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COMUNE di PROSSEDI PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO centro prossedi e pisterzo stralcio delle NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE DEL PRG. Tav.

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Il Sindaco II Tecnico

Arch. Pierfrancesco De Angelis via degli uffici, 10

04019 terracina -lt c.f. dngpfr55b27l120b p.iva 01043430592

COMUNE di PROSSEDI

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO centro prossedi e pisterzo

stralcio dellE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE DEL PRG

Tav. 03

Collaborazione

Arch. Italo Ranieri data:28.09.2016

(2)

STRALCIO DELLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL PRG1

(sono introdotte in corsivo e in rosso le modifiche resesi necessarie per il sopravvenuto aggiornamento delle leggi urbanistiche statali eregionali)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI GENERALITÀ' Articolo. 1

ELABORATI DEL P.R.G.

-omissis Articolo 2

FINALITÀ' DEL P.R.G.

2.1 Ai sensi delle Leggi 17 Agosto 1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni nonché della Legge Regionale 22 dicembre 1999 n° 38 e sue modifiche ed integrazioni qualunque attività' che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale deve attenersi alle norme tecniche d’attuazione del PRG.

2.2 Gli immobili che alla data di approvazione del P.R.G. sono in contrasto con le norme tecniche d’attuazione, potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi.

Articolo 3

TRASFORMAZIONE EDILIZIE ED URBANISTICHE

3.1 Ogni attività che comporti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale è subordinata a permesso di costruire o denuncia di inizio dell’attività così come disciplinata dal testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001)

3.2 La realizzazione degli interventi edilizi e' subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno di realizzarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

3.3 Per le demolizioni è necessario ottenere apposita concessione, e l'area di sedime è soggetta al rispetto delle previsioni di P.R.G..

1 Rispetto alla stesura originale sono stati introdotte le numerazioni dei commi degli articoli per consentire una lettura più agevole delle norme stesse

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CAPITOLO II

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI Articolo 4

INDICI URBANISTICI

4.1 Ai fini dell'urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale, le presenti norme considerano i seguenti indici :

4.1.1 St = superficie territoriale ( mq )

Per superficie territoriale si intende un'area, non inferiore alla superficie minima di intervento (di cui al successivo punto 4.1.9), comprendente, oltre alla superficie fondiaria (di cui al successivo punto 4.1.2), le superfici - o parte di esse - necessarie per le urbanizzazioni primaria e secondaria attribuite all'intervento urbanistico.

La superficie territoriale, ove non esplicitamente indicata negli elaborati grafici di PRG. o degli strumenti attuativi, va misurata al netto della viabilità' principale perimetrale (esistente o prevista ) e al lordo di quella interna.

4.1.2 Sf = superficie fondiaria (mq)

Per superficie fondiaria si intende quella parte della superficie territoriale St destinata all'edificazione dedotte le superfici necessarie per le opere di urbanizzazione primaria S1 e secondaria S2 (di cui ai successivi punti 4.1.8 e 4.1.9).

La superficie fondiaria può' essere suddivisa in lotti dimensionati non al di sotto della minima unita' di intervento Sm. (di cui al successivo punto 9).

4.1.3 It = indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq) .

Esprime il volume costruibile per ogni mq di superficie territoriale St.

4.1.4 If = indice di fabbricabilità' fondiaria (mc/mq)

Esprime il volume massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria Sf.

4.1.5 Uf = indice di utilizzazione fondiaria (mc/mq) .

Esprime la superficie massima lorda di pavimento per ogni mq di superficie fondiaria S.f.

4.1.6 Dt = densità territoriale ( ab/ha )

 Per densità territoriale si intende il rapporto tra il numero degli abitanti, insediati o da insediare, e la superficie territoriale St interessata dall'insediamento.

 Il valore di tale densità e' legato agli indici di fabbricabilità e di utilizzazione attraverso i valori convenzionali di cubatura e di superficie utile di piano stabiliti nel successivo art.8 punti 1), 5).

