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Le quantità presunte dei pasti, calcolate sui dati effettivi 2014, sono le seguenti:

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Appendice al capitolato speciale CLAUSOLE VESSATORIE

ART. 2- DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, e sarà rinnovabile, per un ulteriore biennio.

Il servizio dovrà essere avviato entro il termine massimo di 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Per quanto riguarda la tempistica relativa all’avvio a regime del nuovo software prenotazione pasti si rinvia allo specifico articolo.

Alla scadenza del contratto la ditta affidataria avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria fino a quando la stessa non abbia provveduto ad un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza medesima.

I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., in materia di revisione prezzi.

La revisione sarà effettuata sulla base dell’istruttoria condotta dal RUP con riferimento ai costi standardizzati rilevati dagli osservatori nazionali o regionali; in mancanza di prezzari di riferimento si procederà ad applicare l’indice ISTAT medio su base annua riferito all’anno contrattuale precedente alla richiesta di revisione.

Il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione a partire dal secondo anno contrattuale.

ART. 3 - QUANTITA’ E SEDI

Le quantità presunte dei pasti, calcolate sui dati effettivi 2014, sono le seguenti:

Unità di misura

Quantità annua presunta Giornate alimentari degenti Presidi Ospedalieri e pazienti in

strutture residenziali territoriali (comprensive di colazione, pranzo, cena)

giornate di

degenza 149.897

Pasti pazienti in Day Hospital/Day Surgery e pazienti in strutture diurne territoriali

(pranzo, comprensiva di cestini degenti/pasti sostitutivi)

giornate di presenza

diurna - pasti 33.583

Pasto dipendenti e fruitori autorizzati dei servizi mensa aziendali pasti

111.545

Le strutture servite sono le seguenti:

Giornate degenza

Giornate di

presenza Pasti 2014 Pasti 2014

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STRUTTURE ordinaria 2014

diurna pasti 2014

P.O di Rete BASSANO 113.188

Ospedale Nodo di Rete ASIAGO 22.863

Day Hospital/Day Surgery/Dialisi BASSANO 5.587

Day Hospital/Day Surgery/Dialisi ASIAGO 1.034

Strutture Residenziali Territoriali

(RSA disabili, O.d.C.) 13.846

Centri diurni 26.962

Mensa Bassano 84.025

Mensa Marostica 4.983

Mensa Asiago 22.016

TOTALE 149.897 6.621 26.962 111.076

Tali dati si intendono indicati in via presuntiva in quanto desunti dai dati storici, e, pertanto, non impegnano l’Azienda Sanitaria, potendo gli stessi variare in relazione alle effettive degenze, alle presenze del personale o a qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà dell'Azienda stessa.

La ditta affidataria avrà l’obbligo di evadere tutte le necessità in relazione al Servizio oggetto dell’Appalto, tenendo conto dei quantitativi realmente necessari per il soddisfacimento delle esigenze espresse mediante le prenotazioni dei pasti e l’afflusso al servizio mensa.

Si precisa che, nel corso del contratto, la dislocazione dei reparti, la denominazione e la loro capacità ricettiva potranno subire mutamenti in relazione a variazioni di tipo logistico-organizzativo. Di ciò sarà data tempestiva comunicazione all’Esecutore.

La Stazione Appaltante, pertanto, si riserva la facoltà, senza che la ditta fornitrice possa avanzare pretese per le eventuali variazioni quantitative entro il limite del quinto d’obbligo, sia in aumento che in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, di:

a) estendere i servizi appaltati a favore di nuovi Presidi e/o servizi, dandone preavviso all’Appaltatore con almeno 60 giorni di anticipo;

b) sospendere o ridurre i servizi appaltati, dandone preavviso all’Appaltatore con almeno 30 giorni di anticipo.

Si rende noto che l’Azienda Sanitaria ha in essere delle convenzioni per la fornitura di pasti ad enti esterni ad essa quali l’Unione dei Comuni del Marosticense per circa 11.000 pasti annui.

La ditta aggiudicataria, se interessata alla prosecuzione del servizio secondo quanto consentito dal capoverso successivo, dovrà attivare un rapporto diretto con le singole strutture senza alcun tipo di responsabilità in capo alla stazione appaltante, richiedendo specifica autorizzazione preventiva all’Azienda.

La ditta appaltatrice potrà utilizzare la cucina e le attrezzature per la predisposizione di altri pasti, esclusivamente previa autorizzazione dell’Azienda Ulss n. 3 e secondo quanto previsto dall’art. 4.4.

ART. 6 – AMBIENTI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ADIBITI AL SERVIZIO.

