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Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni esterne dell Unione europea nel settore dei trasporti (2002/2085(INI))

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P5_TA(2003)0077

Relazioni esterne UE nel settore dei trasporti

Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni esterne dell’Unione europea nel settore dei trasporti (2002/2085(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 81 – 86 del trattato CE,

– vista la Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago – dicembre 1944),

– vista la Convenzione sull’Organizzazione marittima internazionale (Convenzione di Ginevra - 1948),

– vista la “Dichiarazione di Filadelfia” (1944) che fissa gli obiettivi e le direttive dell’OIL, – viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 5 novembre 2002

sugli accordi relativi ai cieli aperti (cause C-466/98, 467/98, 468/98, 469/98, 471/98, 472/98, 475/98 e 476/98)1,

– visti il regolamento del Consiglio (CEE) n. 3975/87 del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei2 e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 1998 sulla proposta di regolamento del Consiglio volta a modificare tale regolamento3,

– visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2299/89 del 24 luglio 1989 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione 4 e (CEE) n.

3089/93 del 29 ottobre 19935 e (CE) n. 323/19996 volti a modificare tale regolamento, – visto l’accordo marittimo negoziato con la Cina che sarà firmato nel dicembre 2003, – visto l'articolo 163 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5-0056/2003),

A. considerando che vi sono notevoli contraddizioni tra l’esercizio dei poteri conferiti all’UE dai trattati in materia di trasporti all’interno e all’esterno dell’UE,

B. considerando che, di conseguenza, la piena adesione ad organizzazioni internazionali che

1 GU C 323 del 21.12.2002, pagg. da 1 a 8.

2 GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1.

3 GU C 167 dell’1.6.1998, pag. 298.

4 GU L 220 del 29.7.1989, pag. 1.

5 GU L 17 del 25.1.1995, pag. 18.

6 GU L 40 del 13.2.1999, pag. 1.

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si occupano di questioni rientranti nelle competenze dell’UE in materia di trasporti, come l'ICAO, l'IMO ma anche l'UNECE e l'OIL, costituirebbe un passo logico e un obiettivo cui aspirare,

C. considerando che la precitata sentenza della Corte di giustizia europea relativa all'accordo sui cieli aperti afferma che la Commissione dovrebbe ottenere ampie competenze per poter negoziare accordi sui cieli aperti con paesi terzi, in particolare con gli Stati Uniti, D. considerando che le linee aeree dell’UE devono pagare diritti considerevoli alle autorità

russe per poter sorvolare la Siberia, ricevendo in cambio pochi servizi e di qualità scadente, il che costituisce una discriminazione rispetto alle compagnie aree giapponesi, E. considerando che le limitate competenze della Commissione in materia di concorrenza

per le questioni riguardanti le rotte aeree nei paesi terzi rappresentano una situazione insoddisfacente,

F. considerando che l'accesso equo per tutti gli operatori sul mercato a sistemi telematici di prenotazione per i biglietti aerei è essenziale ai fini di una concorrenza trasparente ed equa,

G. considerando che la nuova legislazione più rigorosa sul controllo dello Stato di approdo può essere soddisfacente solo se applicata correttamente,

H. considerando che occorre eliminare le anomalie fiscali più evidenti e ingiuste all'interno del settore del trasporto marittimo,

I. considerando che occorre sorvegliare accuratamente le relazioni marittime con la Cina, nonostante i recenti progressi compiuti,

J. considerando che è necessario dare alle linee di navigazione interna e ai trasporti marittimi a corto raggio le migliori opportunità possibili di potenziare il proprio ruolo all'interno del settore dei trasporti, nella prospettiva di uno sviluppo della rete di trasporto con i paesi vicini,

K. considerando che per tutti i modi di trasporto è importante una buona cooperazione fra i servizi doganali,

L. considerando che l'apertura di mercati ferroviari nell'Europa orientale potrebbe

contribuire a rafforzare la posizione di questo modo di trasporto, purché al settore non vengano a mancare gli investimenti,