4.1.7 S1 = superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq).

 Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

a) strade veicolari a servizio diretto degli insediamenti;

b) strade e spazi pedonali;

c) spazi di sosta e parcheggi pubblici;

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d) reti di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono;

e) pubblica illuminazione;

f) spazi per il verde pubblico, attrezzato o meno.

4.1.8 S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria ( mq )

 Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

a) pubblica istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo ( elementari e medie inferiori ), scuole medie superiori;

b) attrezzature pubbliche ( centri civici anche polivalenti, attrezzature amministrative, culturali, sociali, sanitarie assistenziali, ricreative, commerciali ecc. );

c) attrezzature religiose;

d) spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;

e) spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi.

4.1.9) Sm = superficie minima d'intervento (mq)

Area minima eventualmente richiesta dalle norme delle diverse zone per gli strumenti attuativi o per interventi diretti.

Articolo 5

APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

5.1 L'indice di fabbricabilità territoriale (It) ed, eventualmente, la densità territoriale (Dt), si applicano nei casi in cui e' richiesto lo strumento attuativo.

5.2 Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiari (If e Uf) si applicano per l'edificazione dei singoli lotti in occasione di intervento edilizio diretto.

5.3 In sede di strumenti urbanistici attuativi, gli indici di fabbricabilità fondiaria indicati per ogni area fondiaria edificabile, dovranno essere tali che il volume totale risultante non sia superiore a quella risultante dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale It alla superficie totale St comprendente le superfici totali Sf interessate.

Articolo 6

DIMENSIONAMENTO VOLUMETRICO DEL P.R.G.

- omissis Articolo 7

STANDARDS URBANISTICI

7.1 Il P.R. G. ha dimensionato le aree pubbliche per servizi, verde e parcheggi secondo standards pari o maggiori rispetto ai valori minimi prescritti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.L. n° 1444 del 2 Aprile 1968, in riferimento alle zone territoriali omogenee.

7.2 Gli standard previsti sono ridotti alla metà per i centri di Prossedi e Pisterzo

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Articolo 8

INDICI EDILIZI

8.1 Ai fini dell'edificazione le presenti norme considerano i seguenti indici 8.1.1 SUP = superficie utile di piano ( mq )

 Esprime la superficie lorda abitabile del piano di un edificio delimitata dal perimetro esterno delle murature; sono escluse le superfici relative ai servizi tecnici dell'edificio (centrale termica, elettrica, di condizionamento e simili), dei porticati destinati ad uso pubblico, dei balconi (anche se incassati), delle cantine e delle autorimesse (con relative scale e rampe) e che non emergono dal terreno, a sistemazione avvenuta, più' di cm 70 misurati dall'estradosso del solaio.

 Per autorimesse si intendono quelle che siano utilizzate esclusivamente dai residenti dell'edificio.

8.1.2 Sc = superficie coperta ( mq )

Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle superfici utili dei vari piani dell'edificio.

8.1.3 Q = rapporto massimo di copertura ( % )

Esprime la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria ( Sc/Sf x 100 ).

8.1.4 H = altezza dell'edificio ( m )

 L'altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati per le singole zone dagli strumenti urbanistici o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purché questi ultimi siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta.

 Si intende per parete esterna ogni superficie esterna con inclinazione superiore al 100%. L'altezza di una parete esterna e' la distanza verticale misurata dalla linea di terra (definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio) alla linea di copertura.

Quest'ultima e' definita dall'intradosso del solaio di copertura se questa e' a terrazzo; per gli edifici coperti a tetto la linea di copertura e' definita dalla linea di gronda del tetto individuata dall'intersezione della parete esterna con il piano intradosso del tetto; nei tetti con pendenza superiore al 35%, la linea di copertura si colloca superiormente alla linea di gronda, ad altezza pari a 2/3 del dislivello tra la linea di gronda e quella di colmo.

