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Comune di S A S S A R I

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Academic year: 2022

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Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 37 del 15/05/2021

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO- LEGGE 22 APRILE 2021 N.52 E DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE ORDINANZA 14 MAGGIO 2021 “ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 NELLE REGIONI SARDEGNA E SICILIA” PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.115 DEL 15 MAGGIO 2021.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n.17;

TENUTO CONTO del contenuto dell’Ordinanza del Ministro della salute del 14 maggio 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle regioni Sicilia e Sardegna”;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 pubblicato sulla G.U. n.79 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

RITENUTO dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

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VISTE le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione da COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazioni espresse, fermo restando l’obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 2 Marzo 2021,

ORDINA

Ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 15 maggio 2021 secondo cui: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nelle regioni Sardegna e Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui alle ordinanze del Ministro della salute 30 aprile 2021 e 7 maggio 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione” - D

a lunedì 1 7 maggio 2021 fino a lunedì 31 maggio 2021, fatte salve eventuali determinazioni in deroga; nel territorio comunale trovano applicazione le sotto elencate misure:

1) Dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 anche all’interno del proprio Comune si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati;

Dalle ore 5,00 alle ore 22,00 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune.

In ambito regionale dalle ore 05,00 alle ore 22,00 è consentito lo spostamento verso i comuni della zona gialla senza doverne giustificare il motivo;

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In ambito regionale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già ivi conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;

Dalle ore 05,00 alle ore 22,00 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti e altre attività di ristorazione), con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena;

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, fatto salvo che siano tutti conviventi;

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici e per effettuare il pagamento del conto ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno, o per acquistare prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali attività e sempre nel rispetto delle misure anti contagio.

Tutti i suddetti locali devono restare chiusi al pubblico dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.

Il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli all‘esterno del locale, mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro tra i clienti seduti allo stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, e nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande;

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter garantire un adeguato distanziamento interpersonale, per quanto riguarda le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere consentiti, ovvero massimo quattro posti per ogni tavolo, fatta eccezione per i conviventi;

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117 (circoli ricreativi, culturali e sociali) che dispongono di spazi all’aperto quali cortili, terrazze, ecc., sono consentite con consumo al tavolo nei suddetti spazi all’aperto, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti;

Sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda disponibile un tavolo;

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Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè agli spazi all’aperto delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;

Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno essere sanificati dopo l'uso;

Dalle ore 05,00 alle ore 22,00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti;

È vietato il consumo sia in forma itinerante che statica di vino, birra, altri alcolici e superalcolici e di alimenti dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, sette giorni su sette, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.

Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere. Il consumo delle sopra citate bevande, ovvero di alimenti, perpetrato da quattro o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento (fatta eccezione per le persone conviventi);

Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle presenze.

Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di un’attività di ristorazione, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido con l'autore dell'illecito;

Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela riviste ad uso promiscuo;

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

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Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, delle gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività afferenti i servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli/linee guida in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 2 marzo 2021;

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (locali di musica dal vivo nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è assicurato dal lunedì al venerdì nel rispetto delle misure anti contagio; il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo e sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.

Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico le mostre;

È consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.

Le attività delle palestre sono sospese fino al 31 maggio 2021;

Sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI) sulla base di criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Restano consentite le attività di palestre, piscine, centri nastatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze interpersonali e le altre misure anti contagio;

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Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose;

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri eventi analoghi;

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

È consentito svolgere attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L’attività sportiva di base, anche amatoriale, individuale, di squadra e di contatto, può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati: è in ogni caso interdetto l’uso degli spogliatoi;

Fino al 31 maggio 2021 non è possibile svolgere le suddette attività in spazi al chiuso di circoli sportivi, pubblici e privati;

2. Nel territorio comunale trovano applicazione le sottoelencate misure di contenimento di cui al DPCM 2 marzo 2021, ai protocolli e alle linee guida ad esso allegati e le ulteriori prescrizioni contenute nel presente provvedimento:

a) È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie quando si cammina lungo strade o piazze dell’ambito urbano frequentate da altri utenti in quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;

Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici;

Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

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È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in presenza di terze persone;

b) Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

È vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.

c)È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo.

d) In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti);

e) È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune (solo a coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile); la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo;

f) Coloro che si spostano a bordo di veicoli privati dovranno osservare le stesse prescrizioni previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo conducente nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Le suddette prescrizioni non si applicano alle persone conviventi;

g) A bordo di motoveicoli potrà viaggiare il solo conducente, fatta eccezione per un eventuale passeggero convivente (qualora il codice della strada consenta il trasporto di un passeggero);

h) L’accompagnamento dei defunti al cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l’art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74 e le eventuali sanzioni ulteriori disposte con la

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Con specifico riferimento alle violazioni commesse da pubblici esercizi e attività commerciali trovano applicazione, in aggiunta alle suddette sanzioni, le sottoelencate sanzioni accessorie:

• per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;

• per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni a cui si aggiunge con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell'estensione delle nuove concessioni o dell'ampliamento delle superfici già concesse fino al 30 Giugno 2021 ai sensi della presente ordinanza sindacale nell'ambito delle misure di sostegno agli esercenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature temporanee e amovibili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 15/05/2018;

• per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;

• dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per trenta giorni.

La presente ordinanza assume efficacia con decorrenza 17 maggio 2021 fino al 31 maggio 2021, fatte salve eventuali differenti determinazioni in deroga; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al D.L. 22 aprile 2021 n.52, al D.L. 1 aprile 2021 n.44 e le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021;

Cessa l’efficacia dell’ordinanza n. 30/2021.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata tramite pec a:

- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo,Sassari;

- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);

- Polizia di Stato - Sassari;

- Guardia di Finanza - Sassari;

- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;

- Settore Polizia Municipale, SEDE;

- Settore Attvità Produttive E.P.;

- Settore Ambiente;

Sassari, 15 maggio 2021 IL SINDACO

Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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