Cartella imposte sui redditi:
decadenza e prescrizione
28 Luglio 2017 | Autore: Maria Monteleone
Imposte sui redditi: entro quanto tempo va notificata la cartella di pagamento? Quando si prescrive?
In caso di mancato pagamento delle imposte sui redditi, la legge prevede termini precisi entro i quali notificare la cartella di pagamento al contribuente moroso e termini entro i quali, una volta notificato l’atto, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla riscossione. A tal proposito occorre distinguere tra termini di
decadenza e termini di prescrizione il cui mancato rispetto comporta conseguenze differenti.
Prima della cartella: decadenza imposte sui redditi
L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’avviso di pagamento per le imposte sul reddito [1] non pagate entro il 31 dicembre:
– del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata) [2];
– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale della dichiarazione stessa.
– del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Attenzione: a partire dal 2016 (e quindi dalle dichiarazioni 2015) cambiano i termini di decadenza [3]; gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Che succede se l’Agenzia delle Entrate non rispetta i termini
Quelli sopra elencati sono termini di decadenza: cioè se l’Agenzia delle Entrate non notifica la richiesta di pagamento entro i termini sopra indicati, perde il potere di agire contro il contribuente attraverso la riscossione tramite ruolo. L’eventuale notificata oltre i termini di decadenza è nulla [4].
L’Agenzia delle Entrate può, tuttavia, agire in via giudiziaria per far valere le proprie pretese purché provveda entro dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto. Infatti, le imposte erariali (Irpef, Irap ecc.) si prescrivono in dieci anni [5], decorsi i quali la pretesa dell’Agenzia delle entrate si estingue e non può essere in alcun modo fatta valere.
Si distingue, dunque, tra termine di decadenza (entro il quale occorre attivare il procedimento di accertamento e di riscossione tributaria) e termine di prescrizione(entro il quale la pretesa creditoria “vive” e può essere fatta valere dal Fisco, anche in via giudiziaria).
Dopo la cartella: prescrizione imposte sui redditi
Una volta notificata la cartella di pagamento nei termini, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare le procedure di riscossione coattiva entro il termine di prescrizione dei tributi decorrente dalla data della notifica.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria tale termine di prescrizione entro il quale attivare la riscossione dopo la notifica della cartella è di dieci anni (termine proprio dei tributi erariali che ne sono oggetto).
Secondo alcuni giudici, tuttavia, il termine di prescrizione, successivo alla notifica della cartella e decorrente da quest’ultima, sarebbe quello breve di cinque anni [6].
Secondo tale teoria l’eventuale pignoramento effettuato oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella è illegittimo e il contribuente può contestarlo con opposizione all’esecuzione.
In sintesi, riepilogando, per la riscossione delle imposte sui redditi non pagate esistono i seguenti termini:
termine di decadenza entro il quale deve essere notificata la cartella esattoriale (la notifica oltre tale termine fa decadere l’Agenzia delle Entrate dalla possibilità di agire contro il contribuente moroso avvalendosi della procedura di riscossione mediante ruolo; essa, tuttavia, potrà agire in via giudiziaria finché il tributo non si prescrive);
termine di prescrizione decennale entro il quale l’Agenzia delle Entrate può pretendere, mediante riscossione o mediante azione giudiziaria, il pagamento delle imposte.
[1] Art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
[2] Nonché entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[3] La Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: Art. 43. – (Termine per l’accertamento). – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accerta- mento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe do- vuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a cono- scenza dell’ufficio delle imposte.
Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.
[4] Commissione Trib. Prov. di Messina sent. n.163/8/13.
[5] Cass. sentenze n. 10590/2007, n. 6256/2003.
[6] Commissione Trib. Reg. Catania, sent. n. 496 del 22.12.2011. Cfr. anche Trib.
Cosenza. sent. n. 1455/2013 dell’8.05.2013.
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