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I Informazioni legali

L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporti 228/2015

ISBN 978-88-448-0735-1

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica ISPRA

Grafica di copertina: Alessia Marinelli

Foto di copertina: foto CRPA Reggio Emilia e ARPA Lombardia

Coordinamento editoriale:

Daria Mazzella

ISPRA – Settore Editoria

Luglio 2015

(4)

II Autori

Davide Angeli (ARPA Emilia-Romagna) [§ 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1]

Claudio Di Pietro (ERSAF Lombardia) [§ 2.4.2]

Paolo Giandon (ARPA Veneto) [§ 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 2.1.3, 2.2.3, 2.4.3, 4.2, 4.3, 4.4]

Marina Guermandi (Regione Emilia-Romagna) [§1.1.1, 1.2.1, 2.3.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2, Cap. 5]

Matteo Lombardi (ARPA Lombardia) [Cap. 3]

Stefano Lucci (ISPRA) [Introduzione, § 4.1.1 e 4.1.2.2, Cap. 5]

Nazaria Marchi (Regione Emilia-Romagna) [§1.1.1, 1.2.1, 2.3.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2, Cap. 5]

Sergio Padovani (ARPA Lombardia) [§ 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 4.2, 4.3, 4.4]

Francesco Vitali (ARPA Emilia-Romagna) [§ 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1.3, 4.2, 4.3, 4.4, Cap. 5]

Coordinamento del progetto

Stefano Lucci – ISPRA Roberto Sannino – ISPRA Valter Bellucci – ISPRA

Hanno fornito una consulenza e si ringraziano per il contributo

Stefania Balzamo (ISPRA)

Renzo Barberis (ARPA Piemonte) [§ 4.1.2.1]

Massimo Blonda (ARPA Puglia) Rocio Condor (ISPRA)

Fiorenzo Fumanti (ISPRA) Andrea Lanz (ISPRA) Silvia Motta (ERSAF)

Antonio Pegoraro (ARPA Veneto)

Vito Perrino (ARPA Puglia)

(5)

III

RIASSUNTO / ABSTRACT

Nell’ambito di un’iniziativa progettuale promossa da ISPRA è stato confrontato l’approccio alla gestione dei fanghi di depurazione destinati all’utilizzo agronomico di 3 regioni del nord Italia:

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Partendo dalle disposizioni normative vigenti nelle tre regioni, sono stati esaminati i criteri delle attività di controllo applicati nei diversi ambiti territoriali. Lo scopo è di definire linee di indirizzo condivise, utili per migliorare l’efficacia dei controlli e contribuire alla revisione della normativa nazionale ed europea.

***

Within the framework of a project promoted by ISPRA, the approaches to the use of urban sewage sludge in agriculture developed by three northern Italy regions, Emilia Romagna, Lombardia and Veneto, have been compared.

In particular, starting from the different law/regulation background, the control procedures

elaborated by the three regions have been analyzed. The goal of the project is to define shared

guidelines useful to improve control activities and to work out enhanced principles in view of the

national and European legislation revision.

(6)

IV

PRESENTAZIONE

Il progetto “Uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: attività di controllo e vigilanza nel territorio”, pur avendo preso avvio nel 2007, rientra a pieno nelle attività e negli scopi del Tavolo agricoltura, recentemente istituito in Ispra. Alcuni argomenti trattati dal tavolo, come quelli dei Nitrati o della emergenza fitosanitaria dovuta all’epidemia di Xylella fastidiosa che ha colpito l’olivo, hanno in prima istanza un particolare interesse per alcuni specifici territori:

le regioni del bacino padano nel primo caso e le provincie meridionali della regione Puglia nel secondo. L’uso dei fanghi in agricoltura, sebbene con rilevanza e criticità molto diverse da regione a regione e da provincia a provincia, si può considerare un tema trasversale che interessa tutto l’asse nord-sud dell’Italia.

L’interesse di ISPRA per questo tema nacque alla luce del dibattito intrapreso intorno alla Proposta di Direttiva CE sulla protezione del suolo (COM 2006/232 def. Proposta di Direttiva CE che istituisce un quadro per la protezione del suolo) ed a seguito di un confronto ed una consultazione, sia interna all’Istituto sia con alcuni funzionari ed esperti regionali, sulle principali pressioni dell’agricoltura nei diversi comparti ambientali. Emerse allora una certa preoccupazione sulla comune pratica della distribuzione dei fanghi nei terreni ad uso agricolo.

La preoccupazione non riguardava tanto la pratica in se’, che anzi trovava motivazioni interessanti e positive in termini di arricchimento dei suoli agricoli in sostanza organica ed elementi nutritivi. Piuttosto, casi specifici avevano messo in evidenza che carenze e inadempimenti nelle attività di controllo e lacune nella definizione dei criteri per effettuarli potevano portare a sottovalutare i possibili rischi di questa pratica in termini di contaminazione e degradazione delle risorse ed in particolare del suolo. Una conseguenza indesiderata di questo corso delle cose è proprio la demonizzazione dell’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, a scapito dei possibili risvolti benefici che può invece avere se effettuato correttamente. A tali questioni si affiancava anche la discussione sulla possibile presenza nei fanghi di sostanze inquinanti non considerate nel Decreto legislativo 99/92 e su cui alcune regioni si erano già approfonditamente confrontate.

Il progetto, partendo dall’esperienza maturata in alcune regioni, ha inteso avviare un confronto ed un approfondimento su queste tematiche. Nei limiti del possibile, si è cercato di mettere attorno ad un tavolo esperti e funzionari, sia regionali che nazionali, del mondo agricolo, ambientale e di gestione delle risorse (in particolare servizi del suolo) al fine di fornire un quadro sui possibili criteri per migliorare l’efficacia dei controlli.

Il presente rapporto raccoglie i contributi emersi durante i lavori del progetto e intende mettere a disposizione delle amministrazioni interessate, non ultime quelle dei ministeri più direttamente coinvolti – MATTM e MiPAAF, le esperienze maturate nelle tre regioni interpellate in merito all’applicazione della normativa per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura (D. Lgs. 99/92). Il Rapporto evidenzia anche le specifiche soluzioni che ciascuna regione ha adottato allo scopo di migliorare la protezione del suolo e cerca di fornire un quadro di riferimento, condiviso dalle tre regioni, per il miglioramento delle attività di autorizzazione, controllo e vigilanza sul territorio.

E’ auspicabile che il Rapporto, lungi dall’essere considerato un documento esaustivo, possa favorire una discussione con gli addetti ai lavori di altre istituzioni e con i rappresentanti delle Arpa/Appa che, pur non avendo partecipato al progetto, abbiano comunque maturato una esperienza rilevante in materia, come già in parte è accaduto.

E’ sembrato inoltre utile mettere a disposizione dei ministeri interessati i risultati del progetto, tenuto conto sia di recenti iniziative di revisione della normativa ambientale sia della stesura di documenti e linee guida, come gli Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore agricolo - in attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/C, che fanno esplicito riferimento alla normativa sull’uso dei fanghi in agricoltura.

