L’ APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AI REATI TRIBUTARI
T.COL. MASSIMOGHIBAUDO
COMANDANTEGRUPPOGUARDIA DIFINANZABERGAMO
GUARDIA DI FINANZA
PREMESSA
Le mafie compiono sempre con maggiore intensità, a fianco dei reati tradizionali (traffico di droga, armi, ecc.), delitti di tipo economico-finanziario (frodi fiscali, truffe ai danni dello Stato e dell’UE, bancarotte, fallimenti
«pilotati», ecc.), per il minore grado di rischio e la maggiore reddittività degli stessi. Negli ultimi anni è emersa la consapevolezza che il contrasto alla criminalità, non solo organizzata, ma anche economico-finanziaria, richiede l’adozione di misure di carattere patrimoniale.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’approccio fondato sull’applicazione delle sole sanzioni penali si è rivelato inadeguato, a causa della notevole capacità dei sodalizi criminali di rimpiazzare rapidamente i propri appartenenti, anche in ruoli apicali o direttivi, laddove vengono colpiti da provvedimenti di natura cautelare e da condanne a lunghi periodi di detenzione.
Misure di prevenzione nei reati tributari
CRITICITA’
Insufficienza degli strumenti del diritto
penale classico
Misure di prevenzione nei reati tributari
Il legislatore, a seguito di questa presa di coscienza, ha messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente e delle Forze di Polizia numerosi strumenti operativi per sottrarre all’autore del reato il suo illecito arricchimento:
DISPOSITIVO DI CONTRASTO
- CONFISCA PENALE CLASSICA (art. 240 Codice Penale);
- CONFISCA PENALE ALLARGATA (art. 12 sexies D.L. n. 356/1992);
- IPOTESI SPECIALI DI CONFISCA PENALE OBBLIGATORIA;
- CONFISCA PENALE PER EQUIVALENTE;
- CONFISCA DI PREVENZIONE (D.Lgs. 159/2011 «Codice Antimafia»).
Complessità dei vari strumenti a disposizione
240 c.p.
Misure di prevenzione nei reati tributari
EQUIVALENTE Confisca di
prevenzione Confisca ex.
art. 12 sexies D.L. 306/92
Misure di prevenzione nei reati tributari
MISURE DI PREVENZIONE
MISURE
PERSONALI MISURE
PATRIMONIALI
Sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’APPLICAZIONE DISGIUNTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI
(Art. 18 co.1, D.Lgs. N. 159/2011)
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.
Le misure di prevenzione possono essere disposte anche in caso di
morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte
sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa.
Misure di prevenzione nei reati tributari
LA CONFISCA DI PREVENZIONE
Ratio: forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di sicurezza poiché prescinde dall’accertamento dello specifico fatto reato.
Presupposto: non la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto responsabile, bensì il riconoscimento sulla base di indizi di una pericolosità sociale particolarmente qualificata, intesa come probabilità di commissione di ulteriori reati.
Compatibilità con la carta Europea dei Diritti dell’uomo: l’interesse
generale a combattere le forme di criminalità organizzata e più gravi,
legittima la misura, che rappresenta un’ingerenza «non sproporzionata
allo scopo perseguito», e la confisca, che costituisce un’arma efficace e
necessaria per combattere questo fenomeno ed appare proporzionata
all’obiettivo perseguito.
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PERICOLOSITA’ SOCIALE
E’ l’attitudine a commettere reati, con comportamenti sintomatici di varia natura, non definiti tassativamente, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di Pubblica Sicurezza.
NON RICHIEDE UNA PREESISTENTE CONDANNA
PUO’ COESISTERE CON PREGRESSE ASSOLUZIONI O PRONUNCE DI NON PUNIBILITA’ (ESEMPIO PRESCRIZIONI)
( può essere applicata anche ad incensurato, esempio colui che con le proprie attività
economiche favorisce sodalizi criminali )
Misure di prevenzione nei reati tributari
Corte Cassazione
L’attitudine a commettere il reato è il semplice indizio della possibilità della commissione di un reato, non è né la prova giudiziaria, né la gravità giudiziaria necessaria per l’emissione di una misura cautelare personale, ma è
« la prova non ancora pienamente verificata, tale da far
apparire probabile o ragionevolmente fondata
l’appartenenza del proposto a un sodalizio criminale,
ovvero di avere commesso il reato, senza che sia,
tuttavia, necessario raggiungere il livello della piena
certezza sul punto –
Corte Cass. sentenze nr. 265/1989, 1706/1988, 1606/1995, 950/1999, 23014/2002)»
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L’INDIZIO
Può consistere in elementi di prova rappresentativa o
logico-indiziaria, purché sempre e comunque ancorati
ad elementi certi, vale a dire a circostanze oggettive e
verificabili, con l’esclusione dei meri sospetti, delle
congetture e delle illazioni (
Corte Cass. sentenze nn. 5786/1999, 12511/2001, 5649/2002, 2006/2006, 6613/2008) .
