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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 10 SETTEMBRE 2015

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CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 10 SETTEMBRE 2015

a cura di Massimo Pipino

1) Novità in materia di buoni pasto ai dipendenti: previsti controlli più stringenti

2) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro: il 16 settembre scade la dichiarazione annuale

3) INPS DURC On Line e concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale

4) INPS - messaggio n. 5207 del 6 agosto: chiarimenti in relazione alla corretta gestione delle denunce “anomale” o “provvisorie” generatesi a seguito della trasmissione telematica dei flussi UniEmens

5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Interpello n. 16 del 20 Luglio 2015 – Chiarimenti sul divieto di adibizione ai lavori pericolosi e insalubri della lavoratrice madre - Il divieto trova applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria

6) INPS - Circolare n. 152 del 18 agosto 2015: indicazioni e chiarimenti circa la fruizione del congedo parentale su base oraria in assenza di contrattazione collettiva

7) Siglato, il 30 luglio u.s., l’accordo di modifica degli articoli 3 e 4 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera firmato in data 20/11/2014

8) INPS – Circolare n. 148 del 12 agosto 2015: nel caso di proposte di accordo sui crediti contributivi INPS ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare, non sono più dovute garanzie in presenza di richiesta di dilazione. Per i crediti iscritti a ruolo non è più dovuta la presentazione della quietanza di pagamento degli aggi da versare all'A.d.R.

9) Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 degli ultimi quattro decreti legislativi in materia di lavoro oggetto della delega del Jobs Act è stata completata la delega affidata al governo dalla Legge n. 183/2014.

10) INAIL – Circolare n. 72/2015: a partire dal 1° luglio u.s. i minimali retributivi giornalieri della retribuzione di ragguaglio sono stati incrementati di 0,10 euro e quelli mensili di 2,62 euro

11) Piccoli coloni. È in scadenza la seconda rata contributiva

12) Jobs Act - approvato il decreto sulla semplificazione: sintesi delle novità 13) Nasce il nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro: sintesi delle novità

14) A partire dal prossimo 1° dicembre verrà soppresso il fondo Gas: di conseguenza, ogni contribuzione al Fondo INPS integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas.

15) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 giugno 2015 con il quale si istituisce Solimare, il fondo di solidarietà a favore dei marittimi, unico settore finora escluso da qualsiasi tutela nei periodi di crisi.

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16) Lavoratori stranieri – Flussi d’ingresso - Circolare interministeriale

17) INPS - Messaggio n. 5145/2015: le domande di attribuzione del “bonus bebè” respinte possono essere riesaminate. Chiarimenti dell’Istituto sulle procedure di riesame

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1) Novità in materia di buoni pasto ai dipendenti: previsti controlli più stringenti

Dal 1° luglio 2015 è diventata più stringente la normativa in tema di buoni pasto: se, da un lato si prevede l’incremento fino a 7 euro della soglia di esenzione, dall’altro viene disciplinato il passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli di tipo elettronico. In questo modo, in considerazione della tracciabilità dello strumento, sarà possibile effettuare più agevolmente le attività di controllo evitando un utilizzo improprio dei buoni pasto. In particolare, non sarà più possibile cumulare i buoni pasto o utilizzarli per altri fini come, ad esempio, per fare la spesa al supermercato. La legge di Stabilità 2015 ha introdotto alcune importanti novità aventi ad oggetto i buoni pasto che i datori di lavoro distribuiscono ai lavoratori dipendenti. Dal 1° luglio 2015 è stata aumentata da 5,29 a 7 euro la quota non tassabile che non costituisce reddito di lavoro dipendente.

É stato così modificato l’articolo 51, comma 1, lettera c), TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di 7 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

In ogni caso il datore di lavoro può decidere liberamente se distribuire ai dipendenti buoni pasto fino alla soglia massima di esenzione di 7 euro, ovvero se attestarsi su di un valore inferiore (in ogni caso escluso da imposizione).

La normativa, però, diviene più stringente (dal 1° luglio) in quanto se da una parte si prevede, come spiegato, l’incremento della soglia di esenzione, dall’altra viene disciplinato il passaggio dai buoni pasto cartacei a quelli di tipo elettronico. In questo modo sarà possibile, in considerazione della tracciabilità dello strumento, effettuare più agevolmente le attività di controllo evitando un utilizzo improprio dei buoni pasto. In particolare, come previsto dall’articolo 51 citato, non sarà più possibile cumularli o utilizzarli per altri fini (come, ad esempio, per fare la spesa al supermercato).

In generale i buoni pasto sono uno strumento estremamente vantaggioso per il datore di lavoro che non ha predisposto un servizio mensa. I ticket consentono un risparmio del costo del personale in quanto, non costituendo un benefit tassabile, non sono dovuti i contributi. Conseguentemente anche lo stesso lavoratore dipendente non subisce alcuna ritenuta essendo il beneficio escluso da tassazione entro l’importo massimo di 7 euro (come da ultimo elevato dalla legge di Stabilità 2015).

