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(artt. 1 e 2 del Regolamento di Previdenza)

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Academic year: 2022

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http://www.enpap.it/iscrizione_quando_iscriversi.asp

(artt. 1 e 2 del Regolamento di Previdenza)

Chi è tenuto all’iscrizione Lo psicologo, che esercita ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE senza vincolo di subordinazione per le cui prestazioni è richiesta l’iscrizione all’Albo è tenuto a costituire, per i redditi che ne derivano, la propria posizione previdenziale presso l’ENPAP.

Quando ci si iscrive

L’iscrizione va effettuata entro 90 giorni dalla data di conseguimento del “primo” compenso generato da prestazioni di natura libero professionale riconducibili all’attività di psicologo.

In tal senso, per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione può essere utile far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento (vedi anche “tipologia di prestazioni”).

La data di incasso del primo reddito, definita “data inizio attività” è il momento da cui decorre l’iscrizione all’Ente e quindi la

conseguente copertura previdenziale.

IMPORTANTE: la sola apertura di Partita IVA, e/o l’iscrizione all’Albo

senza conseguimento di un compenso professionale, non comportano, da soli, l’obbligo di iscrizione all’Ente.

Tipologia di prestazioni Come accennato lo psicologo libero professionista può conseguire reddito svolgendo quelle attività per le quali è necessaria l’iscrizione al proprio Albo di categoria.

Qualora svolga contemporaneamente un lavoro dipendente sarà tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale.

Pertanto, oltre alle prestazioni psicoterapeutiche rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività soggette a copertura previdenziale le docenze (formazione) le consulenze nei confronti di Enti o

Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N.

449/97) in ambito psicologico.

Può essere utile sottolineare che oltre all’esercizio con partita I.V.A.

lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività in altre forme. In particolare:

Collaborazioni coordinate e continuative

I compensi derivanti da prestazioni coordinate e continuative sono assimilati solo fiscalmente al lavoro dipendente; ai fini previdenziali, vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP e non comportano ulteriori obblighi nei confronti di altre Gestioni come ad esempio presso L’INPS (circ. INPS n. 201/96).

Attività intra-moenia Gli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale possono esercitare l’attività intra-moenia nelle strutture ospedaliere.

Anche i compensi derivanti da tali prestazioni sono assimilati solo

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fiscalmente al lavoro dipendente, mentre ai fini previdenziali vanno assoggettati alla contribuzione ENPAP (legge n. 662/96 art. 1, comma 7 – Consiglio di Stato parere n. 881/98).

Psicologi ambulatoriali (DPR 446/01)

Si intendono “convenzionati” ai sensi del D.P.R. 446/01 gli psicologi che svolgono il rapporto di lavoro convenzionale autonomo

coordinato e continuativo nell’ambito del S.S.N. in Aziende Sanitarie o Strutture Militari – (testo dell’accordo D.P.R. n. 446/01).

Anche questa categoria di professionisti deve costituire la propria posizione previdenziale all’ENPAP.

Si fa presente, inoltre che l’esercizio professionale anche in forma occasionale determina, a prescindere dal reddito che ne deriva, l’obbligo di iscrizione all’ENPAP con i conseguenti effetti previdenziali.

(artt. 1 e 2 del Regolamento di Previdenza)

La domanda di iscrizione Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione che può essere prelevato dall’apposita sezione del sito, oppure ritirato presso gli Ordini territoriali, ovvero richiesto agli Uffici dell’Ente.

L’invio della modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, va effettuato esclusivamente a mezzo POSTA.

Per maggiore cautela, si suggerisce la spedizione tramite RACCOMANDATA A/R.

Documentazione da allegare

Con la domanda di iscrizione deve essere obbligatoriamente trasmessa la seguente documentazione:

certificato di nascita

certificato di residenza

stato di famiglia

codice fiscale

certificato di iscrizione all’Ordine Avvertenze per la

compilazione della domanda

Le suddette informazioni possono essere autocertificate, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante il tracciato che accompagna il modulo di iscrizione.

