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organizzazioni e delle collettività come attori positivi e propositivi dello sviluppo civile, sociale, economico e culturale dell intera comunità

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO

PER L’ISTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERE/I NON COMUNITARI ED APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE DI FAENZA E PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL FORUM COMUNALE DELL’IMMIGRAZIONE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI Art. 1

Oggetto del regolamento Linee di indirizzo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento della Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini stranieri non comunitari, delle/degli apolidi residenti nel comune di Faenza, di seguito chiamata Consulta, e l’istituzione, la composizione del Forum comunale dell’immigrazione.

2. Oltre allo svolgimento dell’attività istituzionale disciplinata dal presente regolamento, la Consulta deve adoperarsi per favorire l’incontro e il dialogo tra stranieri e italiani e tra persone appartenenti a differenti culture, in particolare:

• far conoscere alla cittadinanza le diverse culture presenti a Faenza;

• promuovere il rispetto delle regole della convivenza pacifica e solidale, la conoscenza e il corretto esercizio dei diritti e dei doveri, con l’obiettivo di realizzare condizioni di parità e di pari opportunità tra cittadini faentini e stranieri;

• promuovere azioni di gestione e di risoluzione dei conflitti che possono emergere nella convivenza quotidiana a causa delle diversità culturali;

• creare un clima di fiducia nella comunità comunale favorendo l’integrazione multietnica e l’eliminazione dei pregiudizi razziali e xenofobi;

• promuovere i diritti e le pari opportunità delle donne, favorendo la loro emancipazione sociale e la loro partecipazione alla vita pubblica;

• promuovere il diritto alla libera aggregazione, favorendo la costituzione di associazioni di stranieri e miste e sostenendo quelle esistenti;

• promuovere momenti di informazione, di incontro e di aggregazione tra gli stranieri e tra gli stranieri e gli italiani su argomenti di generale interesse;

• raccogliere suggerimenti e proposte dei cittadini stranieri da trasmettere all’Amministrazione Comunale per trasformarli, ove possibile, in progetti e iniziative concrete.

Art. 2

Funzione istituzionale della Consulta

1. La Consulta è l’organo di rappresentanza tramite il quale le persone straniere non comunitarie, le/gli apolidi, residenti nel comune di Faenza, nell’interesse dell’intera Comunità dei cittadini di Faenza, partecipano all’attività dell’Amministrazione Comunale.

2. L’istituzione della Consulta si ispira alla Legge n. 203 dell’8 marzo 1994, con cui è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 144 del 5 febbraio 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Capitolo A su libertà di espressione, di riunione e di associazione, e capitolo B sugli organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale), e si richiama alla Legge Regionale n. 5 del 24 marzo 2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”.

Art. 3

Competenze della Consulta

1. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale, rispetto agli interventi di integrazione delle persone straniere nel contesto sociale di appartenenza, rispetto all’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri con l’obiettivo di promuovere la loro attiva, responsabile partecipazione alla vita delle Istituzioni locali, delle

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organizzazioni e delle collettività come attori positivi e propositivi dello sviluppo civile, sociale, economico e culturale dell’intera comunità comunale.

2. La Consulta ha funzioni consultive istituzionali sugli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale concernenti le seguenti materie:

- Scuola - Sanità - Lavoro

- Politiche Sociali - Casa

- Sicurezza

- Immigrazione e politiche di inclusione dei cittadini stranieri.

3. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2 è riconosciuto alla Consulta limitatamente alle materie di competenza comunale e con riguardo ad atti ed azioni che abbiano diretto collegamento con le politiche di inclusione e di integrazione. Nel caso del coinvolgimento della Consulta su atti complessi e di natura polifunzionale, essa esercita le sue funzioni limitatamente alle parti che le competono.

4. La Consulta è obbligatoriamente sentita dal Consiglio e dalla Giunta Comunale sulle proposte di deliberazione che comunque interessino le problematiche dell’immigrazione.

5. La Consulta non può esercitare direttamente attività di erogazione di servizi pubblici.

Art. 4

I compiti della Consulta 1. La Consulta esercita le proprie funzioni e competenze mediante:

a) l’espressione di pareri obbligatori su proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali aventi come oggetto questioni che rientrino nelle materie ad essa attribuite dal presente Regolamento;

b) l’espressione di pareri facoltativi sulle materie di competenza, richiesti da Organi e strutture funzionali del Comune;

c) la possibilità di proporre al Consiglio o alla Giunta comunali, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l’adozione di atti o di interventi in materie coerenti con le proprie funzioni, compatibili con i programmi e le azioni dell’Amministrazione Comunale e che perseguano l’interesse generale.

2. I Dirigenti di Settore, d’intesa con l’Assessore di riferimento, agiscono affinché la Consulta eserciti la facoltà di espressione dei pareri. I pareri della Consulta, sugli atti consiliari, sono esaminati dalla commissione consiliare permanente competente per materia.

3. La Consulta deve rendere i pareri entro limiti di tempo rispettosi della programmazione dell’Organo competente a deliberare.

4. Le proposte di deliberazione, di cui al precedente comma 1 lett. c, ove ammissibili e corredate dei visti e delle attestazioni di legge, sono esaminate nel rispetto della programmazione dei lavori dell’Organo cui sono rivolte.

