Società Medico Giuridica Melchiore Gioia
Melchiorre Gioia
Via Alamanni 30 - 56010 Ghezzano - PI - Tel. 050/8756850 Fax 050/8756859 info@melchiorregioia.it - www.melchiorregia.it
Pisa, 16 maggio 2016
LA CLAIMS MADE - PUR VALIDA - NON CALZA ALLE POLIZZE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA.
Così hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione in una recentissima sentenza (la n. 9140 del 6 maggio 2016), che non mancherà di far discutere. La clausola claims made, afferma la Corte, non è nulla, in termini generali, né vessatoria: è ben possibile inserire in garanzia rischi connessi a responsabilità pregresse rispetto alla stipula della polizza, senza che ciò escluda la naturale aleatorietà del contratto. Al contrario, proprio perché volta ad individuare l’ambito del rischio (e quindi dell’alea) negozialmente “trasferito” all’assicuratore, la clausola in esame non è vessatoria, in quanto tesa a delimitare l’oggetto del contratto e non invece a limitare la responsabilità dell’impresa.
Letta in questa termini la sentenza sembra affermare la vittoria della Claims su tutte le severe censure mosse a suo carico da quella dottrina e da quella giurisprudenza che, anche recentemente (Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2014, n. 5791) ne avevano posto in discussione la validità.
Senonchè, a voler ben vedere, le Sezioni Unite, in coda alla motivazione, sollevano una questione che potrebbe depotenziare, se non del tutto vulnerare, il modello claims made proprio nel settore in cui ha incontrato maggiore diffusione: quello delle assicurazioni obbligatorie delle responsabilità professionali.
Tale obbligo assicurativo è stato infatti stabilito dall'art. 3 comma 5 lettera E del D.L. 138/2011 avendo in animo di tutelare, prima ancora che il patrimonio del professionista responsabile, il cliente di quest’ultimo, proteggendolo dal rischio di insolvenza del primo davanti ad eventuali azioni risarcitorie. Alla luce di tale funzione protettiva esterna della polizza obbligatoria, il professionista non potrà – allo stato attuale della normativa - adempiere l'obbligo assicurativo ricorrendo a coperture incomplete o ad una sola polizza che, strutturata secondo il modello
"Claims made", lasci scoperti ambiti di garanzia in relazione a sinistri derivanti da responsabilità scaturite nei confronti del cliente in costanza di incarico (e “reclamati” in una fase successiva alla cessazione della copertura assicurativa).
Ciò vale, naturalmente, anche e soprattutto per il settore sanitario.
E’ interessante osservare come, anche nel corso dei recenti incontri di studio organizzati da Melchiorre Gioia, una delle critiche più ricorrenti sollevate nei confronti del DDL Gelli riguarda l’art. 11 e, in particolare, la previsione di un modello di polizza (art. 11) con postuma quinquennale: postuma che, secondo il mercato assicurativo, non sarebbe tecnicamente sostenibile.
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Ebbene, alla luce della posizione delle Sezioni Unite dovrebbe sostenersi l’esatto contrario, e cioè che una ultrattività quinquennale sarebbe addirittura insufficiente (almeno per i professionisti…) a soddisfare gli obiettivi di tutela del paziente, destinati ad essere invece obbligatoriamente presidiati lungo tutto il periodo di potenziale esercizio di una eventuale richiesta risarcitoria.
L’incompatibilità della Claims al settore delle polizze della responsabilità è stata peraltro sottolineata con tanta energia da indurre le Sezioni Unite ad inviare un monito al legislatore, affinchè lo stesso – attuando la norma primaria – non finisca per disattendere quelle prioritarie finalità di tutela del cliente.
Non è facile comprendere quali possano essere in concreto le conseguenze, sul piano civilistico, di una polizza professionale con claims made. Né se l’eventuale introduzione della regola della inopponibilità delle eccezioni contrattuali nei confronti dell’assicurato valga a superare il problema
Certo è che la Claims made, pur mantenuta in vita dalle Sezioni Unite, rischia di non poter essere applicata proprio nel settore in cui ha incontrato maggiore diffusione (e nell’ambito del quale se ne sente il maggior bisogno).
Avv. Maurizio Hazan Vice Presidente M. Gioia