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Regolamento del Consiglio degli Stati. Capitolo 1: Entrata nel Consiglio. del 24 settembre 1986 (Stato 1 febbraio 2000)

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Regolamento

del Consiglio degli Stati

del 24 settembre 1986 (Stato 1° febbraio 2000)

Il Consiglio degli Stati,

visto l’articolo 8bis della legge sui rapporti fra i Consigli1, decreta:

Capitolo 1: Entrata nel Consiglio

Art. 1 Principio

Il Consiglio degli Stati prende atto delle comunicazioni dei Cantoni sull’elezione dei suoi membri. I nuovi deputati prestano poi giuramento o promessa solenne.

Art. 2 Giuramento La formula del giuramento recita:

«Giuro innanzi a Dio Onnipotente di osservare e mantenere fedelmente e sincera- mente la Costituzione e le leggi della Confederazione, di vegliare all’unità, alla forza ed all’onore della Nazione svizzera, di difendere e proteggere l’indipendenza della Patria, la libertà ed i diritti del Popolo e dei Cittadini, e insomma di adempiere co- scienziosamente tutte le funzioni a me affidate, così come desidero che Iddio mi aiuti.»

Art. 3 Promessa solenne La formula della promessa solenne recita:

«Prometto di osservare e mantenere fedelmente e sinceramente la Costituzione e le leggi della Confederazione, di vegliare all’unità, alla forza ed all’onore della Nazio- ne svizzera, di difendere e proteggere l’indipendenza della Patria, la libertà ed i di- ritti del Popolo e dei Cittadini, e insomma di adempiere coscienziosamente tutte le funzioni a me affidate.»

Art. 4 Prestazione del giuramento o della promessa solenne

1 Il Consiglio e il pubblico si alzano per la prestazione del giuramento o della pro- messa solenne. Il presidente fa leggere la formula. Poi i deputati che prestano giu- ramento pronunciano, con tre dita della mano destra levate, le parole: «Lo giuro» e quelli che prestano promessa solenne, le parole: «Lo prometto».

RU 1987 2

1 RS 171.11

(2)

2 Il deputato che rifiuta il giuramento o la promessa non può partecipare alle delibe- razioni.

3 Il deputato rieletto senza interruzione del mandato è dispensato dal giuramento o dalla promessa.

Capitolo 2: Ufficio

Art. 5 Elezione

1 All'inizio di ogni sessione invernale, il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, uno scrutatore e uno scrutatore supplente;

essi formano l'Ufficio.2

1bis Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.3

2 Se la carica di presidente diventa vacante prima della sessione estiva, è proceduto a una nuova elezione. Per le altre vacanze nell’Ufficio, la sostituzione è fatta in ogni caso.

2bis Se un membro dell’Ufficio non può partecipare alle sedute durante un periodo prolungato, il Consiglio gli designa un rappresentante.4

3 e 4 ...5

Art. 66 Mansioni

L’Ufficio assume le seguenti mansioni:

1. pianifica il programma delle sessioni;

2. delibera su questioni organizzative e procedurali nonché sugli interventi parlamentari inerenti agli affari interni del Consiglio e sottopone a quest’ultimo pertinenti proposte;

3. designa il segretario e ulteriori collaboratori della segreteria del Consiglio;

4. rappresenta il Consiglio nella Conferenza di coordinamento e all’esterno;

5. nomina i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni e delega- zioni, nonché i membri del Consiglio degli Stati nelle commissioni comuni dei due Consigli (commissione delle grazie, commissione di redazione), come pure nelle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazio-

2 Nuovo testo giusta il n. I del D dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2614, 2000 241; FF 1999 8527).

3 Introdotto dal n. I del D dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2614, 2000 241; FF 1999 8527).

4 Introdotto dal n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

5 Abrogati dal n. I del D dell'8 ott. 1999 (RU 1999 2614, 2000 241; FF 1999 8527).

6 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

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nali. Ogni deputato può contestare una nomina entro il termine di tre giorni.

In questo caso spetta al Consiglio decidere;

6. stabilisce, dopo aver sentito il parere dei presidenti delle commissioni, il campo di attività delle commissioni permanenti;

7. attribuisce alle commissioni, dopo aver sentito il parere dei loro presidenti, gli oggetti da esaminare e stabilisce un termine a tale scopo.

Art. 7 Presidente

1 Il presidente dirige le deliberazioni del Consiglio. Vigila all’osservanza del regola- mento e all’ordine durante le sedute.

2 Per le elezioni e votazioni nell’Ufficio, il presidente vota. A parità, decide.

3 Con il concorso degli altri membri dell’Ufficio rappresenta il Consiglio all’esterno e assicura i rapporti con il Consiglio nazionale e il Consiglio federale.7

4 Provvede al disbrigo degli affari tra le sessioni e esercita la vigilanza sulla segrete- ria del Consiglio nonché, insieme con il presidente del Consiglio nazionale, sui ser- vizi del Parlamento.8

5 Sono salve le mansioni del presidente giusta la legge federale del 26 marzo 19349 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione e nell’Assemblea federale (Camere riunite).

Art. 810 Vicepresidenti

1 I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole parte- cipare alla discussione.

1bis I vicepresidenti assistono il presidente nelle sue mansioni conformemente all'arti- colo 7. Il secondo vicepresidente funge anche da scrutatore.

2 Se sono impediti sia il presidente sia i vicepresidenti, presiede l'ultimo presidente, altrimenti uno dei suoi predecessori o un membro dell'Ufficio.

Art. 9 Scrutatori

Gli scrutatori accertano il risultato delle elezioni e votazioni. Il presidente ne informa il Consiglio.

