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Camera dei Deputati

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Academic year: 2021

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N. 2473

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELICCHIO, CASA, CATALDI, MARTINCIGLIO, NAPPI, NESCI, PERAN- TONI, VACCA, VILLANI

Modifiche all’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, in materia di trasferimento di farmacia e di pratica professionale del

farmacista

Presentata il 20 aprile 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il settore sanita- rio in generale e quello farmaceutico in particolare stanno affrontando una fase di considerevole e profonda evoluzione legata a cambiamenti istituzionali, sociali e di mercato: dalla progressiva armonizzazione legislativa con le politiche europee alle po- litiche di contenimento della spesa farma- ceutica ospedaliera e territoriale, dalla ri- chiesta di collaborazione alle farmacie per l’erogazione di nuovi servizi assistenziali da parte dei servizi sanitari regionali ai nuovi indirizzi dell’Agenzia italiana del farmaco, dalla globalizzazione delle aziende farma- ceutiche alle nuove articolazioni della ge- stione della catena di distribuzione (supply chain) del farmaco, fino ad arrivare al mutamento sociale del rapporto di fiducia tra le professioni sanitarie e i pazienti e alle

recenti emergenze sanitarie connesse alla diffusione di virus pandemici.

I farmacisti italiani, e non solo i pro- prietari di farmacia ma anche i professio- nisti abilitati e iscritti all’ordine dipendenti delle stesse farmacie, hanno dimostrato sul campo di essere capaci di fare un grande lavoro di informazione e di rassicurazione durante l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, facendosi trovare pronti e in prima linea in questa particolare e terribile situazione di bisogno di tutto il Paese. In un momento difficilissimo, in cui c’è carenza di medici, molte sono le operazioni che si svolgono in farmacia ed è grande il numero di persone che non sono arrivate in pronto soccorso perché fermate e filtrate dai far- macisti.

Atti Parlamentari — 1 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

(2)

Per diventare farmacista occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli, en- trambi di durata quinquennale: laurea ma- gistrale a ciclo unico in farmacia o laurea magistrale a ciclo unico in chimica e tec- nologia farmaceutiche. Questi corsi di lau- rea prevedono anche un tirocinio, con la possibilità, quindi, di fare esperienza sul campo già durante il corso di studi. I due corsi sono entrambi ad accesso program- mato a livello locale, con la quasi totalità degli atenei che prevede un test di accesso per accogliere solo un numero determinato di studenti. Conseguita la laurea, il profes- sionista può svolgere la propria attività solo dopo aver superato l’esame di Stato per diventare farmacista. Infine, per poter svol- gere la professione a tutti gli effetti, non resta che iscriversi all’albo dei farmacisti.

Il percorso di studio, di formazione e di esperienza diretta sul campo è, pertanto, molto impegnativo e approfondito e non si capisce perché, una volta abilitati e iscritti all’ordine, siano necessari ancora altri due anni di pratica professionale per poter es- sere titolari di una farmacia.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (articolo 1, commi 157 e seguenti), ha sovvertito totalmente la struttura organizzativa delle società titolari dell’esercizio di farmacie, consentendo l’ingresso del capitale sia nella gestione che nella titolarità della farmacia.

Oggi qualsiasi società, anche a base azio- naria, può acquisire la titolarità e la ge- stione di una farmacia, purché la direzione della stessa sia affidata a un farmacista idoneo, anche se non socio. Caduta, quindi, la previsione relativa alla limitazione della partecipazione alla compagine sociale ai soli farmacisti iscritti all’albo e in possesso dei requisiti di idoneità, si arriva al para- dosso che una farmacia può essere acqui- stata da una società con soci anche non farmacisti, non iscritti all’albo e, a volte,

neanche appartenenti al settore farmaceu- tico, ma, nel caso di acquisto da parte di un farmacista individuale, si prevedono requi- siti ferrei e del tutto superflui come l’ido- neità e il periodo di pratica professionale della durata di due anni.

La presente proposta di legge persegue, quindi, anche un principio di equità. Il concorso straordinario del 2012 (che ha permesso l’istituzione di migliaia di nuove sedi farmaceutiche) prevedeva la valuta- zione dei soli titoli e non più delle compe- tenze. Anche agli eredi di titolari di farma- cia è permesso di conseguire entro sei mesi i titoli necessari per intestarsi la farmacia oppure di trasferirla a una società eredi- taria, che potrebbe essere costituita anche da tutti gli eredi non farmacisti e non solo agli eredi senza la pratica o l’idoneità.

Dall’entrata in vigore della citata legge n. 124 del 2017, in sostanza, per parteci- pare a una società titolare di farmacia non è più richiesto a nessuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma indivi- duale, alcun requisito professionale.

Inoltre, dal punto di vista sociale, con- siderato che i farmacisti non rappresen- tano una sola categoria ma che è netta la distinzione, non per prerogative e compe- tenze, ma per status sociale, fra farmacisti titolari e farmacisti collaboratori, la pre- sente proposta di legge contribuisce ad an- nullare tale divario.

La presente proposta di legge, che con- sta di un solo articolo, vuole abolire i requisiti datati e ormai inutili previsti per il trasferimento di una farmacia da parte di un farmacista, al fine di consentire a gio- vani e validi professionisti di operare ap- pena possibile acquisendo la titolarità di una farmacia, con la professionalità e con la competenza già acquisite e certificate da tutto il loro percorso di formazione.

Atti Parlamentari — 2 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2473

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PROPOSTA DI LEGGE __

Art. 1.

1. All’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ottavo comma, le parole: « , che abbia conseguito l’idoneità o che abbia al- meno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria compe- tente » sono soppresse;

b) i commi nono e decimo sono abro- gati.

Atti Parlamentari — 3 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2473

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*18PDL0100810*

*18PDL0100810*

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