LIGURIA
LEGGE REGIONALE n° 22 29 Maggio 2007
“NORME IN MATERIA DI ENERGIA”
ing. Giuseppe Azzollini SERRAMENTI FIAMINGO
• QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
• LEGGE REGIONALE LIGURIA
• LE CERTIFICAZIONI
Abbattere
entro il 2020 le emissioni dei gas serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990Obiettivo della Comunita’ Europea
In realta’ in Italia le emissioni, invece di diminuire, sono aumentate del 13% portando a circa il 20%
la riduzione da realizzarsi da oggi al 2012 Il protocollo ha assegnato all’Italia un
obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, da realizzarsi entro il 2012, del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990
I limiti imposti dal Protocollo di Kyoto
Obiettivo: “ ….. promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità,
tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia
Direttiva Europea 2002/91/CE
EPBD Energy performance of buildings
Efficienza energetica dell’involucro
edilizio
Essa prevede inoltre che ogni Stato Membro predisponga di un “attestato di certificazione energetica” al momento della costruzione, della
compravendita e della locazione di un edificio nuovo o esistente
Direttiva Europea 2002/91/CE
EPBD Energy performance of buildings
Efficienza energetica dell’involucro
edilizio
La maggior parte di questa energia viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento
Il settore edilizio utilizza circa il 40% dell’energia consumata in Italia tra residenziale e terziario
Efficienza energetica dell’involucro edilizio
Obbligatorio valutare correttamente le prestazioni energetiche degli edifici in termini di
Progettazione, Diagnosi e Certificazione
“Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”
DECRETO LEGISLATIVO n°
192
del 19.08.2005coordinato con il
DECRETO LEGISLATIVO n°
311
del 29.12.2006Quadro normativo nazionale di riferimento
Si applica a:
EDIFICI di NUOVA COSTRUZIONE: “e’ un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita’, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”
EDIFICI ESISTENTI
E’ in vigore dal 2 Febbraio 2007 D.LGS. n° 192/05
coordinato con il
D.LGS. n° 311/06
D.LGS 192/05
coordinato con
D.LGS 311/06
“E’ il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni
parametri energetici caratteristici dell’edificio”
Definizione di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici
art. 2 del presente decreto
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione
e quelli di cui all’art.3, comma 2, lettera a), sono dotati al termine della costruzione medesima ed a
cura del costruttore, di un attestato di Certificazione Energetica” ………
Certificazione Energetica degli edifici
art. 6, comma 1 del presente decretoE’ gia’ operativo
Per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e’ gia’ previsto di dotarsi dell’attestato di
Certificazione Energetica
Certificazione Energetica degli edifici
art. 6, comma 1bis del presente decreto
Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 1bis del presente decreto
Per gli edifici di superficie utile fino a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e’
previsto di dotarsi dell’attestato della Certificazione Energetica
Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 1-bis del presente decreto
Per le singole unita’ immobiliari, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso a partire dal 1 luglio 2009 sara’ previsto di dotarsi dell’attestato di Certificazione
Energetica
Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 3 e 4 del presente decreto
sono abrogati dall
‘art. 35, comma 2-bis, del D.LGS. 112/2008 del 25/06/08Per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 mq, per le singole
unita’ immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile o di singole unita’
e’ abrogato l’obbligo di allegare l’attestato di
Certificazione Energetica all’atto di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di locazione
Dal 1 luglio 2007 tutti i contratti nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti
termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione
dell’attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare entro i primi
sei mesi di vigenza contrattuale
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il
D.LGS. n° 311/2006
La legge “parla” di
D.LGS. n° 192/2005 coordinato con il D.LGS. n° 311/2006
•ATTESTATO di QUALIFICAZIONE ENERGETICA
•ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Fino alla entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di Certificazione Energetica e’
sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di Qualificazione Energetica.