L’utilizzo dei buoni pasto in formato cartaceo non consente l’effettuazione di una idonea attività di controllo. Conseguentemente possono essere “superate” agevolmente le limitazioni stabilite, ai fini della detassazione, dall’articolo 51 citato.

Ad esempio, come si desume in base ad un’interpretazione letterale, i buoni pasto non costituiscono reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 7 euro. In pratica il lavoratore dipendente non può utilizzare cumulativamente due o più buoni pasto. In tale ipotesi di utilizzo cumulativo si violerebbe il limite giornaliero ed il ticket costituirebbe, per la parte eccedente, reddito di lavoro dipendente.

In passato la disciplina è stata oggetto di numerose violazioni anche con riferimento al contenuto delle prestazioni. L’intento del legislatore è quello di rendere possibile una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande o un servizio sostitutivo della mensa. Viceversa non ha inteso rendere possibile l’utilizzo dei buoni pasto per la spesa al supermercato che, evidentemente,

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rappresenta una prestazione completamente diversa. Tuttavia, a seguito dell’utilizzo dei ticket cartacei era praticamente impossibile controllare l’utilizzo dei buoni effettuato dai lavoratori. Ora con la tracciabilità immediata assicurata dai buoni pasto elettronici è possibile controllare e scoraggiare eventuali usi impropri. A seguito delle modifica normativa, qualora il costo del pasto sia superiore a 7 euro, la parte eccedente dovrà essere pagata in contanti. In realtà la normativa da questo punto di vista non è cambiata rispetto a quella in vigore prima dell’approvazione della legge di Stabilità del 2015 (legge n. 190/2014), ma considerata l’impossibilità dei controlli, la norma era sistematicamente violata. In linea di principio se il lavoratore intende ora utilizzare più di un buono pasto l’esercente l’attività commerciale dovrebbe rifiutare il secondo ticket chiedendo di pagare in contanti. Tuttavia, nell’ipotesi di violazione sarà il datore di lavoro a rispondere dell’illecito.

Il buono pasto utilizzato nella stessa giornata per un importo eccedente 7 euro dovrebbe essere assoggettato a ritenuta d’acconto e costituisce reddito di lavoro dipendente. Il datore di lavoro risponderà delle predette omissioni, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni fiscali.

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2) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro: il 16 settembre scade la dichiarazione annuale

L’ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro) informa che il 16 settembre 2015 scade il termine ultimo per provvedere ai seguenti adempimenti:

Dichiarazione annuale

 compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA, relativi all’anno 2014 (sul quale è calcolato il contributo integrativo 2015);

 reddito professionale relativo all’anno 2014 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo 2015).

Versamento

 terza rata del contributo soggettivo minimo 2015;

 conguaglio contributo soggettivo 2015, pagabile in unica soluzione o da 2 a 4 rate;

 contributo integrativo 2015, pagabile in unica soluzione o da 2 a 4 rate, comprensivo della misura minima;

 contributo di maternità 2015.

Riguardo alle modalità di dichiarazione e di pagamento, l’Ente mette a disposizione una procedura automatizzata, presente all’interno dei Servizi Enpacl on line. Il software consente la compilazione guidata della comunicazione obbligatoria. Inoltre, in sede di dichiarazione, si potrà scegliere se pagare il contributo soggettivo e quello integrativo in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza ultima alla data di mercoledì 16 dicembre 2015. Al termine della procedura occorre generare i relativi M.Av. Attenzione: l’Ente non invia M.Av. cartacei. In alternativa è possibile avvalersi del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla compilazione. Per il pagamento del M.Av. è possibile utilizzare:

1. la Enpacl Card, senza alcuna commissione. La Enpacl Card può anche essere utilizzata per pagamenti frazionati ;

2. le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express, con commissioni a carico;

3. il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell’apposito campo il numero del M.Av. da pagare;

4. la stampa del M.Av. per avvalersi degli sportelli bancari in tempo utile.

Il mancato rispetto della scadenza del 16 settembre 2015 comporta l’applicazione delle sanzioni

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previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento di previdenza e assistenza.

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3) INPS DURC On Line e concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale

La nuova procedura di rilascio del DURC On Line attesterà la regolarità contributiva anche in caso di impresa in concordato preventivo in continuità, comunque omologato con previsione di soddisfazione parziale dei crediti o con retrocessione a chirografario dei crediti privilegiati di INPS e INAIL: lo ha precisato l'INPS con l'allegato messaggio n. 5223 del 6 agosto scorso, seguito anche ad un chiarimento pervenuto agli Istituti da parte del Ministero del Lavoro. A tal proposito, l'articolo 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 (“Procedure concorsuali - 1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati. 3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'ambito del concordato preventivo ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi”) ha previsto che, in caso di concordato preventivo in continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto n. 267/1942 ''l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo R.D. sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge''. L'integrale soddisfazione di tali crediti, pertanto, risulta essere un requisito imprescindibile ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva, ribadito anche dal Ministero del Lavoro nella circolare esplicativa n. 19 dell'8 giugno 2015, nella quale è stato precisato che in caso di soddisfazione parziale dei crediti previdenziali muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge ovvero in caso di retrocessione degli stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti devono attestare l'irregolarità contributiva. L'INPS, poi, con circolare n. 126 del 26 giugno 2015, ha precisato che in presenza di un concordato omologato con previsione di integrale soddisfazione dei

