articolo 119
• La Costituzione prevede l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
• Il riferimento alla capacità fiscale per abitante indica la volontà del legislatore di finalizzare l’azione perequativa x livellare la capacità fiscale e non i bisogni.
articolo 119
• Si prevede poi che lo Stato destini risorse aggiuntive per scopi di tipo solidaristico economico-sociale riguardante l’esercizio dei diritti della persona;
• per le funzioni che garantiscono i diritti di cittadinanza lo Stato è competente e ne garantisce Livelli Essenziali.
• Infine, l’articolo 119 stabilisce che i tributi propri, le
compartecipazioni e i trasferimenti devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle Regioni.
La L. 42/2009 di delega al governo per l’attuazione del FF
• La legge delega introduce modalità di finanziamento dei livelli inferiori di governo.
• Il principio è: differenziare le modalità di finanziamento rispetto al livello di governo (ossia distinguendo Regioni, Province e Comuni), e in relazione alle diverse funzioni di spesa di ciascuno di questi.
• Anche i criteri di perequazione sono distinti a seconda del livello di governo e delle funzioni da questo svolte.
finanziamento delle Regioni
• il finanziamento delle Regioni è disciplinato dal D.lgvo 56 del 2000, che attribuisce alle Regioni il gettito dei seguenti tributi:
• l’imposta regionale sulle attività produttive, IRAP;
• la compartecipazione all’IVA;
• l’addizionale regionale all’IRPEF
• la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
• la compartecipazione all’accisa sulla benzina;
• la tassa automobilistica regionale;
• la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Il finanziamento deiComuni
• I Comuni si finanziano con:
• la IUC (IMU + TASI e TARI)
• l’addizionale comunale all’IRPEF
• l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
• la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (la Tosap);
…e imposta di soggiorno
Irap
– presupposto: esercizio abituale di attività diretta alla produzione o scambio di beni e prestazione di servizi
– soggetti passivi: imprenditori individuali, società, Enti comm.li e non, esercenti arti e professioni, amm.ni pubbliche, enti e soc. non residenti ( x VA prodotto su territorio nazionale)
• B I: VA netto prodotto nel territorio regionale come:
♦ differenza tra valore della produz. e costo materie prime e beni intermedi o
♦ ∑ delle remunerazioni dei fattori produttivi (allora Irap colpisce: profitti, interessi passivi, salari e stipendi)
♦ ma ≠ x particolari attività o tipi di contabilità
• Per le Soc di K (e, x opzione, soggetti in contabilità ordinaria):
BI del tributo è calcolata direttamente dalle poste di bilancio (in coerenza con i principi contabili adottati dalle imprese, senza le rettifiche fiscali)
• Imprese in Cont. Ordinaria:
Valore produzione (ricavi, variazioni rimanenze, ecc) meno
una serie di Costi di produzione (acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo, merci servizi, costi di ammortamento e canoni di
locazione anche finanziaria..).
NON deducibili: *Interessi passivi, *costi personale (al netto contributi x assic. infortuni).
– Territorialità dell’imposta (base molto ampia ≈ PIL)
– Aliquota: 3,9%; dapprima 1,9 % x agricoltura; 8,5 % su retribuzioni lorde x P.A, enti pubblici residenti o non x esercizio attività non
commerciali.
– No deducibile: da Ires e Irpef (x eliminare interferenze) – …ma
modifiche…successive (ammessa deduzione 10% Irap da BI Irpef e Ires)..e altre modifiche su deduzione costo L x assunti LD a tempo determinato…..
Agevolazioni:
– a) deduzione pensata a favore piccole imprese con importi decrescenti a seconda Y;
– b) 2 insiemi alternativi di deduzioni finalizzate ad agevolare impiego lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- Accertamento da Amm.ne centrale, anche Regioni Ordin.
