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Adeguamento e Potenziamento dell impianto di depurazione consortile

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Academic year: 2022

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 2 di 11 INDICE

1. PREMESSA ... 3

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ... 4

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ... 6

3.1 LAVORI CIVILI E TECNOLOGICI DI COMPLETAMENTO ... 6

3.2 INFLUENZA DELL’AMBIENTE ... 6

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI ... 7

5. PROGRAMMA DEI LAVORI ... 8

6. ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE E DEFINIZIONE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 8 6.1 OPERAZIONI DI SCAVO E FONDAZIONI ... 8

6.2 OPERAZIONI DI CARICO, SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E POSA IN OPERA. ... 9

6.3 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ... 9

6.4 LAVORI CIVILI DI COMPLETAMENTO ... 10

6.5 MACCHINE ED ATTREZZATURE ... 11

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 3 di 11 1. PREMESSA

La presente relazione fa parte degli elaborati del Progetto Preliminare preparato nel 2004 e successivamente modificato per rendere l’impianto adatto alle nuove esigenze di depurazione dell’area industriale. Essa è riportata nella forma originale considerato ché la tipologia di trattamento e le tecnologie costruttive dell’impianto non sono state sostanzialmente variate e dunque sono immutate le indicazioni relative alla redazione dei piani di sicurezza.

In fase di progettazione esecutiva e per una corretta valutazione dei criteri che regolano la sicurezza in cantiere ed in generale su tutti i luoghi di lavoro, l’ambiente di lavoro “cantiere”

dovrà essere considerato quale un unicum, un luogo fisso e ben preciso, localizzato a quella data, in quello specifico territorio e con una propria evoluzione temporale.

Nell’ambito delle scelte operative si dovrà assumere quale obiettivo primario la “pianificazione dei lavori ai fini della sicurezza”, attraverso una tempistica di procedure in grado di consentire il raggiungimento del miglior livello di sicurezza in cantiere nel rispetto delle esigenze di sicurezza e quelle di ottimizzazione del processo produttivo.

Il progetto dovrà valutare in maniera univoca le tecnologie di costruzione previste, le attrezzature da adoperare, i materiali e le condizioni al contorno.

Si dovranno considerare e sviluppare i seguenti punti:

a) le fasi di lavoro ed i rischi specifici dell’attività, indicando i provvedimenti di prevenzione e protezione da adottare per ogni fase;

b) i rischi specifici che possono essere trasferiti tra le varie attività che si andranno a svolgere in cantiere e per le quali potrebbe verificarsi una sovrapposizione;

c) i provvedimenti aggiuntivi per evitare o ridurre al minimo i rischi che possono essere trasferiti da un’attività all’altra;

d) i costi presuntivi da sostenere per l’adozione di procedure, approntamenti e attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori;

e) le più agevoli condizioni operative per il responsabile delle attività di coordinamento, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione dell’opera, sotto l’aspetto dell’organizzazione del cantiere e dell’articolazione delle fasi lavorative, nel rispetto delle norme contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, senza invadere i compiti specifici delle altre figure preposte.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere strutturato in ottemperanza a quanto prescritto dal DPR 222/03.

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 4 di 11 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per le misure di prevenzione si dovrà tenere conto, oltre che delle norme di buona tecnica, delle vigenti disposizioni di legge:

D.P.R. 27-04-1955, n° 547 e s.m.i.: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 7-01-1956, n° 164: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. 19-03-1956, n° 303 e s.m.i.: Norme generali per l’igiene del lavoro

D.P.R. 30-06-1965, n° 1124 e s.m.i.: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

D.Lgs. 15-08-1991, n° 277: Attuazione delle direttive n° 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n° 83/447/CEE, n° 86/188/CEE e n° 88/642/CEE – in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivantida esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n° 212

D.Lgs. 19-9-1994, n° 626 e s.m.i.: Attuazione delle direttive n° 89/391/CEE, n° 89/654, 89/655/CEE, 89/656/CEE, n° 90/269/CEE, 90/270/CEE, n°

90/394/CEE e n° 90/679/CEE - riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs. 14-08-1996, n° 493: Attuazione della direttiva 92/58 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14-08-1996, n° 494 e s.m.i.: Attuazione della direttiva 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare.

