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Comune di Eboli (Provincia di Salerno) Piano particolareggiato Centro sportivo Città di Eboli. 20.p Norme tecniche di attuazione

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Comune di Eboli (Provincia di Salerno) Piano particolareggiato Centro sportivo “Città di Eboli”

20.p Norme tecniche di attuazione

Febbraio 2003

(2)

Titolo I Titolo I Titolo I

Titolo I ---- Disposizioni generali Disposizioni generali Disposizioni generali Disposizioni generali Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La disciplina dettata dal presente piano particolareggiato trova applicazione relativamente all'ambito assoggettato a strumento di attuazione identificato dal vigente Piano regolatore generale del Comune di Eboli con la denominazione Centro sportivo “Città di Eboli”, al quale corrisponde la scheda n.15 della Parte III delle norme di detto Piano regolatore generale. L’esatta perimetrazione del predetto ambito è indicata negli elaborati grafici contrassegnati con 3.qc, 12.p, 13.p e 17.p del presente piano particolareggiato, ed è definita nel rispetto del comma 4 dell’articolo 53 del vigente Piano regolatore generale del Comune di Eboli.

Articolo 2 - Elaborati costitutivi

1. Il presente piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione sullo stato di fatto

2.qc Aerofotogrammetria dell’area al 1987 - 1998 - 2001 3.qc Planimetria catastale

4.qc Stato di fatto: utilizzazioni

5.qc Stato di fatto: urbanizzazioni e impianti 6.qc Stato di fatto: vincoli

7.qc Stato di fatto: profili e fronti dei manufatti 8.qc Zonizzazione acustica

9.qc Rilievo fotografico

10.qc Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

11.p Relazione di progetto

12.p Zonizzazione aree non soggette a trasformazione

13.p Aree soggette a trasformazione e individuazione dei comparti 14.p Planimetria e profili del Comparto A

15.p Planimetria e profili del Comparto B 16.p Planimetria e profili del Comparto C 17.p Planimetria di insieme dei comparti 18.p Planivolumetrico

19.p Planimetrie di massima delle urbanizzazioni e degli impianti 20.p Norme tecniche di attuazione

21.p Schema della convenzione.

Articolo 3 – Efficacie

1. Le disposizioni del presente piano particolareggiato relative sia alle trasformazioni fisiche ammissibili che alle utilizzazioni compatibili o prescritte sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e/o funzionali, degli immobili cui si riferiscono.

2. Le disposizioni del presente piano particolareggiato di cui ai Titoli II e III, costituendo tutte, ivi comprese quelle afferenti alla destinazione e acquisizione pubblica di immobili, soltanto regole conformative, hanno vigenza a tempo indeterminato.

3. I mutamenti dell'utilizzazione in atto sono ammessi esclusivamente qualora rivolti ad attivare un'utilizzazione rientrante fra quelle ammesse o prescritte a norma dei successivi articoli.

4. Nelle aree soggette a trasformazione, sino a quando non siano attivati i comparti di cui al Titolo III con la stipula della relativa convenzione, sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi comportanti l'attivazione di un'utilizzazione rientrante fra quelle ammesse o prescritte a norma dei successivi articoli, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non rendano l'immobile inadatto, o maggiormente inadatto, alle utilizzazioni rientranti fra quelle ammesse o prescritte a norma dei successivi articoli. Questi ultimi interventi, inoltre, qualora l'attribuita destinazione d'uso comporti l'acquisizione dell'unità di spazio interessata da parte dei soggetti

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pubblici competenti alla loro utilizzazione, non devono in alcun caso comportare migliorie o addizioni.

5. Nella progettazione delle trasformazioni disciplinate dal presente piano particolareggiato è consentito di apportare lievi modifiche, dandone specifica e puntuale motivazione, alle perimetrazioni dei comparti in cui sono articolate le aree soggette a trasformazione, indicati dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 15.p, 16.p e 17.p, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Tali modifiche non comportano variazioni degli elementi prescrittivi inderogabili di tipo quantitativo di cui agli articoli 10, 11 e 12.

Titolo II Titolo II Titolo II

Titolo II ---- Articolazione in zone Articolazione in zone Articolazione in zone Articolazione in zone

Articolo 4 - Aree non soggette a trasformazione: Ba satura

1. Relativamente alle aree definite, dalle tavole contrassegnate con 12.p del presente piano particolareggiato, come non soggette a trasformazione e appartenenti alla sottozona satura (Ba) trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 della Parte I delle norme del vigente piano regolatore generale del Comune di Eboli, con le sole limitazioni di cui al comma 2.

2. Degli edifici compresi nella sottozona satura (Ba) le trasformazioni fisiche di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione non sono ammissibili laddove siano perseguiti il mantenimento o l’attivazione di utilizzazioni per abitazioni ordinarie.

Articolo 5 - Aree non soggette a trasformazione: Fb altre attrezzature consolidate

1. Relativamente alle aree definite, dalle tavole contrassegnate con 12.p del presente piano particolareggiato, come non soggette a trasformazione e appartenenti alla sottozona delle altre attrezzature consolidate (Fb) è prescritto il mantenimento dell'assetto.

2. Degli immobili compresi nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili le trasformazioni fisiche di:

- manutenzione straordinaria,

- restauro e risanamento conservativo, - ristrutturazione edilizia,

- demolizione e ricostruzione.

3. Le trasformazioni di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione sono definite mediante progetti unitari, ognuno dei quali deve essere riferito almeno all'interezza di una delle attrezzature esistenti e consolidate, cioè dello stadio e del palasport, in entrambi i casi comprensivi delle relative pertinenze.

4. Le trasformazioni di ristrutturazione edilizia possono comprendere anche integrazioni quali l’ampliamento delle tribune e la realizzazione di coperture, parziali o totali, temporanee o permanenti, dello stadio, nonché la realizzazione, all’interno delle relative aree di pertinenza, di ulteriori impianti, scoperti o coperti, per l’esercizio di specifici sport.

5. Degli edifici e degli spazi scoperti pertinenziali compresi nelle aree di cui al comma 1 sono compatibili le seguenti utilizzazioni:

- strutture ricreative, limitate a impianti scoperti per la pratica sportiva, impianti coperti per la pratica sportiva, impianti per lo spettacolo sportivo, aree attrezzate per il gioco,

- cura e fruizione di sistemazioni vegetali;

- mobilità meccanizzata, limitata a percorsi carrabili, spazi di sosta, parcheggi attrezzati di relazione.