7 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

8 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

9 RS 170.21

10 Nuovo testo giusta il n. I del D dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2614, 2000 241; FF 1999 8527).

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Capitolo 3: Commissioni

Sezione 1: Designazione delle commissioni

Art. 1011 Commissioni permanenti

1 Sono costituite le seguenti commissioni permanenti:

1. Commissione delle finanze 2. Commissione della gestione 3. Commissione della politica estera

4. Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura 5. Commissione della sicurezza sociale e della sanità

6. Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia 7. Commissione della politica di sicurezza

8. Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni 9. Commissione dell’economia e dei canoni

10. Commissione delle istituzioni politiche 11. Commissione degli affari giuridici 12. Commissione delle pubbliche costruzioni.

2 L’Ufficio attribuisce campi d’attività alle commissioni permanenti ai sensi del ca- poverso 1 numeri 3–12. Queste commissioni hanno i seguenti compiti:

a. esame preliminare degli oggetti di loro competenza attribuiti loro dall’Ufficio a destinazione del Consiglio;

abis.12esame dell’attuabilità di atti legislativi dell’Assemblea federale, nell’ambito del quale i Cantoni sono consultati su loro richiesta;

b. controllo regolare dell’evoluzione sociale e politica nei loro campi d’attività;

c. elaborazione di suggerimenti e proposte in vista del disciplinamento dei pro- blemi che rientrano nel loro campo d’attività;

d. coordinamento con le commissioni dei due Consigli che trattano le mede- sime questioni o questioni analoghe, in particolare con le commissioni delle finanze e della gestione.

3 Trattandosi di oggetti che esulano dal campo d’attività della commissione, l’Ufficio può invitare altre commissioni permanenti a dare il proprio parere.

4 Ogni commissione permanente è costituita di tredici membri, eccettuata la Com- missione delle pubbliche costruzioni che consta di cinque membri.

11 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

12 Introdotta dal n. I del D del 22 dic. 1999 (RU 2000 1; FF 1999 2375 2927).

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5 L’Ufficio può allargare le commissioni permanenti per l’esame preliminare di talu- ni oggetti dopo aver consultato i presidenti delle commissioni interessate.

6 Il mandato di membro di una commissione dura quattro anni ed è rinnovabile.13

7 Il mandato dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni dura due anni. Essi non possono essere rieletti alla medesima funzione.

Art. 10a14 Sottocommissioni

1 Nel suo campo specifico d’attività ogni commissione può istituire sottocommis- sioni per compiti permanenti o per l’esame di taluni oggetti. Per l’esame preliminare di oggetti la cui portata oltrepassa il campo d’attività di una commissione (art. 10 cpv. 3), le commissioni interessate possono istituire sottocommissioni comuni.

2 La Commissione della politica estera istituisce una sottocommissione per le que- stioni europee. Quest’ultima analizza l’evoluzione del diritto in Europa e tutte le questioni relative all’Europa.

3 Le sottocommissioni presentano i loro rapporti e le loro proposte alle commissioni plenarie. La commissione consultata conformemente all’articolo 10 capoverso 3 può incaricare la sottocommissione di presentare il rapporto e le proposte direttamente alla commissione responsabile.

Art. 1115 Commissioni speciali

In casi eccezionali l’Ufficio può istituire una commissione speciale. Esso sente dap- prima il presidente della commissione competente.

Art. 1216 Obbligo di assistere alle sedute e rappresentanza

1 I membri delle commissioni hanno l’obbligo di partecipare a tutte le sedute delle commissioni.

2 Un membro di una commissione può farsi rappresentare per una seduta.

3 Il membro rappresentato ne informa senza indugio la Segreteria centrale che con- segna al rappresentante i pertinenti documenti commissionali.

4 Il presidente assente è sostituito dal vicepresidente.

13 Nuovo testo giusta il n. I del D del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1475).

14 Introdotto dal n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

15 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

16 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

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Sezione 2: Attività delle commissioni

Art. 13 Sedute

1 Dopo aver sentito i presidenti delle commissioni permanenti, l’Ufficio allestisce un calendario annuo, nel quale riserva date determinate per le sedute delle commissioni permanenti. Le commissioni sono inoltre libere di stabilire le modalità dell’organiz- zazione delle loro sedute (luogo, date e ora, visite, audizione di esperti, ecc.).17

2 Di norma, le sedute delle commissioni si svolgono nel palazzo del Parlamento e, se si tratta di affari minori, durante le sessioni.

Art. 13a18 Traduzione delle deliberazioni

Le deliberazioni delle commissioni sono tradotte in tedesco, in francese o in italiano se un deputato lo richiede.

Art. 14 Votazioni

1 Le disposizioni sulla procedura di voto nel Consiglio (art. 63 segg.) si applicano per analogia.

2 I presidenti delle commissioni votano; in caso di parità, decidono.

Art. 15 Lavori di segreteria

1 Le commissioni possono farsi assistere da segretari, redattori per il processo ver- bale e traduttori.

2 Se i servizi parlamentari non ne dispongono a sufficienza, tali collaboratori sono messi a disposizione dai Dipartimenti. D’intesa con i presidenti delle commissioni, possono essere aggregati collaboratori esterni.

3 Dopo la seduta, la commissione trasmette immediatamente le sue proposte (di maggio- ranza e di minoranza) alla Segreteria centrale per la riproduzione.19 Le proposte sono con- segnate tempestivamente ai membri del Consiglio prima delle deliberazioni.

Art. 16 Confidenzialità delle sedute

1 Le sedute delle commissioni sono confidenziali. I partecipanti non rendono nota la posizione assunta da altri partecipanti. Mantengono il segreto d’ufficio sui fatti ap- presi in virtù della loro partecipazione alle sedute ed il segreto militare.