Misure di prevenzione nei reati tributari
ART. 4 D.LGS. 159/2011
Ha permesso di riunire tutte le forme di pericolosità sociale, permettendo l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale a tutte e quattro le categorie di persone individuate nel tempo dal legislatore, estendendo una possibilità ammessa fino ad allora solo nei confronti dei patrimoni mafiosi.
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
LE QUATTRO FORME INDIVIDUATE DAL LEGISLATORE QUALIFICATA: incentrata sulla figura dell’indiziato o di
appartenenza ad associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. o di commissione di uno dei reati di cui al comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinques, comma 1, del D.L. n.
306 del 1992;
(L. 31.05.1965, n.575 «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso» e L.19.03.1990 nr. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»)
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
SOVVERSIVA: riguardante i soggetti abitualmente dediti ad attività di eversione e di terrorismo anche internazionale, coloro che hanno fatto parte di associazioni politiche disciolte per terrorismo ed eversione, e le persone che hanno commesso atti finalizzati alla ricostituzione del partito fascista, nonché i loro sostenitori, finanziatori e istigatori.
(L. 22.05.1975, n.152 «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico»)
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
PER RICORSO ALLA VIOLENZA IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Indiziati di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza sportiva (art. 6 L.13 n.
401/89), relativamente ai beni, nella disponibilità
dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in
qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
COMUNE : Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, che vivono in tutto o in parte con i proventi di attività delittuose, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità e la sicurezza o la tranquillità pubblica.
(L. 27.12.1956, n.1423 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità»)
Misure di prevenzione nei reati tributari
Con la previsione dell’art. 4 D.Lgs. 159/2011 viene
incentrata l’attenzione anche sui patrimoni
economico-criminali in senso lato, formatisi
attraverso il ricorso, in via ripetuta, seriale ed abituale
alle più disparate condotte illecite, non
necessariamente mafiose (furti, rapine, truffe, ecc.) e
quindi anche frodi in materia fiscale e previdenziale,
fallimenti, bancarotte (cosa non possibile con la
confisca «allargata» del art. 12 sexies D.L. 306/92),
condotte che colpiscono in modo letale l’economia
del Paese, rallentandone lo sviluppo.
- Art. 12 sexies: fonda la sua applicazione sull’esistenza di una sentenza di condanna (anche non definitiva) per reati tassativamente previsti (delitti contro la P.A., associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere per determinati reati - tra cui la contraffazione, estorsione, sequestro di persona, riciclaggio, usura, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ecc.).
- Confisca ex art. 24 D.Lgs. 159/2011: è sufficiente la sola presenza di indizi tali da far ritenere che la persona sia «socialmente pericolosa».
Misure di prevenzione nei reati tributari
Differente applicabilità tra confisca «allargata» e misura di prevenzione patrimoniale in ordine all’elemento soggettivo.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Differente applicabilità tra confisca «allargata» e misura di prevenzione in ordine al patrimonio del soggetto colpito
Art. 12 sexies D.L. 306/92
Sproporzione patrimonio/reddito e impossibilità per il condannato di giustificarne la provenienza.
D.Lgs.
