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I

l contenimento dello stress animale durante le fasi di carico/scarico, trasporto e attesa pre-ab- battimento deve interessare allevatori, traspor- tatori e macellatori, per i possibili effetti negativi sulle prestazioni zootecniche degli animali, quali calo di peso alla macellazione,alterazioni post-ma- cellazione delle masse muscolari, aumento di le- sioni traumatiche, scarti e mortalità.

Di seguito, vengono analizzate alcune delle prin- cipali norme introdotte per le fasi di carico/scari- co e di trasporto dal regolamento Ce n.1/2005 (in vigore dal gennaio 2007) e, per la fase di pre-abbat- timento, dal regolamento Ce n. 1099/2009, che entrerà in vigore dal gennaio 2013, sostituendo la direttiva 93/119/Ce.

CARICO/SCARICO

Un importante aspetto del regolamento Ce 1/2005 riguarda la definizione di «trasporto», che com- prende il movimento di animali e tutte le opera- zioni correlate; il trasporto inizia con il carico del primo animale e termina con lo scarico dell’ultimo.

Le attrezzature di carico e scarico devono essere

progettate, realizzate, mantenute e utilizzate in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicu- rare l'incolumità degli animali movimentati. In particolare, devono essere pulite e disinfettate, non scivolose, munite di barriere di protezione e ben illuminate durante le operazioni.

Durante la movimentazione è vietato percuotere gli animali e utilizzare pungoli o altri strumenti con estremità appuntite, mentre gli stimolatori elettrici, ammessi soltanto per gli animali adulti che rifiutano di spostarsi e che hanno davanti a sé spazio per muoversi, devono essere evitati il più possibile. Le scosse, da applicarsi soltanto sui quar- ti posteriori dell'animale, devono essere opportu- namente intervallate e non applicate ripetutamente su un suino o un bovino adulto che non riesce ad avanzare.

TRASPORTO

I mezzi di trasporto su strada devono essere pro- gettati, realizzati, mantenuti e utilizzati in modo da evitare sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali. Indipendentemente dalla durata del viag- gio devono proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avver- se ed essere provvisti di tetto e di pareti con aper- ture regolabili.

Sono particolarmente importanti:

la densità di carico, ossia il numero di animali trasportabili per unità di superficie;

le caratteristiche dei divisori: (sufficiente rigidità in grado di sostenere il peso e gli urti degli ani- mali, altezza minima di 1 metro in grado di evi- tare tentativi di scavalcamento, superficie cie-

I FATTI

LEGISLAZIONE EUROPEA

LUGLIO/AGOSTO 2011

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Benessere animale: le norme di due regolamenti dell’ Ue

Le prescrizioni da rispettare per allevatori,trasportatori e macellatori in tutte le fasi della movimentazione

e dell’abbattimento dei capi.

Secondo il regolamento Ce n. 1/2005 i mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, realizzati, mantenuti e utilizzati in modo da garantire il benessere degli animali trasportati.

PAOLO ROSSI

ALESSANDRO GASTALDO CRPA Spa, Reggio Emilia

Foto Pezzaioli

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ca/piena, mobilità e attacchi sulle pareti latera- li distanziati di 1 metro uno dall’altro per poter formare gruppi di animali di dimensioni varia- bili, superficie a contatto con gli animali priva di bordi aguzzi e taglienti;

il tipo di pavimento e materiali da lettiera. I mez- zi di trasporto su strada devono essere dotati di pavimenti con superficie antisdrucciolevole.

L’utilizzo di materiali da lettiera è imposto per gli animali più giovani durante i viaggi di bre- ve durata, mentre è previsto per ogni categoria animale durante i viaggi di durata superiore a 8 ore;

la ventilazione, che deve essere in quantità e qua- lità appropriate in relazione alla specie. La venti- lazione forzata è obbligatoria soltanto nei lunghi viaggi; devono essere presenti aperture sulle pare- ti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell’aria. Occorre garantire in ciascun compartimento e in ciascun piano del camion spazio sufficiente per la venti- lazione sopra agli animali, allorché questi si tro- vino in posizione eretta naturale;

un livello d’illuminazione sufficiente per l’ispe- zione e la cura degli animali;

la pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto dopo ogni viaggio.

Nel caso in cui i mezzi di trasporto su strada ven- gano utilizzati per un lungo viaggio (durata supe- riore a 8 ore negli scambi fra Paesi membri e a 12 ore sul territorio nazionale) devono essere previ- sti anche l’isolamento del tetto, la somministra- zione degli alimenti e dell’acqua di bevanda, la ven- tilazione artificiale, il controllo e la registrazione della temperatura ambientale, un sistema di navi- gazione satellitare.

Molto importanti anche i tempi massimi di tra- sporto, i periodi di riposo e le pause per abbeve- raggio e alimentazione che si diversificano sia per la durata del viaggio, sia per la categoria animale trasportata.

PRE-ABBATTIMENTO

Il regolamento Ce n. 1099/2009 prevede maggio- ri responsabilità degli operatori, la formazione del personale che accudisce gli animali, l’utilizzo di procedure operative standard e di tecniche inno- vative di stordimento e abbattimento degli ani- mali, oltre che indicazioni sulle tecniche di stabu- lazione e sulla movimentazione degli animali.

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Durante la fasi che precedono l’abbattimento, agli animali devono essere risparmiati dolori, stress e sofferenze e gli operatori dei macelli devono pren- dere i provvedimenti necessari per garantire che gli animali:

ricevano conforto fisico e protezione e siano protetti da ferite;

siano maneggiati e custoditi, tenendo conto del loro comportamento normale;

non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali;

non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua;

non siano costretti all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

Le strutture e le attrezzature per la stabulazione e la movimentazione degli animali presenti nei macel- li devono essere progettate, costruite, mantenute e utilizzate in modo da garantire il rispetto delle disposizioni precedentemente ricordate.

Per quanto riguarda le stalle di sosta viene data particolare importanza ai seguenti aspetti:

ventilazione naturale o artificiale, che deve poter- si adattare al numero di animali ospitati e alle condizioni climatiche esterne. Nel caso di uti- lizzo di ventilazione artificiale, devono essere previsti dispositivi di emergenza;

facilità d’ispezione degli animali, grazie a un’a- deguata illuminazione;

impianto di abbeverata progettato, realizzato e mantenuto in modo da consentire in ogni momen-

to all’animale di accedere ad acqua pulita;

pavimento realizzato e conservato in modo da ridurre al minimo il rischio per gli animali.

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I MACELLI

Secondo il regolamento Ce 1099/2009, al momen- to dell’arrivo all’impianto di macellazione il respon- sabile del benessere animale (o una persona che renda conto direttamente al responsabile) deve valutare lo stato di salute/benessere degli animali di ogni partita.

Gli animali devono essere scaricati il più rapida- mente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.

Nel caso in cui non vengano abbattuti subito dopo lo scarico, devono essere condotti in una stalla di sosta, dove ogni capo deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, cori- carsi e girarsi.

Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere nutriti e successivamente ali- mentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli, provvisti di un’adeguata quantità di materiale da lettiera che garantisca un livello di confort fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati.

Le condizioni e lo stato di salute degli animali nei locali di stabulazione vengono controllati rego- larmente dal responsabile della tutela del benes- sere animale o da una persona che disponga delle competenze adeguate.

I FATTI

LUGLIO/AGOSTO 2011

Il regolamento Ce n. 1099/2009 fornisce indicazioni sulle tecniche di stabulazione e sulla movimentazione degli animali

negli impianti di macellazione.

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Foto Arch. Crpa

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