5. La Consulta svolge la sua attività nel rispetto del principio della leale e fattiva collaborazione all’attività comunale. L’Amministrazione Comunale - Organi e struttura funzionale - attua fattivamente il principio della valorizzazione dell’attività della Consulta.

6. Il Sindaco o l’Assessore delegato ai rapporti con la Consulta (di seguito Assessore delegato), con esito insindacabile e inappellabile, risolvono i casi di contestazione e di controversie sollevati dalla Consulta oppure dagli organi e dalle strutture organizzative dell’Amministrazione Comunale.

Titolo II

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA CONSULTA Capo I

Organizzazione interna Art. 5

Organi e durata della Consulta 1. La Consulta opera attraverso i seguenti organismi:

a) il Consiglio della Consulta b) il Presidente della Consulta

c) l’Ufficio di Presidenza della Consulta.

2. I suddetti organismi restano in carica per la durata della legislatura amministrativa ed esercitano l’ordinaria attività fino alla data di indizione delle elezioni della Consulta medesima. Lo scioglimento forzato del Consiglio della Consulta comporta l’immediata cessazione dell’attività di tutti gli organismi.

3. La partecipazione agli organismi della Consulta è gratuita.

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Capo II

Il Consiglio della Consulta Art. 6

Composizione e competenze

1. Il Consiglio della Consulta è composto da 15 (quindici) membri. eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto secondo le modalità regolate dal successivo Titolo IV. Ciascun genere deve essere rappresentato nel Consiglio con una quota non inferiore al 33 % (trentatrè per cento, pari almeno a cinque consiglieri).

2. Il Consiglio è l’organismo titolare delle funzioni attribuite alla Consulta dal presente Regolamento, che le esercita direttamente o in forma delegata tramite il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, corrispondenti ad una riunione per semestre; è convocato con le modalità di cui al successivo art. 7.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

5. Il Consiglio, come strumenti di studio e di approfondimento delle materie di competenza, ma anche come forma di educazione alla partecipazione, all’impegno civile, alla condivisione delle responsabilità di fronte alla comunità, può nominare commissioni e gruppi di lavoro tematici, coordinati da un consigliere, chiamandovi a farne parte anche persone (cittadine/cittadini stranieri) esterne alla Consulta. Tali commissioni o gruppi di lavoro tematici assistono sia il Consiglio, sia l’Ufficio di Presidenza.

6. Il Consiglio, rappresentando le istanze delle diverse componenti straniere presenti nella comunità faentina:

a) delibera nelle materie di competenza della Consulta ed esprime i pareri obbligatori richiesti dagli Organi comunali, che può delegare all’Ufficio di Presidenza;

b) delibera gli indirizzi per l’esercizio dell’attività dell’Ufficio di Presidenza, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, e ne valuta la corretta attuazione;

c) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza, tra cui il Vice Presidente e il Segretario;

d) nomina le commissioni tematiche che assistono il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza;

e) può sempre avocare a sé ogni e qualsiasi decisione, nei limiti delle proprie competenze; in particolare è di sua esclusiva iniziativa il voto di sfiducia al Presidente, ai membri dell’Ufficio di Presidenza, ai componenti delle commissioni tematiche.

7. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di uno o più membri del Consiglio, si procede alla loro surroga con le modalità stabilite dal successivo art. 32. Quando ciò non risulti possibile, il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sia composto da almeno nove membri; diversamente il Consiglio deve ritenersi automaticamente sciolto.

8. Il Sindaco, sentito il Dirigente del competente Settore, con provvedimento motivato, nel caso in cui si rilevino insanabili situazioni che ne impediscano il normale funzionamento, può sciogliere il Consiglio, dichiarando altresì contestualmente decaduti gli altri organismi della Consulta. In tal caso, e qualora non manchino meno di due anni alla data naturale di scadenza di mandato, le elezioni del nuovo Consiglio dovranno tenersi entro un anno dalla data di scioglimento. Il Sindaco nomina un comitato ristretto di 3 (tre) membri, che designano al loro interno il coordinatore-portavoce; detto comitato ristretto agisce con i poteri dei diversi organi della Consulta, fino alle elezioni del nuovo Consiglio della Consulta.

Art. 7

Funzionamento e organizzazione dei lavori 1. Il Consiglio della Consulta è convocato dal Presidente:

• di propria iniziativa;

• su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio;

• su richiesta di 3 (tre) membri dell’Ufficio di Presidenza.

2. In casi straordinari e motivati, il Consiglio della Consulta può essere convocato per iniziativa del Sindaco.

3. La convocazione del Consiglio è redatta in forma scritta, con l’indicazione di ora e luogo della riunione e degli argomenti trattati; l’avviso di convocazione deve essere recapitato, anche attraverso la posta elettronica e il fax, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione.

4. La prima riunione è convocata entro 30 (trenta) giorni dalle elezioni del Consiglio della Consulta, a cura del Sindaco, che ne assume la presidenza fino all’elezione del Presidente.

5. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto di sfiducia e la proposta al Consiglio Comunale di modifica del presente regolamento sono votati con la maggioranza qualificata dei voti favorevoli dei due terzi dei componenti del Consiglio.

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7. Di norma il voto è espresso in forma palese, salvo nel caso in cui l’oggetto della votazione coinvolga persone, nel qual caso è obbligatorio il voto segreto.

