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Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse degli enti locali introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021

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Prime note di lettura delle norme relative

agli appalti di interesse degli enti locali introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021

(articoli dal 46 al 53)

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Fondazione IFEL

Osservatorio Investimenti

Direzione e coordinamento scientifico: Angelo Rughetti e Tommaso Dal Bosco.

La presente nota è stata redatta con il contributo di: Alberto Barbiero; Samantha Battiston;

Antonio Bertelli; Gianpiero Fortunato; Gelsomina Iannaccone; Claudio Lucidi; Maria Teresa Massi; Luciana Mellano; Guglielmina Olivieri Pennesi.

La presente nota rientra tra le attività previste dalla convenzione stipulata tra IFEL e il Ministero dell’economia e delle Finanze. In attuazione dell’art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge n. 157/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Pubblicato nell’agosto 2021

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Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse degli enti locali introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/20211 (articoli dal 46 al 53)

Articolo 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)

Comma Commento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. (…)

La norma sembrerebbe preludere ad un

“aggravamento” delle procedure per le ope- re che saranno finanziate nell’ambito del PNRR o del PNC; si prevede infatti l’ema- nazione di un D.M. del MIMS che abbassi, per tali interventi, il limite d’importo per il quale è previsto il ricorso obbligatorio al di- battito pubblico, oggi fissato dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Inoltre, si prevedono accelerazioni dei tempi per lo svolgimento del confronto al fine di solleci- tare il ricorso allo strumento ma senza con- sentire alle Amministrazioni di utilizzarlo per rallentare immotivatamente l’avvio di opere “scomode”.

Tuttavia, data la misura attuale dei limiti dimensionali previsti per il ricorso alla pro- cedura del dibattito, si dubita che anche un abbassamento rilevante degli stessi possa portare a vedere interessate dalla normativa opere di competenza comunale.

Articolo 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

Comma Commento

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di gene- re e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle pro- cedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

La modifica apportata in fase di conversione all’art. 47 ha interessato anche la rubrica dello stesso, che ora recita “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, al fine di ricomprendere, unitamente alla parità di genere e generazionale, anche la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone disabili. Il Comma 1 specifica l’ambito di applicazione e le finalità delle norme.

1 Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, entrato in vigore il 31 luglio 2021.

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2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il comma 2 dispone che per gli operatori economici con più di 100 dipendenti, già assoggettati all’obbligo di trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del per- sonale maschile e femminile (ex art. 46 del D.Lgs n. 198/2006) è introdotto un ulterio- re onere documentale per la partecipazio- ne alle gare, dovendo produrre, al momen- to della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, pena l’esclu- sione, una copia di detto rapporto oppure, in caso di ritardo nella presentazione di quest’ultimo, l’attestazione della sua con- testuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Per le imprese con un numero pari o superiore a 15 dipendenti, l’eventuale causa di esclusione opera nella fase successiva alla conclusione del contratto, pertanto investe gli operatori economici solo nel caso di aggiudicazione. Ai sensi del comma 3, infatti, le imprese tra 15 e 100 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenute a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere. In caso di inadempimento, al comma 6, è prevista l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo o alle prestazioni del contratto e l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per dodici mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

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3-bis. Gli operatori economici di cui al com- ma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La re- lazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del comma 3 bis (introdotto in fase di conversione) le medesime imprese sono, altresì, tenute a consegnare contestualmente alla documentazione di cui al comma 3, la certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999 e una relazione relativa all’assolvimento dei relativi obblighi.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei ban- di di gara, negli avvisi e negli inviti, speci- fiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a pro- muovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusio- ne lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il conte- nuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei princìpi di libera concor- renza, proporzionalità e non discriminazio- ne, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei princìpi dell’Unione europea, degli indi- catori degli obiettivi attesi in termini di oc- cupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indi- catori medi settoriali europei in cui vengo- no svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obbli- ghi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle as- sunzioni necessarie per l’esecuzione del con- tratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Comma 4: prevede l’inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di specifiche clausole dirette all’inserimento, sia come requisiti necessari che come ulteriori requisiti premiali dell’offerta (dettagliati al successivo comma 5), di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile e l’assunzione di giovani e donne.

A tale scopo, sarà necessario assicurare nell’offerta che una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, avrà riguardo all’occupazione giovanile e femminile.

