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A.R.D. DI GRUPPO E NEL GRUPPO DI SOCIETA’

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1 cass 21/04/11 n° 9260 2 trib Milano 10/11/09

A.R.D. DI GRUPPO E NEL GRUPPO DI SOCIETA’

Si possono individuare almeno 3 diverse situazioni, nelle quali il gruppo di imprese può essere coin- volto nell’ambito di una procedura di ristrutturazione di debiti:

a) a.r.d. di una impresa facente parte di un gruppo, con intervento finanziario o di garanzia della capogruppo o di altra società sottoposta alla comune direzione e coordinamento;

b) a.r.d. di più società facenti parte dello stesso gruppo, senza un unico sottostante piano industriale e finanziario di gruppo;

c) a.r.d. di più società facenti parte dello stesso gruppo, basati sullo stesso piano industriale di gruppo. Le ipotesi sub a) e b) si possono definire accordi di ristr. nel gruppo di società, mentre la sola ipotesi sub c) può definirsia.r.d. del gruppo di società, in quanto la crisi del gruppo è affrontata con un unico piano industriale e finanziario.

La situzione sub a) non crea particolari problemi, se non quelli, comuni anche alle altre situazioni, della disciplina delle operazioni infragruppo funzionali all’accordo.

Quando vi sono una pluralità di ricorsi di omologazione di accordo di società facenti parte dello stesso gruppo, i presupposti soggettivo ed oggettivo di ammissibilità1 sono verificati rispetto a ciascuna società, in quanto il gruppo di società non è un autonomo soggetto giuridico.

Il documento da cui risulta l’accordo, quando si tratta di accordo di gruppo, può essere unico, ciò che non elimina la diversità giuridica dei singoli a.r.d., che si manifesta sotto molteplici profili:

- pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese competente per ciascuna società e per ognuna di esse;

- necessità che la relazione del professionista attesti, con rif.a ciascuna società, la veridicità dei dati aziendali e la idoneità del piano a pagare integralmente i creditori estranei.

Questo non esclude che, specie quando venga presentato un unico ricorso, la relazione sia unica e che la parte illustrativa sia la medesima: le relazioni o la relazione, se unitaria, deve tener conto, ovviamente, dell’influenza della sorte delle altre società del gruppo.

- Computo delle maggioranze, esclusivamente con riferimento ai crediti di ciascuna società. Ai fini della soglia di adesioni del 60%, potranno considerarsi , se oggetto di ristrutturazione:

a) i crediti infragruppo commerciali. Al riguardo, nel caso di esistenza di contropartite di credito, non opera, salvo che non sia già stata eccepita, la compensazione2;

b) I crediti da restituzione per finanziamenti infragruppo “anomali”, ex art 2497 quinquies ecc. La natura postergata di tali crediti non osta, a differenza di quanto accade nel concprev, a considerarli ai fini della soglia di cui all’art 182 bis. Infatti, secondo alcuni, tali crediti sono liberamente esigibili al di fuori di una procedura concorsuale, alla quale non è ascrivibile l’a.r.d.

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3cass 04/02/09 n° 2706

Se i crediti da restituzione si considerano non esigibili, conformemente ad un altro orientamento, non vi è motivo di escluderli dal computo, posto che la legge non pone limitazioni alla natura del credito, esigibile o meno. Quand’anche si tentasse di qualificare l’accordo come procedura concorsuale, non è estensibile la regola elaborata dalla giurisprudenza di legittimità3 che, nel conc. prev.vuole l’esclusione dal voto dei creditori postergati. Infatti, alla base di tale limitazione c’e’ il principio del rispetto delle cause legittime di prelazione che, nell’ambito dell’a.r.d. non trova applicazione.

Vi sono altri motivi che fanno propendere per il computo dei crediti postergati per favorire la soluzione della crisi mediante accordo: inesistenza di un danno per i creditori, sull’assunto che quelli estranei vengono pagati integralmente e che ristrutturare un credito da finanziamento postergato significa utilizzare tale credito per ricapitalizzare la società, mediante aumento di capitale.

Appare chiaro, infetti, che la soluzione di escludere al computo i crediti postergati ex lege potrebbe recare un pregiudizio per i creditori estranei, poiché non incentiva a portare tali crediti a capitale, avendo il debitore interesse a farli computare come crediti ristrutturati.

La tutela di creditori estranei, più che rinvenibile in un divieto di computo dei crediti postergati, va individuata in una rigorosa interpretazione del concetto di ristrutturazione: il credito postergato si potrà dire ristrutturato e, come tale, computabile nel 60%, se il suo trattamento sia meno favorevole di quello dei creditori estranei.

Sono esclusi dal computo i versamenti in conto futuro capitale, a fondo perduto, i quali sono assimilabili in tutto al capitale.

Quando la competenza del tribunale per tutte le società del gruppo è la medesima, non occorre presentare un ricorso per omologazione per ciascuna società del gruppo, trattandosi di procedimenti soggettivamente connessi e che devono essere trattati congiuntamente. Si evidenzia come nella prassi (caso Gabetti e caso Risanamento), si propende per la presentazione di tanti ricorsi quante sono le società, salvo provvedimento di riunione del tribunale.

Non trova applicazione, in quanto non richiamata, la disciplina della irrilevanza del trasferimento della sede statutaria, ciò che fa ritenere che il trasferimento effettivo della sede sia idoneo a radicare la

competenza davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede trasferita.

Avere un unico tribunale come interlocutore è la precondizione per poter impostare, senza rischi di distinte valutazioni e tempistiche, un unitario piano di ristrutturazione: sarebbe molto difficile farlo in una situazione di disarticolazione dello stessopiano davanti ad uffici giudiziari diversi, specie quando ciascuno degli accordi è reciprocamente condizionato all’omologazione degli altri.

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