Trascorsi 12 mesi dall’emanazione delle linee guida nazionali, l’attestato di Qualificazione
Energetica perde la sua efficacia
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il
D.LGS. n° 311/2006
L’attestato di Certificazione Energetica ha una validita’ temporale max. di 10 anni ed e’
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica
dell’edificio o dell’impianto
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il
D.LGS. n° 311/2006
La conformita’ delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti ed alla
relazione tecnica, nonche’ l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come
realizzato, devono essere asseverati dal Direttore dei lavori e presentati al Comune
contestualmente alla Dichiarazione di Fine Lavori
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il
D.LGS. n° 311/2006
Il decreto ha introdotto anche delle sanzioni
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il D.LGS. n° 311/2006
•Il professionista qualificato che rilascia relazione tecnica o attestato di qualificazione energetica NON veritieri e’ punito con la sanzione amministrativa pari al 70% della parcella
Il decreto ha introdotto anche delle sanzioni
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il D.LGS. n° 311/2006
•Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ alle opere e
l’attestato di Qualificazione Energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e’
punito con la sanzione amministrativa pari al 50%
della parcella. Se invece attesta il falso e’ punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro
D.LGS. n° 192/2005 coordinato con il D.LGS. n° 311/2006
Le regioni considerano queste norme, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili ………..
Clausola di cedevolezza
D.LGS. n° 192/2005
coordinato con il D.LGS. n° 311/2006
Le Regioni nel dettare la Normativa di attuazione, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto e dalla direttiva 2002/91/CE
Legislazione di
riferimento per le regioni
Legislazione di
riferimento per le regioni e
prov.
autonome
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07
REGIONE LIGURIA
“Norme in materia di Energia”
Bollettino Uff. Regionale n° 11 – Parte I del 06/06/07
Rendimento energetico degli edifici
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07
articolo 26
1. Nel caso di nuova realizzazione devono
essere applicati integralmente i requisiti
minimi di rendimento e le prescrizioni
specifiche previste dal successivo
regolamento
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti e’
prevista un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di
- Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici di superficie superiore a 1000 mq
- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti Rendimento energetico degli edifici
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26
3. Nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell’ edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore a 15 mq, e’ prevista un’applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell’edificio
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26
Rendimento energetico degli edifici
4. Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e
manutenzione straordinaria dell’involucro dell’edificio, diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., l’applicazione e’ limitata al rispetto di specifiche prescrizioni
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26
Rendimento energetico degli edifici
1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici…
2. Tali impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 30%
3. Per i nuovi edifici…..e’ verificata in via prioritaria l’opportunita’
del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 27
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
1. Ogni edificio di nuova costruzione, nonche’ ogni edificio esistente con Su superiore a 1000 mq
oggetto di ristrutturazione edilizia integrale…deve essere dotato di Attestato di
Certificazione Energetica a cura del Costruttore..
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28
Certificazione energetica degli edifici
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui sopra deve essere dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:
- entro 6 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici con Su superiore a 1000 mq (e’ gia’ in vigore)
- entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici con Su inferiore a 1000 mq (ovvero dal 13 Dicembre 2008)
- entro 18 mesi dall’emanazione del regolamento per le
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28
Certificazione energetica degli edifici
3. Nel caso di compravendita di immobile l’Attestato di Certificazione Energetica e’ allegato all’atto di compravendita
4. Nel caso di locazione l’Attestato di Certificazione Energetica e’ messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all’originale in suo possesso
Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28
Certificazione energetica degli edifici
Con riferimento invece alle regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare……., appare doveroso un invito alla massima prudenza.
Pertanto ………, in quelle regioni che hanno emanato norme in materia si dovra’ continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della
Certificazione Energetica e Consiglio Nazionale del Notariato
In merito all’abrogazione dell’OBBLIGO di ALLEGAZIONE della CERTIFICAZIONE ENERGETICA il
Consiglio Nazionale del Notariato si e’ espresso cosi’:
Deliberazione Giunta Regionale del 26/02/08
REGIONE LIGURIA
Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, art.30
Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e DGR 1336/2007
Possono essere iscritti nell’elenco esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea in ingegneria, architettura, agronomia, scienze forestali
- diploma di perito industriale meccanico, termotecnico, agrario, edile
- diploma di geometra
DGR n° 181 del 26/02/08
Elenco regionale dei Certificatori energetici
b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale
c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l’Universita’ o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell’esame finale
DGR n° 181 del 26/02/08
Elenco regionale dei Certificatori energetici
In sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l’elenco regionale, non viene richiesta la frequentazione di specifici corsi di formazione fino all’attivazione dei corsi stessi.