8. Il Consiglio può invitare alle sue sedute amministratori comunali e circoscrizionali, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di enti e organizzazioni, esperti esterni, tutti con solo diritto di parola.

9. Su invito o su richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori, i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali con solo diritto di parola.

10. Il Segretario della Consulta o un consigliere, incaricato di volta in volta dal Presidente, registra sull’apposito libro dei verbali a fogli numerati, per ogni riunione, ordine del giorno, presenze e la sintesi delle decisioni assunte dal Consiglio. Le decisioni sono trasmesse dal Presidente al Sindaco, all’Assessore delegato ai rapporti con la Consulta, e al Presidente del Consiglio Comunale, quando trattasi di materie di competenza del Consiglio Comunale.

11. Il Consiglio, al termine di ogni anno di attività, approva la relazione predisposta dall’Ufficio di Presidenza, da inviare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale sull’attività e sugli interventi svolti, avendo cura di fornire dati e informazioni atti a valutare il funzionamento della Consulta e dei suoi organismi e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Alla relazione deve essere allegata la rendicontazione dell’utilizzo del fondo annuale, di cui al successivo art. 14.

12. Il Consiglio, al termine di ogni anno di attività, indice un incontro pubblico per presentare i risultati del lavoro degli organi della Consulta e per facilitare il confronto e l’interazione con i diversi ambiti organizzati della comunità faentina.

Capo III

Il Presidente della Consulta Art. 8

Funzioni

1. Il Presidente del Consiglio della Consulta è il Presidente della Consulta e la rappresenta davanti agli Organi del Comune, alle Circoscrizioni, agli Enti e organizzazioni pubblici e privati, alla Comunità Faentina.

2. In caso di assenza, indisponibilità o di impedimento temporaneo del Presidente, la Consulta è rappresentata dal Vice Presidente; nel caso in cui anche questi non sia disponibile, la Consulta è rappresentata dal Segretario, oppure da altro membro dell’Ufficio di Presidenza appositamente delegato dal Presidente.

3. Il Presidente presiede e coordina i lavori del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente convoca il Consiglio e l’Ufficio di Presidenza, definendone gli ordini del giorno. La convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattare, è effettuata mediante recapito diretto o postale, via fax o via e.mail; per motivi d’urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telefono.

Art. 9

Diritti e doveri del Presidente

1. E’ dovere del Presidente rappresentare, in forma fedele e corretta, le posizioni del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza nelle occasioni e nelle situazioni in cui rende dichiarazioni sulle deliberazioni, sui pareri assunti da detti organismi. Quando le decisioni sono assunte a maggioranza, il Presidente deve espressamente dichiararlo ed esporre in sintesi la posizione della minoranza, quando questa abbia motivato il proprio dissenso.

2. Se invitato, il Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei Consigli Circoscrizionali, con solo diritto di parola. Quando il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari, dei consigli circoscrizionali deve rispettare le regole comportamentali stabilite dai regolamenti e dagli usi di detti organi. In caso di impossibilità a partecipare del Presidente, la Consulta è rappresentato dal suo sostituto vicario, ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

3. Quando il Presidente, o il sostituto vicario, nella sua veste istituzionale, partecipa a manifestazioni e iniziative pubbliche, ha il diritto di dichiarare la propria qualifica e il dovere di affermare, in apertura del proprio intervento, la sua qualità di portavoce della Consulta; ha altresì il dovere di precisare che esprime sue personali valutazioni, quando esponga considerazioni non esaminate previamente dal Consiglio o dall’Ufficio di Presidenza.

4. Il Presidente è responsabile di fronte al Sindaco:

a) di rispettare e di far rispettare il presente regolamento b) della regolare tenuta dei libri della Consulta

c) dei beni e delle risorse che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta per l’esercizio dei propri compiti istituzionali.

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Art. 10

Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente

1. Entro 90 (novanta giorni) giorni a partire dalla prima seduta di insediamento, il Consiglio della Consulta elegge tra i suoi membri il Presidente, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (almeno 8, otto, voti a favore).

2. Il Presidente e i membri dell’Ufficio di Presidenza devono essere scelti tra le persone che possiedono requisiti di ampia rappresentatività rispetto all’intera comunità straniera faentina, una buona conoscenza dei diversi aspetti della vita della comunità comunale, capacità di positive e costruttive relazioni con le istituzioni locali.

3. Fino alla elezione del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco o da Assessore o Dirigente comunali, da lui espressamente delegato.

4. Nel caso in cui, entro 90 (novanta giorni) giorni dalla data di insediamento, il Presidente non sia stato eletto, la Consulta decade immediatamente e sono indette le nuove elezioni purchè non manchino meno di due anni alla scadenza del mandato naturale.

5. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo della Consulta, a seguito della sfiducia del Consiglio della Consulta votata da almeno i due terzi dei suoi componenti. L’avvenuta sfiducia è comunicata al Sindaco con lettera contenente le motivazioni della sfiducia deliberata, sottoscritta da almeno dieci membri del Consiglio. Il Sindaco, sulla base delle motivazioni della sfiducia, può dichiarare sciolta la Consulta oppure disporre che il competente Dirigente convochi il Consiglio in seduta straordinaria, ne assuma la presidenza, senza diritto di voto, per l’effettuazione dell’elezione del nuovo Presidente secondo le modalità stabilite nei commi 1 e 2 del presente articolo.