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crediti, laddove il pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti, il sistema di verifica automatizzata fornirà un esito di irregolarità. Rimaneva, pertanto, da sciogliere il caso in cui in presenza di un piano che non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti, intervenga comunque un decreto di omologazione ex articolo 180 della Legge Fallimentare In merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito agli Istituti che in tale circostanza sussiste comunque l'obbligo di rilascio di un DURC regolare. Questo in quanto il concordato è approvato dai creditori che rappresentano comunque la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, pur potendosi verificare che il decreto non preveda l'integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, il concordato omologato è pur sempre obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, di cui all'articolo 161 della Legge Fallimentare, nel registro delle imprese. Infatti, con l'omologazione, si attua la condizione della ''sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative'' (prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b del DM 30 gennaio 2015 e già prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b del DM 24 ottobre 2007) alla quale corrisponde, come noto, la regolarità contributiva.

Anche in tale ipotesi (in presenza di un piano che prevede il parziale soddisfacimento), infatti, né il creditore né il debitore potrebbero attivarsi spontaneamente per la soddisfazione dei crediti fino a quando il concordato non viene adempiuto, al fine di non alterare la par condicio creditorum.

Inoltre, ha precisato il Ministero, l'eventuale reclamo proposto avverso il decreto di omologazione non avrebbe comunque rilievi ai fini della regolarità contributiva, comunque, esistente secondo le condizioni sopra riportate. È stato, inoltre, specificato che, in presenza di un piano concordatario che preveda la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell'Istituto, il voto contrario al piano stesso deve essere sempre espresso e, nel caso in cui il concordato venga comunque omologato in presenza di un voto sfavorevole, dovrà essere avviato il procedimento per ottenere la piena soddisfazione dei crediti con la proposizione del reclamo contro il decreto di omologazione.

Come sopra specificato, la regolarità contributiva viene attestata anche nelle more della definizione del reclamo. Da ultimo, in caso di mancato adempimento dei termini previsti nel piano per il soddisfacimento dei debiti previdenziali, gli Istituti possono dichiarare l'irregolarità contributiva con risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi dell'articolo 186, comma 3 della Legge Fallimentare.

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4) INPS - messaggio n. 5207 del 6 agosto: chiarimenti in relazione alla corretta gestione delle denunce “anomale” o “provvisorie” generatesi a seguito della trasmissione telematica dei flussi UniEmens

Torniamo sui contenuti nel messaggio INPS n. 5207 del 6 agosto u.s. per fornire alcuni ulteriori dettagli in relazione alla corretta gestione delle denunce “anomale” o “provvisorie” generatesi a seguito della trasmissione telematica dei flussi UniEmens nell'ambito della neo-avviata procedura telematica “DURC on-line”. In riferimento alla citata procedura di generazione telematica del Documento di Regolarità Contributiva (DURC- on line) gli Enti coinvolti stanno provvedendo, man mano che emergono nuove problematiche operative, a fornire istruzioni finalizzate all'ottimizzazione della gestione del nuovo portale telematico dedicato al rilascio del citato Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'INPS, con il messaggio n. 5207 pubblicato il 6 agosto 2015, si è occupata della fattispecie costituita dalle denunce mensili cosiddette “anomale e provvisorie” che si siano eventualmente generate a seguito della trasmissione di un flusso telematico “UniEmens” non perfettamente compilato. Nello specifico l'Istituto nel precisare che contale terminologia vengono indicate le denunce che presentano una discrepanza fra i totali a debito ed i totali a credito, evidenzia che tali denunce non possono essere definite in quanto il saldo non è coerente con quanto in esse viene indicato. Di conseguenza, con decorrenza a partire dal 1°

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ottobre p.v., tali denunce non saranno potranno essere ritenute idonee ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo, con conseguenze sul rilascio del DURC, che non potrà avvenire immediatamente, ma solo dopo l'esperimento dell'apposita procedura prevista dall'“invito a regolarizzare” (assegnazione dei canonici 15 giorni per “sistemare” la discrepanza fra i totali a debito ed i totali a credito). L'INPS, con il documento di prassi in commento, comunica che il sistema informatico provvederà automaticamente, nel momento in cui verrà rilevata una discrepanza fra i totali a debito ed i totali a credito, ad inviare un'apposita segnalazione al datore di lavoro, o al suo intermediario (il Consulente del Lavoro), per consentirne una tempestiva sistemazione, fermo restando che tale verifica può anche essere effettuata direttamente, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale web INPS, seguendo il percorso “Servizi per le Aziende e i Consulenti” > Uniemens > Consultazione denunce individuali > Dm10 virtuali”. I “vecchi”

