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AVV. ANDREA BORSANI SEZIONE LAVORO. RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI IL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE EX ART 11. COD. AMM.

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(1)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI IL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE EX ART 11. COD. AMM.

ex art 414 cpc

con istanza cautelare ex art 700 cpc e richiesta di emissione inaudita altera parte

per i sig.ri Eleonora AVERSA (Nata a Catanzaro –CZ- il 10-08-1982 e residente a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Via Papa G. Paolo I N. 13 – C.F. VRSLNR82M50C352V-), Ilio GROSSO (Nato a Belvedere Marittimo –CS- il 30-10-1988 e residente a Bonifati –CS-, Viale Della Repubblica n.

67 –C.F. GRSLII88R30A773W-), Fortunato PRESTIGIACOMO (Nato a Catanzaro il 12-10-1975 ed ivi residente, Via Isonzo n. 222 –C.F.

PRSFTN75R12C352P-), Franco PALMIERI (nato a Torano Castello – CS – il 23-06-1970 e ivi residente alla Via Peritano snc – C.F.

PLMFNC70H23L206D-), i quali dichiarano di avere un reddito sotto i35 mila euro, per l'esenzione del contributo, rappresentati e difesi dall' Avv.Andrea Borsani C.F. BRSNDR79H17D086Y ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n.09 giusta procura in calce al presente atto. Si dichiara che tutte le comunicazioni di cui agli artt. 170 e 176 c.p.c. dovranno essere effettuate di fax 09841816011 o a l l’ i nd i ri z zo d i po st a e le t t ro ni c a c er t i fi c at a [email protected].

Ricorrent

i

contro

MINISTERO DI GIUSTIZIA, cod. fiscale 97591110586- in persona del Ministro in carica entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura

Via Ugo Cavalcanti n.9 87100 Cosenza-

(2)

distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Catanzaro, [email protected],

e

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, c.f.

80237250586- in persona del Ministro in carica entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ed e l e t t i v a m e n t e d o m i c i l i a t i p r e s s o l a s t e s s a i n C a t a n z a r o - [email protected]; ;

e

LA REGIONE CALABRIA, c.f. 02205340793 -in persona del l.r.p.t., con sede presso la Cittadella Regionale,Viale Europa loc.Germaneto 88100 Catanzaro, [email protected], rappresentata e difesa dall'avvocatura Regionale in persona dell' Avv. Giulia De Caridi, con domicilio digitale via pec [email protected]

resistenti;

OGGETTO: PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA E/O O LA DECLARATORIA DI NULLITA' , PREVIA ADOZIONE DI M IS UR E C AU T E L AR I, D E I V E RB A L I DE L L E P R O VE ATTITUDINALI, DELLA EVENTUALE GRADUATORIA, DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO AL BANDO DI CONCORSO PER N.17 POSTI DI OPERATORE GIUDIZIARIO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.ECCESSO

D I P O T E R E P E R

S V I A M E N T O , I L L O G I C I T À , I R R A G I O N E V O L E Z Z A E CONTRADDITORIETÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO. ERRATA FISSAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE. VIOLAZIONE

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ART. 6 DEL BANDO, di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale;

PREMESSO CHE

1. il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla G.U. n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale, il Bando per la “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata all’assunzione di seicentosedici operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sedi nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto (alleg.2);

2. i ricorrenti, avendo partecipato, per il distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, all’avviso pubblico per l’avviamento degli iscritti alle liste di collocamento alla selezione per il ruolo di operatori giudiziari, impugnavano dinanzi il Tar Calabria– formulando domanda cautelare – l’esito negativo delle prove attitudinali e, nello specifico, della prova pratica finalizzata a verificare la capacità di riordinare i fascicoli cartacei (alleg.1);

3. Concludevano il ricorso chiedendo: “in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, previa fissazione di udienza nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di partecipare- e concessione delle istanze e misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione dei ricorrenti, sospendere l'efficacia degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione; In ogni caso, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, disporre i provvedimenti opportuni affinché, tenuto conto dei vizi denunciati, si proceda ad annullare i verbali delle prove pratiche consegnate in sede di accesso agli atti, nella

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parte in cui i ricorrenti sono stati dichiarati non idonei, con conferma della graduatoria della Regione Calabria che ha dichiarato i ricorrenti vincitori/idonei; al contempo annullare riformare e/o integrare la prova relativa al “riordino dei fascicoli cartacei”, l'eventuale graduatoria, e ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in quanto posto in violazione di legge, e in applicazione delle ragioni indicate, disporre l'inserimento dei ricorrenti tra gli idonei. In via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, previa concessione delle istanze e misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione dei ricorrenti, voglia disporre il rinnovo della prova attitudinale nel rispetto della lex specialis (art.6), facendo salve le prove espletate e superate. Con vittoria di spese del giudizio da distrarre in favore dei procuratori anticipatari”.

4. Il ricorso assumeva numero 1564/2021 R.G. del TAR Calabria;

5. si costituivano i Ministeri intimati, depositando memoria difensiva, e la Regione Calabria, la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva dell’ente regionale;

6. alla camera di consiglio del 27 ottobre 2021, tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha reso l’avviso di cui all’art. 60 cod. proc. Amm., ed ha trattenuto la causa in decisione:

«in caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia - con correlata domanda risarcitoria - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero

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e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione» (Cass. Civ., Sez. Un., 9 giugno 2017, n. 14432); tale conclusione vale quand’anche sia previsto lo svolgimento di una prova attitudinale, giacché questa mira ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta una valutazione comparativa (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 14 settembre 2020, n. 1459; T.A.R. Napoli, Sez. II, 11 dicembre 2019, n.

5885; Cons. Stato, Sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6906) (alleg.B);

7. Il Tar dichiarava, così, il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc.

Amm.;

Considerato che

8. è interesse dei ricorrenti procedere alla riassunzione del ricorso;

9. l'art. 11 comma due del cod. proc. Amm. Stabilisce che “2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”;

10. è necessario, per rito e migliore intelligenza della vicenda, la trascrizione del ricorso originario, il cui contenuto è in tal sede integralmente richiamato e riproposto, onde apprendere le richieste dei ricorrenti, e gli elementi di fatto e diritto posti alla base della presente riassunzione:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA – CATANZARO

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RICORSO

Per i sig.ri Tommaso ALOE (Nato a Strongoli –KR- il 12-07-1973 ed ivi residente, Via 24 maggio n. 17 –C.F. LAOTMS73L12I982M-), Eleonora AVERSA (Nata a Catanzaro –CZ- il 10-08-1982 e residente a Sant’Andrea Apo st o l o d el l o J on i o , V i a Pa p a G. Pa o l o I N. 13 – C. F.