6.5 - Riconsegna impianti, locali e attrezzature

Alla scadenza del contratto i locali, gli impianti e le attrezzature, gli arredi e corredi messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria, dovranno essere riconsegnati alla stessa nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui sono stati consegnati - salvo il normale deperimento per l'uso.

Verrà redatto verbale di riconsegna in contraddittorio.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al verbale di consegna e i danni o le usure oltre il normale stato d’uso saranno oggetto di valutazione economica da parte dei competenti uffici dell’Azienda Sanitaria che provvederà

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a fare eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’Aggiudicatario, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti, o mediante l’incameramento della cauzione fino alla concorrenza.

Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.

La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà l’Amministrazione a riprenderne il possesso senza alcuna formalità od ulteriore preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare all’Aggiudicatario eventuali addebiti.

Si escludono fin d’ora eventuali richieste, da parte dell’Esecutore, di rimborsi per le migliorie apportate.

Resta inteso che alla scadenza del contratto le apparecchiature, attrezzature, arredi, impianti, con esclusione degli automezzi, rimarranno di proprietà dell’Azienda ULSS n.3 .

ART. 11- PERSONALE DELLA DITTA

11.1 – Clausola sociale (personale già addetto al servizio di supporto alla ristorazione)

L’organico impiegato nelle attività di supporto alla ristorazione ad integrazione del personale dipendente della stazione appaltante risulta composto, alla data del 31 dicembre 2014, come segue

struttura contratto applicato livello part time* o full time numero dipendenti

pubblici esercizi 6s part time 28

Bassano pubblici esercizi

5 part time 6

pubblici esercizi 4 part time 4

pubblici esercizi 4 full time 1

totale Bassano 39

Asiago multiservizi 2 part time 4

totale Asiago 4

totale complessivo 43

*Nota: i PART TIME prevedono monte ore settimanali differenziati variabili da ore 18,5 (n. 3 unità) a ore 34-35 (n.14 unità

Fatto salvo quanto previsto dagli accordi nazionali di categoria, il gestore dovrà utilizzare in via prioritaria il personale dipendente attualmente in forza presso l’impresa affidataria del servizio di supporto alla ristorazione (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga della gestione uscente, salvi migliori accordi a favore del lavoratore), ad esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva ed a condizione che il numero dei lavoratori e la qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione della ditta aggiudicataria e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera. Nel progetto offerto la ditta dovrà specificare le modalità di attuazione della presente clausola.

ART. 13 - PERSONALE DIPENDENTE DALL’AZIENDA SANITARIA

Per l’esecuzione del Servizio di ristorazione l’Azienda Sanitaria porrà in distacco funzionale alla ditta aggiudicataria il seguente personale, attualmente impiegato nella gestione del Servizio di ristorazione Aziendale.

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Descr. Profilo Professionale Costo

saldo produtti

vità Oneri Fissi Inail Irap TOTALE

COSTO

ORARIO ONERI

TOTALE ORARIO CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 24.807,25 164,92 6.562,85 198,5 2.108,61 33.842,09 11,28 3,73 15,00 CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 11.300,95 82,46 3.002,87 90,41 960,57 15.437,26 10,73 3,54 14,27 CATEGORIA C -

(PERSONALE TECNICO) 13.175,76 169,22 3.482,25 105,4 1.119,94 18.052,59 10,95 3,62 14,57 CATEGORIA B -

(OPERATORE TECNICO) 21.601,30 146,67 5.704,20 172,8 1.836,11 29.461,09 9,64 3,18 12,83 CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 24.520,22 164,92 7.326,75 199,9 2.123,49 34.335,23 11,39 3,76 15,15 CATEGORIA B -

(OPERATORE TECNICO) 22.843,03 146,67 6.023,58 182,2 1.936,40 31.131,92 10,30 3,40 13,70 CATEGORIA C -

(PERSONALE TECNICO) 25.644,61 182,24 7.655,13 209 2.220,65 35.911,63 11,85 3,91 15,77 CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 24.664,62 164,92 6.518,30 197,3 2.096,50 33.641,66 11,10 3,67 14,76 CATEGORIA C -

(PERSONALE TECNICO) 26.299,80 182,24 6.795,90 192 2.040,04 35.509,97 10,95 3,62 14,57 CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 22.395,53 164,92 6.439,01 182,5 1.938,81 31.120,74 10,21 3,37 13,58 CATEGORIA Bs -