159/2011
Sproporzione patrimonio/reddito o
(alternativamente) sufficienti indizi
tali da far ritenere che il patrimonio
oggetto di accertamento sia frutto o
reimpiego di attività illecite.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Il sufficiente indizio non consiste in un effettivo
accertamento in positivo di tale circostanza (cosa
estremamente difficile quando si usano strumenti societari
e finanziari opachi, quali società aventi sede in paradisi
fiscali o Stati non collaborativi), ma nella mancanza di prove
dell’esistenza di risorse o attività legali che possano
giustificare l’origine lecita delle somme investite nel
patrimonio dell’indagato, ovvero dell’insufficienza di quelle
concretamente disponibili in capo alla persona oggetto di
accertamento.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Pertanto i sufficienti indizi richiesti dalla norma consistono:
Indizi «gravi», «precisi» e
«concordanti»;
- nella c.d. prova indiziaria
ovvero
- in una serie di aspetti concreti dai quali si desuma la
provenienza illecita o la mancanza di una possibile e
logica giustificazione alternativa al suo formarsi.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Ne consegue che la confisca di cui all’art. 12-sexies, permette al condannato, chiamato a giustificare l’origine del suo patrimonio sperequato, di giustificarsi adducendo l’esistenza di proventi «in nero», ovvero di somme derivanti da reati o da violazioni tributarie, anche solo amministrative (Corte Cass., sez. I, 21 febbraio 2013, n. 13425).
Nella confisca «di prevenzione», ove non è richiesta nessuna condanna e nessun accertamento del reato, tale giustificazione non è ammessa.
Sono sufficienti indizi di provenienza da attività illecite,
ovvero da qualsiasi attività illegale, tra le quali anche quelle
di natura fiscale (e non deve necessariamente sfociare nelle
ipotesi previste dal D.Lgs. 74/2000).
Misure di prevenzione nei reati tributari
₋ l’abitudine alla commissione di reati economico- finanziari o all’evasione;
₋ che la persona oggetto dell’indagine tragga da tale comportamento, anche solo in parte, le risorse economiche necessarie per il proprio mantenimento.
Caratteristiche della misura di prevenzione nei reati tributari
Caratteristica della CONFISCA ALLARGATA e
della CONFISCA A SEGUITO DI MISURA DI PREVENZIONE
Non prevedono quale condizione necessaria per la loro applicazione, previo l’accertamento dei diversi requisiti soggettivi, la verifica del nesso di causalità tra la commissione del reato e il bene da aggredire.
Misure di prevenzione nei reati tributari
ELEMENTI IN COMUNE
Riferimento all’INTERO PATRIMONIO (anche posseduto indirettamente)
SPROPORZIONE
tra il suo valore ed i redditi dichiarati
CONFISCA «ALLARGATA» e di «PREVENZIONE»
Misure di prevenzione nei reati tributari
DIFFERENZA
REQUISITO SOGGETTIVO
Le caratteristiche che devono essere possedute dalla persona oggetto di accertamento affinché sia possibile intervenire sul suo patrimonio.
CONFISCA «ALLARGATA» e di «PREVENZIONE»
Misure di prevenzione nei reati tributari
Misure di prevenzione nei reati tributari
Caratteristiche della condotta dell’evasore socialmente pericoloso
Le condotte delittuose di natura fiscale (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta, fallimento, ecc.) non devono essere episodiche o sporadiche, ma ripetute e seriali (abitualità).
Non rileva che le condotte si siano verificate in un’unica e
sola circostanza, perché può essere sufficiente che l’oggetto
dell’unica denuncia «copra» diversi e successivi periodi
d’imposta.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’evasore è «socialmente pericoloso» quando fa dell’evadere il Fisco un vero e proprio «stile di vita», attraverso il ricorso a metodologie e strumenti finalizzati all’occultamento dei proventi e alla dissimulazione della realtà.
l’emissione e l’utilizzo di F.O.I.;
l’appropriazione indebita;
Misure di prevenzione nei reati tributari
la violazione alle norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di previdenza e contribuzione, di circolazione delle attività finanziarie.
Caratteristiche della condotta dell’evasore socialmente pericoloso
l’utilizzo di schemi societari complessi fondati sul ricorso a soggetti giuridici sottoposti a giurisdizioni off shore o non collaborative;
i reati fallimentari;
la violazione alle norme in materia di riciclaggio;
Misure di prevenzione nei reati tributari
Compatibilità misure di prevenzione patrimoniali con varie forme di conciliazione
L’adesione al Condono Tombale ex Legge n. 413 del 1991, nulla comporta in tema di confiscabilità dei proventi dell’evasione fiscale, posto che le procedure connesse allo stesso, a seguito delle quali le somme non dichiarate entrano lecitamente nel patrimonio del proposto, non modificano l’originale illiceità del comportamento grazie al quale esse si erano accumulate (Corte
Cass. Sezioni Unite sentenza nr. 23 del 29 maggio 2014). La disciplina di prevenzione non incontra il limite dell’irretroattività e della prescrizione.Analoga interpretazione, dal tenore normativo, pare
applicarsi anche a chi ha aderito alla VOLUNTARY
DISCLOSURE.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
La finalità della norma è eliminare dal circuito economico tutti i beni di sospetta provenienza illegittima, perché nella disponibilità diretta o indiretta di persone socialmente pericolose.
