• Non ci sono risultati.

LIGURIA NORME IN MATERIA DI ENERGIA. LEGGE REGIONALE n Maggio ing. Giuseppe Azzollini SERRAMENTI FIAMINGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LIGURIA NORME IN MATERIA DI ENERGIA. LEGGE REGIONALE n Maggio ing. Giuseppe Azzollini SERRAMENTI FIAMINGO"

Copied!
64
0
0

Testo completo

(1)

LIGURIA

LEGGE REGIONALE n° 22 29 Maggio 2007

“NORME IN MATERIA DI ENERGIA”

ing. Giuseppe Azzollini SERRAMENTI FIAMINGO

(2)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

LEGGE REGIONALE LIGURIA

LE CERTIFICAZIONI

(3)

Abbattere

entro il 2020 le emissioni dei gas serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990

Obiettivo della Comunita’ Europea

(4)

In realta’ in Italia le emissioni, invece di diminuire, sono aumentate del 13% portando a circa il 20%

la riduzione da realizzarsi da oggi al 2012 Il protocollo ha assegnato all’Italia un

obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, da realizzarsi entro il 2012, del 6,5%

rispetto ai livelli del 1990

I limiti imposti dal Protocollo di Kyoto

(5)

Obiettivo: “ ….. promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità,

tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia

Direttiva Europea 2002/91/CE

EPBD Energy performance of buildings

Efficienza energetica dell’involucro

edilizio

(6)

Essa prevede inoltre che ogni Stato Membro predisponga di un “attestato di certificazione energetica” al momento della costruzione, della

compravendita e della locazione di un edificio nuovo o esistente

Direttiva Europea 2002/91/CE

EPBD Energy performance of buildings

Efficienza energetica dell’involucro

edilizio

(7)

La maggior parte di questa energia viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento

Il settore edilizio utilizza circa il 40% dell’energia consumata in Italia tra residenziale e terziario

Efficienza energetica dell’involucro edilizio

Obbligatorio valutare correttamente le prestazioni energetiche degli edifici in termini di

Progettazione, Diagnosi e Certificazione

(8)

“Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico

nell’edilizia”

DECRETO LEGISLATIVO n°

192

del 19.08.2005

coordinato con il

DECRETO LEGISLATIVO n°

311

del 29.12.2006

Quadro normativo nazionale di riferimento

(9)

Si applica a:

EDIFICI di NUOVA COSTRUZIONE: “e’ un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita’, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”

EDIFICI ESISTENTI

E’ in vigore dal 2 Febbraio 2007 D.LGS. n° 192/05

coordinato con il

D.LGS. n° 311/06

(10)

D.LGS 192/05

coordinato con

D.LGS 311/06

(11)

“E’ il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni

parametri energetici caratteristici dell’edificio”

Definizione di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici

art. 2 del presente decreto

(12)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione

e quelli di cui all’art.3, comma 2, lettera a), sono dotati al termine della costruzione medesima ed a

cura del costruttore, di un attestato di Certificazione Energetica” ………

Certificazione Energetica degli edifici

art. 6, comma 1 del presente decreto

E’ gia’ operativo

(13)

Per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e’ gia’ previsto di dotarsi dell’attestato di

Certificazione Energetica

Certificazione Energetica degli edifici

art. 6, comma 1bis del presente decreto

(14)

Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 1bis del presente decreto

Per gli edifici di superficie utile fino a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile e’

previsto di dotarsi dell’attestato della Certificazione Energetica

(15)

Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 1-bis del presente decreto

Per le singole unita’ immobiliari, nel caso di

trasferimento a titolo oneroso a partire dal 1 luglio 2009 sara’ previsto di dotarsi dell’attestato di Certificazione

Energetica

(16)

Certificazione Energetica degli edifici art. 6, comma 3 e 4 del presente decreto

sono abrogati dall

‘art. 35, comma 2-bis, del D.LGS. 112/2008 del 25/06/08

Per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 mq, per le singole

unita’ immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile o di singole unita’

e’ abrogato l’obbligo di allegare l’attestato di

Certificazione Energetica all’atto di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di locazione

(17)

Dal 1 luglio 2007 tutti i contratti nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti

termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione

dell’attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unita’ immobiliare entro i primi

sei mesi di vigenza contrattuale

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il

D.LGS. n° 311/2006

(18)

La legge “parla” di

D.LGS. n° 192/2005 coordinato con il D.LGS. n° 311/2006

•ATTESTATO di QUALIFICAZIONE ENERGETICA

•ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA

(19)

Fino alla entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di Certificazione Energetica e’

sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di Qualificazione Energetica.