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6. I contratti di appalto prevedono l’applica- zione di penali per l’inadempimento dell’ap- paltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisu- rate alla gravità della violazione e proporzio- nali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’im- porto complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossi- bilità per l’operatore economico di partecipa- re, in forma singola ovvero in raggruppamen- to temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferen- ti agli investimenti pubblici finanziati, in tut- to o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

Il comma 6, al fine di sottolineare l’obbliga- torietà delle clausole, le collega a specifiche penali, da graduare adeguatamente nella disciplina contrattuale. Inoltre, introduce un’automatica causa di esclusione per i 12 mesi successivi in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati con le ri- sorse del PNR e del PNC.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferio- re, dandone adeguata e specifica motivazio- ne, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi pun- tualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di eco- nomicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

Secondo quanto previsto dal successivo comma 7 del medesimo articolato, le sta- zioni appaltanti possono escludere l’inse- rimento di tale quota o stabilirla in misura inferiore, dandone adeguata e specifica mo- tivazione.

8. Con linee guida del Presidente del Con- siglio dei Ministri ovvero dei Ministri o del- le autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e del- la mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Mi- nistro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure pre- miali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

A norma del comma 8, la definizione del- le modalità’ e dei criteri applicativi delle misure previste dall’ art. 47, l’indicazione delle misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei ban- di di gara, differenziati per settore, tipolo- gia e natura del contratto o del progetto, è demandata all’ approvazione di linee gui- da del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile uni- versale, di concerto con il Ministro delle in- frastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’en- trata in vigore del presente decreto.

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9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione

«Amministrazione trasparente», ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile uni- versale.

Il comma 9 dispone, infine, ulteriori obbli- ghi di pubblicazione, in quanto i rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 devo- no essere pubblicati sul profilo del commit- tente, nella sezione “Amministrazione tra- sparente”, ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs.

n. 50/2016, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegate per le pari opportu- nità e della famiglia e per le politiche giova- nili e il servizio civile universale.

Articolo 47-ter (Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)

Comma Commento

1. All’articolo 177, comma 2, primo perio- do, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sosti- tuite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

La norma rinvia al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data del 19 aprile 2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, o comunque con procedure di gara ad evidenza pubblica, devono procedere ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Articolo 47-quater. (Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC)

Comma Commento

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,

La norma introduce la possibilità di inse- rire, nelle procedure di gara per l’affida- mento degli interventi afferenti al PNRR e al PNC, dei criteri premiali, evidentemente per la valutazione delle offerte tecniche, a favore delle piccole e medie imprese.

La norma non fa riferimento anche alle micro imprese e non si ritiene che possa essere oggetto di applicazione analogica,

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del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

essendo evidentemente norma speciale, di parziale deroga del divieto (peraltro affievolito nelle direttive del 2014) di commistione tra requisiti di partecipazione/

elementi soggettivi e criteri di valutazione delle offerte; la disciplina di gara dovrà specificare, laddove la stazione appaltante intenda avvalersi di questa facoltà, come il punteggio venga determinato o ripartito in caso di concorrente plurisoggettivo (RTI, consorzi ordinari o operatori che facciano riferimento a contratti di rete) o di consorzi che partecipino in proprio o che indichino consorziate esecutrici.

Trattandosi di requisito “soggettivo” il peso dello stesso dovrà essere limitato, proprio per non contrastare con il diritto dell’Unione che riconosce la possibilità di inserire elementi soggettivi tra i criteri di valutazione delle offerte ma solo qualora garantiscano una “effettiva concorrenza”. Le stesse Linee guida ANAC n° 2 dispongono che i criteri di valutazione che facciano riferimento ad elementi soggettivi sono legittimi solo laddove “consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli” e che

“in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.”

La legittimità della norma può essere ricondotta alla possibilità che il legislatore interno individui finalità sociali (in questo caso economico-sociali) agli appalti connessi al PNRR, al PNC e agli investimenti cofinanziati dai programmi strutturali europei.

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Articolo 48. (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Comma Commento

5. Per le finalità di cui al comma 1, in de- roga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legisla- tivo n. 50 del 2016, è ammesso l’affida- mento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del proget- to di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legi- slativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fat- tibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affida- mento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovve- ro, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto defi- nitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo ri- chiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzio- ne dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiu- dicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’ac- quisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

L’art. 48, comma 5 si occupa di apportare alcune innovazioni all’istituto dell’appalto integrato.

Le innovazioni consistono in deroghe (e non modifiche) al D.lgs. n. 50/2016 per alcuni obiettivi di cui il comma 1 dello stesso art. 48. In particolare, l’appalto integrato

“derogante” sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

A tali fonti di finanziamento si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea mediante fondi strutturali.