Prof. Bernardo De Bernardinis

(7)

V

INDICE

INTRODUZIONE 1

1. STATO DELL’ARTE SULLE ATTIVITA’ REGIONALI CIRCA L’USO DEI FANGHI DI

DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA 2

1.1 Dati regionali forniti ai sensi del Decreto legislativo 99/92 2

1.1.1 Emilia Romagna 2

1.1.2 Lombardia 4

1.1.3 Veneto 4

1.2 Normativa regionale 5

1.2.1 Emilia Romagna 5

1.2.2 Lombardia 7

1.2.3 Veneto 7

1.3 Linee guida regionali per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura 8

1.3.1 Emilia Romagna 9

1.3.2 Lombardia 9

1.3.3 Veneto 9

2. CRITERI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO SUL POSSIBILE ACCUMULO DI

SOSTANZE INQUINANTI 11

2.1 Procedure adottate per le attività di autorizzazione, controllo e vigilanza 11

2.1.1 Emilia Romagna 11

2.1.1.1 Autorizzazione 11

2.1.1.2 Controllo 14

2.1.2 Lombardia 14

2.1.2.1 Autorizzazione 14

2.1.2.2 Controllo 16

2.1.3 Veneto 16

2.1.3.1 Autorizzazione 16

2.1.3.2 Controllo 16

2.2 Esempi di applicazione delle normative vigenti e delle procedure definite a livello locale e

programmi di monitoraggio 19

2.2.1 Attività di autorizzazione, controllo e vigilanza svolte da ARPA Emilia Romagna 19 2.2.2 Attività di autorizzazione,controllo e vigilanza svolte da ARPA Lombardia 21 2.2.3 Attività di autorizzazione,controllo e vigilanza svolte da ARPA Veneto 27 2.3 Attività di sperimentazione relative all'impiego dei fanghi in agricoltura, realizzate e/o in corso di realizzazione in ambito regionale e sovra regionale 28

2.3.1 Emilia Romagna 28

2.3.2 Lombardia 31

2.3.2.1 Progetto mappatura dei terreni sul territorio della Provincia di Pavia al fine

dell’impiego dei rifiuti nella pratica agronomica ombardia 31 2.3.2.2 Utilizzo agronomico di fanghi di depurazione su riso: la sperimentazione in campo 32 2.3.2.3 Studio degli effetti di differenti tecniche di fertilizzazione (organica e minerale) sui parametri agronomici ed ambientali di suoli di risaia 33 2.4 Proposte di metodi e tecniche per definire e predisporre linee guida per la stesura del protocollo procedurale per le attività di autorizzazione, controllo e vigilanza sul territorio 34

2.4.1 Emilia Romagna 34

2.4.1.1 Cartografia pedologica regionale a supporto delle attività di autorizzazione, controllo

e vigilanza Emilia Romagna 34

2.4.1.2 Progetti futuri a supporto del controllo degli effetti sul suolo di sostanze non previste

nel Decreto legislativo 99/921 35

2.4.1.3 Esempi di applicazione delle normative vigenti in Emilia-Romagna: caso studio pilota

della Provincia di Forlì-Cesena 35

2.4.2 Lombardia 43

2.4.3 Veneto 44

(8)

VI 2.4.3.1 Carte dei suoli e valori di fondo di metalli/metalloidi 44 2.4.3.2 Programma di monitoraggio dei microinquinanti organici nei suoli del Veneto 45 3. STRUMENTO INFORMATICO PER LA CONOSCENZA E LA GESTIONE OMOGENEA DELLE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DI UTILIZZO DEI FANGHI DI

DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA 46

4. LINEE GUIDA PER LA STESURA DI PROTOCOLLI DI PROCEDURE VOLTI AD OTTIMIZZARE LE ATTIVITA’ DI AUTORIZZAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA SUL TERRITORIO – ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE NORMATIVA NAZIONALE

E PER I PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE 47

4.1 Premessa 47

4.1.1 Recenti iniziative europee 47

4.1.2 Iniziative di altre regioni 70

4.1.2.1 La situazione dell’uso dei fanghi in agricoltura nella Regione Piemonte 70

4.1.2.2 Recenti iniziative in Regione Puglia 74

4.2. Sistema di rilevazione ed archiviazione dei dati 78 4.3 Attività di autorizzazione, controllo e vigilanza 79 4.4 Fattori considerati nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) dei fanghi definiti dalle

regioni 89

5. CONCLUSIONI 90

BIBLIOGRAFIA 91

TABELLE E CONTENUTI RICHIAMATI NEL TESTO DEL RAPPORTO 94

(9)

1

INTRODUZIONE

Il progetto “Uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: attività di controllo e vigilanza sul territorio”, promosso e finanziato da ISPRA, Dipartimento Difesa della Natura, ha visto la partecipazione delle ARPA delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna (RER), dell’ERSAF Lombardia, e il contributo di altri organi regionali, Assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente della RER. Il progetto si è posto l’obiettivo di sviluppare proposte di metodi e tecniche per garantire l’efficacia dei controlli a seguito dell’utilizzo dei fanghi di depurazione.

Fine ultimo era di fornire indicazioni che giovassero ad una migliore utilizzazione dei suoli e alla riduzione di ripercussioni negative sulla loro qualità, valorizzando anche le cartografie pedologiche regionali e le conoscenze e competenze sui suoli in larga misura già disponibili presso gli organismi regionali.

In particolare, tenendo conto delle istanze agronomiche e di sostenibilità ambientale, il progetto ha inteso mettere a punto uno schema metodologico che: (a) precisi gli aspetti più discrezionali della normativa vigente (All. II A al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99); (b) possa rappresentare un riferimento anche per altre regioni; (c) raccolga elementi utili per contribuire alla revisione della normativa stessa.

Ambiti di particolare interesse ed approfondimento sono stati:

- la definizione di criteri per rilevare eventuali modifiche intervenute nei suoli in seguito allo spandimento dei fanghi [16] [18] [24] [27] [35], con l’uso di metodologie di campionamento ed analisi omogenee e ripetibili anche da parte di laboratori diversi;

- l’ampliamento dei controlli a sostanze non previste nel Decreto legislativo 99/92 o inserite, per quanto riguarda le analisi dei fanghi, nelle proposte di revisione della Direttiva CE [20] [21]. La riflessione su questi ambiti è stata ritenuta ancora più urgente a seguito dei recenti indirizzi comunitari sulla protezione del suolo [18] e sulla problematica degli effetti combinati della poliesposizione chimica [34], che hanno portato a chiedere maggiori attenzioni in sede di valutazione del rischio chimico.

Contemporaneamente alle attività del progetto, anche in altre regioni sono state realizzate iniziative importanti in materia di uso dei fanghi in agricoltura. Si menziona, a titolo di esempio, lo studio di fattibilità promosso dalla regione Puglia con il coordinamento tecnico scientifico dell’ARPA Puglia.

Infine, si segnala che, a lavori già conclusi, la Regione Lombardia ha approvato le nuove linee guida

sul trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue di impianti civili ed industriali

per il loro utilizzo in agricoltura.

(10)

1. STATO DELL’ARTE SULLE ATTIVITA’ REGIONALI CIRCA L’USO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

1.1 Dati regionali forniti ai sensi del Decreto legislativo 99/92

Ai sensi del Decreto legislativo n. 99/92 art. 6 punto 5) le Regioni “redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.

Tali dati vengono utilizzati dal Ministero per la trasmissione triennale dei dati relativi all’utilizzo di fanghi in agricoltura alla Commissione Europea.

I dati relativi alle Regioni che hanno partecipato al progetto vengono illustrati con un certo dettaglio nei paragrafi che seguono.

1.1.1 Emilia Romagna

A partire dal 2007, in Emilia Romagna si registra una lenta ma costante ripresa dei quantitativi di fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, dopo un calo fisiologico in parte dovuto all’introduzione delle disposizioni regionali in materia. Nel 2011, 51.036 tonnellate di sostanza secca di fango (Tab. 1.1), prodotto dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dalle industrie agroalimentari, sono state distribuite su 10.148 ettari (ha) [1].

