• Non ci sono risultati.

Circolare del lavoro del 14 settembre 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Circolare del lavoro del 14 settembre 2017"

Copied!
25
0
0

Testo completo

(1)

Circolare del lavoro del 14 settembre 2017

a cura di Massimo Pipino

1) Giornalisti: sommario esame delle scadenze e delle modalità di versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2017

2) INAIL – Circolare n. 34/2017: erogazione delle prestazioni ai minorenni e autorizzazione del giudice tutelare

3) ENASARCO: introduzione del contributo sanitario a carico degli agenti ultrasettantacinquenni in attività

4) INPS – Messaggio n. 3098/2017: nuove regole per gli invalidi civili ed applicazione anche alle prestazioni loro riservate il criterio di competenza

5) Comunicato INAIL del 5 settembre relativo al rinvio dell’aggiornamento delle tabelle tipologiche delle denunce di infortunio

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : Circolare n. 16/2017 – limite massimo di ore di CIGS che possono essere autorizzabili in base alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale

7) INPS – Circolare n. 106/2017: regime sanzionatorio per l’omessa, l’infedele e la tardiva presentazione contributiva

8)Comunicato INAIL del 31 agosto 2017: aggiornamento della comunicazione di infortunio on-line

9) INPS-Messaggio n. 3505 dell’8 settembre 2017: precisazioni in merito al ruolo ricoperto dall’Istituto nell’erogazione dei trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere 10) Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso in Italia di stranieri ai fini della partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

11) INPS – Messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017: indicazioni in merito ad aspettativa, contributi figurativi per incarichi politici o sindacali

12) Metalmeccanica Industria: si è conclusa in data 19 luglio 2017 l’attività di stesura del CCNL

13) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro: contributi e adempimenti obbligatori per l’anno 2017

14) D.P.C.M. 8 giugno 2017 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2017 il decreto che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità

15) Pubblicazione del D.P.C.M. 20 luglio 2017 in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2017:

l’ANPAL è stata inserita nel sistema della Tesoreria Unica

(2)

16) Breve esame delle norme in materia di retribuzione delle prestazioni svolte nella giornata di Ferragosto

17) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 40706 del 7 settembre 2017: il datore di lavoro, in quanto del titolare della posizione di garanzia, ha il compito di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 19103/2017: illegittimità del licenziamento per la genericità della contestazione disciplinare

19) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 2064 del 31 agosto 2017 : contratto a termine per sostituzione e “ius variandi” in capo all'imprenditore

20) Suprema Corte di Cassazione - sezione III civile- Ordinanza 11 luglio 2017, n. 17070:

cessione del credito

***

1) Giornalisti: sommario esame delle scadenze e delle modalità di versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2017

L'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con la propria circolare n. 5/2017, ha provveduto a fissare per il 30 settembre p.v. il termine ultimo per il versamento dei contributi minimi dovuti per l’anno 2017 da parte dei giornalisti iscritti alla gestione separata.

La Gestione separata, istituita presso l’INPGI con il Decreto Legislativo n.103/96, riguarda tutti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Ordine che svolgono attività autonoma di libera professione senza alcun vincolo di subordinazione o che svolgono l’attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Il documento di prassi in parola fissa il 30 settembre come termine per il pagamento dei contributi minimi per il 2017.

La circolare precisa che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2017 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma. Tale contributo minimo è ridotto al 50% per i giornalisti che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata a partire dalla data del 30 settembre 2017, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale, sia esso l’elenco dei professionisti o il registro praticanti e/o l’elenco pubblicisti. Per l’anno 2017 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2012. Ridotto al 50% sarà poi il solo contributo soggettivo minimo dovuto dai giornalisti che alla data del 30 settembre 2017 risultino essere già pensionati. La circolare n.5/2017 precisa

(3)

esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del soggetto committente anche se l’interessato è comunque tenuto a comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la propria attività professionale. Sono esentati dal versamento dei contributi minimi quei giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30 settembre 2017, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2017 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica. In questo caso devono però comunicare per iscritto di aver cessato l’attività.

Nel caso in cui ciò non ostante tali soggetti fossero comunque interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2017, anche se in assenza di svolgimento di prestazioni professionali, possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.

Contributi minimi dei giornalisti: quali sono gli importi dovuti

I contributi dovuti dai giornalisti iscritti alla gestione separata tengono conto di tre voci diverse:

 il contributo soggettivo: pari a € 208,68;

 il contributo integrato fissato in € 41,74

 il contributo della maternità pari ad € 28,00.

Di conseguenza il contributo minimo ordinario ammonta ad € 278,42 mentre i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità saranno tenuti a versare € 153,21e infine quelli titolari di un trattamento pensionistico diretto saranno tenuti a versare € 174,08. Con riferimento al contributo di maternità, la Circolare n. 5/2017 chiarisce che tale importo è versato in modo provvisorio salvo conguaglio in attesa che la delibera n. 4 del 2 agosto 2017 del Comitato Amministratore, con cui è stato fissato, riceva l’approvazione di legge da parte dei Ministeri vigilanti.

