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Cosa si può brevettare?

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Cosa si può brevettare?

Autore: Redazione | 16/07/2015

Invenzioni: come ottenere un brevetto e quali idee possono essere coperte dalla privativa; differenze con i design e il diritto d’autore.

Non è sufficiente aver avuto una buona idea per ottenere un brevetto: è necessario anche tradurla in pratica secondo un sistema che possa realizzarla concretamente. Infatti oggetto del brevetto vero e proprio non è l’idea astratta in sé, ma la sua realizzazione.

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Cerchiamo, dunque, di vedere più da vicino queste regole, cercando di comprendere quali sono i requisiti e le condizioni per ottenere il brevetto su una propria invenzione.

Cosa si può brevettare?

Non è possibile brevettare un’idea, ma la sua realizzazione, ossia il procedimento per realizzare concretamente quella determinata idea. Infatti dal punto di vista giuridico un brevetto è una soluzione tecnica di un problema tecnico: ad esempio, per risolvere il problema dell’inquinamento dovuto al particolato emesso da un motore diesel, si può pensare di catturare il particolato in uscita dal motore, ma questa idea in sé non può essere brevettata, mentre è possibile brevettare l’applicazione di questa idea, cioè uno specifico filtro o marmitta in grado di catturare appunto il particolato dei motori diesel.

Secondo la legge brevetti italiana, ed in generale in tutti i paesi europei, per brevettare una invenzione è necessaria l’applicabilità industriale. Perciò non si possono brevettare le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici in quanto tali, ma è possibile brevettare le loro applicazioni; altresì non possono essere brevettati i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, invece possono essere brevettate le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione dei metodi citati, sono brevettabili i prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari, i procedimenti per la loro produzione, i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Sono esclusi dalla brevettazione i metodi commerciali, per gioco e per fare affari, la presentazione di informazioni, le creazioni estetiche, queste ultime sono proteggibili mediante un apposito tipo di brevetto di design ed eventualmente tramite il diritto d’autore.

Non sono brevettabili i programmi per computer in quanto tali, questi possono essere protetti attraverso il diritto d’autore, tuttavia sono brevettabili le

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invenzioni che applicano tali programmi per computer e che presentino un effetto tecnico dovuto alla loro applicazione.

Condizioni per ottenere un brevetto

Innanzitutto il brevetto deve essere lecito: non sono brevettabili le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

Per ottenere un brevetto si devono soddisfare anche i requisiti di novità ed attività inventiva.

– Cosa si intende per “Novità””: l’invenzione rivendicata nel brevetto non deve essere già stata divulgata prima del deposito della domanda di brevetto, né deve essere compresa nello stato della tecnica, cioè tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un uso di un prodotto o di un metodo oppure un qualsiasi altro mezzo di divulgazione.

– Cosa si intende per “attività inventiva”, detta anche salto inventivo o novità intrinseca: un’invenzione implica attività inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, cioè se le differenze dell’invenzione che si vuole brevettare non sono ovvie varianti rispetto allo stato della tecnica.

Come si difende un brevetto?

Il titolare del brevetto può accedere, in tribunale e munendosi di avvocato, ai cosiddetti procedimenti cautelari o d’urgenza che possono consentire di ottenere in tempi brevi (normalmente pochi mesi) provvedimenti del giudice.

Con i provvedimenti di urgenza è infatti possibile, per il titolare di un brevetto o il suo licenziatario esclusivo, ottenere:

– il sequestro dei prodotti in contraffazione;

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– l’inibitoria della ulteriore produzione e vendita dei medesimi nonché l’ordine di ritiro dal commercio;

– l’acquisizione della documentazione tecnica e contabile relativa all’attività posta in essere dal contraffattore in violazione del brevetto;

– ordinare all’asserito contraffattore di fornire informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci” ritenute in violazione di un brevetto.

Proprio per rispondere a questa necessità di urgenza, i procedimenti cautelari sono caratterizzati da un’istruzione sommaria e necessitano di essere confermati in una successiva causa di merito.

Modelli ornamentali

E se un’idea non è brevettabile? Mettiamo che essa non sia dotata di quella originalità necessaria richiesta dalla legge per il brevetto. È sempre possibile tutelare l’idea del “nuovo utilizzo” che di una vecchia invenzione si faccia. Come ad esempio, è brevettabile la confezione di latta a cilindro utilizzata come contenitore monodose delle bevande gassate come la Coca Cola. Nascono così i disegni e i modelli ornamentali, anch’essi tutelabili con la legge sui marchi e brevetti.

l termine disegno o modello è utilizzato per definire caratteristiche tridimensionali (forma o superficie) e bidimensionali (linee o colori) che applicate a un prodotto industriale gli conferiscono un aspetto attraente per il consumatore.

La registrazione permette al titolare di sfruttare in esclusiva la sua creazione proteggendola da imitazioni.

I design realizzati da dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni spettano al datore di lavoro, fermo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore.

Il design industriale tutela l’aspetto esteriore dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale o dai materiali utilizzati e/o dal suo ornamento. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici.

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Cos’è il marchio?

Il marchio è il segno utilizzato da un’impresa per identificare i propri prodotti o servizi e distinguerli da quelli di altre imprese. Si può trattare di parole, lettere, disegni, cifre, suoni, colori, forme, da soli o in combinazione tra loro.

Esistono anche altri segni distintivi (quali la ditta, la ragione o la denominazione sociale, l’insegna, il nome a dominio), ma il marchio è l’unico specificamente diretto a identificare i prodotti o servizi e perciò assume rilevanza economica preminente.

Data l’importanza dei marchi, è fondamentale che l’impresa li protegga in tutti i Paesi in cui opera. La legge, in presenza dei necessari requisiti, attribuisce un’esclusiva sul marchio, cioè il diritto di impedire l’utilizzazione, da parte di altre imprese, di un marchio identico o simile nella commercializzazione di prodotti o servizi identici o simili attraverso la registrazione.

Il diritto d’autore

Tutt’altra cosa è il diritto d’autore (o, secondo una definizione anglosassone, il copyright): esso non attiene alle applicazioni industriali e della tecnica, ma alle espressioni artistiche (musica, letteratura, disegno, fotografia, ecc.). Il diritto d’autore non copre, inoltre, come nel marchio, l’idea (diversamente non sarebbe parafrasabile un libro o il pensiero di un autore), ma solo la sua espressione formale (in altre parole, è vietato ricopiare le esatte parole di un altro testo, ma non, sulla base della stessa idea, creare un’espressione alternativa del medesimo pensiero).

Il diritto d’autore costituisce un’espressione che indica una moltitudine di forme di protezione delle attività dell’ingegno che si manifestano attraverso una forma espressiva nuova e di carattere creativo (anche minimo). Nella disciplina prevista dalla legge sul diritto d’autore rientrano senz’altro le forme più antiche di manifestazione della creatività, quali le opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative e plastiche (pittura, scultura), al teatro, al cinema, all’architettura, alla fotografia. A queste tipiche e storiche manifestazioni se ne

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sono aggiunte numerose altre, emerse anche alla luce di nuove tecnologie disponibili, quali il format televisivo (schema di un programma), le banche dati, i programmi per elaboratore, il design industriale, le opere multimediali (videogames), i siti web. Il tema della tutela del diritto d’autore è connesso da un lato al sorgere ed alla durata del diritto e, dall’altro, alla portata dello stesso.

Note

Autore immagine: 123rf com

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