La sezione dello stato di famiglia deve essere compilata anche se chi richiede l’iscrizione è l’unico componente del nucleo familiare.

Il modulo di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione devono essere entrambi firmati e corredati dalla copia fronte-retro di un valido documento di identità.

Svolti i consueti adempimenti istruttori l’Ente provvederà a comunicare al neo-iscritto la conferma dell’avvenuta iscrizione, il numero di matricola e le prime informazione per le scadenze previste.

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Pagamento dei contributi I contributi vanno versati in due momenti: In acconto entro il 30 novembre dell’anno di riferimento (es. acconto 2006 entro il 30 novembre 2006) in misura pari al 60% del contributo soggettivo ed integrativo dovuti per l’anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di maternità (che quindi va versato per l’intero importo in questa scadenza). A saldo entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in un’unica soluzione del saldo IRPEF in base ai contributi calcolati sui compensi dell’anno, detratto l’acconto già versato a novembre precedente (es. saldo 2006 entro il 31 luglio 2007). Comunicazione annuale del reddito professionale Per ogni anno di iscrizione l’iscritto deve comunicare

il reddito netto professionale di lavoro autonomo, vale a dire il valore complessivo dei proventi professionali determinati ai fini dell’IRPEF (da non confondere con il “netto a pagare” rappresentato dal compenso lordo meno le ritenute fiscali)

i corrispettivi lordi derivanti dall’attività libero professionale vale a dire la somma dei compensi derivanti dall’esercizio dell’attività autonoma di psicologo.

Scadenza Tale operazione deve avvenire entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in un’unica soluzione del saldo IRPEF – ad esempio se la scadenza del saldo IRPEF è il 20 giugno l’inoltro della comunicazione ENPAP (e del versamento del saldo) dovranno avvenire entro il 31 luglio.

Pagamento dei contributi

I contributi vanno versati in due momenti:

in acconto entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;

a saldo entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento in un’unica soluzione del saldo IRPEF.

L’Ente, in occasione delle scadenze contributive, provvede a trasmettere a ciascun iscritto una specifica comunicazione nella quale sono contenute anche le indicazione per il pagamento dei contributi. Di norma i contributi vengono pagati a mezzo M.Av. in occasione dell’acconto e a mezzo bonifico bancario in occasione del saldo.

In occasione dell’acconto:

agli iscritti che hanno regolarmente inviato la dichiarazione annuale, l’Ente provvede a trasmettere un prospetto con il precalcolo dell’importo dovuto e un modello M.Av. da utilizzare per il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario senza aggiunta di spese;

agli iscritti che non hanno presentato la dichiarazione annuale dell’anno precedente o se la stessa presenta inconguenze nei dati, l’Ente provvede a trasmettere una specifica

comunicazione contenente il motivo che ha impedito il precalcolo, una scheda per determinare l’acconto e le indicazioni per il versamento mediante bonifico bancario.

In occasione del saldo:

gli iscritti devono provvedere ad effettuare un bonifico bancario a favore dell’Ente utilizzando le coordinate bancarie e seguendo le modalità sottoindicate.

Ordinante e causale del bonifico bancario

Ciascun versamento effettuato a mezzo bonifico bancario deve riportare quale ordinante il

nominativo dell’iscritto (cognome e nome) e nella causale di versamento l’indicazione del codice

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fiscale dell’iscritto seguito da uno spazio e quindi da una sigla che ne identifica la tipologia del versamento.

Coordinate bancarie

Beneficiario ENPAP

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi

Banca

Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma

CIN Y

ABI 05696

CAB 03211

C/C 000077000X83

Ordinante cognome e nome dell’iscritto Esempio causale acconto anno 2006

Causale del

Versamento codice fiscale iscritto (spazio) A06 Esempio causale saldo anno 2006

Causale del Versamento

codice fiscale iscritto (spazio) S06 Rete bancaria

L’Ente, a partire dal 2002, ha individuato quale propria banca cassiera la Banca Popolare di Sondrio e si avvale anche di parte della rete Banche Popolari per i servizi rivolti agli iscritti. I pagamenti presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio o presso una delle banche popolari di cui

all’elenco sotto riportato, sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti o, in alternativa, con un assegno circolare o di conto corrente bancario d’importo pari al bonifico intestato all’iscritto e dallo stesso girato.