6. Degli spazi scoperti pertinenziali degli edifici sono ammissibili le trasformazioni fisiche di realizzazione:

- di superfici a parcheggio scoperte,

- di impianti scoperti per la pratica sportiva, purché non comporti l'impermeabilizzazione di più del 20 per cento dell'area di riferimento indicata nel progetto della trasformazione;

- di colonne per ascensori o montacarichi, ovvero di altri collegamenti verticali, quali scale, al servizio degli edifici di cui gli spazi scoperti costituiscono pertinenze, nella misura strettamente necessaria a soddisfare requisiti obbligatori imposti da disposizioni normative di settore.

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- di altri impianti, nonché di manufatti amovibili, che siano strettamente connessi e complementari all’utilizzazione degli edifici a cui gli spazi scoperti sono pertinenziali.

7. Degli edifici adibiti a impianti per lo spettacolo sportivo è altresì compatibile l'utilizzazione di 150 metri quadrati della relativa superficie lorda di pavimento, legati da vincolo pertinenziale ai medesimi predetti edifici, per abitazioni ordinarie, nel limite massimo di una unità immobiliare.

Articolo 6 - Aree soggette a trasformazione

1. Delle aree soggette a trasformazione, definite dalle tavole contrassegnate con 13.p del presente piano particolareggiato, è prevista la trasformazione dell’assetto morfologico, mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione, di nuove edificazioni, di demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi, e simili.

2. Le aree soggette a trasformazione sono articolate in tre comparti edificatori, individuati e perimetrati dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 15.p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnati con le lettere A, B e C.

3. Per ognuno dei comparti edificatori, di cui al comma precedente, è predisposto un progetto unitario, a cura e a spese dei proprietari degli immobili in esso compresi, o degli altri aventi titolo sugli stessi, comunque rappresentanti almeno il 75 per cento del valore, in base all’imponibile catastale, dei predetti immobili. E’ ammessa la predisposizione di un unico progetto unitario, nel rispetto di ogni pertinente disposizione, afferente congiuntamente a due dei comparti edificatori, ovvero all’insieme di tutti e tre.

4. I progetti unitari afferenti ogni singolo comparto, e le loro articolazioni per quanto richieste dalla vigente normativa, possono conformarsi integralmente alle disposizioni di assetto fisico dettate dalle tavole contrassegnate con 14.p, 15.p, 16.p, 17.p e 18.p del presente piano particolareggiato, oppure discostarsi, motivatamente, in tutto o in parte, dalle predette disposizioni, a condizione che siano rispettati gli elementi prescrittivi di cui al Capo II del Titolo III, ivi compresi gli elaborati grafici posti in calce agli articoli dello stesso a formarne parte integrante.

5. I progetti unitari afferenti ogni singolo comparto, e le loro articolazioni per quanto richieste dalla vigente normativa, assumono come destinazioni d’uso degli spazi edificati le utilizzazioni indicate come previste e promosse dalle relative disposizioni del Capo I del Titolo III, ovvero quelle comprese tra le utilizzazioni definite compatibili dal medesimo Capo I del Titolo III.

Titolo III Titolo III Titolo III

Titolo III ---- Comparti di trasformazione Comparti di trasformazione Comparti di trasformazione Comparti di trasformazione

Capo I – Disposizioni di assetto fisico e funzionale Articolo 7 – Comparto A

1. Il comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera A, si identifica con un’unica unità minima d’intervento.

2. Le attrezzature pubbliche da sistemare e da cedere al Comune di Eboli sono puntualmente indicate nella loro quantità, posizione, configurazione e specifica utilizzazione nelle tavole contrassegnate con 14.p, 17.p e 18.p. Nelle medesime tavole sono altresì definiti i tracciati e le caratteristiche delle strade da realizzare e da cedere al Comune di Eboli.

3. Nelle tavole 14.p e 18.p sono inoltre specificate le configurazioni, le caratteristiche tecniche e formali e le prestazioni delle sistemazioni inerenti le aree a verde e gli ulteriori elementi vegetazionali, gli spazi pedonali direttamente accessibili e fruibili, le ambientazioni della rete viaria

Comparto A Comparto A Comparto A

Comparto A ---- Unità minima di intervento 1 Unità minima di intervento 1 Unità minima di intervento 1 Unità minima di intervento 1 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Attività direzionali

Erogazioni di servizi

Commercio al dettaglio limitato a: pubblici esercizi Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Attività ricettive, limitate a: alberghi e motel

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Strutture per l’istruzione

Strutture culturali, limitate a: biblioteche musei

sedi espositive

centri congressuali polivalenti archivi

Strutture associative

Strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori Strutture ricreative, limitate a: locali di spettacolo Articolo 8 - Comparto B

1. Il comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 15.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera B, si articola in due unità minime d’intervento.

2. Le attrezzature pubbliche da sistemare e da cedere al Comune di Eboli sono puntualmente indicate nella loro quantità, posizione, configurazione e specifica utilizzazione nelle tavole contrassegnate con 15.p, 17.p e 18.p. Nelle medesime tavole sono altresì definiti i tracciati e le caratteristiche delle strade da realizzare e da cedere al Comune di Eboli.

3. Nelle tavole 15.p e 18.p sono inoltre specificate le configurazioni, le caratteristiche tecniche e formali e le prestazioni delle sistemazioni inerenti le aree a verde e gli ulteriori elementi vegetazionali, gli spazi pedonali direttamente accessibili e fruibili, le ambientazioni della rete viaria 4. Relativamente agli spazi edificati le utilizzazioni previste e promosse dal presente piano particolareggiato, nonché le ulteriori utilizzazioni compatibili, sono quelle elencate, distintamente per le singole unità minime di intervento, nelle tabelle poste in calce al presente comma.