Contributi minimi dei giornalisti: modalità di pagamento

I giornalisti iscritti alla Gestione separata, tenuti al versamento dei contributi minimi 2017, potranno effettuare il pagamento secondo due modalità. Impiegando il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell’INPGI ed in quello dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “modelli di versamento”, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato. Non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi. Devono essere utilizzati i seguenti codici:

 Ente = P

 Provincia = (lasciare vuoto)

 Codice tributo = G001

 Codice identificativo = 22222

 Mese = 01

 Anno di riferimento = 2017.

Il pagamento può essere effettuato attraverso bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso l’Agenzia 11 di Roma della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28.

In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2017” seguito dal numero di posizione “A-NNNNN” (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale.

Pagamento in ritardo: quali sanzioni?

(4)

I giornalisti iscritti alla gestione separata che non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2017 (da effettuarsi in via telematica entro il 31 luglio 2018), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo. Nel caso in cui i contributi minimi saranno pagati oltre la scadenza del 30 settembre 2017, l’importo dovuto sarà maggiorato della sanzione per ritardato pagamento prevista dall’articolo 7 del vigente regolamento della Gestione Separata.

***

2) INAIL – Circolare n. 34/2017: erogazione delle prestazioni ai minorenni e autorizzazione del giudice tutelare

Con la propria Circolare n. 34/2017, l’INAIL ha provveduto a fornire importanti chiarimenti in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l’Istituto è tenuto ad acquisire ai fini dell’erogazione delle proprie prestazioni economiche a favore di soggetti che siano minorenni. Le disposizioni si applicano alle fattispecie in istruttoria ed a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza che sia già passata in giudicato.

L’articolo 320 del Codice civile (“I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego. L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei

(5)

concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. [...] I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego [...]. Tutto ciò premesso, il soggetto che, nei limiti stabiliti dalle leggi regolanti la materia, presti attività lavorativa prima del compimento della maggiore età, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Codice civile è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Pertanto, in conseguenza della stipula del contratto di lavoro da parte del minore, la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, ancorché minorenne. Ne consegue che non è necessario l’intervento del genitore esercente la potestà o del tutore né, tanto meno, l’autorizzazione di cui al richiamato del giudice. Nella rendita diretta, invece, non viene in considerazione il legame con la retribuzione presente nella fattispecie di cui sopra, per cui i relativi ratei non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attività lavorativa, né dal minore tutelato in qualità di studente, ma dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore. Per quanto riguarda l’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa non sia necessaria dal momento che la riscossione di detti ratei si configura come atto di ordinaria amministrazione. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento all’ipotesi in cui l’Istituto debba corrispondere al minore ratei arretrati di rendita diretta in un’unica soluzione. La somma degli arretrati in questione potrebbe generare un’eccedenza rispetto alle ordinarie esigenze di vita tale da costituire un capitale suscettibile di investimento fruttifero, sul cui impiego, ai sensi dell’articolo 320, comma 4 del Codice civile deve decidere il giudice tutelare. Per quanto riguarda l’ipotesi del minore emancipato, ai sensi dell’articolo 394, comma 1, del Codice civile (“L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320”), l’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Ne consegue che il pagamento dei ratei di rendita e degli eventuali arretrati dovrà essere effettuato direttamente nelle mani del minore, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare. Circa l’indennizzo in capitale del danno biologico, poiché al pari della rendita diretta, esso non presenta il sopra evidenziato legame con la retribuzione, non può essere direttamente riscosso dal minorenne che presti attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potestà sul

(6)

minore o, in mancanza, al tutore. Quanto all’autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa vada sempre acquisita dal momento che tale prestazione, indennizza il lavoratore mediante la corresponsione di un capitale destinato a garantire nel tempo i mezzi adeguati di cui all’articolo 38, comma 2, della Costituzione. Con riferimento alla rendita a superstiti, va innanzitutto osservato che la finalità istituzionale della stessa consiste nel garantire ai suddetti superstiti mezzi adeguati alle esigenze di vita. La riscossione dei relativi ratei si configura, dunque, come già evidenziato in materia di rendita diretta, come atto di ordinaria amministrazione, inidoneo a incidere, ai fini che qui interessano, sul patrimonio del minore in quanto necessario per far fronte al mantenimento e all’istruzione del minore stesso. Dunque, si ritiene che la riscossione dei ratei che competono al minorenne a titolo di rendita a superstiti non deve essere sottoposta ad autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto, le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest’ultimo senza necessità di acquisire l’autorizzazione suddetta. Ad analoghe conclusioni e sulla base delle stesse argomentazioni, si perviene con riferimento alla prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi in cui l’Istituto debba versare al minorenne ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto, si ritiene necessario, ai sensi dell’articolo 320, comma 3, del Codice civile, acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare dal momento che i suddetti ratei competono al minorenne iure hereditatis. Ne consegue che le Strutture territoriali dovranno effettuare il relativo pagamento direttamente nelle mani del minore assistito dal curatore dietro presentazione dell’autorizzazione suddetta.