6. Le dimissioni del Presidente in corso di mandato, il suo decesso o la sua decadenza da consigliere e a seguito di mozione di sfiducia, comportano la decadenza dell’intero Ufficio di Presidenza e del Vice Presidente, e l’esigenza, una volta che sia stato eventualmente reintegrato il Consiglio mediante procedimento di surroga, di nuove elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11

Il Vice Presidente della Consulta

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente, che sostituisce in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

2. Il Vice Presidente deve appartenere ad altra cittadinanza rispetto a quella del Presidente eletto. E’ eletto Vice Presidente il consigliere, di diversa cittadinanza rispetto al Presidente, che nella elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Capo IV Art. 12

L’Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza si compone di cinque membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Almeno 3 (tre) dei componenti dell’Ufficio di Presidenza devono appartenere a cittadinanze diverse. Ciascun genere deve essere rappresentato nell’Ufficio di Presidenza con una quota non inferiore ai 2/5 (due quinti, pari a almeno due componenti).

2. Dopo l’elezione del Presidente, il Consiglio, con apposita contestuale votazione, elegge i restanti quattro componenti dell’Ufficio di Presidenza, a maggioranza semplice.

3. Assume l’incarico di Segretario il secondo eletto per numero di preferenze. Il Segretario cura la registrazione sui libri dei verbali delle decisioni assunte dal Consiglio e dall’Ufficio di Presidenza. Di ogni seduta registra le presenze, le decisioni che illustra con una breve sintesi che dia spazio anche alle posizioni dissenzienti e che dia conto delle votazioni avvenute. Il Segretario inoltre vigila sul buon uso delle risorse strumentali ed economiche messe a disposizione della Consulta.

4. Sussiste incompatibilità tra l’incarico di membri dell’Ufficio di Presidenza e di presidenti di associazioni di stranieri.

5. Il Presidente può assegnare specifiche deleghe, permanenti o temporanee, agli altri quattro componenti dell’Ufficio di Presidenza.

6. L’Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

a) dare esecuzione alle linee di indirizzo e al programma di attività deliberato dal Consiglio;

b) esprimere i pareri facoltativi richiesti dagli Organi dell’Amministrazione Comunale;

c) su delega del Consiglio, esprimere i pareri obbligatori, presentare all’Amministrazione Comunale (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Circoscrizioni) proposte di deliberazioni e di interventi;

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d) tenere relazioni per promuovere:

d1) progetti di rete con i Servizi Comunali che presidiano le aree di intervento afferenti alle problematiche dell’immigrazione, con le istituzioni scolastiche e sanitarie, con le associazioni degli stranieri, con la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato, con associazioni, organizzazioni ed enti;

d2) progetti finalizzati alla conoscenza delle diversità culturali, all’impegno civile, all’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, alla realizzazione delle pari opportunità uomo-donna, ad interventi di integrazione economica, sociale, culturale.

7. Il voto, quando necessario, è espresso in forma palese per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Quando la decisione è votata a maggioranza, la posizione minoritaria può chiedere che sia verbalizzato il suo voto contrario e la relativa motivazione, che andrà riportata nelle comunicazioni scritte e verbali relative a quella decisione.

8. L’Ufficio di Presidenza può rimettere al Consiglio la decisione relativa ad un parere o ad altro fatto rilevante, per rispetto della collegialità della Consulta.

9. L’Ufficio di Presidenza può esercitare i suoi compiti con l’assistenza di commissioni tematiche permanenti composte da non più di tre persone (più il coordinatore consigliere). Le commissioni sono elette dal Consiglio; non possono farvi parte componenti dell’Ufficio di Presidenza. Il Presidente può invitare ai lavori dell’Ufficio di Presidenza la commissione competente per la materia trattata. L’Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare ai suoi lavori chiunque ritenga possa apportare contributi di conoscenza tecnico- professionale e di esperienza, utili per l’esercizio delle proprie funzioni.

Capo V

Rapporti con la struttura funzionale del Comune, risorse economiche strumentali Art. 13

Gestione delle relazioni con i servizi comunali

1. Le relazioni tra Consulta e Servizi Comunali, di norma, sono curate dal competente Servizio del Settore Affari Generali, e gestite direttamente dal Presidente della Consulta o dal suo sostituto vicario.

2. I Servizi comunali hanno l’obbligo di collaborare fattivamente con la Consulta, quando è richiesto il loro intervento attraverso il competente Servizio del Settore Affari Generali.

3. La Consulta mantiene relazioni permanenti di collaborazione e di scambio di informazioni con il Centro Servizi per Stranieri e con il Centro per le Famiglie.

Art. 14

Risorse strumentali e finanziarie

1. Su conforme direttiva della Giunta Comunale, il Dirigente del Settore Affari Generali provvede, per quanto possibile rispetto al carico di lavoro dei Servizi, a mettere a disposizione degli organismi della Consulta, temporaneamente, risorse strumentali, di organico o convenzionate per svolgere attività di segreteria, di organizzazione di iniziative e di interventi debitamente programmati.

2. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede attrezzata e può destinare ad essa un fondo finanziario per la realizzazione degli interventi, gestito dal competente Servizio del Settore Affari Generali.

