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3. Formante giurisprudenziale relativo alle intese di prossimità. 1.1 La giurisprudenza di merito e costituzionale.

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3. Formante giurisprudenziale relativo alle intese di prossimità.

1.1 La giurisprudenza di merito e costituzionale.

A pochi mesi dall’entrata in vigore dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il Tribunale di Torino ha subito avuto modo di citarlo in un’ordinanza datata 23 gennaio 2012. Il contenzioso che ha portato a tale ordinanza era nato dal reclamo di azioni antisindacali da parte della Plastic Components and Modules Automotive spa (PCMA), una società del gruppo Fiat, nei confronti della Filctem Cgil durante l’anno 2011 per la stipulazione dei nuovi contratti aziendali. Nel dicembre 2011 infatti Fim Cisl, Fim Uil, Fismic, Ugl, Associazione quadri e Capi Fiat avevano siglato un contratto “specifico”, derivato da un pregresso accordo nato durante il 2010 nel periodo c.d. degli accordi separati, che si andava a sostituire quello precedentemente in vigenza al quale aderiva anche Filctem Cgil risalente al 2008 e in scadenza il 31/11/2012. La PCMA, forte dell’accordo stipulato a dicembre aveva inviato a tutte le organizzazioni sindacali una lettera datata 22/11/2011 in cui comunicava il “recesso a far data dall’

1/1/2012 da tutti i contratti applicati nel gruppo Fiat e da tutti gli altri contratti ed accordi collettivi aziendali e

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territoriali vigenti, compresi quelli che contemplano una clausola di rinnovo automatico alla scadenza”1.

La Filctem ricorreva così al giudice di Torino, denunciando l’ illegittimità sindacale del comportamento datoriale nei confronti della sigla sindacale e chiedendo la declaratoria della permanenza del c.c.n.l. del settore gomma/plastica precedentemente vigente e in scadenza il 31/11/2012. Il tribunale però ha dichiarato lecita la caducazione del contratto collettivo del settore gomma/plastica, legittimando il contratto collettivo “specifico”2

stipulato il 13/12/2011 da Fim Cisl, Fim Uil, Fismic, Ugl, Associazione quadri e Capi Fiat, che rappresentano la maggioranza delle organizzazioni

1 Cit. V. Papa, L’art. 19 Stat. nell’ affaire Fiat tra dissensi

giurisprudenziali e sospetti di incostituzionalità, in WP C.S.D.L.E. “Massimo

D’Antona”.IT- 147/2012, p.2.

2 Il contratto collettivo specifico di lavoro (CCSL) stipulato conveniva che “

a partire dal 1 gennaio 2012 a tutti i lavoratori (operai, impiegati e quadri) delle società dei gruppi Fiat e Fiat Industrial di cui all’elenco allegato si applicherà il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello sottoscritto il 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva (…) in quanto del tutto idoneo a sostituire il contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e, ove applicati, gli altri trattamenti previsti, complessivamente e individualmente equivalenti o migliorativi. A far data dal 1 gennaio 2012 le società dei gruppi Fiat e Fiat Industrial, non aderendo al sistema confindustriale, non applicheranno la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso. Dalla medesima data, inoltre, tutti gli accordi aziendali attualmente vigenti si intendono decaduti (come già formalmente comunicato da parte delle singole società), assorbiti o superati dalla regolamentazione di cui al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro e, ove previsti, ai relativi "addendum" sopra richiamati o disciplinabili da accordi aziendali che potranno regolare le materie specifiche delle singole Società. Le parti pertanto riconoscono che dal 1 gennaio 2012 l'unica contrattazione collettiva che troverà applicazione nell'ambito delle società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial sarà quella di cui al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello [...] e dei conseguenti specifici accordi aziendali, con espressa esclusione di ogni altra possibile fonte contrattuale confederale, nazionale, territoriale e aziendale”.