***

3) ENASARCO: introduzione del contributo sanitario a carico degli agenti ultrasettantacinquenni in attività

ENASARCO, con una notizia del 1° settembre 2017, ha comunicato l'introduzione di un contributo sanitario destinato agli agenti in attività con almeno 75 anni di età compiuti, nell'ambito del Programma delle prestazioni integrative per l’anno 2017: la novità consiste in una forma di sostegno a carattere straordinario per le necessità finanziarie che siano dovute ad un infortunio, un ricovero o a spese mediche. La Fondazione ha precisato che, nei tre casi appena menzionati, la quantificazione dell’importo erogabile è a discrezione della Fondazione, che provvederà a valutare il singolo caso documentato. L’agente richiedente il contributo potrà scegliere se inviare la domanda tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure con raccomandata a/r entro i 90 giorni successivi all’evento in dipendenza del quale richiede l’erogazione del sostegno economico in parola, pena la decadenza dalla possibilità di fruire del diritto.

(7)

4) INPS – Messaggio n. 3098/2017: nuove regole per gli invalidi civili ed applicazione anche alle prestazioni loro riservate il criterio di competenza

Con il messaggio numero 3098/2017 del 25 luglio (disponibile in allegato), l'Istituto, accogliendo i consolidati orientamenti assunti da parte della giurisprudenza sul punto in questione, ha ritenuto opportuno intervenire in via ufficiale stabilendo che all’atto della verifica del requisito di reddito richiesto per l’erogazione delle prestazioni economiche di assistenza a favore degli invalidi civili non dovrà più essere seguito, come invece avveniva in passato, il criterio di cassa ma il criterio di competenza. Si tratta di una novità il cui effetto sarà quello di rendere più agevole la gestione delle procedure per il riconoscimento delle predette prestazioni e che, peraltro, si estende anche a tutte le situazioni pendenti in conseguenza dell’avvenuta presentazione di ricorsi. Situazioni che saranno chiuse in forza del riconoscimento del nuovo principio.

Criterio di cassa e criterio di competenza

Per essere più precisi, la novità supera, a partire dallo scorso 25 luglio, la distinzione che veniva operata tra l’assegno sociale (prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale) versato da parte dell’INPS agli aventi diritto e le prestazioni di invalidità civile [prestazioni economiche erogate a favore di mutilati e invalidi civili che siano cittadini italiani ed a quei soggetti che risultino essere affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali). È necessario che i fruitori delle indennità per invalidità civile abbiano subito, o dimostrino, una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (articolo 2 l della Legge n. 118 del 1971). Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (articolo 6 del Decreto Legislativo n. 509 del 1988)], posto che sino alla predetta data l'INPS utilizzava il criterio di competenza solo per il primo, mentre con riferimento alle seconde calcolava e valutava gli arretrati che il richiedente aveva incassato in un determinato anno a prescindere da quello che risultasse essere l'anno di riferimento (applicando, appunto, il criterio di cassa).

La posizione che è stata assunta da parte della giurisprudenza

La distinzione tra i criteri di valutazione degli arretrati di assegno sociale e pensione di invalidità non è mai passata inosservata e, spesso, è finita nelle aule di giustizia. Già nel 2005, con la sentenza numero 12796, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione avevano sancito che le erogazioni di prestazioni previdenziali da parte dell'Istituto dovevano derivare da un accertamento reddituale fatto sempre e solo seguendo il criterio di competenza.

L'adeguamento dell'INPS

Ci sono voluti parecchi anni ma infine, quest'estate, dopo aver acquisito anche il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS ha finalmente preso la decisione di

(8)

modificare il criterio di riferimento utilizzato in sede di accertamento reddituale per le prestazioni di invalidità civile, uniformandosi alla posizione espressa dai giudici. In buona sostanza, anche per gli invalidi civili tutti gli arretrati devono essere ora calcolati in riferimento ai ratei maturati in ciascun anno di competenza e non complessivamente. Si pensi ad esempio al caso in cui nel 2017 un potenziale beneficiario della prestazione abbia incassato 1000 euro, di cui 500 euro relativi a competenze del 2016: per il 2017 rileveranno solo i residui 500 euro relativi alle competenze di dell’anno in corso

Istanze pregresse

Così come è stato più sopra accennato, l'INPS ha provveduto a chiarire che il nuovo criterio si estenderà anche alle istanze pregresse, più precisamente a quelle che erano state respinte proprio in conseguenza dell'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza. Nel dettaglio, se per la domanda respinta è pendente un’istanza di autotutela, la stessa dovrà essere accolta da parte dell'INPS. Se, invece, è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale e non sia ancora stata svolta la seduta, l'INPS provvederà al riconoscimento della prestazione in autotutela.

Infine, se per la domanda che era stata respinta, a seguito di accoglimento del ricorso al Comitato provinciale, il Direttore di Sede abbia deciso per la sospensione della delibera di esecuzione, la Direzione centrale alla quale sia stata trasmessa la sospensiva trasmetterà alla Sede competente un invito formale ad accogliere l'istanza in autotutela.