D.P.R. 25-07-1996, n° 459: Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento della legislazione degli stati membri relative alle macchine D.M. 3-12-1985: Classificazione e disciplina dell’imballaggio e

dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee (e successive modifiche ed integrazioni)

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 5 di 11 D.Lgs. 4-12-1992, n° 475: Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi

di protezione individuale

Legge 503-1990 n° 46: Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)

Art. 2087 del Codice Civile: Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro

Art. 673 del Codice Penale: Relativo all’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luogo di pubblico transito)

D.P.R. 3-07-2003 n° 222: Regolamento sui contenuti minimi di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art. 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n° 109

D.P.R. 8-07-2003 n° 235: Attuazione delle direttive 2001/45/CE relative ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

D.M. 15-07-2003 n° 388: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, e successive modificazioni

D.M. 27-04-2004: Elenco delle materie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni

D.M. 2-05-2001: Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale

D. Lgs. 4-09-2002 n° 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzioni all’aperto

D. Lgs. 2-02-2002 n° 25: Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla posizione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 6 di 11 3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il presente progetto attiene alla progettazione del potenziamento del depuratore industriale del C.N.I.S.I. di Portoscuso, da realizzarsi in località Portovesme, a servizio delle aziende dell’agglomerato industriale.

3.1 LAVORI CIVILI E TECNOLOGICI DI COMPLETAMENTO

I lavori civili incidenti sul progetto riguardano la realizzazione delle varie unità di trattamento ed inoltre:

o i manufatti e le apparecchiature di misura e di controllo idraulico;

o l’implementazione tecnologica delle strutture e la manutenzione straordinaria delle reti elettriche interne ed esterne;

o interventi per la realizzazione di tutte le opere accessorie alla funzionalità organica dell’impianto di depurazione;

o interventi per la predisposizione delle aree sede dell’apliamento dell’impianto e realizzazione della viabilità interna e degli spazi verdi;

o interventi per la realizzazione di tutte le opere di riassetto e di ripristino delle sedi stradali esistenti e delle pendenze originarie dei terreni attraversati.

3.2 INFLUENZA DELL’AMBIENTE

Per quanto riguarda l’iterazione tra le opere in progetto e l’ambiente circostante si evince che l’impianto di depurazione è realizzato in un’area libera attigua a quella dell’attuale impianto, priva di particolari caratteristiche ambientali e in parte nell’area già utilizzata dall’impianto di depurazione esistente.

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 7 di 11 4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le attività previste consistono in lavori civili ed opere elettriche ed elettromeccaniche.

Le opere civili comprendono:

− operazioni di scavo e messa a nudo dell’area oggetto dell’intervento di progetto;

− realizzazione delle strutture in cls gettato in opera per le varie unità di trattamento;

− posa in opera delle condotte di collegamento;

− rinterro per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le opere di impianti elettronici ed elettromeccanici comprendono gli equipaggiamenti dell’impianto forniti a piè d’opera in cantiere.

I lavori da effettuarsi in cantiere per questa parte dell’appalto consistono in:

− montaggio di apparecchiature elettromeccaniche;

− montaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche di misura e controllo;

− realizzazione di impianti elettrici (cavidotti, infilaggio cavi e allacciamenti) per fornitura energia e realizzazione di impianti di controllo e telecontrollo;

− realizzazione di carpenteria metallica di supporto per le varie apparecchiature da installare;

− realizzazione di canalizzazioni di piccolo e medio diametro a mezzo tubazioni di vario materiale (PVC, ecc:);

− realizzazione degli impianti , elettrici e di messa a terra dei manufatti.

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 8 di 11 5. PROGRAMMA DEI LAVORI

Il fattore tempo è determinante nella progettazione in sicurezza necessitando sovente di sfalsare le fasi critiche e di gestire accuratamente i tempi di realizzazione delle singole fasi per ridurre i rischi.

Sulla scorta di tali osservazioni sarà necessario sviluppare un programma di esecuzione delle singole fasi e tipologie di lavori, tenendo conto dei fattori prima accennati.

6. ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE E DEFINIZIONE STRUMENTI DI VALUTAZIONE

L’individuazione delle fasi lavorative e delle attività che in essa si definiscono è alla base della progettazione in sicurezza.

Occorrerà fornire uno strumento agile sia per coloro che gestiranno il cantiere ma soprattutto utile per coloro che materialmente realizzeranno le opere previste nel progetto.

Ciò si può realizzare:

− nella schematizzazione di analisi di rischi e misure di prevenzione e protezione, che verranno allegate per le diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali e di allestimento cantiere);

− nella individuazione grafica di schemi ed illustrazioni di rapido effetto che sono sicuramente più recepibili dalle maestranze e più facilmente gestibili dai preposti alla sicurezza dell’impresa. Lo scopo e la utilità da perseguire nella gestione della sicurezza è difatti quello di tentare di stimolare, in maniera non astrusa, i lavoratori. Per quanto riguarda la definizione delle schede si dovranno tener presenti i concetti di base di rischio, probabilità ed entità del danno. Quindi per ridurre il rischio R (R = P x M) si può agire o sulla componente P, diminuendo quindi la probabilità che si verifichi l’evento tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio, oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno. Le indicazioni fornite nelle schede e nei grafici agendo come precedentemente esposto dovrebbero garantire le varie attività dei lavoratori nell’ambito della fase analizzata.