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3 sindacali all’interno dell’azienda secondo il novello art. 8 del decreto legge n.138/11 convertito in legge n.148/11. Il tribunale descrivendo il nuovo sistema regolato dall’art. 8, afferma che “si tratta di una disciplina, all’evidenza

indotta dall’accordo interconfederale 28/06/2011 fra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil che detta regole nuove in funzione della finalità di rendere operante erga omnes in un comparto di “prossimità” con i lavoratori un contratto anche non condiviso da tutte le rappresentanze sindacali. Essa vuole premiare le discipline più aderenti alle varie realtà esistenti nel paese in quanto ritenute le più snelle e confacenti con i tempi attuali. Il legislatore, intervenendo in un momento di constatata frattura di quella unità di orientamento fra le principali organizzazioni sindacali, che per lungo tempo si era realizzata in vari settori produttivi, ha inoltre inteso premiare il volere maggioritario liberamente espresso dai lavoratori per esigenze sia di specificazione che di chiarezza e forse anche per indurre i sindacati a ricompattarsi nell’interesse generale del paese. A giudizio del decidente il nuovo regime ha escluso la possibilità dall’estate 2011 di coesistenza di più contratti collettivi operanti presso uno stesso comparto aziendale, di gruppo o territoriale che sia, apprezzato come unitario dai rappresentanti dei lavoratori interessati, premiando i contratti collettivi e le intese sottoscritte dalle OO.SS che si presentino come maggioritarie”.3

3

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4 Contrariamente alla conclusione raggiunta dal tribunale di Torino con l’ordinanza sopra citata, il tribunale di Larino con sentenza n. 53 del 23 aprile 2012, in seguito ad un contenzioso sempre per condotta antisindacale, ha escluso che i contratti ex art. 8 possano integralmente sostituirsi ai contratti nazionali applicabili all’impresa, in quanto la norma “riguarda contratti aziendali e territoriali

di secondo livello, non contratti- come il CCSL- di primo livello”, tra l’altro nell’esprimersi al riguardo il giudice

rileva che l’art. 8 costituisce “una norma sulla quale, se

letta in termini assoluti, potrebbero addensarsi

pesantissimi dubbi di legittimità costituzionale”4. La vicenda trattata dal tribunale di Larino, come nel caso precedente, riguardava una condotta antisindacale, relativa all’applicazione del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello stipulato il 29 dicembre 2010, con il dissenso di FIOM Cgil, che andava a sostituirsi al contratto nazionale di categoria stipulato nel 2008 e sottoscritto anche dalla stessa FIOM. Il giudice arriva così ha dichiarare che “è antisindacale la condotta del datore di

lavoro che non applica il contratto collettivo nazionale di categoria del 2008, ancora vigente, ai lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil, pretendendo di opporre il contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010, in pieno contrasto con i principi generali in materia di contratti di diritto comune”.

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5 Giudizio contrario e molto critico al disposto normativo dell’art. 8 è anche quello che si è ritrovato a pronunziare il tribunale di Modena nella sentenza che ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori, di cui poi si è occupata la Consulta con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013. Il giudice di Modena ha affermato, infatti, che l’articolo 8 “nel momento

in cui ridefinisce le regole della contrattazione di prossimità, privilegia il criterio maggioritario, dunque implicitamente scartando la possibilità che un sindacato certamente maggioritario come la FIOM possa essere escluso a favore di sindacati minoritari (seppur firmatari), proprio l’articolo 8 citato rivela l’incoerenza di un sistema rappresentativo sul piano nazionale o territoriale (e tale è certamente la FIOM) di stipulare contratti territoriali o aziendali anche in deroga, in specifiche materie, alla contrattazione di categoria e alla normativa di legge e, dall’altro, preclude al medesimo sindacato di costituire una RSA ove non abbi sottoscritto un contratto applicato in azienda”.5

A chiarire tutti i dubbi di costituzionalità sollevati da dottrina e giurisprudenza è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza numero 221del 19 settembre 2012. La Regione Toscana con ricorso n. 133 del 2011, ha impugnato innanzi la Corte l’articolo 8, commi 1, 2, 2-bis

5

V. Trib. Modena, ordinanza del 4 giugno 2012 (n. 202 del Registro ordinanze 2012).

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6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, adducendo che l’articolo violava gli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione Italiana, nonché il principio di leale collaborazione.