Trascorsi 12 mesi dall’emanazione delle linee guida nazionali, l’attestato di Qualificazione

Energetica perde la sua efficacia

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il

D.LGS. n° 311/2006

(20)

L’attestato di Certificazione Energetica ha una validita’ temporale max. di 10 anni ed e’

aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica

dell’edificio o dell’impianto

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il

D.LGS. n° 311/2006

(21)

La conformita’ delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti ed alla

relazione tecnica, nonche’ l’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come

realizzato, devono essere asseverati dal Direttore dei lavori e presentati al Comune

contestualmente alla Dichiarazione di Fine Lavori

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il

D.LGS. n° 311/2006

(22)

Il decreto ha introdotto anche delle sanzioni

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il D.LGS. n° 311/2006

•Il professionista qualificato che rilascia relazione tecnica o attestato di qualificazione energetica NON veritieri e’ punito con la sanzione amministrativa pari al 70% della parcella

(23)

Il decreto ha introdotto anche delle sanzioni

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il D.LGS. n° 311/2006

•Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformita’ alle opere e

l’attestato di Qualificazione Energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e’

punito con la sanzione amministrativa pari al 50%

della parcella. Se invece attesta il falso e’ punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro

(24)

D.LGS. n° 192/2005 coordinato con il D.LGS. n° 311/2006

Le regioni considerano queste norme, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili ………..

(25)

Clausola di cedevolezza

D.LGS. n° 192/2005

coordinato con il D.LGS. n° 311/2006

Le Regioni nel dettare la Normativa di attuazione, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto e dalla direttiva 2002/91/CE

(26)

Legislazione di

riferimento per le regioni

(27)

Legislazione di

riferimento per le regioni e

prov.

autonome

(28)

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07

REGIONE LIGURIA

“Norme in materia di Energia”

Bollettino Uff. Regionale n° 11 – Parte I del 06/06/07

(29)

Rendimento energetico degli edifici

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07

articolo 26

1. Nel caso di nuova realizzazione devono

essere applicati integralmente i requisiti

minimi di rendimento e le prescrizioni

specifiche previste dal successivo

regolamento

(30)

2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti e’

prevista un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di

- Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici di superficie superiore a 1000 mq

- Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti Rendimento energetico degli edifici

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26

(31)

3. Nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al 20% dell’ edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore a 15 mq, e’ prevista un’applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell’edificio

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26

Rendimento energetico degli edifici

(32)

4. Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e

manutenzione straordinaria dell’involucro dell’edificio, diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., l’applicazione e’ limitata al rispetto di specifiche prescrizioni

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 26

Rendimento energetico degli edifici

(33)

1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici…

2. Tali impianti sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 30%

3. Per i nuovi edifici…..e’ verificata in via prioritaria l’opportunita’

del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 27

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

(34)

1. Ogni edificio di nuova costruzione, nonche’ ogni edificio esistente con Su superiore a 1000 mq

oggetto di ristrutturazione edilizia integrale…deve essere dotato di Attestato di

Certificazione Energetica a cura del Costruttore..