L’appalto integrato “derogante” riguarda la possibilità per la pubblica amministrazione di affidare la progettazione ed esecuzione di appalto ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L’affidamento dell’appalto integrato

“derogante” comporta una interessante opzione per l’amministrazione procedente.

Infatti, potrà scegliere se chiedere in sede di gara la presentazione da parte dell’operatore economico del progetto definitivo ovvero potrà richiedere la presentazione di eventuali varianti al progetto di fattibilità.

6. Le stazioni appaltanti che procedo- no agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nel- la progettazione dei metodi e strumenti

Il comma 6 introduce la possibili- tà per le stazioni appaltanti di pre- vedere un sistema premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e stru- menti elettronici (BIM), da utilizzare attra- verso piattaforme interoperabili a mezzo di

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elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

formati aperti non proprietari e anticipa la pubblicazione di un nuovo Decreto del MIMS che ne definirà regole e specifiche tecniche. Un decreto che, come il DM n.

560/2017, con alta probabilità andrà a definire più stringenti obblighi di utilizzo del BIM per i progetti che vogliono ricevere i finanziamenti del PNRR.

Articolo 49. (Modifiche alla disciplina del subappalto)

Comma Commento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È soppresso l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

La lettera a) del comma 1 introduce una normativa transitoria per la quota massima subappaltabile fino al 31 ottobre 2021.

Per risolvere in parte (altre questioni dovrebbero trovare soluzione con l’emanazione della legge comunitaria 2020) gli aspetti oggetto di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea a carico dell’Italia in materia di subappalto, viene previsto un periodo transitorio e di

“riscaldamento” nel quale l’attuale limite al subappalto del 40% viene portato al 50%.

b) all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo perio- do sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’ar- ticolo 106, comma 1, lettera d), il contrat- to non può essere ceduto, non può esse- re affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del

Al limite esterno del 50% ma, a regime, anche della percentuale massima subappaltabile indicata e giustificata da ciascuna stazione appaltante in ragione della specificità del contratto oggetto di affidamento, il legislatore inserisce un limite interno che vale per le “lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti” e, in ogni caso per i contratti ad alta intensità di manodopera.

In realtà la “prevalente esecuzione”

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contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;

è una formulazione neutra che riporta il li- mite del 50% (matematicamente non si rin- viene altro significato) che, anche se ricon- dotta alla sola categoria prevalente in caso di lavori (complesso delle categorie preva- lenti è una locuzione priva di significato).

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

La norma introduce a carico del subappaltatore, oltre all’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (si pensi agli elementi migliorativi inseriti nell’offerta tecnica), anche quello di riconoscere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe l’appaltatore.

In contrasto con la (finora) riconosciuta libertà dell’imprenditore di scegliere il contratto collettivo da applicare alla propria azienda, la norma prevede l’obbligo per il subappaltatore di adottare lo stesso contratto collettivo a condizione che:

- il subappalto riguardi la prestazione (unica) oggetto dell’appalto o, in caso di diverse prestazioni o lavorazioni, le attività in subappalto si riferiscano alla categoria prevalenti (o, si ritiene, alla prestazione principale);

- che le stesse attività siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

2. Dal 1° novembre 2021, al citato arti- colo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostitu- ito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefettu- re competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da

Dal 1° novembre 2021, il limite del subap- palto dovrà essere definito per sottrazione da parte di ciascuna stazione appaltante, determinando, con specifica e circostan- ziata motivazione, le quote, le prestazioni o le lavorazioni escluse dal subappalto.

Tale motivazione potrà far riferimento alla natura delle lavorazioni da svolgere (la ne- cessità, pertanto, che siano svolte dall’ag- giudicatario o da operatori particolarmente qualificati) o alla necessità, connessa alle attività di controllo o agli specifici rischi della fase di esecuzione, che l’esecuzione

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eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229”;

del contratto non sia eccessivamente frammentata. Le giustificazioni potranno anche far riferimento alla volontà di prevenire infiltrazioni mafiose nel cantiere ma in questo caso la limitazione della quota subappaltabile (se sorretta solo da tali motivazioni) non potrà essere opposta all’appaltatore se lo stesso indica come subappaltatrici le imprese iscritte nelle “white list” o nell’elenco formato per l’esecuzione degli appalti della ricostruzione del terremoto del 2016.

E del tutto evidente la difficoltà operativa collegata alle motivazioni da addurre per la definizione del limite e il carattere demolitorio che la norma stessa ha su tutto il sistema delle qualificazioni per l’esecuzione delle lavorazioni specialistiche, super- specialistiche.