La provincia maggiormente interessata è Ravenna con il 35% del totale. Le province di Piacenza e Bologna, dopo il netto incremento dei quantitativi utilizzati nel biennio 2009-2010, presentano nel 2011 un calo rilevante, così come la provincia di Reggio-Emilia, dove si registra anche un netto calo delle superfici impiegate per lo spandimento. In costante diminuzione a partire dal 2007 anche i quantitativi di fango distribuiti nella provincia di Rimini.

Di segno opposto invece il trend della provincia di Ferrara, dove si assiste ad un aumento dei quantitativi di fanghi utilizzati e delle superfici interessate. In lieve ma costante crescita, a partire dal 2008, anche i quantitativi distribuiti nelle province di Forlì-Cesena, Parma e Modena.

Il carico unitario provinciale ha più frequentemente valori prossimi alle 5 tonnellate di sostanza secca per ettaro (t s.s./ha) con valori minimi di 4,2 a Reggio Emilia e massimi a Piacenza, ove raggiungono i 6,4.

Su scala regionale si evidenzia una lieve diminuzione dei quantitativi distribuiti e delle superfici interessate dall’attività di utilizzazione agronomica.

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nel 2009 è stata registrata una produzione di fanghi totale pari a circa 57.000 t s.s.. Dalla figura 1.1 si evince che Modena è la provincia con i maggiori quantitativi smaltiti in termini di s.s. (il valore si attesta attorno alle 10.000 t), seguita da Ravenna e da Bologna.

La figura 1.2 illustra l’ubicazione degli impianti di depurazione al servizio di agglomerati di consistenza superiore o uguale a 2.000 AE, suddivisi per quantitativi di fango smaltiti (espressi in t/anno di s.s.), nell’anno 2009.

Nella figura 1.3 vengono individuati gli impianti di trattamento e le rispettive tipologie di smaltimento dei fanghi effettuate; le tipologie di smaltimento presenti nel territorio regionale sono: agricoltura (33 impianti nelle provincie di Parma, Reggio Emilia e Ferrara), discarica (Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), incenerimento (Piacenza e Bologna), compostaggio (Parma, Modena, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena) e altro (cementifici, ecc.). Nel 2009 circa il 45% del fango prodotto è stato conferito in discarica (in diminuzione nel 2010) mentre il 32% del totale è stato recuperato in agricoltura o in centri di compostaggio; il 14% è risultato smaltito negli inceneritori e il 9% è stato utilizzato presso cementifici o altre forme di riutilizzo. Nella stessa figura sono inoltre indicati gli impianti che recapitano esclusivamente fanghi liquidi ad impianti d’area.

Tabella 1.1 - Quantità di fanghi destinati all’utilizzo in agricoltura.

Regione Anno Sostanza Secca (t) Ettari

Emilia Romagna 2011 51.036 10.148

Lombardia 2009 134.140 26.830*

Veneto 2009 4.459 977

* Valore stimato

(11)

Figura 1.1 - Quantitativi di fango prodotti (t/y di sostanza secca) nel 2009 negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, suddivisi per provincia.

Figura 1.2 - Quantitativi di fanghi civili smaltiti in Emilia-Romagna nel 2009.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Piacenza

Parm a

Reggio Emilia

Mode na

Bologn a

Ferrara

Ravenna For

lì-Cesena

Rimini

Provincia

Fanghi smaltiti s.s. (t/y)

(12)

Figura 1.3 - Tipologie di smaltimento di fanghi civili in Emilia-Romagna attuate nel 2009.

1.1.2 Lombardia

L’analisi della produzione di fanghi biologici “civili” in Lombardia evidenzia un progressivo aumento negli anni, dovuto principalmente al collettamento di ulteriori aree ai depuratori comunali/consortili.

Si riscontra inoltre che la maggior parte dei fanghi “agroindustriali” è gestita direttamente dai produttori che effettuano direttamente in conto proprio lo spandimento agronomico.

Oltre il 90% dei fanghi “civili” prodotti in Lombardia è conferito ai 15 impianti in esercizio conto terzi, autorizzati al trattamento e successivo riutilizzo in agricoltura.

La produzione di fanghi biologici in Lombardia è di circa 800.000 tonnellate tal quali, di cui circa il 20% è di provenienza agroindustriale, il 50% di provenienza “civile” ed il restante è stato ricavato dalla produzione industriale.

L’analisi delle dichiarazioni MUD degli impianti autorizzati a ricevere fanghi prodotti da terzi mostra inoltre una particolare situazione.

Oltre il 50% dei fanghi ritirati provengono da depuratori ubicati al di fuori del territorio lombardo e sono in maggioranza costituiti da fanghi “civili”.

Il quantitativo complessivo di fanghi riutilizzati in agricoltura nel 2010 è stato di oltre 650.000 t corrispondenti a 116.135 tonnellate s.s. (dato ricavato su stime relative allo stato fisico dei fanghi dichiarato nei MUD) di cui il 51% è stato riutilizzato nella provincia di Pavia mentre in ognuna delle province di Cremona, Milano, Lodi e Mantova è stato riutilizzato circa il 10% del quantitativo totale.

Il numero di codici CER di fanghi ritirati è estremamente limitato rispetto a quanto attualmente autorizzato ed è riconducibile, per circa due terzi, ai fanghi “civili”.

In definitiva la maggior parte dei fanghi “civili” prodotti in Lombardia è riutilizzata in agricoltura nel territorio lombardo, mentre un limitato quantitativo è destinato ad impianti extraregionali

1

.

1.1.3 Veneto

Complessivamente l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione coinvolge nel Veneto oltre 12.500 t di sostanza secca (anno 2012) distribuiti su circa 2.500 ha. Il carico unitario si attesta su valori di circa 5 tonnellate sostanza secca per ettaro (t s.s./ha) nelle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona, di

1 (a) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/PRODUZIONE_FANGHILombardia20022010.xls

(b) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-

(13)

poco superiori a 2,5 in provincia di Vicenza mentre in provincia di Venezia nel si è registrato un valore superiore a 7 t s.s./ha

2

. In provincia di Belluno non sono utilizzati fanghi.

Tra il 2005 ed il 2012 l’andamento della superficie utilizzata per lo spandimento di fanghi di depurazione è stato alquanto variabile nelle diverse province. In provincia di Belluno e Padova si è assistito ad una progressiva diminuzione mentre a Vicenza, Treviso, Venezia, Rovigo e Verona il trend è mediamente in aumento.

Nel 2012 Rovigo si conferma la provincia con la maggiore superficie interessata (oltre il 40% del totale), seguita a distanza da Treviso (24%), Padova e Venezia (11%), Vicenza (7%) e Verona (3%).

1.2 Normativa regionale

Per tutte le Regioni, il principale riferimento normativo per il riutilizzo in agricoltura di fanghi biologici è costituito dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che recepisce la Direttiva 86/278/CEE

3

. Il Decreto disciplina a livello nazionale le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi. Diverse Regioni, in accordo con l'art. 6 dello stesso Decreto legislativo, hanno poi ulteriormente regolamentato tali attività mediante l'emanazione di atti e linee guida.

I fanghi sono classificati come rifiuti speciali e, pertanto, tutte le attività di deposito, trattamento e trasporto sono disciplinate con le disposizioni della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

152 "Norme in materia ambientale"

4

. A seguito dell’approvazione dei Decreti legislativi n. 22/97 e n.