L’evasione fiscale, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, è sempre e comunque un’attività illecita («
Sicuramente l’evasione fiscale integra ex se attività illecita - contra legem - anche qualora non integri reato-
Corte Cass., sezioni unite, sent. 23.05.2014 n.13).
I redditi non dichiarati, ancorché provenienti da attività legale,
non possono mai essere considerati ai fini della dimostrazione
della coerenza del patrimonio posseduto
(Corte Cass., sezioni unite, sent. 23.05.2014 n.13)Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
La provvista finanziaria, creatasi per effetto della mancata denuncia degli imponibili, costituisce sempre un provento di delitto, inteso come un vero e proprio
vantaggio economico illegalmente ottenuto.In tal senso la Pronuncia della Corte di Cass, sez. I, 10 giugno 2013, n.
32032 che ha ritenuto applicabili le misure di prevenzione personali e patrimoniali, a soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che rinveste i relativi profitti in attività commerciali. Sul punto la Corte ha constatato che un soggetto dedito in modo massiccio e continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria indubbiamente da considerarsi come provento di delitto, inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
L’evasione fiscale, specie se ripetuta negli anni, sistematica e per importi rilevanti (da cui l’evasore fiscale socialmente pericoloso), comporta sempre e inevitabilmente il reimpiego dei suoi proventi nel circuito economico dell’evasore, generando così una confusione, destinata a moltiplicarsi negli anni, tra ciò che è di origine lecita (attività d’impresa) e ciò che non lo è (reddito non dichiarato).
Questo porta che, laddove la quota di evasione fiscale indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale, i profitti saranno inevitabilmente inquinati da tale modalità di reinvestimento e in caso di misura di prevenzione patrimoniale, non si darà luogo a scorporo della relativa parte dal patrimonio lecito, anche perché se non vi fosse stato quell’impiego, non si sarebbero ottenuti quei profitti. Un tale scorporo sarebbe teoricamente possibile solo nel caso di un’evasione puntuale, circoscritta e unisussistente, senza effettivo reimpiego (Corte Cass., sezioni unite, sent. 23.05.2014 n.13
).
Misure di prevenzione nei reati tributari
AUTONOMIA TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO DI PREVENZIONE
La valutazione dei presupposti per l’applicazione (pericolosità sociale ed altri) non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, ma si può fondare su qualsiasi elemento idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice.
E’ sufficiente ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione l’esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente rivestire quella gravità, precisione e convergenza richiesti quali elementi di prova ai fini dell’affermazione di colpevolezza.
Per tale motivo il proscioglimento o l’archiviazione per uno dei reati che legittimano la prevenzione non impediscono l’applicazione della misura poiché il giudizio di pericolosità può essere espresso anche in presenza di prove insufficienti per una pronuncia di condanna (è escluso in ogni caso il ricorso a «sospetti, congetture, illazioni o mere intuizioni del giudice».
Misure di prevenzione nei reati tributari
CONFISCA DI PREVENZIONE
CRITERI PROBATORI E DI GIUDIZIO PER SEQUESTRO/CONFISCA
Occorre dimostrare:
Il proposto, per evitare la confisca, dovrà giustificare la legittima provenienza del bene, quanto meno deducendo elementi a suo favore che il Tribunale potrà verificare, con i suoi ampi poteri «istruttori».
a) che i beni sono nell’effettiva disponibilità del proposto;
b) che gli stessi hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero che siano frutto o reimpiego di attività illecite.
L’uso del termine «legittima» provenienza determina che tale prova non potrà mai avere ad oggetto l’acquisizione del bene attraverso redditi percepiti «in nero» o, comunque, non dichiarati ai fini delle imposte sul reddito.
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I TITOLARI DEL POTERE DI PROPOSTA
(ART. 5, 17 d.Lgs. N. 159/11)
Procuratore Nazionale Antimafia (solo personali).
Potere di applicazione di magistrati alle DDA per seguire singoli procedimenti patrimoniali.