2 Le commissioni possono dichiarare pubbliche le audizioni di rappresentanti di inte- ressi e di esperti.20

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Art. 17 Informazione

1 Il presidente o i membri incaricati dalla commissione informano per scritto o oral- mente, secondo l’importanza dell’oggetto trattato, i rappresentanti della stampa, della radio e della televisione sugli esiti delle deliberazioni commissionali.

2 Di regola, le decisioni commissionali sono rese note con indicazione del rapporto dei voti, delle proposte essenziali e delle principali opinioni sostenute nelle delibe- razioni. Per contro rimane confidenziale qualsiasi informazione relativa alla posi- zione e al voto dei singoli partecipanti.

3 I membri della commissione e le altre persone partecipanti alla seduta non devono divulgare informazioni prima che i comunicati della commissione siano resi pubbli- ci. In seguito, possono esprimersi, oralmente o per scritto, sulle questioni trattate e sulle opinioni manifestatesi.

4 I membri della commissione possono, rispettando il segreto militare e il segreto d’ufficio, informare il loro gruppo sulle deliberazioni della commissione. I membri e i funzionari del gruppo non devono rendere note a terzi informazioni con fidenziali.

Art. 18 Rapporti

1 Le commissioni fanno rapporto al Consiglio sulle loro deliberazioni oralmente o per scritto, e motivano le loro proposte. Designano uno o più relatori e comunicano alla Segreteria del Consiglio quando sono pronte a fare rapporto.21

2 Le commissioni possono completare il rapporto orale con uno scritto quando le lo- ro proposte divergono sostanzialmente dal disegno del Consiglio federale o dalle decisioni del Consiglio nazionale.

3 Le commissioni possono riferire per scritto quando si tratti di affari semplici e non controversi. Un rapporto scritto è necessario per gli affari per i quali i deputati non hanno ricevuto altri documenti ufficiali (p. es. in caso di iniziative di Cantoni o peti- zioni).

4 I rapporti scritti devono essere consegnati tempestivamente ai membri del Consi- glio prima della deliberazione.

17 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

18 Introdotto dal n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

19 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

20 Introdotto dal n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

21 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

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Sezione 3: Processi verbali e documenti delle commissioni

Art. 19 Stesura dei processi verbali

1 I processi verbali delle commissioni devono essere stesi senza indugio. Devono da- re un quadro completo ma succinto delle deliberazioni.

2 In casi urgenti, il presidente della commissione può fare allestire un rapporto di se- duta contenente soltanto le linee fondamentali e gli esiti delle deliberazioni. In casi semplici, il rapporto di seduta sostituisce il processo verbale.

3 Le deliberazioni possono essere registrate su nastro magnetico per la stesura del processo verbale. Le registrazioni non possono essere usate ad altro scopo e saranno cancellate appena la commissione avrà approvato esplicitamente o tacitamente il processo verbale.

4 Per ogni atto legislativo su cui la commissione fa rapporto al Consiglio è steso un processo verbale distinto.

Art. 20 Uso dei processi verbali e dei documenti

1 I processi verbali delle commissioni sono consegnati ai membri della commissione, al presidente della commissione del Consiglio nazionale, all’amministrazione, al se- gretario generale e al capo della centrale di documentazione.22 A domanda, sono consegnati ai presidenti consiliari e ai membri della commissione del Consiglio na- zionale. I terzi che hanno partecipato a una seduta ricevono a domanda un estratto del loro esposto.

2 I processi verbali delle deliberazioni su atti legislativi possono essere consultati dai membri dei due Consigli e dai segretari dei gruppi e, dopo la votazione finale, se del caso dopo il termine di referendum o dopo la votazione popolare, sono a disposizione per studi scientifici e per l’applicazione del diritto. Per altro, il presidente, fermi re- stando gli obblighi di serbare il segreto, può consentire a ciascun membro dei due Con- sigli e, se non vi si oppongono gravi motivi, a terzi di consultare i processi verbali della sua commissione. Se del caso, consulta il Dipartimento interessato.

3 Le persone che usano i processi verbali ne salvaguardano il carattere confidenziale e non rivelano informazioni segrete. Non svelano l’atteggiamento dei partecipanti alla seduta.

4 Le disposizioni sull’uso dei processi verbali si applicano per analogia ai documenti commissionali.

Art. 21 Casi speciali

1 Per eccezione, la commissione, annotandolo nel processo verbale, può decidere che determinate deliberazioni non saranno riprodotte o saranno registrate soltanto a scopi d’archivio.

22 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

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2 Le commissioni permanenti possono prevedere lo scambio reciproco di processi verbali.

3 Qualora il presidente della commissione abbia lasciato il Consiglio, spetta al Se- gretario generale, in caso di dubbio secondo le istruzioni dell’Ufficio, decidere circa la consultazione di vecchi processi verbali.

4 Salvo disposizione contraria, i processi verbali delle commissioni e delegazioni nominate in comune dai due Consigli soggiacciono alle norme del presente regola- mento.

Capitolo 4: Oggetti delle deliberazioni Sezione 1: Preparazione delle deliberazioni

Art. 22

Gli affari consiliari, eccettuati gli interventi di membri del Consiglio (mozioni, rac- comandazioni, postulati, interpellanze e interrogazioni ordinarie) sono trasmessi a una commissione e trattati dopo rapporto della medesima. Sono salve le disposizioni derogatorie della legge o del presente regolamento.

Sezione 2: Iniziative parlamentari

Art. 23 Consegna

1 Le iniziative sono consegnate, per scritto e firmate, al presidente del Consiglio;

possono essere accompagnate da una motivazione scritta destinata alla commissione.