In dubbio la permanenza della prescrizio- ne del comma 8 dell’art. 83 del Codice, a mente del quale “La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed esegui- re le prestazioni in misura maggioritaria.”

mentre saranno probabilmente da rivede- re alcune interpretazioni e posizioni giu- risprudenziali e di ANAC sul subappalto qualificante per le prestazioni diverse dal- la (categoria) prevalente o (prestazione) principale e nei contratti o nelle concessio- ni misti.

b) il comma 5 è abrogato; Dal 1° novembre 2021, nell’ambito dei contratti di lavori, sparisce il limite del 30% per il subappalto delle categorie ccdd.

specialistiche.

b-bis) al comma 7, secondo periodo, le pa- role da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappal- tatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il posses- so dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81»;

Sempre dal 1° novembre 2021 sarà mo- dificato il secondo periodo dell’art. 105, comma 7 del Codice, laddove si elenca la documentazione da allegare alla richiesta di subappalto; la norma specifica che la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti è costi- tuita dalla dichiarazione o autocertificazio- ne dello stesso subappaltatore e che i con- trolli devono avvenire attraverso la (nuova) Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

(13)

Fino ad allora i controlli dovranno essere svolti ordinariamente accedendo agli uf- fici ed enti competenti (Casellario ANAC, Tribunale, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, ecc).

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.

La norma estende la responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni, in regime di solidarietà con l’appaltatore, an- che al subappaltatore. Trattandosi spesso di imprese più piccole rispetto al contraen- te principale, questa norma rischia di ag- gravare la situazione delle imprese subap- paltatrici che vedranno moltiplicati i costi generali ed assicurativi.

Articolo 50. (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)

Comma Commento

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

La norma specifica la portata delle innovazioni introdotte sia dallo stesso articolo 50 che dagli articoli dal 47 al 56, chiarendo che le stesse si applicano nella fase di esecuzione dei contratti finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal PNC o dai fondi strutturali europei.

2. Decorsi inutilmente i termini per la sti- pulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio con- sultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoproce- dimentali, previsti dalla legge, dall’ordi- namento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determina- zione relative all’esecuzione dei contratti

Viene inserito, anche nella fase di esecuzione dei contratti pubblici connessi ad interventi inseriti nel PNRR o nel PNC o riferiti ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, l’intervento sostitutivo, da parte di un ulteriore responsabile o di una unità organizzativa, in caso di ritardo o di inerzia da parte del soggetto competente o responsabile per l’attuazione o l’avvio delle specifiche fasi o attività.

Si tratta in particolare delle attività relative:

(14)

pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l’unità organizzativa di cui all’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

- alla stipulazione del contratto;

- alla consegna dei lavori;

- alla nomina, ove prevista o obbligatoria, del Collegio consultivo tecnico;

- alla sospensione o la ripresa dei lavori;

- al rilascio delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico (ove costituito) sulla legittimità della causa posta alla base della sospensione dei lavori;

- all’avvio delle attività di sostituzione dell’appaltatore nel caso il contratto non possa proseguire con lo stesso operatore economico.

In realtà sappiamo che le funzioni proattiva, attiva, di controllo, di supervisione e di sol- lecitazione nell’ambito del contratto pubbli- co sono di stretta competenza del RUP. Inol- tre, per alcune attività le competenze sono specifiche (si pensi al dirigente e al Segre- tario generale per le attività rispettivamen- te di stipula e di ufficiale rogante) e non si rinviene sia all’interno della normativa del Testo Unico degli Enti Locali che nello stes- so Codice, spazio per individuare ulteriori soggetti competenti ed idonei a subentrare ai titolari dei rispettivi poteri.

L’innovazione viene mutuata dalla discipli- na generale della legge 241/90 (che si ri- corda, non trova(va) applicazione diretta e generale alle procedure concorsuali e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici ove la PA agisce iure privatorum), dopo l’inno- vazione costituita dal comma 9-bis dell’art.

2, introdotto con il decreto semplificazioni 76/2020; peraltro lo stesso comma 9-bis viene a sua volta modificato, con portata questa volta generale, dall’art. 61 comma 1 che segue.

Rimangono in ogni caso ferme le altre conseguenze previste per alcune ipotesi di ritardo, come quelle per la stipulazione del contratto o la consegna dei lavori, ove l’appaltatore può attivare specifiche azioni di tutela dei propri interessi, a prescindere dall’azione sostituiva intrapresa.

