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93 del 18 novembre 1975 Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 93 del 18 novembre 1975

Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali; delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole per le quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del Titolo I del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 30 agosto 1975 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 14 agosto 1975 (vedi allegato) con il quale a norma dell'articolo 118 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono state fissate, per tutto il territorio nazionale, le retribuzioni medie convenzionali per le categorie di lavoratori indicate in oggetto.

Il decreto in parola stabilisce, all'articolo 1 per le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (comprese quelle di trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) per le quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del Titolo I del citato Testo Unico le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere valide con effetto dal 1 gennaio 1975, ai fini del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio:

a) lavoratori specializzati L. 8.500 b) lavoratori qualificati L. 8.000 c) lavoratori comuni L. 7.500

Per l'attribuzione agli assicurati delle predette classi retributive dovrà essere operato, sulla base delle norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro, l'inquadramento degli assicurati, riconducendo alle indicate qualifiche quelle previste dal Decreto Ministeriale 5 giugno 1974 (cfr. circolare n. 77/1974). In particolare, per quanto concerne le persone di cui ai n. 3, 6 e 7 dell'articolo 4 Testo Unico, l'inquadramento in parola va effettuato in relazione alla qualifica professionale in concreto rivestita dall'assicurato nella lavorazione meccanicoagricola.

Ai fini che precedono le Sedi dovranno acquisire copia dei contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello provinciale, avvalendosi, ove occorra, della collaborazione degli Istituti di patronato e delle Organizzazioni sindacali di categoria.

A seguito della determinazione delle nuove basi retributive dovrà procedersi:

1) all'adeguamento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli eventi verificatisi dal 1 gennaio 1975 nonché per i casi, avvenuti anteriormente e per i quali a quest'ultima data, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea.

2) alla riliquidazione delle rendite costituite per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi dal 1 gennaio 1975.

Per gli incombenti di cui al punto 1) le unità operative utilizzeranno per l'individuazione dei casi, il tabulato che all'uopo sarà inviato da questa Direzione generale.

All'atto della corresponsione del conguaglio dovuto per indennità per inabilità temporanea assoluta, il relativo titolo sarà notificato agli interessati, mediante l'apposizione a timbro sul cedolino del modulo n.

16/speciale, riservato alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-C della seguente dicitura:

D.M. 14 agosto 1975: conguaglio indennità temporanea dal... al ... - lavoratore specializzato o qualificato o comune.

La riliquidazione delle rendite, la cui gestione risulti accentrata alla data di emanazione della presente normativa, sarà operata da questa Direzione generale che ne darà comunicazione ai beneficiari sulle nuove basi retributive che dovranno essere indicate, a cura delle unità, sui tabulati che a tal fine questa Direzione generale medesima invierà appena possibile.

Si avverte che, nel segnalare la costituzione di rendite per eventi successivi al 31 dicembre 1974 le Sedi

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dovranno indicare, oltre alla misura della classe di retribuzione convenzionale, il relativo codice come appresso specificato.

551 per i lavoratori specializzati 552 per i lavoratori qualificati 553 per i lavoratori comuni.

Nel caso di incertezza in merito all'attribuzione agli assicurati della relativa classe di retribuzione, a scopo cautelativo andrà applicata la classe inferiore; eventuali contestazioni non risolvibili in loco saranno sottoposte alle decisioni dell'Ispettorato regionale.

Le difficoltà, che dovessero insorgere nella pratica attuazione delle presenti istruzioni, saranno segnalate a questa Direzione generale.

Allegato alla circolare n.93/1975

30-8-1975 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 231 DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1975.

Retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccanicoagricole soggette all'assicurazione industriale ai sensi del titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale, in applicazione del citato art. 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali delle persone addette alle lavorazioni meccanicoagricole;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1 gennaio 1975 la retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanicoagricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo 1 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 da valere, per l'intero territorio nazionale agli effetti del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio, è fissata nelle seguenti misure.

a) lavoratori specializzati L. 8.500 b) lavoratori qualificati L. 8.000 c) lavoratori comuni L. 7.500

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Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere si intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Art. 2.

L'inquadramento delle persone assicurate nelle classi di retribuzione previste dal precedente articolo verrà effettuato sulla base delle norme contenute nei contratti collettivi vigenti.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3), 6), 7) dell'art. 4 del testo unico, ove assicurabili ai sensi di legge, verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera, fra quelle indicate al precedente art. 1, pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanicoagricola.

Art. 3.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle retribuzioni medie convenzionali indicate nel precedente art. 1; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione del la rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a 300 volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi decreti interministeriali.

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