La regione Toscana reclama davanti alla Corte Costituzionale che la portata derogatoria dell’art. 8, finalizzata a promuovere la maggiore occupazione, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti, l’introduzione di nuove tecnologie, coinvolgerebbero in ogni caso aspetti di politica del lavoro che sono però riconducibili alla potestà legislativa concorrente regionale per la tutela del lavoro. Citando la sentenza numero 50 del 20056 della stessa Corte, si richiama la giurisprudenza costituzionale riguardante la concorrenza di competenze legislative negli ambiti di tutela del lavoro, nella formazione esterna all’azienda, nell’ambito del collocamento, nell’inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, alle norme che pongono limiti alle assunzioni di apprendisti, alle funzioni di monitoraggio, programmazione e verifica del mercato del lavoro. Tra le materie lavoristiche non incluse nei commi 2 e 3 dell’art. 117 Cost. e perciò riconducibili ad una competenza esclusiva delle Regioni ex comma 4, si

6 V. Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50, in materia di decreti legislativi e

principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente Stato-Regioni, in cui secondo la Corte residuerebbero le materie relative alle politiche attive del lavoro, alla regolazione dei servizi per l’impiego e del collocamento, le iniziative finalizzate alla promozione occupazionale dei soggetti deboli, la verifica ed il monitoraggio delle locali condizioni del mercato del lavoro.

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7 possono elencare le materie riguardanti la formazione professionale, gli stage e l’organizzazione dei pubblici uffici regionali e degli enti locali7. Ulteriori spazi di regolazione di competenza regionale, sarebbero individuabili nella disciplina delle incompatibilità degli incarichi di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dell’età di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo presso i medesimi enti, trattandosi di posizioni apicali che incidono in definitiva sulla materia “tutela della salute”, di competenza concorrente (Corte Cost. 19 dicembre 2006, n. 422) e sempre per ciò che riguarda i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, è competenza Regionale rilevare le incompatibilità relative agli incarichi dei dirigenti e dei dipendenti (Corte Cost. 5 maggio 2006, n. 181); è altresì legittima la previsione dello spoils system in occasione dell’insediamento dei nuovi organi rappresentativi, in quanto materia di competenza esclusiva regionale dell’organizzazione amministrativa delle Regioni (Corte Cost. 16 giugno 2006, n. 233)8. Per tali orientamenti giurisprudenziali, la ricorrente ha ritenuto che potessero essere violate le competenze ex art. 117, comma 3 della Costituzione dalla contrattazione collettiva di prossimità.

7

Così secondo Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 51; Corte Cost. 19 dicembre 2012, n. 287; Corte Cost. 16 giugno 2006, n 233.

8 Secondo un’analisi di M. Ferraresi, L’articolo 8 decreto legge n. 138/2011,

supera il vaglio di costituzionalità ex articolo 117 della Costituzione in tema di

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8 Oltretutto nel caso di specifiche intese finalizzate “alla maggiore occupazione”, “alla gestione delle crisi

aziendali e occupazionali”, “agli investimenti e all’avvio di nuove attività”, la norma impugnata entra in conflitto con

una legge regionale varata dalla Regione Toscana in materia di lavoro9, nella quale le politiche regionali avevano l’obbiettivo di promozione e sviluppo della occupazione, del sostegno di azioni di pari opportunità, come l’accesso delle donne al mercato del lavoro, lo sviluppo di azioni per garantire l’accesso al mondo del lavoro per i disabili. In questo modo, tramite le intese che potrebbero nascere dall’applicazione dell’art. 8 sorgerebbero interferenze su codesti ambiti che potrebbero derogare l’intervento normativo regionale e quindi violare l’art. 117, terzo comma, Cost.10

, relativo alla competenza concorrente regionale in materia di tutela del lavoro, “nella

parte in cui la norma impugnata «impone di considerare

9 Legge regionale Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32, recante: «Testo

unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro».