(15)

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La norma non appare di particolare interesse per i Comuni, non trovando applicazione, nell’organizzazione degli stessi l’istituto dell’approvazione, ai fini dell’integrazione dell’efficacia, del contratto stipulato. Eventuali ipotesi potrebbero rinvenirsi nelle convenzioni, ove siano previste centralizzazioni delle fasi di esecuzione dei contratti e in tali casi potrebbero essere state inserite clausole di tal genere a favore dell’ente delegante.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il comma 4 rientra tra le disposizioni ad hoc previste per gli interventi specificamente legati al PNRR e al PNC e, con l’obiettivo di incentivare le imprese a velocizzare l’esecuzione delle opere e dunque garantire il rispetto delle strette tempistiche previste per l’attuazione dei progetti, introduce la previsione (obbligatoria) nella disciplina di gara (ed evidentemente nel contratto) di un premio di accelerazione, da finanziare in ogni caso con la voce imprevisti.

Da notare che il premio è riconosciuto dopo l’approvazione del certificato di collaudo (o della verifica di conformità) che spesso è atto predisposto a distanza di diverso tempo dalla conclusione delle prestazioni.

Di converso, in caso di ritardo, vi è un inasprimento dell’istituto delle penali, con un deciso cambio di passo rispetto alla disposizione introdotta dall’art. 8, comma 4, lettera c) del precedente decreto semplificazioni, convertito con L. 120/2020, a norma del quale il rispetto delle misure di contenimento imposte per combattere l’epidemia, considerata causa di forza maggiore, era, invece, sempre valutato come base per escludere la responsabilità delle imprese in caso di ritardi.

In considerazione dell’attuale crisi dei prezzi di alcuni materiali, vi è il forte rischio di una incapienza iniziale dei fondi e del quadro economico, alla voce imprevisti.

(16)

Articolo 52. (modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

Comma Commento

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59.

Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

Con l’articolo 52 del decreto-legge n.

77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, vengono apportate una serie di modifiche al decreto- legge n. 32/2019, (cosiddetto “sblocca cantieri”) convertito in legge n. 55/2019:

1) fino al 30 giugno 2023 (non più il 31 dicembre 2021) non si applicano - a titolo sperimentale - una serie di norme del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii) al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure indicate dalla norma. Nello specifico non trovano applicazione fino al termine di cui sopra le seguenti disposizioni:

- art 37 comma 4 del codice dei contratti pubblici limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamen- to europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decre- to – legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualifica- zione delle stazioni appaltanti, per le proce- dure afferenti alle opere PNRR e PNC, i co- muni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metro- politane e i comuni capoluogo di province.

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4) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti:

“Per gli anni dal 2019 al 2023”;

5) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019, 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti:

“Per gli anni dal 2019 al 2023”;

6) al comma 7, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti:

“30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di ritenuta”;

7) al comma 10, le parole “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 30 giugno 2023”;

8) al comma 15, le parole “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti:

“Per gli anni dal 2019 al 2023”;

9) al comma 18, secondo periodo le parole

“Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2023”;

a-bis) all’articolo 4, comma 1, le parole: “30 giugno 2021” sono sostitute dalle seguenti:

“31 dicembre 2021”;

1-bis) in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere

- art 59 comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

art. 77, comma 3, del codice dei contratti pubblici quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2) viene abrogato il comma 2 dell’articolo 1 dello sblocca cantieri riguardante la presen- tazione - entro il 30 novembre 2021 - da parte del Governo alle camere di una relazio- ne sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parla- mento di valutare l’opportunità del mante- nimento o meno della sospensione stessa;

3) il termine del 31 dicembre 2021 è sta- to slittato al 30 giugno 2023 per l’applica- zione anche ai settori ordinari della nor- ma di cui all’art. 133 comma 8 del codice dei contratti pubblici per i settori speciali:

“nelle procedure aperte, gli enti aggiu- dicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamen- te prevista ne bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni ag- giudicatrici garantiscono che la verifica destinate alla difesa nazionale, di cui

all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili»

dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamen- te prevista ne bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni ag- giudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettua- ta in maniera imparziale e trasparente,

(18)

in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che soddisfi i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Cosiddetta “inversione procedimentale”;

4) È stato esteso per gli anni dal 2019 al 2023 (rispetto al periodo 2019, 2020, 2021) la norma in base alla quale:

“i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”;

5) È stato esteso per gli anni dal 2019 al 2023 (rispetto al periodo 2019, 2020, 2021) la norma in base alla quale: “i con- tratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli inter- venti di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previ- ste dal decreto legislativo 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito al- meno da una relazione generale, dall’e- lenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamen- to con l’individuazione analitica dei co- sti della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”;