Procuratore della Repubblica ove ha sede il distretto di Corte Di Appello ove la persona dimora (per i pericolosi «semplici» il Procuratore del circondario).
Questore.
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.
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GLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI
(ART. 19 d.Lgs. N. 159/11)
Gli accertamenti patrimoniali vengono svolti attraverso:
Indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio, sull’attività economica e sulle fonti di reddito.
Accertamenti su titolarità licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri.
Attività informativa su percezione contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità Europee.
Attività informativa sul territorio per l’acquisizione di una completa conoscenza del contesto ambientale in cui opera il soggetto nei cui confronti sono in corso indagini patrimoniali.
Misure di prevenzione nei reati tributari
I SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
Gli accertamenti patrimoniali vengono eseguiti:
Su soggetti nei cui confronti può essere formulata la proposta di misura personale;
Coniuge e figli;
Persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni del cui patrimonio i soggetti, nei cui confronti può essere proposta la misura di prevenzione, risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
Conviventi nell’ultimo quinquennio;
Misure di prevenzione nei reati tributari
INDAGINI SUL TENORE DI VITA DEL SOGGETTO E DELLA FAMIGLIA
Individuazione e valutazione di validi indici di capacità contributiva che fanno presumere un consumo di reddito (beni particolarmente costosi, abitazioni particolarmente lussuose, frequentazione di case da gioco, alberghi, ristoranti, acquisti di preziosi, quadri d’autore, pellicce, ecc.
Determinazione e quantificazione del reddito consumato
attraverso informazioni sulle spese di giustizia, parcelle
avvocati, viaggi, spese sanitarie non coperte da SSN,
pagamenti con carte di credito, polizze assicurative, ecc.
Misure di prevenzione nei reati tributari
MORTE DEL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI POTREBBE ESSERE DISPOSTA LA CONFISCA
(Art. 18 D.Lgs. N. 159/2011)
• In caso di morte del soggetto prima dell’inizio del procedimento:
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso. Oggetto dell’accertamento deve essere sia la pericolosità personale manifestata dal soggetto all’epoca di acquisizione dei beni, sia l’illecita provenienza dei beni che erano nella disponibilità del defunto.
• In caso di morte del soggetto proposto per la confisca durante il procedimento:
Il procedimento continua nei confronti degli eredi, che vengono citati per intervenire al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.
Misure di prevenzione nei reati tributari
I CASI DI DISPERSIONE, DISTRAZIONE , OCCULTAMENTO O SVALUTAZIONE DEI BENI.
LA CONFISCA PER EQUIVALENTE
(Art. 25 D.Lgs. N. 159/2011)
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
PRIMO CASO
Sulla base di un procedimento penale istaurato per i reati di usura (644 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) nei confronti di un soggetto, fino a quel momento incensurato, è stata inoltrata dal Reparto del Corpo operante, la proposta alla Procura della Repubblica competente, di sequestro preventivo (ex. art. 321 c.p.p.), finalizzato alla confisca per sproporzione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 159/2011, sulla base degli elementi oggettivi (pericolosità sociale, attraverso evidenziazione di condotte illecite e reiterate nel tempo, tali da evidenziare uno stile di vita delittuoso) e soggettivi (sproporzione superiore a 3 milioni di euro fra redditi dichiarati e fonti lecite con il patrimonio ricostruito e il tenore di vita accertato), tali da presupporre che il soggetto vivesse, almeno in parte, con il provento del reato.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
La Procura della Repubblica ha accolto in modo totale la proposta fatta dal reparto della Guardia di Finanza, facendola propria e richiedendo al tribunale l’emissione della misura patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli elementi oggettivi e soggettivi in
capo al proposto, disponendo il sequestro degli 8 immobili e dei saldi
dei rapporti bancari emersi dagli approfondimenti della Guardia di
Finanza, sia nei confronti del soggetto, che del proprio nucleo
famigliare (cosiddetta disponibilità indiretta).