VRSLNR82M50C352V-), Ilio GROSSO (Nato a Belvedere Marittimo –CS- il 30-10-1988 e residente a Bonifati –CS-, Viale Della Repubblica n. 67 – C.F. GRSLII88R30A773W-), Fortunato PRESTIGIACOMO (Nato a Catanzaro il 12-10-1975 ed ivi residente, Via Isonzo n. 222 –C.F.

PRSFTN75R12C352P-), Franco PALMIERI (nato a Torano Castello – CS – il 23-06-1970 e ivi residente alla Via Peritano snc – C.F.

PLMFNC70H23L206D-), rappresentati e difesi dagli Avv. Ti Andrea Borsani C . F . B R S N D R 7 9 H 1 7 D 0 8 6 Y e d E m i l i o F a l v o c . f . FLVMLE81L15B774W, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n.09 giusta procura in calce al presente atto. Si dichiara che tutte le comunicazioni di cui agli artt. 170 e 176 c.p.c. dovranno essere effettuate di fax 09841816011 o all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Ricorrente contro

MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Catanzaro, ;[email protected];

e

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro in carica entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente

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d o m i c i l i a t i p r e s s o l a s t e s s a i n C a t a n z a r o - [email protected]; ;

e

LA REGIONE CALABRIA, in persona del l.r.p.t., con sede presso la Cittadella Regionale,Viale Europa loc.Germaneto 88100 Catanzaro, [email protected]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA E/O O LA DECLARATORIA DI NULLITA' , PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, DEI VERBALI ED ESITI DELLE PROVE ATTITUDINALI CONSEGNATE IN DATA 23 GIUGNO 2021 ,DEI G I U D I Z I D I N O N I D O N E I T A ' . D E L L A E V E N T U A L E GRADUATORIA, DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO AL BANDO DI CONCORSO PER N.17 POSTI DI OPERATORE GIUDIZIARIO DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE I R I C O R R E N T I . E C C E S S O D I P O T E R E P E R S V I A M E N T O , I L L O G I C I T À , I R R A G I O N E V O L E Z Z A E CONTRADDITORIETÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO. ERRATA FISSAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ATTITUDINALE. VIOLAZIONE ART. 6 DEL BANDO, di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale;

Premesso che

1. il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla G.U. n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale, il Bando per la “Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata all’assunzione di seicentosedici operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e

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indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sedi nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscanae Veneto (alleg.2);

2. con nota prot. n. 14469 del 29/10/2019, il Ministero della Giustizia ha avanzato istanza, al Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, per l’avviamento numerico di n.52 unità totali (su complessive n. 616 unità a livello nazionale) per il profilo professionale di “Operatore Giudiziario” (area II-fascia economica F1) da assumere a tempo indeterminato e pieno presso il Ministero della Giustizia, di cui n. 17 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n. 35 unità presso il Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria;

3. con DDG n. 16704 del 23/12/2019 è stato approvato :”Avviso pubblico per l’avviamento a selezione di n. 52 Operatori Giudiziari a tempo pieno e indeterminato, presso il Ministero della Giustizia (n.

17 unità per il distretto Corte d’Appello di Catanzaro e n. 35 unità per il distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria), con le modalità dell’art. 16 della Legge n. 56/1987, D. Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma1,lettera b, DDG Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria n. 1094 del28/02/2018”;

4. con Decreti Dirigenziali n. 380 del 22/01/2020 e n. 2237 del 02/03/2020 sono stati rinviati i termini della presentazione delle domande di partecipazione per l’emergenza epidemiologica COVID- 19;- l’art. 12, dell’Allegato A) al Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28/02/2018, con riferimento alla procedura di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987 ha previsto la presentazione delle candidature esclusivamente tramite consegna personale presso il Centro per l’Impiego di appartenenza;

5. nell’ambito delle misure disposte a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’art. 40 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,

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convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono stati sospesi le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge n. 56/1987 per due mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto, sospensione poi portata a mesi quattro (fino al 16 luglio2020) dall'art. 76 del D.L. 19 maggio 2020, n.34;

6. con D.D.G. n. 2237 del 02/03/2020, sulla base delle prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, considerata la sola modalità di produzione delle candidature tramite consegna personale presso i 15 CPI regionali prevista dall’Avviso Pubblico, è stata disposta la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione già programmati, rimandando a successivo atto la rideterminazione circa la decorrenza degli stessi;

7. al fine di rendere possibile l’espletamento delle procedure di avviamento a selezione nel rispetto delle suindicate misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus COVID19 e, più in generale anche per il futuro, di poter snellire e rendere maggiormente funzionale la procedura relativa alla chiamata con Avviso Pubblico di cui all'art. 16 L. 56/87, con D.D.G. n. 5993 del 01/06/2020 si è provveduto a modificare il punto 12 dell’allegato A) al D.D.G. n. 1094 del 28/02/2018, limitatamente alle modalità di presentazione delle candidature in particolare, detta modifica consente agli interessati all’avviamento a selezione di presentare lapropria candidatura anche per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), rimandando al singolo avviso pubblico l’individuazione delle specifiche modalità di presentazione delle candidature;

8. con Decreto Dirigenziale n. 6168 del 08/06/2020, è stato modificato il Decreto dirigenziale n. 16704 del 23/12/2019, e riapprovato

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l’Avviso Pubblico per l’Avviamento a selezione di n. 52 Operatori Giudiziari a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia con le modalità di cui all’art. 16 della legge n, 56/87, al D.

Lgs. n. 165/2001, art. 35, comma1, lettera b, e del DDG Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria, n.

1094 del28/02/2018 (alleg.3);

9. l’Avviso Pubblico prevedeva la redazione di n. 2 graduatorie integrate, una per il distretto Corte d’Appello di Catanzaro e l’altra per il distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria, ai sensi dell'art.