 Quando le due linee suddette non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari o mistilinei e, per ogni elemento, si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà superare del 20% ne' di 2 ml l'altezza massima consentita.

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8.1.5 V = volume dell'edificio ( mc )

 E' espresso dalla somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento, all'ultimo piano da pavimento all'intradosso del solaio di copertura.

 Ai fini del calcolo del volume ammissibile possono essere non conteggiati i volumi strettamente necessari a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici a servizio dell'edificio (impianto idrico, termico, elevatori, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc..) che non possono essere comprese, per esigenza tecnico funzionali, entro il corpo dell'edificio stesso, quale sarebbe realizzabile secondo i limiti imposti dalle norme urbanistiche.

 Possono essere considerati volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere : il vano scala, i serbatoi idrici, le canne fumarie o di ventilazione, i volumi necessari a contenere impianti di riscaldamento e/o condizionamento.

 Non sono da considerare come volumi tecnici: i sottotetti, il vano scala, i stenditoi coperti, i bucatai, i locali di sgombero.

 I locali completamente o parzialmente interrati a qualunque uso destinati privi di edificazione soprastante, debbono essere conteggiati ai fine del calcolo del volume ammissibile secondo le norme urbanistiche vigenti e quindi sottoposti a verifica di conformità delle norme urbanistico-edilizie, salve le previsioni di cui alla legge n.122/1989; dovranno essere comunque rispettati i distacchi delle proprietà' confinanti come da norme vigenti.

 I locali completamente interrati o seminterrati, se non emergono dal piano di campagna per più di 1,00 ml., non computabili in cubatura, ammissibile, se sono destinati a cantine, autorimesse, depositi, ripostigli, impianti tecnici, e vespaio di isolamento al servizio dei sovrastanti edifici; ove, siano previsti ai piani seminterrati volumi con destinazione diversa da quelli indicati al comma precedente, detti volumi debbono essere computati nella cubatura realizzabile per la parte eccedente la linea di terra, anche se contenuti entro la quota di 1,00 ml., di cui al comma precedente.

 La superficie netta dei locali interrati non può eccedere al massimo, del 30% della superficie del piano di terra; tale limitazione può essere derogata soltanto nel caso in cui, tale superficie risulti necessaria per rispettare lo standard dei parcheggi, oppure per incrementare la dotazione degli stessi ai sensi della legge 122/89.

 Potranno escludersi dal conteggio :

- i sottotetti - intendendo per tali i volumi compresi entro le falde del tetto, aventi altezza massima utile interna non superiore a ml 2,20;

- i porticati con apertura su tre lati fino ad 1/4 della superficie coperta della costruzione afferente. La superficie eccedente sarà considerata

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nel conteggio della volumetria; tutti i porticati chiusi su due o più' lati sono da computarsi in cubatura;

- i porticati ad uso pubblico, dovendosi intendere come tale il diritto d'uso pubblico contenuto in clausola da atto pubblico o convenzione trascritti o in alternativa la cessione gratuita della proprità a favore del Comune ( sempre con atto trascritto);;

- i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli altri aggetti o elementi a carattere ornamentale.

 I volumi degli edifici devono computarsi rispetto alla superficie del terreno circostante o marciapiedi perimetrali, misurati secondo la quota risultante la sua sistemazione, secondo il progetto approvato.

8.1.6 DF = distanza minima tra i fabbricati ( m )

 Per distanza minima tra i fabbricati si intende la distanza tra la proiezione orizzontale dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza (esclusi balconi, pensiline, porticati, scale a giorno, ecc...).

 Se questi non superano l’aggetto di 1,20 m da filo dei volumi; per i porticati, se questi sono delimitati da pilastrate aperte, la distanza va misurata dal filo esterno dei pilastri.

 Salvo maggiori valori stabiliti nelle successive norme di zona, si applicano le distanze fissate dall'art. 9 del D.L. n° 1444 del 2 aprile 1968.