***

5) Comunicato INAIL del 5 settembre relativo al rinvio dell’aggiornamento delle tabelle tipologiche delle denunce di infortunio

Si ritiene opportuno informare gli Utenti della “Rassegna” che l'aggiornamento, inizialmente previsto per il 29 settembre, delle tabelle tipologiche per l’invio, tramite file, di denunce/comunicazioni di infortunio sul lavoro è stato rinviato, causa problemi di natura tecnica:

questo è quanto è stato reso noto da parte dell’INAIL, attraverso un Comunicato pubblicato in data 5 settembre 2017 sul proprio sito istituzionale. Contestualmente, l'Istituto ha avuto modo di precisare che, fino alla avvenuta comunicazione della nuova data di pubblicazione, data che sarà comunicata tempestivamente, restano in vigore tutte le codifiche attualmente disponibili nell’ambito delle sezioni online dedicate e raggiungibili tramite il sito istituzionale dell’INAIL.

(9)

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : Circolare n. 16/2017 – limite massimo di ore di CIGS che possono essere autorizzabili in base alle causali di crisi e riorganizzazione aziendale

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare n. 16 del 28 agosto 2017, con la quale ha provveduto a fornire alcuni importanti chiarimenti in merito a quali siano le causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e sul limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) autorizzabili.

Come noto, a decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. Nell’ambito del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l’articolo 22, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, si occupa di precisare ulteriormente che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite del/’80 per cento delle ore lavorabili nell‘unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato”.

L’articolo 44, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell’entrata in vigore del provvedimento normativo di cui trattasi dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, troverà applicazione a partire dal giorno 24 del mese di settembre 2017. A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (“La domanda di concessione di trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale

(10)

l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale”). Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili.

Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico aziendale nel corso del programma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.

Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all’articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, I’ elenco innanzi indicato di cui all’articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamente al decreto, all’INPS.

Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere 1’80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, secondo i dati inseriti nell’elenco allegato all’istanza. Successivamente l’INPS provvede alla verifica del rispetto del limite delle ore di sospensione che effettivamente operate.

Il Ministero nel proprio documento di prassi in esame provvede quindi a precisare che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova applicazione a decorrere dal 24 settembre 2017, e, in conformità a quanto era già stato illustrato nell’ambito della circolare n. 30 del 9 novembre 2015 della stessa Direzione Generale e nella nota prot.14948 del successivo 21 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.

(11)

7) INPS – Circolare n. 106/2017: regime sanzionatorio per l’omessa, l’infedele e la tardiva presentazione contributiva

Con la Circolare n. 106/17, di cui si provvede a fornire copia in allegato, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in merito alla distinzione tra la fattispecie dell'omissione e quella dell'evasione contributiva, i cui regimi sono disciplinati rispettivamente dalle lettera a) (“nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”) e b) (“in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioé nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”) del comma 8 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)". Premesso che le ipotesi di cui alle suddette trovano applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi, il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell'omissione contributiva.

Diversamente, si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate; l'occultamento, in particolare, deve essere attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo. In riferimento ai casi di evasione contributiva ed in particolare all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, (secondo cui, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS, attraverso i cosiddetti modelli DM10, di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’articolo 116, comma 8, lettera B), della Legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della

(12)

volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta), ha delineato gli elementi che contraddistinguono tale termine, ossia: l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, nonché l'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.

La Corte di legittimità, in particolare, si è soffermata sulla lettura della norma che prevede la configurazione dell'evasione nell'ipotesi in cui la stessa sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. L'utilizzo della locuzione ''o'',\ infatti, fa chiaramente emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento i casi di evasione contributiva.

Da ciò discende che anche l'omissione, l'infedele e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie, proprio perché scaturiscono dalla volontà e quindi dall'intenzionalità di occultare i rapporti e le retribuzioni, configurano un'ipotesi di evasione. Il documento di prassi dell’INPS in esame, al riguardo, ricorda che il consolidato orientamento della Corte Suprema porta a ritenere, nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, la presunzione di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell'evasione, salvo il caso in cui il datore di lavoro sia in grado di fornire una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, con conseguente applicazione del regime più tenue riconducibile alla fattispecie dell'omissione.

In relazione alle denunce effettuate spontaneamente, l'INPS ricorda nel documento di prassi in esame che le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a) Legge n. 388 del 2000 nel caso in cui il ravvedimento operoso sia attuato prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto ed entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell'adempimento omesso, sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione.

***

8) Comunicato INAIL del 31 agosto 2017: aggiornamento della comunicazione di infortunio on-line

Attraverso un Comunicato datato 31 agosto 2017, l’INAIL ha provveduto a rendere disponibile agli utenti, sul proprio sito istituzionale, la nuova versione del servizio online di denuncia/comunicazione di infortunio. L'aggiornamento consente ora di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e le relative qualifiche

(13)

Come noto l'estensione a queste due nuove categorie di lavoratori è stata prevista dall’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), comma da 312 (“In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”). Le specifiche di tutti gli aggiornamenti qui menzionati sono rintracciabili sul sito dell'INAIL, nella sezione Moduli e modelli.

