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Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto (2012/2031(INI))

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P7_TA(2012)0499

Protezione degli animali durante il trasporto

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla protezione degli animali durante il trasporto (2012/2031(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 novembre 2011, sull'impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2011)0700),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 15 febbraio 2012, sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (COM(2012)0006), – visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che

l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

– vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali (2006-2010)1,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013)2,

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali (2006-2010)3,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 1996 sull'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE sulla protezione degli animali durante il trasporto4,

– visti la sua posizione del 30 marzo 20045, sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE, e il regolamento (CE) n. 1255/97, che suggeriva un massimo periodo di viaggio di 9 ore o 500 km per gli animali trasportati ai fini della macellazione;

– visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive

1 GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

2 GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 89.

3 GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.

4 GU C 362 del 2.12.1996, pag. 331.

5 GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 412.

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64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/971,

– vista la sua dichiarazione n. 54/2009, del 25 febbraio 2010, sul trasporto di cavalli da macello nell'Unione europea2,

– vista la sua dichiarazione n. 49/2011, del 30 novembre 2011, sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione3, – visto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del

gennaio 2011 sul benessere degli animali durante il trasporto4,

– vista la petizione "8hours.eu", sottoscritta da oltre un milione di cittadini dell'Unione, che chiede l'introduzione di un limite massimo di 8 ore per la durata del trasporto di animali destinati alla macellazione,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della

commissione per i trasporti e il turismo (A7-0331/2012),

A. considerando che la protezione degli animali nel XXI secolo è una manifestazione di umanità e una sfida per la civiltà e la cultura europee; che ogni attività inerente alla

protezione e al benessere degli animali deve basarsi su scoperte scientifiche e muovere dal principio che gli animali sono esseri sensibili e che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze, come stabilito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B. considerando che i trasporti di animali sono il risultato di fattori economici e logistici, ma possono comportare altresì un costo sociale e ambientale aggiuntivo (maggior traffico stradale, ulteriori emissioni di CO2);

C. considerando che è necessario gestire il trasporto di animali sia all'interno che all'esterno dell'UE e che gli animali che provengono da paesi terzi devono essere attentamente controllati e sorvegliati, garantendo sia una situazione concorrenziale maggiormente equilibrata per i produttori europei che un incentivo per migliorare gli standard per il trasporto degli animali nei paesi terzi;

D. considerando che la normativa europea sul benessere degli animali durante il trasporto non deve dare luogo a distorsioni del libero scambio delle merci o comportare costi economici sproporzionati e che è necessario tenere conto della particolare situazione geografica svantaggiata delle regioni periferiche e ultraperiferiche;

E. considerando che il trasporto di carni e di altri prodotti di origine animale è tecnicamente più semplice ed eticamente più sensato rispetto al trasporto di animali vivi ai soli fini della macellazione;

F. considerando che il trasporto di animali su lunghe distanze in condizioni non igieniche e

1 GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

2 GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 37.

3 Testi approvati, P7_TA(2012)0096.

4 EFSA Journal 2011:9(1):1966 (125 segg.).

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sfavorevoli potrebbe innalzare il rischio di trasmissione e diffusione delle malattie;

G. considerando che la conformità ai principi di benessere degli animali può avere conseguenze sulla qualità dei prodotti di origine animale;

H. considerando che la macellazione e la lavorazione delle carni effettuate in un luogo più vicino possibile all'allevamento possono contribuire alla promozione delle zone rurali e al loro sviluppo sostenibile; che, tuttavia, non sempre sono disponibili macelli adeguati in aree abbastanza vicine e che il sostegno ai piccoli macelli locali presenta serie problematiche economiche; che gli elevati standard di igiene e altri requisiti che la normativa UE esige per questo tipo di impianti hanno provocato una ristrutturazione dei macelli e la diminuzione del loro numero; che è pertanto necessario valutare il modo di rendere i macelli locali economicamente concorrenziali;

I. considerando che le limitazioni sul tempo di trasporto e condizioni eccessivamente

restrittive potrebbero compromettere la regolare fornitura dei mercati in certi paesi e regioni periferiche nel territorio UE, rendendo alcune imprese non più economicamente

concorrenziali, con tutte le conseguenze associate a questa perdita di competitività;