:: Elenco della Banche Popolari ::

aderenti alla convenzione CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

GRUPPO BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA GRUPPO BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola

Banca Popolare del Materano

Banca Popolare di Aprilia

Banca Popolare di Crotone

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Banca Popolare di Ravenna

Banca della Campania

Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila

Banco di Sardegna

Banca di Sassari

Eurobanca del Trentino

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

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BANCA POPOLARE DI ANCONA BANCA POPOLARE DI TODI

GRUPPO BANCA POPOLARE ITALIANA

Banca Popolare Italiana

Banca Popolare di Crema

Banca Popolare di Cremona

Banca Popolare di Mantova

Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Ulteriori informazioni

Si ricorda agli iscritti che:

deve essere effettuato un bonifico per ogni iscritto per l’importo corrispondente al totale dei contributi dovuti; non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti;

sulla disposizione di bonifico deve essere sempre indicato, come ordinante, il professionista iscritto all’ENPAP anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato. È comunque necessario che l’incaricato stesso presenti allo sportello l’ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista;

talvolta accade che i versamenti effettuati dall’iscritto vengano accreditati all’ENPAP nei giorni successivi alla data del relativo ordine di bonifico e, in alcuni casi, dopo la scadenza prevista per i versamenti stessi. Per non incorrere in maggiorazioni è importante, dunque, precisare alla propria banca che il pagamento venga disposto non oltre la scadenza con valuta beneficiario entro lo stesso termine.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite, consente all’Ente di effettuare l’automatica e univoca attribuzione del versamento alla posizione dell’iscritto.

QUANTO PAGARE

(artt. 3, 4, 5, 7, 10, 11 del Regolamento)

Una volta iscritto all'ENPAP lo psicologo sarà tenuto al versamento dei seguenti contributi la cui misura viene calcolata in base al reddito professionale ed ai corrispettivi lordi dell'intero anno.

Contributo soggettivo E' il contributo che ciascun iscritto versa annualmente per formare il proprio montante, vale a dire l'accantonamento necessario ai fini della determinazione della futura pensione. Tale contributo è pari al 10% o al 14% (percentuale di versamento a scelta dell'iscritto) del reddito netto professionale ai fini IRPEF con un minimo annuale pari a € 780,00 . Questo minimale tuttavia può essere ridotto in presenza di particolari condizioni soggettive ovvero:

da € 780,00 a € 390,00 – se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (es. per malattia);

da € 780,00 a € 260,00 – se si è iscritti all'ENPAP e ci si trova contemporaneamente nel primo triennio di iscrizione all'Albo professionale;

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da € 780,00 a € 156,00 – se è stato conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore a € 1.560,00.

Per cui se si ipotizza il versamento del 10% il calcolo del contributo soggettivo a partire dal 1° gennaio 2004 in base al reddito

professionale può essere riassunto come segue:

Entità annua del reddito netto professionale

ai fini Irpef

CONTRIBUTO DOVUTO

Iscritto Ordinario (senza riduzioni)

Iscritto con Riduzioni al 50%

(€ 390,00)

Iscritto all'albo da non più di 3 anni (€ 260,00)

Iscritto con reddito annuale inferiore a

€ 1.560,00

Da Euro 0 a 2.600,00 € 780,00 € 390,00 € 260,00

Da Euro 2.600,01 a 3.900,00 € 780,00 € 390,00 10% del reddito netto

Da Euro 3.900,01 a 7.800,00780,00 10% del reddito netto 10% del reddito netto Oltre Euro 7.800,00 fino al

massimale ex legge 335/95 * 10% del reddito netto fino al

massimale 10% del reddito netto fino al

massimale 10% del reddito netto fino al massimale

€ 156,00

* Per l'anno 2005 l'importo del massimale è pari ad € 83.967,00

Si precisa che gli importi dei contributi minimali dovuti sono stati modificati come sopra indicato a partire dal 01/01/2004.