– attribuzione a Regioni:
♦ dove è realizzata la produzione
♦ se in + regioni si ripartisce in base a “ammontare retribuzioni” del personale operante in ciascuna
♦ banche ripartizione su base “depositi raccolti”
♦ assicurazioni su base “premi raccolti”
– Istituita con L. Statale ma con L. Regionale da 1/1/2010 modifiche (ma non possono modificare la BI)
– Versamento dell’imposta (come altre dirette)
– Natura tributo: imposta nuova
♦ tassa Y nella fase antecedente la sua formazione… in capo a chi esercita attività di produzione.
♦ imposta diretta o indiretta ?
♦ presupposto dell’imposta e principi distributivi:
a) esercizio attività produttiva (≈ Y e patrimonio) come indicatore di capacità contributiva anche se di tipo impersonale (“reale”)
deriva dalla capacità di combinare i fattori produttivi (distinta da quella “personale” dei singoli percettori di Y)
b) si configura come controprestazione della fruizione dei servizi pubblici (locali) e costi causati alla collettività dalle attività produttive (all’interno del “principio del beneficio”)
IRAP è tributo diretto (in altri paesi già presente da tempo)
• Finalità generali:
• Semplificare e razionalizzare il sistema di Tax delle imprese (assorbe:
Ilor, Iciap, Imp. su patrimonio netto delle imprese, contributi sanitari)
• Modificare finanziamento spesa sanitaria
• ↑ grado autonomia regioni
• Contribuire a rendere il sistema fiscale neutrale rispetto alle scelte di I delle imprese e ↓ il C del lavoro
…..( anche se su questo necessità di ‘puntualizzazioni’….es.: su cuneo fiscale nel caso di finanziamento con debito…cosa che non si verifica con finanziamento con K proprio ed infatti Irap era stata introdotta
congiuntamente con un’altra forma impositiva (DIT) che riduceva l’onere fiscale x le imprese che si finanziavano con capitale proprio…!!!)
• critiche:
• Non risponde al criterio del beneficio imp. Reale; Regioni offrono servizi alle persone (assistenza sanitaria) e non c’è corrispondenza tra chi paga e chi riceve il servizio…
• Si tassano le imprese che non votano x offrire servizi ai cittadini che votano
• È soggetta a fenomeni di concorrenza fiscale:
BI mobile e tentativi di ↓ aliquota (…ma fattori influenzanti
localizzazione e traslazione sono molteplici e margini di manovra aliquote limitati)
• È soggetta a fenomeni di esportazione fiscale:
con traslazione sui p dei prodotti, si scaricano ↑ oneri fiscali su residenti di altre regioni
• Ha sostituito entrate non solo regionali, modificando in parte la distribuzione dei finanziamenti tra i ≠ livelli di governo
IUC: IMU, TASI e TARI
• Equilibrio tra:
Prelievo di tipo patrimoniale giustificato dal principio capacità contributiva
Prelievo/corrispettivo dei beni e servizi pubblici offerti dai Comuni
giustificato dal principio del beneficio
- Centrale il riferimento a immobili e terreni: doppia finalità..ma difficile in 1 solo prelievo..e con soggetti ..≠
- Asimmetria di trattamento nel sistema fiscale tra proprietari di casa ed affittuari…a fronte dello stesso bene
- Natura patrimoniale di Imposta Unica Comunale (presupposto:
possesso immobili): 3 prelievi IMU, TASI ( tassa, servizi indivisibili) TARI (tariffa, rifiuti)
IMU
– IMU: imposizione patrimoniale a favore EE LL (sostituisce ICI e Irpef e relative addizionali relative ai Y fondiari di immobili non locati e Y dominicali)
– Tax realizza un qualche collegamento tra benefici apportati dai servizi locali, riflessi nel valore degli immobili, e costi per i
fruitori degli stessi.
– Presupposto: possesso fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli(compresi quelli strumentali)
– Soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali (uso, usufrutto, abitazione)
– B I: Valore degli Immobili = Rendite catastali (rivalutate del 5%)
x 160 se Unità Immobiliari;
Y dominicale (rivalutato del 25% x 130)
Valore di mercato al 1/1 di ogni anno se Aree fabbricabili;
– Aliquota: (4 e ) 7,6 x mille; può essere < e > per decisione dei Comuni.