16 Legge n. 56/87, in conformità del dettato di cui al Decreto Dirigenziale n. 1094 del28.02.2018 e s. m. i. e per come richiesto dal Ministero della Giustizia;

10. alla procedura selettiva hanno partecipato i cittadini iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti per come di seguito esplicitati: Distretto Corte d’Appello di Catanzaro: Centri per l’Impiego di Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Cosenza, Alto Ionio Cosentino (Corigliano Calabro), Basso Ionio Cosentino(Rossano), Castrovillari, Paola, Crotone, Cirò Marina, Vibo Valentia, Serra San Bruno.Distretto Corte d’Appello di Reggio Calabria: Centri per l’Impiego di Reggio Calabria, Gioia Tauro, Locri;

11. per come previsto al par. 12 dell’All. A al Decreto Dirigenziale n.

1094 del 28.02.2018 per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni di cui art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35D.Lgs. n.

165/2001, comma 9 lettera c), il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria ha predisposto una graduatoria integrata sulla base delle graduatorie comunicate da ciascun Centro per l’impiego interessato all’avviamento;

12. per la formulazione delle graduatorie, si è tenuto conto, relativamente all’anzianità di disoccupazione e al reddito, dei criteri previsti dal par.

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12, comma 8, punti 1,2 dell’All. A al Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018;

13. è stato stabilito che a parità di punteggio, ha la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di occupazione, come da autocertificazione del partecipante; in caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97 es.m.i., il candidato più giovane d’età;

14. in conformità con quanto previsto dall’art. 5 del Bando Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale, per ciascuna graduatoria integrata è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo:- 15% alla media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto, per coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all’art. 50, comma 1 quater del D.L. n.90/2014 e s.m.i.; -3% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto, per coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all’art. 50, comma 1 quinquies del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. In ciascuna delle graduatorie il 30% dei posti disponibili è riservato in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1014,comma 1, lett a e 678, comma 9 del D. Lgs.

n. 66/2010 e ss.mm.ii;

15. i Responsabili dei Centri per l’impiego hanno effettuato l’istruttoria delle istanze presentate verificandone i requisiti, per come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 6168 del 08/06/2020;

16. con decreto N° 326 del 18/01/2021 (alleg.4) sono stati approvati gli elenchi delle candidature degli esclusi, uno per gli esclusi dalla graduatoria per la Corte d’Appello di Catanzaro l’altro per gli

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esclusi dalla graduatoria per la Corte d’Appello di Reggio Calabria con l’indicazione, a fianco a ciascun nominativo, della relativa motivazione di esclusione;

17. in virtù della approvazione della graduatoria i nostri assistiti sono stati inseriti nei posti:

1. Eleonora AVERSA, vincitore in graduatoria generale con punteggio 30, posizione in graduatoria 2.

2. Fortunato PRESTIGIACOMO, vincitore in graduatoria generale con punteggio 30, posizione in graduatoria 4;

3. Franco PALMIERI vincitore in graduatoria generale con punteggio 30, posizione in graduatoria 7;

4. Ilio GROSSO, vincitore in graduatoria militare con punteggio 30-posizione 32;

5. Tommaso ALOE, dichiarato Idoneo con punteggio 30, posizone in graduatoria 20;

18. essendo stati ammessi, quali vincitori del concorso, i ricorrenti, previa convocazione, hanno svolto le prove attitudinali in data:

1. Tommaso ALOE- 05/06/2021 2. Eleonora AVERSA- 04/06/2021 3. Ilio GROSSO-

4. Fortunato PRESTIGIACOMO- 22/05/2021 5. Franco PALMIERI - 04/06/2021

19. ancora oggi ai ricorrenti non è stato comunicato l'esito finale della prova, né pubblicata la graduatoria definitiva, seppur si ha notizia della presa in servizio di molti che hanno concluso le prove, atteso che, secondo la previsione del decreto dirigenziale 6168 della Regione Calabria, è stabilito che “Le corti d'appello di Catanzaro e

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Reggio Calabria sono tenute a comunicare al settore Centri per l'impiego Funzioni Territoriali, nei 15 giorni successivi all'esito delle prove, l'esito della selezione”.

20. a seguito degli accessi effettuati presso la Corte di Appello di Catanzaro in data 23 giugno 2021, è stato appreso che ognuno dei ricorrenti è stato ritenuto non idoneo per il mancato superamento di una delle prove attitudinali, in particolare “non avendo nel tempo a disposizione (5 minuti) proceduto all'esatta disposizione cronologica degli atti da fascicolare, nel merito della richiesta (alleg.6/12);

21. con comunicazione prot. 1085U del 23 giugno 2021 rispetto alla richiesta invio della graduatoria definiva, l'ente comunicava di non poter procedere alla comunicazione essendo ancora in corso l'espletamento delle prove selettive;

22. veniva rinnovata la richiesta d'accesso agli atti a mezzo dei costituiti procuratori , ma l'ente con comunicazione prot. 10855 del 04 agosto 2021, fermo restando l'invio delle motivazioni ed eccezioni alla base dell'autotutela al Ministro competente, dichiarava di non poter procedere in quanto i ricorrenti “hanno già esercitato l'accesso per la copia di propria pertinenza”(alleg.14/17).

23. ancora oggi, alcuna graduatoria è stata pubblicata, anche a dispetto di quanto, al contrario, avvenuto nel Distretto di Corte di appello di Reggio Calabria-pubblicazione del 08 giugno 2021;

24. La Corte d'appello di Catanzaro, in data 22 settembre 2021 ha comunicato che ancora non è stata formata la graduatoria definitiva, seppur, per come anzidetto molti dei candidati che hanno concluso le prove, dal mese di settembre sono stati chiamati a prendere servizio;

25. Le circostanze che saranno di seguito censurate attestano la sussistenza di evidenti illegittimità in cui è incorso l'operato della Commissione Giudicatrice, pertanto i ricorrenti, come in epigrafe

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rappresentati e difesi, chiedono l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, per i seguenti elementi di

DIRITTO

1. In via preliminare. Sulla legittimazione a ricorrere

In via preliminare giova alla scrivente difesa rilevare che non vi è alcun dubbio sulla legittimazione dei ricorrenti all’impugnativa di provvedimenti, dei verbali ed esiti della prova, trasmessi in seguito al proposto accesso agli atti, dove sono stati indicati “non idonei”, in quanto incidono e ledono fortemente gli interessi giuridici della persona. È infatti oltremodo evidente che il non corretto svolgimento della prova pratica/attitudinale, per come si dirà, attraverso erronea o falsa applicazione delle relative disposizioni di legge, del Bando, si ripercuote direttamente e negativamente sulla posizione giuridica delle ricorrenti, i quali erano stati dichiarati nel mese di gennaio vincitori generali della graduatoria e nei primi posti utili per la presa in servizio.