2 Se l’iniziativa è firmata da più membri del Consiglio, il primo firmatario ne è con- siderato l’autore.

Art. 24 Esclusione dell’iniziativa

1 I membri del Consiglio non possono presentare un’iniziativa sullo stesso oggetto se:

a. un disegno di legge o di decreto è stato pubblicato con un messaggio del Consiglio federale;

b. un disegno di legge o di decreto in seguito ad un’iniziativa parlamentare è stato sottoposto all’uno dei due Consigli con il rapporto della sua commis- sione.

2 Ogni membro del Consiglio può però presentare proposte alla commissione incari- cata dell’esame preliminare.

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Sezione 3: Interventi

Art. 25 Definizioni

1 La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento. La mozione che chiede un prov- vedimento non può riferirsi né a un campo di competenza esclusiva del Consiglio federale o dell’Assemblea federale né a un ambito legislativo delegato al Consiglio federale.

1bis Il mandato incarica il Consiglio federale di emanare o di modificare un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione23. Il mandato vale come direttiva cui può essere derogato solo in casi giustificati.24

2 La raccomandazione invita il Consiglio federale a prendere un provvedimento ine- rente al suo campo di competenza esclusiva o a un ambito legislativo a lui delegato.

3 Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l’opportunità di proporre un disegno di legge o di decreto federale o di prendere un provvedimento, e di presen- tare un rapporto in merito. Un rapporto può essere chiesto anche su qualsiasi altro oggetto.

4 Con un’interpellanza o un’interrogazione ordinaria il Consiglio federale può essere invitato a dare informazioni su affari della Confederazione.

Art. 26 Presentazione e ritiro

1 Gli interventi sono consegnati durante una seduta del Consiglio, per scritto e fir- mati, al presidente.25 Questi ne informa il Consiglio e il Consiglio federale.

2 Gli interventi possono essere firmati da più membri del Consiglio. Il primo firma- tario ne è considerato l’autore.

3 Gli interventi di commissioni e di minoranze commissionali sono consegnati alla Segreteria centrale immediatamente dopo la seduta della commissione.26 Sono tra- smessi senza indugio al Consiglio federale.

4 Gli interventi riguardanti affari del Consiglio sono rivolti all’Ufficio.

5 Gli interventi possono essere ritirati in ogni tempo dall’autore, anche senza il con- senso dei cofirmatari. Un progetto di mandato depositato da un deputato non può es- sere più ritirato dal medesimo allorché la commissione incaricata dell’esame prelimi- nare lo ha approvato.27

23 RS 172.010

24 Introdotto dal n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787;

FF 1997 IV 1128 1136).

25 Nuovo testo giusta il n. I del D dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2614, 2000 241; FF 1999 8527).

26 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

27 Per. introdotto dal n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

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Art. 26a28 Testo e motivazione

1 Il testo delle mozioni, dei progetti di mandato, delle raccomandazioni, dei postulati e delle interpellanze non deve comprendere alcuna motivazione.29 Esso è riprodotto, senza le aggiunte motivanti, nel riassunto delle deliberazioni del Consiglio, con i nomi di tutti i firmatari.

2 Le mozioni, i progetti di mandato, le raccomandazioni, i postulati e le interpellanze possono essere motivati brevemente per scritto.30

Art. 27 Risposta, trattazione nel Consiglio31

1 Le mozioni, le raccomandazioni i postulati e le interpellanze sono, di regola, trattati durante la successiva sessione e i progetti di mandato al più tardi durante la seconda sessione a partire dal giorno della loro presentazione.32 L’intervento connesso a un oggetto pendente dinanzi al Consiglio è di regola trattato con esso.

2 Il Consiglio federale risponde a tutti gli interventi per scritto entro la sessione suc- cessiva. Se eccezionalmente non può rispettare questo termine, informa l'autore e l'ufficio indicandone le ragioni. ...33 .34

2bis Se si tratta di mozioni, di raccomandazioni e di postulati, il Consiglio federale propone di adottare l’intervento, di adottarlo sotto un’altra forma o di respingerlo.

Riguardo ai progetti di mandato, propone di adottarli, modificarli o respingerli.35

2ter I progetti di mandato sono esaminati preliminarmente in seno a una commissione.

Quest’ultima fa rapporto al Consiglio e formula una proposta.36

3 Ogni deputato può esprimersi su una mozione, un progetto di mandato, una racco- mandazione o un postulato.37 Le interpellanze sono discusse soltanto se il Consiglio lo decide. L’interpellante può però dichiarare se è soddisfatto della risposta del Con- siglio federale.

4 Le mozioni sono trasmesse a una commissione per un esame più approfondito se il Consiglio lo decide su proposta di un membro o del Consiglio federale.

5 Le interrogazioni ordinarie non sono trattate nel Consiglio; il Consiglio federale vi risponde per scritto.

28 Introdotto dal n. I del D del 6 ott. 1995 (RU 1995 4360; FF 1995 III 1277 1282).

29 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

30 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

31 Nuovo testo giusta il n. I del D del 6 ott. 1995 (RU 1995 4360; FF 1995 III 1277 1282).

32 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

33 Per. abrogato dal n. I del D del 19 dic. 1997 (RU 1998 785; FF 1997 IV 1128 1136).

34 Nuovo testo giusta il n. I del D del 6 ott. 1995 (RU 1995 4360; FF 1995 III 1277 1282).

35 Introdotto dal n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787;

FF 1997 IV 1128 1136).

36 Introdotto dal n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787;

FF 1997 IV 1128 1136).