***

9) INPS - Messaggio n. 3505 dell’8 settembre 2017: precisazioni in merito al ruolo ricoperto dall’Istituto nell’erogazione dei trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere Come noto con i Messaggi n. 368 del 26 gennaio, n. 1412 del 29 marzo e n. 3274 del 10 agosto 2017, l'INPS ha provveduto a fornito importanti indicazioni in merito alle modalità di applicazione della disposizione normativa di cui all’articolo 1, comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n.

232 (Legge di Bilancio 2017 - “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.

206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”) in materia di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti. Con il Messaggio in parola, reperibile in allegato, l'INPS ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è venuto a cessare il rapporto di sostituzione di imposta precedentemente esercitato da parte dell'Istituto, che pertanto viene ora a ricoprire unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione pensionistica: da ciò consegue che, non essendo più tenuto ad operare le trattenute IRPEF relative ai trattamenti pensionistici interessati, sempre a decorrere dalla data di cui sopra , l'INPS non potrà più gestire le elaborazioni di conguaglio da Modello 730 seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.

(14)

10) Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Determinazione del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso in Italia di stranieri ai fini della partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 luglio 2017, redatto di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Interno, relativo alla determinazione della consistenza numerica del contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso in Italia di cittadini provenienti da Paesi esteri ai fini della partecipazione a corsi di formazione professionale ed a tirocini formativi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2017. Con il Decreto si è provveduto a fissare, per il triennio 2017/2019, il limite massimo consentito degli ingressi in Italia di cittadini provenienti da Paesi esteri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Tali limiti numerici corrispondono a:

 7.500 unità per la partecipazione a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite la cui durata non sia superiore a 24 mesi, organizzati da parte di enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

***

11) INPS – Messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017: indicazioni in merito ad aspettativa, contributi figurativi per incarichi politici o sindacali

A seguito dell'emersione di alcuni aspetti di criticità nelle procedure di gestione delle pratiche relative all’accredito figurativo dei periodi di aspettativa fruita per la copertura di incarichi politici o sindacali, e considerando anche la rilevante consistenza delle posizioni assicurative di questi ultimi, l’INPS, con il Messaggio n. 3499 dell'8 settembre 2017, ha ritenuto necessario indirizzare alle Sedi territoriali alcune indicazioni affinché l’istruttoria delle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa segua modalità uniformi e conformi alla normativa. Il Messaggio in esame presenta e descrive nel dettaglio, riferendosi all'articolo 3 del D.Lgs. n. 564/1996 (“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto

(15)

rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. . . 4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata. 6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. 7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono previdenziale di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998. 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico.

8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 gravanti sui fondi pensionistici amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono addebitati alla rispettiva gestione previdenziale. 9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi

(16)

non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970”):

 termine di decadenza della domanda di accredito;

 modalità di prova dell'aspettativa;

 decorso del periodo di prova;

 perdita di efficacia del provvedimento di aspettativa.

L'Atto dell'Istituto si conclude fornendo la modulistica necessaria per presentare domanda di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa e riportando alcune precisazioni per ciò che riguarda la Gestione Dipendenti Pubblici.

***

12) Metalmeccanica Industria: si è conclusa in data 19 luglio 2017 l’attività di stesura del CCNL

Il 19 luglio 2017 Fedemeccanica ha concluso con Fim, Fiom e Uilm la stesura del CCNL 26 novembre 2016, apportando alcune integrazioni e rinvii all’Accordo di rinnovo del 26 novembre.

In particolare, in merito all’Apprendistato Professionalizzante, con l’inserimento dell’allegato specifico nel CCNL, viene confermata la precedente disciplina con l’introduzione delle seguenti norme:

 il riproporzionamento dei singoli periodi quando la durata del contratto di apprendistato è inferiore a quello riportato nelle tabelle.

 l’esplicita previsione anche per gli apprendisti di quanto previsto dal contratto relativamente alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria integrativa e al welfare contrattuale.

 a decorrere dal 1° ottobre 2017, i periodi di apprendistato sono utili nella misura del 65%

per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Queste, dunque, le retribuzioni attualmente in vigore:

Qualificati

Livello Minimo dall’1/6/2017

8 Quadro 2.335,50

7 2.280,84

6 2.043,02

5 Super 1.904,32

5 1.776,66

(17)

1 1.299,11 1 Produzione 1.299,11

Apprendisti Professionalizzanti assunti dall’1/1/2006 Livello Da mese A mese Minimo dall’1/6/2017

