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luoghi destinati a ospitare posti di lavoro

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Academic year: 2022

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(1)

LUOGHI DI LAVORO

luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

DEFINIZIONE

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di

un’azienda agricola o forestale.

(2)

LUOGHI DI LAVORO

REQUISITI

devono essere conformi ai requisiti indicati

nell’allegato IV

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto , se del

caso, dei lavoratori disabili.

 porte nell’allegato IV  porte

 vie di circolazione,

 ascensori

 scale

 docce,

 gabinetti

 posti di lavoro per lavoratori disabili

(3)

LUOGHI DI LAVORO

Le vie di circolazione interne e all’aperto che conducono a uscite e

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

conducono a uscite e le uscite di emergenza

devono essere

sgombre

(4)

LUOGHI DI LAVORO

I luoghi lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

sottoposti a

regolare manutenzione

ed essere eliminati i difetti

che possono pregiudicare

la sicurezza.

(5)

LUOGHI DI LAVORO

I luoghi lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

sottoposti a

regolare pulitura

onde assicurare adeguate

condizioni igieniche.

(6)

LUOGHI DI LAVORO

Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione dei rischi o alla eliminazione dei pericoli devono

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

alla eliminazione dei pericoli devono essere sottoposti a

regolare manutenzione

e al controllo del loro funzionamento

(7)

LUOGHI DI LAVORO

1. Altezza, cubatura e superficie

Limiti minimi per:

• aziende con più di 5 dipendenti;

• aziende che svolgono lavorazioni che comportano l’obbligo di visite periodiche;

• aziende che svolgono lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;

la salute dei lavoratori;

ALTEZZA: non inferiore a 3 m (possono essere concesse deroghe fino a 2,70 m).

CUBATURA: non inferiore a 10 m

3

per lavoratore.

SUPERFICIE: non inferiore a 2 m

2

per lavoratore.

(8)

LUOGHI DI LAVORO

SCUOLE

D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche relative all'edilizia scolastica)

Istituti di Istruzione Secondaria di 2°grado:

Spazi per attività didattiche normali: 1,96 m

2

/alunno;

Biblioteca: 0,40 m

2

/alunno;

Mensa: 0,60 m

2

/alunno Mensa: 0,60 m /alunno Palestra: 630 m

2

netti;

Decreto Min. Int. 26 Agosto 1992 (norme di prevenzione incendi)

Massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aule: 26 persone/aula.

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m

2

(9)

LUOGHI DI LAVORO

Pavimenti

I pavimenti dei locali di lavoro devono essere:

• isolati dal terreno (per evitare umidità);

• di facile pulizia (per evitare polverosità);

• realizzato in materiale resistente;

• realizzato in materiale resistente;

• fisso, stabile ed antisdrucciolevole;

• senza protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

Devono essere sempre mantenuti in condizioni tali da

rendere il movimento e il transito delle persone!!

(10)

LUOGHI DI LAVORO

Vie di circolazione e passaggi

Le vie di circolazione ed i passaggi, comprese scale, banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza; in particolare:

• Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono

passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale;

• I passaggi devono essere tenuti sgombri da materiale

che possa ingombrare il passaggio.

(11)

LUOGHI DI LAVORO

Vie di circolazione e passaggi

Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla

circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei

pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono

essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

(12)

LUOGHI DI LAVORO

Solai e soppalchi

I soppalchi destinati a luogo di lavoro sono ammessi solo se tali da garantire, nella parte sottostante e sovrastante, la rispondenza a tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie, illuminazione,…)

• I solai e i soppalchi destinati a deposito debbono avere, in un punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo (kg/m

2

).

• I solai e i soppalchi che presentano aperture nel vuoto

devono essere provvisti di parapetto.

(13)

LUOGHI DI LAVORO

I parapetti definiti dalla legge “normali” devono:

• essere costruiti di materiale rigido e resistente;

• essere alti almeno 1 metro;

Parapetti

Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione

• essere alti almeno 1 metro;

• essere costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio a metà altezza;

• essere ben fissati in modo da resistere al massimo sforzo cui possono essere sottoposti;

• essere muniti di fascia di arresto al piede, che deve essere continua,

poggiare sul pavimento ed essere alta almeno 15 cm.