(OPERATORE

TECN.SPECIAL.) 22.686,52 94,24 5.873,45 181,5 1.928,35 30.764,05 10,82 3,57 14,40 CATEGORIA C -

(PERSONALE TECNICO) 25.840,33 182,24 7.272,61 198,4 2.108,32 35.601,93 11,29 3,73 15,02 CATEGORIA B -

(OPERATORE TECNICO) 23.080,64 146,67 6.101,74 184,7 1.961,86 31.475,56 10,42 3,44 13,86 CATEGORIA C -

(PERSONALE TECNICO) 25.069,04 182,24 6.632,26 200,5 2.130,87 34.214,95 11,40 3,77 15,17

Il costo degli operatori, comprensivo degli oneri riflessi, calcolato sulle retribuzioni annue erogate nell’anno 2014, ammonta ad euro 430.500,63 con i costi orari sopra descritti.

La ditta aggiudicataria provvederà al rimborso all’ULSS 3 del costo del personale in distacco secondo le modalità di cui all’art. 18.

Il personale dipendente dell’ULSS N. 3 distaccato presso la ditta aggiudicataria per l’esecuzione del Servizio di ristorazione resta giuridicamente dipendente dell’Azienda Sanitaria e dipenderà funzionalmente dall’appaltatore adeguandosi al piano organizzativo da esso predisposto.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno effettua un orario di lavoro di 36 ore settimanali usufruendo, di norma, di due riposi settimanali ricadenti anche in giorni diversi dalla domenica.

La turnistica del personale, oltre a rispettare la normativa del CCNL in atto e Accordi integrativi, dovrà essere coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e s.m.i..

L’attuale articolazione dei turni del personale dipendente ULSS dei servizi cucina è la seguente:

 Servizio cucina Bassano 06.18 - 13.30 continuativo 12.18 - 19.30 continuativo

 Servizio cucina Asiago 07.00 - 13.00 continuativo 13.00 - 19.00 continuativo

Il Personale dell’Azienda Sanitaria sarà coordinato dalla ditta aggiudicataria anche per la gestione delle ferie e delle assenze relative ai permessi nelle tipologie previste dal contratto, di seguito indicate:

 ferie n. 28+4 giorni, assicurando al dipendente che ne faccia richiesta, la fruizione di almeno 15 giorni continuativi nel periodo 1 giugno – 30 settembre;

 permessi disciplinati dal CCNL e contratti integrativi aziendali nonché da specifiche normative vigenti.

Il Personale dipendente dell’Azienda Sanitaria continuerà ad essere disciplinato dalla normativa e dal CCNL del personale del comparto sanità, dalla contrattazione integrativa decentrata nonché dalle norme regolamentari adottate dall’Azienda Sanitaria stessa in ordine al rapporto di lavoro del proprio personale dipendente. Pertanto all’Azienda Sanitaria spetterà l’adozione di tutti i provvedimenti riguardanti il proprio personale dipendente.

Per l’adozione dei suddetti provvedimenti nonché per l’autorizzazione delle ferie, ecc. il Responsabile del servizio della ditta affidataria comunicherà tempestivamente al Direttore dell’esecuzione le notizie riguardanti il personale dell’Azienda Sanitaria.

La ditta aggiudicataria si impegna a mantenere adeguato coordinamento e la più stretta disciplina fra il personale alle proprie dipendenze e quello dell’Azienda Sanitaria.

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La ditta aggiudicataria non potrà, in nessun caso, attivare alcun procedimento disciplinare nei confronti del Personale dipendente dell’Azienda Sanitaria. Dovrà invece riferire l’episodio al Direttore/Responsabile dell’Esecuzione del Contratto.

Di norma non potranno essere autorizzate ore straordinarie, eventuali eccedenze orarie dovranno trovare compensazione con le modalità previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa aziendale.

In caso di cessazione o trasferimento del dipendente dell’Azienda Sanitaria, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione definitiva con proprio personale, secondo il monte ore di offerta.

ART. 20 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte della Stazione Appaltante sotto qualsiasi forma consentita dalla legge. A tale scopo il soggetto fornitore deve presentare all’atto della firma del Contratto di Appalto, idonea polizza assicurativa per R.C. contro terzi. I massimali della polizza debbono avere almeno i seguenti importi, senza sottolimiti:

- Euro 5.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;

- Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

- Euro 5.000.000,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

Detta polizza deve tenere indenne l’Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell’espletamento delle attività oggetto d’Appalto.

In particolare, deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

Copia della predetta polizza, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata agli uffici competenti della Stazione Appaltante prima dell’inizio dell’Appalto.

La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Stazione Appaltante, il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione stessa.