Dm10 virtuali, di competenza fino a tutto dicembre 2014, evidenziati come “provvisori”, saranno corretti in via automatica da parte dell'Istituto attribuendo il codice “0033” in riferimento agli importi a debito azienda mancanti; il codice “0057” in riferimento gli importi a credito azienda mancanti. A seguito di tale procedura forzata verranno generate note di rettifica attive o passive. Per quel che concerne i Dm10 anomali, il saldo verrà calcolato tenendo in considerazione la somma aggregata delle denunce individuali ed ignorando il totale complessivo indicato nel flusso telematico. Le eventuali differenze, fra ricostruito e versato, saranno immediatamente trasferite al recupero crediti.

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5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Interpello n. 16 del 20 Luglio 2015 – chiarimenti sul divieto di adibizione ai lavori pericolosi e insalubri della lavoratrice madre - Il divieto trova applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all'istanza di interpello n. 16 del 20 luglio 2015, proposta dall'OR.S.A. Trasporti ha provveduto a fornire il proprio parere in riferimento alla corretta interpretazione di quanto viene previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività (“1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei

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mesi”). In particolare, l’istante ha chiesto se le disposizioni normative richiamate possano trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea”

nell’ambito di un servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 67/2011. Al riguardo, con l'interpello di cui in epigrafe la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha ricordato che il nostro ordinamento contempla, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure il cui fine è quello di tutelare la salute e la sicurezza tanto della lavoratrice madre quanto del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento. In proposito l’articolo 7, D.Lgs. n. 151/2001, più sopra integralmente riportato, stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall’articolo 5 del D.P.R. n. 1026/1976 (allegato A, D.Lgs. citato “Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni:

durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto; D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro; H) I lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”) e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B, D.Lgs.

citato). Nei periodi per i quali sono previsti i divieti di cui sopra si dispone che la lavoratrice venga adibita, se possibile, ad altre mansioni. Orbene, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, il citato allegato A, alla lettera o) indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la

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gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”. Il divieto sussiste quindi per tutto il periodo di gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (id: astensione obbligatoria) e non già fino a sette mesi dopo il parto. In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al quesito avanzato, il Ministero ha ritenuto pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’articolo 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. Pertanto, nel caso in cui l'azienda non possa adibire ad altre mansioni l'autista durante la gravidanza, occorrerà chiedere l'autorizzazione all'interdizione anticipata. Da ultimo, il Ministero ricorda che resta ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e C, del D. Lgs. n. 151/2001.

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6) INPS - Circolare n. 152 del 18 agosto 2015: indicazioni e chiarimenti circa la fruizione del congedo parentale su base oraria in assenza di contrattazione collettiva

Come noto, la Legge di Stabilità per il 2013 (articolo 1, comma 339, Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - “339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»; b) al comma 3 le parole:

«e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”) ha modificato Il T.U. sulla maternità/paternità (articolo 31, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria, previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Successivamente, con uno dei decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015), il Legislatore è di nuovo intervenuto sulla previsione, individuando (in via sperimentale per l’anno 2015) un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria, che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In particolare, secondo tale criterio generale

"suppletivo", i genitori hanno la possibilità di godere del congedo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La modalità di fruizione oraria si aggiunge a quelle su base giornaliera e mensile, senza peraltro andare a modificare quelli che sono i limiti di durata complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro a tale titolo, fermo restando l’ampliamento del periodo di fruizione del congedo parentale, da 8 a 12 anni del bambino, e del periodo entro cui lo stesso è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni del bambino (D.Lgs. n.

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80/2015; si veda anche INPS, circolare n. 139 del 17 luglio 2015). I genitori lavoratori dipendenti possono liberamente fruire del congedo, combinando le diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile o oraria). Pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche in misura frazionata (secondo le istruzioni a suo tempo fornite con i messaggi INPS n. 28379 diramati il 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011); al riguardo, se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, con compresenza nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39 e 40 del T.U. maternità/paternità) e nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili (articolo 33, del T.U), mentre risulta invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative non contenute nel Testo Unico (ad esempio, i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, Legge n.104/1992). Chiaramente, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può prevedere diversi criteri di compatibilità. Con riferimento ai criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, stante la complessità della disciplina, l’attuazione delle novità normative avviene mediante più fasi operative. Inizialmente, il computo e l’indennizzo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (in sostanza, lo stesso periodo considerato per il calcolo dell’indennità), intendendo per tale l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto (in tal caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero).