Comparto B Comparto B Comparto B

Comparto B ---- Unità min Unità min Unità min Unità minima di intervento 1ima di intervento 1ima di intervento 1 ima di intervento 1 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Strutture ricreative, limitate a: impianti coperti per la pratica sportiva;

grandi strutture di intrattenimento locali di spettacolo;

Erogazioni di servizi, limitate a: uffici privati; studi professionali;

Commercio al dettaglio limitato a: esercizi di vicinato;

pubblici esercizi Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Abitazioni collettive, limitate a: collegi convitti

studentati, ostelli caserme

Erogazioni di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico Strutture per l’istruzione

Strutture culturali, limitate a: biblioteche archivi Strutture associative

Strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori

ambulatori e centri di primo soccorso Comparto B

Comparto B Comparto B

Comparto B ---- Unità minima di in Unità minima di in Unità minima di in Unità minima di intervento 2tervento 2tervento 2 tervento 2 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Strutture ricettive, limitate a: alberghi motel

residenze turistico-alberghiere Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato;

pubblici esercizi Erogazioni di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico

uffici privati; studi professionali;

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Strutture per l’istruzione

Strutture culturali, limitate a: biblioteche archivi

sedi espositive Strutture associative

Strutture ricreative, limitate a: locali di spettacolo

Impianti coperti per la pratica sportiva sale di ritrovo e da gioco

Articolo 9 - Comparto C

1. Il comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera C, si articola in cinque unità minime d’intervento.

2. Le attrezzature pubbliche da sistemare e da cedere al Comune di Eboli sono puntualmente indicate nella loro quantità, posizione, configurazione e specifica utilizzazione nelle tavole contrassegnate con 16.p, 17.p e 18.p. Nelle medesime tavole sono altresì definiti i tracciati e le caratteristiche delle strade da realizzare e da cedere al Comune di Eboli.

3. Nelle tavole 16.p e 18.p sono inoltre specificate le configurazioni, le caratteristiche tecniche e formali e le prestazioni delle sistemazioni inerenti le aree a verde e gli ulteriori elementi vegetazionali, gli spazi pedonali direttamente accessibili e fruibili, le ambientazioni della rete viaria 4. Relativamente agli spazi edificati le utilizzazioni previste e promosse dal presente piano particolareggiato, nonché le ulteriori utilizzazioni compatibili, sono quelle elencate, distintamente per le singole unità minime di intervento, nelle tabelle poste in calce al presente comma.

Comparto C Comparto C Comparto C

Comparto C ---- Unità Unità Unità minima di intervento 1 Unità minima di intervento 1 minima di intervento 1 minima di intervento 1 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Strutture ricreative, limitate a: locali di spettacolo sale di ritrovo e da gioco

impianti coperti per la pratica sportiva Strutture associative

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Abitazioni collettive, limitate a: collegi convitti

studentati, ostelli caserme

Erogazioni di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico uffici privati

studi professionali

Attività di supporto al commercio, limitate a: esposizioni merceologiche Strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori

ambulatori e centri di primo soccorso Comparto C

Comparto C Comparto C

Comparto C ---- Unità minima di intervento 2 Unità minima di intervento 2 Unità minima di intervento 2 Unità minima di intervento 2 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Commercio al dettaglio, limitato a: pubblici esercizi Strutture ricreative, limitate a: teatri

cinematografi locali di spettacolo sale di ritrovo e da gioco locali da ballo

grandi strutture di intrattenimento Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

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Commercio all’ingrosso

Attività di supporto al commercio, limitate a: esposizioni merceologiche

Strutture culturali, limitate a: musei

sedi espositive

centri congressuali polivalenti

Strutture ricreative, limitate a: impianti per attività ricreative ed espositive temporanee

impianti coperti per la pratica sportiva Comparto C

Comparto C Comparto C

Comparto C ---- Unità Unità Unità minima di intervento 3 Unità minima di intervento 3minima di intervento 3 minima di intervento 3 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato pubblici esercizi Attività direzionali

Erogazioni di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico uffici privati

studi professionali Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Attività ricettive, limitate a: alberghi e motel Strutture associative

Comparto C Comparto C Comparto C

Comparto C ---- Unità minima di intervento 4 Unità minima di intervento 4 Unità minima di intervento 4 Unità minima di intervento 4 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato medie strutture di vendita centri commerciali al dettaglio pubblici esercizi

Attività direzionali

Erogazioni di servizi, limitate a: uffici aperti al pubblico uffici privati

studi professionali Utilizzazioni compatibili

Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Attività di supporto al commercio, limitate a: esposizioni merceologiche Attività ricettive, limitate a: alberghi e motel

Strutture culturali, limitate a: musei

sedi espositive biblioteche

centri congressuali polivalenti Strutture associative

Strutture ricreative, limitate a: teatri

cinematografi locali di spettacolo sale di ritrovo e da gioco

grandi strutture di intrattenimento

impianti per attività ricreative ed espositive temporanee

impianti coperti per la pratica sportiva Strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: poliambulatori

Comparto C Comparto C Comparto C

Comparto C ---- Unità minima di intervento 5 Unità minima di intervento 5 Unità minima di intervento 5 Unità minima di intervento 5 Utilizzazioni previste e promosse

Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse Utilizzazioni previste e promosse

Commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato medie strutture di vendita centri commerciali al dettaglio pubblici esercizi

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Attività direzionali Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili Utilizzazioni compatibili

Attività di supporto al commercio, limitate a: esposizioni merceologiche Erogazioni di servizi

Strutture culturali, limitate a: musei

sedi espositive biblioteche

centri congressuali polivalenti Strutture associative

Strutture ricreative, limitate a: teatri

cinematografi locali di spettacolo sale di ritrovo e da gioco

grandi strutture di intrattenimento

impianti per attività ricreative ed espositive temporanee

impianti coperti per la pratica sportiva

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Capo II – Elementi prescrittivi Articolo 10 - Comparto A

1. Nella progettazione unitaria del comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera A, sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo quantitativo:

a) la massima superficie coperta, pari a 3.168 metri quadrati;

b) la massima superficie lorda di pavimento di nuova edificazione, pari a 7.076 metri quadrati;

c) la superficie lorda di pavimento esistente aggiuntiva a quella realizzabile mediante nuova edificazione, pari a 474 metri quadrati;

d) l’altezza massima degli edifici, pari a 8 metri;

e) la superficie minima per attrezzature pubbliche da sistemare, pari a 5.661, di cui almeno 2.830 per parcheggi e la restante parte per aree a verde.