152/2006, le regioni hanno provveduto ad integrare la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti con le norme regionali che regolamentano l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione come attività di recupero mediante distribuzione sul terreno.

1.2.1 Emilia Romagna

A partire dalla normativa europea e nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha avviato il percorso di regolamentazione dell’utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura con la DGRER 736/1996, successivamente modificata dalla DGRER 1142/1997.

Nel primo decennio di applicazione della normativa nazionale sono emersi alcuni punti deboli. In particolare, si è compreso che, procedendo con una valutazione post-autorizzativa - realizzabile solo successivamente alla notifica di spandimento e quindi con limitati margini temporali - si verificavano troppo spesso incoerenze tra quanto dichiarato in sede istruttoria di rilascio dell’Autorizzazione e quanto realmente emergeva in campagna. Diverse anomalie si sono riscontrate sull’utilizzazione dei suoli previsti per lo spandimento di fanghi. Ad esempio: suoli dichiarati coltivati con specifici riparti colturali, sono risultati incolti o addirittura non utilizzabili a fini di spandimento agronomico (pendenze eccessive, superiori al 15%, impossibilità di accesso per la presenza di boschi o calanchi); delimitazioni cartografiche di appezzamenti definiti “omogenei”, che non sono risultati tali (diverso uso del suolo, appezzamenti definiti omogenei, costituiti da particelle eccessivamente distanti fra loro ecc.); certificati analitici di terreni, prodotti dal soggetto utilizzatore del fango, i cui valori sono risultati assolutamente non “confrontabili” con quelli dei campionamenti e delle analisi ufficiali; spandimenti di fanghi in quantità superiori a quanto previsto dal Decreto legislativo 99/92; spandimenti effettuati in terreni non autorizzati; ecc.

Si è giunti così all’emanazione della DGRER 2773/2004 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”

5

, denominata “Direttiva fanghi”, la cui entrata in vigore ha annullato le precedenti. La DGRER 2773/04 è stata studiata proprio per il reale conseguimento delle finalità e degli obiettivi del Decreto legislativo 99/92 (precauzione e sostenibilità), ponendo rimedio alle problematiche esposte.

Essa detta disposizioni in merito a:

- modalità del sistema autorizzativo;

- condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in relazione a composizione, modalità di trattamento, caratteristiche dei suoli e dosi applicabili;

- strumenti da adottare per garantire la corretta utilizzazione dei medesimi sulla base delle colture praticate e ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo;

- inserimento di alcuni microinquinanti organici, non considerati dalla norma nazionale, quali parametri per la caratterizzazione dei fanghi.

2 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-territorio/dati- regionali-sulluso-dei-fanghi-in-agricoltura-d.lgs-99-92-1/veneto

3 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/Direttiva_86_278_CEE.pdf

4 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm

5 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNADGRER27732004.pdf

(14)

Successive rettifiche

6

e precisazioni relative alle analisi per la determinazione dei componenti organici dei fanghi

7

si sono concentrate sugli aspetti procedurali che concorrono a definire la loro idoneità per l’utilizzo in agricoltura.

La DGRER 1801/2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

8

ha successivamente rivisto alcuni aspetti relativi al divieto di utilizzo dei fanghi (terreni con pendenze >20%), ai sistemi di stoccaggio, ai settori produttivi da considerarsi ragionevolmente sicuri sotto il profilo della potenziale idoneità dei fanghi. Per quest’ultimo aspetto si forniscono indicazioni specifiche per i settori appartenenti al cosiddetto "comparto agro-alimentare", per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 del Decreto legislativo 99/92 circa la triplicazione della dose di fango apportabile per ettaro di terreno disponibile. In tale atto vengono inoltre inserite:

disposizioni specifiche per l’utilizzo di fanghi da impianti di depurazione di acque reflue urbane facenti parte del servizio idrico integrato; una lista positiva di rifiuti trattabili in impianti di depurazione delle acque reflue industriali a servizio dei settori produttivi di lavorazione / trasformazione dei prodotti agricoli del comparto agro-alimentare; criteri e modalità per la caratterizzazione di base dei rifiuti da conferire agli impianti di trattamento delle acque di scarico.

Nel 2007 la Regione, con la DGRER 550 “Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e relative procedure”

9

, ha definito valori soglia di attenzione per l’utilizzo del fango (SAUF) per alcune sostanze/composti organici persistenti. In particolare, per il “Toluene” ha stabilito una SAUF pari a 500 mg/kg di sostanza secca e per il parametro “Idrocarburi pesanti” pari a 10.000 mg/kg di sostanza secca. Le SAUF definite rispondono all’esigenza di individuare criteri omogenei in ambito regionale, per contenere possibili effetti negativi sulla matrice suolo e sul sistema suolo-pianta connessi all’utilizzo agricolo dei fanghi contenenti concentrazioni non trascurabili di tali sostanze. Tra le attività del programma deliberato era prevista anche la predisposizione, da parte di ARPA, di uno specifico Data Base con le informazioni ed i risultati dei controlli effettuati nel biennio 2007-2009, nonché l’elaborazione dei dati raccolti e la stesura di un Report annuale entro il 31 marzo di ogni anno.

Infine, la DGRER 297/2009 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

10

recepisce le conclusioni delle attività di controllo biennale sulla qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e relative procedure [3] [4]. Queste ultime hanno riscontrato che il parametro “Idrocarburi pesanti” mostra una concentrazione media espressa in mg/kg di s.s. che si colloca su valori del 60% inferiori alla SAUF di 10.000 mg/kg di sostanza secca (s.s.), mentre il parametro “Toluene” mostra una concentrazione media che si colloca su valori dell’85% inferiori alla SAUF di 500 mg/kg di sostanza secca (s.s.). In nessun caso è stata riscontrata la presenza di sostanze

“marker” di cancerogenicità (Benzene, 1-3 Butadiene, Benzo (a) pirene, idrocarburi aromatici a 4-6 nuclei condensati). Le ricerche condotte dal CRPA hanno riscontrato nei fanghi di depurazione dell’Emilia-Romagna - provenienti da 12 impianti urbani di dimensioni medio grandi - concentrazioni medie dei “Linear Alkilbenzene Sulfonate (LAS)” di 1.600 mg/kg s.s., con valori massimi di 6.350 mg/kg s.s.. Considerati la rapida biodegradazione dei LAS nei terreni agricoli, la presenza nei terreni sottoposti all’utilizzo ripetuto dei fanghi (CRPA - Azienda sperimentale Marani di Ravenna) di valori di LAS sempre inferiori a 1 mg/kg ed il basso rischio ecotossicologico di queste sostanze, il parametro LAS è stato escluso dalla caratterizzazione dei fanghi di depurazione. Inoltre, a partire dall’annata agraria 2009, i produttori di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che intendano destinarli all’utilizzo in agricoltura ovvero i soggetti utilizzatori, non sono tenuti a valutare la qualità dei fanghi di depurazione per i composti “Toluene” e “Idrocarburi pesanti”. Per un miglior dettaglio delle motivazioni sopra esposte si rimanda alla lettura integrale della DGRER 297/2009.