3 1 14 1.299,11

15 28 1.434,01

29 42 1.590,22

4 1 18 1.590,22

19 35 1.624,58

36 52 1.658,94

5 1 20 1.624,58

21 40 1.658,94

41 60 1.776,66

6 1 13 1.658,94

14 26 1.776,66

27 38 2.043,02

7 1 14 1.776,66

15 28 2.043,02

29 42 2.280,84

Apprendisti Professionalizzanti assunti dall’1/1/2013 Livello Da mese A mese Minimo dall’1/6/2017

3 - 24 Mesi 1 8 1.299,11

9 16 1.434,01

17 24 1.590,22

3 - 30 Mesi 1 10 1.299,11

11 20 1.434,01

21 30 1.590,22

3 - 36 Mesi 1 12 1.299,11

13 24 1.434,01

25 36 1.590,22

4 - 30 Mesi 1 10 1.590,22

11 20 1.624,58

(18)

21 30 1.658,94

4 - 36 Mesi 1 12 1.590,22

13 24 1.624,58

25 36 1.658,94

5 - 30 Mesi 1 10 1.624,58

11 20 1.658,94

21 30 1.776,66

5 - 36 Mesi 1 12 1.624,58

13 24 1.658,94

25 36 1.776,66

5 Super - 30 Mesi 1 10 1.658,94

11 20 1.776,66

21 30 1.904,32

5 Super - 36 Mesi 1 12 1.658,94

13 24 1.776,66

25 36 1.904,32

6 - 30 Mesi 1 10 1.776,66

11 20 1.904,32

21 30 2.043,02

7 - 30 Mesi 1 10 1.904,32

11 20 2.043,02

21 30 2.280,84

Apprendisti Professionalizzanti assunto dall’1/1/2014 Livello Da mese A mese Minimo dall’1/6/2017

4 - 30 Mesi 1 12 1.590,22

13 22 1.624,58

23 30 1.658,94

4 - 36 Mesi 1 18 1.590,22

19 28 1.624,58

(19)

5 - 36 Mesi 1 18 1.624,58

19 28 1.658,94

29 36 1.776,66

Nel nuovo CCNL vengono, inoltre, disciplinati, a decorre dal 1° settembre 2017, l’apprendistato di primo livello e quello di alta formazione e di ricerca

***

13) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro: contributi e adempimenti obbligatori per l’anno 2017

L’Ente previdenziale per i Consulenti del Lavoro ha provveduto a diffondere le modalità ed i termini per la dichiarazione obbligatoria e i versamenti della contribuzione relativi all'anno 2017, dovuti dai propri iscritti. È stata inoltre fornita l’allegata tabella riepilogativa dei diversi adempimenti. Il pagamento dei contributi potrà essere effettuato:

 online, tramite ENPACL Card, senza alcuna spesa di commissione a carico. È possibile utilizzare la ENPACL Card anche per pagamenti frazionati;

 online, tramite Carte di credito Visa/Mastercard o American Express, con spese di commissione a carico;

 presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il bollettino M.Av., presente nella propria Area riservata web, appositamente stampato.

È possibile avvalersi, in alternativa, del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione.

***

14) D.P.C.M. 8 giugno 2017 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2017 il decreto che istituisce il Fondo di sostegno alla natalità

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2017 del D.P.CM. 8 giugno 2017, può finalmente decollare il nuovo Fondo di sostegno alla natalità previsto dalla Legge di Bilancio 2017. In questa sede se ne tratteggiano le principali caratteristiche di funzionamento.

Quali sono i soggetti beneficiari

Genitori (in ogni caso soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro i tre anni successivi all'adozione. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana e della residenza all’interno del territorio dello Stato.

(20)

In che cosa consiste l’agevolazione

Il fondo è pensato per favorire l’accesso delle famiglie al credito bancario mediante la concessione di garanzie dirette agli Istituti di credito e agli intermediari finanziari. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo non possono avere una durata superiore ai sette anni, sono di un ammontare non superiore a 10 mila euro e prevedono per l’Istituto erogante un tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

Quale è la procedura

Per accedere alla garanzia i genitori devono aver presentato nei termini la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d’intesa che verrà stipulata tra il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

***

15) Pubblicazione del D.P.C.M. 20 luglio 2017 in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2017:

l’ANPAL è stata inserita nel sistema della Tesoreria Unica

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2017, recante l'inserimento dell'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) nell'elenco contenuto nella tabella A allegata alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2017.

L'aggiunta dell'ANPAL all’elenco di cui sopra è avvenuta tenendo in considerazione il fatto che l'Agenzia è ente con personalità giuridica di diritto pubblico e riceve trasferimenti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.

150 (“Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite: a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999”).

(21)

16) Breve esame delle norme in materia di retribuzione delle prestazioni svolte nella giornata di Ferragosto

In Italia il 15 agosto rappresenta una giornata festiva in cui si celebra l'evento religioso dell'Assunzione della B. V. Maria. È la legge italiana (Legge n. 260/1949) a ricomprendere espressamente nel calendario delle festività nazionali la giornata del c.d. "Ferragosto". Si tratta di una giornata che, nel caso in cui ricada nella settimana lavorativa, sarà assoggettata a una retribuzione in busta paga diversa rispetto agli altri giorni, come stabilito dalla Legge n. 90/1954, nonostante sia necessario comunque tenere in considerazione il CCNL delle singole categorie di lavoratori. Vanno inoltre puntualizzate le conseguenze nel caso in cui si lavori o meno durante questa giornata.