Rimangono ferme le regole di indennizzo del congedo, sicché il medesimo è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, per l’indennizzo, occorre riferirsi alla retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; nella base retributiva non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente... Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale. Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile, sicché se in un determinato arco di tempo, il genitore intende godere sia del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile che in modalità oraria, deve utilizzare due diverse procedure di invio on line. Nella domanda di congedo ad ore il genitore dichiara:

 se questo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale "suppletivo";

 il numero di giornate da fruire in modalità oraria. La procedura, infatti, prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;

 il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo saranno fruite.

Nella prima fase del processo di attuazione, le domande di congedo ad ore devono essere presentate in relazione al singolo mese solare. Se, ad esempio, si ha l'intenzione di fruire del congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese. La domanda, altresì, può anche essere relativa a giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria in una che è data

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precedente alla presentazione della domanda stessa. A regime, invece, analogamente a quanto avviene attualmente, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’INPS prima del suo inizio, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso che non può essere inferiore ai 2 giorni. L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:

 Web. Il servizio è disponibile tra i Servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito istituzionale (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino deve selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito",

"Maternità", "Acquisizione domanda";

 Contact center integrato;

 Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I documenti utili per l’istruttoria della domanda devono essere allegati telematicamente. Tali documenti, differenti a seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).

Chiaramente, anche per tali tipologie di domande, è necessario che il cittadino sia dotato di PIN di tipo dispositivo. In mancanza, è comunque possibile accedere al servizio e trasmettere la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto "rafforzamento" del PIN. Sempre inizialmente, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è istituito il <CodiceEvento> "MA0" (MA zero), avente il significato di "periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, usufruiti su base oraria". A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens darà la possibilità di una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo che viene fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero delle ore. Per il conguaglio dell’indennità anticipata al lavoratore, va valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il codice causale "L062" avente il significato di "indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria"; nell’elemento

<ImportoRecMat> il relativo importo. Il flusso Uniemens è integrato con ulteriori elementi informativi per una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, vanno esposte, nell’elemento <NumOreEvento>, le ore di congedo fruite nel giorno espresso in centesimi.

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7) Siglato, il 30 luglio u.s., l’accordo di modifica degli articoli 3 e 4 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera firmato in data 20/11/2014

Ai fini del funzionamento degli strumenti contrattuali e per la gestione del CCNL, le Parti (ANAPA, UNAPASS e FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA) hanno stabilito che chiunque si avvalga del contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale da destinare alle finalità dell’Ente bilaterale. Tale contributo è determinato nella misura complessiva così precisata:

 1,00 euro a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario sostitutivo di quello attualmente previsto pari allo 0,05%

calcolato sulla retribuzione mensile per 14 mensilità;

 6,50 euro a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;

 lo 0,25%, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12

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mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato ai rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali;

 lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile, per 12 mensilità, di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali, al finanziamento delle cedole orarie e al finanziamento del RLST.

L'importo complessivo dovrà essere versato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dalle apposite Convenzioni stipulate con l'INPS dall'Ente Bilaterale.

Le Parti hanno previsto, inoltre, l’istituzione all’interno dell’Ente bilaterale della "Cassa Lavoratori Agenziali", che gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie CCNL, si occuperà di realizzare le finalità e i compiti relativi all’assistenza contrattuale.

Le stesse hanno poi stabilito, che le prestazioni assistenziali, anche complementari, a favore sia dei lavoratori e che dei datori saranno disciplinate da un apposito Statuto e Regolamento.

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8) INPS – Circolare n. 148 del 12 agosto 2015: nel caso di proposte di accordo sui crediti contributivi INPS ex articolo 182-ter della Legge Fallimentare, non sono più dovute garanzie in presenza di richiesta di dilazione. Per i crediti iscritti a ruolo non è più dovuta la presentazione della quietanza di pagamento degli aggi da versare all'A.d.R.

In caso di crisi o di insolvenza dell’imprenditore, quest’ultimo ha la possibilità di proporre ai creditori, nel piano di risanamento a fondamento del concordato preventivo (articolo 160, Legge Fallimentare), ovvero nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, Legge Fallimentare), il pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori (articolo 182-ter, comma 1, Legge Fallimentare). La proposta di pagamento parziale può riguardare tanto i debiti contributivi aventi natura chirografaria che quelli assistiti da privilegio, anche non iscritti ruolo. Se il credito contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore; se, invece, esso ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Per quanto concerne l’ordine dei privilegi in base al quale i crediti debbono essere soddisfatti, al primo posto sono collocati i crediti per contributi dell’assicurazione obbligatoria l'IVS, mentre all’ottavo i crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare. Il restante 50% degli accessori costituiscono i crediti chirografari dell’Istituto. In ogni caso, non possono formare oggetto della proposta di accordo transattivo i crediti oggetto di cartolarizzazione (ex articolo 13, Legge n.