37 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

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Art. 28 Trattazione urgente

1 Su proposta dell’autore, le interpellanze e le interrogazioni ordinarie possono esse- re dichiarate urgenti dall’Ufficio.

2 Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi il secondo giorno di una sessione di tre settimane. Sono trattate nel Consiglio e il Consiglio federale vi ri- sponde nella stessa sessione.

3 Le interrogazioni ordinarie urgenti devono essere presentate una settimana prima della fine della sessione o il primo giorno delle sessioni di una settimana. Il Consi- glio federale vi risponde per scritto entro tre settimane.

Art. 29 Modificazione e frazionamento

1 Il testo di una mozione, di un postulato, di un’interpellanza o di un’interrogazione ordinaria non può essere modificato dopo la presentazione.

2 Il tenore di una raccomandazione o di un progetto di mandato può essere modifi- cato su proposta scritta.38

3 Se la materia oggetto di un intervento può essere frazionata, i diversi punti possono essere trattati separatamente.

Art. 30 Decisioni

1 Le mozioni e i progetti di mandato accolti dal Consiglio sono trasmessi al Consi- glio nazionale.39

2 I postulati e le raccomandazioni accettati sono trasmessi al Consiglio federale.

3 Su proposta di un membro o del Consiglio federale, il Consiglio può trasmettere una mozione sotto forma di postulato o di raccomandazione al Consiglio federale.

L’autore deve acconsentirvi.

4 Il Consiglio può trasmettere al Consiglio federale tutta o parte di una mozione del Consiglio nazionale sotto forma di mozione o di postulato dei Consigli.

Art. 31 Trattazione da parte del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale dà seguito appena possibile alle mozioni e ai postulati che non fissano termini.

1bis Entro un anno, il Consiglio federale fa rapporto sull’adempimento del mandato.

Deve giustificare le deroghe al mandato.40

38 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

39 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

40 Introdotto dal n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787;

FF 1997 IV 1128 1136).

(13)

2 Il Consiglio federale dà seguito a un postulato riferendone in un rapporto separato, nel rapporto di gestione o nell’ambito di un progetto. I rapporti separati sono tra- smessi per esame a una commissione su decisione dell’Ufficio.

3 Il Consiglio federale riferisce, di regola nel rapporto di gestione, sul modo in cui ha tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio.

Art. 32 Cancellazione prima della trattazione nel Consiglio

1 Le mozioni, le raccomandazioni, i postulati e le interpellanze sono cancellati d’ufficio se non sono trattati dal Consiglio entro due anni dalla loro presentazione.

L’autore è avvisato della cancellazione.

2 Le mozioni, le raccomandazioni, i postulati e le interpellanze sono inoltre cancellati se l’autore abbandona il Consiglio ed essi non sono ripresi da un deputato nel corso della prima settimana della sessione successiva.

3 Su proposta del Consiglio federale, dell’Ufficio o di una commissione, le mozioni, i progetti di mandato e i postulati sono tolti di ruolo se nel frattempo sono stati adempiuti.41

Art. 33 Cancellazione di interventi accettati

1 Il Consiglio federale propone, nel rapporto di gestione o nell’ambito di un progetto, la cancellazione degli interventi cui ha dato seguito.

2 In un capitolo speciale del rapporto di gestione, il Consiglio federale presenta pro- poste motivate per la cancellazione o il mantenimento di mozioni, mandati e postu- lati pendenti da più di quattro anni.42

3 Le decisioni del Consiglio concernenti la cancellazione di mozioni e mandati hanno effetto soltanto con l’approvazione del Consiglio nazionale.43

4 La Commissione della gestione vigila affinché le mozioni, i mandati e i postulati pendenti da più di quattro anni siano eseguiti speditamente.44

Sezione 4: Dichiarazioni

Art. 34 Dichiarazioni del Consiglio degli Stati

1 Su proposta scritta di un membro e di una commissione, il Consiglio può fare una dichiarazione su importanti avvenimenti o problemi di politica estera o interna.

41 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

42 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

43 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

44 Nuovo testo giusta il n. I del D del 19 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 785 787; FF 1997 IV 1128 1136).

(14)

2 L’Ufficio inserisce la dichiarazione nel programma della sessione, secondo l’im- portanza e l’urgenza della questione.

3 Il proponente motiva la dichiarazione. Il Consiglio federale ha facoltà di pronun- ciarsi.

4 Il Consiglio può decidere di aprire una discussione sulla dichiarazione.

Art. 35 Dichiarazioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può, di moto proprio, fare al Consiglio dichiarazioni su im- portanti avvenimenti o problemi di politica estera o interna.

2 Esso le preannuncia all’Ufficio, il quale, secondo l’importanza e l’urgenza dell’og- getto, le inserisce nel programma della sessione.

3 Su proposta di uno dei suoi membri, il Consiglio può decidere d’aprire la discus- sione sulla dichiarazione.

Sezione 5: ...

Art. 3645

Sezione 6: Petizioni, domande, istanze e ricorsi46

Art. 37

1 Le petizioni sono sottoposte all’esame preliminare delle commissioni competenti in materia. Le domande concernenti la gestione generale o finanziaria dell’ammini- strazione possono essere trattate direttamente dalla Commissione della gestione o dalla Commissione delle finanze.47

2 Il Consiglio può trasmettere interamente o parzialmente al Consiglio federale, per conoscenza, le domande del petente oppure recepirle in una mozione o in postulato.

3 D’intesa con la commissione del Consiglio nazionale, la commissione può rispon- dere direttamente alle petizioni contenenti domande per le quali l’Assemblea federa- le non è competente e alle istanze palesemente insostenibili. La commissione comu- nica al Consiglio i casi liquidati in tal modo. I membri del Consiglio possono con- sultare gli atti.