Titolo III

GLI ATTI DELLA CONSULTA Art. 15

Natura giuridica dei pareri della Consulta

1. I pareri obbligatori e facoltativi, espressi dagli organismi della Consulta, hanno natura consultiva e non vincolante rispetto alla decisione del competente Organo comunale.

2. Quando l’Organo comunale non ritenga di recepire, o di recepire parzialmente il parere della Consulta, ne motiva sinteticamente le ragioni.

Art. 16 Esercizio dei pareri

1. I pareri obbligatori, di cui all’art. 4, sono resi in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione dell’atto, salvo minor termine motivato da comprovate esigenze dei competenti Organi comunali. Decorsi detti termini, il parere si intende rilasciato favorevolmente.

2. I pareri facoltativi, di cui all’art. 4, sono resi in forma scritta, entro il termine stabilito dall’Organo che li richiede. Salvo che per motivate ed eccezionali esigenze, detti termini non sono mai inferiori ai cinque giorni lavorativi.

3. Salvo quanto stabilito dal presente regolamento, l’esercizio delle funzioni della Consulta non può condizionare e appesantire il naturale svolgimento dell’attività comunale.

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Art. 17

Esercizio di altri compiti

1. La Consulta, adottando una programmazione semestrale, può promuovere e gestire, anche mediante collaborazioni con la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato, con associazioni di stranieri e di faentini, con soggetti pubblici e privati, iniziative pubbliche di natura culturale e ricreativa, aventi ad oggetto i temi dei migranti e dell’integrazione, eventualmente utilizzando il fondo economico di cui al precedente art.

14.

2. La Consulta può chiedere di far partecipare ad attività di formazione, organizzate in ambito comunale, propri membri e componenti delle commissioni tematiche, su materie costituzionali e sul funzionamento delle Autonomie Locali, sulla storia e sulle consuetudini del territorio faentino, ai fini di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della città e per una migliore interazione con la popolazione faentina. L’Ufficio di Presidenza può chiedere al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale di estendere ai componenti del Consiglio della Consulta l’invito a partecipare a iniziative formative organizzate per i Dirigenti e per i Consiglieri Comunali.

3. Quando le spese per l’organizzazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo, siano finanziate, facendo ricorso al fondo economico assegnato alla Consulta di cui al precedente art. 14, tutti gli atti sono espletati e assunti dal Dirigente del Settore Affari Generali, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.

Titolo IV

ELEZIONE DELLA CONSULTA Capo I

Comizi elettorali e liste dei candidati Art. 18

Convocazione dei comizi elettorali

1. Il Sindaco indice e fissa le elezioni entro il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data del loro svolgimento che avrà luogo in un solo giorno, di domenica, compreso fra il 15 marzo e il 15 giugno oppure il 15 settembre e il 15 dicembre e ne dà avviso con manifesto da pubblicarsi all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando l’ubicazione, il giorno e l’orario di apertura dei seggi elettorali.

2. Nel manifesto sono altresì indicate le quote dei rappresentanti per area geografica stabiliti ai sensi del successivo art. 26.

3. In caso di indizioni di elezioni politiche, amministrative o referendarie il procedimento per l’elezione della Consulta, ancorché avviato, può essere sospeso e rinviato alla prima tornata utile.

Art. 19

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale per l’ elezione della Consulta è formata dal Capo Settore Affari Generali, o suo delegato, che la presiede, dal Capo Servizio Servizi Demografici e dal Capo Servizio Diritti Civili.

Funge da segretario della Commissione un impiegato dell’ufficio elettorale.

2. La Commissione accerta la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni, ammette le liste, proclama gli eletti e decide su tutte le controversie insorte nel procedimento elettorale.

3. E’ inoltre competenza della Commissione tutto ciò che ad essa sia espressamente demandato dal presente regolamento.

4. Le riunioni della Commissione sono valide qualora sia presente il Presidente o suo delegato e almeno un membro, con esclusione del segretario.

5. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 20 Elettorato attivo

1. I diritti elettorali attivi e passivi sono esercitati in coerenza con le leggi della Repubblica e nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento.

2. Sono elettori del Consiglio della Consulta le persone che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di un paese straniero extracomunitario o status di apolide. Non è elettore chi sia in possesso anche della cittadinanza italiana o di altro stato comunitario. Nel caso di possesso di più cittadinanze straniere è considerata prevalente la cittadinanza registrata presso l’ufficio anagrafe;

b) 16° (sedicesimo) anno di età, compiuto a partire dal giorno fissato per la votazione;

c) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Faenza da almeno due anni.

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d) possesso di carta o permesso di soggiorno valido o di ricevuta di rinnovo presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del permesso.

3. La Commissione Elettorale, entro il 5° (quinto) giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi, predispone le liste degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell’anagrafe. Le liste sono compilate in ordine alfabetico in modo conforme agli allegati “A”e “B”. La Commissione certifica in calce il numero degli iscritti. Ai fini dell’espressione del voto, le liste possono essere predisposte, con i medesimi dati, anche su supporto informatico in un archivio del quale la Commissione stabilisce la chiave di accesso a titolo di certificazione.

4. Ciascuno può verificare presso l’ufficio elettorale la propria iscrizione e può proporre ricorso alla Commissione contro la propria indebita iscrizione o omissione entro il 10° (decimo) giorno successivo alla pubblicazione del manifesto. Trascorso tale termine la Commissione decide sui ricorsi e integra o rettifica le liste nei successivi 5 (cinque) giorni.