6.1 OPERAZIONI DI SCAVO E FONDAZIONI

Le procedure applicative in merito alle operazioni di scavo ed alla esecuzione di opere in fondazione, possono essere in maniera sintetica ma esaustiva riepilogate come di seguito:

− valutare la possibilità della presenza di servizi che potrebbero costituire pericolo o essere danneggiate tenendo conto che la loro posizione potrebbe essere diversa da quella originaria;

− evitare di ostacolare, con accumuli di materiale lo scavo stesso;

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 9 di 11

− applicare armature di sostegno delle pareti quando la profondità di scavo supera 1,5 m. e quando la consistenza del terreno non fornisce sufficienti garanzie di stabilità, tali armature devono sporgere di almeno 30 cm. dai bordi dello scavo;

− valutare prima delle operazioni la consistenza del fondo di scavo, in presenza di innalzamento della falda;

− assicurare un agevole accesso ed una pronta uscita, predisponendo, quando lo scavo supera la profondità 1,50 ÷ 2,00 delle scale a pioli con montanti sporgenti almeno 1,00 m dal ciglio;

− evitare il deposito di materiali in prossimità del ciglio; qualora ciò fosse necessario per particolari condizioni di lavoro, si deve provvedere a puntellare opportunamente le pareti di scavo;

− evitare di posizionare, analogamente, in prossimità del ciglio macchine il cui peso e vibrazioni possano produrre smottamenti se lo scavo non è protetto;

− impedire l’entrata di acqua piovana dalle zone adiacenti allo scavo, mediante canalette ed arginature;

− proteggere opportunamente lo scavo e vietare la sosta ed il transito in tutto il campo di azione dei mezzi. Il divieto deve essere ricordato con cartelli di avvertimento.

6.2 OPERAZIONI DI CARICO, SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E POSA IN OPERA.

Le procedure applicative in merito alle operazioni di carico, sollevamento, trasporto e posa in opera, possono essere in maniera sintetica, ma esaustiva, riepilogate come di seguito:

− è necessario l’uso dei D.P.I.;

− nelle operazioni di posa e di movimentazione manuale o non di apparecchiature pesanti l’utilizzo di calzature antischiacciamento;

− considerare un carico limite di 30 kg nel caso di sollevamento manuale;

− i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati solo da personale autorizzato;

− utilizzare mezzi appropriati alla natura, alla forma, al volume del carico ed alle condizioni di impiego;

− verificare l’efficienza dei mezzi meccanici, in particolare delle corde, funi metalliche, delle catene e dei ganci e segnalare le eventuali anomalie;

− rispettare sbracci e portata dei mezzi meccanici;

− controllare che il posto di manovra abbia una perfetta visibilità di tutta la zona di azione se ciò non si verificasse predisporre un servizio di segnalazione con altro operatore;

− curare il corretto imbracamento dei carichi, impedendo lo scorrimento delle funi sia sul carico che sul gancio;

− assicurarsi della stabilità del mezzo e del suo carico;

− assicurarsi quando il mezzo di sollevamento richiede l’uso degli stabilizzatori che il terreno non sia cedevole;

− non sostare o transitare sotto i carichi sospesi e nelle zone che potrebbero essere esposte alla caduta degli stessi, anche quando non vengano eseguiti movimenti di traslazione.

6.3 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 10 di 11 Nel progetto sono previsti una serie di interventi che riguardano sia la parte impiantistica vera e propria sia le apparecchiature ed i quadri di controllo dell’impianto di sollevamento.

Le misure generali di sicurezza e le cautele da adottarsi per la prevenzione contro il rischio elettrico sono prescritte dal D.P.R. 547/55.

Le prescrizioni generali si concretizzano nella verifica che le attrezzature ed i prescritti mezzi di protezione individuale da utilizzare devono essere adatti al lavoro da eseguire ed usati correttamente.

Prima del loro impiego si deve effettuare un controllo a vista.

