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del 21 novembre 2016 (Stato 30 novembre 2017)

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(1)

che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

del 21 novembre 2016 (Stato 30 novembre 2017)

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;

visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera.

2 Essa disciplina l’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da consumo da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE).3

Art. 24 Importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova:

principio

1 L’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell’allegato è vietata.

2 È possibile l’importazione di pulcini di un giorno e uova da cova secondo gli articoli 2a, 2b, 2c o 2d nel rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario di cui all’articolo 2e.

RU 2016 3883 1 RS 916.40 2 RS 916.443.11

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2017, in vigore dal 19 ott. 2017 (RU 2017 5243).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2017, in vigore dal 19 ott. 2017 (RU 2017 5243).

(2)

Art. 2a Importazione di pulcini di un giorno provenienti da incubatoi di partenza che si trovano nelle zone di sorveglianza

L’importazione di pulcini di un giorno provenienti da incubatoi di partenza situati nelle zone di sorveglianza è possibile se:

a. l’incubatoio di partenza è riconosciuto secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE6;

b. i pulcini di un giorno sono trasportati per via diretta dall’incubatoio di par- tenza all’esterno della zona di sorveglianza;

c. i pulcini di un giorno provengono da genitori tenuti in aziende detentrici di animali riconosciute secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE;

d. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è situata al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza; e

e. l’incubatoio di partenza può garantire sulla base della logistica e delle condi- zioni di lavoro che non vi è contatto tra le uova da cova e i pulcini di un giorno di cui alle lettere a–d e le uova da cova e i pulcini di un giorno prove- nienti da genitori tenuti in aziende detentrici di animali che si trovano all’interno delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza.

Art. 2b7 Importazione di pulcini di un giorno provenienti da genitori che si trovano nelle zone di sorveglianza

L’importazione di pulcini di un giorno provenienti da genitori tenuti in aziende detentrici di animali situate nelle zone di sorveglianza è possibile se:

a. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è riconosciuta secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE8;

b. le uova da cova e il relativo imballaggio sono stati disinfettati prima del tra- sporto all’incubatoio di partenza;

c. le uova da cova sono state trasportate per via diretta dall’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori all’incubatoio di partenza;

d. l’incubatoio di partenza nel quale nascono i pulcini di un giorno è ricono- sciuto secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE ed è situato al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza; e e. la rintracciabilità delle uova da cova è garantita.

5 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 20 apr. 2017, in vigore dal 22 apr. 2017 (RU 2017 2545).

6 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

7 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 20 apr. 2017, in vigore dal 22 apr. 2017 (RU 2017 2545).

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.

(3)

Art. 2c9 Importazione di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione

L’importazione di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione è possibile se:

a. i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2a o 2b; e b. il trasporto è effettuato senza indebito ritardo in veicoli e container che sono

stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale dell’autorità competente.

Art. 2d10 Importazione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione L’importazione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione è possibile se:

a. le uova da cova sono trasportate per via diretta all’esterno delle ulteriori zo- ne di restrizione;

b. le uova da cova provengono da genitori tenuti in aziende detentrici di anima- li riconosciute secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE11;

c. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è situata al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza;

d. una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione dell’azienda detentrice nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole;

e. le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spe- dizione in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale; e

f. il trasporto è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale dell’autorità competente.

Art. 2e12 Certificato sanitario

Le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova importate secondo gli articoli 2–2d devono riportare nel certificato sanitario di cui all’articolo 20 e all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE13 la seguente indicazione:

9 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 20 apr. 2017 (RU 2017 2545). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2017, in vigore dal 19 ott. 2017 (RU 2017 5243).

10 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2017, in vigore dal 19 ott. 2017 (RU 2017 5243).

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.

12 Introdotto dal n. I dell’O dell’USAV del 17 ott. 2017, in vigore dal 19 ott. 2017 (RU 2017 5243).

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.

(4)

«La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/24714 della Commissione».

Art. 3 Importazione di carni di pollame

L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione elencate nell’allegato è vietata a meno che non siano trattate termicamente ai sensi della direttiva 2002/99/CE15.

Art. 4 Importazione di uova da consumo

1 L’importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorve- glianza elencate nell’allegato è vietata.

2 È autorizzata l’importazione di uova da consumo:

a. provenienti dalle zone di protezione, se l’importatore è in grado di dimostra- re che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE16;

b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se l’importatore è in grado di dimo- strare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punti v e vi della direttiva 2005/94/CE.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza dell’USAV del 14 novembre 201617 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione della peste aviaria dall’Ungheria è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 22 novembre 2016.

14 Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1845, GU L 262 del 12.10.2017, pag. 7.

15 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modifi- cata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/429, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

16 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comunita- rie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultmo dal regolamento (UE) 2016/429, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

17 [RU 2016 3877]

(5)

Allegato18 (art. 2–4)

Stati membri e aree colpiti 1 Stati membri colpiti

Bulgaria

Italia

2 Zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone di restrizione negli Stati membri dell’UE colpiti

Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti e le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone di restrizione sono istituite nella decisione di esecu- zione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecu-

zione (UE) 2017/247 Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2175, GU L 306 del 22.11.2017, pag. 31.

L’allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 elenca le zone di prote- zione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone di restrizione come segue:

Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza Parte C ulteriori zone di restrizione.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USAV del 28 nov. 2017, in vigore dal 30 nov. 2017 (RU 2017 6509).

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