5. I ricorsi devono essere presentati in forma scritta e depositati presso la segreteria della Commissione. Ai ricorrenti viene data comunicazione delle decisioni della Commissione mediante notifica.

Art. 21 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili membri del Consiglio della Consulta le persone che, alla data fissata per la elezione, abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età:

a) siano in possesso dei requisiti di cui all’ art. 20, comma 2, lettera a) del presente regolamento;

b) risultino essere iscritti nell’anagrafe dei Comuni della zona sociale di Faenza (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo) da almeno due anni;

c) siano in possesso di carta o permesso di soggiorno valido o di ricevuta di rinnovo presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del permesso;

d) non abbiano subito condanne penali;

e) non abbiano contestazioni o sanzioni amministrative pendenti o situazioni di morosità per prestazioni e servizi comunali;

f) non siano membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da Enti Locali;

2. Il mancato possesso o la perdita di uno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica della Consulta. I membri decaduti sono sostituiti dal primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista. Qualora la lista abbia esaurito i candidati il seggio viene attribuito alla lista con il quoziente più alto fra quelli esclusi.

Art. 22 Liste dei candidati

1. L’elezione dei membri del Consiglio della Consulta avviene sulla base di liste di candidati contrapposte distinte per aree geografiche.

2. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 15 (quindici).

In ogni lista deve essere assicurata la rappresentanza di ciascuno dei due generi almeno per 1/3 (un terzo) dei candidati con arrotondamento alla cifra unitaria superiore.

3. Nessuno può essere candidato in più di una lista; nè in area diversa da quella nella quale si trova lo stato di appartenenza.

4. Le liste devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli conformi all’allegato “C” forniti dall’ufficio elettorale.

Art. 23

Sottoscrittori delle liste

1. Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 10 (dieci) e non più di 20 (venti) persone iscritte nelle liste di cui all’art. 20, comma 3, per le aree geografiche comprendenti fino a 500 elettori, da almeno 20 (venti) e non più di 40 (quaranta) per le aree geografiche comprendenti da 501 (cinquecentouno) a 2000 (duemila) elettori e non meno di 30 (trenta) e non più di 60 (sessanta) per le aree geografiche comprendenti più di 2001 (duemilauno) elettori.

2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista. La sottoscrizione di un candidato per la lista per la quale è compreso si considera come non apposta.

3. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte sugli appositi moduli di cui all’art. 22 comma 4 del presente regolamento forniti dall’Ufficio Elettorale contenenti i seguenti dati:

a) denominazione della lista;

b) cognome, nome, luogo, data di nascita e cittadinanza dei candidati;

c) cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;

(9)

d) cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e recapito telefonico di un responsabile di lista delegato a tenere i rapporti con la Commissione Elettorale.

4. La sottoscrizione delle liste deve essere effettuata durante il normale orario di apertura al pubblico presso l’ufficio elettorale dal 5° (quinto) giorno successivo alla pubblicazione del manifesto dei comizi fino al giorno antecedente a quello fissato per la presentazione delle liste. Eventuali ulteriori uffici e orari in cui gli interessati potranno sottoscrivere le liste saranno adeguatamente pubblicizzati mediante avviso pubblico.

Art. 24

Presentazione delle candidature

1. Le liste devono essere presentate alla segreteria della Commissione dalle ore 8,30 alle 13,00 del 25°

(venticinquesimo) giorno antecedente alla data della votazione. Della presentazione viene rilasciata ricevuta.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle liste devono essere allegati:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ogni candidato. L’accettazione deve essere effettuata su appositi moduli conformi all’allegato “D” forniti dall’ufficio elettorale; la firma del candidato deve essere autenticata con le modalità previste dall’art. 14 della legge del 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni;

b) copia del titolo di soggiorno valido o ricevuta di rinnovo;

c) copia di documento valido d’identità e certificato di residenza;

d) modello del contrassegno di lista in triplice esemplare. Il modello deve avere forma circolare con diametro di 10 centimetri; il contrassegno può anche essere figurato o a colori. Non sono ammessi contrassegni confondibili tra loro o con quelli tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici presenti nella vita politica e sociale italiana. La Commissione elettorale verifica l’ammissibilità del contrassegno e nel caso in cui risulti inammissibile concede, per la sostituzione, 48 (quarantotto) ore di tempo non prorogabili.

3. Entro 3 (tre) giorni successivi alla presentazione la Commissione procede all’esame e all’ammissione delle liste nell’ordine di presentazione. In particolare per ogni lista:

a) verifica il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che non risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti vengono cancellati dalle liste;

b) cancella dalle liste eventuali candidati compresi in liste ammesse in precedenza. Qualora a seguito delle cancellazioni di cui ai punti a) e b) il numero dei candidati risulti inferiore al numero minimo previsto dall’art. 22 comma 2, la lista non è ammessa;

c) verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni, in particolare:

- depenna i nominativi di coloro che risultino aver sottoscritto un’altra lista presentata in precedenza;

- cancella le sottoscrizioni effettuate da coloro che non ne avevano diritto;

- cancella le sottoscrizioni effettuate da coloro che siano anche candidati nella medesima lista;

qualora a seguito di tali operazioni il numero dei sottoscrittori risulti inferiore al minimo o superiore al massimo previsto dall’art. 23 comma 1, la lista non viene ammessa.

d) contro le operazioni di cui sopra i candidati o le liste escluse possono ricorrere entro 2 (due) giorni dalla comunicazione dell’esclusione. I ricorsi vanno presentati in forma scritta alla segreteria della Commissione elettorale che si pronuncia entro i 2 (due) giorni successivi.

e) compiute tutte le formalità di cui sopra la Commissione assegna con sorteggio un numero a ogni area e, per ogni area, a ciascuna lista ammessa. Sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali le liste sono riprodotte secondo l’ordine del sorteggio.