J. considerando che le condizioni di trasporto degli animali interessano tutti;

Valutazione generale della relazione della Commissione

1. prende nota della relazione della Commissione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, comprensiva delle conclusioni secondo le quali il suddetto regolamento ha avuto un'influenza positiva sul benessere degli animali durante il trasporto, nonostante persistano gravi problemi dovuti principalmente alla scarsa osservanza e

attuazione negli Stati membri;

2. invita la Commissione a garantire un'applicazione efficace ed uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri; ritiene che una migliore applicazione sia fondamentale al fine di garantire l'efficacia e l'attuabilità della legislazione esistente per migliorare le condizioni di trasporto ed evitare squilibri della concorrenza negli Stati membri dell'UE;

3. condanna rigidamente la debole base scientifica e gli scarsi dati sui quali si fonda la relazione della Commissione, tra cui lo studio di un appaltatore esterno basato

principalmente su un sondaggio da compilarsi dalle parti direttamente interessate o che hanno un diretto interesse nel trasporto degli animali;

4. esprime il timore che esista il rischio per cui in alcuni casi i dati provenienti dagli Stati membri e inseriti nella relazione, senza possibilità di verifica esatta, possano riflettere solo parzialmente la realtà dei fatti in materia di trasporto di animali, a causa della diversità delle procedure e degli strumenti di controllo utilizzati nei singoli Stati membri;

5. esprime preoccupazione per il fatto che le norme in materia di trasporti di animali siano attuate in maniera molto diversa dai singoli Stati membri; invita pertanto la Commissione ad adottare misure volte a un controllo unificato e globale dell'osservanza delle condizioni di trasporto;

6. sollecita la Commissione ad adottare misure per accrescere la cooperazione e la

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comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;

7. indica che la relazione della Commissione non contiene una valutazione complessiva di tutti i costi che derivano dai trasporti di animali, ma si limita all'impatto sul commercio intra-UE, alle implicazioni regionali e socio-economiche, agli effetti sul benessere degli animali, alla base scientifica e al controllo, alla conformità e all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005; invita la Commissione, in tale contesto, a presentare una valutazione complessiva di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti durante il trasporto di animali, compreso un paragone tra il trasporto degli animali destinati alla macellazione e il trasporto di carcasse e di prodotti alimentari, nonché l'incidenza del trasporto sul prezzo dei prodotti a base di carne, prestando particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche e coinvolgendo tutti i soggetti interessati;

8. chiede alla Commissione di mettere in atto un'ampia campagna di informazione al consumatore sulla normativa europea in materia di benessere animale, fornendo

costantemente informazioni sui cambiamenti richiesti ai produttori europei allo scopo di rendere più visibili i loro sforzi e migliorare il valore aggiunto delle loro produzioni;

9. sottolinea che, nel periodo di riferimento 2005-2009, il numero di animali trasportati è aumentato significativamente, dell'8% per i bovini, del 70% per i suini e del 3% per gli ovini, e che solamente per gli equini si è registrata una diminuzione del 17%; Sottolinea che i due terzi delle consegne riguardano i trasporti della durata inferiore a 8 ore, mentre il 4%

dei trasporti è più lungo del massimo tempo di viaggio e perciò richiede lo scarico ed il riposo prima di continuare il viaggio; si rammarica che per circa il 2% delle consegne il periodo di viaggio non sia disponibile, percentuale più che quintuplicata rispetto al 2005;

10. ritiene, in linea di principio, che gli animali debbano essere macellati il più vicino possibile al loro luogo di allevamento; osserva in tale contesto che il consumatore si esprime a favore di tempi di trasporto più brevi degli animali da macello e al contempo preferisce acquistare carne fresca; invita pertanto la Commissione a individuare le conseguenze che si possono trarre da questa situazione; ritiene che, a causa della mancata applicazione, il regolamento non abbia raggiunto il suo scopo in merito alla limitazione dei trasporti di animali, ma che abbia contribuito a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; invita gli Stati membri ad attuare adeguatamente l'esistente legislazione sul trasporto degli animali e invita la Commissione a sostenere, ove possibile, la lavorazione locale; ritiene che le politiche europee dovrebbero essere finalizzate a creare catene di approvvigionamento brevi e trasparenti, salvaguardando la fornitura dei mercati in tutti gli Stati membri e nelle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la legislazione dell'UE in materia di igiene, nel garantire il più elevato livello di protezione per i consumatori, non dovrebbe inutilmente ostacolare lo sviluppo di macelli e stabilimenti di trasformazione su ridotta scala regionale o mobili;

