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Protocollo PROVLT/AOO.001 GE/2021/0019673 del 18/05/2021 - Pag. 1 di 4

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Testo completo

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Dipartimento pressioni sull’ambiente Servizio Sezione provinciale di Latina Unità controlli

Pec: sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it

Referente per quanto comunicato: Ing. Fabiana Buttaro Tel.: 0773/402976 - fax: 0773/402929

Email: fabiana.buttaro@arpalazio.gov.it

Prot. n°

(da citare nella risposta)

Rif.: Nota della Provincia di Latina prot. n. 7375 del 24/02/21 Rif. Arpa: prot. n. 11000 del 24/02/21

Nota Arpa Lazio prot. n. 27678 del 02/05/19 Nota Arpa Lazio prot. n. 61184 del 10/09/18 Nota Arpa Lazio prot. n. 16244 del 05/03/18

Alla Provincia di Latina Settore Ecologia e Ambiente Ufficio Tutela del Suolo

ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it Alla Regione Lazio

Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Il Direttore Regionale

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

p.c. Segretario Generale - Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it conferenzediservizi@regione.lazio.it

Oggetto: Ditta FDP Metal S.r.l – Domanda di Variante Sostanziale dell’Autorizzazione Unica per un Impianto di smaltimento e recupero di Rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Cisterna di Latina, Via Monti Lepini, n° 130. Avvio del procedimento e Indizione Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n°241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona.

Con riferimento alla nota indicata a margine (Allegato 1), si evidenzia che in relazione a quanto contenuto nella normativa nazionale di settore e nella D.G.R. n. 239/2008 non si ravvisano competenze tecniche di Arpa Lazio preordinate nella fase di rilascio delle autorizzazioni (nuove/modifiche sostanziali o rinnovi) alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi e che, allo stato, non risulta alcun accordo di programma ovvero stipula di apposita convenzione da parte di codesta Provincia con Arpa, nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 16 della L.R. 6 Ottobre 1998 n. 45, necessario per fornire il supporto tecnico richiesto.

Ad ogni buon conto, per quanto di competenza di questo Servizio relativamente alla matrice Rifiuti ed in via del tutto preliminare e non esaustiva, dall’ esame della documentazione allegata alla suddetta nota ed in particolare dei documenti di seguito riportati:

Prot. 18/05/2021.0032348.U - Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Giorgio Caponi; Fabozzi Concetta - arpa_laz.ARPA Lazio

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a) “Domanda di Variazione Sostanziale dell’Autorizzazione Unica per Impianti di Smaltimento e di Recupero dei Rifiuti ai sensi dell’art. 208 prot.n. 6408 del 15/03/2019 e s.m.i.” del 3 Febbraio 2021;

b) “Planimetria TAV.03 Diagramma di flusso del 01.02.2021 del tecnico Ing. Fabio Baldaccini”;

c) “Relazione tecnica gestionale del 3 febbraio 2021 del tecnico Ing. Fabio Baldaccini”;

d) “Planimetria TAV.02 LAY-OUT Impianto Ante operam del 01.02.2021 del tecnico Ing.

Fabio Baldaccini”;

e) “Planimetria TAV.01 LAY-OUT Impianto Post operam del 01.02.2021 del tecnico Ing.

Fabio Baldaccini”;

(Si precisa che i citati documenti non riportano firma e timbro né del tecnico incaricato né del legale rappresentante della Ditta),

si evince quanto segue.

La Ditta FDP Metal Srl è stata autorizzata dalla Provincia di Latina con Atto prot. n. 6408 del 15/02/2019 “ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi ... alla gestione dell’impianto di autodemolizione e recupero di rifiuti, ubicato in Via Monti Lepini n° 130 Cisterna di Latina (LT), successivamente modificato con Atto di Variante non Sostanziale prot. n. 32047 del 02/08/2019, e con l’istanza in oggetto vuole richiedere una modifica sostanziale della citata autorizzazione.

Preliminarmente è pregiudiziale evidenziare che gli atti prot. n. 6408 del 15/02/19 e n. 32047 del 02/08/2019, così come formulati, non individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 (“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità….”) ed al comma 4 dell’art. 177 del D.Lgs. 152/06 e smi (“i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente …..”) e non contengono gli elementi previsti dall’art. 208, comma 11, del citato decreto (quali, ad esempio, non specificano le quantità annuali e giornaliere dei rifiuti autorizzate, distinte per singola operazione di recupero a cui sono destinate e per linea di lavorazione, e non indicano i criteri con cui sono valutate le singole e specifiche operazioni di recupero a cui vengono sottoposte i rifiuti in ingresso e/o derivanti dal trattamento in una specifica linea, etc.).

A tal proposito, si vedano in dettaglio le note Arpa prot. n. 16244 del 05/03/18 (Allegato 2), n.

61184 del 10/09/18 (Allegato 3) e prot. n. 27678 del 02/05/19 (Allegato 4), che qui si intendono integralmente richiamate, confermate nei contenuti e pregiudiziali ad ulteriori valutazioni tecniche.