2. Sulla Giurisdizione del Tribunale Amministrativo.

In via preliminare, si osserva che nessun dubbio può sussistere in ordine alla giurisdizione del plesso adito, posto che - in base ad orientamento ormai granitico - in punto di riparto di giurisdizione in ordine alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la potestas iudicandi spetta al Giudice ordinario nella residuale ipotesi di contenziosi attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area funzionale (cfr., explurimis, Cons. Stato, sez. I, 21 maggio 2019, n. 1550; Cass. civ., sez. lav., 8gennaio 2019, n. 193), ipotesi non ricorrente nella vicenda che occupa.

3. Sull'assenza di controinteressati.

Si rileva, altresì, l’insussistenza di posizioni di controinteresse, posto che in relazione alla procedura concorsuale in questione risulta essere stata

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effettuata la graduatoria sugli ammessi alla selezione, per come da Dereto Dirigenziale della Regione Calabria n.326 del 18.1.2021, non impugnato, mentre non è stata stilata alcuna graduatoria rispetto alle prove assunte, ex art 6 del bando. Orbene, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo il quale in tema di esclusione di un candidato dalle procedure concorsuali, l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria (mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, vale a dire anche ai candidati idonei: cfr.

Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018, n. 6987; Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5238), come appunto nel caso in esame, laddove la graduatoria definitiva, a seguito delle espletate prove non è stata mai pubblicata. Ed inoltre, a cospetto di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, laddove, invece, sussiste un interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della più efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso (cfr.

Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012,n. 2467).

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1. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; violazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura, violazione di legge per la mancata applicazione del regolamento sul reclutamento e selezione del personale – Eccesso di potere; con il secondo motivo deduce i vizi di Violazione di

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legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 7 del DPR 487/94 - Incompetenza -Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa – Manifesta illogicità -Eccesso di potere per violazione e/o errata applicazione del bando del Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla G.U. n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale,

Nel merito della vicenda contenziosa, i provvedimenti impugnati risultano affetti dal vizio di eccesso di potere nelle figure della illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà da cui scaturiscono da un lato l'illegittimità dei provvedimenti assunti e la dichiarazione di non idoneità dei candidati, dall'altro la manifesta ingiustizia delle situazioni giuridiche coinvolte.

Infatti, seppur dichiarati vincitori e nelle posizioni utili alla presa in servizio, giusta graduatoria del 18 gennaio 2021, pubblicata con decreto n.326 della Regione Calabria, in maniera del tutto incomprensibile, i ricorrenti, i quali nutrivano, finalmente aspettative di assunzione e stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, oggi si ritrovano sprofondare nuovamente nella piaga della disoccupazione. Ebbene, si è già avuto modo di esporre in premessa che per l’avviamento alla selezione nelle Pubbliche Amministrazioni di cui art. 16 Legge n. 56/87 – art. 35D.Lgs. n. 165/2001, comma 9 lettera c), il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria predisponeva una graduatoria integrata sulla base delle graduatorie comunicate da ciascun Centro per l’impiego interessato all’avviamento, dove si è tenuto conto, dell’anzianità di disoccupazione e del reddito, dei criteri previsti dal par. 12, comma 8, punti 1,2 dell’All. A al Decreto Dirigenziale n.

1094 del 28.02.2018. E' stato, altresì, stabilito che a parità di punteggio, ha la precedenza il soggetto con un maggiore numero di figli conviventi e privi di occupazione, come da autocertificazione del partecipante; in caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97 es.m.i., il candidato più giovane d’età. In conformità con quanto previsto dall’art. 5 del Bando Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale, per ciascuna graduatoria integrata è prevista

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l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo:- 15% alla media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto, per coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all’art. 50, comma 1 quater del D.L. n.90/2014 e s.m.i.; -3% della media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto, per coloro che abbiano maturato le condizioni di cui all’art. 50, comma 1 quinquies del D.L.

n. 90/2014 e s.m.i. In ciascuna delle graduatorie il 30% dei posti disponibili è riservato in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, nonché dei volontari in servizio permanente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1014,comma 1, lett a e 678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.

All'esito dell'istruttoria i candidati sono stati dichiarati vincitori del concorso ed invitati all'espletamento delle prove di idoneità.

L'art. 6 del Bando, quale lex specialis, stabilisce al comma 1 “ la selezione è mirata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario...” il comma 2

“la prova pratica di idoneità ha ad oggetto la capacità d i riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici”. L'avviso pubblico deliberato dalle Regione Calabria- Decreto Dirigenziale n.6168 del 08.06.2020, stabilisce all'art. 4

“Le corti d'appello di Catanzaro e Reggio Calabria, entro 20 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, provvederanno alla selezione, secondo quanto previsto dal Bando del Ministero di Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n.80 in data 08.10.2019”. E' evidente che tale prova è strettamente collegata alla figura dell' operatore giudiziario che, per nozione(richiamata anche nella convocazione pervenuta ai ricorrenti), “si occupa di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le

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opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, nonché attività d’ufficio di tipo semplice che richieda anche l’uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti dell’amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all’udienza”. Occorre precisare, a tal fine, che in sede di convocazione venivano indicate le modalità di espletamento della prova: 1. il colloquio; 2. capacità di utilizzo dei programmi di video scrittura e della posta elettronica- durata max 15 minuti;

3. capacità di navigazione sulla rete interne-durata massima 5 minuti; 4.

capacità di riordinare i fascicoli cartacei. Durata massima 5 minuti. Per essere dichiarati idonei la Commissione Esaminatrice presso la Corte di appello di Catanzaro ha stabilito che dovevano essere superate TUTTE LE PROVE. Ebbene, tutti i candidati risultano non idonei in quanto, pur avendo superato le altre prove, non hanno provveduto a riordinare in ordine cronologico crescente e con meno di due errori, i 10 documenti di un fascicolo consegnato al momento dell'esame, violando la previsione stabilita dalla commissione esaminatrice secondo cui “ il candidato dovrà riordinare, in ordine cronologico crescente, 10 (dieci) documenti in un fascicolo. La prova avrà durata massima di cinque minuti e non si considererà superata se nel fascicolo riordinato dal candidato saranno presenti 2 o più documenti non nell' ordine indicato”.