8.1.7 DC = distanza minima dai confini ( m )

 Per distanza minima dai confini e dal filo stradale si intende la distanza misurata tra la proiezione orizzontale dei volumi misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi i balconi, pensiline, porticati, scale a giorno, ecc..se questi non superano l’aggetto di 1,20 m dal filo dei volumi ed il confine o il filo stradale.

 Per i porticati, se questi sono delimitati da pilastrate aperte, la distanza va misurata dal filo esterno dei pilastri, ed il confine o il filo stradale.

 E' prescritta, salvo maggiori valori fissati nelle successive norme di zona, una distanza minima dai confini di ml. 5,00.

 Sono ammesse distanze inferiori nel caso di strumento attuativo con previsioni planovolumetriche, anche intese non come rigida prefigurazione volumetrica degli edifici, ma come individuazione di involucri limite, entro i quali articolare liberamente la cubatura consentita. In questi casi è ammessa la costruzione sul filo stradale per le sole strade esistenti o di progetto interne all'area di intervento, o un distacco minimo di ml 2,00 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria e dalle aree di urbanizzazione secondaria.

Resta fermo il distacco di ml 5,00 dal perimetro della zona di P.R.G.

 In ogni caso, la distanza minima, ta fabbricati o dai confini interni, o dal filo stradale, non può essere inferiore a quella determinata ai

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sensi del D.M. 03/03/75 come modificato ed integrato dal D.M.

16/01/96, in attuazione della L.02/02/74, n.,64.

 E' ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza e senza finestre o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.

8.1.8 –Costruzioni Accessorie

Per costruzioni accessorie si intende la costruzione che si aggiunga al fabbricato principale destinato alla residenza, ad ufficio, o ad altra attività; essa costituisce pertinenza del fabbricato principale, ed il suo volume deve essere compreso nell’indice di edificabilità fondiaria.

Articolo 9

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

9.1 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono suddivisi nelle seguenti grandi categorie, rispetto alle quali, per le singole zone, gli strumenti attuativi dovranno determinare i corrispondenti gradi di intervento ammessi :

a) Manutenzione ordinaria : riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) Manutenzione straordinaria : riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole proprietà' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

c) Restauro e risanamento conservativo : riguarda le opere rivolte a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

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d) Ristrutturazione edilizia : riguarda le opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi mediante un'insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

e) Ristrutturazione urbanistica : omissis.

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CAPITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 10

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PRG.

10.1 Il Piano Regolatore Generale si attua attraverso gli strumenti urbanistici attuativi e gli interventi diretti che avverranno mediante concessione edilizia.

10.2 Gli strumenti attuativi e gli interventi diretti dovranno rispettare tutte le destinazioni e le prescrizioni di PRG. contenute negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche di attuazione NTA.

10.3 Per le zone e gli edifici compresi in zone urbanizzate, in tutto od in parte, o in zone di nuova urbanizzazione, nelle quali gli interventi edilizi siano subordinati o meno all'esistenza di strumenti attuativi, il Comune può in qualunque momento procedere alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendovi aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, e comunque subordinatamente all'esistenza di opere di urbanizzazione o all'impegno di realizzarle per iniziativa pubblica o privata.

Articolo 11

STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

11.1 Gli strumenti urbanistici attuativi specificano le previsioni del P.R.G.

e la disciplina da osservare per l'edificazione.

11.2 Gli strumenti attuativi possono essere dei seguenti tipi:

a) piani particolareggiati di attuazione PPE di cui agli articoli da 13 a 17 della legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni

b) piani di lottizzazione convenzionati PL di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n° 765.

c) piani di zona PZ di cui alla legge 18 aprile 1962 n° 167 e successive integrazioni e modificazioni.

d) piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi PIP omissis e) piani di recupero PR di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978 , n°

457 e all'art. 29 della L. 28/02/85 n° 47.

11.3 Gli strumenti urbanistici attuativi sono obbligatori soltanto in alcune zone del territorio comunale indicate (con il relativo tipo di strumento) nelle successive norme di zona.