2. Il progetto unitario relativo al comparto può dimostrare, mediante i propri elaborati relativi allo stato di fatto, che nel comparto medesimo le superfici lorde di pavimento degli edifici esistenti, considerati dal presente piano particolareggiato e perciò indicati nella tavola contrassegnata con 14.p, hanno dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1. In tale caso vengono assunte le superfici lorde di pavimento dimostratamente presenti, senza che ciò configuri variazione del presente piano particolareggiato.

3. Della superficie da sistemare per aree a verde, una parte, pari a 489 metri quadrati, deve essere reperita all’interno del comparto come individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 17.p, 18.p e 19.p. L’altra parte, pari a 2.342 metri quadrati, corrisponde all’area indicata con la sigla “Vs1” (cfr. al comma10 il grafico) nelle tavole contrassegnate con 14.p e 17.p, già in proprietà del Comune di Eboli. Il progetto unitario relativo al comparto deve pertanto interessare anche l’area da ultimo citata, e definirne la sistemazione, assicurando, tra l’altro, soluzioni che garantiscano l’integrazione funzionale con l’area a verde attrezzato esistente, e prevedendo una passerella per il collegamento pedonale con l’area del palasport.

4. La sistemazione della totalità delle aree a verde di cui al comma precedente è realizzata a cura e a spese dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, degli immobili compresi nel comparto, o degli altri aventi titolo sugli stessi. Le spese sostenute per tale sistemazione non possono essere scomputate dagli importi dei corrispettivi dei provvedimenti abilitativi di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10. Gli stessi predetti soggetti sono tenuti a impegnarsi ad assicurare la manutenzione delle suddette aree a verde di cui al comma precedente per almeno tre anni dall’ultimazione della loro sistemazione.

5. Nella progettazione unitaria del medesimo comparto edificatorio sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo qualitativo quelli di cui ai successivi commi del presente articolo.

6. Le aree pedonali direttamente accessibili e fruibili, sia quelle indicate dall’elaborato grafico posto a seguito del presente articolo che le altre che vengano eventualmente previste nel progetto unitario del comparto, devono possedere in modo permanente le suddette caratteristiche di diretta accessibilità e fruibilità senza alcuna limitazione o restrizione. Per le parti pavimentate deve essere usata pietra calcarea. Deve essere assicurata la continuità formale dei materiali, nonché dei canali di scolo, raccolta e smaltimento delle acque piovane. La sistemazione delle aree pedonali deve comprendere la realizzazione dell'illuminazione pubblica con lampioni in acciaio o ghisa, prevedendone almeno 1 ogni 100 metri quadrati (interasse < 10 metri lineari).

7. Le aree destinate a parcheggio a raso, sia di uso pubblico che pertinenziali, devono essere pavimentate diversamente da quelle destinate alla rete viaria e comunque non in asfalto o simili. Gli appositi spazi di sosta per i veicoli devono essere distinti dalle corsie di manovra, con colori o con materiali differenti. I percorsi pedonali di servizio che collegano tra loro le aree di sosta e queste con le aree direttamente accessibili e fruibili devono avere un trattamento specifico, per forma o materiale, che ne faciliti l'identificazione.

8. La rete viaria definita dal progetto unitario del comparto è destinata a essere parte integrante della rete viaria comunale. Essa, pertanto, deve essere conforme alle prestazioni standard di legge.

La larghezza minima è di 5 metri lineari, esclusi i marciapiedi.

9. Relativamente alle piantumazioni le caratteristiche funzionali e tecniche devono essere quelle elencate, distintamente per le diverse tipologie di aree da piantumare, nella tabella posta in calce al presente comma.

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Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia di aree di aree di aree di aree

Caratteristiche funzionali Caratteristiche funzionaliCaratteristiche funzionali

Caratteristiche funzionali Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche Aree

pedonali paviment a te

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento.

Caratterizza

zione coerente con i lineamenti del verde presente nel comparto.

Buche a raso della pavimentazione, con dimensioni minime di 120 per 120 centimetri e profondità di 100 centimetri, chiuse con griglia in ghisa bituminosa con foro interno di 100 centimetri di diametro. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Aree con funzione di protezion e

Resistenza all’inquinamento.

Resistenza alle polveri.

Capacità di abbattimento del rumore.

Buche pari, sia per superficie che per profondità, a 1,5 volte le dimensioni della zolla o del contenitore nel quale è avvenuta la coltivazione degli alberi/arbusti. Posizionamento delle barriere vegetazionali antirumore il più vicino possibile alle sorgenti di rumore, occupando una fascia di larghezza non inferiore a metri 5. Assenza di interruzioni delle barriere lungo il confine con le sorgenti di rumore, e sviluppo delle barriere stesse oltre il margine da proteggere. Barriere di tipo polistratificato con presenza di arbusti e alberi di diversa grandezza, con caratteristiche sia sempreverdi che caducifolie. Distanza tra gli esemplari vegetali appartenenti alla stessa fila non superiore a 1,5 metri, e distanza tra le file non superiore a 1 metro.

Aree a parchegg io

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento. Solidità dei tessuti meccanici.

Sistemazione degli alberi in aiuole poste lungo la congiunzione degli stalli. Larghezza delle aiuole proporzionate alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, e comunque con luce interna a eventuali cordoli non inferiore a 120 centimetri. Nei casi di impossibilità di previsione di aiuole, posizionamento degli alberi in griglie che evitino il calpestio.

Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6.

In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive. Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Aree per arredo non paviment ate

Resistenza all’inquinamento.

Buche pari, sia per superficie che per profondità, a 1,5 volte le dimensioni della zolla o del contenitore nel quale è avvenuta la coltivazione degli alberi/arbusti. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12

(11)

metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Alberatur e stradali

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Solidità dei tessuti meccanici.

Piantumazione, alternativamente, in strisce, a raso della pavimentazione, larghe 120 centimetri e profonde 10’0 centimetri, con presenza di cordolo, oppure in buche a raso della pavimentazione, con dimensioni minime di 120 per 120 centimetri e profondità di 100 centimetri, in ghisa bituminosa con foro interno di 100 centimetri di diametro. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive. Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati. Altezza della prima impalcatura degli alberi non inferiore a 3,50 metri. Assenza di piantagione di arbusti in corrispondenza dell’angolo di visibilità, oppure utilizzazione di speci vegetali non superanti gli 80 centimetri.