448/1998) ed i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato. La proposta di accordo sui crediti contributivi INPS deve essere redatta in modo analitico ed esauriente e corredata da specifica documentazione (relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco creditori e delle cause di prelazione; elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; etc.). Alla domanda deve essere anche allegata una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa. Orbene, al fine di semplificare l’accesso a siffatta procedura di definizione bonaria delle pendenze e salvaguardare così la continuità dell’attività aziendale, l’Inps ha comunicato alcune modifiche al riguardo. In primis, non è più obbligatoria la presentazione in allegato della quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo. L’importo

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degli aggi, infatti, viene rideterminato dall’Agente della Riscossione a seguito della falcidia operata dall’Istituto e lo stesso A.d.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma.

Nell’ipotesi di proposta di pagamento parziale, invece, l’Inps ha concesso che la richiesta di dilazione non debba più essere corredata da apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione. Ciò, chiaramente, in considerazione della difficoltà di reperire le garanzie prima richieste e per il costo eccessivo della stipula di un contratto di fidejussione o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni, che di fatto vanificava i vantaggi derivanti dalla possibilità di una falcidia del debito (almeno per la parte riguardante le somme cd.

accessorie).

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9) Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 degli ultimi quattro decreti legislativi in materia di lavoro oggetto della delega del Jobs Act è stata completata la delega affidata al governo dalla Legge n. 183/2014.

Ammortizzatori sociali: il decreto che riforma gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro si muove su tre direttrici: inclusione, semplificazione e razionalizzazione. L'inclusione nel diritto al trattamento di integrazione salariali di oltre un milione e quattrocentomila lavoratori attualmente esclusi. Semplificazione della normativa con la razionalizzazione dei vari provvedimenti normativi oggi in vigore in un unico Testo normativo. Razionalizzazione dei trattamenti di integrazioni salariali e valorizzazione dei contratti di solidarietà con l'incremento della durata massima a trentasei mesi. Nello stesso provvedimento è stata stabilizzata in maniera strutturale la durata massima della NASPI a ventiquattro mesi e resa definitiva la fase sperimentale relativa ai congedi parentali.

Politiche Attive: è stata costituita l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), che in coordinamento con le Regioni, avrà il compito di gestire le politiche attive per il lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo dei Centri per l'impiego. Il diritto alle prestazioni di sostegno al reddito come la NASPI sarà condizionata dall'adesione del soggetto disoccupato alla partecipazione delle politiche attive gestite dai centri per l'impiego. E' stato introdotto l'assegno individuale di ricollocazione che può essere speso presso il Centri per l'Impiego o i soggetti accreditati per il servizio di assistenza nella ricerca di lavoro.

Attività ispettive: è stato istituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INPS, INAIL, MINLAV) che avrà il compito di gestire, coordinare e razionalizzare tutte le attività di controllo nel mondo del lavoro. Le iniziative passano anche per un coordinamento con le ASL al fine di migliorare le performance delle ispezioni.

Decreto semplificazione: razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato della persone con disabilità. Trasmissione telematica del LUL e deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Controlli a distanza del lavoratore adeguando la normativa alle nuove tecnologie e al rispetto del codice della privacy. Contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco con la certificazione della volontarietà del lavoratore.

L'entrata in vigore dei decreti avverrà a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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10) INAIL – Circolare n. 72/2015: a partire dal 1° luglio u.s. i minimali retributivi giornalieri della retribuzione di ragguaglio sono stati incrementati di 0,10 euro e quelli mensili di 2,62 euro

L'INAIL, con la sua circolare n. 72/2015 ha provveduto ad informare dell'aggiornamento dei minimali di retribuzione imponibile per le retribuzioni convenzionali e di ragguaglio. Infatti, il D.M. 30 giugno 2015 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2015 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di 16.195,20 euro e di 30.076,80 euro. Sulla base di tali importi sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

I minimali giornalieri

I minimali retributivi giornalieri della retribuzione di ragguaglio sono pari a 53,98 euro e quelli mensili a 1.349,60 euro. Essendo identico il criterio di calcolo (dividere per 300 il massimale ovvero il minimale di rendita per avere il giornaliero), gli stessi valori, rispettivamente giornaliero e mensile, sono propri delle retribuzioni dei detenuti e internati, degli allievi dei corsi di istruzioni professionale, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, dei lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, dei lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti o riqualificazione professionale.

Soggetti interessati

Ad essere interessati dalla rivalutazione sono anche: i lavoratori dell’area dirigenziale senza e con contratto parziale (nel primo caso la retribuzione convenzionale giornale è pari a 100,26 euro e quella mensile 2.506,40 euro; nel secondo caso invece la retribuzione convenzionale orario è di 12,53 euro); i lavoratori parasubordinati compresi quelli occasionali (minimo mensile 1.349,60 euro; massimo mensile 2.506,40 euro); gli sportivi professionisti dipendenti (minimo annuale 16.195,20 euro; massimo annuale 30.076,80 euro).

