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a) lavoratori specializzati

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 47 del 5 novembre 1980

Oggetto: Retribuzioni medie convenzionali delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole per le quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del Titolo I del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 31 marzo 1980 (vedi allegato) con il quale, a norma dell'articolo 118 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono state fissate per tutto il territorio nazionale le retribuzioni medie convenzionali per le categorie di lavoratori indicate in oggetto.

Il predetto decreto stabilisce all'articolo 1, per le persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (comprese quelle di trebbiatura, mietitrebbiatura e simili) per le quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del Titolo I del citato Testo Unico, le seguenti retribuzioni convenzionali giornaliere valide, con effetto dal 28 aprile 1980 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio:

Per l'attribuzione agli assicurati delle predette classi retributive dovrà essere operato, sulla base della norma contenuta nei vigenti contratti collettivi di lavoro, l'inquadramento degli assicurati, riconducendo alle indicate qualifiche quelle previste dal Decreto Ministeriale 5 giugno 1974 (cfr. circolare n.77/1974). In particolare, per quanto concerne le persone di cui ai nn. 3, 6 7 dell'articolo 4 del Testo Unico, l'inquadramento in parola va effettuato in relazione alla qualifica professionale in concreto rivestita dall'assicurato per la lavorazione meccanico-agricola.

Ai fini che precedono, le Sedi dovranno acquisire copia dei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello provinciale avvalendosi, ove occorra, della collaborazione degli Istituti di patronato e delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto concerne l'aspetto indennitario, dovrà procedersi come segue:

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Per gli eventi verificatisi dal 28 aprile 1980 nonché per quelli avvenuti anteriormente al 28 aprile 1980 per i quali, a tale data, l'assistito era ancora in trattamento di temporanea, l'indennità di parola dovrà essere adeguata alle misure salariali indicate nel decreto anzidetto.

Per l'individuazione dei casi suaccennati, questa Direzione Generale predisporrà apposito tabulato.

Alla corresponsione di detti importi provvederanno le Sedi, avendo cura di apporre mediante timbro sul modulo Ch 16 speciale, nella parte riservata alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis-C la seguente dicitura:

"D.M. 31 marzo 1980 conguaglio indennità temporanea dal ... al ..., lavoratore (specializzato o qualificato o comune)."

Rendita per inabilità permanente e ai superstiti

Le rendite da costituire per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi dal 28 aprile 1980 dovranno essere liquidate dalle unità operative sulla base delle retribuzione suindicate.

Poiché i numeri di codice da indicare unitamente alla misura della classe della retribuzione convenzionale a) lavoratori specializzati L. 12.000

b) lavoratori qualificati L. 11.000 c) lavoratori comuni L. 10.000

(2)

rimangono quelli segnalati con la precedente circolare n. 93/1975, alle eventuali riliquidazioni provvederà direttamente questa Direzione generale.

Le difficoltà che dovessero insorgere nella pratica attuazione delle presenti istruzioni, saranno segnalate a questa Direzione generale.

Allegato alla circolare n. 47/1980

28-4-1980 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N.115 DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Retribuzioni medie convenzionali per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente la determinazione di tabelle di retribuzione medie o convenzionali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 41 del suddetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1975, con il quale in applicazione del citato articolo 118, sono state determinate le retribuzioni medie convenzionali delle persone addette alle lavorazioni meccanico- agricole;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni medie convenzionali stabilite con il predetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media convenzionale giornaliera nei confronti delle persone addette a lavorazioni meccanico-agricole (compresa la trebbiatura, mietitrebbiatura e simili), per le quali sussista l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - da valere, per l'intero territorio nazionale, agli effetti del pagamento dei premi e della liquidazione delle indennità di infortunio, è fissata nelle seguenti misure:

Le predette retribuzioni medie convenzionali giornaliere si intendono comprensive anche di vitto, alloggio e somministrazioni in natura eventualmente erogati.

Art. 2.

a) lavoratori specializzati L. 12.000 b) lavoratori qualificati L. 11.000 c) lavoratori comuni L. 10.000

(3)

L'inquadramento delle persone assicurate nelle classi di retribuzione previste dal precedente articolo verrà effettuato sulla base delle norme contenute nei contratti collettivi vigenti.

Alle categorie di persone previste ai numeri 3, 6, 7 dell'art. 4 del testo unico, ove assicurabili ai sensi di legge, verrà attribuita la retribuzione media convenzionale giornaliera, fra quelle indicate al precedente art. 1, pertinente la qualifica professionale in concreto rivestita nella lavorazione meccanico-agricola.

Art. 3.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea è uguale alle retribuzioni medie convenzionali indicate nel precedente articolo 1; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a 300 volte la stessa retribuzione media convenzionale giornaliera, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

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