(14)

LUOGHI DI LAVORO

Parapetti

(15)

LUOGHI DI LAVORO

 pedata 25÷30 cm;

 alzata 16÷18 cm;

 Larghezza minima 1,10 m;

 I lati aperti debbono essere protetti

Scale fisse

I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

 I lati aperti debbono essere protetti con parapetti;

 Le rampe di scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano;

 Il pavimento delle scale deve essere

antisdrucciolevole.

(16)

LUOGHI DI LAVORO

Scale fisse a pioli .

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere

provviste,a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono

Applicati o alla quale la scala é fissata.

(17)

LUOGHI DI LAVORO

Scale fisse a pioli.

(18)

LUOGHI DI LAVORO

Uscite

 Le uscite dei locali di lavoro devono essere tali da consentire una rapida uscita delle persone ed essere facilmente apribili dall’interno; esse possono essere:

possono essere:

• uscite utilizzate per normale servizio;

• vie ed uscite di emergenza.

(19)

LUOGHI DI LAVORO

Uscite per normale servizio

 Per i locali utilizzati prima dell’ 1/01/1993 è

sufficiente una uscita di larghezza non inferiore a 1,10 m per ogni 50 lavoratori;

a 1,10 m per ogni 50 lavoratori;

 Per i locali utilizzati dopo il 1/01/1993 è

necessario un numero di uscite così come

evidenziato nella tabella successiva .

(20)

LUOGHI DI LAVORO

Lavorazioni normali Lavoraz.

pericolose Fino 25

lavoratori

Da 26 a 50 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori

oltre 100 Lavoratori

Oltre 5 lavoratori

1 porta 1 porta 1+1 porte 2 porte + 1 per

ogni 50 lavor.

1 porta ogni 5 lavoratori

Uscite per normale servizio

Apribile dallo interno e nel senso

dell’esodo

Apribile dallo interno e nel senso

dell’esodo

Apribile dallo interno e nel senso dell’esodo

Apribile dallo interno e nel senso

dell’esodo

m 0,80 m 1,20 1 da m 1,20

1 da m 0,80

1 da m 1,20 1 da m 0,80 + 1 da m 1,20

m 1,20

(21)

LUOGHI DI LAVORO

Vie ed uscite di emergenza

 Le uscite di sicurezza devono essere ben

individuate con apposita segnaletica, che indichi sia l’uscita che il percorso per raggiungerla.

 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle

vie e delle uscite di emergenza devono essere

adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla

loro destinazione d’uso e alle persone ivi presenti.

(22)

LUOGHI DI LAVORO

Vie ed uscite di emergenza

 Le uscite di sicurezza devono essere ben

individuate con apposita segnaletica, che indichi sia l’uscita che il percorso per raggiungerla.

 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle

vie e delle uscite di emergenza devono essere

adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla

loro destinazione d’uso e alle persone ivi presenti.

(23)

LUOGHI DI LAVORO

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino se

non sono presenti altre porte apribili verso l’esterno del locale non sono ammesse :

le porte scorrevoli le saracinesche a rullo le porte girevoli su asse centrale

Porte vietate

(24)

LUOGHI DI LAVORO

PORTE SALOON

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

PORTE TRASPARENTI

Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.

all’altezza degli occhi.

Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo

sfondamento.

(25)

LUOGHI DI LAVORO

Allegato IV

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.

In ogni caso, tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare

la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

Illuminazione

Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di

circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre

di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

(26)

LUOGHI DI LAVORO

Illuminazione

LOCALI DESTINATI AD UFFICI

ILLUMINAZIONE NATURALE

1/8 della superficie di calpestio (fino a 50 mq) 1/10 per la parte eccedente

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

100 lux per atri, disimpegni e corridoi 300-500 lux per lavoro di ufficio

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

5 lux per ambienti di lavoro

10 lux per vie di fuga

(27)

LUOGHI DI LAVORO

Illuminazione

(naturale)

 Una illuminazione naturale richiede una superficie illuminante pari almeno ad 1/5, con finestre non

troppo distanti dai singoli posti di lavoro.

Illuminazione

troppo distanti dai singoli posti di lavoro.

 Anche le vie di comunicazione (corridoi, scale,

passaggi) devono essere illuminati a luce naturale.

 Le superfici vetrate debbono essere tenute in

buone condizioni di pulizia.

(28)

LUOGHI DI LAVORO

Illuminazione

(artificiale)

 L’ illuminazione artificiale non può essere sostitutiva, ma integrativa di quella naturale.