10. Struttura essenziale

(12)
(13)

Articolo 11 - Comparto B

1. Nella progettazione unitaria del comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 15.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera B, sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo quantitativo:

a) la massima superficie coperta, pari a 4.656 metri quadrati;

b) la massima superficie lorda di pavimento di nuova edificazione, pari a 10.400 metri quadrati;

c) la superficie lorda di pavimento esistente aggiuntiva a quella realizzabile mediante nuova edificazione, pari a 672 metri quadrati;

d) l’altezza massima degli edifici, pari a 8 metri;

e) la superficie minima per attrezzature pubbliche da sistemare, pari a 8.858, di cui almeno 4.429 per parcheggi e la restante parte per aree a verde.

2. Il progetto unitario relativo al comparto può dimostrare, mediante i propri elaborati relativi allo stato di fatto, che nel comparto medesimo le superfici lorde di pavimento degli edifici esistenti, considerati dal presente piano particolareggiato e perciò indicati nella tavola contrassegnata con 15.p, hanno dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1. In tale caso vengono assunte le superfici lorde di pavimento dimostratamente presenti, senza che ciò configuri variazione del presente piano particolareggiato.

3. Nella progettazione unitaria del medesimo comparto edificatorio sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo qualitativo quelli di cui ai successivi commi del presente articolo.

4. Le aree pedonali direttamente accessibili e fruibili, sia quelle indicate dall’elaborato grafico posto a seguito del presente articolo che le altre che vengano eventualmente previste nel progetto unitario del comparto, devono possedere in modo permanente le suddette caratteristiche di diretta accessibilità e fruibilità senza alcuna limitazione o restrizione. Per le parti pavimentate deve essere usata pietra calcarea. Deve essere assicurata la continuità formale dei materiali, nonché dei canali di scolo, raccolta e smaltimento delle acque piovane. La sistemazione delle aree pedonali deve comprendere la realizzazione dell'illuminazione pubblica con lampioni in acciaio o ghisa, prevedendone almeno 1 ogni 100 metri quadrati (interasse < 10 metri lineari).

5. Le aree destinate a parcheggio a raso, sia di uso pubblico che pertinenziali, devono essere pavimentate diversamente da quelle destinate alla rete viaria e comunque non in asfalto o simili. Gli appositi spazi di sosta per i veicoli devono essere distinti dalle corsie di manovra, con colori o con materiali differenti. I percorsi pedonali di servizio che collegano tra loro le aree di sosta e queste con le aree direttamente accessibili e fruibili devono avere un trattamento specifico, per forma o materiale, che ne faciliti l'identificazione.

6. La rete viaria definita dal progetto unitario del comparto è destinata a essere parte integrante della rete viaria comunale. Essa, pertanto, deve essere conforme alle prestazioni standard di legge.

La larghezza minima è di 5 metri lineari, esclusi i marciapiedi.

7. Relativamente alle piantumazioni le caratteristiche funzionali e tecniche devono essere quelle elencate, distintamente per le diverse tipologie di aree da piantumare, nella tabella posta in calce al presente comma.

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia di aree di aree di aree di aree

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche funzionali funzionali funzionali funzionali

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Aree

pedonali pavimenta te

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento.

Caratterizza

zione coerente con i lineamenti del verde presente nel comparto.

Buche a raso della pavimentazione, con dimensioni minime di 120 per 120 centimetri e profondità di 100 centimetri, chiuse con griglia in ghisa bituminosa con foro interno di 100 centimetri di diametro. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

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Aree a parcheggio

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento.

Solidità dei tessuti meccanici.

Sistemazione degli alberi in aiuole poste lungo la congiunzione degli stalli. Larghezza delle aiuole proporzionate alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, e comunque con luce interna a eventuali cordoli non inferiore a 120 centimetri. Nei casi di impossibilità di previsione di aiuole, posizionamento degli alberi in griglie che evitino il calpestio.

Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6.

In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive. Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Aree per arredo non pavimentat e

Resistenza all’inquinamento.

Buche pari, sia per superficie che per profondità, a 1,5 volte le dimensioni della zolla o del contenitore nel quale è avvenuta la coltivazione degli alberi/arbusti. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

8. Oltre al rispetto di quanto disposto al comma 7, è prescritto di provvedere al diradamento, mediante espianto dell’esistente uliveto, con riutilizzo delle piante in altre aree destinate a verde del medesimo comparto.

9. Struttura essenziale

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Articolo 12 - Comparto C

1. Nella progettazione unitaria del comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera C, sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo quantitativo:

a) la massima superficie coperta, pari a 10.085 metri quadrati;

b) la massima superficie lorda di pavimento di nuova edificazione, pari a 22.524 metri quadrati;

c) la superficie lorda di pavimento esistente aggiuntiva a quella realizzabile mediante nuova edificazione, pari a 1.063 metri quadrati;

d) l’altezza massima degli edifici, pari a 8 metri;

e) la superficie minima per attrezzature pubbliche da sistemare, pari a 18.870, di cui almeno 9.435 per parcheggi e la restante parte per aree a verde.

2. Il progetto unitario relativo al comparto può dimostrare, mediante i propri elaborati relativi allo stato di fatto, che nel comparto medesimo le superfici lorde di pavimento degli edifici esistenti, considerati dal presente piano particolareggiato e perciò indicati nella tavola contrassegnata con 16.p, hanno dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1. In tale caso vengono assunte le superfici lorde di pavimento dimostratamente presenti, senza che ciò configuri variazione del presente piano particolareggiato.

3. Della superficie da sistemare per aree a verde, una parte, pari a 1.638 metri quadrati, deve essere reperita all’interno del comparto come individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p. L’altra parte, pari a 7.797 metri quadrati, corrisponde all’area indicata con la sigla “Vs” (cfr. al comma 11 il grafico) nelle tavole contrassegnate con 16.p e 17.p,

(16)

già in proprietà del Comune di Eboli. Il progetto unitario relativo al comparto deve pertanto interessare anche l’area da ultimo citata, e definirne la sistemazione.