Alunni studenti

Infine, quanto agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2015, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,59, quindi l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2014/2015 risulta uguale a € 2,58. Pertanto, in ordine al periodo “gennaio – ottobre 2015”, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di € 2,58 già richiesto. Quindi, riassumendo gli importi da applicare per la regolazione del premio 2015/2014 è pari a 2,58 euro, mentre per l’anticipo del premio 2014/2015 l’importo ammonta a 2,59 euro.

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11) Piccoli coloni. È in scadenza la seconda rata contributiva

Il prossimo 16 settembre va in scadenza la data per il versamento della seconda rata contributiva dell’anno 2015. Il versamento potrà essere effettuato utilizzando il Modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. Le prossime scadenze sono poste al 16 novembre 2015 (III rata) e 18 gennaio 2016 (IV rata).

Quali sono le aliquote per 2015

Per quest’anno è necessario fare riferimento alle nuove aliquote contributive che sono state fornite da parte dell’INPS con la Circolare n. 103/2015. In quell'occasione era stato stato specificato che l’aliquota contributiva complessivamente dovuta sarebbe stata pari al 43,64%, composta nel modo seguente:

 34,80% dovuta dal concedente;

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 8,84% dovuta dal concessionario.

Mentre quella dovuta al FLPD per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti si sarebbe attestata al 28,19%, di cui il 19,35% a carico del concedente e l’8,84% a carico del concessionario. Inoltre, i concedenti che avrebbero versato l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari sarebbero stati esonerati dalle seguenti voci: assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%), disoccupazione (0,34%), esonero ex articolo 1, comma 361/362, Legge n. 266/2005 (“361. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. 362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845”). Per quanto riguarda invece i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, trova applicazione il contributo del 10,125%

per l’assistenza infortuni sul lavoro e quello pari al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni

Per quanto riguarda le agevolazioni, bisogna ricordare che la Legge di Stabilità 2011 all’articolo 1, comma 45, ha stabilito che a decorrere dal 1º agosto 2010 si sarebbero continuate ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo ovvero che:

 i soggetti residenti nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto;

 i soggetti residenti nelle zone svantaggiate deve corrispondere il 32%.

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12) Jobs Act - approvato il decreto sulla semplificazione: sintesi delle novità

A seguito dell’approvazione del decreto inerente la “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, tante sono le novità con cui sarà necessario fare i conti a partire dalle comunicazioni telematiche fino alla dimissioni/risoluzioni su moduli numerati, datati e scaricati dal sito del Ministero del Lavoro.

Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 ha approvato, in via definitiva, gli ultimi 4 decreti legislativi che completano l’attuazione del Jobs Act, Legge delega n. 183/2014. Nello specifico i decreti legislativi sono relativa a:

 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità;

 Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

 Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale

 Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di

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rapporto di lavoro.

Composizione del decreto sulla semplificazione

Il decreto c.d. sulla semplificazione è sicuramente quello che è, e sarà, oggetto di maggior dibattito in quanto tante, complesse e di grande impatto sono le nuove norme. Per avere giusto un’idea degli argomenti trattati, basti pensare che lo stesso si compone di n. 3 titoli:

1. II Titolo I reca disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni e si suddivide in quattro capi:

 il Capo I concerne la razionalizzazione e semplificazione in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

 il Capo II concerne la razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro;

 il Capo III concerne la razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

 il Capo IV concerne la revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale;

2. II Titolo II reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità e si compone di due Capi:

 il Capo I reca disposizioni in materia di rapporti di lavoro;

 il Capo II reca disposizioni in materia di pari opportunità;

3. Il Titolo III si compone di un solo articolo che disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Le comunicazioni telematiche ed il LUL

Particolare importanza, ai fini della tanto agognata semplificazione e lotta alla burocrazia, assume la previsione dell’obbligo dell’invio esclusivamente telematico di tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Chiaramente occorrerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Non da meno è la previsione della tenuta presso il Ministero del Lavoro, in modalità telematica ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro. Anche in questo caso spetterà ad un decreto del Ministro del Lavoro stabilire le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro

Le questioni forse maggiormente dibattute nell’ultimo periodo sono state, comunque, quelle relative alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro (Titolo II, Capo I) i cui principali interventi riguardano:

 la revisione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori relativo al controllo a distanza del lavoratore, al fine di adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy;

 la possibilità per i lavoratori di cedere gratuitamente ai propri colleghi i riposi e le ferie maturate, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, per consentire l’assistenza ai figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;

 l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come già avviene per i lavoratori del settore pubblico;

 l’introduzione di modalità telematiche per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il proprio sito istituzionale e la conseguente nullità di qualsiasi altra forma di effettuazione di dimissioni.