10 Art. 117, comma terzo, Cost.: “Sono materie di legislazione concorrente

quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

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9

preminente il contratto aziendale e/o territoriale sul contratto collettivo nazionale e sulla legislazione statale e regionale»”. Si impugna inoltre per violazione dell’art.

118 Cost.11 in quanto in una normativa come quella presentata dall’art. 8 in cui si presentano diverse interferenze con le competenze regionali, non sia stata prevista alcuna forma di collaborazione legislativa con le Regioni che rimangono estranee alle intese disciplinate dalla legge impugnata.

Infine, nel ricorso presentato dalla Regione Toscana si fa riferimento all’art. 39 della Costituzione, in quanto data la sua mancata attuazione legislativa, secondo la quale un contratto collettivo può assumere efficacia generale solo nel caso in cui un sindacato risulta essere registrato, i contratti collettivi ex art. 8 non potrebbero avere né efficacia generale né tanto meno capacità derogatoria nei confronti di normative nazionali e regionali assumendo così capacità di “fonti extra ordinem, operando in deroga

ai contratti collettivi nazionali e alle disposizioni di legge statali e ragionali”.

La Corte Costituzionale non ha però condiviso le censure sollevate contro l’art. 8 fin qui elencate. Innanzitutto la Corte fa notare che le previsioni presenti nella norma concernenti le finalità perseguite e le materie

11

Art. 118, co. Terzo, Cost.: La legge statale disciplina forme di

coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

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10 derogabili hanno carattere tassativo12, il che significa che il potere derogatorio citato nel comma 2-bis è valevole solo per le materie richiamate nell’art. 2, ”insuscettibili di

applicazione analogica o estensiva13”. Inoltre, l’aspetto più

importante fatto notare dalla Corte è che la legge ha carattere chiaramente eccezionale e dunque non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati ex art. 1414 delle disposizioni sulla legge in generale.

Le materie indicate dall’art. 8 riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro, riconducibili alla materia dell’”ordinamento civile” rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello stato

ex art. 117, secondo comma, lettera L, Cost.

La sentenza entra anche nel merito delle deroghe affrontate nel testo di legge impugnato, affermando che la lettera e) del comma 2, dell’art.8, riguardante la

regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto e delle partite IVA15, delle vicende del rapporto inerenti alla trasformazione e conversione dei

12

Cosi anche, in dottrina, F. Carinci, Al capezzale del sistema contrattuale: il

giudice, il sindacato, il legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT-

133/2011, pp. 43-64.; G. Santoro Passarelli, Accordo interconfederale 28 giugno

2011 e art. 8 d.l. 138/2011 conv. Con modifiche l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in ADL, 2011, p. 1243.

13

Cit. M. Miscione, In difesa dei “contratti di prossimità”, di competenza

esclusiva dello stato, nota a Corte Cost., 4.10.2012, n. 221, in Lavoro nella Giur.,

2012, 12, pp. 1166 e ss.

14 Art. 14 C.C.: Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali

o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).

15 Sul tema si era in precedenza pronunciata la Corte con le sentenze: Corte

Cost. 3 marzo 2011, n. 69, in Dir. Prat. Lav., 2011, n. 12, p. 719; Corte Cost. 9 marzo 2012, n. 51, in Platinum.

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11 contratti di lavoro16 e alle conseguenze del recesso dal rapporto stesso, fatta eccezione per i licenziamenti discriminatori, è competenza legislativa statale in quanto sono materie che si realizzano mediante la stipulazione di contratti di diritto privato, che la disciplina sulle mansioni lavorative ha come fonte legale l’art. 2103 c.c.17

ed è perfezionata poi dalla contrattazione collettiva, e stessa cosa dicasi dell’inquadramento del personale che è materia di competenza statale. Anche per ciò che riguarda gli impianti audiovisivi, la Corte specifica che si tratta di materia disciplinata nell’art. 4 dello statuto dei lavoratori18

,

16 Secondo Corte Cost. 12 novembre 2010, n. 324, in Corr. Giur., 2010, p.

118. , rientrano nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato le trasformazioni dei contratti ad es. da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.