 Deve essere idonea per intensità, qualità, e

 Deve essere idonea per intensità, qualità, e distribuzione delle sorgenti luminose alla

natura del lavoro.

 Per i valori di illuminamento si fa riferimento

alle indicazioni della Norma UNI 10380.

(29)

LUOGHI DI LAVORO

Areazione

 I locali di lavoro devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria, essere asciutti e ben protetti contro l’umidità.

contro l’umidità.

 Devono essere garantiti da 3 a 10 ricambi/ora a seconda del tipo di lavorazione.

 L’areazione può essere ottenuta con mezzi naturali

o artificiali (integrativi ma non sostitutivi).

(30)

LUOGHI DI LAVORO

Areazione

 Le finestre devono essere distribuite su tutte le superfici esterne ed in modo da non creare correnti d’aria fastidiose.

correnti d’aria fastidiose.

 L’impianto di termoventilazione e climatizzazione

deve essere realizzato in modo da evitare sulle

postazioni di lavoro una velocità dell’aria

superiore a 0,2 m/sec.

(31)

LUOGHI DI LAVORO

L.104/92

(Legge-quadro per l’assistenza e i diritti dei disabili)

art. 24. “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”.

“ Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla

legge 9 gennaio 1989, n. 13 ,

Barriere architettoniche

,

e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,

e successive modificazioni, al regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,

alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato

decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”

(32)

LUOGHI DI LAVORO

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.“

Campo di applicazione

Barriere architettoniche

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di

nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli

esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione

(33)

LUOGHI DI LAVORO

Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita motoria ridotta o impedita in forma

permanente o temporanea;

Barriere architettoniche

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono

l 'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di

pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per

gli ipovedenti e per i sordi.

(34)

LUOGHI DI LAVORO

Direttiva del M.F.P. del 24 Marzo 2004

“Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni .”

………….

Barriere architettoniche

………….

4. Le indicazioni da seguire per accrescere il benessere organizzativo.

L’amministrazione allestisce un ambiente di lavoro

salubre, confortevole e accogliente…

(35)

LUOGHI DI LAVORO

Barriere architettoniche

(36)

È IL RISCHIO DOVUTO A

 SCELTE ARCHITETTONICHE INFELICI

 ERRATO USO DELLO SPAZIO DI LAVORO LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Scale Pareti Porte

Solai Botole Rampe

Finestre Ingombri Layout

(37)

GLI ELEMENTI DELLA MOBILIA DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN MODO APPROPRIATO E NON ESSERE LASCIATI APERTI O FUORI POSTO

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

(38)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Anche semplici operazioni di pulizia possono provocare incidenti mortali se si sottovaluta il pericolo.

Le finestre, i lucernari e i dispositivi di

ventilazione devono poter essere aperti,

ventilazione devono poter essere aperti,

chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in

tutta sicurezza. Quando sono aperti essi

devono essere posizionati in modo da

non costituire un pericolo per i

lavoratori. Le finestre devono avere

parapetti alti almeno 90 cm

(39)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO i vetri non di sicurezza possono provocare facilmente infortuni

Le pareti trasparenti o traslucide, in

particolare le pareti completamente vetrate,

nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro

e delle vie di circolazione, devono essere

chiaramente segnalate e costituite da materiali

di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal

pavimento, ovvero essere separate dai posti di

pavimento, ovvero essere separate dai posti di

lavoro e dalle vie di circolazione succitati in

modo tale che i lavoratori non possono entrare

in contatto con le pareti né rimanere feriti

qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in

cui vengano utilizzati materiali di sicurezza

fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale

altezza è elevata quando ciò è necessario in

relazione al rischio che i lavoratori rimangano

feriti qualora esse vadano in frantumi.

(40)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Caduta vetri

(41)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO Sfondellamento

è il distacco e la successiva caduta delle cartelle inferiori dei blocchi di

alleggerimento inseriti nei solai composti in cemento armato.

(42)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Cause

o difetti di progettazione

o errori nell’esecuzione dei lavori o impianti appesi.

o infiltrazioni d’acqua.

(43)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO Oggetti instabili

(44)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Ingombro cavi

(45)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

Spigoli “vivi”

(46)

LUOGHI DI LAVORO

RISCHIO

ARCHITETTONICO

l’uso di tappeti non idonei o sostanze scivolose (tipo cere)

e’ pericoloso

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