4 Le richieste intese a levare l’immunità di membri del Consiglio o di magistrati e altre analoghe domande sono sottoposte all’esame preliminare della Commissione

45 Abrogato dal n. I del D del 17 giu. 1994 (RU 1994 2151).

46 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

47 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

(15)

degli affari giuridici.48 Questa, d’intesa con la commissione del Consiglio nazionale e dandone comunicazione al Consiglio, può decidere di non dar seguito a un’istanza palesemente insostenibile.

5 I ricorsi giusta l’articolo 79 della legge federale sulla procedura amministrativa49 sono sottoposti per esame preliminare alla Commissione degli affari giuridici.50 Al Consiglio federale è data la possibilità di esprimere il proprio parere.

Capitolo 5: Sedute Sezione 1: Ordinamento

Art. 38 Ordine del giorno e inizio delle sedute

1 L’ordine del giorno e l’inizio della prima seduta della sessione sono comunicati ai membri del Consiglio nella convocazione.

2 Alla fine di ogni seduta, il Consiglio stabilisce, su proposta del presidente, l’ordine del giorno della seduta successiva. Questo è distribuito ai membri del Consiglio e affisso in sala.

3 Il Consiglio può eccezionalmente completare l’ordine del giorno durante la seduta, segnatamente per eliminare divergenze.

Art. 39 Obbligo di presenza

I deputati sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio. Se impediti, ne informa- no il presidente.

Art. 40 Controllo delle presenze

1 Il presidente apre la seduta. Ha poi luogo l’appello nominale.

2 Il presidente, anche durante la seduta, accerta se il Consiglio può deliberare valida- mente (art. 87 Cost.51).

Art. 41 Abito

1 I deputati assistono alle sedute in abito decoroso.

2 La stessa norma vale, per analogia, anche per le altre persone presenti in sala.

48 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

49 RS 172.021

50 Nuovo testo giusta il n. I del D del 24 set. 1991, in vigore dal 25 nov. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

51 [CS 1 3]. Ora 159 cpv. 1.

(16)

Art. 42 Comunicazioni destinate al Consiglio

1 Il presidente dà conoscenza delle missive destinate al Consiglio, importanti per i membri e non trasmesse a una commissione per esame e rapporto. Queste missive sono in sala a disposizione dei deputati fino al termine della seduta successiva e pos- sono essere consultate presso la Segreteria generale fino al termine della sessione seguente.

2 Il segretario annuncia le iniziative e gli interventi indicandone il titolo, l’autore, la data e il numero dei cofirmatari. Il testo delle iniziative e degli interventi è distri- buito in lingua tedesca e francese.

Sezione 2: Pubblicità delle sedute

Art. 43 Accesso alla sala

1 Durante le sessioni, hanno accesso all’emiciclo:

a. i membri dei Consigli legislativi e del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;

b. i collaboratori del Consiglio e dei servizi del Parlamento, sempreché la loro funzione lo richieda;

c. i collaboratori che accompagnano i membri del Consiglio federale;

d. i fotografi e i cineoperatori muniti di una carta di legittimazione rilasciata dalla Segreteria generale.

2 Per il pubblico e i rappresentanti dei mezzi di comunicazione sociale sono a dispo- sizione apposite tribune.

Art. 44 Disciplina

1 Il pubblico delle tribune deve mantenere il silenzio e astenersi da ogni segno di consenso o di dissenso. E permesso scattare fotografie soltanto con l’autorizzazione della Segreteria generale. Le registrazioni su nastro magnetico sono vietate.

2 Il presidente espelle dalla sala le persone non autorizzate ad essere presenti; può espellere dalla sala i terzi ammessi o i visitatori dalle tribune, se si comportano in modo indecoroso o turbano l’ordine.

3 In caso di manifestazioni di disturbo, il presidente sospende la seduta e fa sgom- brare le tribune.

Art. 45 Rappresentanti dei mezzi di comunicazione sociale

1 L’accesso alle tribune destinate alla stampa è riservato ai giornalisti accreditati a Palazzo federale.

2 I giornalisti accreditati ricevono gli stampati, i rapporti e le comunicazioni destinati a tutti i membri del Consiglio simultaneamente ad essi e, se possibile, in tedesco e in francese.

(17)

3 Le deliberazioni pubbliche del Consiglio sono trasmesse in sonoro e in immagine nelle sale di lavoro della stampa nel Palazzo del Parlamento.

4 La Segreteria generale può, dopo aver consultato l’Unione dei giornalisti accredi- tati a Palazzo federale, rilasciare ai giornalisti non accreditati una tessera valida per singole sessioni. Questa permette di ottenere la necessaria documentazione e assicura l’accesso a Palazzo. Per quanto possibile il titolare della tessera riceve un posto di lavoro e può accedere alle tribune dei giornalisti.

5 Sentito l’interessato e dopo aver consultato l’Ufficio del Consiglio nazionale, l’Uf- ficio può revocare queste facilità al giornalista che ha abusato gravemente dei diritti conferitigli, per esempio pubblicando documenti o colloqui confidenziali.

Art. 46 Radio e televisione

1 Per le emissioni informative, la Società svizzera di radiotelevisione può registrare parti delle emissioni sonore diffuse dalle istallazioni di amplificazione e procedere a riprese televisive.Trasmissioni in diretta o complete dei lavori sono autorizzate sol- tanto con l’approvazione dell’Ufficio.

3 Senza l’autorizzazione dell’Ufficio, le registrazioni non possono essere utilizzate per altri scopi né consegnate a terzi o a emittenti estere.