M. considerando che, nel settore dei trasporti, è estremamente importante intrattenere buone relazioni con i paesi immediatamente vicini dell’UE,

1. ritiene che la Commissione e il Consiglio debbano adoperarsi per la piena adesione all’ICAO e all’IMO, assicurando in tal modo la coerenza fra la legislazione comunitaria e il diritto internazionale e consentendo alla Comunità di agire in modo efficace per i propri interessi;

2. sottolinea che è importante assicurare la salvaguardia degli interessi comunitari in seno all’ICAO e all’IMO, tramite disposizioni transitorie e coordinamento, finché non sarà acquisito lo status di membro a pieno titolo;

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3. considera la piena adesione della Comunità all’OIL come un obiettivo a lungo termine e, a breve e medio termine, sostiene gli sforzi della Commissione e della presidenza del Consiglio per salvaguardare gli interessi comunitari all'interno dell’OIL, mediante un approccio coordinato su base informale;

4. sottolinea l'importanza di norme sociali fondamentali, quali stabilite nella dichiarazione dell’OIL sui principi fondamentali, a fronte di mercati sempre più globalizzati, e ritiene che l'Unione europea dovrebbe contribuire alla diffusione di norme analoghe;

5. invita la Commissione ad adoperarsi affinché l’OIL tratti le questioni legate ai trasporti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di monitorare l'applicazione di queste norme fondamentali del lavoro nelle organizzazioni internazionali dei trasporti;

6. ribadisce l'auspicio espresso nella sua risoluzione del 4 luglio 20021, vale a dire la creazione di un sistema di monitoraggio ed informazione sullo stato della governance sociale e la promozione di norme basilari in materia di lavoro a livello mondiale in Europa;

7. insiste sulla necessità di inquadrare a breve termine i servizi di trasporto ausiliari nelle competenze della OMC e, a lungo termine, di far rientrare l'intero settore dei trasporti nelle competenze dell’OMC;

Trasporto aereo

8. esprime il proprio sostegno agli sforzi compiuti dalla Commissione per cercare di risolvere il problema delle royalties che gravano sulle compagnie aeree europee e sono imposte dalle autorità russe per il diritto di sorvolare la Siberia;

9. ritiene che egli "accordi commerciali" attualmente richiesti dalle autorità russe per poter ottenere il diritto di sorvolare il territorio siano illegali e costituiscano una violazione dell'articolo 15 della convenzione di Chicago; è pertanto dell’avviso che si debba porre immediatamente termine a tale prassi e che le autorità russe debbano concedere il diritto di sorvolo a norma della convenzione di Chicago senza imporre altre tasse oltre a quella per la sicurezza dell’aviazione;

10. considera la creazione di un "Fondo per la modernizzazione dell'aviazione russa" un'utile opzione in tale contesto ed esprime l'opinione che tutti gli importi corrisposti da vettori europei alle autorità russe dovrebbero essere destinati a tale fondo;

11. chiede alla Commissione di sollevare presso le autorità giapponesi la questione del metodo discriminatorio con il quale sono assegnate le fasce orarie all'aeroporto di Narita, a scapito dei vettori europei;

12. sottolinea le conseguenze negative che gli accordi bilaterali relativi ai cieli aperti comportano sia per le compagnie aeree europee che per i consumatori a causa

dell’apertura praticamente unilaterale del mercato interno europeo alle compagnie aeree americane e dell’accesso limitato delle compagnie europee al mercato americano;

13. invita gli Stati membri a denunziare gli accordi bilaterali con paesi terzi sul trasporto

1 P5_TA(2002)0374.

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aereo, nella misura in cui siano in contrasto con le precitate sentenze della Corte di giustizia (si veda in particolare la clausola relativa alla nazionalità), con condizione sospensiva in vista della conclusione di specifici accordi rielaborati;

14. sollecita gli Stati membri a conferire quanto prima alla Commissione il mandato di negoziare, d’intesa con essi, la modifica di tali accordi sul trasporto aereo e invita la Commissione, dopo il conferimento di un mandato adeguato, ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti, in condizioni di piena reciprocità e con l'obiettivo di creare infine uno