Trattamento retributivo di chi non lavora nella giornata di Ferragosto

Fatta salva la necessità di consultare il contratto collettivo del lavoratore per avere un quadro completo della retribuzione nel giorno di Ferragosto, è necessario operare una distinzione tra i lavoratori retribuiti ad ore (operai) e quelli retribuiti in misura fissa mensile (impiegati). La legge stabilisce che ai lavoratori non in servizio durante tale giornata festiva, che non siano retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, va corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La giornata retribuita in più, quindi, spetta solamente agli operai e dovrà essere determinata ragguagliandola a quella corrispondente a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Qualora la festività cada di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normare retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Niente giorno in più in busta paga, dunque, per gli impiegati retribuiti in misura fissa, poiché si ritiene compresa nello stipendio nelle 26 o 30 giornate pagate per il mese di agosto. Ferragosto viene comunque riconosciuta giornata utile per la percezioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) così come per altre festività nei limiti di quanto disposto dalla legge e dall'INPS.

Trattamento retributivo di chi lavora nella giornata di Ferragosto

I lavoratori che, invece, siano in servizio a Ferragosto, hanno diritto, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche della retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo come da CCNL applicato. Il medesimo trattamento spetta ai salariati retribuiti in misura fissa che sono a lavoro il giorno 15 di Agosto.

Per quanto riguarda il regime fiscale e previdenziale della retribuzione ottenuta a Ferragosto, si rammenta che vale il medesimo relativo al normale stipendio, quindi assoggettato sia a calcolo IRPEF e addizionali comunali e regionali, sia per le trattenute previdenziali.

Trattamento retributivo dei lavoratori in Cassa Integrazione

Per i lavori che, quando ricade la festività di Ferragosto in una giornata infrasettimanale, si trovino in Cassa Integrazione Guadagni, il compenso previsto non è ricompreso fra gli elementi che la Cassa può integrare, in quanto è a carico dell'azienda. Ciò vale per i lavoratori a orario ridotto, i

(22)

quali prestano attività per una parte della settimana e per coloro che sono sospesi a zero ore settimanali, laddove siano lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile, bensì a ore, sospesi da non oltre due settimane. Il trattamento economico per la festività è, invece, erogato dalla Cassa dell'INPS sia per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane, laddove siano retribuiti in rapporto alle ore e non in misura fissa mensile (operai), sia per i retribuiti in misura fissa mensile (impiegati) se siano sospesi a zero ore settimanali da non più di due settimane.

***

17) Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 40706 del 7 settembre 2017: il datore di lavoro, in quanto del titolare della posizione di garanzia, ha il compito di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati

Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in commento riguarda la responsabilità penale di un datore di lavoro, accusato di aver omesso di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione della viabilità all'interno dei capannoni. Dall’omissione della dovuta segnaletica, un dipendente del medesimo infatti riportava gravi lesioni mentre era intento al proprio lavoro e veniva investito, all'interno del capannone, da un carrello elevatore, che stava effettuando una manovra di retromarcia. Il datore di lavoro era stato assolto in primo grado, ma condannato in appello; ricorreva così in Cassazione lamentando si fosse trattato di un comportamento abnorme da parte del lavoratore che non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato. Il datore di lavoro riteneva dunque insussistente il nesso di causalità, in quanto le lesioni subite dal lavoratore non sono conseguenza di una propria azione od omissione. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. L'interruzione del nesso causale è ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia.

Viceversa, nel caso di specie, il giudice di merito ha posto in rilievo che l'ingresso del lavoratore nell'area dove stava lavorando il mulettista non può considerarsi atto abnorme, essendo del tutto probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un'area, vi si rechi e si esponga ai pericoli derivanti da errate manovre.

Ulteriormente, compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative,

(23)

nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. In sostanza, se pur è indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore nell'avvicinarsi al carrello elevatore, ciò rileva solo ai fini del risarcimento del danno ma non vale ad elidere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro. Infine, va negato qualunque rilievo alla questione relativa all'orario di inizio dell'attività lavorativa, da parte dell'infortunato. La violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro è infatti del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative all'infortunio verificatosi.

***

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 19103/2017: illegittimità del licenziamento per la genericità della contestazione disciplinare

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19103/2017, ha ritenuto di dover precisare quali siano gli elementi la cui presenza è necessaria nell’ambito della contestazione disciplinare in materia di provvedimenti espulsivi: la contestazione deve essere specifica, immediata ed immutabile, al fine di garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato.