Art. 25 Pubblicità

1. Oltre quanto indicato nel manifesto di convocazione dei comizi di cui all’art. 18, saranno pubblicizzati con manifesti, comunicati stampa e ogni altra forma ritenuta opportuna dall’Ufficio Elettorale:

a) l’iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle liste;

b) le liste dei candidati, le modalità, il luogo, il giorno e l’orario di svolgimento delle operazioni di voto Art. 26

Sistema elettorale

1. I membri del Consiglio della Consulta sono eletti in rappresentanza degli stranieri noncomunitari residenti provenienti dalle seguenti aree geografiche:

- Africa - America - Asia e Oceania

- Europa e apolidi (con esclusione degli stati appartenenti all’Unione Europea).

(10)

2. Il numero dei rappresentanti di ogni area è stabilito in modo proporzionale alla popolazione noncomunitaria residente al 31 dicembre dell’anno precedente la consultazione.

3. Nessuna area, rispetto alle liste presentate, può avere meno di 1 (uno) e più di 6 (sei) rappresentanti.

4 La ripartizione dei seggi avviene distintamente fra le liste di ogni area. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono assegnati dividendo la cifra elettorale di lista partendo da 1 fino al numero dei candidati da eleggere e prendendo i quozienti più alti.

5. Per la validità delle operazioni è necessario che venga presentata almeno 1 (una) lista in 3 (tre) aree geografiche diverse; in caso contrario la Commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando nuove date.

Capo II

Votazioni e proclamazione degli eletti Art. 27

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto della Consulta si svolgono nell’arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Gli elettori presenti nella sala della votazione alle ore 20,00 sono ammessi a votare.

2. La votazione si effettua su schede di colore bianco conformi all’allegato “E” riportanti la denominazione e la data della consultazione, i contrassegni e la denominazione delle liste, ordinati da sinistra a destra secondo l’ordine del sorteggio di cui all’art. 24 comma 3 lettera e) effettuato dalla Commissione elettorale. Ciascun contrassegno è racchiuso in apposito rettangolo e sotto di esso sono indicati i candidati della rispettiva lista, ciascuno racchiuso in un ulteriore rettangolo. Sopra ai simboli delle liste sono indicate le aree geografiche di appartenenza.

3. Le operazioni di voto possono essere effettuate anche con apparecchiature elettroniche. In tal caso la scheda è rappresentata sul video e dovrà garantire la possibilità di esprimere un voto di lista e uno di preferenza per un candidato della stessa lista.

4. Gli uffici elettorali di sezione, composti da un Presidente e 3 scrutatori, di cui uno svolge le funzioni di segretario, sono nominati dalla Commissione Elettorale fra i dipendenti del Comune.

5. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza di almeno 2 (due) membri.

6. Possono assistere alle operazioni di scrutinio, senza interferire nelle attività, i rappresentanti delle liste o loro delegati, i quali in caso di disaccordo con il Presidente possono far mettere succintamente a verbale le proprie dichiarazioni.

7. Il Dirigente del Settore Affari Generali provvede affinché dalle ore 7,00 del giorno della votazione siano disponibili presso ogni sezione:

a) il bollo della sezione;

b) le liste degli elettori di cui all’art. 20 comma 2;

c) un numero di schede per la votazione pari al numero degli aventi diritto maggiorati del 10%;

d) una copia del manifesto dei candidati;

e) un’urna e tutto l’occorrente per la votazione. In caso di voto elettronico le schede e l’urna sono sostituite dalle apparecchiature informatiche contenenti la relativa procedura.

8. Costituito il seggio e verificata la presenza del materiale necessario per la votazione, il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste. Tali schede vengono autenticate mediante firma di uno scrutatore e bollo della sezione.

9. Alle ore 8,00 del giorno indicato il Presidente dichiara aperta la votazione.

10. Sono ammessi al voto gli elettori iscritti nelle liste elettorali di cui all’art. 20 comma 3 del presente regolamento. L’identificazione degli elettori avviene con le modalità di cui all’art. 48 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.

11. Al momento della consegna della scheda l’elettore appone la firma nella lista in corrispondenza del nome. L’Ufficio elettorale di sezione annota la modalità di identificazione.

12. L’elettore deve votare all’interno della cabina appositamente predisposta all’interno dell’ufficio elettorale di sezione.

13. L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta; può altresì esprimere una preferenza per un candidato appartenente alla lista prescelta tracciando un ulteriore segno nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato. Nel caso in cui sia votata solo la preferenza si intende votata anche la lista.

14. E’ nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo dagli altri candidati della stessa lista.

15. E’ inefficace la preferenza espressa per un candidato di una lista diversa da quella votata.

(11)

16. Nel caso in cui risultino votati due contrassegni di lista ma risulti altresì votata la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato prescelto.