– Riduzione Aliq base anche x immobili non produttivi di Y – Indeducibilità: da Irpef e Ires
– Parte degli importi Imu allo Stato
– Problematicità: BI calcolata su valori catastali rivalutati = x tutti…
mentre valori effettivi molto ≠ e ≠ x tipologia e ubicazione degli immobili revisione catasto e unità di misura (mq.)
TASI
• Finanzia servizi indivisibili principio del beneficio
• Possesso immobile indicatore del beneficio
• Presupposto: possesso o detenzione di fabbricati (tutti)
• Soggetto passivo: possessore o detentore a qualsiasi titolo
• BI: come Imu
• Aliquote base: 1 x mille, ma introdotti limiti max
• Onere ripartito tra possessore (70-90%) ed occupante(30-10%), copre nei fatti mancanza gettito e copertura costi x abolizione Imu su 1.a abitazione
• Possibili riduzioni di imposta x tener c/ capacità contributiva famiglia con riferimento ad Isee (..ma così violazione al principio del
beneficio)
TARI
• Copre costo di I ed esercizio del servizio di gestione dei rifiuti
• Presupposto: possesso o detenzione locali o aree suscettibili di produrre rifiuti
• Soggetto passivo: possessore o detentore
• BI della tassa: superficie immobili, ma anche possibile numerosità nucleo familiare oltre a misurazioni puntuali delle Q di rifiuti
conferiti (e quindi vera e propria tariffa…!)
• Articolazione aliquote: definite dal Comune x garantire intera copertura dei costi di I e di esercizio del servizio (..quindi non proprio 1 tassa…)
Addiz. Irpef
– Addizionali :
misura definita dal centro a Regioni, Comuni
Addiz Regionale con aliq + elevata rispetto a quella 1,23% (del 2012) x compensare trasferimenti soppressi a EE LL
Regioni da 2014 ridisegnano “progressività”: facoltà di
modificare Aliq base (escluso da ↑ il primo scaglione Irpef, ma poi ↑ differenziati di aliq x altri), introdurre detrazioni x carichi familiari , ecc..
Comuni: gettito Add Irpef che possono manovrare tra 0 e 0,8%,
Comuni: possibilità analoghe (anche con definizione di soglia esente)
problemi di “redistribuzione” xchè Regioni e Comuni articolano prelievo con proprie strutture di progressività; articolazione
prelievo complessivo sui Y poco trasparente (ma…interferenza e comnistione con obiettivi di redistribuzione….)
tutte le attività (dich., liquidazione, accertamento e riscossione) da norme Irpef e di responsabilità centrale.
Altri tributi comunali:
- Imposte di scopo: gettito destinato a finanziare opere pubbliche….
- Imposta di soggiorno: a carico di chi alloggia nelle strutture
ricettive situate nel territorio del Comune (..comunque imposta di scopo…)
Il Patto di Stabilità Interno
• Insieme di norme adottate dal Parlamento con l’obiettivo di coinvolgere Comuni, Province e Regioni nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto
aderendo al PSC (1997).
• Il vincolo europeo è sull’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, che è risultato delle decisioni di spesa e di entrata non solo delle Amministrazioni centrali, ma anche di quelle locali e regionali.
Il Patto di Stabilità Interno
• La finalità generale alla base del PSI è sempre stata quella di incentivare gli Enti periferici a comportamenti di spesa e di entrata coerenti con i vincoli assunti dal Governo italiano in sede europea.
• …ma cambia di anno in anno la definizione dell’obiettivo programmatico:
è stato a volte un saldo e altre volte un tetto alla crescita della spesa;
sono mutati gli aggregati di bilancio (cassa e competenza) su cui è definito l’obiettivo e le voci da considerare nella
definizione del saldo o della spesa;
sono variati gli Enti e i comparti coinvolti e, infine,
anche il meccanismo premiante e sanzionatorio.
Tali modifiche sono andate nella direzione di eliminare progressivamente dal saldo alcune voci, sia in E sia in U.
Tendenza invertita dalla Legge Finanziaria per il 2007, che ha
ripristinato un vincolo su un saldo definito in maniera molto simile a quello che l’UE controlla per il conto consolidato dell’Amm.ne Pubblica.