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28

Certificazione energetica degli edifici

(35)

2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui sopra deve essere dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di certificazione energetica secondo le seguenti scadenze:

- entro 6 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici con Su superiore a 1000 mq (e’ gia’ in vigore)

- entro 12 mesi dall’emanazione del regolamento per gli edifici con Su inferiore a 1000 mq (ovvero dal 13 Dicembre 2008)

- entro 18 mesi dall’emanazione del regolamento per le

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28

Certificazione energetica degli edifici

(36)

3. Nel caso di compravendita di immobile l’Attestato di Certificazione Energetica e’ allegato all’atto di compravendita

4. Nel caso di locazione l’Attestato di Certificazione Energetica e’ messo a disposizione del locatario dal proprietario in copia conforme all’originale in suo possesso

Legge Regionale n° 22 del 29/05/07 articolo 28

Certificazione energetica degli edifici

(37)

Con riferimento invece alle regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare……., appare doveroso un invito alla massima prudenza.

Pertanto ………, in quelle regioni che hanno emanato norme in materia si dovra’ continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della

Certificazione Energetica e Consiglio Nazionale del Notariato

In merito all’abrogazione dell’OBBLIGO di ALLEGAZIONE della CERTIFICAZIONE ENERGETICA il

Consiglio Nazionale del Notariato si e’ espresso cosi’:

(38)

Deliberazione Giunta Regionale del 26/02/08

REGIONE LIGURIA

Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, art.30

Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e DGR 1336/2007

(39)

Possono essere iscritti nell’elenco esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in ingegneria, architettura, agronomia, scienze forestali

- diploma di perito industriale meccanico, termotecnico, agrario, edile

- diploma di geometra

DGR n° 181 del 26/02/08

Elenco regionale dei Certificatori energetici

(40)

b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale

c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l’Universita’ o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell’esame finale

DGR n° 181 del 26/02/08

Elenco regionale dei Certificatori energetici

(41)

In sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l’elenco regionale, non viene richiesta la frequentazione di specifici corsi di formazione fino all’attivazione dei corsi stessi.

L’iscrizione all’elenco regionale avviene condizionatamente alla frequenza di superamento del corso entro 1 anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall’elenco regionale stesso

DGR n° 181 del 26/02/08

Elenco regionale dei Certificatori energetici

(42)

REGOLAMENTO REGIONALE n° 6

8 Novembre 2007

Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della L.R. n° 22 “Norme in materia di Energia”

E’ IN VIGORE dal 13 Dicembre 2007

(43)

La Regione …..definisce il sistema di Certificazione Energetica degli edifici in Liguria per perseguire con efficacia la riduzione dei consumi energetici nel settore civile

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07

Articolo 1 (Finalita’)

(44)

Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di nuova costruzione si adottano i valori limite che a livello nazionale sono previsti solo dopo il 01/01/2010

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07

Articolo 4

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(45)

Per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite di cui al D.Lgs 311/2006, che entreranno in vigore rispettivamente dal 01/01/2008 e 01/01/2010

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07

Articolo 4

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(46)

Per le caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio si adottano i valori di trasmittanza limite indicati nell’allegato C

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07

Articolo 4

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(47)
(48)

La classificazione energetica degli edifici riportata nel certificato energetico deve essere effettuata secondo i seguenti parametri

- Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda (kWh/m2anno)

- Dispersioni dell’involucro (kWh/m2anno)

- Rendimento globale degli impianti per la climatizzazione

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07 Articolo 8

(Metodologia di classificazione degli edifici)

(49)
(50)
(51)
(52)

In seguito ad un periodo di avviamento della certificazione sul territorio ligure, il regolamento potra’ essere aggiornato, modificato ed integrato sia sulla base dell’esperienza realizzata in ambito regionale sia in seguito alle indicazioni suggerite a livello nazionale (attraverso le Linee Guida Nazionali)

Regolamento regionale n° 6 del 08/11/07

(53)

IL RUOLO DEI SERRAMENTI

Il risparmio energetico e l’isolamento

termico in ediliza

(54)

L’edilizia utilizza circa il 40% dell’energia consumata in Italia. La maggior parte viene utilizzata per il riscaldamento e per il condizionamento e piu’ del 10% viene dispersa attraverso i componenti finestrati.