4. La sistemazione dell’area indicata con la sigla “Vs”, limitatamente alla realizzazione del centro per il tennis come indicato nelle tavole 16.p e 17.p, è realizzata a cura e a spese dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, degli immobili compresi nel comparto, o degli altri aventi titolo sugli stessi. Le spese sostenute per tale sistemazione non possono essere scomputate dagli importi dei corrispettivi dei provvedimenti abilitativi di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

5. Le trasformazioni relative all’unità minima di intervento 1 sono concretamente effettuabili subordinatamente all’eventuale determinazione di dismettere l’attività in essere nel complesso del

“tiro a segno”. Il progetto unitario relativo al comparto C assegna comunque come realizzabili nell’unità minima di intervento 1, a seguito di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione, una superficie lorda di pavimento pari a 1.431 metri quadrati, e per converso assegna al resto del comparto C una superficie lorda di pavimento pari a quella dimostratamente esistente nell’unità minima di intervento 1, della quale resta titolare del diritto di proprietà il Comune di Eboli, in quanto proprietario dell’unità minima di intervento 1.

6. Nella progettazione unitaria del medesimo comparto edificatorio sono elementi prescrittivi inderogabili di tipo qualitativo quelli di cui ai successivi commi del presente articolo.

7. Le aree pedonali direttamente accessibili e fruibili, sia quelle indicate dall’elaborato grafico posto a seguito del presente articolo che le altre che vengano eventualmente previste nel progetto unitario del comparto, devono possedere in modo permanente le suddette caratteristiche di diretta accessibilità e fruibilità senza alcuna limitazione o restrizione. Per le parti pavimentate deve essere usata pietra calcarea. Deve essere assicurata la continuità formale dei materiali, nonché dei canali di scolo, raccolta e smaltimento delle acque piovane. La sistemazione delle aree pedonali deve comprendere la realizzazione dell'illuminazione pubblica con lampioni in acciaio o ghisa, prevedendone almeno 1 ogni 100 metri quadrati (interasse < 10 metri lineari).

8. Le aree destinate a parcheggio a raso, sia di uso pubblico che pertinenziali, devono essere pavimentate diversamente da quelle destinate alla rete viaria e comunque non in asfalto o simili. Gli appositi spazi di sosta per i veicoli devono essere distinti dalle corsie di manovra, con colori o con materiali differenti. I percorsi pedonali di servizio che collegano tra loro le aree di sosta e queste con le aree direttamente accessibili e fruibili devono avere un trattamento specifico, per forma o materiale, che ne faciliti l'identificazione.

9. La rete viaria definita dal progetto unitario del comparto è destinata a essere parte integrante della rete viaria comunale. Essa, pertanto, deve essere conforme alle prestazioni standard di legge.

La larghezza minima è di 5 metri lineari, esclusi i marciapiedi.

10. Relativamente alle piantumazioni le caratteristiche funzionali e tecniche devono essere quelle elencate, distintamente per le diverse tipologie di aree da piantumare, nella tabella posta in calce al presente comma.

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia di aree di aree di aree di aree

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche funzionali funzionali funzionali funzionali

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche Aree

pedonali pavimentat e

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento.

Caratterizza

zione coerente con i lineamenti del verde presente nel comparto.

Buche a raso della pavimentazione, con dimensioni minime di 120 per 120 centimetri e profondità di 100 centimetri, chiuse con griglia in ghisa bituminosa con foro interno di 100 centimetri di diametro. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella matcon copertura urità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Aree con funzione di protezione

Resistenza all’inquinamento.

Resistenza alle polveri.

Buche pari, sia per superficie che per profondità, a 1,5 volte le dimensioni della zolla o del contenitore nel quale è avvenuta la coltivazione degli alberi/arbusti. Posizionamento delle barriere

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Capacità di abbattimento del rumore.

vegetazionali antirumore il più vicino possibile alle sorgenti di rumore, occupando una fascia di larghezza non inferiore a metri 5. Assenza di interruzioni delle barriere lungo il confine con le sorgenti di rumore, e sviluppo delle barriere stesse oltre il margine da proteggere. Barriere di tipo polistratificato con presenza di arbusti e alberi di diversa grandezza, con caratteristiche sia sempreverdi che caducifolie. Distanza tra gli esemplari vegetali appartenenti alla stessa fila non superiore a 1,5 metri, e distanza tra le file non superiore a 1 metro.

Aree a parcheggio

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Capacità di

ombreggiamento.

Solidità dei tessuti meccanici.

Sistemazione degli alberi in aiuole poste lungo la congiunzione degli stalli. Larghezza delle aiuole proporzionate alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, e comunque con luce interna a eventuali cordoli non inferiore a 120 centimetri. Nei casi di impossibilità di previsione di aiuole, posizionamento degli alberi in griglie che evitino il calpestio.

Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6.

In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive. Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Aree per arredo non pavimentat e

Resistenza all’inquinamento.

Buche pari, sia per superficie che per profondità, a 1,5 volte le dimensioni della zolla o del contenitore nel quale è avvenuta la coltivazione degli alberi/arbusti. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive.

Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati.

Alberature stradali

Resistenza

all’inquinamento. Frutti non imbrattanti e/o voluminosi. Assenza di emissione di resine o di

altre sostanza

imbrattanti (melata).

Solidità dei tessuti meccanici.

Piantumazione, alternativamente, in strisce, a raso della pavimentazione, larghe 120 centimetri e profonde 10’0 centimetri, con presenza di cordolo, oppure in buche a raso della pavimentazione, con dimensioni minime di 120 per 120 centimetri e profondità di 100 centimetri, in ghisa bituminosa con foro interno di 100 centimetri di diametro. Distanze da edifici e da altri manufatti non inferiore a metri 6. In prossimità degli edifici con esposizione a nord utilizzazione esclusivamente di piante caducifolie. Realizzazione dei sottoservizi a distanza non inferiore a 3,50 metri dalle zone alberate, e a 1,50 metri dagli arbusti, dovendo i cavi essere ricoperti con guaine protettive. Sesto di impianto in relazione alle dimensioni nella maturità degli esemplari delle speci adottate, di 5/8 metri e fino a 12 metri per le speci a grande sviluppo. Spazio da destinare a ogni albero non inferiore a 25 metri quadrati. Altezza della prima impalcatura degli alberi non inferiore a 3,50 metri. Assenza di piantagione di arbusti in corrispondenza dell’angolo di visibilità, oppure utilizzazione di speci vegetali non superanti gli 80 centimetri.