L’iscrizione all’elenco regionale avviene condizionatamente alla frequenza di superamento del corso entro 1 anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall’elenco regionale stesso
DGR n° 181 del 26/02/08
Elenco regionale dei Certificatori energetici
REGOLAMENTO REGIONALE n° 6
8 Novembre 2007
Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della L.R. n° 22 “Norme in materia di Energia”
E’ IN VIGORE dal 13 Dicembre 2007
La Regione …..definisce il sistema di Certificazione Energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi energetici nel settore civile
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07
Articolo 1 (Finalita’)
Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione si adottano i valori limite che a livello nazionale sono previsti solo dopo il 01/01/2010
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite di cui al D.Lgs 311/2006, che entreranno in vigore rispettivamente dal 01/01/2008 e 01/01/2010
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
Per le caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio si adottano i valori di trasmittanza limite indicati nell’allegato C
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07
Articolo 4
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effettuata secondo i seguenti parametri
- Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda (kWh/m2anno)
- Dispersioni dell’involucro (kWh/m2anno)
- Rendimento globale degli impianti per la climatizzazione
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07 Articolo 8
(Metodologia di classificazione degli edifici)
In seguito ad un periodo di avviamento della certificazione sul territorio ligure, il regolamento potra’ essere aggiornato, modificato ed integrato sia sulla base dell’esperienza realizzata in ambito regionale sia in seguito alle indicazioni suggerite a livello nazionale (attraverso le Linee Guida Nazionali)
Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07
IL RUOLO DEI SERRAMENTI
Il risparmio energetico e l’isolamento
termico in ediliza
L’edilizia utilizza circa il 40% dell’energia consumata in Italia. La maggior parte viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento e piu’ del 10% viene dispersa attraverso i componenti finestrati.
DECISIVO E’ PERTANTO IL RUOLO DEGLI INFISSI NEL BILANCIO ENERGETICO DI UN
EDIFICIO
Il ruolo dei serramenti nelle normative
I serramenti sono coinvolti direttamente sia dal D.Lgs 192/05 corretto dal D.Lgs 311/06 e sia soprattutto nella Legge Regionale Liguria n° 22 del 29/05/2007
Il ruolo dei serramenti nelle normative
In particolare nel Regolamento Regionale n° 6, all’allegato A “Normativa giuridica e Tecnica di Riferimento”, si citano:
UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure
Calcolo della trasmittanza termica – Metodo Semplificato
UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure” – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i
Il ruolo dei serramenti nelle normative
Il DM del 2/4/1998 sancisce l’obbligo per i
produttori di fornire una CERTIFICAZIONE di quei componenti
edilizi la cui commercializzazione e utilizzo sono rivolti all’ottenimento del risparmio energetico
Le certificazioni dei serramenti
Tra i componenti soggetti a certificazione energetica compaiono quindi anche:
I serramenti e le chiusure trasparenti o translucide con valore di trasmittanza termica complessiva
< 5 W/m2°K I vetri isolanti
I vetri a controllo solare I vetri bassoemissivi
Le certificazioni dei serramenti
LA CERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE COSTITUITA DA UNA DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE IN CUI SI ATTESTANO LE CARATTERISTICHE E LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PRODOTTO E DICHIARA CHE DETTE CARATTERISTICHE SONO STATE DETERMINATE MEDIANTE PROVE EFFETTUATE PRESSO UN LABORATORIO O CERTIFICATE DA UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO ACCREDITATO SPECIFICANDO LA METODOLOGIA DI PROVA
Le certificazioni dei serramenti
Per i serramenti e le chiusure trasparenti o traslucide con valore di trasmittanza termica complessiva minore di 5 W/m2°K, si richiede la certificazione delle seguenti caratteristiche
La trasmittanza termica complessiva del serramenti (vetro +telaio)
La permeabilita’ all’aria
La trasmissione luminosa
Le certificazioni dei serramenti
Per il serramentista tutto si traduce in:
Per la TRASMITTANZA TERMICA: stimare la stessa utilizzando il metodo semplificato come dalla UNI EN ISO 10077-1 e allegare i certificati del produttore di profili e dei vetri utilizzati
Per la PERMEABILITA’ ALL’ARIA: allegare i certificati dei profili utilizzati a meno che il costruttore dei serramenti non abbia gia’ eseguito la prova di laboratorio dell’intero serramento
Per la TRASMISSIONE LUMINOSA: allegare i certificati di prova rilasciati dal vetraio
Le certificazioni dei serramenti
IN SINTESI:
LA RICHIESTA di DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ NON E’ OBBLIGATORIA solo nei casi di mera sostituzione di infissi nella vendita dei quali non e’ stato fatto, in alcun modo, riferimento alle caratteristiche energetiche e non sono state impiegate espressioni inerenti l’efficienza energetica