È il contributo posto a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (c .d.

contributo 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli Iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente.

ENTITÀ ANNUA DEI CORRISPETTIVI LORDI

CONTRIBUTO DOVUTO PER TUTTI GLI ISCRITTI

(su questo contributo non si applicano le riduzioni)

Da € 0 a 3.000 € 60,00

Oltre € 3.000 (senza limite) 2% dei corrispettivi lordi

Per gli iscritti che hanno già compiuto o che compiranno il 65°

anno di età nel corso dell'anno il predetto contributi integrativo minimo viene dimezzato a Euro 30,00.

Contributo di maternità È dovuto da tutti gli iscritti a prescindere da età e reddito ed è finalizzato alla costituzione del fondo necessario all'Ente per l'erogazione delle indennità di maternità alle iscritte libere professioniste.

Per l'anno 2005 tale contributo è fissato in € 120,00 Frazionabilita’

dei contributi

Laddove l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione ricada in corso d'anno i contributi soggettivo ed integrativo minimi sono ridotti a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente. Il criterio della frazionabilità non può essere applicato nel caso in cui il soggettivo dovuto sia superiore al minimo, ovvero quando l'iscritto si avvale di una delle riduzioni previste.

Iscritti ultra sessantacinquenni

Dopo il compimento del 65° anno di età gli iscritti sono esonerati dal versamento del contributo soggettivo: dopo tale età sono tenuti a

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versare solo il contributo integrativo e quello di maternità, a meno che non intendano versare facoltativamente anche il contributo soggettivo per la maturazione dei supplementi di pensione di cui all'art. 13 del Regolamento.

SANZIONI E INTERESSI

(artt. 2, 10 e 11 del Regolamento) Sanzioni in caso di ritardo nella comunicazione

Spedizione del Modello 1/06 (Redditi 2005)

(Data del timbro postale) Stato della Comunicazione Sanzione applicabile

art.11 comma 4 Regolamento Enpap

Entro il 31 luglio 2006 Nei termini -

Dal 1° agosto 2006 al 7 agosto 2006

Fuori termine entro

7 giorni Sanzione di € 10,00

Dal 8 agosto 2006 al 29 ottobre 2006

Fuori termine entro

90 giorni Sanzione di € 50,00

Dal 30 ottobre 2006 Fuori termine oltre

90 giorni Sanzione di € 156,00

AVVERTENZA: La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui

sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Maggiorazioni in caso di ritardo nel versamento

Il ritardo nel versamento dei contributi comporta l’applicazione di maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni.

Versamento del Saldo 2005

Stato del Versamento Interessi e sanzioni applicabili

art.10 Regolamento Enpap

Entro il 31 luglio 2006 Nei termini -

Dal 1° agosto 2006

al 29 ottobre 2006 Fuori termine entro 90 giorni Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese

di ritardo.

Dal 30 ottobre 2006 Fuori termine oltre 90 giorni

Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di ritardo + sanzione pari al 15% annuo del capitale non versato o versato in ritardo IN PROSSIMITÀ DELLE SCADENZE DI COMUNICAZIONE E DI VERSAMENTO L’ENTE PROVVEDE AD INVIARE AGLI ISCRITTI IL MATERIALE NECESSARIO PER POTER ASSOLVERE AGLI ADEMPIMENTI IN QUESTIONE. PER TALE MOTIVO È NECESSARIO

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SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI VARIAZIONI DELL’INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA.

INOLTRE IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DEL MATERIALE STESSO L’ISCRITTO PUÒ CONTATTARE L’ENPAP PER RICHIEDERE UN EVENTUALE DUPLICATO DEL PLICO.

ATTENZIONE: l’esecuzione del versamento a saldo e l’invio della comunicazione annuale, pur coincidendo con la stessa scadenza, sono due adempimenti distinti. Per questo motivo la sanzione per l’omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato entro il termine stabilito il relativo versamento a saldo.

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