11. invita la Commissione a fornire una chiara definizione di macelli locali;

12. ricorda che l'articolo 32 del suddetto regolamento stabilisce che la relazione della

Commissione deve tenere conto delle "prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali" e può essere corredata, se necessario, da appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi;

13. riconosce la dichiarazione scritta 49/2011 del Parlamento europeo che sostiene la

limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, ma riconosce che tale richiesta non si basa su elementi scientifici; ritiene

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che il benessere dell'animale durante il trasporto in alcuni casi dipenda maggiormente dalle adeguate strutture del veicolo e dalla corretta gestione degli animali, come documentato dall'opinione dell'EFSA del dicembre 2010; ciononostante, chiede alla Commissione e agli Stati membri di redigere linee guida per le migliori pratiche al fine di migliorare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 e di rinforzare il meccanismo di controllo per garantire il benessere dell'animale;

14. insiste che sia nuovamente presa in considerazione la limitazione della durata del trasporto degli animali destinati alla macellazione, che non deve superare le 8 ore, considerando i tempi di carico, a prescindere dal fatto che ciò avvenga sulla terraferma o in mare, salvo eccezioni dovute alle condizioni geografiche nelle regioni ultraperiferiche, a reti stradali scarse, a luoghi remoti o alla possibilità, comprovata da ricerche scientifiche, di viaggi più lunghi per alcune specie animali, a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali; sottolinea che dovrebbe essere possibile estendere la durata del trasporto in caso di ritardi imprevisti (ingorghi del traffico, guasti, incidenti, deviazioni, forza maggiore, ecc.), a condizione che siano rispettati i principi di protezione degli animali e dopo aver preso in considerazione tutte le alternative disponibili;

15. osserva che la relazione della Commissione sottolinea specificamente nelle sue conclusioni il fatto che "secondo il parere EFSA sembra che parti del regolamento non siano pienamente in linea con le attuali conoscenze scientifiche"; ritiene che, per tale ragione, sia importante sottolineare la necessità di tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti nella redazione di normative sul benessere degli animali; rileva che, secondo il parere dell'EFSA, oltre alla durata del viaggio, altri aspetti influiscono sul benessere degli animali, quali un corretto carico e scarico, così come le condizioni di progettazione del veicolo;

Costi economici, sociali e ambientali del trasporto e parità di condizioni

16. è consapevole dei considerevoli investimenti effettuati da molti trasportatori in difficili condizioni economiche; si compiace del miglioramento, in termini di formazione dei conducenti, specifiche dei veicoli e qualità del trasporto degli animali, rilevato dalla relazione della Commissione; si rammarica tuttavia che i risultati della Commissione manchino di sufficienti dati affidabili; prende atto del fatto che, a causa dei considerevoli investimenti necessari, molte aziende agricole e macelli, soprattutto di piccole dimensioni, hanno cessato l'attività, specialmente nelle aree isolate e periferiche d'Europa;

17. evidenzia le considerevoli differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i costi di adeguamento dei veicoli (ad esempio una gamma da 250 EUR a 6 000 EUR per l'installazione della navigazione satellitare), le quai influiscono seriamente sulla parità di condizioni nel mercato interno, e critica la Commissione per non aver analizzato i motivi di queste differenze;

18. invita la Commissione, alla luce di tali considerazioni, a presentare una completa valutazione di tutti i costi economici, ambientali e sociali sostenuti per il trasporto degli animali;

19. ritiene che la legislazione sul benessere degli animali in linea di principio si debba basare sulla scienza; invita perciò la Commissione ad aggiornare le norme sul trasporto degli animali in riferimento ai vuoti esistenti tra la legislazione e le ultime prove scientifiche come indicato dall'EFSA;