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
SECONDO CASO
Nell’ambito di un procedimento di prevenzione istruito presso una
Procura della Repubblica, il reparto del Corpo operante ha svolto
indagini patrimoniali ex. art. 19 del D.lgs. n.159 /2011, nei confronti di
un imprenditore deceduto e dei suoi legittimi eredi, destinatari di tale
accertamento, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della stessa norma
(possibilità che il procedimento di prevenzione patrimoniale possa
essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del
quale potrebbe essere disposta la confisca). Nel caso di specie
l’attenzione del reparto si è concentrata su beni che erano stati
intestati a terze persone «vita durante», soprattutto famigliari
conviventi nell’arco dei cinque anni precedenti al decesso e
prestanome.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Un’applicazione letterale della norma, che prevede che la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere disposta nei confronti dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso, avrebbe comportato che la parte di patrimonio intestata fin ad origine a terzi, non sarebbe mai stata sottoposta a sequestro e confisca, dispiegando nel tempo i suoi effetti
«negativi» all’interno del sistema economico e finanziario.
Una tale interpretazione della norma sarebbe stata in contrasto con
l’ormai consolidato orientamento del Legislatore, teso a colpire, con il
procedimento di prevenzione, non tanto la pericolosità del soggetto,
quanto quella del patrimonio da lui posseduto o a lui riconducibile.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Il Tribunale, in ossequio a precedenti pronunce relative a procedimenti di prevenzione conclusi in via definitiva, si esprimeva per un’interpretazione estensiva che superava il mero e formale contenuto letterale della norma per attribuire, invece, importanza al dato concreto e reale, ovvero ai tempi ed alle modalità con cui si era formato il patrimonio oggetto d’indagine.
Pertanto il Reparto del Corpo orientava le indagini al fine di accertare la sussistenza dei presupposti giuridici che avrebbero reso possibile l’applicazione «in vita» della misura di prevenzione nei confronti del defunto, con particolare riguardo alla «abituale» pericolosità sociale, alla sproporzione tra redditi dallo stesso dichiarati, le attività economiche esercitate ed il patrimonio posseduto, alla ricerca dell’esistenza di sufficienti indizi tali da far ritenere che il medesimo patrimonio era, in tutto o in parte, frutto di condotte illecite o ne costituiva il reimpiego.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Il reparto del Corpo ha ripercorso la vita del deceduto, a partire dagli
anni ‘80, accertando come lo stesso aveva esercitato diverse attività
imprenditoriali in diversi settori commerciali e come sicuramente,
nell’ultimo decennio della sua vita, egli era stato sicuramente dedito a
diverse attività delittuose, i cui rilevantissimi proventi gli avevano
consentito di accrescere il patrimonio. Tali comportamenti delittuosi,
non sporadici e occasionali, sono stati la materiale
espressione dell’abituale e reiterata «dedizione» all’evasione fiscaleche,
indipendentemente dalla sua rilevanza penale, rientra a pieno titolo
nella categoria della pericolosità delineata dal combinato disposto di
cui agli artt. 4 lett. c) ed 1 lett. a) e b) dello stesso Codice Antimafia.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Sono stati pertanto presi a base non solo le ripetute e numerose violazioni al D.Lgs. 74/2000, accertate nell’ambito di un procedimento penale radicatosi nell’ultimo quinquennio, ma anche considerati sintomatici della pericolosità prevista dalla norma i fatti di mera, ma ripetuta e continuata, sottrazione di imponibile (attraverso allocazione all’estero), ingeneranti numerosi avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativi a più annualità d’imposta.
Attraverso l’esame degli atti del procedimento penale è stato possibile evincere che il deceduto aveva potuto disporre, utilizzare, spendere e soprattutto «reinvestire» in alcune delle attività aziendali somme di denaro per alcune decine di milioni di euro, tutte chiaramente provento di delitti, tra cui l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, schemi societari complessi, ricorso a prestanome e diversi conti esteri, con ipotesi di appropriazione indebita. Con il denaro dell’attività illecita aveva accresciuto nel tempo il proprio patrimonio.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di sostenere e dimostrare la presenza di quei sufficienti indizi richiesti dalla norma, tali da far ritenere che i beni e le disponibilità finanziarie realizzate «in vita» (direttamente e/o indirettamente) dal deceduto e dopo la sua morte nella disponibilità materiale degli eredi e dei prestanome, erano frutto o il reimpiego di quelle stesse condotte illecite a cui era dedito.
Alla luce di quanto acclarato, il Tribunale disponeva, accogliendo quasi integralmente le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, il sequestro, ex. art. 20 del Codice Antimafia, di un patrimonio del valore di oltre 60 milioni di euro, composto da duecentocinquanta tra terreni e fabbricati, quattrocento tra autovetture e motocicli da collezione e da cinque motoscafi di lusso.