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Super ACE 2021, pronto il codice tributo per la compensazione con F24 del credito d’imposta

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RISOLUZIONE N. 70/E

Roma, 10 dicembre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

L’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone, tra l’altro, che “per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta”, con le modalità e alle condizioni previste dallo stesso articolo 19.

Il comma 6 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 73/2021 dispone, inoltre, che il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 238235 del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola, nonché le modalità attuative

Divisione Servizi ______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

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per la cessione del credito e approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE”, con le relative istruzioni, prevedendo, in particolare, che:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate i dati per la determinazione del credito stesso utilizzando il modello di

“Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ACE” approvato con il citato provvedimento;

b) entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta;

c) il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa comunicazione del riconoscimento del credito di cui al punto precedente, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio;

d) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e ai cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

 “6955” denominato “Credito d’imposta ACE – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione

“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento

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dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato

“AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione

“Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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