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20. si compiace del fatto che la Commissione includa nella sua relazione le ricerche scientifiche dell'EFSA, in base alle quali la durata del trasporto degli equini dovrebbe essere

sensibilmente ridotta, in linea con le proposte della dichiarazione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010;

21. si rammarica che, nonostante le nuove prove scientifiche sui tempi di trasporto dei cavalli presentate dall'EFSA, nella relazione della Commissione non siano state incluse

raccomandazioni per un cambiamento legislativo; chiede che la Commissione proponga un limite massimo di viaggio considerevolmente ridotto per tutti i movimenti di cavalli da macello, in conformità con la direttiva 2009/156/CE del Consiglio; insiste altresì su un'attenta revisione, basata su prove scientifiche, delle norme di benessere per i cavalli, se necessario accompagnata da proposte legislative, incluso il riesame degli standard di progettazione del veicolo, dello spazio disponibile e della fornitura di acqua;

22. sottolinea che il considerando 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 prevede che, non appena le corrispondenti valutazioni dell'EFSA saranno disponibili, occorre proporre opportune disposizioni riguardanti il pollame; si rammarica pertanto che la relazione della Commissione non tenga conto del trasporto del pollame, nonostante il pollame sia la categoria di animali maggiormente trasportata in Europa; invita di conseguenza la

Commissione a rivedere l'attuale legislazione UE in materia di trasporto del pollame sulla base delle recenti prove scientifiche;

23. invita la Commissione e il Consiglio a rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio alla luce delle recenti prove scientifiche pubblicate dall'EFSA e a introdurre miglioramenti riguardanti in particolare gli spazi disponibili, quali il calcolo del rapporto kg/m2 per i cavalli nonché un'equazione algometrica che metta in relazione le dimensioni al peso corporeo per i bovini e gli ovini e che colleghi la massima densità di stoccaggio dei polli da carne nei contenitori alle condizioni termiche;

24. chiede che la Commissione esiga, nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi, l'applicazione delle norme dell'UE relative al benessere degli animali e perori

l'internazionalizzazione delle disposizioni dell'Unione in materia nel quadro dell'OMC;

Controllo e attuazione

25. accoglie con favore la notizia dell'introduzione di un sistema di navigazione per il

monitoraggio dei trasporti di animali; deplora tuttavia il fatto che esistano grandi differenze nell'attuazione tra gli Stati membri e che in generale tale sistema sia utilizzato solo in misura limitata per il controllo dei suddetti trasporti; chiede alla Commissione di presentare anteriormenre al 1° gennaio 2014 proposte legislative che mirino a creare un quadro

comune esteso all'UE per il controllo e la raccolta dei dati attraverso la navigazione satellitare, sulla base del caricamento dei dati in tempo reale;

26. esprime disappunto per il fatto che le nuove tecnologie non siano state utilizzate in modo migliore, in quanto sarebbero state utili in questo contesto e avrebbero permesso di ridurre i costi nel lungo periodo;

27. chiede che sia effettuata una transizione verso le tecnologie elettroniche affinché gli Stati membri possano semplificare l'attività delle imprese, facilitando la registrazione e la comunicazione dei dati richiesti dalle differenti autorità amministrative;

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28. invita la Commissione a intraprendere ricerche su come tecnologie esistenti e nuove possano essere applicate ai veicoli per il trasporto di bestiame vivo al fine di regolare, monitorare e registrare temperatura e umidità, elementi fondamentali per il controllo e la protezione del benessere delle specifiche categorie di animali durante il trasporto, in linea con le raccomandazioni dell'EFSA;

29. evidenzia che le ispezioni devono essere effettuate uniformemente in tutta l'Unione e devono riguardare una percentuale adeguata degli animali trasportati ogni anno nei singoli Stati membri, al fine di garantire e preservare il buon funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza in seno all'UE; invita inoltre la Commissione ad aumentare il numero di ispezioni a campione senza preavviso dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) riguardanti il benessere degli animali e il trasporto degli animali; ritiene che i diversi metodi di raccolta dei dati e i diversi meccanismi di controllo rendano difficile stabilire un quadro preciso della conformità per ciascun Stato membro; invita pertanto la Commissione ad adottare una struttura di comunicazione più armonizzata e ad analizzare ulteriormente i dati provenienti dalle relazioni di ispezione dell'UAV e dalle risposte degli Stati membri in relazione al loro Piano di controllo nazionale pluriennale (MANCP);