I chiarimenti del Governo

Con particolare riferimento alle modifiche apportate alla Legge n. 68/1999, relativa al lavoro dei disabili, nella conferenza stampa tenutasi alla conclusione del Consiglio dei Ministri, il ministro Poletti ha affermato che le correzioni approvate mirano ad aumentare la percentuale degli iscritti al collocamento obbligatorio che viene concretamente avviata al lavoro (che attualmente è inferiore al 3% degli iscritti), attraverso una semplificazione della normativa ed il mutamento del sistema degli incentivi. Relativamente ai controlli a distanza, per il Ministro del Lavoro, l’intento perseguito dal Governo è stato quello di passare ad una norma chiara, che disciplini espressamente anche l’utilizzo degli strumenti di lavoro, oltre che gli impianti fissi di videosorveglianza, pur sempre nel rispetto del Codice della Privacy. A quanto sopra si aggiunge la chiarezza della possibilità di ammettere, come prova di una possibile violazione disciplinare, le informazioni raccolte dal datore di lavoro con i sistemi di controllo, purché sia stato rispettato anche l’obbligo di informazione preventiva e congrua ai lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli stessi.

La norma non prevede l’obbligo di accordo della RSA/RSU o autorizzazione preventiva della DTL competente, per gli strumenti utilizzati dal lavoratore al fine di rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite; tuttavia – come il Ministro del Lavoro ha chiarito in conferenza stampa – qualora su tali strumenti vengano installate applicazioni che permettano anche il controllo dei lavoratori, gli stessi rientrerebbero nell’obbligo generale dell’accordo/autorizzazione. Infine, per la lotta alle c.d. dimissioni in bianco, l’intenzione è quella di arrivare a dimostrare la volontà del lavoratore di dimettersi o la genuinità della risoluzione consensuale, attraverso l’utilizzo di un modulo numerato e datato, scaricabile dal sito ministeriale, pena l’inefficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

La seconda fase

Dopo l’entrata in vigore delle norma è previsto il passaggio alla seconda fase che sarà attuata attraverso un sistema di monitoraggio e verifica degli esiti di ogni provvedimento emanato.

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13) Nasce il nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro: sintesi delle novità

Il Consiglio dei ministri del 4 settembre 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il decreto legislativo è teso alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva e alla istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che viene identificato come soggetto di diritto pubblico, con autonomia di bilancio e “autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Ispettorato nazionale del lavoro

La principale funzione dell'Ispettorato risiederà nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. L'Ispettorato deve pertanto definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).

INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle entrate avranno l'obbligo di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata. Gli strumenti per rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla

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vigilanza sono così identificati:

 la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

 l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.

Da un punto di vista organizzativo, considerato che tutte le funzioni ispettive saranno via via accentrate presso l’Ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL sarà inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall’entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

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14) A partire dal prossimo 1° dicembre verrà soppresso il fondo Gas: di conseguenza, ogni contribuzione al Fondo INPS integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas

Tale misura è contenuta nella riforma degli enti locali approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso 4 agosto, in base alla quale, all’articolo 7 comma 9-septies della Legge n.

125/2015 (“Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione”), è stato previsto il superamento del Fondo Gas INPS a favore del personale dipendente dalle aziende private di distribuzione del gas naturale. Tale assetto normativo ricalca sostanzialmente quanto previsto dagli Accordi Sindacali in materia a partire da quello del 10.2.2011 e seguenti integrazioni, per cui, gli effetti di quanto previsto dalla Legge istitutiva del Fondo Gas (n.

1084 del 6.12.1971) avranno valenza sino alla data del 30.11.2015. Dunque, con tale provvedimento legislativo tutti i lavoratori del settore del gas privato, che ne faranno richiesta, potranno costruire la propria posizione previdenziale anche attraverso i fondi complementari contrattualmente previsti.

Ad oggi, infatti, con la normativa in vigore sul Fondo Gas gran parte dei contributi versati per la totalità degli addetti del comparto veniva di fatto finalizzata a sostenere le risorse generali dell’INPS, mentre, con questo nuovo assetto previdenziale, si favorirà il processo di armonizzazione delle contribuzioni aziendali (pubbliche e private), garanzia di equità in previsione delle prossime gare di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, mettendo fine alle preclusioni di UTILITALIA (già Federutility), che non ha ancora dato mandato alle aziende associate di adeguare la quota aziendale a favore dei lavoratori iscritti al Fondo complementare PEGASO. Pertanto, gli iscritti in servizio o in stato di prosecuzione volontaria della contribuzione (non titolari, alla data del 30 novembre 2015, del trattamento pensionistico integrativo) potranno optare (anche con riferimento alla posizione contributiva già maturata) tra l'adesione ad un fondo ordinario di previdenza complementare ed un trattamento di fine rapporto. In assenza di scelta esplicita, si applicherà la prima soluzione, in base al meccanismo del silenzio assenso. Inoltre, per i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e per le pensioni ai superstiti da essi derivanti, viene istituita un'apposita gestione ad esaurimento presso l'INPS che subentrerà nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Per la copertura degli

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