• L. 1/2012 ha elevato a rango di norma costituzionale il PSI (i livelli inferiori di governo vengono resi corresponsabili degli equilibri di bilancio al pari dell’amministrazione centrale
essendo il vincolo europeo del PSC l’indebitamento netto delle AP).
• Il finanziamento in disavanzo è ammesso solo x far fronte a spese di I.
• Nel 2012 viene altresì introdotto il criterio di
‘regionalizzazione’ del PSI,
x il quale si richiede al complesso degli EE LL di ciascuna Regione di non essere in disavanzo.
• E’ fatto divieto ai livelli superiori di governo di intervenire a sostegno di Regioni o Comuni che abbiano registrati deficit eccessivi o che si siano indebitati a punto tale da non poter
• Ed infatti il quadro normativo è completato dal ‘Trattato sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e
monetaria’, il Fiscal Compact, le cui disposizioni sono state recepite nella carta costituzionale (obbligo x lo Stato di rispettare
«l’equilibrio tra entrate e spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e della fasi favorevoli del ciclo economico»).
• NB: Concetto di equilibrio ≠ da quello di pareggio di bilancio volontà di conservare un margine di flessibilità nella gestione di bilancio (pareggio ha natura statica costituito dalla parità
contabile tra Entrate e Spese; equilibrio concetto dinamico..non detto che E=Spese)
• Si riferisce a tutte le Amm.ni Pubbliche
• A garanzia dell’equilibrio di bilancio (art 81)
definizione dei casi di ricorso all’indebitamento (effetti del ciclo economico, autorizzazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti…) clausola di salvaguardia
• Segue norma su disposizioni per la riduzione del debito
• Regole sul saldo completate da disposizioni relative alla spesa.. (tasso programmato della crescita della G delle pubbliche Amm.ni…che al
«netto» delle poste indicate dalla normativa europea (es., G x interessi e con fondi europei..) non può superare il tasso stabilito in sede
europea…)
• Parlamento obbligo di controllo dell’andamento della finanza pubblica avvalendosi UPB (ufficio parlamentare di bilancio
• Nel Def, alla parte di "Analisi e tendenze della finanza pubblica", devono esser spiegati in dettaglio i risultati e le previsioni dei principali settori di spesa (pubblico impiego, protezione sociale, sanità), incluso il costo del debito, la spesa per interessi e il costo dei derivati.
• Entra, a fianco dei soliti parametri economici, l'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile (BES), cioè…utilizzo degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche e l’introduzione del gender auditing
Le regole fiscali per i governi sub-nazionali
Lungo dibattito circa la scelta delle regole per i governi sub- nazionali
Soluzioni differenziate in relazione agli assetti istituzionali e alla storia
Nuovi sviluppi:
dibattito sulle regole a livello nazionale
- introduzione e rafforzamento delle regole EU
- maggiore decentramento in alcuni paesi (Belgio, Italia, Spagna, etc.)
- la lunga recessione
Un lungo menu di regole….
• Regole riguardanti indicatori di bilancio:
• - saldo (totale, corrente; annuale, multi-annuale; bilancio preventivo, consuntivo)
• - ricorso al debito (proibito, autorizzazione preventiva, limitato a determinati scopi)
• - debito (limiti al livello/alle garanzie)
• - G (limiti al livello/crescita)
• - E (limiti alle aliquote, alle basi imponibili)
• Regole riguardanti le procedure:
• - trasparenza contabile (auditing indipendente)
• - rendicontazione (standard comuni, etc.)
• - monitoraggio
• - sanzioni (finanziarie, obblighi di correzione, vincoli all’attività)
• Approccio europeo è più stringente delle usuali regole nazionali o subnazionali:
• Regole definite in termini di parametri numerici predeterminati
• Compliance sia ex-ante sia ex-post
• Margini di flessibilità per fattori eccezionali definiti ex- ante
• Nessuna eccezione per gli investimenti
• Non-compliance determina sanzioni monetarie predeterminate