Il caso da cui ha tratto origine la sentenza in commento è relativo al ricorso che è stato presentato in Appello dove è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento espulsivo disciplinare intimato ad una dipendente per avere comunicato all'esterno dell'azienda notizie riservate relative alla società ed ai suoi dipendenti. Nel contesto della comunicazione esterna erano stati espressi anche taluni giudizi a carattere denigratorio nei confronti dell’Azienda datrice. La Corte d’Appello ha considerato che la contestazione disciplinare risultava essere stata formulata in termini del tutto generici, recando riferimenti a fatti in merito ai quali risultava impossibile individuare una coerente collocazione temporale. Fatti che, tra l’altro, venivano riferiti da soggetti non meglio specificati, comportando la relativa lesione del diritto di difesa della lavoratrice incolpata. Ancora in Cassazione è stato rigettato il ricorso presentato dalla società datoriale, considerando che la contestazione degli addebiti in carico alla parte ricorrente riguardasse in merito a "fatti privi di collocazione temporale e riferiti a terzi non meglio specificati": dalle evidenze poste agli atti non risultava essere stato chiarito, infatti, il contesto nel quale sarebbero state fornite informazioni ad un ex dipendente successivamente assunto da un'azienda concorrente, né i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica nel corso della quale erano state usate dalla lavoratrice ricorrente, espressioni offensive riferite all'azienda. Sul rilievo che la potenzialità lesiva delle condotte che venivano contestate alla parte ricorrente ed in merito alla loro rilevanza esterna tali da produrre rilevanti riflessi sulla valutazione degli esatti contorni della condotta contestata e della loro dannosità per la società anche ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione, la Corte di merito osservava che si palesava essenziale l'esercizio del diritto di difesa da parte della ricorrente, risultato inibito, in concreto, proprio da una contestazione connotata da evidenti profili di genericità.

(24)

19) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 2064 del 31 agosto 2017: contratto a termine per sostituzione e “ius variandi” in capo all'imprenditore

L'imprenditore, nell'esercizio del potere auto-organizzatorio, ha la facoltà di utilizzare (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) il personale, incluso il lavoratore assunto con contratto a termine, mediante quelli che ritiene essere i più opportuni spostamenti interni e successive sostituzioni per scorrimento a catena. Esprimendosi in questo senso con la sentenza n. 2064 del 31 agosto scorso la Suprema Corte di Cassazione ha mostrato di aderire ad un orientamento oramai consolidato in materia di assunzione a termine per la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Nel caso da ci ha tratto origine la sentenza di specie, la Corte Suprema aveva ricevuto un ricorso avanzato da parte un Istituto di credito, il quale richiedeva che fosse cassata la decisione presa da parte della Corte d’Appello, la quale, riformando la sentenza emanata dal Tribunale di primo grado, aveva dichiarato la nullità del termine apposto ad un contratto stipulato con una lavoratrice chiamata a sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il giudice di appello aveva ritenuto che la causale giustificativa del termine, così come era stata esplicitata nell’ambito del contratto di assunzione, e cioè l'essere l'assunzione avvenuta per sostituire la lavoratrice assente dal servizio per maternità, era stata elusa dal datore di lavoro in quanto era emerso che la lavoratrice aveva sostituito oltre a quello che veniva indicato nel contratto stesso anche altri lavoratori. Da ciò il giudice d’Appello aveva dedotto che l'assunzione non era risultata essere del tutto correlata all'esigenza transitoria di sostituire un dipendente avente diritto alla conservazione del posto quanto, piuttosto, alla necessità di far fronte alla fisiologica vacanza di posti presso la filiale di destinazione o addirittura di sopperire a carenze di organico dell'Istituto di credito. Da parte sua la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’istituto di credito/datore di lavoro sulla base della considerazione che l'esercizio del legittimo “ius variandi”

da parte del datore di lavoro non fa venir meno l’effettiva consistenza delle esigenze sostitutive alla base dell'assunzione a termine. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il lavoratore assunto con contratto a termine per la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze organizzative dell'impresa. Di conseguenza, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del suo legittimo potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore assunto a termine a copertura del lavoratore assente, mediante le più opportune modifiche dell’organigramma interno, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione, di tipo causale tra l'attività

Riferimenti

Documenti correlati

Infatti, anche in tale ambito, nel computo del termine quadriennale non sono calcolati il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo

- ritenuto, pertanto, che il magistrato ordinario in tirocinio, nello svolgimento del periodo stabilito in generale dal Consiglio superiore della magistratura, deve recuperare

L’accordo sindacale sottoscritto in data 18 maggio 2017 ha stabilito che, con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, a tutti i lavoratori in

L’amministrazione ed il Consulente del Lavoro sono a disposizione del personale per offrire delucidazioni e chiarimenti su qualsiasi aspetto inerente gli istituti

53/CE) impone la limitazione di immissione sul mercato e uso di cemento o di suoi preparati con- tenenti più di 2ppm di cromo esavalente, in caso di contatto cutaneo. È

29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza

trasferimento della sede sociale di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, nella fattispecie la Repubblica italiana, con una ricostituzione della

La Direzione Regionale dell’INPS per il Veneto, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Direzione Generale, ha promosso un progetto pilota