4 Le trasmissioni devono essere oggettive e contribuire all’informazione politica (art. 13 della concessione). Dev’essere segnatamente garantita un’adeguata manife- stazione della molteplicità delle opinioni.

5 Se necessario per l’applicazione del presente articolo, tra l’Ufficio del Consiglio e la Direzione generale della Società svizzera di radiotelevisione hanno luogo scambi d’opinione.

Art. 47 Deliberazioni in segreto

1 Cinque membri del Consiglio o il Consiglio federale possono proporre che si deli- beri in segreto.

2 Prima di deliberare se debba tenersi una seduta segreta, tutte le persone non espres- samente menzionate nel capoverso 3 sono allontanate.

3 In sala restano solo i membri del Consiglio, i consiglieri federali, il segretario e il traduttore.

4 Ciascuno è tenuto al silenzio sulle deliberazioni.

5 Sul modo di redigere il processo verbale, decide il Consiglio.

(18)

Sezione 3: Segreteria, processo verbale e Bollettino ufficiale

Art. 48 Segreteria

I servizi del Parlamento curano i lavori di cancelleria del Consiglio e, d’intesa con l’Ufficio, la registrazione letterale delle deliberazioni consiliari. Per queste mansioni sono subordinati al presidente del Consiglio.

Art. 49 Segretario e traduttore

1 Il segretario del Consiglio è a disposizione del presidente per la preparazione e lo svolgimento delle deliberazioni, come anche per incarichi personali.

2 Egli provvede alla redazione del processo verbale delle decisioni. È assistito da un traduttore.

Art. 50 Processo verbale

1 Il processo verbale è redatto in tedesco o in francese, secondo la lingua del presi- dente. Esso menziona, per ogni seduta:

a. i membri assenti;

b. gli oggetti trattati;

c. il nome degli oratori;

d. le proposte;

e. il risultato delle votazioni e delle elezioni;

f. importanti comunicazioni del presidente.

2 Il processo verbale di ogni seduta è firmato dal segretario e approvato dal presi- dente con la sua firma.

Art. 51 Bollettino ufficiale

1 Nel Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale sono pubblicati gli esposti del pre- sidente e degli oratori, eventuali rapporti scritti e le interrogazioni ordinarie con le risposte, non però le comunicazioni amministrative.

2 Gli oratori ricevono per riesame la trascrizione dei loro interventi e possono appor- tarvi modifiche di carattere redazionale. Il servizio dei processi verbali deve respin- gere correzioni di carattere materiale e sottoporre alla decisione dell’Ufficio even- tuali divergenze d’opinione.

3 Non è tenuto conto delle correzioni che l’oratore non presenta nel termine di cinque giorni dopo la ricezione del testo, se dovessero ritardare la stampa del Bollettino.

4 Il Bollettino deve essere pubblicato senza indugio.

5 Per la compilazione del Bollettino, le deliberazioni sono registrate su nastro ma- gnetico. Dopo due anni, le registrazioni sono consegnate all’Archivio federale.

(19)

Art. 52 Resoconti non pubblicati

I resoconti ufficiali delle deliberazioni pubbliche non pubblicati a suo tempo nel Bollettino stenografico o nel Bollettino ufficiale possono essere consultati presso la Segreteria generale o l’Archivio federale.

Capitolo 6: Deliberazioni

Art. 53 Domanda di avere la parola

1 I deputati che intendono parlare su un oggetto in deliberazione si annunciano al presidente. Nessun deputato può parlare se non gli è concessa la parola.

2 Il presidente, se intende parlare nel merito, ne informa il Consiglio. Per questo tempo cede la presidenza al vicepresidente.

Art. 54 Concessione della parola

1 Dapprima i relatori presentano i rapporti e le proposte commissionali. Poi è data la parola ai membri delle commissioni ed infine è aperta la discussione generale.

2 Il presidente dà la parola nell’ordine delle iscrizioni. Ai relatori e ai rappresentanti del Consiglio federale, essa è data appena la chiedono.

3 La parola è data, indipendentemente da quest’ordine, al deputato che esige l’osser- vanza del regolamento, presenta una mozione d’ordine o risponde per fatto perso- nale. La mozione d’ordine ha la precedenza sulle deliberazioni.

Art. 55 Oggettività

L’oratore che si scosta dall’oggetto in deliberazione vi è richiamato dal presidente.

Art. 56 Richiamo all’ordine

Se un oratore offende le convenienze parlamentari, segnatamente se si permette es- pressioni offensive, il presidente lo richiama all’ordine. Se l’oratore vi fa opposi- zione, il Consiglio decide.

Art. 57 Chiusura della discussione

Se nessuno chiede più la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo di che, la parola non è più concessa.

Art. 58 Diritto di proposta

1 Ogni deputato ha il diritto di fare proposte circa un oggetto pendente.

2 Le proposte di modificazione di un progetto devono essere presentate per scritto al presidente in una delle tre lingue ufficiali. Esse sono comunicate al Consiglio in lin- gua tedesca e francese. Possono essere trasmesse alla commissione per esame pre- liminare.

(20)

Art. 59 Entrata in materia

1 Il Consiglio delibera dapprima sull’entrata in materia.

2 L’entrata in materia è obbligatoria per gli affari che devono essere trattati d’ufficio, in special modo per le iniziative popolari, i preventivi, i rapporti di gestione, i conti, la garanzia da accordare alle costituzioni cantonali e le mozioni del Consiglio nazio- nale.

Art. 60 Deliberazione sugli articoli

1 Decisa l’entrata in materia, si procede alla deliberazione per articoli.

2 Il Consiglio può decidere di deliberare per capitoli o sul complesso.

Art. 61 Rinvio

1 Dopo la decisione di entrata in materia o durante la deliberazione sugli articoli, il Consiglio può rinviare l’intero progetto o singoli articoli alla commissione o al Con- siglio federale.

2 Le proposte che chiedono il rinvio di un progetto o il completamento di un rappor- to devono indicare in qual senso debba avvenire il riesame.

Art. 62 Nuova deliberazione

Terminata la deliberazione per articoli o per capitoli, ciascun membro del Consiglio può proporre che si ritorni su determinati articoli o capitoli. È permesso motivare brevemente la proposta e la controproposta; il Consiglio decide senz’altra discus- sione. Se la proposta è accettata, l’articolo o il capitolo è sottoposto a nuova delibe- razione.

Capitolo 7: Votazioni

Art. 63 Quesiti

Prima della votazione, il presidente riepiloga le proposte e sottopone al Consiglio i quesiti e il loro ordine per la votazione. Eventuali contestazioni sono decise imme- diatamente.

Art. 64 Ordine di votazione

1 I sottoemendamenti sono messi in votazione prima degli emendamenti e questi prima delle proposte principali.

2 Se sono presentate più di due proposte principali, sono dapprima contrapposte in votazione eventuale, una dopo l’altra, le proposte dei singoli deputati, la proposta del Consiglio federale e le proposte di minoranza della commissione. Il risultato dell’ultima votazione è opposto alla proposta di maggioranza della commissione.

(21)

Art. 65 Votazione separata

1 Su quesiti divisibili è votato, a domanda, separatamente.

2 Le modificazioni che risultano da una proposta accettata sono sottoposte a vota- zione solo a domanda espressa.

Art. 66 Astensione

1 Nessun deputato è obbligato a votare.

2 La maggioranza è calcolata sul numero dei votanti. Tuttavia, un decreto federale di obbligatorietà generale può essere dichiarato urgente soltanto per decisione della maggioranza di tutti i membri del Consiglio.

Art. 67 Motivazione del voto

Prima della votazione sul complesso e prima della votazione finale, come anche pri- ma della votazione sull’urgenza di un decreto, i deputati possono motivare breve- mente il loro voto o la loro astensione.

Art. 68 Espressione del voto La votazione avviene per alzata di mano.

Art. 69 Determinazione del risultato

1 Non si vota su proposte non combattute.

2 Se il risultato di una votazione è evidente, non è necessario procedere al conteggio dei voti.

3 Nel caso di una votazione sul complesso, di una votazione finale o di una votazione sulla clausola d’urgenza, i voti sono sempre conteggiati e i risultati iscritti nel pro- cesso verbale.

Art. 70 Appello nominale

1 La votazione avviene per appello nominale, a domanda almeno di dieci deputati.

2 Il presidente stabilisce il testo del voto; i deputati rispondono dal loro posto. I voti espressi e le astensioni sono iscritti a processo verbale. Sono contati come votanti soltanto i deputati che rispondono immediatamente dopo la loro chiamata.

Art. 71 Parità di voti

Il presidente non vota. In caso di parità, decide; egli può motivare questo suo voto.

Per le votazioni sulla clausola d’urgenza è fatto salvo l’articolo 35 capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli.

(22)

Capitolo 8: Elezioni

Art. 72 Principi

1 Le elezioni avvengono per scritto e a scrutinio segreto, secondo il principio della maggioranza assoluta.

2 Le schede in bianco o nulle non sono considerat e.

Art. 73 Schede

1 Per ogni turno di scrutinio, gli scrutatori distribuiscono ai deputati schede di colore e di marchio speciali.

2 Il numero delle schede distribuite è accertato dagli scrutatori, comunicato dal pre- sidente e iscritto a processo verbale. Dopo questa comunicazione, nessuna scheda verrà più consegnata.

3 Il numero delle schede rientrate è accertato dagli scrutatori, comunicato dal presi- dente e iscritto a processo verbale. Dopo questa comunicazione, nessuna scheda verrà più accettata. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è annullato e ripetuto.

Art. 74 Elezioni individuali

1 È eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

2 I primi due turni di scrutinio sono liberi. Dopo il secondo non possono più essere presentati nuovi candidati; ad ogni turno il candidato con il minor numero di voti è eliminato; se più candidati ottengono un numero uguale di voti, un turno speciale decide chi è eliminato.

3 Nel caso di nuova parità di voti nel turno speciale, la decisione avviene per sorteggio.

Art. 7552

Art. 76 Partecipazione del presidente

Il presidente partecipa alle elezioni; se del caso procede al sorteggio.

Art. 77 Risultato

Il presidente annuncia il risultato dell’elezione.

52 Abrogato dal n. I del D del 24 set. 1991 (RU 1991 2340; FF 1991 IV 325).

(23)

Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

Art. 78

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1986, eccettuato l’artico- lo 10. Sostituisce quello del 16 settembre 1975.53

2 L’articolo 10 entra in vigore il 30 novembre 1987. Fino a tale data rimane appli- cabile l’articolo 10 previgente.

Disposizione finale della modificazione del 24 settembre 199154

A contare dall’entrata in vigore della presente modificazione si procederà ad una nuova elezione di tutte le commissioni del Consiglio degli Stati. Si procederà altresì alla nuova attribuzione degli oggetti attribuiti prima dell’entrata in vigore della pre- sente modificazione e ancora in sospeso; di norma gli oggetti attribuiti a commis- sioni non permanenti continueranno ad essere trattati da quest’ultime.

53 [RU 1975 1997, 2256, 1979 1322, 1981 1634]

54 RU 1991 2340; FF 1991 IV 325

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