Alcuni di essi possono essere un'alternativa di altri.

11.4 In tali zone il rilascio di concessioni relative ad opere che comportino costruzioni o trasformazioni d'uso del suolo è subordinato all'approvazione preventiva dello strumento attuativo indicato per ciascuna di tali zone, riferito ad almeno una unità urbanistica ( comprensorio ) individuata negli elaborati grafici del P. R. G. o una superficie minima di intervento fissata dalle norme per le varie zone.

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11.5 La localizzazione delle aree per i servizi e le attrezzature pubbliche e per la viabilità previste nelle tavole di P. R. G. , fatta salva la dotazione complessiva, è da ritenersi indicativa e può essere modificata all'interno dei comprensori in sede elaborazione di strumento urbanistico attuativo.

Articolo 12

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

12.1 Nelle zone del territorio comunale nelle quali non sia richiesto, o sia già approvato e convenzionato lo strumento urbanistico attuativo, o fintantoché il Comune non adotti uno strumento attuativo, il P. R. G.

si attua mediante l'intervento edilizio diretto, che consiste nella realizzazione delle singole opere edilizie e di urbanizzazione.

12.2 L'intervento edilizio diretto sarà consentito subordinatamente alla esistenza delle opere di urbanizzazione o all'impegno a realizzarle su iniziativa pubblica o privata entro il termine previsto per l'esecuzione delle opere edilizie necessarie al completamento dell'immobile oggetto di concessione edilizia

Articolo 13

PIANI PARTICOLAREGGIATI

13.1 I piani particolareggiati di esecuzione PP devono indicare:

a) le reti stradali sia veicolari che pedonali o ciclabili;

b) gli spazi riservati ad opere o impianti di interesse pubblico;

c) un progetto planovolumetrico lungo le principali strade e piazze;

d) gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione o soggetti a restauro od a bonifica edilizia;

e) le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel PRG. ;

f) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

g) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;

h) le norme tecniche;

i) gli eventuali schemi di convenzione che regolano i rapporti fra il Comune e gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione del P.R.G., per ciò che riguarda i tempi di attuazione di servizi, strade, insediamenti, oneri di urbanizzazione e la cessione di aree;

l) quanto altro previsto dalla normative vigenti.

13.2 Ciascun PPE deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui all'art. 30 della legge 1150/1942

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Articolo 14

PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA - omissis

Articolo 15

PIANI DI ZONA E PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - omissis

Articolo 16

COMPRENSORI DI ATTUAZIONE - omissis

Articolo 17

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI SUL MEDESIMO LOTTO E COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO

- omissis Articolo 18

NORMATIVA GENERALE

18.1 In tutto il territorio comunale, escluse le zone D, i fabbricati dovranno essere realizzati con copertura a tetto con esclusione tassativa di copertura a terrazza tranne che per i casi di limitati ampliamenti di edifici esistenti con copertura a terrazza.

18.2 Per ogni fabbricato da realizzare o mantenere, in sede di presentazione degli elaborati progettuali, dovrà essere indicato le modalità secondo cui saranno tratte le superfici esterne affinché la commissione edilizia possa valutare il suo impatto con l'ambiente.

Articolo 19

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

19.1 Il progetto e la relazione illustrativa allegati al permesso di costruire, devono recare dettagliate informazioni circa le caratteristiche formali, estetiche, tipologiche delle costruzioni, circa i materiali e le finiture previste, gli spazi esterni, gli elementi di arredo esterni previsti, le recinzioni e le alberature, le illuminazioni esterne e quanto altro necessario.

Articolo 20

DESTINAZIONI D'USO

20.1 Le destinazioni d'uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, devono essere indicate negli strumenti urbanistici attuativi e nei progetti d'intervento e devono rispettare tutte le prescrizioni delle presenti norme.