Nella delibera sono inoltre formalizzati alcuni indirizzi operativi sull’uso dei fanghi concordati nel corso degli incontri di lavoro svolti nel 2007 con gli enti preposti alle attività di autorizzazione, controllo e vigilanza. In particolare, sono stati modificati i tempi di interruzione della distribuzione sul suolo dei fanghi; è stata autorizzata l’adozione di pratiche semplificate per i fanghi di origine agro-alimentare;

sono stati semplificati i requisiti per lo stoccaggio se il soggetto utilizzatore del fango dispone del sito di

6 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNADGRER2852005.pdf

7 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNAdetermina_110462005.pdf e

http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNAdetermina_110472005.pdf

8 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNADGRER18012005.pdf

9 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/EMILIAROMAGNADGRER5502007.pdf

10 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-

(15)

stoccaggio in capo al produttore del fango. Infine, sono indicate precisazioni sull’attività di controllo all’utilizzazione dei fanghi ed inserita in modo esplicito la clausola della ripetizione delle analisi dei suoli oggetto di spandimento ogni 3 anni.

1.2.2 Lombardia

In Lombardia la prima norma in tema di gestione dei rifiuti è stata la "L.R. 94/80", emanata due anni prima della norma nazionale, costituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

L'elevata attenzione all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile del territorio ha reso necessaria l’elaborazione di una norma, sia per regolamentare un tema di rilevante impatto per l'ambiente sia perché la Lombardia è una regione altamente antropizzata e con elevata capacità produttiva.

Questi elementi si aggiungono alle peculiarità territoriali della regione: circa il 50% del territorio è montano o collinare; l'area metropolitana conta una popolazione di circa 5 milioni di abitanti; la fascia di pianura Padana è caratterizzata da un'agricoltura intensiva e da un elevato carico di bovini e suini.

Dal 1980 ad oggi sono stati emanati diversi regolamenti regionali e leggi che hanno ancor più puntualizzato e regolamentato alcune attività di smaltimento/recupero rifiuti tra cui il riutilizzo dei fanghi in agricoltura. In particolare, si vedano le determinazioni del Comitato Tecnico di cui all’art. 17 della L.R. 94/80 che, nelle sedute del 3 maggio 1988 e del 2 giugno 1992, ha individuato le tipologie di rifiuti speciali da utilizzare in agricoltura ed ha fissato ulteriori limiti da rispettare per i fanghi (Arsenico, parametri organici sull’eluato e parametri microbiologici).

In Lombardia, ai sensi dell’Art. 1 della L.R. 6/2001 e sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. 30 dicembre 2003 n.VII715944

11

, la competenza al rilascio dell’autorizzazione al trattamento e al successivo spandimento dei fanghi biologici in agricoltura è stata delegata alle Province.

La delega ha decorrenza 1 febbraio 2004 ed è stata confermata nella L.R. 26 del 12 dicembre 2003.

Con DGR 6 agosto 2002 n. 7/10161 è stato approvato anche lo schema di istanza e della documentazione di rito del progetto definitivo di cui agli ex artt. 27 e 28 del Decreto legislativo 22/97, oggi art. 208 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., nonché la documentazione da presentare per l’autorizzazione alle operazioni di riutilizzo in agricoltura (R10).

Riguardo allo smaltimento/riciclo dei fanghi occorre comunque considerare che:

− la produzione dei fanghi da depurazione di acque reflue civili è in aumento, con costi crescenti per il servizio idrico integrato (e quindi per gli utenti);

− lo smaltimento in discarica degli stessi non risulta perseguibile in quanto il Decreto legislativo 36/2003, di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche, prevede specifici obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili, recepiti anche nella programmazione regionale;

− la qualità delle acque e dei suoli della regione presenta aspetti di criticità tali da limitare la sostenibilità di ulteriori apporti di nutrienti.

L’utilizzo dei fanghi in agricoltura deve pertanto contrarsi. In vista di tale obiettivo la Regione ha assunto impegni con le Autorità d’ambito per la definizione e la realizzazione di programmi idonei alla riduzione del volume dei fanghi da smaltire/riciclare.

Nelle delibere citate in precedenza vengono inoltre confermati alcuni criteri e limitazioni adottati a partire dagli anni ottanta a seguito di determinazioni dell’allora Comitato Tecnico Regionale rifiuti.

Ad esse si sono aggiunte una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare in tutte le fasi previste, ovvero: ricezione dei fanghi, messa in riserva, trattamento di stabilizzazione/igienizzazione, messa in riserva prima dell’utilizzo; trasporto/riutilizzo dei fanghi a beneficio dell’agricoltura.

Sono state introdotte inoltre condizioni sulle caratteristiche dei terreni e sulle limitazioni d’uso

12

. 1.2.3 Veneto

La Regione Veneto, che aveva già regolamentato tale pratica con la L.R. n. 33/85 e successiva Circolare del 04.06.1986 n. 35 – Direttiva A3, nonché con il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PCR 01.09.1989 n. 962), ha adeguato le proprie norme a quelle nazionali emanando la Direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”, approvata con DGRV 06.06.1995 n.

11 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LOMBARDIA_DGR_15944_03_Delega_alle_Province_fanghi_in_agricoltura.pdf

12 (a) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LOMBARDIA_DGR_15944_03_Delega_alle_Province_fanghi_in_agricoltura.pdf

(b) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LOMBARDIA_DGR_12764_2003_Linee_guida_Compostaggio.pdf

( c) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LOMBARDIA_DGR_9953_del_29_07_2009__divieto_spandimento_fanghi_entro_4_anni.pdf

(d) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LOMBARDIA_LR_n._12_del_12_07_2007__art_8.pdf

(16)

3247 e successivamente modificata ed integrata dalle DGRV 11.02.2005 n. 338, 18.03.2005 n. 907 e 07.06.2005 n. 1269.

Il Decreto legislativo n. 99/92 disciplina le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1982 n. 915. Dopo l’abrogazione di quest’ultimo con il Decreto legislativo 05.02.1997 n. 22, recepito dalla Regione Veneto con L. R.

21.01.2000 n. 3, si è posta la necessità di adeguare la sopra citata Direttiva B alla nuova normativa. Con DGRV 2241 dell’8 agosto 2005

13

è stato approvato l’aggiornamento delle “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici”.

In particolare, considerando tra l’altro anche quanto fatto in altre regioni, le modifiche che sono state apportate riguardano:

- ulteriore esplicazione dei sistemi di trattamento e stabilizzazione dei fanghi prima della loro utilizzazione agronomica, con l’inserimento di azioni quali il condizionamento con calce e l’essiccamento, nonché di sistemi di stabilizzazione, anche diversi da quelli riportati nella Direttiva, purché consoni a raggiungere le caratteristiche di stabilizzazione desiderate ed autorizzati ai sensi della L.R. 3/2000;

- indicazione affinché tutte le operazioni svolte negli impianti di stoccaggio dei fanghi, avvengano senza dispersione nell’ambiente del fango per dilavamento;

- inserimento di norme transitorie che permettano, in tempi congrui, l’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova normativa;

- modalità di trasmissione dei dati al competente Osservatorio regionale Rifiuti dell’ARPAV.

In termini generali, pertanto, le modifiche apportate intendono fornire indicazioni più esaurienti in ordine all’ottimizzazione delle operazioni di gestione dei fanghi, ai processi di stabilizzazione dei fanghi ed al ricorso alle buone pratiche agronomiche.

L'art. 3 punto d) delle norme tecniche prevede che chi effettua operazioni di recupero agronomico dei fanghi di depurazione, tra i vari adempimenti, sia tenuto a predisporre e a presentare un verbale di campionamento − redatto secondo uno specifico modello − nonché a concordare con l'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV le operazioni di campionamento.

Allo scopo di definire in maniera più dettagliata le modalità operative di campionamento ed analisi dei terreni è stato approvato con DGRV 1407 del 16 maggio 2006

14

un protocollo che esplicita le fasi di cui si compone la procedura di validazione del piano di campionamento proposto e dei relativi risultati analitici.