17 Art. 2103 C.C.: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per

le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.

18 Art. 4 Stat. Lav.: È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre

apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze

organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza

le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e

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12 ed è anche essa ascrivibile alla materia “ordinamento civile”, in quanto rientra nell’ambito del diritto sindacale, perciò fatta questa analisi la portata derogatoria del comma 2-bis risulta essere legittimo perché tutte le materie trattate dalla legge sono rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello stato.

2 Gli accordi di prossimità.

Passiamo ora all’analisi di alcuni contratti di prossimità stipulati dal 2011 ad oggi, che renderanno più chiaro l’impatto concreto della norma fin qui analizzata solo sul piano teorico.

Come è stato riportato nei capitoli precedenti, condizione necessaria per stipulare contratti di prossimità

ex art. 8, è il perseguimento di alcuni requisiti oggettivi19, soggettivi e di scopo riportati nel testo normativo al comma 1 dell’articolo menzionato. Per ciò che riguarda il requisito soggettivo, disciplinato prima dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e successivamente

mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

19

Art. 8, Co. 1, d.l. n. 138/2011: Le associazioni dei lavoratori (…) possono

realizzare specifiche intese (…) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

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13 rimodellato dal protocollo di intesa del 31 maggio 2013, si tratta di un elemento conoscitivo relativo alle singole aziende, per cui non è stato possibile in questa sede ricostruire il processo di formazione degli accordi che verranno analizzati da un punto di vista della legittimità a contrarre dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda invece il profilo oggettivo e i requisiti finalistici da perseguire tramite accordi di prossimità, si è già rilevato come per buona parte della critica, gli elementi definiti dalle legge sono abbastanza generici da poter permettere qualsiasi tipo di intervento senza possibilità di controllo. La maggior parte degli accordi fin qui stipulati riguardano materie derogabili attinenti alle modalità di assunzione, alla modifica degli orari di lavoro aziendali, alla trasformazione e conversione dei contratti atipici e alla responsabilità solidale negli appalti, il tutto per perseguire obiettivi richiamati dal comma 1 dell’art. 8, ma senza una specificità tale da poter rilevare la necessità effettiva di dover procedere alla contrattazione specifica e derogatoria. Ciò rende ogni possibile controllo giudiziale infruttuoso in quanto l’incremento dell’occupazione, la gestione di crisi aziendali o la ricerca di nuovi investimenti, che sono i fini per i quali la legge individua la possibilità di stipulare un contratto in deroga, sono in ogni caso obbiettivi che non consentono di essere sempre valutati oggettivamente.

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14 Per alcuni commentatori della legge20 un elenco così generico delle finalità non pone così tanti problemi, in quanto rappresenta “una generica premessa rispetto ai

contenuti più pregnanti del comma 2”, la maggioranza

degli autori21 però sembra non essere d’accordo con questa liquidazione ritenuta superficiale, in quanto si oppone la tesi che gli obiettivi finalistici debbano essere non solo presenti nei contratti derogatori, ma anche dichiarati nello specifico per la necessità di giustificare il motivo della deroga al contratto nazionale, altrimenti risulterebbe una delega in bianco per modificare a piacimento i rapporti contrattuali collettivi nazionali rimaneggiando arbitrariamente i diritti dei lavoratori.

Veniamo ora all’analisi di alcuni accordi di prossimità stipulati negli ultimi anni.