(19)

6) è stato esteso fino al 30 giugno 2023 (rispetto al termine del 31 dicembre 2021) la norma in base alla quale: “in deroga all’articolo 215 comma 3 del codice dei contratti pubblici il CSLLPP esprime parere obbligatorio di cui al coma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo stato, di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del CSLLPP sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditori interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’art. 215, comma 3, del codice contratti pubblici” con il dl 77/2021 è stato inserito il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del Consiglio superiore del LLPP relativamente alla costruzione e all’esercizio delle dighe di risulta”;

7) è stata estesa fino al 30 giugno 2023 (rispetto al termine del 31 dicembre 2021) la norma in base alla quale: “possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del codice contratti pubblici - verifica preventiva dell’interesse archeologico - con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo decreto”;

8) è stato esteso per gli anni dal 2019 al 2022 (rispetto al periodo 2019, 2020) la norma in base alla quale: “ per gli interven- ti di cui all’art. 216, comma 1-bis del codice contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE sia in sede di redazione del progetto esecu- tivo sia in fase di realizzazione delle opere,

(20)

sono approvate esclusivamente dal sogget- to aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato;

in caso contrario sono approvate dal CIPE”.

9) è stata estesa fino al 31 dicembre 2023 (rispetto al termine del 31 dicembre 2021) la norma in base alla quale: sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 - ovvero l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, oppure riguardino le attività maggiormente esposte a rischio infiltrazioni mafiose - e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174 - ovvero in sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a) indicano una terna di nominativi di subappaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni - nonché le verifiche in sede di gara di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”;

a-bis) è stato differito al 31 dicem- bre 2021 (rispetto al termine del 30 giu- gno 2021) la norma (art. 4 comma 1 del decreto “sblocca cantieri”) in base alla quale: “Con uno o più decreti del Pre- sidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2021, su proposta del Ministro delle Infrastrut- ture e dei Trasporti, sentito il Ministro

(21)

dell’Economia e delle Finanze, previo pa- rere delle competenti Commissioni parla- mentari, sono individuati gli interventi in- frastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuati- va, da complessità delle procedure tecni- co-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-e- conomico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui com- pletamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il pare- re delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; de- corso inutilmente tale termine si prescin- de dall’acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo perio- do, ulteriori interventi per i quali dispor- re la nomina di Commissari straordinari.

In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazio- ne di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici uni- ci di progetto (CUP) relativi all’opera prin- cipale e agli interventi ad essa collegati.

Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Facendo seguito alla modifica apportata all’articolo 4 comma 1 dello sblocca cantieri parrebbe sussistere una incongruenza

“temporale” tra il primo periodo, oggetto di modifica al 31 dicembre 2021, e quanto disposto dal terzo periodo:

(22)

“Con uno o più decreti successivi, da adot- tare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo pe- riodo, ulteriori interventi per i quali dispor- re la nomina di Commissari straordinari”.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del dl 77/2021 in legge n.

108/2021, attiene più prettamente a tematiche della difesa nazionale.

Articolo 53. Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumen- tali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

Comma Commento

1. Fermo restando, per l’acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

(23)

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.

27, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l’articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.

120.

L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all’articolo 14- bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In capo alla Struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sentita l’AgID, in relazione alle procedure di affidamento ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Nell’esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

Sempre alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le suddette competenze dispone anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle S.A, riguardanti le modalità organizzative, i tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR.

(24)

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole

«nonché alle procedure per l’affidamento»

sono inserite le seguenti: «e l’esecuzione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.

Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

Estesi tutti gli obblighi di trasparenza dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del Codice Appalti, inserito il criterio di tempestività di tali informazioni da inserire nella banca dati nazionale Contratti pubblici dell’ANAC per tutte le fasi dalla programmazione all’esecuzione (compresi concorsi di progettazione e concessioni).

Prima di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti sarà necessario aspettare le indicazioni di ANAC e del Garante della privacy, stante la delicatezza di alcuni atti (si pensi a sospensioni per contestazioni, alle sanzioni o applicazioni di penali).

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9»;

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il FASCICOLO VIRTUALE dell’operatore economico nel quale sono presenti i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84.

(25)

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44»;

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia possono essere utilizzati anche per gare diverse.

5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.

L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti.

Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229».

È previsto che L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione limitatamente ai loro dati.

Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento che definisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’art 50-ter.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

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