- omissis

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20.5 La destinazione d'uso da indicare nei singoli progetti d'intervento edilizio diretto, sono definite secondo le seguenti categorie:

a) abitazioni;

b) uffici pubblici e statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficenza, di interesse nazionale, regionale, provinciale o comunale;

c) uffici privati e studi professionali;

d) esercizi commerciali e paracommerciali al dettaglio ( come bar, ristoranti, tavole calde, farmacie, rivendite di sali e tabacchi ), botteghe per attività artigianali non moleste ( come lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie ecc. ), scuole guida ecc.;

e) attività amministrative di servizio o di uso pubblico, come agenzie o filiali di banche, istituti di credito e di assicurazione, agenzie turistiche e di viaggio, agenzie disbrigo pratiche, ambulatori medici-odontoiatrici-veterinari ecc.;

f) botteghe per attività artigianali di servizio, come idraulici, fabbri, falegnami, tappezzieri, meccanici, elettrauto, ecc., con una superficie non superiore a mq 150,.00; fatti salvi gli esistenti;

g) alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, case per ferie, per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio, secondo le vigenti leggi in materia;

h) edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport;

i) servizi pubblici o di uso pubblico;

l) servizi privati, scuole, case di cura, convivenze, impianti sportivi, m) impianti ( stabilimenti ed opifici ) artigianali e industriali con

relativi servizi;

n) depositi e magazzini non di vendita;

o) depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali sotterranei e o terreni di edifici aventi altre utilizzazioni;

p) esercizi commerciali all'ingrosso;

q) autorimesse di uso privato o pubblico.

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CAPITOLO III

PREVISIONI DEL P. R. G.

DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE Articolo 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

21.1 Il territorio comunale al fine delle sue utilizzazioni e trasformazioni è suddiviso in zone urbanistiche in riferimento alle " zone territoriali omogenee " definite dall'art. 2 del D. I. del 2 aprile 1968 n° 1444.

21.2 Le zone urbanistiche, nelle quali si applica la disciplina di cui ai successivi articoli, al di fuori della rete stradale e delle aree per parcheggio ad essa direttamente relazionate, sono le seguenti:

ZONA A : conservazione, restauro e risanamento.

ZONA B : omissis ZONA C : omissis;

ZONA D : omissis ZONA E : omissis ZONA F : omissis.

ZONA G : omissis.

21.3 Alle suddette zone urbanistiche possono sovrapporsi vincoli di rispetto dei seguenti tipi:

a) vincolo archeologico, paesistico e di rispetto ambientale;

b) vincolo cimiteriale;

c) vincolo di rispetto stradale;

d) vincolo di rispetto dal depuratore;

e) vincolo di rispetto dai corsi d'acqua;

f) vincolo zone boscate;

g) vincolo di rispetto di acquedotto, di elettrodotto e metanodotto;

h) vincolo ferroviario.

Articolo. 22 ZONA A

CONSERVAZIONE RESTAURO E RISANAMENTO

22.1 La zona A comprende il Centro Storico di Prossedi e di Pisterzo.

Nell'ambito della zona A qualunque intervento edilizio è subordinato alla redazione dello strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato o Piano di Recupero ).

22.2 Fino all'approvazione dello strumento attuativo è vietata qualsiasi edificazione sulle aree libere e sull'edilizia esistente; sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tesi al restauro ed al risanamento conservativo (di cui ai punti a, b, c, del precedente art. 9 ), con il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti.

22.3 In tale zona, per le operazioni di risanamento conservativo, non è consentito di superare le altezze degli edifici preesistenti e le distanze fra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti.

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22.4 La zona A è prevalentemente destinata alla residenza.

 In sede di strumento urbanistico attuativo, le destinazioni d'uso esistenti possono essere modificate con l'introduzione delle destinazioni d'uso corrispondenti alle categorie b), c), d), e), f), h), i), l), di cui al precedente art. 20.

 Sono, comunque, fatte salve le destinazioni esistenti.