Con DGRV 235 del 10 febbraio 2009

15,

per i fanghi utilizzati in agricoltura per lo spandimento diretto sui suoli o per la produzione di ammendanti compostati, sono state fissate le seguenti concentrazioni limite:

− IPA: 6 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);

− PCB: 0,8 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);

− PCDD/F: 50 ng I−TE/kg s.s. (in base alle simulazioni effettuate nel documento ARPAV pari alla metà del valore proposto nel DRAFT del documento europeo di 100 ng I−TE/kg s.s.).

Con successiva sentenza n. 255 del 11 febbraio 2010

16

la Corte di Cassazione ha stabilito che per le sostanze non normate dalla specifica legislazione si deve fare riferimento ai limiti di cui alla tabella 1, colonna A dell’allegato 5 alla parte IV del Decreto legislativo 152/06.

1.3 Linee guida regionali per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura

In Italia, lo spandimento dei fanghi in agricoltura si è diffuso fin dagli anni ’80 in connessione con la gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, la cui costruzione è stata implementata con l’entrata in vigore della legge 319/1976 (cosiddetta “Merli”).

A fronte di un continuo aumento della produzione di fanghi di depurazione si è reso necessario anche a livello Comunitario definire principi ed obiettivi per la protezione dell’ambiente e, in particolare, del suolo. La Comunità Europea ha emanato una prima direttiva (DIR 86/278/CEE) del Consiglio del 12 giugno 1986 intesa a disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire ed evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone una corretta utilizzazione. Il recupero e la valorizzazione dei fanghi in agricoltura in

13 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-territorio/normativa- regionale/veneto

14 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-territorio/normativa- regionale/veneto

15 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-territorio/normativa- regionale/veneto

16 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-

(17)

sostituzione di fertilizzanti chimici è possibile a condizione che vengano stabiliti precisi requisiti agronomici e chimici, nonché limitazioni nelle quantità immesse. Inoltre, è fondamentale ed indispensabile definire valori limite di concentrazione dei metalli pesanti, in base alla loro stessa tossicità e alle caratteristiche dei terreni agricoli in cui si intende spandere i fanghi. Un altro principio fondamentale presente nelle iniziative della Comunità Europea è che, salvo casi specifici, i fanghi vengano debitamente trattati prima del loro utilizzo in agricoltura.

1.3.1 Emilia Romagna

In Emilia-Romagna la normativa entra nel merito delle modalità specifiche per ogni fase di autorizzazione (stoccaggio, trasporto ed utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura) di competenza delle Province

17

. La Provincia individua le modalità di esecuzione del programma obbligatorio di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi (DGRER 2773/2004). Le attività di vigilanza sono delegate ad ARPA Emilia-Romagna che, attraverso un insieme di Linee Guida, stabilisce prassi operative standardizzate per i propri tecnici dei rispettivi nodi provinciali. Si tratta di documenti predisposti dalla Direzione Tecnica di ARPA Emilia-Romagna sulla base della norma nazionale (Decreto legislativo 99/92, Decreto legislativo 152/99 ora abrogato dal Decreto legislativo 152/06, Decreto legislativo 22/97) e regionale (DGRER 2773/2004, DGRER 550/2007, LR9/99) nonché della norma UNI 10802 “Rifiuti - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”. Tale norma individua le procedure per ogni singola attività di controllo

18

e fornisce una modulistica comune per i verbali e per l’identificazione dei campioni

19

. 1.3.2 Lombardia

Nell’ottobre 2007 ARPA Lombardia, per incarico della Regione, ha predisposto una proposta di Linee guida/norme tecniche per il trattamento e l'utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici [5]. La proposta nasce dall’esigenza di regolamentare l’utilizzo di fanghi biologici in agricoltura, massimizzando i benefici, riducendo i rischi di inquinamento dei suoli e delle acque e, infine, fornendo indicazioni e disposizioni chiare per produttori, operatori del settore, enti ed agricoltori.

Nella proposta di linee guida sono stati definiti i criteri per l’accettazione dei fanghi negli impianti autorizzati, i sistemi e i processi di trattamento dei fanghi, le modalità di controllo in campo [6] [7], i valori limite dei metalli pesanti, le caratteristiche agronomiche dei fanghi, le caratteristiche dei terreni agricoli, i divieti e le modalità di spandimento.

La proposta di linee guida risponde, inoltre, alle indicazioni contenute nell'art. 6. del decreto legislativo 99/92 "Competenze delle regioni" (commi 2, 3, 4 e 5) e comprende condizioni e prescrizioni di carattere generale che le ditte autorizzate dovranno rispettare, secondo quanto disposto al punto 8 dell’Allegato I alla D.G.R. 30 dicembre 2003, n. 7/15944.

Nel 2011 la Regione Lombardia ha inoltre formalizzato la costituzione di un Gruppo di Lavoro interdirezionale, cui ha partecipato ARPA Lombardia, con lo scopo di redigere linee guida per la realizzazione, il trattamento e l’utilizzo dei fanghi in agricoltura. Queste linee guida sono state approvate e pubblicate nel luglio 2014

20

, quando le attività del progetto qui illustrate e la stesura del presente Rapporto erano già concluse e, pertanto, non ne hanno potuto considerare i contenuti.

1.3.3 Veneto

Nel paragrafo 1.2.3 sono state presentate le norme tecniche, approvate con deliberazione della giunta regionale, che costituiscono il riferimento tecnico per la valutazione delle richieste e la gestione delle attività di stoccaggio, trasporto ed utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

17 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/RERLinee_Intervento_fanghi.pdf

18 (a) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG08gestionefanghirev1.pdf

(b) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG09prelievo_fanghirev2.pdf

(c) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG10prelievo_terreno.pdf

(d) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/RERCircolare_Esplicativaluglio2008.pdf

19 (a) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG09verbaleprelievofanghi.pdf

(b) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG09cartellino.pdf

( c) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG10verbaleprelievoterreni.pdf

( d) http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/LG10cartellino.pdf

20Le nuove Linee guida regionali sono state approvate con D.g.r. 1 luglio 2014 - n. X/2031 e pubblicate sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 28 - Giovedì 10 luglio 2014: http://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/DGR_2031del1_10_2014lineeguidafanghi.pdf

(18)

In occasione del monitoraggio regionale dei fanghi di depurazione civile, si è reso necessario predisporre una procedura per il prelievo dei fanghi allo scopo di uniformare le prassi operative dei tecnici dei 7 dipartimenti provinciali [9] [11].

Inoltre, ai fini della verifica di idoneità all’utilizzo dei fanghi, è stata predisposta una specifica procedura

21

per la standardizzazione delle modalità di campionamento del terreno da parte dei richiedenti (per il tramite di professionisti e laboratori incaricati) - collegata alla modulistica allegata alle norme tecniche regionali

22

.

21 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del- territorio/files/ARPAVprocedura_prelievo_terreni.pdf

22 http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/uso-dei-fanghi-di-depurazione-in-agricoltura-attivita-di-controllo-e-vigilanza-del-

(19)

2. CRITERI UTILIZZATI PER IL CONTROLLO SUL POSSIBILE ACCUMULO DI SOSTANZE INQUINANTI

2.1 Procedure adottate per le attività di autorizzazione, controllo e vigilanza

2.1.1 Regione Emilia-Romagna

Relativamente al possibile accumulo di sostanze inquinanti a seguito dello spandimento dei fanghi di depurazione, in Emilia-Romagna, allo stato attuale, si effettuano controlli sul suolo mentre non sono previste analisi delle acque superficiali e/o sotterranee limitrofe alle aree trattate. Non si esclude che in futuro si possano prevedere e realizzare campionamenti delle acque. Una volta completati gli strumenti cartografici descritti nel capitolo 2.4, si potranno definire metodi di controllo riferiti ai diversi tipi di suolo.

