli per il buon esito della riforma".

Buon esito che a questo punto deve essere obiettivo primario, e che giustifica il recupero di tutti i consensi, specie di quelli che nulla costano realmente.

Chiaro è allora che non può essere espresso che parere favorevole sulla modifica dell'art. 194 R.D. n. 12/1941, aderendo anche ad un orientamento recentemente emerso in se- no al C.S.M. e di cui è testimonianza il protocollo della circolare n. 25279 del 29.12.1998 (delibera dell'assemblea plenaria del 22.12.1998) in tema di legittimazione dei cc.dd.

«perdenti posto» a concorrere al tramutamento di sede o ufficio.

Ciò ovviamente a condizione che non si modifichi il precedente art. 4 nel senso sopra prospettato, perché allora vi sarebbe un problema di coordinamento.

- Art. 6 - "1. Dopo la sezione IV del capo VII del titolo I del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 si è aggiunta la seguente:

« SEZIONE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Art. 41- bis - 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.

2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.

3. La destinazione delle attrezzature delle quali non è stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 è stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.

(7)

4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti».

La norma molto opportunamente introduce semplificazioni procedimentali sulla destinazione delle attrezzature degli uffici soppressi.

All'uopo aggiunge, come detto nella relazione, "nell'ambito delle norme di coordinamento e transitorie del decreto legislativo n. 51 del 1998 relative alla materia dell'ordinamento giudiziario (capo VII del titolo I) una nuova sezione IV-bis".

Attribuisce in tal modo al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica

"il compito di procedere - in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e previo consenso degli enti locali interessati quanto alle attrezzature ad essi appartenenti - all'assegnazione delle attrezzature già in dotazione agli uffici soppressi ubicati nel circondario (...) a quelli che ne ereditano le funzioni".

- Art. 7 - "L'articolo 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 è abrogato.

Doverosamente abroga l'art. 46 D.L.vo n. 51/98.

- Art. 8 - "Nell'articolo 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole

«Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti» sono sostituite dalle parole «Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto»".

Comporta la modifica dell'art. 226 del D.L.vo n. 51/98, ampliando l'operatività della disposizione processuale transitoria in materia penale, ivi contenuta, che consente al giudice di tener conto delle diminuzioni di pena derivanti dalle circostanze attenuanti anche in base al giudizio di «bilanciamento» con le eventuali aggravanti a norma dell'articolo 69 del codice penale, ai fini della declaratoria de plano dell'estinzione del reato per prescrizione" (così la Relazione a p.11).

(8)

La norma, nel suo chiaro intento deflattivo e di razionalizzazione nel trattamento di situazioni simili, non pare suscitare alcun problema.

- Art. 9 - "1. Nell'allegato 3 del decreto legislat ivo 19 febbraio 1998. N. 51, il n. 4 del

«Modo di pagamento» relativo all'articolo 20 n.1 della tariffa è sostituito dal seguente:

«4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni»".

Anche tale disposizione non presenta nessun problema dato che, come indicato nella Relazione, è norma di adeguamento alla soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici del registro, concernenti le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle sentenze civili e sui verbali di conciliazione.

Alla luce di quanto prevede ed in conclusione sembra che il parere sul disegno di legge debba essere largamente positivo. Le osservazioni del Consiglio possono poi offrire spunti per un più significativo intervento nell'ottica di facilitare l'entrata in vi gore della norma sulla istituzione del giudice unico, di una riforma cioè di grande momento per il miglioramento del servizio giustizia”.

Riferimenti

Documenti correlati

nel senso che la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario del distretto in cui il magistrato

Sono (questo e il precedente) temi che meriterebbero ben altro approfondimento: accennarvi qui soltanto in termini assertivi è giustificato dal fatto che in tal senso la

11) all’articolo 12, comma 1, il capoverso Art. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il

4. tenuto conto della conferma della disciplina vigente per il Corpo delle infermiere volontarie, occorre valutare il mantenimento di un contingente di personale permanentemente

“5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate,

1. 917, si applica ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, nonché a quelli di cui all’articolo 4, comma 3, che non sono iscritti nel Registro Unico nazionale del

1. I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51

1. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa