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Consiglio Universitario Nazionale 1

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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

1

All’on. Ministro SEDE Prot. n. 011634

Spedito il 02/07/2015

OGGETTO : Raccomandazione su applicazione urgente dell’art. 6, comma 13, legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativo al rapporto tra Università-Facoltà di Medicina e SSN, sulla predisposizione dello “schema- tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale”.

Adunanza del 1 luglio 2015

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO l’art.102 decreto-legge n. 382/1980 “Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico”;

VISTO il decreto-legge n. 517/1999 che disciplinava i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, introducendo, ben sedici anni fa, un periodo “sperimentale” di quattro anni;

VISTO l’art 16 della legge n. 230/2005 “Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.” E l’art 18 “ I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari” ;

VISTO l’art.6, comma 13 della l. n. 240/2010 che prevede la predisposizione dello “schema-tipo”

delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO che la predisposizione di tale “schema-tipo” delle convenzioni doveva essere attuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della l. n. 240/2010 dal Ministero di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi

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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

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di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005;

RILEVA che l’insieme del periodo “sperimentale” del d.l. n.517/1999 mai terminato e della mancata attuazione della ricordata disposizione della L 240/2010 ha creato forti disparità nelle diverse Regioni sulla modalità di stipula delle convenzioni tra Università-Facoltà di Medicina e SSN per quanto attiene all’attribuzione dell’attività assistenziale, inscindibile dall’attività didattica e di ricerca, per il personale universitario medico operante nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie con evidenti disparità nell’attribuzione degli incarichi assistenziali, nella retribuzione economica e nel monte orario, nonché della possibilità di espletamento delle funzioni previste dallo stato giuridico universitario: didattica, ricerca ed attività assistenziale ad esse congrua.

RACCOMANDA

La sollecita predisposizione dello “schema-tipo” delle convenzioni cui devono attenersi Università e Regioni per regolare i rapporti tra il personale Universitario afferente alle Scuole / Facoltà di Medicina e il SSN come previsto dall’ art.6 comma 13 della l. n. 240/2010

CHIEDE

che venga ribadita la centralità delle Università nella formazione pre e post laurea dei laureati in Medicina e nelle Professioni Sanitarie e che a tal fine l’attività assistenziale, congrua con i Settori Scientifico Disciplinari di riferimento svolta dal personale universitario, venga normata a livello nazionale in funzione della inscindibilità dei compiti assistenziali, di didattica e di ricerca.

Il PRESIDENTE (Prof. Andrea Lenzi)

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