DECISIVO E’ PERTANTO IL RUOLO DEGLI INFISSI NEL BILANCIO ENERGETICO DI UN

EDIFICIO

Il ruolo dei serramenti nelle normative

(55)

I serramenti sono coinvolti direttamente sia dal D.Lgs 192/05 corretto dal D.Lgs 311/06 e sia soprattutto nella Legge Regionale Liguria n° 22 del 29/05/2007

Il ruolo dei serramenti nelle normative

(56)

In particolare nel Regolamento Regionale n° 6, all’allegato A “Normativa giuridica e Tecnica di Riferimento”, si citano:

UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure

Calcolo della trasmittanza termica – Metodo Semplificato

UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure” – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i

Il ruolo dei serramenti nelle normative

(57)
(58)

Il DM del 2/4/1998 sancisce l’obbligo per i

produttori di fornire una CERTIFICAZIONE di quei componenti

edilizi la cui commercializzazione e utilizzo sono rivolti all’ottenimento del risparmio energetico

Le certificazioni dei serramenti

(59)

Tra i componenti soggetti a certificazione energetica compaiono quindi anche:

I serramenti e le chiusure trasparenti o translucide con valore di trasmittanza termica complessiva

< 5 W/m2°K I vetri isolanti

I vetri a controllo solare I vetri bassoemissivi

Le certificazioni dei serramenti

(60)

LA CERTIFICAZIONE PUO’ ESSERE COSTITUITA DA UNA DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE IN CUI SI ATTESTANO LE CARATTERISTICHE E LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PRODOTTO E DICHIARA CHE DETTE CARATTERISTICHE SONO STATE DETERMINATE MEDIANTE PROVE EFFETTUATE PRESSO UN LABORATORIO O CERTIFICATE DA UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO ACCREDITATO SPECIFICANDO LA METODOLOGIA DI PROVA

Le certificazioni dei serramenti

(61)

Per i serramenti e le chiusure trasparenti o traslucide con valore di trasmittanza termica complessiva minore di 5 W/m2°K, si richiede la certificazione delle seguenti caratteristiche

La trasmittanza termica complessiva del serramenti (vetro +telaio)

La permeabilita’ all’aria

La trasmissione luminosa

Le certificazioni dei serramenti

(62)

Per il serramentista tutto si traduce in:

Per la TRASMITTANZA TERMICA: stimare la stessa utilizzando il metodo semplificato come dalla UNI EN ISO 10077-1 e allegare i certificati del produttore di profili e dei vetri utilizzati

Per la PERMEABILITA’ ALL’ARIA: allegare i certificati dei profili utilizzati a meno che il costruttore dei serramenti non abbia gia’ eseguito la prova di laboratorio dell’intero serramento

Per la TRASMISSIONE LUMINOSA: allegare i certificati di prova rilasciati dal vetraio

Le certificazioni dei serramenti

(63)

IN SINTESI:

LA RICHIESTA di DICHIARAZIONE di CONFORMITA’ NON E’ OBBLIGATORIA solo nei casi di mera sostituzione di infissi nella vendita dei quali non e’ stato fatto, in alcun modo, riferimento alle caratteristiche energetiche e non sono state impiegate espressioni inerenti l’efficienza energetica

Le certificazioni dei serramenti

(64)

GRAZIE

DELL’ATTENZIONE

Riferimenti

Documenti correlati

 esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di impianti esistenti, anche attraverso interventi di efficientamento e/o di integrazione..

Il calcolo degli indici di prestazione e dei fabbisogni di energia è stato eseguito secondo le norme tecniche italiane e comunitarie attualmente in vigore, con particolare

5.2.1 Prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro edilizio Prestazione energetica estiva dell’involucro - l’indicatore di Tab.4 è defi- nito in base alla

L’analisi del settore residenziale mostra che oltre il 60% del campione dati è caratterizzato da scarse prestazioni energetiche, ricadendo nelle classi energetiche F e G, mentre quasi

laureati, iscritti ai relativi collegi professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi

Ciò non vale però se il venditore abbia specificamente dichiarato che l’immobile era esente da vizi: in questo caso la garanzia opera anche se i vizi erano

❖ Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prestazioni e dei requisiti minimi

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica