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FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

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FAMIGLIA DI REATI

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI

L’art. 25 bis disciplina le ipotesi in cui l’ente può essere responsabile per i reati della Famiglia in questione, che si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Con l’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” la Famiglia in argomento è stata estesa, ricomprendendo anche la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali nonché l’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

FATTISPECIE DI REATO

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

• Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Si ha contraffazione di monete nell’ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell’alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l’apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, viene punito sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l’alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

PUPUNNTTII DDII AATTTTEENNZZIIOONNEE

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Per quanto riguarda i comportamenti tenuti dagli operatori bancari, eventuali profili di responsabilità per la Società possono prospettarsi, in particolare, in relazione alle condotte che consistono nel far giungere nel territorio dello Stato o detenere monete altrove contraffatte, essendo invece remota la possibilità che soggetti interni ad un istituto creditizio pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi, nell’interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Maggiori rischi si presentano per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: infatti è astrattamente possibile che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all’ente creditizio.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le Compagnie di Assicurazione e per le Società finanziarie.

• Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La previsione contenuta nell’art. 455 si riferisce ad un’ipotesi pressoché analoga a quella descritta nell’art.

453, nn. 3 e 4, con la sola, significativa differenza della mancanza del requisito della concertazione del soggetto attivo con l’autore della falsificazione. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che, per l’integrazione della fattispecie in discorso, non occorra un’assoluta conoscenza della falsità delle monete nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il semplice dubbio in ordine alla loro natura.

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PUUNNTTII DDII AATTTTEENNZZIIOONNEE

L’ipotesi in esame può configurare una responsabilità amministrativa della Società in quanto potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l’operatore bancario che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità, nell’intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per le Compagnie di Assicurazione e per le Società finanziarie.

• Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

L’art. 457 c.p. prevede un’ipotesi di ricezione di monete false, in buona fede ed il soggetto attivo acquista contezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione.

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E’ possibile che l’operatore bancario, assicurativo o finanziario riceva in buona fede, nell’espletamento delle proprie attività, banconote della cui falsità non abbia avuto contezza, nemmeno in termini di semplice sospetto e che, resosi poi conto della falsità, decida consapevolmente a vantaggio dell’Ente o semplicemente per evitare i fastidi derivanti dall’attivazione delle procedure previste in tali casi, di riversarle in conto ovvero – per gli operatori bancari – di utilizzarle nelle operazioni di sportello o di caricamento di dispositivi ATM, mettendole in tal modo nuovamente in circolazione.

• Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo

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Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

• Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame, nell’ambito delle disposizioni volte alla tutela della fede pubblica, mirano più specificamente a garantire la certezza e l’affidabilità del traffico giuridico con i valori di bollo.

In particolar modo, l’art. 459 incrimina i comportamenti di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p. (ossia contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione) commessi su valori di bollo, ossia, come specificato al secondo comma, carta bollata, marche da bollo e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri Enti pubblici o privati per concessione dello Stato). Per maggiori dettagli si rinvia a quanto già indicato nei commenti agli artt. 453 e 455 c.p..

L’art. 464, invece, sanziona il semplice uso dei valori citati da parte di chi non sia concorso nella loro contraffazione o alterazione, con la consapevolezza, sin dal momento della ricezione, della loro falsità.

PUPUNNTTII DDII AATTTTEENNZZIIOONNEE

Dato il carattere peculiare dell’oggetto materiale del reato in esame, si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari, assicurativi o finanziari in ordine a tale fattispecie.

• Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

• Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

Nelle due ipotesi di reato considerate si attua una tutela indiretta della pubblica fede, perseguendo gli atti preparatori dei delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

PUPUNNTTII DDII AATTTTEENNZZIIOONNEE

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Dato il carattere peculiare dell’oggetto materiale del reato in esame, si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari, assicurativi o finanziari in ordine a tale fattispecie.

Art. 473. C.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. C.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le norme in esame, mirano a garantire la certezza e l’affidabilità delle transazioni commerciali mediante la tutela dei marchi e dei segni distintivi dei prodotti industriali. La norma mira a far si che sia tutelata la fiducia che i consumatori ripongono nella generalità dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali.

La condotta sanzionata consiste sia nella contraffazione o alterazione materiale di marchi o segni distintivi di prodotti, sia nell’introduzione nel territorio dello Stato - nonché la detenzione per la vendita - di prodotti contraffatti. Presupposti per la configurazione del reato sono l’avvenuta registrazione delle licenze e dei marchi nel rispetto delle normative vigenti, nonché la consapevolezza, da parte dell’autore, della possibilità di ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

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Dato il carattere peculiare dell’oggetto materiale del reato in esame, si ritiene remota la sussistenza di profili di rischio diretti per gli operatori bancari, assicurativi o finanziari in ordine a tale fattispecie.

Tuttavia potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità per la Società per concorso nel reato nel caso in cui la banca concedesse linee di credito a soggetti autori dei reati in questione, nella consapevolezza dell’esistenza di tali attività illecite.

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Per le compagnie di assicurazione potrebbero configurarsi ipotesi di responsabilità, per concorso nel reato, nel caso in cui venissero stipulati consapevolmente contratti aventi ad oggetto beni contraffatti, ovvero vengano assicurati beni strumentali (es. macchinari, impianti di produzione ecc.) utilizzati per la fabbricazione/produzione di beni contraffatti.

NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO CUI IL MODELLO RIMANDA

In ragione di quanto sopra I comportamenti da adottare per prevenire i reati individuati nella Famiglia in argomento sono compendiati nelle norme interne di seguito evidenziate:

 Testo Unico Attività di Cassa;

 Testo Unico Crediti;

 T.U. Antiriciclaggio e normativa antiriciclaggio;

 Procedura per la rilevazione e gestione delle banconote false (OdS 11-2005 – Serie P13).

PRASSI COMPORTAMENTALI

In particolare si richiama l’attenzione di tutto il Personale sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati, dei quali – in caso di accertata o sospetta falsità - deve essere disposto l’immediato ritiro dalla circolazione, attivando le procedure aziendali previste al riguardo.

Una specifica attenzione, già richiesta ai fini antiriciclaggio, deve essere prestata poi da tutto il Personale nelle transazioni con clientela non sufficientemente conosciuta, ovvero aventi ad oggetto importi in contanti di rilevante entità, specialmente nel caso di utilizzo di banconote di grosso taglio (500 €) e in caso di richieste di cambio tagli. In tali circostanze dovrà essere attivato – se del caso – anche l’iter di segnalazione di operazioni sospette.

Parimenti particolare attenzione deve essere altresì dedicata alle operazioni di caricamento e/o gestione degli sportelli automatici (bancomat), per i quali si fa rinvio alle relative specifiche disposizioni interne.

Ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata, tale da configurare situazioni di rischio (anche solo potenziali) ai sensi del D.Lgs. 231/01, così come qualsiasi violazione (effettiva o presunta) commessa dal Personale o da terzi deve essere segnalata tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 231 con le modalità previste dal Modello Organizzativo 231.

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