17. Voti e preferenze devono comunque ritenersi validi ogni qualvolta che, a giudizio del presidente del seggio, può desumersi con sufficiente chiarezza la volontà dell’elettore.

18. Sono nulle le schede contenenti segni di riconoscimento o contenenti voti dai quali non è possibile desumere la volontà dell’elettore.

19. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme vigenti per l’elezione del consiglio comunale in quanto applicabili.

20. Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la votazione.

21. Delle operazioni del seggio è redatto processo verbale secondo lo schema predisposto dall’ufficio elettorale.

Art. 28 Riscontri

1. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell’ufficio elettorale di sezione determina il numero dei votanti, delle schede votate e delle schede rimaste.

2. Chiude tutte le schede rimaste, autenticate e non e le liste in apposite buste che vengono vidimate da almeno 2 membri dell’ufficio e consegnate al personale del Comune.

Art. 29 Scrutinio

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, il Presidente dà inizio allo scrutinio.

2. Il Presidente estrae dall’urna le schede e ne dichiara il voto.

3. Il risultato dello scrutinio viene indicato nel verbale delle operazioni del seggio.

4. In caso di voto con sistema elettronico lo scrutinio avviene subito dopo la votazione con l’ausilio di apposite procedure informatiche.

Art. 30

Proclamazione degli eletti

1. Sono proclamati eletti, in ragione dei seggi ottenuti da ogni lista, i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze viene proclamato eletto chi precede nell’ordine d’iscrizione della lista.

Art. 31

Pubblicazione dei risultati

1. Il Sindaco entro il 10° (decimo) giorno successivo alla votazione, pubblica all’Albo Pretorio il risultato dell’elezione.

Capo III

Surroga dei consiglieri e varie Art. 32

Decadenza, dimissioni dei consiglieri

1. La perdita dei requisiti di elettorato attivo o passivo comporta la decadenza del consigliere eletto. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’informazione, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Presidente della Consulta, che, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, le comunica al Consiglio. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’avvenuta informazione, con relative motivazioni, della decadenza o delle dimissioni, procede alla surroga del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario, nominando il primo dei non eletti, secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 21.

Art. 33 Lingua

1. Tutti gli atti formati e utilizzati nel presente procedimento sono redatti in lingua italiana.

Art. 34 Spese

1. Le spese per l’organizzazione tecnica delle elezioni della Consulta sono definite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 35 Norme di riferimento

(12)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore per le elezioni del Consiglio Comunale di Faenza, allo Statuto comunale ed ai provvedimenti regolamentari del Comune di Faenza per quanto applicabili.

Titolo V

FORUM COMUNALE DELL’IMMIGRAZIONE Art. 36

Composizione del Forum

1. E’ istituito il Forum comunale dell’immigrazione (di seguito per brevità Forum) composto da:

- i consiglieri della Consulta delle cittadine e dei cittadini stranieri

- i rappresentanti dei Gruppi politici del Consiglio comunale e i componenti della Giunta comunale - i rappresentanti degli Organi dello Stato con sede a Faenza

- i Dirigenti comunali e i Responsabili dei Servizi Comunali che si occupano di cittadini stranieri - il Presidente e il Vice Presidente della Consulta faentina delle associazioni di volontariato

- i Presidenti o loro delegati delle associazioni di Faenza dei cittadini stranieri, iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni

- i Presidenti o loro delegati delle associazioni di cittadini italiani, iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni, che operano per l’inclusione sociale dei cittadini stranieri

- i Dirigenti delle scuole del Distretto scolastico di Faenza - il Direttore del Distretto di Faenza dell’ AUSL di Ravenna

- i rappresentanti degli Enti pubblici e privati, delle organizzazioni del Terzo Settore di Faenza che si caratterizzino per i loro interventi a favore dell’integrazione degli stranieri

- i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori - i componenti del Tavolo degli Imprenditori.

Art. 37

Ambito di attività e finalità del Forum

1. Il Forum tratta tutte le materie che interessano l’integrazione e l’inclusione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati, le relazioni tra mondi istituzionali, del lavoro, delle imprese e cittadini stranieri.

2. In particolare il Forum costituisce uno spazio per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e dei timori dei residenti stranieri sui temi della vita politica, sociale e culturale locale che li riguardano, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale, e promuove lo sviluppo e il consolidamento di un’ottica interculturale nei servizi pubblici e privati.

Art. 38 Presidente del Forum 1. Il Forum è presieduto dal Sindaco o dall’Assessore delegato.

Art. 39

Convocazione e riunioni del Forum

1. Il Forum si riunisce almeno una volta l’anno. E’ convocato dal Presidente sulla base di un ordine del giorno stabilito dal Presidente stesso.

2. In riferimento agli argomenti inseriti dell’ordine del giorno, il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Forum esperti nelle materie trattate.

Art. 40 Gruppi di lavoro

1. Il Forum può deliberare l’istituzione di gruppi di lavoro per la rilevazione dei bisogni, lo studio, l’analisi e l’articolazione di proposte di intervento in relazione alle condizione sociali, culturali, economiche della comunità faentina dei cittadini stranieri e alle politiche di integrazione.

2. Il Presidente del Forum nomina il coordinatore dei gruppi di lavoro.

Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 241/3969 del 03/10/2008

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