(18)

11. Struttura essenziale

(19)

Titolo IV Titolo IV Titolo IV

Titolo IV ---- Modalità d'attuazione Modalità d'attuazione Modalità d'attuazione Modalità d'attuazione Articolo 13– La progettazione

1. I progetti unitari afferenti i comparti sono costituiti almeno da:

A) una relazione illustrativa del progetto, contenente l'esplicitazione delle scelte operate e le relative motivazioni, e corredata da:

a1. l'elenco catastale delle proprietà interessate;

a2. la proposta di frazionamento, con specificazione delle particelle catastali soggette a cessione gratuita al Comune di Eboli, o a sottoposizione a rapporto pertinenziale con l'intero complesso edilizio, nonché a uso comune, e/o a servitù di pubblico passaggio;

a3. la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere e delle sistemazioni afferenti l'intero comparto edilizio, con l'indicazione della loro ripartizione tra i soggetti proprietari;

B) tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:200, recanti l'indicazione:

b1. dell'organizzazione complessiva del comparto, con l'individuazione e la perimetrazione delle unità minime di intervento;

b2. della sistemazione degli spazi scoperti, distinguendo quelli a uso pubblico, quelli pertinenziali dell'intero complesso edilizio, quelli pertinenziali dei singoli edifici, o delle singole unità immobiliari, con la specificazione: per quanto attiene quelli da sistemare a verde, delle essenze vegetali di cui si propone l'utilizzazione e della posizione degli esemplari delle specie arboree; per quanto attiene quelli da pavimentare, dei tipi di pavimentazione e dei relativi materiali e colori; complessivamente, degli elementi di delimitazione perimetrali, di divisione interna, di arredo e/o di servizio, e dei relativi materiali e colori;

b3. della rete viaria, con l'indicazione dei principali dati altimetrici, con la specificazione delle strade, degli accessi carrabili, dei parcheggi a raso, dei percorsi pedonali e di quelli ciclabili, dei tipi di pavimentazione e dei relativi materiali e colori, e infine con la definizione delle servitù di passaggio;

b4. degli impianti tecnologici puntuali e a rete, pubblici e/o d'uso comune, nonché, ove del caso, delle altre necessarie infrastrutture, e delle relative servitù;

b5. dei sedimi, delle altezze e delle sagome degli edifici, con gli schemi dei prospetti su tutti gli spazi scoperti;

C) il programma delle trasformazioni, articolato per fasi, ognuna delle quali deve riguardare almeno una delle unità minime di intervento individuate e perimetrate; tale programma individua altresì gli stralci funzionali delle opere di urbanizzazione primaria afferenti l’intero comparto, nonché le sequenze temporali della loro realizzazione, in termini tali da garantire:

- la necessaria infrastrutturazione dell'intero comparto al momento dell'avvio della realizzazione della prima, o delle prime, tra le previste unità minime d'intervento;

- un'adeguata sincronizzazione attuativa con la realizzazione delle opere afferenti le diverse previste unità minime d'intervento, affinché, al momento dell'ultimazione, regolarmente accertata, dei fabbricati componenti tali unità minime d'intervento, risultino pienamente agibili tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli stessi e con essi connesse.

2. Il progetto unitario afferente l’intero comparto, presentato al Comune di Eboli e da questo giudicato conforme a ogni disposizione del presente piano particolareggiato, è assunto dal medesimo Comune come vincolante la progettazione di tutte le trasformazioni previste. Tali trasformazioni possono essere realizzate in base a un unico provvedimento abilitativo, espressamente rilasciato o tacitamente ottenuto, oppure in base a più provvedimenti abilitativi, ognuno dei quali deve riguardare almeno una delle unità minime di intervento individuate e perimetrate.

Articolo 14 – La realizzazione

1. Ove i proprietari degli immobili compresi in un comparto, o gli altri aventi titolo sugli stessi, siano più di uno, a ogni incombenza afferente alla progettazione e alla realizzazione delle trasformazioni i suddetti provvedono riuniti in consorzio.

2. I comparti si intendono formati, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n.1150, con l’approvazione del presente piano particolareggiato. Il

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termine previsto dalla disposizione di legge succitata per la manifestazione delle volontà dei proprietari degli immobili compresi nei comparti, o degli altri aventi titolo sugli stessi, deve essere pari a sessanta giorni. Con il medesimo atto di notifica il Comune di Eboli fissa altresì congrui termini, non inferiori a novanta giorni, per la costituzione, ove necessario, del consorzio dei proprietari degli immobili compresi nei comparti, o degli altri aventi titolo sugli stessi, nonché altrettanto congrui termini per la presentazione dei progetti unitari riferiti ai comparti.

3. Trovano susseguentemente applicazione i commi terzo e seguenti dell’articolo 23 della legge 17 agosto 1942, n.1150.

4. Qualora sia i progetti unitari afferenti ogni singolo comparto, sia i progetti delle specifiche trasformazioni di cui è prescritta la presentazione, a norma del vigente regolamento edilizio comunale, in correlazione ai provvedimenti abilitativi, rilasciati o tacitamente assentiti, si conformino integralmente alle disposizioni di assetto fisico dettate dalle tavole contrassegnate con 14.p, 15.p, 16.p, 17.p e 18.p del presente piano particolareggiato, nonché dal Capo I del Titolo III, le trasformazioni progettate possono essere realizzate, previa approvazione del progetto unitario afferente il comparto e previa stipula della richiesta convenzione, in base a semplici denunce di inizio dell’attività, a norma della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2001, n.19. Qualora invece i progetti unitari, ovvero i progetti delle specifiche trasformazioni, si discostino, motivatamente, in tutto o in parte, dalle predette disposizioni, nel rispetto degli elementi prescrittivi di cui al Capo II del Titolo III, le trasformazioni progettate possono essere realizzate, sempre previa approvazione del progetto unitario afferente il comparto e previa stipula della richiesta convenzione, in base a concessioni rilasciate a norma dell’articolo 1 della medesima legge regionale 28 novembre 2001, n.19.