Di seguito si riporta quanto stabilito dalla normativa regionale vigente per le verifiche da effettuare sui terreni in sede di autorizzazione e controllo e si illustrano le attività svolte da ARPA-ER nell’ultimo triennio.

2.1.1.1 Autorizzazione

La DGRER 2773/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la “caratterizzazione” preventiva del terreno finalizzata al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione. Il dettaglio di quanto è previsto dalla normativa è riportato nel BOX 2.1.

BOX 2.1

Al paragrafo XVII del DGRER 2773/2004 viene stabilito:

Caratterizzazione analitica dei terreni

1. Ai fini dell'esecuzione delle analisi dei terreni di cui all'Allegato II - A del decreto si avranno a riferimento le metodiche analitiche previste dal Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" (pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999). Il decreto prevede anche i diversi criteri per il campionamento del suolo, in rapporto alle diverse finalità; in merito alle predette analisi si precisa che fra le diverse metodiche ufficiali i laboratori dei Dipartimenti tecnici - ARPA utilizzano i seguenti metodi:

- pH (acidità) , in acqua, metodo potenziometrico;

- capacità di scambio cationico (C.S.C.), metodo con cloruro di bario e trietanolammina;

- metalli pesanti, metodo UNI EN 13346- 2002.

- granulometria (metodo della pipetta)

- carbonio organico per determinazione contenuto di sostanza organica (Walkley-Black ).

Il campionamento del terreno deve essere eseguito in base a quanto stabilito dalla stessa DGRER 2773/2004, che, sempre al paragrafo XVII stabilisce:

2. Per quanto attiene il metodo di campionamento dei suoli si dovrà fare riferimento, oltre alle sopracitate norme nazionali, ai criteri riportati nel manuale "Guida per la descrizione ed il campionamento dei suoli aziendali nell'ambito delle attività dei servizi di assistenza tecnica in agricoltura", redatto a cura del Servizio Sviluppo del Sistema Agroalimentare - Direzione Agricoltura della Regione Emilia - Romagna nonché alle disposizioni della presente direttiva.

3. Al fine di garantire uniformità ed omogeneità dei dati, i soggetti utilizzatori devono operare in modo coerente con le disposizioni richiamate al precedente comma 2, in particolare:

- individuando le superfici omogenee, di cui all'Allegato II - A del decreto, anche sulla base della cartografia dei suoli prodotta dalla Regione Emilia - Romagna;

- individuando su Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000 o 1:5.000, all'interno dell'area, gli appezzamenti oggetto del prelievo, riportando sull'etichettatura del campione di terreno e sul certificato di analisi il codice sezione o elemento della CTR, la lettera identificativa dell'area omogenea e il numero d'ordine della superficie di campionamento.

I campioni di terreno devono essere accompagnati dal verbale di campionamento, contenente i riferimenti e le modalità sulle metodiche di campionamento utilizzate.

4. L'uso delle sopra citate metodiche di analisi sarà attestato dall'analista in calce ad ogni rapporto di prova.

Ai fini della validità della notifica di cui al precedente paragrafo XV, il rapporto di prova deve essere accompagnato dal verbale di campionamento di cui al precedente comma 3.

Al riguardo, l’allegato 5 della DGRER 2773/2004 precisa:

Campionamento dei terreni

(20)

Per impostare il campionamento dei suoli e per regolare i volumi massimi di distribuzione in rapporto alle caratteristiche dei suoli, come di seguito specificate, si deve fare riferimento alla seguente documentazione:

a) per le zone di pianura e di parte della collina, alla "Carta dei suoli 1:50.000" ed alle relative informazioni consultabili sui siti web:

https://agri.regione.emilia-romagna.it/Suoli/

http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo

b) per i territori di collina non descritti nel precedente documento, al "Catalogo regionale dei principali tipi di suolo agricoli di collina e montagna", utilizzando come base cartografica la carta dei suoli 1:250.000, sul sito web:

http://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/

c) Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000 (suddivisa in elementi) o 1:10.000 (suddivisa in sezioni).

Personale qualificato a svolgere l'attività di campionamento: si richiede che il personale sia iscritto ad un ordine professionale in materie tecnico-scientifiche.

Dovranno essere comunicate alla Provincia, a mezzo fax o telegramma, le date esatte di esecuzione dei campioni di terreno, al fine di poter assistere ed eventualmente prelevare dei contro campioni, e verificare le tecniche di campionamento.

I campioni di terreno devono essere presentati al laboratorio accompagnati da un verbale di campionamento in cui siano riportate le coordinate dei sub-campioni come di seguito indicato.

Zone di campionamento

Sono costituite da superfici, inferiori od uguali a 5 ettari, valutate come omogenee per tipologia prevalente di suolo, con particolare riferimento alle classi di tessitura (argillosa: % di argilla > 35% , % di sabbia > 60%;

medio impasto; valori intermedi) pH, calcare totale, (dedotta dalla cartografia disponibile).

Dalla zona di campionamento si devono escludere i bordi.

I confini delle aree omogenee vanno riportati su Carta Tecnica Regionale(C.T.R.) in scala 1:5.000 o 1:10.000.

Si richiede di riprodurre anche la carta su supporto digitale, mediante un GIS. Entrambi i documenti, cartaceo e supporto magnetico, dovranno essere allegati alla documentazione da presentarsi alla Provincia competente in fase di autorizzazione.

Le aree omogenee devono essere individuate da una lettera: A,B,C….

All'interno di queste si individuano con un numero progressivo 1,2,3 .. la superficie di circa un ettaro da cui prelevare un campione composto

Inoltre, l’allegato alla DGRER 297/2009 precisa alcune fasi del campionamento previste nella DGR 2773/2004:

Campionamento dei terreni

Nell'ambito dell'area omogenea A si individua la zona di campionamento di un ettaro, che può essere costituita da 1 o più appezzamenti, in cui si prelevano almeno sei sub campioni per costituire il campione composto da analizzare, ovvero "campione rappresentativo dell'intera area omogenea".

Non si richiede, quindi, un campionamento per ciascun ettaro che compone l'area omogenea.

Questo criterio operativo considera le disposizioni del Decreto legislativo99/92, il metodo di campionamento stabilito per i Disciplinari di Produzione Integrata ed i costi sostenibili.

Numero dei campioni elementari e profondità di prelievo

Si richiede il prelievo di almeno 6 campioni elementari ad ettaro, operando nello strato compreso tra la superficie e la profondità di 0,40 m.

Si devono adottare le seguenti precauzioni:

- evitare di effettuare le trivellate in punti in cui si prevede siano presenti situazioni anomale, come ai bordi dell'appezzamento, nelle prossimità di capezzagne e scoline, dove ristagna l'acqua, ecc.;

- prima di prelevare il campione occorre rimuovere il terreno in cui possono trovarsi residui vegetali indecomposti.

Dall'insieme dei campioni elementari relativi a ciascun orizzonte si ricava un campione medio qualora si ritenga opportuno procedere ad un campionamento a diverse profondità.

Tipo di campionamento

Scegliere i punti di prelievo dei campioni elementari, distribuiti in modo omogeneo, lungo un percorso tracciato formando una immaginaria X o W e prelevare un campione elementare in ogni punto.