Ad ogni buon conto, nel merito dell’istanza di modifica sostanziale in oggetto, relativamente ai rifiuti in ingresso in impianto, si evidenzia che non sono specificate le quantità annuali e giornaliere dei rifiuti che si intendono trattare, distinte per singola operazione di recupero a cui sono destinate, e non è chiaro il ciclo effettivo di trattamento dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R12, R4) ed il criterio con cui sono valutate le singole e specifiche operazioni di recupero a cui

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vengono sottoposte i rifiuti in ingresso (qual è la differenza tra le operazioni di recupero R12 e R4) nonché quali rifiuti vengono realmente inviati a trattamento.

In particolare, appare alquanto inverosimile la specifica delle quantità annuali dei rifiuti che si intendono trattare, così come sono state distinte per singola operazione di recupero (R13, R12, R4) (tra l’altro la quantità totale indicata per i “veicoli a motore fuori uso e loro parti” è errata: si presume che per mero errore materiale sia stato riportato 680 t/a anziché 24.670 t/a). Sembrerebbe verosimilmente che tutti i rifiuti in ingresso indicati nella Tabella di cui al punto 6 “Elenco rifiuti speciali non pericolosi ricevibili da terzi, ottenuti dalla variazione sostanziale proposta”

dell’istanza, con lo stesso codice CER, dopo essere stati stoccati (R13) vengono inviati a trattamento preliminare (R12) e, nel caso dei rifiuti con codice CER 170402 “Alluminio” e CER 170405 “ferro e acciaio”, a lavorazione (R3).

A tal proposito, si fa presente che:

- l’art. 20 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. stabilisce che gli impianti rientranti nelle attività di cui all’Allegato IV, parte II del D.Lgs. 152/06 e smi, in particolare al punto 7.z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” , sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità al V.I.A. di competenza delle Regioni.

- le operazioni preliminari di trattamento (selezione, cernita, riduzione volumetrica, etc.) effettuate sui rifiuti in ingresso e qualificate dalla Ditta come operazione di recupero R12 ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs.152/06 e smi, comportano la modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche degli stessi rifiuti, pertanto ai rifiuti derivanti dalle citate operazioni deve essere attribuito un codice CER appropriato in relazione alla specifica operazione effettuata (fatta eccezione per i rifiuti di cui al capitolo 16 “Rifiuti non specificati altrimenti”

dell’Elenco europeo dei Rifiuti di cui all’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi).

Inoltre nella Planimetria dell’insediamento TAV.01 LAY-OUT Impianto Post operam del 01.02.2021 non vengono individuate le aree adibite a tutte le singole e specifiche operazioni di recupero (in Planimetria vengono individuate le aree adibite alla messa in riserva e recupero rifiuti, non distinguendole per singola operazione di recupero R4 e R12). In proposito, si fa presente che l’Allegato 5 “Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi” al D.M. 05/02/1998 e smi stabilisce che “I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero, etc.”.

Relativamente ai rifiuti in uscita dall’impianto si evidenzia che non sono specificate le quantità annuali e giornaliere dei rifiuti in uscita dall’impianto derivanti dalle operazioni di trattamento, distinte per singolo codice CER o almeno per singola tipologia di rifiuti aventi le stesse caratteristiche, con le specifiche operazioni di recupero a cui saranno destinati (alcune delle quali,

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tra l’altro, non risultano comprensibili (es. operazione di recupero R5: “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” sulle apparecchiature fuori uso, etc.)). Inoltre si fa presente che i rifiuti con codice CER 080318 “toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317” devono essere inseriti nell’elenco dei rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti da gestirsi in regime di deposito temporaneo, le cui modalità di gestione non sono definite.

Si evidenzia infine, anche per le valutazioni di cui sopra, che non è possibile verificare il bilancio di massa indicato nell’istanza, in quanto vengono riportati dei quantitativi variabili dei rifiuti in uscita (da 4.140 a 49.680 t/anno) e delle MPS prodotte (da 0 a 2.969 t/a).

Si ritiene utile ancora sottolineare che un corretto bilancio di massa è fondamentale per il corretto dimensionamento delle sezioni dell’impianto e per l’individuazione di una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti/materiali in uscita.

Tutto quanto sopra anche al fine di consentire a questa Struttura di effettuare eventuali controlli tecnici di competenza, efficaci ed efficienti, che assicurino che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal legislatore.

Cordiali Saluti

Il Responsabile dell’Unità Controlli (Ing. Giorgio Caponi)

Il Dirigente responsabile (Dott.ssa Concetta Fabozzi)

Allegato 1: Nota della Provincia di Latina prot. n7375 del 24/02/21 (ns. prot. n. 11000 del 24/02/21);

Allegato 2: Nota Arpa Lazio ns. prot. n. 16244 del 05/03/18;

Allegato 3: Nota Arpa Lazio ns. prot. n. 61184 del 10/09/18;

Allegato 4: Nota Arpa Lazio ns. prot. n. 27678 del 02/05/19.

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