LUOGHI DI LAVORO
luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
DEFINIZIONE
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di
un’azienda agricola o forestale.
LUOGHI DI LAVORO
REQUISITI
devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’allegato IV
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto , se del
caso, dei lavoratori disabili.
porte nell’allegato IV porte
vie di circolazione,
ascensori
scale
docce,
gabinetti
posti di lavoro per lavoratori disabili
LUOGHI DI LAVORO
Le vie di circolazione interne e all’aperto che conducono a uscite e
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
conducono a uscite e le uscite di emergenza
devono essere
sgombre
LUOGHI DI LAVORO
I luoghi lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
sottoposti a
regolare manutenzione
ed essere eliminati i difetti
che possono pregiudicare
la sicurezza.
LUOGHI DI LAVORO
I luoghi lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
sottoposti a
regolare pulitura
onde assicurare adeguate
condizioni igieniche.
LUOGHI DI LAVORO
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione dei rischi o alla eliminazione dei pericoli devono
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
alla eliminazione dei pericoli devono essere sottoposti a
regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento
LUOGHI DI LAVORO
1. Altezza, cubatura e superficie
Limiti minimi per:
• aziende con più di 5 dipendenti;
• aziende che svolgono lavorazioni che comportano l’obbligo di visite periodiche;
• aziende che svolgono lavorazioni pregiudizievoli per la salute dei lavoratori;
la salute dei lavoratori;
ALTEZZA: non inferiore a 3 m (possono essere concesse deroghe fino a 2,70 m).
CUBATURA: non inferiore a 10 m
3per lavoratore.
SUPERFICIE: non inferiore a 2 m
2per lavoratore.
LUOGHI DI LAVORO
SCUOLE
D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche relative all'edilizia scolastica)
Istituti di Istruzione Secondaria di 2°grado:
Spazi per attività didattiche normali: 1,96 m
2/alunno;
Biblioteca: 0,40 m
2/alunno;
Mensa: 0,60 m
2/alunno Mensa: 0,60 m /alunno Palestra: 630 m
2netti;
Decreto Min. Int. 26 Agosto 1992 (norme di prevenzione incendi)
Massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula.
aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m
2”
LUOGHI DI LAVORO
Pavimenti
I pavimenti dei locali di lavoro devono essere:
• isolati dal terreno (per evitare umidità);
• di facile pulizia (per evitare polverosità);
• realizzato in materiale resistente;
• realizzato in materiale resistente;
• fisso, stabile ed antisdrucciolevole;
• senza protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Devono essere sempre mantenuti in condizioni tali da
rendere il movimento e il transito delle persone!!
LUOGHI DI LAVORO
Vie di circolazione e passaggi
Le vie di circolazione ed i passaggi, comprese scale, banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza; in particolare:
• Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono
passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale;
• I passaggi devono essere tenuti sgombri da materiale
che possa ingombrare il passaggio.
LUOGHI DI LAVORO
Vie di circolazione e passaggi
Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
LUOGHI DI LAVORO
Solai e soppalchi
I soppalchi destinati a luogo di lavoro sono ammessi solo se tali da garantire, nella parte sottostante e sovrastante, la rispondenza a tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie, illuminazione,…)
• I solai e i soppalchi destinati a deposito debbono avere, in un punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo (kg/m
2).
• I solai e i soppalchi che presentano aperture nel vuoto
devono essere provvisti di parapetto.
LUOGHI DI LAVORO
I parapetti definiti dalla legge “normali” devono:
• essere costruiti di materiale rigido e resistente;
• essere alti almeno 1 metro;
Parapetti
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione
• essere alti almeno 1 metro;
• essere costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio a metà altezza;
• essere ben fissati in modo da resistere al massimo sforzo cui possono essere sottoposti;
• essere muniti di fascia di arresto al piede, che deve essere continua,
poggiare sul pavimento ed essere alta almeno 15 cm.
LUOGHI DI LAVORO
Parapetti
LUOGHI DI LAVORO
pedata 25÷30 cm;
alzata 16÷18 cm;
Larghezza minima 1,10 m;
I lati aperti debbono essere protetti
Scale fisse
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
I lati aperti debbono essere protetti con parapetti;
Le rampe di scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano;
Il pavimento delle scale deve essere
antisdrucciolevole.
LUOGHI DI LAVORO
Scale fisse a pioli .
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere
provviste,a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
Applicati o alla quale la scala é fissata.
LUOGHI DI LAVORO
Scale fisse a pioli.
LUOGHI DI LAVORO
Uscite
Le uscite dei locali di lavoro devono essere tali da consentire una rapida uscita delle persone ed essere facilmente apribili dall’interno; esse possono essere:
possono essere:
• uscite utilizzate per normale servizio;
• vie ed uscite di emergenza.
LUOGHI DI LAVORO
Uscite per normale servizio
Per i locali utilizzati prima dell’ 1/01/1993 è
sufficiente una uscita di larghezza non inferiore a 1,10 m per ogni 50 lavoratori;
a 1,10 m per ogni 50 lavoratori;
Per i locali utilizzati dopo il 1/01/1993 è
necessario un numero di uscite così come
evidenziato nella tabella successiva .
LUOGHI DI LAVORO
Lavorazioni normali Lavoraz.
pericolose Fino 25
lavoratori
Da 26 a 50 lavoratori
da 51 a 100 lavoratori
oltre 100 Lavoratori
Oltre 5 lavoratori
1 porta 1 porta 1+1 porte 2 porte + 1 per
ogni 50 lavor.
1 porta ogni 5 lavoratori
Uscite per normale servizio
Apribile dallo interno e nel senso
dell’esodo
Apribile dallo interno e nel senso
dell’esodo
Apribile dallo interno e nel senso dell’esodo
Apribile dallo interno e nel senso
dell’esodo
m 0,80 m 1,20 1 da m 1,20
1 da m 0,80
1 da m 1,20 1 da m 0,80 + 1 da m 1,20
m 1,20
LUOGHI DI LAVORO
Vie ed uscite di emergenza
Le uscite di sicurezza devono essere ben
individuate con apposita segnaletica, che indichi sia l’uscita che il percorso per raggiungerla.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite di emergenza devono essere
adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla
loro destinazione d’uso e alle persone ivi presenti.
LUOGHI DI LAVORO
Vie ed uscite di emergenza
Le uscite di sicurezza devono essere ben
individuate con apposita segnaletica, che indichi sia l’uscita che il percorso per raggiungerla.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle
vie e delle uscite di emergenza devono essere
adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla
loro destinazione d’uso e alle persone ivi presenti.
LUOGHI DI LAVORO
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino se
non sono presenti altre porte apribili verso l’esterno del locale non sono ammesse :
le porte scorrevoli le saracinesche a rullo le porte girevoli su asse centrale
Porte vietate
LUOGHI DI LAVORO
PORTE SALOON
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
PORTE TRASPARENTI
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
all’altezza degli occhi.
Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
LUOGHI DI LAVORO
Allegato IV
I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale.
In ogni caso, tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare
la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Illuminazione
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
LUOGHI DI LAVORO
Illuminazione
LOCALI DESTINATI AD UFFICI
ILLUMINAZIONE NATURALE
1/8 della superficie di calpestio (fino a 50 mq) 1/10 per la parte eccedente
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
100 lux per atri, disimpegni e corridoi 300-500 lux per lavoro di ufficio
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
5 lux per ambienti di lavoro
10 lux per vie di fuga
LUOGHI DI LAVORO
Illuminazione
(naturale)
Una illuminazione naturale richiede una superficie illuminante pari almeno ad 1/5, con finestre non
troppo distanti dai singoli posti di lavoro.
Illuminazione
troppo distanti dai singoli posti di lavoro.
Anche le vie di comunicazione (corridoi, scale,
passaggi) devono essere illuminati a luce naturale.
Le superfici vetrate debbono essere tenute in
buone condizioni di pulizia.
LUOGHI DI LAVORO
Illuminazione
(artificiale)
L’ illuminazione artificiale non può essere sostitutiva, ma integrativa di quella naturale.
Deve essere idonea per intensità, qualità, e
Deve essere idonea per intensità, qualità, e distribuzione delle sorgenti luminose alla
natura del lavoro.
Per i valori di illuminamento si fa riferimento
alle indicazioni della Norma UNI 10380.
LUOGHI DI LAVORO
Areazione
I locali di lavoro devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria, essere asciutti e ben protetti contro l’umidità.
contro l’umidità.
Devono essere garantiti da 3 a 10 ricambi/ora a seconda del tipo di lavorazione.
L’areazione può essere ottenuta con mezzi naturali
o artificiali (integrativi ma non sostitutivi).
LUOGHI DI LAVORO
Areazione
Le finestre devono essere distribuite su tutte le superfici esterne ed in modo da non creare correnti d’aria fastidiose.
correnti d’aria fastidiose.
L’impianto di termoventilazione e climatizzazione
deve essere realizzato in modo da evitare sulle
postazioni di lavoro una velocità dell’aria
superiore a 0,2 m/sec.
LUOGHI DI LAVORO
L.104/92
(Legge-quadro per l’assistenza e i diritti dei disabili)