Formazione del campione medio per ciascuna profondità di prelievo

Mescolare ed omogeneizzare il materiale terroso e ricavarne un campione globale di 700 g.

Le singole “carote” di terreno devono essere riunite insieme (per ciascuna profondità), rimescolate ed

omogeneizzate. Successivamente, si porrà, dentro un sacchetto di polietilene pulito, una parte della terra

prelevata da avviare alle analisi.

(21)

Si deve applicare all’esterno del sacchetto un cartellino compilato chiaramente in tutte le sue parti, facendo particolare attenzione a riportare esattamente anno, Comune, codice elemento o sezione della CTR, area omogenea, n. d'ordine dell'ettaro di campionamento, profondità di prelievo partita IVA azienda, Ragione sociale.

Al laboratorio deve essere consegnata anche la relazione di campionamento a firma del soggetto abilitato.

Il quadro complessivo dei parametri da sottoporre ad analisi e i relativi valori limite sono riportati nell'Allegato 3 della DGRER 2773/2004 “Analisi dei terreni / Valori limite di conformità”:

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto e del paragrafo XVII della presente direttiva i terreni utilizzati per lo spandimento dei fanghi di depurazione devono essere soggetti ad analisi per la ricerca dei seguenti parametri, per i quali devono essere soddisfatti i valori limite a fianco indicati (i valori sono espressi in mg per kg di sostanza secca):

Parametro Valore limite

Granulometria - Materia organica - pH >5 * C.S.C. > 8 meq/100g * Cadmio < 1,5 mg/kgss

Mercurio < 1 mg/kgss

Nichel < 75 mg/kgss

Piombo < 100 mg/kgss

Rame < 100 mg/kgss

Zinco < 300 mg/kgss

* Per questi parametri si eseguono le indicazioni riportate all'art. 3 del Decreto legislativo 99/92

Relativamente ai parametri analitici, la DGRER 297/2009 prevede che:

Riguardo le analisi dei terreni di routine da ripetersi dopo 3 anni ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 99/92, qualora i suoli da esaminare non siano stati sottoposti a ruspature, ad escavazioni, a trasformazioni della sistemazione idraulico-agraria o ad altre operazioni meccaniche che possano avere alterato la granulometria dello strato da 0 a 0,40 m campionato, si precisa che nel caso in cui sia ripetuto / riavviato un ciclo di distribuzione di fanghi, su terreni già utilizzati a tali fini, non è necessario ripetere la determinazione della granulometria già effettuata e allegata alla documentazione in possesso della Provincia.

In accordo con quanto dispone la nota in calce all'Allegato I A del decreto un ulteriore parametro da verificare è il seguente:

Parametro Valore limite

Test di Bartlett e James <1 µM CrVI

Inoltre, la DGRER 2773/2004 nell’allegato 5 prevede:

2. Quantità massima di fango utilizzabile

Le dosi massime di fango previste dal Decreto legislativo99/92 devono essere ricondotte a quantità in grado di limitare gli elementi indesiderati presenti nel terreno.

Per evitare, tuttavia, effetti nel terreno non chiaramente determinabili, derivanti da spandimenti protratti negli anni, si ritiene necessario regolare nel tempo l'utilizzazione dei terreni.

I terreni possono essere utilizzati per un periodo massimo continuo di tre anni. Dopo tale periodo, non

potranno essere oggetto di distribuzione di fanghi per almeno due anni.

(22)

2.1.1.2 Controllo

Il programma di controllo rimane nella discrezionalità della Provincia, anche in relazione alle analisi disponibili per ogni area omogenea, tenendo conto di quelle prodotte per il rispetto dell’obbligo di ripeterle ogni 3 anni, fissato dal Decreto legislativo n. 99/92. Il dettaglio di quanto è previsto dalla normativa è riportato nel BOX 2.2.

BOX 2.2

Per quanto riguarda il controllo, la DGRER 2773/2004 paragrafo XVII (modificato dalla DGRER 297/2009) stabilisce:

6. La Provincia nel corso della validità dell’autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l’utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, l’ettaro o gli ettari da campionare all’interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che la Provincia potrà richiedere saranno quelle indicate all’allegato 5 oppure quelle previste dai Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999.”

7. Le analisi dei suoli devono essere ripetute ogni 3 anni”

L’allegato 5 punto 1 della DGRER 2773/2004 (modificata dalla DGRER 297/2009 ), prevede:

Le date esatte di esecuzione dei campioni di terreno dovranno essere comunicate alla Provincia, a mezzo fax o telegramma, al fine di poter assistere ed eventualmente prelevare dei contro campioni, e verificare le tecniche di campionamento. In questo ambito la Provincia può indicare l’ettaro e le coordinate geografiche dei punti di prelievo dei campioni elementari all’interno della zona omogenea.

La predetta comunicazione dovrà tener conto dell’arco di tempo di attendibilità delle previsioni meteo;

pertanto sarà trasmessa 2/3 giorni prima della data di campionamento.

Relativamente alle analisi dei terreni di routine, da ripetersi dopo 3 anni ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 99/92, qualora i suoli da esaminare non siano stati sottoposti a ruspature, ad escavazioni, a trasformazioni della sistemazione idraulico-agraria o ad altre operazioni meccaniche che possano avere alterato la granulometria dello strato da 0 a 0,40 m campionato, si precisa che nel caso in cui sia ripetuto / riavviato un ciclo di distribuzione di fanghi, su terreni già utilizzati a tali fini, non è necessario ripetere la determinazione della granulometria già effettuata e allegata alla documentazione in possesso della Provincia.

2.1.2 Regione Lombardia 2.1.2.1 Autorizzazione

In Lombardia la competenza al rilascio dell’autorizzazione al trattamento e dell’autorizzazione al successivo spandimento dei fanghi biologici in agricoltura è stata delegata alle Province ai sensi dell’Art. 1 della L.R. 6/2001, sulla base dei criteri indicati nella D.G.R. 30 dicembre 2003 n. 7/15944.

La delega per tali impianti ha decorrenza 1 febbraio 2004 ed è stata confermata nella L.R. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.

Con DGR 6 agosto 2002 n. 7/10161 è stato approvato anche lo schema di istanza e della documentazione di rito del progetto definitivo di cui all’art. 208 del Decreto legislativo 152/2006 da presentare per l’istruttoria relativa all’autorizzazione dell’impianto di trattamento e delle inerenti attività di spandimento fanghi in agricoltura.

Tali schemi sono stati approvati precedentemente al processo di delega di funzioni alle Province e devono quindi essere utilizzati previa verifica di coerenza con quanto stabilito dalle singole Province.

Pertanto, le ditte che (a) intendono realizzare e gestire impianti di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e recupero a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi e che (b) avendo impianti siti in altre Province, desiderano recuperare i propri rifiuti speciali non pericolosi già trattati in terreni facenti parte di una specifica Provincia, devono presentare ai sensi dell’art. 208 del Decreto legislativo 152/06 e ai sensi del Decreto legislativo 99/92 apposita domanda alla Provincia allegando la documentazione tecnica ed amministrativa prevista.

Inoltre, tutte le ditte autorizzate che recuperano rifiuti speciali non pericolosi in agricoltura in un dato territorio della Provincia devono inviare agli Uffici provinciali la documentazione prevista agli artt. 9, 10 e 11 del Decreto legislativo 99/92.

Di seguito si riporta in dettaglio la documentazione specifica per l’effettuazione delle operazioni di

spandimento in agricoltura (BOX 2.3).

Riferimenti

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