30. esorta la Commissione ad assicurare che i controlli veterinari sugli animali trasportati siano eseguiti al termine del trasporto stesso;

31. rileva con preoccupazione che, nei singoli Stati membri, esistono differenze significative nell'interpretazione delle norme, poiché tali differenze sono in contrasto con gli intenti del regolamento e alterano la concorrenza; invita pertanto la Commissione a pubblicare gli opportuni chiarimenti e documenti di orientamento in merito al regolamento, al fine di prevenire un'interpretazione arbitraria delle sue disposizioni;

32. riconosce che eventuali carenze nell'attuazione sono spesso il risultato di norme di legge che non sono attuabili nella pratica o sono incompatibili con la legislazione nazionale; invita la Commissione a verificare il regolamento esistente al fine di individuare simili

incompatibilità;

33. rileva con preoccupazione che alcuni Stati membri sono pronti a tollerare casi di violazione flagrante del regolamento, quali, ad esempio, programmi di viaggio impossibili da

realizzare, veicoli sovraccarichi e spazi inadeguati;

34. chiede inoltre alle autorità di frontiera di tutti gli Stati membri di collaborare e di condividere le informazioni riguardanti il trasporto transfrontaliero degli animali;

35. chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione al regolamento, a norma dell'articolo 25; richiama l'attenzione sui diversi livelli di sanzioni e multe per la stessa infrazione negli Stati membri e invoca una maggiore armonizzazione delle sanzioni nell'UE per garantire una migliore applicazione del

regolamento; chiede che la Commissione presenti anteriormente al 1° luglio 2013 una relazione che analizzi le sanzioni per le gravi violazioni contro il benessere degli animali nel trasporto su strada di tutti gli Stati membri, paragonabile alla sua relazione sulle sanzioni nel quadro delle norme in materia sociale nel trasporto su strada1;

36. richiama l'attenzione sulle norme in materia di responsabilità, in cui la definizione di

1 COM(2009)0225.

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responsabilità del trasporto di animali non idonei non è sufficientemente chiara per garantire che gli animali non idonei al trasporto non vengano trasportati, mentre le persone sanzionate non sono necessariamente nella posizione di evitare il trasporto;

37. invita la Commissione a intraprendere azioni giudiziarie e a imporre sanzioni nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento;

38. invita gli Stati membri a rafforzare i controlli sull'intera filiera, al fine di eliminare le pratiche che violano il regolamento e che aggravano le condizioni dei trasporti di animali, ad esempio consentire ai veicoli sovraccarichi di continuare a circolare o permettere ai posti di controllo con strutture inadeguate per nutrire, abbeverare e far riposare gli animali di continuare ad essere in uso;

39. ritiene che un'adeguata istruzione e formazione delle società di trasporto e dei vettori sia imprescindibile per il trattamento corretto degli animali e costituisca quindi la base per la protezione e il benessere di questi ultimi; invita tutti gli Stati membri a migliorare o ampliare i programmi di istruzione e formazione, obbligo sancito in virtù del regolamento (CE) n. 1/2005; rileva che la durata e il livello dei corsi di formazione differiscono

notevolmente tra gli Stati membri; chiede pertanto l'elaborazione di chiare linee guida dell'UE per sviluppare corsi di formazione migliori e più uniformi per i conducenti e gli operatori addetti alla gestione degli animali;

40. sottolinea il ruolo chiave che rivestono i dettaglianti, le aziende di ristorazione e i fabbricanti di prodotti alimentari nell'assicurare, nelle loro norme interne di qualità, la provenienza della carne da animali allevati e macellati localmente, nonché trasportati in condizioni rispettose del loro benessere;

41. esprime preoccupazione per la quantità di segnalazioni di mezzi inappropriati utilizzati per il trasporto di animali vivi sia su terra che per mare e chiede che siano rafforzate le attività di monitoraggio relative a tali pratiche;

o o o

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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