5. Le opere di urbanizzazione primaria sono puntualmente definite dai progetti unitari afferenti ogni singolo comparto, con riferimento alle seguenti categorie di opere:

- percorsi viari carrabili, ciclabili e pedonali;

- spazi di sosta per veicoli e parcheggi attrezzati di relazione d’uso pubblico;

- reti di distribuzione dell’acqua ed eventuali impianti puntuali complementari;

- reti fognarie ed eventuali impianti puntuali complementari;

- reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, delle telecomunicazioni ed eventuali impianti puntuali complementari;

- impianti per la pubblica illuminazione;

- aree sistemate a verde, anche attrezzato con impianti scoperti per la pratica sportiva.

6. Le opere di cui al comma 5 sono realizzate a cura e a spese dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, degli immobili compresi in ogni singolo comparto, o degli altri aventi titolo sugli stessi, e sono quindi cedute gratuitamente al Comune di Eboli, unitamente agli immobili ai quali sono necessariamente incorporate. I progetti unitari afferenti ogni singolo comparto individuano tra l’altro le opere, o le porzioni di opere, di cui al comma 5, le quali, essendo interne al perimetro dei definiti lotti, e comunque poste al servizio esclusivo di edifici di cui si preveda l’organizzazione gestionale in forma individuale o condominiale, non sono soggette a tale obbligo di cessione gratuita al Comune di Eboli.

7. Le spese, documentate, effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere di cui al comma 5 sono scomputate, fino a concorrenza del relativo ammontare, dagli importi dei corrispettivi, di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, dei provvedimenti abilitativi relativi alle altre trasformazioni previste dal presente piano particolareggiato, e definite dai progetti unitari afferenti ogni singolo comparto. I predetti corrispettivi sono calcolati secondo le disposizioni vigenti al momento dell’ottenimento dei predetti provvedimenti abilitativi.

Titolo V Titolo V Titolo V

Titolo V ---- Prescrizioni particolari e finali Prescrizioni particolari e finali Prescrizioni particolari e finali Prescrizioni particolari e finali

Articolo 15 - Limitazioni derivanti da situazioni di fragilità del territorio

1. Nell’ambito di applicazione del presente piano particolareggiato, e in particolare nel comparto edificatorio, individuato e perimetrato dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con la lettera A, il piano di calpestio di eventuali volumi interrati deve essere previsto e realizzato a una quota non inferiore a 2 metri al di sopra del livello idrico più superficiale, riscontrato a 6,5 metri al di sotto del piano di campagna.

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2. Per le opere di normale entità possono adottarsi fondazioni dirette, del tipo superficiali continue, in tutti e tre i comparti edificatori, individuati e perimetrati dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 15. p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con le lettere A, B e C. E’ comunque prescritta l’effettuazione, in sede di redazione dei progetti unitari afferenti i predetti comparti, di indagini geognostiche e geotecniche puntuali per la definizione della geometria e resistenza degli strati e per la scelta del piano fondale.

3. Ai comparti edificatori, individuati e perimetrati dalle tavole contrassegnate con 13.p, 14.p, 15. p, 16.p, 17.p, 18.p e 19.p, e contrassegnato con le lettere A, B e C, sono assegnati, rispettivamente, i seguenti coefficienti di fondazione ε:

- comparto contrassegnato con la lettera A: ε pari a 1.17;

- comparto contrassegnato con la lettera B: ε pari a 1.11;

- comparto contrassegnato con la lettera C: ε pari a 1.14.

Articolo 16. Classificazione dell’ambito a seguito delle determinazioni del piano particolareggiato e delle conseguenti trasformazioni

1. A norma del comma 5 dell’articolo 53 della Parte I delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del Comune di Eboli, gli immobili compresi nell’ambito di applicazione del presente piano particolareggiato, a seguito delle determinazioni dello stesso presente piano particolareggiato, e dell’integrale realizzazione delle trasformazioni da esso disciplinate, sono classificati, con riferimento alle articolazioni del territorio di cui al Titolo III della medesima Parte I delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale, come segue:

- le aree definite, dalle tavole contrassegnate con 12.p del presente piano particolareggiato, come non soggette a trasformazione e appartenenti alla sottozona satura (Ba): quali appartenenti alla sottozona satura (Ba);

- le aree definite, dalle tavole contrassegnate con 12.p del presente piano particolareggiato, come non soggette a trasformazione e appartenenti alla sottozona delle altre attrezzature consolidate (Fb): quali appartenenti alla sottozona delle altre attrezzature consolidate (Fb);

- le aree definite, dalle tavole contrassegnate con 13.p del presente piano particolareggiato, come soggette a trasformazione: quali appartenenti alla sottozona delle altre attrezzature consolidate (Fb), ferme e prevalenti restando le disposizioni relative alle gamme delle utilizzazioni per esse compatibili a norma del Capi I del Titolo III.

Articolo 17. Rinvio ad altre disposizioni

1. Per tutto quanto attiene l'osservanza e l'attuazione del presente piano particolareggiato che non si trovi stabilito o specificato nelle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni del Piano regolatore generale del Comune di Eboli, del regolamento edilizio e di ogni altro atto amministrativo attinente il governo del territorio del Comune di Eboli, delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, nonché della Repubblica italiana ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle altre e comunque diretta applicazione.

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SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni generali... 2

Articolo 1 - Ambito di applicazione ... 2

Articolo 2 - Elaborati costitutivi... 2

Articolo 3 – Efficacie ... 2

Titolo II - Articolazione in zone ... 3

Articolo 4 - Aree non soggette a trasformazione: Ba satura... 3

Articolo 5 - Aree non soggette a trasformazione: Fb altre attrezzature consolidate... 3

Articolo 6 - Aree soggette a trasformazione... 4

Titolo III - Comparti di trasformazione ... 4

Capo I – Disposizioni di assetto fisico e funzionale... 4

Articolo 7 – Comparto A... 4

Articolo 8 - Comparto B ... 5

Articolo 9 - Comparto C ... 6

Articolo 10 - Comparto A... 9

Articolo 11 - Comparto B... 13

Articolo 12 - Comparto C... 15

Articolo 13– La progettazione... 19

Articolo 14 – La realizzazione ... 19

Titolo V - Prescrizioni particolari e finali ... 20

Articolo 15 - Limitazioni derivanti da situazioni di fragilità del territorio ... 20

Articolo 16. Classificazione dell’ambito a seguito delle determinazioni del piano particolareggiato e delle conseguenti trasformazioni ... 21

Articolo 17. Rinvio ad altre disposizioni... 21

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