 Lo strumento attuativo, fra l'altro, dovrà prevedere:

a) l'eliminazione delle superfetazioni o delle strutture edilizie in contrasto con il valore storico dell'edificio, qualora opportuno;

b) l'utilizzazione e la sistemazione degli spazi viali, dei parcheggi e delle aree pedonali;

c) gli elementi dell'arredo urbano;

d) la ristrutturazione urbanistica della viabilità generale e degli spazi di sosta individuate e non nelle zonizzazioni di P.R.G..

e) Le unità minime di intervento;

f) La disciplina delle destinazioni d’uso nel rispetto delle prescrizioni di cui al 5° comma del presente articolo.

22.5 Per i fabbricati vincolati le destinazioni d’uso ammissibili dovranno essere compatibili con il vincolo stesso.

22.6 Per i fabbricati vincolati le destinazioni d’uso ammissibili dovranno essere compatibili con il vincolo stresso.

Articolo 23

ZONA B / COMPLETAMENTO - omissis.

Articolo 24

ZONA C / ESPANSIONE RESIDENZIALE - omissis.

Articolo 25

ZONA D / ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI - omissis.

Articolo 26

ZONA E / AGRICOLA - omissis.

Articolo 27

ZONA F / ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

-omissis-

27.1 ZONA F1 SERVIZI ED ATTREZZTURE PUBBLICHE -omissis-

27.2 ZONA F2 - ZONA SPORTIVA -omissis-

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27.1 ZONA F3 - VERDE ATTREZZATO

27.3.1 Tale sottozona è destinata, oltre che alla realizzazione di un parco piantumato ed attrezzato, alla realizzazione di manufatti che ne integrino le funzioni come attrezzature per il gioco, lo sport, servizi igienici e spogliatoi, chioschi.

27.3.2 Alcuni complessi di tale zona, compresi i relativi impianti e manufatti possono essere realizzati e gestiti da enti o privati attraverso concessioni pluriennali che ne regolino le caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali devono essere comunque comprese le modalità di accessibilità pubblica.

27.3.3 In tale zona il PRG. si attua attraverso lo strumento urbanistico attuativo, l’edificazione potrà avvenire anche per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:

- U.F. indice di utilizzazione fondiaria = 0,03 mc/mq - H max = 3,50 ml.

- Parcheggi = 2,5 mq/100,00 mq di superficie territoriale in aggiunta a quelli inerenti le eventuali costruzioni secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n° 122 e successive modifiche e integrazioni.

27.4 ZONA VERDE PRIVATO

27.4.1 In tale zona è assolutamente vietata qualsiasi forma di edificazione, essendo destinata, quale area nelle immediate vicinanze del centro urbano, al totale rispetto dello stato di fatto;

27.4 2 Sarà possibile intervenire in tale zona, con la piantumazione di essenze arboree autoctone, alla sistemazione superficiale con mura secco, ed in ogni altra opera tesa soltanto alla conservazione dell’habitat naturale.

27.4 3 In tale sottozona è previsto un indice fondiario di intervento pari a 0,001 mc/mq per la realizzazione di eventuali strutture di ricovero attrezzi.

Articolo 28

ZONA G / INSEDIAMENTI TURISTICI - omissis

Articolo 30

AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' - omissis

Articolo 31 PARCHEGGI - omissis Articolo 32

FASCE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE - omissis

(17)

CAPITOLO IV NORME FINALI Articolo 33

NORME RIGUARDANTI L'ACCESSIBILITA', LA VISITABILITA' E L’ADATTABILITA' DELLE ATTREZZATURE EDILIZIE O AMBIENTALI;

33.1 Per consentire l'agevole utilizzazione delle attrezzature e degli spazi costruiti da parte di tutti, compresi coloro che hanno ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali nell'elaborazione degli strumenti attuativi del PRG., nella progettazione di opere o edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti devono essere rispettate le prescrizioni della legislazione vigente, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche e le accessibilità.

- omissis Articolo 34

ASSERVIMENTI - omissis

Articolo. 35

AREE DEMANIALI E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI E DIRITTI COLLETTIVI

- omissis

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