"Spazio aereo comune transatlantico" e dunque un vero e proprio mercato unico nel settore del trasporto aereo;

15. ritiene insoddisfacente il fatto che la legislazione europea in materia di concorrenza definisca responsabilità diverse per la Commissione per quanto riguarda le alleanze tra linee aree, operando una distinzione tra rotte UE e rotte dei paesi terzi;

16. esprime ancora una volta il proprio sostegno all'ampliamento del campo di applicazione del precitato regolamento (CEE) n. 3975/87 includendo quindi rotte tra gli aeroporti della Comunità e quelli di paesi terzi;

17. invita urgentemente la Commissione a presentare proposte per una revisione completa dei regolamenti relativi ai sistemi telematici di prenotazione nel settore dei trasporti aerei;

Trasporto marittimo

18. si compiace del fatto che la Comunità abbia stabilito norme più rigide per l'ispezione delle navi che approdano nei porti dell’UE e invita gli Stati Uniti a riconoscere che le

disposizioni in materia di sicurezza nei porti europei sono sufficienti e che, qualora dovessero rendersi necessarie norme più rigorose, queste ultime saranno negoziate non con i singoli Stati membri ma con l’Unione ed applicate d’intesa con essa;

19. ritiene che, nel valutare l'applicazione di queste nuove norme, devono essere

accuratamente rispettate regolamentazioni analoghe vigenti in altre parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti;

20. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dar seguito alle richieste formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 novembre 2002 1sulla catastrofe della Prestige;

21. considera l'ultimo accordo marittimo con la Cina un significativo passo avanti ma invita la Commissione a continuare il suo dialogo con tale paese in questo settore, al fine di risolvere diversi problemi rimasti in sospeso, come il libero accesso ai mercati;

22. chiede alla Commissione di esaminare le anomalie fiscali riguardanti i naviganti che lavorano nel trasporto marittimo a corto raggio e ritiene che gli Stati membri debbano adoperarsi per l'armonizzazione dei livelli di imposizione fiscale nel settore marittimo;

Trasporto marittimo a corto raggio

23. mette in evidenza il ruolo del trasporto marittimo a corto raggio come modo di trasporto

1 P5_TA(2002)0575.

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rispettoso dell'ambiente, che può contribuire a prevenire la congestione sulle strade e sollecita la Commissione a promuovere soluzioni innovative in questo settore, nella prospettiva dello sviluppo dei collegamenti con i paesi vicini;

Vie navigabili interne

24. invita la Commissione a promuovere l'integrazione dei mercati dei trasporti sulle vie navigabili interne nell'Unione europea allargata e a contribuire a creare un sistema armonizzato di trasporti paneuropeo per le vie navigabili interne, proponendo l'adesione della Comunità alla Commissione per il Danubio;

25. invita la Commissione a promuovere l’istituzione di un sistema paneuropeo di vie navigabili interne (RIS – River Information System), al fine di realizzare un sistema di trasporto su vie navigabili interne sicuro ed efficiente in tutta Europa;

Paesi immediatamente vicini

26. chiede alla Commissione di cooperare strettamente con i paesi vicini dell'Africa

settentrionale e dell'Europa orientale e di assicurare che le relazioni in materia di trasporti con tali paesi siano mantenute ad alto livello;

27. ribadisce l'esigenza di una stretta cooperazione tra i servizi doganali alle frontiere tra l’UE e i paesi terzi, al fine di accelerare le procedure doganali che troppo spesso ritardano le consegne in tutti i modi di trasporto;

Ferrovie

28. invita la Commissione a perseguire una politica con i paesi dell'Europa orientale che liberalizzi l'area dei servizi di trasporto ferroviari e che assicuri rapidamente

l’interoperabilità ed elevati standard di sicurezza in questo settore;

29. ribadisce l'esigenza che, nel settore del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, la Commissione persegua una politica di accesso aperto a tutte le reti ferroviarie e di rapida realizzazione dell’interoperabilità nonché standard elevati di sicurezza nei paesi dell'Europa orientale;

o o o

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

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