2.1 Accordo Golden Lady.

La Golden Lady S.p.a. è un industria, rientrante nel settore tessile, che produce e commercializza calze, collant, intimo, costumi da bagno e articoli accessori ed applica il C.C.N.L. per i lavoratori addetti ad aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia. La società oltre a

20 Cfr. T. Treu, Modifiche in materia di contrattazione collettiva. L’accordo

interconfederale del 28.06.2011, in Diritto delle Relazioni Industriali, num.3/2011,

pag. 635

21 Tra questi ricordiamo A. Perulli- V. Speziale, l’art. 8 della legge 14

settembre 2011, n.148 e La Rivoluzione di agosto del diritto del lavoro, CSDLE, it,

n. 132/ 2011; R. De Luca Tamajo, Il problema della inderogabilità delle regole a

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15 occuparsi della fase produttiva è anche proprietaria di attività commerciali al dettaglio dislocate su tutto il territorio nazionale nei quali sono distribuiti i beni prodotti, per questo motivo la società si avvale di circa 1200 lavoratori assunti con un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Con l’entrata in vigore della legge n. 92 del 18 luglio 2012, meglio conosciuta come la riforma del lavoro Fornero, tale tipologia di contratti applicati dalla Golden Lady ha subito una modifica relativa al numero massimo di associati in partecipazione, visto che in base all’articolo 1 commi 28, 29, 30 e 31 non è più possibile avere un numero di associati superiori a tre per ogni attività22.

Per questo motivo la società ha cercato di intervenire con un accordo collettivo aziendale “con la

finalità di garantire una maggiore occupazione a livello nazionale evitando nel contempo una crisi occupazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.L. 138/2011 così come convertito nella Legge n. 148/2011”23.

Il 16 luglio 2012 nella sede romana dell’organizzazione sindacale UIL nazionale i rappresentanti della società Golden Lady S.p.a. e i rappresentanti sindacali di FEMCA CISL, SILCTEM CGIL e UILTA UIL, hanno siglato un accordo di prossimità volto a sospendere per il periodo di dodici mesi

22

Art. 2549, co.2, c.c. “il numero di degli associati in una medesima attività

non può essere superiore a tre”.

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16 l’efficacia dell’art. 1, commi 28, 29, 30, e 31 della legge 92/2012 al fine di “valutare le corrette modalità di

assunzione con contratto di lavoro subordinato, dei lavoratori che apportano lavoro nei punti vendita aziendali mediante un contratto di associazione in partecipazione”.

Questo primo accordo desta qualche dubbio di legittimità in quanto come sopra riportato, gli ambiti derogatori affidati dall’articolo 8, comma 2, lettera e, si riferiscono alla “modalità di assunzione e disciplina del

rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA”. Manca dunque

ogni forma di riferimento alle associazioni in partecipazioni, così da ritenere che i contratti ex art. 2549 c.c. non potrebbero essere derogati tramite accordi collettivi aziendali. La deroga apportata potrebbe in ogni caso rientrare nell’ampia formulazione data dall’art. 8 della “disciplina del rapporto di lavoro” e consentire così un periodo di sospensione della nuova normativa sui contratti di associazione in partecipazione e permettere alla società di riorganizzare le dinamiche contrattuali dei singoli punti vendita, anche se questa interpretazione risulta essere troppo espansiva al cospetto della sopra citata sentenza della corte Costituzionale che ha definito l’art. 8 una norma con carattere chiaramente eccezionale e che dunque non si presta ad un uso così ampio e generale.

A seguito di questa prima intesa, l’anno successivo, il 7 giugno 2013, è stato sottoscritto un accordo collettivo

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17 quadro di livello nazionale con cui si è concordato che gli associati in partecipazione presso la società Golden Lady s.p.a. sarebbero stati assunti “con contratti o missioni di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ovvero le nuove assunzioni, sono riconducibili all’inquadramento nel II livello del CCNL Tessili Abbigliamento Moda”24.

2.2 Accordo ENAIP.

Un altro contratto aziendale stipulato per sospendere temporaneamente le modifiche apportate dalla riforma del lavoro del 2012, la c.d. riforma Fornero, è quello stipulato il 24 settembre 2012 dalla ENAIP Veneto con le OO.SS. di CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL.