Epperò, dalla documentazione prodotta e consegnata il 23 giugno 2021, emerge che il fascicolo da comporre (e non fascicoli da riordinare sic!!) consegnato dalla Commissione esaminatrice in sede d'esame ai vari candidati, era composto da una serie di documenti all'interno di un foglio A3,

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contraddistinti da più date sullo stesso foglio ( si pensi al decreto di fissazione udienza il quale indica la data di udienza, il numero di ruolo, la data di pubblicazione del decreto, la data del deposito), tanto da non rendere agevole la classificazione secondo un ordine cronologico, in alcun modo chiarito nel corso dell'espletamento della prova. La prefata e prodotta suddivisione ha creato notevoli difficoltà ai ricorrenti in quanto, seppur chiamati ad un riordino “elementare”, dovevano procedere a comporre un fascicolo di giudizio, secondo un criterio cronologico in alcun modo specificato.

E' indubbio che la modalità introdotta dalla commissione giudicatrice e la dichiarazione di inidoneità per il mancato superamento di tutte le prove, è ancora più illegittima se solo si pone mente al fatto che la scrematura dei soggetti che ben potevano aspirare ad acquisire il titolo di operatore giudiziario era già abbondantemente assicurata dalla soglia di sbarramento collegata ai requisiti reddituali e anzianità, necessari alla formulazione delle graduatorie, per come previsto dal par. 12, comma 8, punti 1,2 dell’All. A al Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018. Nel caso di specie, i candidati erano già stati dichiarati vincitori e idonei in graduatoria.

La prova espletata dai ricorrenti non è conforme né alla previsione del bando, né è attinente alle mansioni di operatore giudiziario, il quale, si ripete, si cura del “riordino ed elementare classificazione dei fascicoli”. Per pacifica giurisprudenza amministrativa, il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione o modifica delle norme del bando (Cons.

Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n.

2423). Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza

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alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione

.

Il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Il comportamento della Commissione Esaminatrice e della Corte di Appello di Catanzaro è viziata da disparità di trattamento, carenza d’istruttoria, illogicità, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, dovendo provvedere soltanto “ad avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dal centro per l'impiego, della data e sede dove si svolgeranno le prove di idoneità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento” senza modificare le modalità di esecuzione della prova (comma 3 art. 6). A conferma della tesi difensiva, basta un confronto con la Corte di Appello di Reggio Calabria (alleg.6), interessata dallo stesso bando di concorso, per verificare la macroscopica diversità della prova espletata.

Invero, il regolamento relativo all'espletamento della prova pratica/attitudinale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria stabiliva che “IL CANDIDATO NELLA SUA POSTAZIONE TROVERA' 5 FASCICOLI CON DIFFERENTI NUMERI DI RUOLO E DI ANNI, DI DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI DOVRà INSERIRE CORRETTAMENTE 5 ATTI NEL CORRISPONDENTE FASCICOLO SECONDO L'ORDINE C R O N O L O G I C O D E g l i A T T I P R O C E S S U A L I R E L A T I V I , COMPILANDO AL TERMINE A MANO L'INDICE CON L'ELENCO DEGLI ATTI DEL FASCICOLO CORRETTO. LA PROVA AVRà DURATA MASSIMA DI CINQUE MINUTI E NON SI CONSIDERERA' SUPERATA SOLO SE IL FASCICOLO RIODINATO DAL CANDIDATO NON è CORRISPONDENTE A QUELLO CORRETTO, INDIVIDUABLE PER L'UFFICIO E NUMERO DI REGISTRO DI RUOLO, OVVERO SE ALL'INTERNO DI QUELLO STESSO FASCICOLO SARANNO SISTEMATO IN MODO ERRATO 2 O Più DOCUMENTI, OVVERO NON VERRA’ MINIMAMENTE COMPILATO L'INDICE DI TUTTI GLI ATTI”. La prova pratica prevista presso la Corte di Appello di Catanzaro

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denominata “capacità di riordinare FASCICOLO CARTACEI”(alleg.5), in realtà prevedeva che “il candidato dovrà riordinare in ordine cronologico crescente, 10 (dieci) documenti processuali in un fascicolo. La prova avrà la durata massima di 5(cinque)minuti e non si considererà superata se nel fascicolo riordinato dal candidato saranno presenti 2 o più documenti non nell'ordine indicato. Per conseguire l'idoneità il candidato deve superare tutte le prove pratiche”. Non vi è dubbio che il comportamento della resistente è illegittimo, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 257 .Inoltre, costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale anche alla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’Amministrazione che ha indetto la procedura di reclutamento, non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1328; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16 maggio 2016, n. 304; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 9 luglio 2015,n.

982).Orbene, l'introduzione di una modalità di composizione di un fascicolo con 10 documenti, rispetto al riordino di più fascicoli, per come indicato nel bando, ai fini del superamento della prova attitudinale (nel caso che ci occupa s ripete la selezione era stata fatta), ha finito per precludere l’ammissione dei ricorrenti al servizio mentre, stando alla previsione della stessa lex specialis, gli stessi avrebbero dovuto prendervi parte. É si vero che nulla vieta all’Amministrazione che indice una procedura di reclutamento di fissare una soglia minima per il superamento delle prove preselettive, purché ciò avvenga in osservanza del principio di ragionevolezza(cfr., per una recente applicazione, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 26 luglio2019, n.

9997).Appare però necessario che la soglia di superamento della prova pre- Via Ugo Cavalcanti n.9 87100 Cosenza-

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selettiva, ove determinata ex post, non venga ad interferire con le regole racchiuse nella lex specialis, come appunto avvenuto nel caso in esame.

Peraltro vi è chi non veda che la selezione era stata già effetuata e da nessuna parte del bando era prevista l'esclusione nel caso di mancato superamento di TUTTE le prove attitudinali.

Basta una verifica della documentazione consegnata ai candidati e da riordinare, per comprendere materialmente le difficoltà in cui sono incorsi i ricorrenti, tratti in confusione ed indotti in errore dalla presenza di piu’ date e di diverso genere; ciò anche rispetto a chi, come a Reggio Calabria, si è limitato a riordinare fascicoli già dotati di un numero di ruolo, inserendo i documenti all'interno degli stessi e redigendo l'indice, con un arco di tempo di 10 minuti, rispetto a chi, invece, si è trovato a far fronte a copia di documenti di un fascicolo caratterizzati da più date numeriche. Peraltro, laddove si parla di ordine crescente, non si comprende a cosa la Commissione faccia riferimento; basta una verifica per notare sin da subito che i fogli riportano all'interno degli stessi: la data di iscrizione della causa, la data del deposito, il numero di ruolo( di cui due differenti 900/2018 e 2043/18), il giorno dell'udienza, tutti da inserire all'interno in un foglio A3, in soli 5 minuti.

***

E' indubbio, che il comportamento della Commissione annida un ulteriore difetto di impostazione, essendo errato riferire alla prova preselettiva in questione una funzione di verifica delle competenze di idoneità assoluta dei candidati, individuando soglie di errori differenti, e prevedendone l'ammissione solo nel caso di superamento di tutte le prove pratiche.

Ed invero, recita espressamente la lex specialis: “[...] la prova pratica di idoneità ha ad oggetto la verifica della capacità di riordinare tutti i fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle nozioni di base nell'uso dei computer e dei sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura, posta elettronica, capacità di navigazione internet.!”

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Tutti i ricorrenti, per come documentato, hanno superato le prove, a parte quella relativa al riordino (più che altro composizione) dei documenti del fascicolo consegnato, per come anzidetto, in alcun modo chiara, se si considera, che il bando fondava il reperimento sull'art. 16 della legge 56/87, ovvero possedere, la terza media e requisiti reddituali specifici. Né sarebbe confacente enfatizzare il riferimento racchiuso nella lex specialis nella parte relativa alle prove di idoneità posto che, tale non è prova d’esame e non concorre alla determinazione di un punteggio complessivo di ciascun candidato (essendo già ammessi in graduatoria e dichiarati vincitori).

Pertanto, non può che cogliere nel segno la censura incentrata sull’illegittima introduzione/innovazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso pubblico di che trattasi, soprattutto della necessità di SUPERARE TUTTE LE PROVE, da conseguire nella prova pratica, nella misura in cui questa risulta idonea a restringere significativamente la platea dei dichiarati vincitori del concorso, rispetto al criterio di cui all’Avviso Pubblico, che fa riferimento all'art. 2 requisiti per l'ammissione a selezione e art. 3 accertamento dei requisiti ed esclusione, casi che in alcun modo riguardano il mancato superamento della prova pratica, soprattuttoil superamento di TUTTE LE PROVE, secondo criteri che nulla hanno a che fare con la lex specialis (margini di errore non previsti).

Orbene, è vero che è successo in giurisprudenza che sono stati consentiti casi in cui la Commissione di concorso ha potuto, anche in assenza di un’espressa prescrizione ad hoc della lex specialis, stabilire punteggi minimo di idoneità (Consiglio di Stato, ordinanza 8novembre 2005, n. 5346), ma non può restringere (di fatto), il numero dei candidati da ammessi in graduatoria, stabilendo criteri assoluti, come quello relativo al necessario superamento di tutte le prove( nulla a riguardo emerge dal bando e dagli art.

2-3-4-5 che disciplinano modalità di composizione delle graduatorie e di punteggi). Sarebbe stato, più coerente stabilire criteri per la formulazione di una graduatoria rispetto all'esito delle prove, ma in alcun modo escludere i

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ricorrenti dall'esito della selezione, per non aver superato la prova di

“RIORDINO DEI FASCICOLI”, la cui modalità è stata, peraltro totalmente errata, illegittima, fuorviante, confusionaria, non riconducibile alla previsione del bando, per come anzidetto e dimostrato anche dalle modalità di esecuzione in uso nelle altre corti d'appello, sicuramente più semplici nelle modalità di esecuzione e nei tempi concessi.

Alla luce dei rassegnati elementi in fatto e in diritto, l’Amministrazione resistente, dovrà procedere all'annullamento delle prove, inserendo i ricorrenti in graduatoria, e/o alla ripetizione della prova pratica il cui svolgimento risulta viziato. Ed invero, l’annullamento giurisdizionale dell'atto d'esclusione del candidato da un concorso a pubblici impieghi impone la rinnovazione integrale delle prove d'esame (nel caso in esame della prova pratica denominata “di riordino dei fascicoli”, essendo le altre superate-arg. ex Cons. Stato, sez. V, 10 aprile2000, n. 2062; Cons. Stato, sez.

II, 10 maggio 1995, n. 1126; T.A.R. Campania,Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3553) Inoltre, si dovrà tenere conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di effetti del giudicato (per l’ipotesi di formazione di quest’ultimo), di recente chiaramente delineato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5. Nelle citate pronunce è stato precisato che il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo - è sottoposto alle disposizioni processuali civilistiche, per cui opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 cod. civ..

I casi di giudicato amministrativo con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Utilizzando tale

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criterio, dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcune eccezionali ipotesi di estensione ultra partes degli effetti del giudicato: più nel dettaglio, secondo l’orientamento tradizionale, gli effetti inscindibili del giudicato amministrativo possono dipendere: a) in alcuni casi (ma raramente),solo dal tipo di atto annullato; b) altre volte, più frequenti, sia dal tipo di atto annullato, sia dal tipo di vizio dedotto; c) altre volte ancora, dal tipo di effetto che il giudicato produce e di cui si invoca l’estensione. In particolare, produce effetti ultra partes: a) l’annullamento di un regolamento;b) l’annullamento di un atto plurimo inscindibile; c) l’annullamento di un atto plurimo scindibile, se il ricorso viene accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; d) l’annullamento di un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti. In tutti i casi indicati, tuttavia, l’inscindibilità riguarda solo l’effetto di annullamento (l’effetto caducatorio), perché è solo rispetto ad esso che viene acrearsi la sopra richiamata situazione di incompatibilità logica che un atto inscindibile possa non esistere più per taluno e continuare ad esistere per altri. Ben diverso è il discorso per ciò che concerne gli ulteriori effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi)e;

secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell’obbligo conformativo o dell’accertamento della pretesa contenuto nel giudicato. Nel caso di specie, essendo la domanda finalizzata a dichiarare l'idoneità dei ricorrenti, in assenza di una graduatoria, è indubbio che l'Amministrazione potrà essere condannata o ad inserire i ricorrenti tra gli idonei, o previa annullamento della prova, ad integrarne una nuova rispettosa dei criteri della lex specialis.

DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

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La mancata nomina dei ricorrenti già vincitori della selezione dinanzi una prova difforme rispetto alle previsioni del bando, costituisce un pregiudizio gravissimo ed irreparabile, tale da non giustificare l'operato della P.A.

a) quanto al fumus boni juris questo è agevolmente riscontrabile nelle censure di merito e di forma sopra diffusamente rappresentate, con conseguente maturata prova dell'illegittimità del provvedimento che dichiara il candidato non idoneo.

b) Quanto al periculum in mora non può sussistere dubbio od incertezza della sussistenza del predetto requisito nella vicenda de qua.

L'illegittimo comportamento assunto dall'ente resistente, preclude i ricorrenti dalla possibilità di essere inseriti all'interno dei posti disponibili presso la Corte di Appello di Catanzaro; il rischio di non poter ricoprire il ruolo anzidetto, importa un grave nocumento economico nonché un danno irreparabile poiché incidente sulla conduzione autonoma della propria esistenza.

In relazione alle censure mosse ed al pregiudizio prospettato, si insiste per l'accoglimento della misura cautelare, per come previsto dal D.lgs n. 104 del 2010.

***

Tanto premesso, i ricorrenti , come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo TAR adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, previa fissazione di udienza nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di partecipare- e concessione delle istanze e misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la

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posizione dei ricorrenti, sospendere l'efficacia degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione;

In ogni caso, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, disporre i provvedimenti opportuni affinché, tenuto conto dei vizi denunciati, si proceda ad annullare i verbali delle prove pratiche consegnate in sede di accesso agli atti, nella parte in cui i ricorrenti sono stati dichiarati non idonei, con conferma della graduatoria della Regione Calabria che ha dichiarato i ricorrenti vincitori/idonei; al contempo annullare riformare e/o integrare la prova relativa al “riordino dei fascicoli cartacei”, l'eventuale graduatoria, e ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in quanto posto in violazione di legge, e in applicazione delle ragioni indicate, disporre l'inserimento dei ricorrenti tra gli idonei

In via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, previa concessione delle istanze e misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione dei ricorrenti, voglia disporre il rinnovo della prova attitudinale nel rispetto della lex specialis (art.6), facendo salve le prove espletate e superate.

Con vittoria di spese del giudizio da distrarre in favore dei procuratori anticipatari.

Ai fini fiscali si dichiara che il contributo da versare è pari ad euro 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Si producono: 1. estratti prove ricorrenti consegnati il 23 gennaio 2021- 14.07.2021; copia bando pubblicato su GU; Decreto 6168 del 08.06.2020;

Decreto n.326 del 18.01.2021; Estratto prova attitudnale relativo alla sistemazione fascoli Corte appello CZ; Lettera di invito; Regolamento prove attitudinali Corte appello RC; Istanza in autotutela; Rscontro accesso agli atti del 23 giugno 2021; riscontro del 04 agosto 2021; riscontro del 20 settembre 2021;

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Avv.Andrea Borani

Avv. Emilio Falvo

Tutto ciò premesso e considerato

 i ricorrenti hanno precipuo interesse a vedere pronunciato, in via d'urgenza e nel merito, dal Giudice ritenuto competente, l'accoglimento della propria domanda originariamente posta per le ragioni indicate;

 dagli elementi indicati in fatto e in diritto, è indubbio che le prove espletate incidano sul diritto dei ricorrenti a essere messi in servizio, o comunque ad avere l'opportunità di espletare le prove nel rispetto del bando;

 molti dei candidati indicati come idonei in graduatoria, posti in posizione successiva ai ricorrenti, hanno già preso servizio e stipulato il contratto di lavoro;

 gli attuali ricorrenti rivendicano il diritto alla sospensione dell'efficacia della graduatoria e della sostanziale esclusione, essendo il comportamento delle parti viziato da: Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; violazione del bando di concorso quale lex specialis della procedura, violazione di legge per la mancata applicazione del regolamento sul reclutamento e selezione del personale – Eccesso di potere; con il secondo motivo deduce i vizi di Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 7 del DPR 487/94 - Incompetenza -Eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa – Manifesta illogicità -Eccesso di potere per violazione e/o errata applicazione del bando del Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla G.U. n. 80 del 08/10/2019, 4° serie speciale; per le ragioni in precedenza indicate tanto in fatto che in

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diritto, le quali devono intendersi in sede di riassunzione richiamate, riproposte e trascritte;

 in particolare a differenza di quanto evidenziato dalle controparti già dinanzi il giudice amministrativo, la prova di “SELEZIONE” è stata difforme rispetto alle previsioni del bando, in quanto non si è trattato di “riordinare fascicoli cartacei”, ma di comporre un “Fascicolo di giudizio” secondo modalità in alcun modo chiare e chiarite;

 nel caso che ci occupa, l'aver disposto una prova diversa rispetto a quella prevista dal bando e su cui nulla dicono le resistenti, a conferma della tesi difensiva, giustificano l'applicazione della misura cautelare con diritto dei candidati ad espletare prove conforme alle previsioni del concorso;

 E' opportuno revocare le pronunce del Consiglio di Stato laddove è chiarito che “il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza dei principi dell'affidamento e di tutela di trattamento tra i ricorrenti (Consiglio di Stato Sez. V sent. 2909 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10.04.2013, n,1969).Da ciò ne deriva che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che :a) è impedita la successiva disapplicazione e/o modifica;b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (cfr Consiglio di stato, sez.V, 17 luglio 2017, n.3502).Si tengano in considerazione inoltre che, sempre il Consiglio di Stato, ha statuito che “il Bando di conorso è lex specialis della

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procedura e va rispettata dalla commissione del concorso, che r i v e s t e l a q u a l i t à d i o r g a n o s t r a o r d i n a r i o t e c n i c o dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alal disapplicazione delle norme del bando” (Cons. Stato, sez IV, 29.11.2002, n. 6530;

sez. IV, 14 maggio 2007, n.2434);

 Disapplicazione che nel caso di specie è avvenuta, avendo la commissione stravolto la prova, per tutte le ragioni esposte nel ricorso introduttivo ;

 E' indubbio che la modalità introdotta dalla commissione giudicatrice ( del tutto difforme al bando e alla stessa prova della corte d'appello di Reggio Calabria) e la dichiarazione di inidoneità per il mancato superamento di tutte le prove, è ancora più illegittima se solo si pone mente al fatto che la scrematura dei soggetti che ben potevano aspirare ad acquisire il titolo di operatore giudiziario era già abbondantemente assicurata dalla soglia di sbarramento collegata ai requisiti reddituali e anzianità, necessari alla formulazione delle graduatorie,per come previsto dal par. 12, comma 8, punti 1,2 dell’All. A al Decreto Dirigenziale n. 1094 del 28.02.2018. La prova espletata dai ricorrenti non è conforme né alla previsione del bando, né è attinente alle mansioni di operatore giudiziario, il quale, si ripete, si cura del “riordino ed elementare classificazione dei fascicoli”;

 Basta una verifica della documentazione consegnata ai candidati e da riordinare, per comprendere materialmente le difficoltà in cui sono incorsi i ricorrenti anche rispetto a chi, come a Reggio Calabria, si è limitato a riordinare fascicoli già dotati di un numero di ruolo, inserendo i documenti all'interno degli stessi e redigendo l'indice, con un arco di tempo di 10 minuti, rispetto a chi, invece, si è trovato a far fronte a copia di documenti di un fascicolo caratterizzati da più date numeriche. Peraltro, laddove si parla di ordine crescente, non si

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comprende a cosa la Commissione faccia riferimento; basta una verifica per notare sin da subito che i fogli riportano all'interno degli stessi: la data di iscrizione della causa, la data del deposito, il numero di ruolo( di cui due differenti 900/2018 e 2043/18), il giorno dell'udienza, tutti da inserire all'interno in un foglio A3, in soli 5 minuti;

 La mancata nomina dei ricorrenti di fatto già vincitori della selezione, o comunque posti ai primi posti della graduatoria, dinanzi una prova difforme rispetto alle previsioni del bando, costituisce un pregiudizio gravissimo ed irreparabile, tale da non giustificare l'operato della P.A.: a) quanto al fumus boni juris questo è agevolmente riscontrabile nelle censure di merito e di forma sopra diffusamente rappresentate, con conseguente maturata prova dell'illegittimità del provvedimento che dichiara il candidato non idoneo. b) Quanto al periculum in mora non può sussistere dubbio od incertezza della sussistenza del predetto requisito nella vicenda de qua. L'illegittimo comportamento assunto dall'ente resistente, preclude i ricorrenti dalla possibilità di essere inseriti all'interno dei posti disponibili presso la Corte di Appello di Catanzaro; il rischio di non poter ricoprire il ruolo anzidetto, importa un grave nocumento economico nonché un danno irreparabile poiché incidente sulla conduzione autonoma della propria esistenza. Invero la situazione economica peraltro è facilmente evincibile anche dalle modalità di partecipazione, che al contrario, dovevano facilitarne l'accesso, proprio per le condizioni di vita.

PQM

I ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, richiamando quanto integralmente esposto, argomentato, prodotto, con il proprio ricorso

RICORRONO IN RIASSUNZIONE

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All'onorevole Tribunale di Catanzaro sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza, Voglia Accogliere le Seguenti Conclusioni,

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

ai sensi del combinato art. 669bis e 700 cpc, ritenuto sussistente il fumus boni iuris e in accoglimento del presente ricorso, emettere decreto anche inaudita altera parte, al fine di sospendere l'efficacia degli atti impugnati con ogni conseguente statuizione e consentire la presa in servizio dei ricorrenti e/o il riesame della prova e/o ogni statuizione che ne consenta la presa in servizio; in ogni caso, fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere in via d'urgenza le seguenti

CONCLUSIONI

In via Preliminare e cautelare, accertati i fatti e gli elementi di diritto, in accoglimento del ricorso, sospendere inaudita altera parte i provvedimenti impugnati, e disporre nei confronti dei ricorrenti, l'inserimento in graduatoria, onde consentirne la presa in servizio, o in alternativa, disporre l'integrazione delle prove di idoneità, nel rispetto del bando, consentendo ai ricorrenti, nelle more della verifica, la presa in servizio, attraverso il corretto scorrimento della graduatoria pubblicata.

In via Subordinata e d'urgenza, disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario e idoneo ad assicurare il corretto scorrimento della graduatoria a tutela della posizione dei ricorrenti;

Nel merito: in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, disporre i provvedimenti opportuni affinché, tenuto conto dei vizi denunciati, si proceda ad annullare i verbali delle prove pratiche consegnate in sede di accesso agli atti, nella parte in cui i ricorrenti sono stati dichiarati non idonei, con conferma della graduatoria della Regione Calabria che ha dichiarato i ricorrenti vincitori/idonei, posti alle prime posizioni utile alla presa immediata in servizio; al contempo annullare riformare e/o integrare la prova relativa

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al “riordino dei fascicoli cartacei”, l'eventuale graduatoria, e ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in quanto posto in violazione di legge, e in applicazione delle ragioni indicate, disporre l'inserimento dei ricorrenti tra gli idonei.

In via subordinata e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, delle domande ivi contenute, voglia disporre il rinnovo della prova attitudinale (sistemazione fascicoli) nel rispetto della lex specialis (art.6), facendo salve le prove espletate e superate.

Con vittoria di spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario.

documenti come da indice.

In via istruttoria si chiede di acquisire tutta la documentazione attinente le prove espletate dai ricorrenti.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato ma che i ricorrenti hanno un reddito inferiore a quello previsto per legge, per il quale hanno presentato istanza di gratuito patrocinio e depositano autocertificazione reddituale (alleg.B).

Cosenza 21 gennaio 2021

Avv.Andrea Borsani

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