Le procedure applicative in merito ai lavori di implementazione degli impianti elettrici di corredo, possono essere in maniera sintetica ma esaustiva riepilogate come di seguito:

− prima di eseguire manovre o lavori sulle parti dell’impianto elettrico o quando i comandi sono installati su pannelli normalizzati, è necessario prestare la massima attenzione alla loro identificazione;

− mettere fuori tensione i circuiti elettrici interessati dal lavoro;

− separare visibilmente detti circuiti da tutti i punti di possibile alimentazione tramite gli appositi sezionatori;

− apporre sempre cartelli “Lavori in corso non effettuare manovre”;

− verificare, per le installazioni MT e RT l’assenza di tensione, tramite gli appositi dispositivi;

− i lavori su installazioni elettriche in tensione e nelle loro immediate vicinanze sono vietati, quando la tensione è superiore a 25 V verso terra, se alternata a 50 V verso terra, se continua;

− la rimozione di pannelli di protezione posti a protezione dei circuiti elettrici va effettuata solo quando le parti protette dagli stessi siano poste fuori tensione e messe a terra e in corto circuito;

− le macchine elettriche rotanti, anche se in fase di fermata e diseccitate, possono ugualmente generare una tensione pericolosa, è vietato accedere ai collegamenti elettrici prima che la macchina sia completamente ferma e posta in sicurezza;

− nel locale accumulatori è vietato fumare e usare fiamme libere, nel maneggiare gli elementi munirsi di idonei mezzi di protezione, guanti di gomma, occhiali, grembiuli;

− quando si opera in ambienti umidi o bagnati utilizzare apparecchiature idonee allo scopo, usare pedane o stuoie isolanti, mantenere fuori da condizioni di cui sopra la sorgente elettrica;

− è vietato, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi o a contatto con grandi masse metalliche, l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra e di lampade elettriche portatili a tensione superiore a 25 V verso terra.

6.4 LAVORI CIVILI DI COMPLETAMENTO

Nei lavori civili è necessario l’impiego dei mezzi protettivi individuali, in funzione dei rischi specifici connessi al tipo di lavoro da eseguire.

Nei lavori di manutenzione o di impiantistica che richiedono attività eseguite ad una altezza superiore a 2 m devono essere predisposte delle idonee opere provvisionali atte ad evitare il pericolo di caduta di persone e di cose.

Il montaggio e lo smontaggio va eseguito sotto la sorveglianza dei preposti dell’impresa, gli addetti al montaggio delle opere provvisionali art. 17 D.P.R. 164/56, devono:

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Disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza – Rev. 4 pag. 11 di 11

− indossare i D.P.I. prescritti;

− assicurarsi della consistenza delle basi di appoggio;

− verificare lo stato di uso dei pezzi da montare, scartando quelli usurati o danneggiati;

− non utilizzare elementi di costruttori diversi non compatibili;

− applicare i fermapiedi e se occorre un corrente intermedio;

− verificare lo stato di uso delle tavole (misure minime h ≥ 4 cm. E larghezza ≥ 20 cm.);

− collegare a terra i ponteggi, è vietato accumulare materiali sui ponteggi e comunque evitare di sovraccaricarli.

Le prescrizioni generali art. 53 D.P.R. 164/56 vanno estese anche ai trabattelli.

6.5 MACCHINE ED ATTREZZATURE

Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, nonché ad attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature stesse (art. 35, commi 1 e 2 D.Lgs. 626/94).

Il datore di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro deve tener presente:

− le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

− i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

− i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature.

Si prescrive inoltre:

− di verificare che le attrezzature di lavoro siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante e siano utilizzate conformemente (art. 35, comma 4 D.Lgs. 626/94);

− di curare la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, (art. 8, comma 1 lett. D) D.Lgs. 494/96;

− il datore di lavoro

o dovrà provvedere affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongono di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni d’impiego e alle situazioni anormali prevedibili;

o dovrà inoltre assicurarsi che gli stessi lavoratori ricevano una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro (art. 38 D.Lgs. 626/94);

o dovrà curare particolarmente che l’uso di determinate attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità specifiche sia riservato a personale opportunamente addestrato (art. 35, comma 5 D.Lgs. 626/94).

Nell’uso delle macchine edili si prescrive:

− di non rimuovere i ripari di cinghie, ingranaggi e di altre parti pericolose;

− di avvisare il personale presente prima di avviare le macchine;

− di non pulire, lubrificare a mano o riparare organi o elementi in movimento;

− di non lasciare incustodite le macchine con motore in moto;

− per le macchine elettriche, tenere i cavi di alimentazione lontani da acqua, cemento o calce e da posizioni nelle quali possano essere soggetti a calpestamenti o danneggiamenti.

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