L’ ENAIP Veneto è un ente di formazione professionale che per le proprie attività lavorative accede a bandi pubblici per progetti formativi finanziati dalla Regione Veneto, e si avvale della prestazione di un numero importante di lavoratori assunti con contratti di lavoro a progetto25. Per questo motivo, con l’entrata in vigore della legge n. 92/2012 che ha modificato in senso restrittivo l’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’ente si è ritrovato a dover riordinare le situazioni contrattuali dei dipendenti e

24

Accordo collettivo quadro nazionale stipulato il 7 giugno 2013 tra Golden lady Company s.p.a. e le OO.SS. FEMCA CISL , FILCTEM CGIL, UILTEC UIL.

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18 nel farlo ha adottato una strategia simile alla Golden Lady Company, sospendendo tramite un accordo aziendale gli effetti della riforma.

Le parti dell’accordo quindi hanno stipulato un’intesa per stabilizzare i rapporti di lavoro a progetto, per questo motivo si è temporaneamente derogata la disposizione dell’articolo 1 commi 23 e 24 della legge 92/2012 con la previsione di assumere “34 lavoratori di cui

24 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato con un monte ore superiore a 40026”.

Nel caso appena illustrato, non sussiste una deroga in senso stretto che faccia riferimento alle materie specifiche individuate dall’art. 8, ma vi è semplicemente una disapplicazione temporanea di una norma di legge fondata sulla necessità di risolvere una possibile “crisi occupazionale”.

2.3 Accordo Telecom.

La nota società di telecomunicazioni ha sottoscritto un accordo con le sigle SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-Uil il 21 dicembre 2011 richiamando non tanto l’art. 8 della Legge n. 148/2011, bensì facendo riferimento all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Al fine di “migliorare l’efficienza organizzativa e delle rilevanti

26 Cosi previsto dal punto 2) del contratto collettivo aziendale di

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iniziative intraprese da Telecom Italia Media S.p.a. a sostegno della competitività” si è giunti a stipulare un

accordo con i componenti delle RSU che rappresentano la maggioranza assoluta della rappresentanza sindacale nella società.

L’accordo prevede ai punti 2 e 3 che per i contratti a termine applicati all’interno dell’azienda, vi possa essere un superamento della soglia stabilita dal d.lgs. 368/2001 della durata massima di 36 mesi che viene elevata di ulteriori 27 per un totale di 63 mesi complessivi. Questa deroga non contemplata esplicitamente dall’art. 8 o dall’accordo interconfederale richiamato dallo stesso accordo, viola appunto gli artt. 1, 10 co. 7 e 4, co. 1 del sopra citato d.lgs. 368/2001 che è una norma attuativa della clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul contratto a termine emanato proprio per prevenire gli abusi del contratto a termine, prefissando una durata massima totale.

2.4 Accordo Infocert.

La Infocert è un’azienda specializzata in servizi di elettronica per lo sviluppo e la gestione di firme digitali e posta elettronica certificata. Il 21 dicembre 2012 presso la sede di Padova, la InfoCert s.p.a. ha stipulato un accordo integrativo aziendale con le R.S.U. aziendali e il sindacato Film-Cisl. Nella sistemazione contrattuale di tutte le attività lavorative che concernono l’azienda, al punto

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20 dodici dell’accordo viene inserito il capitolato relativo a “disposizioni finalizzate alla maggiore occupazione e alla

gestione di crisi aziendali temporanee, in considerazione di quanto previsto dall’art. 8 della legge 148/2011”. Per

quanto riguarda la maggiore occupazione, le parti convengono al punto 12.1, per ciò che riguarda il periodo di prova per le nuove assunzioni che “il periodo di prova

sia determinato in 8 mesi per i contratti di apprendistato con categoria di destinazione al livello 5 del CCNL

metalmeccanico”. La differenza con il CCNL

metalmeccanico stipulato il 5 dicembre 2012, è che per il livello 5 di inquadramento su menzionato, è previsto un periodo di prova massimo di un mese e mezzo27. L’accordo in deroga quindi tende ad ampliare vistosamente il periodo di prova per i contratti di apprendistato professionalizzante, periodo nel quale è legittima la libera recedibilità del contratto da parte del datore di lavoro.