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare secondo norma di legge i veicoli ed i mezzi di trasporto utilizzati per l’espletamento del servizio. La Stazione Appaltante, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della responsabilità civile. Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 24 - PENALI

L’Azienda, nel caso di inadempimenti o di inefficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali secondo quanto previsto dal presente capitolato, avrà la facoltà di applicare le seguenti penalità previa formale contestazione effettuata ai sensi dell’art. 16:

N Oggetto contestazione Euro per singolo evento /

disservizio 1 Mancata consegna e/o integrazione del pasto destinato al singolo utente € 150,00

2 Mancato rispetto della dieta speciale prevista per singolo utente € 250,00 3 Mancato rispetto del menù previsto per singolo utente € 100,00 4 Rinvenimento di corpo estraneo nei pasti per singolo utente € 100,00 5 Alimenti alterati e/o comunque non consumabili per singolo utente € 100,00 6 Presenza in magazzino di prodotti scaduti non correttamente gestiti per singolo

accadimento / disservizio

€ 1.000,00 7 Orari di consegna non rispettati per singola sede e/o punto di somministrazione € 500,00 8 Temperature dei pasti non conformi per singolo utente € 50,00 9 Inversione delle temperature nel vassoio personalizzato per singolo utente € 50,00 10 Inadeguata igiene di attrezzature, utensili, stoviglie e automezzi utilizzati

nell’espletamento del servizio per singolo accadimento / disservizio

€ 500,00 11 Temperature dei pasti di 10 gradi superiori/inferiori ai limiti di riferimento per

singolo accadimento / disservizio

€ 250,00 12 Mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia presso i locali adibiti al

servizio per singolo accadimento / disservizio

€ 500,00 13 Presenza di patogeni negli alimenti analizzati per singolo accadimento / € 1.000,00

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disservizio

14 Conservazione delle derrate non conforme alle normative vigenti per singolo accadimento / disservizio

€ 500,00 15 Per ogni giorno di assenza del personale indicato in sede di offerta non sostituito

con personale di pari o maggiore qualifica e professionalità, per ogni unità mancante

€ 500,00

16 Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto alle cucine e trasporto dei pasti per singolo accadimento / disservizio

€ 500,00 17 Blocco del sistema informatico di prenotazione in una U.O. se imputabile alle

tecnologie o al servizio fornito dalla ditta, per ogni ora dopo le prime 4 ore dalla segnalazione

€ 500,00

18 Blocco del sistema informatico di prenotazione in una U.O. se imputabile alle tecnologie o al servizio fornito dalla ditta, per ogni ora dopo le prime 8 ore dalla segnalazione

€ 750,00

19 Per ogni altro elemento classificabile come non conformità di lieve entità (per singolo accadimento / disservizio / utente / scheda)

€ 250,00 20 Per ogni altro elemento classificabile come non conformità di media entità

(per singolo accadimento / disservizio / utente)

€ 500,00 21 Per ogni altro elemento classificabile come non conformità di grave entità

(per singolo accadimento / disservizio / utente / scheda)

€ 1.000,00 22 Mancato rispetto delle norme in materia di DPI e sicurezza €. 1.000,00

L’applicazione delle penali sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata via pec alla ditta, riportante l’inadempienza segnalata. La ditta dovrà produrre le proprie controdeduzioni via pec entro 48 ore o entro altro maggior termine eventualmente assegnato dall’Azienda. In mancanza di riscontro entro il termine, l’azienda procederà all’introito dell’importo, ferma restando la facoltà di quantificare gli eventuali maggiori danni derivanti dall’inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l’Azienda addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte della Ditta;

- interruzione non motivata del servizio;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato in materia igienico-sanitaria;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente Capitolato relative alle caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- casi di grave intossicazione alimentare;

- frode.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Azienda Sanitaria in forma di pec o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

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In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell’eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Azienda dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all’individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

ART. 26 - RECESSO UNILATERALE

L’Azienda ULSS n. 3 potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con pec o lettera raccomandata A.R.

Ai sensi di quanto previsto dalla Regione del Veneto con DGR n 2492 del 19/10/2010, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria nel caso di stipulazione di un contratto a seguito espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale.

ART. 28 PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Al presente appalto si applicano le clausole pattizzie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale

http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici

.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio dell’Autorità Giudiziaria, la ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda ULSS n. 3 di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del c.c. si dichiara di aver letto e di accettare espressamente i suddetti articoli.

Firma per accettazione dell’impresa (da tutte le ditte in caso di R.T.I.)

(Il Legale Rappresentante)

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