2.5 Accordo Banca Popolare di Bari.

Il 2 febbraio 2012 è stato sottoscritto un accordo tra la Banca Popolare di Bari e gli organi di coordinamento di Dircredito FD, Filba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub e uilca per una specifica intesa relativa al “poter esplicare con la

27

La durata ordinaria del periodo di prova stabilita dal C.C.N.L. varia da un minimo di un mese per un inquadramento al 1’ e 2’ livello, ad un massimo di 6 mesi per un inquadramento al 6’ e 7’ livello. (sez. quarta, art. 2 del c.c.n.l. Metalmeccanici 5/12/2012).

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massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi ovvero, in caso questi siano comunque avvenuti, quella di ausilio delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria per l’identificazione dei responsabili”. Le parti consce del fatto che vi sia la

“possibilità che, in particolari circostanze, i lavoratori

vengano inquadrati in video”, dispongono che in ogni caso

“non è possibile adottare nei confronti dei dipendenti

comportamenti discriminatori, disciplinari, di rivalsa o di risarcimento nel caso in cui l’azienda venga a conoscenza, a seguito della visione delle immagini, di notizie o di eventuali errori dei dipendenti”.

I dubbi relativi alla legittimità di tale accordo secondo Perulli28 sono da riscontrarsi innanzitutto nella mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dall’art.8, in quanto i firmatari del contratto sono individuati in qualità di “Organo di Coordinamento”, mentre l’art. 4 Stat. Lav., che risulta essere la norma derogata in questo accordo, prevede che vi sia la partecipazione della RSA o in mancanza, delle commissioni interne, per poter disciplinare in materia di controllo e sorveglianza datoriale. L’altro dubbio sollevato rispetto a tale accordo, riguarda la conformità della deroga all’art. 4 St. Lav. con le finalità che si dovrebbero rispettare secondo l’art. 8,comma 1, in quanto non pare esserci nessuna correlazione tra la

28 A. Perulli, La contrattazione collettiva “di prossimità”: teoria,

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22 modifica delle regole sulla videosorveglianza con finalità da perseguire quali la maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali o investimenti e avvio di nuove attività.

Conclusioni

Alla luce del lavoro condotto nella stesura della tesi, il quadro finale che emerge dalle dinamiche relative ai contratti di prossimità, risulta ancora incerto nel poter affermare che questa disposizione normativa sia stata una “rivoluzione” totalmente positiva o negativa. Innanzitutto si può rilevare che l’obiettivo originario del Governo di aumentare la dinamicità del mercato del lavoro, non è stata riscontrata nella realtà economica e industriale, smentendo di fatto l’opinione che abbassando i diritti e la rigidità normativa, a cui a detta di alcuni, è sottoposto il nostro ordinamento, si possa arrivare ad un miglioramento sul piano occupazionale o produttivo.

Dall’altra parte analizzando i poteri effettivi di deroga e la concreta attuazione dell’art.8 attraverso lo studio di alcuni contratti aziendali sin qui sottoscritti, si può affermare che non è stato fatto un abuso in termini di totale decostruzione dei diritti dei lavoratori, come era stato denunciato dai primi commentatori della legge.

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23 Nonostante ciò, va comunque tenuta alta l’attenzione all’interno del mondo del lavoro, perché la presenza di contratti di prossimità capaci di derogare in

pejus le condizioni previste dalla legge e dai contratti

collettivi nazionali, costituisce la presenza di uno strumento all’interno del nostro ordinamento che può essere sempre usato da parte dei datori di lavoro nei confronti delle singole realtà aziendali, costituendo così una minaccia costante alla democrazia nei luoghi di lavoro.

L’augurio è che non solo il legislatore intervenga con una disciplina ordinaria che possa fare a meno di tale strumento contrattuale, ma che ci sia un intervento di omogeneizzazione all’interno della Comunità Europea volto a uniformare i diritti verso l’alto e non verso il basso.

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